|
Introduzione
Ai giudici che, in Milano, nel 1630, condannarono
a supplizi atrocissimi alcuni accusati d'aver propagata la peste
con certi ritrovati sciocchi non men che orribili, parve d'aver
fatto una cosa talmente degna di memoria, che, nella sentenza medesima,
dopo aver decretata, in aggiunta de' supplizi, la demolizion della
casa d'uno di quegli sventurati, decretaron di più, che in
quello spazio s'innalzasse una colonna, la quale dovesse chiamarsi
infame, con un'iscrizione che tramandasse ai posteri la notizia
dell'attentato e della pena. E in ciò non s'ingannarono:
quel giudizio fu veramente memorabile.
In una parte dello scritto antecedente, l'autore aveva manifestata
l'intenzione di pubblicarne la storia; ed è questa che presenta
al pubblico, non senza vergogna, sapendo che da altri è stata
supposta opera di vasta materia, se non altro, e di mole corrispondente.
Ma se il ridicolo del disinganno deve cadere addosso a lui, gli
sia permesso almeno di protestare che nell'errore non ha colpa,
e che, se viene alla luce un topo, lui non aveva detto che dovessero
partorire i monti. Aveva detto soltanto che, come episodio, una
tale storia sarebbe riuscita troppo lunga, e che, quantunque il
soggetto fosse già stato trattato da uno scrittore giustamente
celebre ("Osservazioni sulla tortura", di Pietro Verri),
gli pareva che potesse esser trattato di nuovo, con diverso intento.
E basterà un breve cenno su questa diversità, per
far conoscere la ragione del nuovo lavoro. Così si potesse
anche dire l'utilità; ma questa, pur troppo, dipende molto
più dall'esecuzione che dall'intento.
Pietro Verri si propose, come indica il titolo medesimo del suo
opuscolo, di ricavar da quel fatto un argomento contro la tortura,
facendo vedere come questa aveva potuto estorcere la confessione
d'un delitto, fisicamente e moralmente impossibile. E l'argomento
era stringente, come nobile e umano l'assunto.
Ma dalla storia, per quanto possa esser succinta, d'un avvenimento
complicato, d'un gran male fatto senza ragione da uomini a uomini,
devono necessariamente potersi ricavare osservazioni più
generali, e d'un'utilità, se non così immediata, non
meno reale. Anzi, a contentarsi di quelle sole che potevan principalmente
servire a quell'intento speciale, c'è pericolo di formarsi
una nozione del fatto, non solo dimezzata, ma falsa, prendendo per
cagioni di esso l'ignoranza de' tempi e la barbarie della giurisprudenza,
e riguardandolo quasi come un avvenimento fatale e necessario; che
sarebbe cavare un errore dannoso da dove si può avere un
utile insegnamento. L'ignoranza in fisica può produrre degl'inconvenienti,
ma non delle iniquità; e una cattiva istituzione non s'applica
da sé. Certo, non era un effetto necessario del credere all'efficacia
dell'unzioni pestifere, il credere che Guglielmo Piazza e Giangiacomo
Mora le avessero messe in opera; come dell'esser la tortura in vigore
non era effetto necessario che fosse fatta soffrire a tutti gli
accusati, né che tutti quelli a cui si faceva soffrire, fossero
sentenziati colpevoli. Verità che può parere sciocca
per troppa evidenza; ma non di rado le verità troppo evidenti,
e che dovrebbero esser sottintese, sono in vece dimenticate; e dal
non dimenticar questa dipende il giudicar rettamente quell'atroce
giudizio. Noi abbiam cercato di metterla in luce, di far vedere
che que' giudici condannaron degl'innocenti, che essi, con la più
ferma persuasione dell'efficacia dell'unzioni, e con una legislazione
che ammetteva la tortura, potevano riconoscere innocenti; e che
anzi, per trovarli colpevoli, per respingere il vero che ricompariva
ogni momento, in mille forme, e da mille parti, con caratteri chiari
allora com'ora, come sempre, dovettero fare continui sforzi d'ingegno,
e ricorrere a espedienti, de' quali non potevano ignorar l'ingiustizia.
Non vogliamo certamente (e sarebbe un tristo assunto) togliere all'ignoranza
e alla tortura la parte loro in quell'orribile fatto: ne furono,
la prima un'occasion deplorabile, l'altra un mezzo crudele e attivo,
quantunque non l'unico certamente, né il principale. Ma crediamo
che importi il distinguerne le vere ed efficienti cagioni, che furono
atti iniqui, prodotti da che, se non da passioni perverse?
Dio solo ha potuto distinguere qual più, qual meno tra queste
abbia dominato nel cuor di que' giudici, e soggiogate le loro volontà:
se la rabbia contro pericoli oscuri, che, impaziente di trovare
un oggetto, afferrava quello che le veniva messo davanti; che aveva
ricevuto una notizia desiderata, e non voleva trovarla falsa; aveva
detto: "finalmente!" e non voleva dire: "siam da
capo"; la rabbia resa spietata da una lunga paura, e diventata
odio e puntiglio contro gli sventurati che cercavan di sfuggirle
di mano; o il timor di mancare a un'aspettativa generale, altrettanto
sicura quanto avventata, di parer meno abili se scoprivano degl'innocenti,
di voltar contro di sé le grida della moltitudine, col non
ascoltarle; il timore fors'anche di gravi pubblici mali che ne potessero
avvenire: timore di men turpe apparenza, ma ugualmente perverso,
e non men miserabile, quando sottentra al timore, veramente nobile
e veramente sapiente, di commetter l'ingiustizia. Dio solo ha potuto
vedere se que' magistrati, trovando i colpevoli d'un delitto che
non c'era, ma che si voleva (1),
furon più complici o ministri d'una moltitudine che, accecata,
non dall'ignoranza, ma dalla malignità e dal furore, violava
con quelle grida i precetti più positivi della legge divina,
di cui si vantava seguace. Ma la menzogna, l'abuso del potere,
la violazion delle leggi e delle regole più note e ricevute,
l'adoprar doppio peso e doppia misura, son cose che si posson riconoscere
anche dagli uomini negli atti umani; e riconosciute, non si posson
riferire ad altro che a passioni pervertitrici della volontà;
né, per ispiegar gli atti materialmente iniqui di quel giudizio,
se ne potrebbe trovar di più naturali e di men triste, che
quella rabbia e quel timore.
Ora, tali cagioni non furon pur troppo particolari a un'epoca; né
fu soltanto per occasione d'errori in fisica, e col mezzo della
tortura, che quelle passioni, come tutte l'altre, abbian fatto commettere
ad uomini ch'eran tutt'altro che scellerati di professione, azioni
malvage, sia in rumorosi avvenimenti pubblici, sia nelle più
oscure relazioni private. «Se una sola tortura di meno,»
scrive l'autor sullodato, «si darà in grazia dell'orrore
che pongo sotto gli occhi, sarà ben impiegato il doloroso
sentimento che provo, e la speranza di ottenerlo mi ricompensa (2).»
Noi, proponendo a lettori pazienti di fissar di nuovo lo sguardo
sopra orrori già conosciuti, crediamo che non sarà
senza un nuovo e non ignobile frutto, se lo sdegno e il ribrezzo
che non si può non provarne ogni volta, si rivolgeranno anche,
e principalmente, contro passioni che non si posson bandire, come
falsi sistemi, né abolire, come cattive istituzioni, ma render
meno potenti e meno funeste, col riconoscerle ne' loro effetti,
e detestarle.
E non temiamo d'aggiungere che potrà anche esser cosa, in
mezzo ai più dolorosi sentimenti, consolante. Se, in un complesso
di fatti atroci dell'uomo contro l'uomo, crediam di vedere un effetto
de' tempi e delle circostanze, proviamo, insieme con l'orrore e
con la compassion medesima, uno scoraggimento, una specie di disperazione.
Ci par di vedere la natura umana spinta invincibilmente al male
da cagioni indipendenti dal suo arbitrio, e come legata in un sogno
perverso e affannoso, da cui non ha mezzo di riscotersi, di cui
non può nemmeno accorgersi. Ci pare irragionevole l'indegnazione
che nasce in noi spontanea contro gli autori di que' fatti, e che
pur nello stesso tempo ci par nobile e santa: rimane l'orrore, e
scompare la colpa; e, cercando un colpevole contro cui sdegnarsi
a ragione, il pensiero si trova con raccapriccio condotto a esitare
tra due bestemmie, che son due deliri: negar la Provvidenza, o accusarla.
Ma quando, nel guardar più attentamente a que' fatti,
ci si scopre un'ingiustizia che poteva esser veduta da quelli stessi
che la commettevano, un trasgredir le regole ammesse anche da loro,
dell'azioni opposte ai lumi che non solo c'erano al loro tempo,
ma che essi medesimi, in circostanze simili, mostraron d'avere,
è un sollievo il pensare che, se non seppero quello che facevano,
fu per non volerlo sapere, fu per quell'ignoranza che l'uomo assume
e perde a suo piacere, e non è una scusa, ma una colpa; e
che di tali fatti si può bensì esser forzatamente
vittime, ma non autori.
Non ho però voluto dire che, tra gli orrori di quel giudizio,
l'illustre scrittore suddetto non veda mai, in nessun caso, l'ingiustizia
personale e volontaria de' giudici. Ho voluto dir soltanto che non
s'era proposto d'osservar quale e quanta parte c'ebbe, e molto meno
di dimostrare che ne fu la principale, anzi, a parlar precisamente,
la sola cagione. E aggiungo ora, che non l'avrebbe potuto fare senza
nocere al suo particolare intento. I partigiani della tortura (ché
l'istituzioni più assurde ne hanno finché non son
morte del tutto, e spesso anche dopo, per la ragione stessa che
son potute vivere) ci avrebbero trovata una giustificazione di quella.
