CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Riferimenti alle norme di attuazione
Art. 169 Att: (riduzione dei termini nel giudizio di cassazione)
Art. 169-bis Att: (sezione della corte di cassazione per l’esame dell’inammissibilità dei ricorsi)
Art. 170 Att: (sezioni unite)
Art. 171 Att: (questione dedotta nel corso della discussione)
Art. 172 Att: (restituzione alla sezione di ricorsi già rimessi alle sezioni unite)
Art. 173 Att: (motivazione della sentenza. Enunciazione del motivo di diritto)
Art. 174 Att: (rettifiche ed integrazioni alla motivazione)
Art. 175 Att: (determinazione del giudice di rinvio)
Art. 176 Att: (rilascio del documento da unire alla domanda di riparazione dell’errore giudiziario)
Note introduttive
Il ricorso per cassazione è l’unico mezzo ordinario di impugnazione costituzionalmente obbligato. Gli è stata infatti riconosciuta (art. 111 comma 7 Cost.) una funzione squisitamente garantistica contro le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale.
L’essenziale connotazione del giudizio di cassazione, cioè la sua natura di giudizio di legittimità, si accompagna alla funzione nomofilattica che l’ordinamento giudiziario (art. 65) assegna alla Suprema corte di cassazione, nella sua veste di organo supremo della giustizia: le spetta infatti assicurare “l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni”, regolare “i conflitti di competenza e di attribuzioni”, e adempiere “gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge”.
Al tempo stesso, la Cassazione, particolarmente quando siano dedotti motivi attinenti alla mancata assunzione di prove decisive (art. 606 comma 1 lettera d) o alla mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della sentenza (art. 606 comma 1 lettera e), è tenuta ad addentrarsi nelle pieghe più profonde del giudizio di merito, sia pure entro i limiti propri della sua funzione.
Questo dovere, se da un lato offre una tutela più ampia e avanzata ai ricorrenti, dall’altro crea il rischio di decisioni più opinabili perché maggiormente legate a sensibilità e visioni soggettive piuttosto che a un comune e consolidato sentire.
Un ulteriore fattore di crisi sistemica è l’abnorme quantità di ricorsi che si riversano incessantemente sulla Suprema corte. Questo stato di cose è certamente la spia di un bisogno effettivo di giustizia a fronte di decisioni di merito che sembrano prestare il fianco a critiche ma è anche, innegabilmente, il frutto di strategie difensive che puntano sul decorso del tempo per raggiungere esiti estintivi altrimenti impensabili.
La reazione prevedibile a questa condizione di sovraccarico è l’ampliamento, normativo e interpretativo, dell’inammissibilità e dei presupposti che la legittimano.
A ciò si aggiunga la congerie di interventi normativi nella materia penale che certo non favorisce il consolidamento di prassi applicative e indirizzi interpretativi stabili.
Le stesse disposizioni generali del giudizio di legittimità non sfuggono al processo di revisione: così, dando conto delle modifiche più recenti, la L. 11/2018 ha introdotto nell’art. 606 il comma 2-bis che restringe le possibilità di ricorso contro le decisioni di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace; la L. 103/2017 ha introdotto il comma 1-bs nell’art. 607 limitando la possibilità di ricorso del PM contro le sentenze di conferma del proscioglimento.
Il giudizio di cassazione si staglia quindi come crocevia delle difficoltà della giurisdizione contemporanea.
Nella rassegna che segue si darà conto, come d’abitudine, degli indirizzi giurisprudenziali che meglio e più sistematicamente esprimono il modo in cui la nostra Suprema Corte vede se stessa e il compito istituzionale che le spetta.