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AGCOM: il CNF limita la concorrenza degli Avvocati nella determinazione delle tariffe? Si apre l’istruttoria

l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a seguito dell’Adunanza del 16 luglio scorso, ha avviato un’istruttoria al fine di verificare se il Consiglio Nazionale Forense abbia posto in atto intese finalizzate a limitare la libertà dei professionisti nella determinazione dei compensi professionali.

 

Tra i motivi di quest’indagine rilevano, in particolare, due comportamenti posti in atto dal Consiglio Nazionale Forense:

 

1) da un lato, la pubblicazione, sul sito istituzionale del Consiglio, delle tariffe ministeriali, ormai abrogate, accompagnate da una circolare emanata nel 2006 in base alla quale l’avvocato che richiede un compenso inferiore al minimo tariffario può comunque essere sanzionato in base al Codice Deontologico.

 

 Secondo l’Autorità, infatti,  il comportamento del CNF non troverebbe giustificazione neanche nei ‘parametri’ citati dall’articolo 13 della riforma forense del 2012 visto che tali parametri non possono comunque trasformarsi in tariffe minime obbligatorie.

 

2) Inoltre, il parere n. 48/2012 reso dal Consiglio in base al quale l’utilizzo, da parte degli avvocati, di siti internet che propongono ai consumatori associati sconti sulle prestazioni professionali, contrasta con il divieto di accaparramento della clientela sancito dall’art. 19 del codice deontologico forense.

 

Tale parere inibisce l’impiego di un nuovo canale di distribuzione, stigmatizza l’offerta di servizi incentrata sulla convenienza economica e potrebbe essere idoneo a limitare la concorrenza tra professionisti.

 

I motivi del suddetto parere nascono in occasione della piattaforma Amica Card, circuito a disposizione di aziende e professionisti (tra cui avvocati) che intendono promuovere i propri servizi tramite internet, a fronte del pagamento di un canone mensile.

 

 I consumatori-utenti, sottoscrivendo la tessera AmicaCard, possono acquistare, a condizioni agevolate, i servizi reclamizzati sul circuito direttamente dai professionisti ad esso aderenti.

 

La piattaforma Amica Card è caratterizzata dal proporre ai consumatori servizi a prezzi scontati. Ne deriva che, continua l’Autorità, “la censura del CNF verso siffatti strumenti di commercializzazione dei servizi è idonea a limitare politiche di prezzo competitive, ostacolando l’instaurarsi di una maggiore concorrenza tra professionisti anche sotto tale profilo”.

 

La posizione espressa dal CNF nel parere, essendo pubblicata sul sito web del medesimo, risulta conoscibile da tutti gli Ordini territoriali e dagli avvocati sottoposti alla loro vigilanza. Essa è pertanto idonea a condizionarne le relative scelte sul mercato e limita la concorrenza tra professionisti di cui all’articolo 101 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea).

 

Per tali motivi, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato l’istruttoria che dovrà concludersi entro il 31 ottobre 2014.

 

(Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, provvedimento adunanza 16 luglio 2013)

l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a seguito dell’Adunanza del 16 luglio scorso, ha avviato un’istruttoria al fine di verificare se il Consiglio Nazionale Forense abbia posto in atto intese finalizzate a limitare la libertà dei professionisti nella determinazione dei compensi professionali.

 

Tra i motivi di quest’indagine rilevano, in particolare, due comportamenti posti in atto dal Consiglio Nazionale Forense:

 

1) da un lato, la pubblicazione, sul sito istituzionale del Consiglio, delle tariffe ministeriali, ormai abrogate, accompagnate da una circolare emanata nel 2006 in base alla quale l’avvocato che richiede un compenso inferiore al minimo tariffario può comunque essere sanzionato in base al Codice Deontologico.

 

 Secondo l’Autorità, infatti,  il comportamento del CNF non troverebbe giustificazione neanche nei ‘parametri’ citati dall’articolo 13 della riforma forense del 2012 visto che tali parametri non possono comunque trasformarsi in tariffe minime obbligatorie.

 

2) Inoltre, il parere n. 48/2012 reso dal Consiglio in base al quale l’utilizzo, da parte degli avvocati, di siti internet che propongono ai consumatori associati sconti sulle prestazioni professionali, contrasta con il divieto di accaparramento della clientela sancito dall’art. 19 del codice deontologico forense.

 

Tale parere inibisce l’impiego di un nuovo canale di distribuzione, stigmatizza l’offerta di servizi incentrata sulla convenienza economica e potrebbe essere idoneo a limitare la concorrenza tra professionisti.

 

I motivi del suddetto parere nascono in occasione della piattaforma Amica Card, circuito a disposizione di aziende e professionisti (tra cui avvocati) che intendono promuovere i propri servizi tramite internet, a fronte del pagamento di un canone mensile.

 

 I consumatori-utenti, sottoscrivendo la tessera AmicaCard, possono acquistare, a condizioni agevolate, i servizi reclamizzati sul circuito direttamente dai professionisti ad esso aderenti.

 

La piattaforma Amica Card è caratterizzata dal proporre ai consumatori servizi a prezzi scontati. Ne deriva che, continua l’Autorità, “la censura del CNF verso siffatti strumenti di commercializzazione dei servizi è idonea a limitare politiche di prezzo competitive, ostacolando l’instaurarsi di una maggiore concorrenza tra professionisti anche sotto tale profilo”.

 

La posizione espressa dal CNF nel parere, essendo pubblicata sul sito web del medesimo, risulta conoscibile da tutti gli Ordini territoriali e dagli avvocati sottoposti alla loro vigilanza. Essa è pertanto idonea a condizionarne le relative scelte sul mercato e limita la concorrenza tra professionisti di cui all’articolo 101 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea).

 

Per tali motivi, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato l’istruttoria che dovrà concludersi entro il 31 ottobre 2014.

 

(Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, provvedimento adunanza 16 luglio 2013)