- Vedete? - avrebbero detto, - la colpa è dell'abuso, e non
della cosa. - Veramente, sarebbe una singolar giustificazione d'una
cosa, il far vedere che, oltre all'essere assurda in ogni caso,
ha potuto in qualche caso speciale servir di strumento alle passioni,
per commettere fatti assurdissimi e atrocissimi. Ma l'opinioni fisse
l'intendon così. E dall'altra parte, quelli che, come il
Verri, volevano l'abolizion della tortura, sarebbero stati malcontenti
che s'imbrogliasse la causa con distinzioni, e che, con dar la colpa
ad altro, si diminuisse l'orrore per quella. Così almeno
avvien d'ordinario: che chi vuol mettere in luce una verità
contrastata, trovi ne' fautori, come negli avversari, un ostacolo
a esporla nella sua forma sincera. È vero che gli resta quella
gran massa d'uomini senza partito, senza preoccupazione, senza passione,
che non hanno voglia di conoscerla in nessuna forma.
In quanto ai materiali di cui ci siam serviti per compilar questa
breve storia, dobbiam dire prima di tutto, che le ricerche fatte
da noi per iscoprire il processo originale, benché agevolate,
anzi aiutate dalla più gentile e attiva compiacenza, non
han giovato che a persuaderci sempre più che sia assolutamente
perduto. D'una buona parte però è rimasta la copia;
ed ecco come. Tra que' miseri accusati si trovò, e pur troppo
per colpa d'alcun di loro, una persona d'importanza, don Giovanni
Gaetano de Padilla, figlio del comandante del castello di Milano,
cavalier di sant'Iago, e capitano di cavalleria; il quale poté
fare stampare le sue difese, e corredarle d'un estratto del processo,
che, come a reo costituito, gli fu comunicato. E certo, que'
giudici non s'accorsero allora, che lasciavan fare da uno stampatore
un monumento più autorevole e più durevole di quello
che avevan commesso a un architetto. Di quest'estratto,
c'è di più un'altra copia manoscritta, in alcuni luoghi
più scarsa, in altri più abbondante, la quale appartenne
al conte Pietro Verri, e fu dal degnissimo suo figlio, il signor
conte Gabriele, con liberale e paziente cortesia, messa e lasciata
a nostra disposizione. È quella che servì all'illustre
scrittore per lavorar l'opuscolo citato, ed è sparsa di postille,
che sono riflessioni rapide, o sfoghi repentini di compassion dolorosa,
e d'indegnazione santa. Porta per titolo: "Summarium offensivi
contra Don Johannem Cajetanum de Padilla"; ci si trovan per
esteso molte cose delle quali nell'estratto stampato non c'è
che un sunto; ci son notati in margine i numeri delle pagine del
processo originale, dalle quali son levati i diversi brani; ed è
pure sparsa di brevissime annotazioni latine, tutte però
del carattere stesso del testo: "Detentio Morae; Descriptio
Domini Johannis; Adversatur Commissario; Inverisimile; Subgestio",
e simili, che sono evidentemente appunti presi dall'avvocato del
Padilla, per le difese. Da tutto ciò pare evidente che sia
una copia letterale dell'estratto autentico che fu comunicato al
difensore; e che questo, nel farlo stampare, abbia omesse varie
cose, come meno importanti, e altre si sia contentato d'accennarle.
Ma come mai se ne trovano nello stampato alcune che mancano nel
manoscritto? Probabilmente il difensore poté spogliar di
nuovo il processo originale, e farci una seconda scelta di ciò
che gli paresse utile alla causa del suo cliente.
Da questi due estratti abbiamo naturalmente ricavato il più;
ed essendo il primo, altre volte rarissimo, stato ristampato da
poco tempo, il lettore potrà, se gli piace, riconoscere,
col confronto di quello, i luoghi che abbiam presi dalla copia manoscritta.
Anche le difese suddette ci hanno somministrato diversi fatti, e
materia di qualche osservazione. E siccome non furon mai ristampate,
e gli esemplari ne sono scarsissimi, non mancherem di citarle, ogni
volta che avremo occasion di servircene.
Qualche piccola cosa finalmente abbiam potuto pescare da qualcheduno
de' pochi e scompagnati documenti autentici che son rimasti di quell'epoca
di confusione e di disperdimento, e che si conservano nell'archivio
citato più d'una volta nello scritto antecedente.
Dopo la breve storia del processo abbiam poi creduto che non sarebbe
fuor di luogo una più breve storia dell'opinione che regnò
intorno ad esso, fino al Verri, cioè per un secolo e mezzo
circa. Dico l'opinione espressa ne' libri, che è, per lo
più, e in gran parte, la sola che i posteri possan conoscere;
e ha in ogni caso una sua importanza speciale. Nel nostro, c'è
parso che potesse essere una cosa curiosa il vedere un seguito di
scrittori andar l'uno dietro all'altro come le pecorelle di Dante,
senza pensare a informarsi d'un fatto del quale credevano di dover
parlare. Non dico: cosa divertente; ché, dopo aver
visto quel crudele combattimento, e quell'orrenda vittoria dell'errore
contro la verità, e del furore potente contro l'innocenza
disarmata, non posson far altro che dispiacere, dicevo quasi rabbia,
di chiunque siano, quelle parole in conferma e in esaltazione dell'errore,
quell'affermar così sicuro, sul fondamento d'un credere così
spensierato, quelle maledizioni alle vittime, quell'indegnazione
alla rovescia. Ma un tal dispiacere porta con sé il suo vantaggio,
accrescendo l'avversione e la diffidenza per quell'usanza antica,
e non mai abbastanza screditata, di ripetere senza esaminare, e,
se ci si lascia passar quest'espressione, di mescere al pubblico
il suo vino medesimo, e alle volte quello che gli ha già
dato alla testa.
A questo fine, avevam pensato alla prima di presentare al lettore
la raccolta di tutti i giudizi su quel fatto, che c'era riuscito
di trovare in qualunque libro. Ma temendo poi di metter troppo a
cimento la sua pazienza, ci siam ristretti a pochi scrittori, nessuno
affatto oscuro, la più parte rinomati: cioè quelli,
de' quali son più istruttivi anche gli errori, quando non
posson più esser contagiosi.
Cap.1
La mattina del 21 di giugno 1630, verso le
quattro e mezzo, una donnicciola chiamata Caterina Rosa, trovandosi,
per disgrazia, a una finestra d'un cavalcavia che allora c'era sul
principio di via della Vetra de' Cittadini, dalla parte che mette
al corso di porta Ticinese (quasi dirimpetto alle colonne di san
Lorenzo), vide venire un uomo con una cappa nera, e il cappello
sugli occhi, e una carta in mano, "sopra la quale", dice
costei nella sua deposizione, "metteva su le mani, che pareua
che scrivesse". Le diede nell'occhio che, entrando nella strada,
"si fece appresso alla muraglia delle case, che è subito
dopo voltato il cantone", e che a luogo "a luogo tiraua
con le mani dietro al muro". "All'hora", soggiunge,
"mi viene in pensiero se a caso fosse un poco uno de quelli
che, a' giorni passati, andauano ongendo le muraglie". Presa
da un tal sospetto, passò in un'altra stanza, che guardava
lungo la strada, per tener d'occhio lo sconosciuto, che s'avanzava
in quella; "et viddi," dice, "che teneua toccato
la detta muraglia con le mani."
C'era alla finestra d'una casa della strada medesima un'altra spettatrice,
chiamata Ottavia Bono; la quale, non si saprebbe dire se concepisse
lo stesso pazzo sospetto alla prima e da sé, o solamente
quando l'altra ebbe messo il campo a rumore. Interrogata anch'essa,
depone d'averlo veduto fin dal momento ch'entrò nella strada;
ma non fa menzione di muri toccati nel camminare. "Viddi",
dice, "che si fermò qui in fine della muraglia del giardino
della casa delli Crivelli... et viddi che costui haueua una carta
in mano, sopra la quale misse la mano dritta, che mi pareua che
volesse scrivere; et poi viddi che, leuata la mano dalla carta,
la fregò sopra la muraglia del detto giardino, dove era un
poco di bianco". Fu probabilmente per pulirsi le dita macchiate
d'inchiostro, giacché pare che scrivesse davvero. Infatti,
nell'esame che gli fu fatto il giorno dopo, interrogato, "se
l'attioni che fece quella mattina, ricercorno scrittura", risponde:
"signor sì." E in quanto all'andar rasente al muro,
se a una cosa simile ci fosse bisogno d'un perché, era perché
pioveva, come accennò quella Caterina medesima, ma per cavarne
una induzione di questa sorte: "è ben una gran cosa:
hieri, mentre costui faceva questi atti di ongere, pioueua, et bisogna
mo che hauesse pigliato quel tempo piovoso, perché più
persone potessero imbrattarsi li panni nell'andar in volta, per
andar al coperto."
Dopo quella fermata, costui tornò indietro, rifece la medesima
strada, arrivò alla cantonata, ed era per isparire; quando,
per un'altra disgrazia, fu rintoppato da uno ch'entrava nella strada,
e che lo salutò. Quella Caterina, che, per tener dietro all'untore,
fin che poteva, era tornata alla finestra di prima, domandò
all'altro "chi fosse quello che haueua salutato". L'altro,
che, come depose poi, lo conosceva di vista, e non ne sapeva il
nome, disse quel che sapeva, ch'era un commissario della Sanità.
"Et io dissi a questo tale", segue a deporre la Caterina,
"è che ho visto colui a fare certi atti, che non mi
piacciono niente. Subito puoi si diuulgò questo negotio,"
cioè fu essa, almeno principalmente, che lo divolgò,
"et uscirno dalle porte, et si vidde imbrattate le muraglie
d'un certo ontume che pare grasso et che tira al giallo; et in particolare
quelli del Tradate dissero che haueuano trovato tutto imbrattato
li muri dell'andito della loro porta." L'altra donna depone
il medesimo. Interrogata, "se sa a che effetto questo tale
fregasse di quella mano sopra il muro," risponde: "dopo
fu trouato onte le muraglie, particolarmente nella porta del Tradate."
E, cose che in un romanzo sarebbero tacciate d'inverisimili, ma
che pur troppo l'accecamento della passione basta a spiegare, non
venne in mente né all'una né all'altra, che, descrivendo
passo per passo, specialmente la prima, il giro che questo tale
aveva fatto nella strada, non avevan però potuto dire che
fosse entrato in quell'andito: non parve loro "una gran cosa"
davvero, che costui, giacché, per fare un lavoro simile,
aveva voluto aspettare che fosse levato il sole, non ci andasse
almeno guardingo, non desse almeno un'occhiata alle finestre; né
che tornasse tranquillamente indietro per la medesima strada, come
se fosse usanza de' malfattori di trattenersi più del bisogno
nel luogo del delitto; né che maneggiasse impunemente una
materia che doveva uccider quelli che "se ne imbrattassero
i panni"; né troppe altre ugualmente strane inverisimiglianze.
Ma il più strano e il più atroce si è che non
paressero tali neppure all'interrogante, e che non ne chiedesse
spiegazione nessuna. O se ne chiese, sarebbe peggio ancora il non
averne fatto menzione nel processo.
I vicini, a cui lo spavento fece scoprire chi sa quante sudicerie
che avevan probabilmente davanti agli occhi, chi sa da quanto tempo,
senza badarci, si misero in fretta e in furia a abbruciacchiarle
con della paglia accesa. A Giangiacomo Mora, barbiere, che stava
sulla cantonata, parve, come agli altri, che fossero stati unti
i muri della sua casa. E non sapeva, l'infelice, qual altro pericolo
gli sovrastava, e da quel commissario medesimo, ben infelice anche
lui.
Il racconto delle donne fu subito arricchito di nuove circostanze;
o fors'anche quello che fecero subito ai vicini non fu in tutto
uguale a quello che fecero poi al capitano di giustizia. Il figlio
di quel povero Mora, essendo interrogato più tardi "se
sa o ha inteso dire in che modo il detto commissario ongesse le
dette muraglie et case," risponde: "sentei che una donna
di quelle che stanno sopra il portico che trauersa la detta Vedra,
quale non so come habbi nome, disse che detto commissario ongeua
con una penna, hauendo un vasetto in mano". Potrebb'esser benissimo
che quella Caterina avesse parlato d'una penna da lei vista davvero
in mano dello sconosciuto; e ognuno indovina troppo facilmente qual
altra cosa poté esser da lei battezzata per vasetto; ché,
in una mente la qual non vedeva che unzioni, una penna doveva avere
una relazione più immediata e più stretta con un vasetto,
che con un calamaio.
Ma pur troppo, in quel tumulto di chiacchiere, non andò persa
una circostanza vera, che l'uomo era un commissario della Sanità;
e, con quest'indizio, si trovò anche subito ch'era un Guglielmo
Piazza, "genero della comar Paola", la quale doveva essere
una levatrice molto nota in que' contorni. La notizia si sparse
via via negli altri quartieri, e ci fu anche portata da qualcheduno
che s'era abbattuto a passar di lì nel momento del sottosopra.
Uno di questi discorsi fu riferito al senato, che ordinò
al capitano di giustizia, d'andar subito a prendere informazioni,
e di procedere secondo il caso.
"È stato significato al Senato che hieri mattina furno
onte con ontioni mortifere le mura et porte delle case della Vedra
de' Cittadini," disse il capitano di giustizia al notaio criminale
che prese con sé in quella spedizione. E con queste parole,
già piene d'una deplorabile certezza, e passate senza correzione
dalla bocca del popolo in quella de' magistrati, s'apre il processo.
Al veder questa ferma persuasione, questa pazza paura d'un
attentato chimerico, non si può far a meno di non rammentarsi
ciò che accadde di simile in varie parti d'Europa, pochi
anni sono, nel tempo del colera. Se non che, questa volta, le persone
punto punto istruite, meno qualche eccezione, non parteciparono
della sciagurata credenza, anzi la più parte fecero quel
che potevano per combatterla; e non si sarebbe trovato nessun tribunale
che stendesse la mano sopra imputati di quella sorte, quando non
fosse stato per sottrarli al furore della moltitudine. È,
certo, un gran miglioramento; ma se fosse anche più grande,
se si potesse esser certi che, in un'occasion dello stesso genere,
non ci sarebbe più nessuno che sognasse attentati dello stesso
genere, non si dovrebbe perciò creder cessato il pericolo
d'errori somiglianti nel modo, se non nell'oggetto. Pur troppo,
l'uomo può ingannarsi, e ingannarsi terribilmente, con molto
minore stravaganza. Quel sospetto e quella esasperazion medesima
nascono ugualmente all'occasion di mali che possono esser benissimo,
e sono in effetto, qualche volta, cagionati da malizia umana; e
il sospetto e l'esasperazione, quando non sian frenati dalla ragione
e dalla carità, hanno la trista virtù di far prender
per colpevoli degli sventurati, sui più vani indizi e sulle
più avventate affermazioni. Per citarne un esempio anch'esso
non lontano, anteriore di poco al colera; quando gl'incendi eran
divenuti così frequenti nella Normandia, cosa ci voleva perché
un uomo ne fosse subito subito creduto autore da una moltitudine?
L'essere il primo che trovavan lì, o nelle vicinanze; l'essere
sconosciuto, e non dar di sé un conto soddisfacente: cosa
doppiamente difficile quando chi risponde è spaventato, e
furiosi quelli che interrogano; l'essere indicato da una donna che
poteva essere una Caterina Rosa, da un ragazzo che, preso in sospetto
esso medesimo per uno strumento della malvagità altrui, e
messo alle strette di dire chi l'avesse mandato a dar fuoco, diceva
un nome a caso. Felici que' giurati davanti a cui tali imputati
comparvero (ché più d'una volta la moltitudine eseguì
da sé la sua propria sentenza); felici que' giurati, se entrarono
nella loro sala ben persuasi che non sapevano ancor nulla, se non
rimase loro nella mente alcun rimbombo di quel rumore di fuori,
se pensarono, non che essi erano il paese, come si dice spesso con
un traslato di quelli che fanno perder di vista il carattere proprio
e essenziale della cosa, con un traslato sinistro e crudele nei
casi in cui il paese si sia già formato un giudizio senza
averne i mezzi; ma ch'eran uomini esclusivamente investiti della
sacra, necessaria, terribile autorità di decidere se altri
uomini siano colpevoli o innocenti.
La persona ch'era stata indicata al capitano di giustizia, per averne
informazioni, non poteva dir altro che d'aver visto, il giorno prima,
passando per via della Vetra, abbruciacchiar le muraglie, e sentito
dire ch'erano state unte quella mattina da un "genero della
comar Paola." Il capitano di giustizia e il notaio si portarono
a quella strada; e videro infatti muri affumicati, e uno, quello
del barbiere Mora, imbiancato di fresco. E anche a loro "fu
detto da diversi che si sono trouati ivi," che ciò era
stato fatto per averli veduti unti; "come anco dal detto Signor
Capitano, et da me notaro," scrive costui, "si sono visti
ne' luoghi abbrugiati alcuni segni di materia ontuosa tirante al
giallo, sparsaui come con le deta." Quale riconoscimento d'un
corpo di delitto!
Fu esaminata una donna di quella casa de' Tradati, la quale disse
che avevan trovati "i muri dell'andito imbrattati di una certa
cosa gialla, et in grande quantità." Furono esaminate
le due donne, delle quali abbiam riferita la deposizione; qualche
altra persona, che non aggiunse nulla, per ciò che riguardava
il fatto; e, tra gli altri, l'uomo che aveva salutato il commissario.
Interrogato di più, "se passando lui per la Vedra de'
Cittadini, vidde le muraglie imbrattate," risponde: "non
li feci fantasia, perché fin' all'hora non si era detto cosa
alcuna"
Era già stato dato l'ordine d'arrestare il Piazza, e ci volle
poco. Lo stesso giorno 22, "referisce... fante della compagnia
del Baricello di Campagna al prefato Signor Capitano, il quale ancora
era in carrozza, che andaua verso casa sua, sicome passando dalla
casa del Signor Senatore Monti Presidente della Sanità, ha
ritrouato auanti a quella porta, il suddetto Guglielmo Commissario,
et hauerlo, in esecuzione dell'ordine datogli, condotto in prigione."
Per ispiegare come la sicurezza dello sventurato non diminuisse
punto la preoccupazione de' giudici, non basta certo l'ignoranza
de' tempi. Avevano per un indizio di reità la fuga dell'imputato;
che di lì non fossero condotti a intendere che il non fuggire,
e un tal non fuggire, doveva essere indizio del contrario! Ma
sarebbe ridicolo il dimostrar che uomini potevano veder cose che
l'uomo non può non vedere: può bensì non volerci
badare.
Fu subito visitata la casa del Piazza, frugato per tutto, "in
omnibus arcis, capsis, scriniis, cancellis, sublectis", per
veder se c'eran vasi d'unzioni, o danari, e non si trovò
nulla: "nihil penitus compertum fuit". Né anche
questo non gli giovò punto, come pur troppo si vede dal primo
esame che gli fu fatto, il giorno medesimo, dal capitano di giustizia,
con l'assistenza d'un auditore, probabilmente quello del tribunale
della Sanità.
È interrogato sulla sua professione, sulle sue operazioni
abituali, sul giro che fece il giorno prima, sul vestito che aveva;
finalmente gli si domanda: "se sa che siano stati trouati alcuni
imbrattamenti nelle muraglie delle case di questa città,
particolarmente in Porta Ticinese. "Risponde": mi non
lo so, perché non mi fermo niente in Porta Ticinese."
Gli si replica che questo "non è verisimile;" si
vuol dimostrargli che lo doveva sapere. A quattro ripetute domande,
risponde quattro volte il medesimo, in altri termini. Si passa ad
altro, ma non con altro fine: ché vedrem poi per qual crudele
malizia s'insistesse su questa pretesa inverisimiglianza, e s'andasse
a caccia di qualche altra.
Tra i fatti della giornata antecedente, de' quali aveva parlato
il Piazza, c'era d'essersi trovato coi deputati d'una parrocchia.
(Eran gentiluomini eletti in ciascheduna di queste dal tribunale
della Sanità, per invigilare, girando per la città,
sull'esecuzion de' suoi ordini.) Gli fu domandato chi eran quelli
con cui s'era trovato; rispose: che li conosceva "solamente
di vista e non di nome". E anche qui gli fu detto: "non
è verisimile." Terribile parola: per intender l'importanza
della quale, son necessarie alcune osservazioni generali, che pur
troppo non potranno esser brevissime, sulla pratica di que' tempi,
ne' giudizi criminali.
Cap.2
Questa, come ognun sa, si regolava principalmente,
qui, come a un di presso in tutta Europa, sull'autorità degli
scrittori; per la ragion semplicissima che, in una gran parte de'
casi, non ce n'era altra su cui regolarsi. Erano due conseguenze
naturali del non esserci complessi di leggi composte con un
intento generale, che gl'interpreti si facessero legislatori,
e fossero a un di presso ricevuti come tali; giacché, quando
le cose necessarie non son fatte da chi toccherebbe, o non son fatte
in maniera di poter servire, nasce ugualmente, in alcuni il pensiero
di farle, negli altri la disposizione ad accettarle, da chiunque
sian fatte. L'operar senza regole è il più faticoso
e difficile mestiere di questo mondo.
Gli statuti di Milano, per esempio, non prescrivevano altre norme,
né condizioni alla facoltà di mettere un uomo alla
tortura (facoltà ammessa implicitamente, e riguardata ormai
come connaturale al diritto di giudicare), se non che l'accusa fosse
confermata dalla fama, e il delitto portasse "pena di sangue",
e ci fossero indizi (3);
ma senza dir quali. La legge romana, che aveva vigore ne' casi a
cui non provvedessero gli statuti, non lo dice di più, benché
ci adopri più parole. «I giudici non devono cominciar
da' tormenti, ma servirsi prima d'argomenti verisimili e probabili;
e se, condotti da questi, quasi da indizi sicuri, credono di dover
venire ai tormenti, per iscoprir la verità, lo facciano,
quando la condizion della persona lo permette.(4)»
Anzi, in questa legge è espressamente istituito l'arbitrio
del giudice sulla qualità e sul valore degl'indizi; arbitrio
che negli statuti di Milano fu poi sottinteso.
Nelle così dette Nuove Costituzioni promulgate per
ordine di Carlo V, la tortura non è neppur nominata; e da
quelle fino all'epoca del nostro processo, e per molto tempo dopo,
si trovano bensì, e in gran quantità, atti legislativi
ne' quali è intimata come pena; nessuno, ch'io sappia, in
cui sia regolata la facoltà d'adoprarla come mezzo di prova.
E anche di questo si vede facilmente la ragione: l'effetto
era diventato causa; il legislatore, qui come altrove, aveva trovato,
principalmente per quella parte che chiamiam procedura, un supplente,
che faceva, non solo sentir meno, ma quasi dimenticare la necessità
del suo, dirò così, intervento. Gli scrittori, principalmente
dal tempo in cui cominciarono a diminuire i semplici commentari
sulle leggi romane, e a crescer l'opere composte con un ordine più
indipendente, sia su tutta la pratica criminale, sia su questo o
quel punto speciale, gli scrittori trattavan la materia con metodi
complessivi, e insieme con un lavoro minuto delle parti; moltiplicavan
le leggi con l'interpretarle, stendendone, per analogia, l'applicazione
ad altri casi, cavando regole generali da leggi speciali; e, quando
questo non bastava, supplivan del loro, con quelle regole che gli
paressero più fondate sulla ragione, sull'equità,
sul diritto naturale, dove concordemente, anzi copiandosi e citandosi
gli uni con gli altri, dove con disparità di pareri: e i
giudici, dotti, e alcuni anche autori, in quella scienza, avevano,
quasi in qualunque caso, e in qualunque circostanza d'un caso, decisioni
da seguire o da scegliere. La legge, dico, era divenuta una scienza;
anzi alla scienza, cioè al diritto romano interpretato da
essa, a quelle antiche leggi de' diversi paesi che lo studio e l'autorità
crescente del diritto romano non aveva fatte dimenticare, e ch'erano
ugualmente interpretate dalla scienza, alle consuetudini approvate
da essa, a' suoi precetti passati in consuetudini, era quasi unicamente
appropriato il nome di legge: gli atti dell'autorità sovrana,
qualunque fosse, si chiamavano ordini, decreti, gride, o con altrettali
nomi; e avevano annessa non so quale idea d'occasionale e di temporario.
Per citarne un esempio, le gride de' governatori di Milano, l'autorità
de' quali era anche legislativa, non valevano che per quanto durava
il governo de' loro autori; e il primo atto del successore era di
confermarle provvisoriamente. Ogni "gridario", come lo
chiamavano, era una specie d'Editto del Pretore, composto un poco
alla volta, e in diverse occasioni; la scienza invece, lavorando
sempre, e lavorando sul tutto; modificandosi, ma insensibilmente;
avendo sempre per maestri quelli che avevan cominciato dall'esser
suoi discepoli, era, direi quasi, una revisione continua, e in parte
una compilazione continua delle Dodici Tavole, affidata o abbandonata
a un decemvirato perpetuo.
Questa così generale e così durevole autorità
di privati sulle leggi, fu poi, quando si vide insieme la convenienza
e la possibilità d'abolirla, col far nuove, e più
intere, e più precise, e più ordinate leggi, fu, dico,
e, se non m'inganno, è ancora riguardata come un fatto strano
e come un fatto funesto all'umanità, principalmente nella
parte criminale, e più principalmente nel punto della procedura.
Quanto fosse naturale s'è accennato; e del resto, non era
un fatto nuovo, ma un'estensione, dirò così, straordinaria
d'un fatto antichissimo, e forse, in altre proporzioni, perenne;
giacché, per quanto le leggi possano essere particolarizzate,
non cesseranno forse mai d'aver bisogno d'interpreti, né
cesserà forse mai che i giudici deferiscano, dove più,
dove meno, ai più riputati tra quelli, come ad uomini che,
di proposito, e con un intento generale, hanno studiato la cosa
prima di loro. E non so se un più tranquillo e accurato esame
non facesse trovare che fu anche, comparativamente e relativamente,
un bene; perché succedeva a uno stato di cose molto peggiore.
È difficile infatti che uomini i quali considerano una generalità
di casi possibili, cercandone le regole nell'interpretazion di leggi
positive, o in più universali ed alti princìpi, consiglin
cose più inique, più insensate, più violente,
più capricciose di quelle che può consigliar l'arbitrio,
ne' casi diversi, in una pratica così facilmente appassionata.
La quantità stessa de' volumi e degli autori, la moltiplicità
e, dirò così, lo sminuzzamento progressivo delle regole
da essi prescritte, sarebbero un indizio dell'intenzione di restringer
l'arbitrio, e di guidarlo (per quanto era possibile) secondo la
ragione e verso la giustizia; giacché non ci vuol tanto per
istruir gli uomini ad abusar della forza, a seconda de' casi. Non
si lavora a fare e a ritagliar finimenti al cavallo che si vuol
lasciar correre a suo capriccio; gli si leva la briglia, se l'ha.
Ma così avvien per il solito nelle riforme umane che si fanno
per gradi (parlo delle vere e giuste riforme; non di tutte le cose
che ne hanno preso il nome): ai primi che le intraprendono, par
molto di modificare la cosa, di correggerla in varie parti, di levare,
d'aggiungere: quelli che vengon dopo, e alle volte molto tempo dopo,
trovandola, e con ragione, ancora cattiva, si fermano facilmente
alla cagion più prossima, maledicono come autori della cosa
quelli di cui porta il nome, perché le hanno data la forma
con la quale continua a vivere e a dominare.
In questo errore, diremmo quasi invidiabile, quando è compagno
di grandi e benefiche imprese, ci par che sia caduto, con altri
uomini insigni del suo tempo, l'autore dell"'Osservazioni sulla
tortura". Quanto è forte e fondato nel dimostrar l'assurdità,
l'ingiustizia e la crudeltà di quell'abbominevole pratica,
altrettanto ci pare che vada, osiam dire, in fretta nell'attribuire
all'autorità degli scrittori ciò ch'essa aveva di
più odioso. E non è certamente la dimenticanza della
nostra inferiorità che ci dia il coraggio di contradir liberamente,
come siamo per fare, l'opinion d'un uomo così illustre, e
sostenuta in un libro così generoso; ma la confidenza nel
vantaggio d'esser venuti dopo, e di poter facilmente (prendendo
per punto principale ciò che per lui era affatto accessorio)
guardar con occhio più tranquillo, nel complesso de' suoi
effetti, e nella differenza de' tempi, come cosa morta, e passata
nella storia, un fatto ch'egli aveva a combattere, come ancor dominante,
come un ostacolo attuale a nuove e desiderabilissime riforme. E
a ogni modo, quel fatto è talmente legato col suo e nostro
argomento, che l'uno e l'altro eravam naturalmente condotti a dirne
qualcosa in generale: il Verri perché, dall'essere quell'autorità
riconosciuta al tempo dell'iniquo giudizio, induceva che ne fosse
complice, e in gran parte cagione; noi perché, osservando
ciò ch'essa prescriveva o insegnava ne' vari particolari,
ce ne dovrem servire come d'un criterio, sussidiario ma importantissimo,
per dimostrar più vivamente l'iniquità, dirò
così, individuale del giudizio medesimo.
«È certo», dice l'ingegnoso ma preoccupato scrittore,
«che niente sta scritto nelle leggi nostre, né sulle
persone che possono mettersi alla tortura, né sulle occasioni
nelle quali possano applicarvisi, né sul modo di tormentare,
se col foco o col dislogamento e strazio delle membra, né
sul tempo per cui duri lo spasimo, né sul numero delle volte
da ripeterlo; tutto questo strazio si fa sopra gli uomini coll'autorità
del giudice, unicamente appoggiato alle dottrine dei criminalisti
citati.(5)»
Ma in quelle leggi nostre stava scritta la tortura; ma in quelle
d'una gran parte d'Europa (6),
ma nelle romane, ch'ebbero per tanto tempo nome e autorità
di diritto comune, stava scritta la tortura. La questione dev'esser
dunque, se i criminalisti interpreti (così li chiameremo,
per distinguerli da quelli ch'ebbero il merito e la fortuna di sbandirli
per sempre) sian venuti a render la tortura più o meno atroce
di quel che fosse in mano dell'arbitrio, a cui la legge l'abbandonava
quasi affatto; e il Verri medesimo aveva, in quel libro medesimo,
addotta, o almeno accennata, la prova più forte in loro favore.
«Farinaccio istesso,» dice l'illustre scrittore, «parlando
de' suoi tempi, asserisce che i giudici, per il diletto che provavano
nel tormentare i rei, inventavano nuove specie di tormenti; eccone
le parole: "Judices qui propter delectationem, quam habent
torquendi reos, inveniunt novas tormentorum species (7)"».
Ho detto: in loro favore; perché l'intimazione ai giudici
d'astenersi dall'inventar nuove maniere di tormentare, e in generale
le riprensioni e i lamenti che attestano insieme la sfrenata e inventiva
crudeltà dell'arbitrio, e l'intenzion, se non altro, di reprimerla
e di svergognarla, non sono tanto del Farinacci, quanto de' criminalisti,
direi quasi, in genere. Le parole stesse trascritte qui sopra, quel
dottore le prende da uno più antico, Francesco dal Bruno,
il quale le cita come d'uno più antico ancora, Angelo d'Arezzo,
con altre gravi e forti, che diamo qui tradotte: «giudici,
arrabbiati e perversi, che saranno da Dio confusi; giudici ignoranti,
perché l'uom sapiente abborrisce tali cose, e dà forma
alla scienza col lume delle virtù (8)».
Prima di tutti questi, nel secolo XIII, Guido da Suzara, trattando
della tortura, e applicando a quest'argomento le parole d'un rescritto
di Costanzo, sulla custodia del reo, dice esser suo intento «d'imporre
qualche moderazione ai giudici che incrudeliscono senza misura.(9)»
Nel secolo seguente, Baldo applica il celebre rescritto di
Costantino contro il padrone che uccide il servo, «ai giudici
che squarcian le carni del reo, perché confessi»; e
vuole che, se questo muore ne' tormenti, il giudice sia decapitato,
come omicida (10).
Più tardi, Paride dal Pozzo inveisce contro que' giudici
che, «assetati di sangue, anelano a scannare, non per fine
di riparazione né d'esempio, ma come per un loro vanto ("propter
gloriam eorum"); e sono per ciò da riguardarsi come
omicidi (11)».
«Badi il giudice di non adoprar tormenti ricercati e inusitati;
perché chi fa tali cose è degno d'esser chiamato carnefice
piuttosto che giudice,» scrive Giulio Claro (12).
«Bisogna alzar la voce ("clamandum est") contro
que' giudici severi e crudeli che, per acquistare una gloria vana,
e per salire, con questo mezzo, a più alti posti, impongono
ai miseri rei nuove specie di tormenti,» scrive Antonio Gomez
(13).
Diletto e gloria! quali passioni, in qual soggetto! Voluttà
nel tormentare uomini, orgoglio nel soggiogare uomini imprigionati!
Ma almeno quelli che le svelavano, non si può credere che
intendessero di favorirle.
A queste testimonianze (e altre simili se ne dovrà allegare
or ora) aggiungeremo qui, che, ne' libri su questa materia, che
abbiam potuti vedere, non ci è mai accaduto di trovar lamenti
contro de' giudici che adoprassero tormenti troppo leggieri. E se,
in quelli che non abbiam visti, ci si mostrasse una tal cosa, ci
parrebbe una curiosità davvero.
Alcuni de' nomi che abbiam citati, e di quelli che avremo a citare,
son messi dal Verri in una lista di «scrittori, i quali se
avessero esposto le crudeli loro dottrine e la metodica descrizione
de' raffinati loro spasimi in lingua volgare, e con uno stile di
cui la rozzezza e la barbarie non allontanasse le persone sensate
e colte dall'esaminarli, non potevano essere riguardati se non coll'occhio
medesimo col quale si rimira il carnefice, cioè con orrore
e ignominia (14)».
Certo, l'orrore per quello che rivelano, non può esser troppo;
è giustissimo questo sentimento anche per quello che ammettevano;
ma se, per quello che ci misero, o ci vollero metter del loro, l'orrore
sia un giusto sentimento, e l'ignominia una giusta retribuzione,
il poco che abbiam visto, deve bastare almeno a farne dubitare.
È vero che ne' loro libri, o, per dir meglio, in qualcheduno,
sono, più che nelle leggi, descritte le varie specie di tormenti;
ma come consuetudini invalse e radicate nella pratica, non come
ritrovati degli scrittori. E Ippolito Marsigli, scrittore e giudice
del secolo decimoquinto, che ne fa un'atroce, strana e ributtante
lista, allegando anche la sua esperienza, chiama però bestiali
que' giudici che ne inventan di nuovi.(15)
Furono quegli scrittori, è vero, che misero in campo la questione
del numero delle volte che lo spasimo potesse esser ripetuto; ma
(e avremo occasion di vederlo) per impor limiti e condizioni all'arbitrio,
profittando dell'indeterminate e ambigue indicazioni che ne somministrava
il diritto romano.
Furon essi, è vero, che trattaron del tempo che potesse durar
lo spasimo; ma non per altro che per imporre, anche in questo, qualche
misura all'instancabile crudeltà, che non ne aveva dalla
legge, «a certi giudici, non meno ignoranti che iniqui, i
quali tormentano un uomo per tre o quattr'ore,» dice il Farinacci
(16); «a certi giudici
iniquissimi e scelleratissimi, levati dalla feccia, privi di scienza,
di virtù, di ragione, i quali, quand'hanno in loro potere
un accusato, forse a torto ("forte indebite"), non gli
parlano che tenendolo al tormento; e se non confessa quel ch'essi
vorrebbero, lo lascian lì pendente alla fune, per un giorno,
per una notte intera,» aveva detto il Marsigli (17),
circa un secolo prima.
In questi passi, e in qualche altro de' citati sopra, si può
anche notare come alla crudeltà cerchino d'associar l'idea
dell'ignoranza. E per la ragion contraria, raccomandano, in nome
della scienza, non meno che della coscienza, la moderazione, la
benignità, la mansuetudine. Parole che fanno rabbia, applicate
a una tal cosa; ma che insieme fanno vedere se l'intento di quegli
scrittori era d'aizzare il mostro, o d'ammansarlo.
Riguardo poi alle persone che potessero esser messe alla tortura,
non vedo cos'importi che niente ci fosse nelle leggi propriamente
nostre, quando c'era molto, relativamente al resto di questa trista
materia, nelle leggi romane, le quali erano in fatto leggi nostre
anch'esse.
«Uomini», prosegue il Verri, «ignoranti e feroci,
i quali senza esaminare donde emani il diritto di punire i delitti,
qual sia il fine per cui si puniscono, quale la norma onde graduare
la gravezza dei delitti, qual debba esser la proporzione tra i delitti
e le pene, se un uomo possa mai costringersi a rinunziare alla difesa
propria, e simili principii, dai quali, intimamente conosciuti,
possono unicamente dedursi le naturali conseguenze più conformi
alla ragione ed al bene della società; uomini, dico, oscuri
e privati, con tristissimo raffinamento ridussero a sistema e gravemente
pubblicarono la scienza di tormentare altri uomini, con quella tranquillità
medesima colla quale si descrive l'arte di rimediare ai mali del
corpo umano: e furono essi obbediti e considerati come legislatori,
e si fece un serio e placido oggetto di studio, e si accolsero alle
librerie legali i crudeli scrittori che insegnarono a sconnettere
con industrioso spasimo le membra degli uomini vivi, e a raffinarlo
colla lentezza e coll'aggiunta di più tormenti, onde rendere
più desolante e acuta l'angoscia e l'esterminio.»
Ma come mai ad uomini oscuri e ignoranti poté esser concessa
tanta autorità? dico oscuri al loro tempo, e ignoranti riguardo
ad esso; ché la questione è necessariamente relativa;
e si tratta di vedere, non già se quegli scrittori avessero
i lumi che si posson desiderare in un legislatore, ma se n'avessero
più o meno di coloro che prima applicavan le leggi da sé,
e in gran parte se le facevan da sé. E come mai era
più feroce l'uomo che lavorava teorie, e le discuteva dinanzi
al pubblico, dell'uomo ch'esercitava l'arbitrio in privato, sopra
chi gli resisteva?
In quanto poi alle questioni accennate dal Verri, guai se la soluzione
della prima, «donde emani il diritto di punire i delitti»,
fosse necessaria per compilar con discrezione delle leggi penali;
poiché si poté bene, al tempo del Verri, crederla
sciolta; ma ora (e per fortuna, giacché è men male
l'agitarsi nel dubbio, che il riposar nell'errore) è più
controversa che mai. E l'altre, dico in generale tutte le questioni
d'un'importanza più immediata, e più pratica, erano
forse sciolte e sciolte a dovere, erano almeno discusse, esaminate
quando gli scrittori comparvero? Vennero essi forse a confondere
un ordine stabilito di più giusti e umani principi, a balzar
di posto dottrine più sapienti, a turbar, dirò così,
il possesso a una giurisprudenza più ragionata e più
ragionevole? A questo possiamo risponder francamente di no, anche
noi; e ciò basta all'assunto. Ma vorremmo che qualcheduno
di quelli che ne sanno, esaminasse se piuttosto non furon essi che,
costretti, appunto perché privati e non legislatori, a render
ragione delle loro decisioni, richiamaron la materia a princìpi
generali, raccogliendo e ordinando quelli che sono sparsi nelle
leggi romane, e cercandone altri nell'idea universale del diritto;
se non furon essi che, lavorando a costruir, con rottami e con nuovi
materiali, una pratica criminale intera ed una, prepararono il concetto,
indicarono la possibilità, e in parte l'ordine, d'una legislazion
criminale intera ed una; essi che, ideando una forma generale, aprirono
ad altri scrittori, dai quali furono troppo sommariamente giudicati,
la strada a ideare una generale riforma.
In quanto finalmente all'accusa, così generale e così
nuda, d'aver raffinato i tormenti, abbiamo in vece veduto che fu
cosa dalla maggior parte di loro espressamente detestata e, per
quanto stava in loro, proibita. Molti de' luoghi che abbiam riferiti
possono anche servire a lavarli in parte dalla taccia d'averne trattato
con quell'impassibile tranquillità. Ci si permetta di citarne
un altro che parrebbe quasi un'anticipata protesta. «Non posso
che dar nelle furie», scrive il Farinacci, ("non possum
nisi vehementer excandescere") «contro que' giudici che
tengono per lungo tempo legato il reo, prima di sottoporlo alla
tortura; e con quella preparazione la rendon più crudele.(18)»
Da queste testimonianze, e da quello che sappiamo essere stata la
tortura negli ultimi suoi tempi, si può francamente dedurre
che i criminalisti interpreti la lasciarono molto, ma molto, men
barbara di quello che l'avevan trovata. E certo sarebbe assurdo
l'attribuire a una sola causa una tal diminuzione di male; ma, tra
le molte, mi par che sarebbe anche cosa poco ragionevole il non
contare il biasimo e le ammonizioni ripetute e rinnovate pubblicamente,
di secolo in secolo, da quelli ai quali pure s'attribuisce un'autorità
di fatto sulla pratica de' tribunali.
Cita poi il Verri alcune loro proposizioni; le quali non basterebbero
per fondarci sopra un generale giudizio storico, quand'anche fossero
tutte esattamente citate. Eccone, per esempio, una importantissima,
che non lo è: «Il Claro asserisce che basta vi siano
alcuni indizii contro un uomo, e si può metterlo alla tortura
(19)».
Se quel dottore avesse parlato così, sarebbe piuttosto una
singolarità che un argomento; tanto una tal dottrina è
opposta a quella d'una moltitudine d'altri dottori. Non dico di
tutti, per non affermar troppo più di quello che so; benché,
dicendolo, non temerei d'affermar più di quello che è.
Ma in realtà il Claro disse, anche lui, il contrario; e il
Verri fu probabilmente indotto in errore dall'incuria d'un tipografo,
il quale stampò: "Nam sufficit adesse aliqua indicia
contra reum ad hoc ut torqueri possit (20)",
in vece di "Non sufficit", come trovo in due edizioni
anteriori (21) . E per
accertarsi dell'errore, non è neppur necessario questo confronto,
giacché il testo continua così: «se tali indizi
non sono anche legittimamente provati»; frase che farebbe
ai cozzi con l'antecedente, se questa avesse un senso affermativo.
E soggiunge subito: «ho detto che non basta ("dixi
quoque non sufficere") che ci siano indizi, e che siano legittimamente
provati, se non sono anche sufficienti alla tortura. Ed è
una cosa che i giudici timorati di Dio devono aver sempre davanti
agli occhi, per non sottoporre ingiustamente alcuno alla tortura:
cosa del resto che li sottopone essi medesimi a un giudizio di revisione.
E racconta l'Afflitto d'aver risposto al re Federigo, che nemmen
lui, con l'autorità regia, poteva comandare a un giudice
di mettere alla tortura un uomo, contro il quale non ci fossero
indizi sufficienti».
Così il Claro; e basterebbe questo per esser come certi,
che dovette intender tutt'altro che di rendere assoluto l'arbitrio
con quell'altra proposizione che il Verri traduce così: «in
materia di tortura e d'indizi, non potendosi prescrivere una norma
certa, tutto si rimette all'arbitrio del giudice (22)».
La contradizione sarebbe troppo strana; e lo sarebbe di più,
se è possibile, con quello che l'autor medesimo dice altrove:
«benché il giudice abbia l'arbitrio, deve però
stare al diritto comune... e badino bene gli ufiziali della giustizia,
di non andar avanti tanto allegramente ("ne nimis animose procedant"),
con questo pretesto dell'arbitrio (23)».
Cosa intese dunque, con quelle parole: "remittitur arbitrio
judicis" che il Verri traduce: «tutto si rimette all'arbitrio
del giudice»?
Intese... Ma che dico? e perché cercare in questo un'opinion
particolare del Claro? Quella proposizione, egli non faceva altro
che ripeterla, giacché era, per dir così, proverbiale
tra gl'interpreti; e già due secoli prima, Bartolo la ripeteva
anche lui, come sentenza comune: "Doctores communiter dicunt
quod in hoc" (quali siano gl'indizi sufficienti alla tortura)
"non potest dari certa doctrina, sed relinquitur arbitrio judicis
(24)".
E con questo non intendevan già di proporre un principio,
di stabilire una teoria, ma d'enunciar semplicemente un fatto; cioè
che la legge, non avendo determinato gl'indizi, gli aveva per ciò
stesso lasciati all'arbitrio del giudice. Guido da Suzara, anteriore
a Bartolo d'un secolo circa, dopo aver detto o ripetuto anche lui,
che gl'indizi son rimessi all'arbitrio del giudice, soggiunge: «come,
in generale, tutto ciò che non è determinato dalla
legge (25)». E per
citarne qualcheduno de' meno antichi, Paride dal Pozzo, ripetendo
quella comune sentenza, la commenta così: «a ciò
che non è determinato dalla legge, né dalla consuetudine,
deve supplire la religion del giudice; e perciò la legge
sugl'indizi mette un gran carico sulla sua coscienza (26)».
E il Bossi, criminalista del secolo XVI, e senator di Milano: «Arbitrio
non vuol dir altro ("in hoc consistit") se non che il
giudice non ha una regola certa dalla legge, la quale dice soltanto
non doversi cominciar dai tormenti, ma da argomenti verisimili e
probabili. Tocca dunque al giudice a esaminare se un indizio sia
verisimile e probabile (27)».
Ciò ch'essi chiamavano arbitrio, era in somma la cosa
stessa che, per iscansar quel vocabolo equivoco e di tristo suono,
fu poi chiamata poter discrezionale: cosa pericolosa, ma inevitabile
nell'applicazion delle leggi, e buone e cattive; e che i savi legislatori
cercano, non di togliere, che sarebbe una chimera, ma di limitare
ad alcune determinate e meno essenziali circostanze, e di restringere
anche in quelle più che possono.
E tale, oso dire, fu anche l'intento primitivo, e il progressivo
lavoro degl'interpreti, segnatamente riguardo alla tortura, sulla
quale il potere lasciato dalla legge al giudice era spaventosamente
largo. Già Bartolo, dopo le parole che abbiam citate sopra,
soggiunge: «ma io darò le regole che potrò».
Altri ne avevan date prima di lui; e i suoi successori ne diedero
di mano in mano molte più, chi proponendone qualcheduna del
suo, chi ripetendo e approvando le proposte da altri; senza lasciar
però di ripeter la formola ch'esprimeva il fatto della legge,
della quale non erano, alla fine, che interpreti.
Ma con l'andar del tempo, e con l'avanzar del lavoro, vollero modificare
anche il linguaggio; e n'abbiam l'attestato dal Farinacci, posteriore
ai citati qui, anteriore però all'epoca del nostro processo,
e allora autorevolissimo. Dopo aver ripetuto, e confermato con un
subisso d'autorità, il principio, che «l'arbitrio non
si deve intender libero e assoluto, ma legato dal diritto e dall'equità»;
dopo averne cavate, e confermate con altre autorità, le conseguenze,
che «il giudice deve inclinare alla parte più mite,
e regolar l'arbitrio con la disposizion generale delle leggi, e
con la dottrina de' dottori approvati, e che non può formare
indizi a suo capriccio»; dopo aver trattato, più estesamente,
credo, e più ordinatamente che nessuno avesse ancor fatto,
di tali indizi, conclude: «puoi dunque vedere che la massima
comune de' dottori - gl'indizi alla tortura sono arbitrari al giudice
- è talmente, e anche concordemente ristretta da' dottori
medesimi, che non a torto molti giurisperiti dicono doversi anzi
stabilir la regola contraria, cioè che gl'indizi non sono
arbitrari al giudice (28)».
E cita questa sentenza di Francesco Casoni: «è
error comune de' giudici il credere che la tortura sia arbitraria;
come se la natura avesse creati i corpi de' rei perché essi
potessero straziarli a loro capriccio (29)».
Si vede qui un momento notabile della scienza, che, misurando il
suo lavoro, n'esige il frutto; e dichiarandosi, non aperta riformatrice
(ché non lo pretendeva, né le sarebbe stato ammesso),
ma efficace ausiliaria della legge, consacrando la propria autorità
con quella d'una legge superiore ed eterna, intima ai giudici di
seguir le regole che ha trovate, per risparmiar degli strazi a chi
poteva essere innocente, e a loro delle turpi iniquità. Triste
correzioni d'una cosa che, per essenza, non poteva ricevere una
buona forma; ma tutt'altro che argomenti atti a provar la tesi del
Verri: «né gli orrori della tortura si contengono unicamente
nello spasimo che si fa patire... ma orrori ancora vi spargono i
dottori sulle circostanze di amministrarla (30)».
Ci si permetta in ultimo qualche osservazione
sopra un altro luogo da lui citato; ché l'esaminarli tutti
sarebbe troppo in questo luogo, e non abbastanza certamente per
la questione. «Basti un solo orrore per tutti; e questo viene
riferito dal celebre Claro milanese, che è il sommo maestro
di questa pratica: - Un giudice può, avendo in carcere una
donna sospetta di delitto, farsela venire nella sua stanza secretamente,
ivi accarezzarla, fingere di amarla, prometterle la libertà
affine d'indurla ad accusarsi del delitto, e che con un tal mezzo
un certo reggente indusse una giovine ad aggravarsi d'un omicidio,
e la condusse a perdere la testa. - Acciocché non si sospetti
che quest'orrore contro la religione, la virtù e tutti i
più sacri principii dell'uomo sia esagerato, ecco cosa dice
il Claro: "Paris dicit quod judex potest", etc.(31)».
Orrore davvero; ma per veder che importanza possa avere in una question
di questa sorte, s'osservi che, enunciando quell'opinione, Paride
dal Pozzo (32) non proponeva
già un suo ritrovato; raccontava, e pur troppo con approvazione,
un fatto d'un giudice, cioè uno de' mille fatti che produceva
l'arbitrio senza suggerimento di dottori; s'osservi che il Baiardi,
il quale riferisce quell'opinione, nelle sue aggiunte al Claro (non
il Claro medesimo), lo fa per detestarla anche lui, e per qualificare
il fatto di "finzione diabolica (33)"
; s'osservi che non cita alcun altro il quale sostenesse un'opinion
tale, dal tempo di Paride dal Pozzo al suo, cioè per lo spazio
d'un secolo. E andando avanti, sarebbe più strano che ce
ne fosse stato alcuno. E quel Paride dal Pozzo medesimo, Dio ci
liberi di chiamarlo, col Giannone, "eccellente giureconsulto
(34)"; ma l'altre
sue parole che abbiam riferite sopra, basterebbero a far veder che
queste bruttissime non bastano a dare una giusta idea nemmen delle
dottrine di questo solo.
Non abbiam certamente la strana pretensione d'aver dimostrato che
quelle degl'interpreti, prese nel loro complesso, non servirono,
né furon rivolte a peggiorare. Questione interessantissima,
giacché si tratta di giudicar l'effetto e l'intento del lavoro
intellettuale di più secoli, in una materia così importante,
anzi così necessaria all'umanità; questione del nostro
tempo, giacché, come abbiamo accennato, e del resto ognun
sa, il momento in cui si lavora a rovesciare un sistema, non è
il più adattato a farne imparzialmente la storia; ma questione
da risolversi, o piuttosto storia da farsi, con altro che con pochi
e sconnessi cenni. Questi bastan però, se non m'inganno,
a dimostrar precipitata la soluzione contraria; come erano, in certo
modo, una preparazion necessaria al nostro racconto. Ché
in esso noi avremo spesso a rammaricarci che l'autorità di
quegli uomini non sia stata efficace davvero; e siam certi che il
lettore dovrà dir con noi: fossero stati ubbiditi!
Cap.3
E per venir finalmente all'applicazione, era
insegnamento comune, e quasi universale de' dottori, che la bugia
dell'accusato nel rispondere al giudice, fosse uno degl'indizi legittimi,
come dicevano, alla tortura. Ecco perché l'esaminatore dell'infelice
Piazza gli oppose, non essere verisimile che lui non avesse sentito
parlare di muri imbrattati in porta Ticinese, e che non sapesse
il nome de' deputati coi quali aveva avuto che fare.
Ma insegnavan forse che bastasse una bugia qualunque?
«La bugia, per fare indizio alla tortura, deve riguardar le
qualità e le circostanze sostanziali del delitto, cioè
che appartengano ad esso, e dalle quali esso si possa inferire;
altrimenti no: "alias secus".»
«La bugia non fa indizio alla tortura, se riguarda cose che
non aggraverebbero il reo, quando le avesse confessate.»
E bastava, secondo loro, che il detto dell'accusato paresse al giudice
bugia, perché questo potesse venire ai tormenti?
«La bugia per fare indizio alla tortura dev'esser provata
concludentemente, o dalla propria confession del reo, o da due testimoni...
essendo dottrina comune che due sian necessari a provare un indizio
remoto, quale è la bugia (35)».
Cito, e citerò spesso il Farinacci, come uno de' più
autorevoli allora, e come gran raccoglitore dell'opinioni più
ricevute. Alcuni però si contentavano d'un testimonio solo,
purché fosse maggiore d'ogni eccezione. Ma che la bugia
dovesse risultar da prove legali, e non da semplice congettura del
giudice, era dottrina comune e non contradetta.
Tali condizioni eran dedotte da quel canone della legge romana,
il quale proibiva (che cose s'è ridotti a proibire, quando
se ne sono ammesse cert'altre!) di cominciar dalla tortura. «E
se concedessimo ai giudici», dice l'autor medesimo, «la
facoltà di mettere alla tortura i rei senza indizi legittimi
e sufficienti, sarebbe come in lor potere il cominciar da essa...
E per poter chiamarsi tali, devon gl'indizi esser verisimili, probabili,
non leggieri, né di semplice formalità, ma gravi,
urgenti, certi, chiari, anzi più chiari del sole di mezzogiorno,
come si suol dire... Si tratta di dare a un uomo un tormento, e
un tormento che può decider della sua vita: "agitur
de hominis salute"; e perciò non ti maravigliare, o
giudice rigoroso, se la scienza del diritto e i dottori richiedono
indizi così squisiti, e dicon la cosa con tanta forza, e
la vanno tanto ripetendo (36).»
Non diremo certamente che tutto questo sia ragionevole; giacché
non può esserlo ciò che implica contradizione. Erano
sforzi vani, per conciliar la certezza col dubbio, per evitare il
pericolo di tormentare innocenti, e d'estorcere false confessioni,
volendo però la tortura come un mezzo appunto di scoprire
se uno fosse innocente o reo, e di fargli confessare una data cosa.
La conseguenza logica sarebbe stata di dichiarare assurda e ingiusta
la tortura; ma a questo ostava l'ossequio cieco all'antichità
e al diritto romano. Quel libriccino "Dei delitti e delle pene",
che promosse, non solo l'abolizion della tortura, ma la riforma
di tutta la legislazion criminale, cominciò con le parole:
«Alcuni avanzi di leggi d'un antico popolo conquistatore.»
E parve, com'era, ardire d'un grand'ingegno: un secolo prima sarebbe
parsa stravaganza. Né c'è da maravigliarsene: non
s'è egli visto un ossequio dello stesso genere mantenersi
più a lungo, anzi diventar più forte nella politica,
più tardi nella letteratura, più tardi ancora in qualche
ramo delle Belle Arti? Viene, nelle cose grandi, come nelle piccole,
un momento in cui ciò che, essendo accidentale e fattizio,
vuol perpetuarsi come naturale e necessario, è costretto
a cedere all'esperienza, al ragionamento, alla sazietà, alla
moda, a qualcosa di meno, se è possibile, secondo la qualità
e l'importanza delle cose medesime; ma questo momento dev'esser
preparato. Ed è già un merito non piccolo degl'interpreti,
se, come ci pare, furon essi che lo prepararono, benché lentamente,
benché senz'avvedersene, per la giurisprudenza.
Ma le regole che pure avevano stabilite, bastano in questo caso
a convincere i giudici, anche di positiva prevaricazione. Vollero
appunto costoro cominciar dalla tortura. Senza entrare in
nulla che toccasse circostanze, né sostanziali né
accidentali, del presunto delitto, moltiplicarono interrogazioni
inconcludenti, per farne uscir de' pretesti di dire alla vittima
destinata: non è verisimile; e, dando insieme a inverisimiglianze
asserite la forza di bugie legalmente provate, intimar la tortura.
È che non cercavano una verità, ma volevano una confessione:
non sapendo quanto vantaggio avrebbero avuto nell'esame del fatto
supposto, volevano venir presto al dolore, che dava loro un vantaggio
pronto e sicuro: avevan furia. Tutto Milano sapeva (è il
vocabolo usato in casi simili) che Guglielmo Piazza aveva unti i
muri, gli usci, gli anditi di via della Vetra; e loro che l'avevan
nelle mani, non l'avrebbero fatto confessar subito a lui!
Si dirà forse che, in faccia alla giurisprudenza, se
non alla coscienza, tutto era giustificato dalla massima detestabile,
ma allora ricevuta, che ne' delitti più atroci fosse lecito
oltrepassare il diritto? Lasciamo da parte che l'opinion più
comune, anzi quasi universale, de' giureconsulti, era (e se al ciel
piace, doveva essere) che una tal massima non potesse applicarsi
alla procedura, ma soltanto alla pena; «giacché,»
per citarne uno, «benché si tratti d'un delitto enorme,
non consta però che l'uomo l'abbia commesso; e fin che non
consti, è dovere che si serbino le solennità del diritto
(37)». E
solo per farne memoria, e come un di que' tratti notabili con cui
l'eterna ragione si manifesta in tutti i tempi, citeremo anche la
sentenza d'un uomo che scrisse sul principio del secolo decimoquinto,
e fu, per lungo tempo dopo, chiamato il Bartolo del diritto ecclesiastico,
Nicolò Tedeschi, arcivescovo di Palermo, più celebre,
fin che fu celebre, sotto il nome d'Abate Palermitano: «Quanto
il delitto è più grave,» dice quest'uomo, «tanto
più le presunzioni devono esser forti; perché, dove
il pericolo è maggiore, bisogna anche andar più cauti
(38)». Ma questo,
dico, non fa al nostro caso (sempre riguardo alla sola giurisprudenza),
poiché il Claro attesta che nel foro di Milano prevaleva
la consuetudine contraria; cioè era, in que' casi, permesso
al giudice d'oltrepassare il diritto, anche nell'inquisizione(39).
«Regola», dice il Riminaldi, altro già celebre
giureconsulto, «da non riceversi negli altri paesi»;
e il Farinacci soggiunge: «ha ragione (40)».
Ma vediamo come il Claro medesimo interpreti una tal regola: «si
viene alla tortura, quantunque gl'indizi non siano in tutto sufficienti
("in totum sufficientia"), né provati da testimoni
maggiori d'ogni eccezione, e spesse volte anche senza aver data
al reo copia del processo informativo». E dove tratta in particolare
degl'indizi legittimi alla tortura, li dichiara espressamente necessari
«non solo ne' delitti minori, ma anche ne' maggiori e negli
atrocissimi, anzi nel delitto stesso di lesa maestà (41)».
Si contentava dunque d'indizi meno rigorosamente provati, ma li
voleva provati in qualche maniera; di testimoni meno autorevoli,
ma voleva testimoni; d'indizi più leggieri, ma voleva indizi
reali, relativi al fatto; voleva insomma render più facile
al giudice la scoperta del delitto, non dargli la facoltà
di tormentare, sotto qualunque pretesto, chiunque gli venisse nelle
mani. Son cose che una teoria astratta non riceve, non inventa,
non sogna neppure; bensì la passione le fa.
Intimò dunque l'iniquo esaminatore al Piazza: "che dica
la verità per qual causa nega di sapere che siano state onte
le muraglie, et di sapere come si chiamino li deputati, che altrimente,
come cose inuerisimili, si metterà alla corda, per hauer
la verità di queste inuerisimilitudini. - Se me la vogliono
anche far attaccar al collo, lo faccino; che di queste cose che
mi hanno interrogato non ne so niente", rispose l'infelice,
con quella specie di coraggio disperato, con cui la ragione
sfida alle volte la forza, come per farle sentire che, a qualunque
segno arrivi, non arriverà mai a diventar ragione.
E si veda a che miserabile astuzia dovettero ricorrer que' signori,
per dare un po' più di colore al pretesto. Andarono, come
abbiam detto, a caccia d'una seconda "bugia", per poter
parlarne con la formola del plurale; cercarono un altro zero, per
ingrossare un conto in cui non avevan potuto fare entrar nessun
numero.
È messo alla tortura; gli s'intima "che si risolua di
dire la verità"; risponde, tra gli urli e i gemiti e
l'invocazioni e le supplicazioni: l'ho detta, signore. Insistono.
"Ah per amor di Dio"! grida l'infelice: "V.S. mi
facci lasciar giù, che dirò quello che so; mi facci
dare un po' d'aqua". È lasciato giù, messo a
sedere, interrogato di nuovo; risponde: "io non so niente;
V.S. mi facci dare un poco d'aqua."
Quanto è cieco il furore! Non veniva loro in mente che quello
che volevan cavargli di bocca per forza, avrebbe potuto addurlo
lui come un argomento fortissimo della sua innocenza, se fosse stato
la verità, come, con atroce sicurezza, ripetevano. - Sì,
signore, - avrebbe potuto rispondere: - avevo sentito dire che s'eran
trovati unti i muri di via della Vetra; e stavo a baloccarmi sulla
porta di casa vostra, signor presidente della Sanità! - E
l'argomento sarebbe stato tanto più forte, in quanto, essendosi
sparsa insieme la voce del fatto, e la voce che il Piazza ne fosse
l'autore, questo avrebbe, insieme con la notizia, dovuto risapere
il suo pericolo. Ma questa osservazion così ovvia, e che
il furore non lasciava venire in mente a coloro, non poteva nemmeno
venire in mente all'infelice, perché non gli era stato detto
di cosa fosse imputato. Volevan prima domarlo co' tormenti; questi
eran per loro gli argomenti verosimili e probabili, richiesti dalla
legge; volevan fargli sentire quale terribile, immediata conseguenza
veniva dal risponder loro di no; volevano che si confessasse bugiardo
una volta, per acquistare il diritto di non credergli, quando avrebbe
detto: sono innocente. Ma non ottennero l'iniquo intento. Il Piazza,
rimesso alla tortura, alzato da terra, intimatogli che verrebbe
alzato di più, eseguita la minaccia, e sempre incalzato "a
dir la verità", rispose sempre: "l'ho detta";
prima urlando, poi a voce bassa; finché i giudici, vedendo
che ormai non avrebbe più potuto rispondere in nessuna maniera,
lo fecero lasciar giù, e ricondurre in carcere.
Riferito l'esame in senato, il giorno 23, dal presidente della Sanità,
che n'era membro, e dal capitano di giustizia, che ci sedeva quando
fosse chiamato, quel tribunale supremo decretò che: «il
Piazza, dopo essere stato raso, rivestito con gli abiti della curia,
e purgato, fosse sottoposto alla tortura grave, con la legatura
del canapo», atrocissima aggiunta, per la quale, oltre le
braccia, si slogavano anche le mani; «a riprese, e ad arbitrio
de' due magistrati suddetti; e ciò sopra alcune delle menzogne
e inverisimiglianze risultanti dal processo».
Il solo senato aveva, non dico l'autorità, ma il potere d'andare
impunemente tanto avanti per una tale strada. La legge romana sulla
ripetizion de' tormenti (42),
era interpretata in due maniere; e la men probabile era la più
umana. Molti dottori (seguendo forse Odofredo (43),
che è il solo citato da Cino di Pistoia (44),
e il più antico de' citati dagli altri) intesero che la tortura
non si potesse rinnovare, se non quando fossero sopravvenuti nuovi
indizi, più evidenti de' primi, e, condizione che fu aggiunta
poi, di diverso genere. Molt'altri, seguendo Bartolo (45),
intesero che si potesse, quando i primi indizi fossero manifesti,
evidentissimi, urgentissimi; e quando, condizione aggiunta poi anche
questa, la tortura fosse stata leggiera (46).
Ora, né l'una, né l'altra interpretazione faceva punto
al caso. Nessun nuovo indizio era emerso; e i primi erano che due
donne avevan visto il Piazza toccar qualche muro; e, ciò
ch'era indizio insieme e corpo del delitto, i magistrati avevan
visto "alcuni segni di materia ontuosa" su que' muri abbruciacchiati
e affumicati, e segnatamente in un andito... dove il Piazza non
era entrato. Di più, quest'indizi, quanto manifesti, evidenti
e urgenti, ognun lo vede, non erano stati messi alla prova, discussi
col reo. Ma che dico? il decreto del senato non fa neppur menzione
d'indizi relativi al delitto, non applica neppur la legge a torto;
fa come se non ci fosse. Contro ogni legge, contro ogni autorità,
come contro ogni ragione, ordina che il Piazza sia torturato di
nuovo, "sopra alcune bugie e inverisimiglianze"; ordina
cioè a' suoi delegati di rifare, e più spietatamente,
ciò che avrebbe dovuto punirli d'aver fatto. Perciocché
era (e poteva non essere?) dottrina universale, canone della giurisprudenza,
che il giudice inferiore, il quale avesse messo un accusato alla
tortura senza indizi legittimi, fosse punito dal superiore.
Ma il senato di Milano era tribunal supremo; in questo mondo,
s'intende. E il senato di Milano, da cui il pubblico aspettava la
sua vendetta, se non la salute, non doveva essere men destro, men
perseverante, men fortunato scopritore, di Caterina Rosa.
Ché tutto si faceva con l'autorità di costei; quel
suo: "all'hora mi viene in pensiero se a caso fosse un poco
uno de quelli," com'era stato il primo movente del processo,
così n'era ancora il regolatore e il modello; se non che
colei aveva cominciato col dubbio, i giudici con la certezza. E
non paia strano di vedere un tribunale farsi seguace ed emulo d'una
o di due donnicciole; giacché, quando s'è per la strada
della passione, è naturale che i più ciechi guidino.
Non paia strano il veder uomini i quali non dovevan essere, anzi
non eran certamente di quelli che vogliono il male per il male,
vederli, dico, violare così apertamente e crudelmente ogni
diritto; giacché il credere ingiustamente, è
strada a ingiustamente operare, fin dove l'ingiusta persuasione
possa condurre; e se la coscienza esita, s'inquieta, avverte, le
grida d'un pubblico hanno la funesta forza (in chi dimentica d'avere
un altro giudice) di soffogare i rimorsi; anche d'impedirli.
Il motivo di quelle odiose, se non crudeli prescrizioni, di tosare,
rivestire, purgare, lo diremo con le parole del Verri. «In
quei tempi credevasi che o ne' capelli e peli, ovvero nel vestito,
o persino negli intestini trangugiandolo, potesse avere un amuleto
o patto col demonio, onde rasandolo, spogliandolo e purgandolo ne
venisse disarmato (47)».
E questo era veramente de' tempi; la violenza era un fatto (con
diverse forme) di tutti i tempi, ma una dottrina di nessun tempo.
Quel secondo esame non fu che una ugualmente assurda e più
atroce ripetizione del primo, e con lo stesso effetto. L'infelice
Piazza, interrogato prima, e contradetto con cavilli, che si direbbero
puerili, se a nulla d'un tal fatto potesse convenire un tal vocabolo,
e sempre su circostanze indifferenti al supposto delitto, e senza
mai accennarlo nemmeno, fu messo a quella più crudele tortura
che il senato aveva prescritta. N'ebbero parole di dolor disperato,
parole di dolor supplichevole, nessuna di quelle che desideravano,
e per ottener le quali avevano il coraggio di sentire, di far dire
quell'altre. "Ah Dio mio! ah che assassinamento è questo!
ah Signor fiscale!... Fatemi almeno appiccar presto... Fatemi tagliar
via la mano... Ammazzatemi; lasciatemi almeno riposar un poco. Ah!
signor Presidente! ... Per amor di Dio, fatemi dar da bere;"
ma insieme: "non so niente, la verità l'ho detta."
Dopo molte e molte risposte tali, a quella freddamente e freneticamente
ripetuta istanza di dir la verità, gli mancò la voce,
ammutolì; per quattro volte non rispose; finalmente poté
dire ancora una volta, con voce fioca; "non so niente; la verità
l'ho già detta." Si dovette finire, e ricondurlo di
nuovo, non confesso, in carcere.
E non c'eran più nemmen pretesti, né motivo di ricominciare:
quella che avevan presa per una scorciatoia, gli aveva condotti
fuor di strada. Se la tortura avesse prodotto il suo effetto, estorta
la confession della bugia, tenevan l'uomo; e, cosa orribile! quanto
più il soggetto della bugia era per sé indifferente,
e di nessuna importanza, tanto più essa sarebbe stata, nelle
loro mani, un argomento potente della reità del Piazza, mostrando
che questo aveva bisogno di stare alla larga dal fatto, di farsene
ignaro in tutto, in somma di mentire. Ma dopo una tortura illegale,
dopo un'altra più illegale e più atroce, o grave,
come dicevano, rimettere alla tortura un uomo, perché negava
d'aver sentito parlare d'un fatto, e di sapere il nome de' deputati
d'una parrocchia, sarebbe stato eccedere i limiti dello straordinario.
Eran dunque da capo, come se non avessero fatto ancor nulla; bisognava
venire, senza nessun vantaggio, all'investigazion del supposto delitto,
manifestare il reato al Piazza, interrogarlo. E se l'uomo negava?
se, come aveva dato prova di saper fare, persisteva a negare anche
ne' tormenti? I quali avrebbero dovuto essere assolutamente gli
ultimi, se i giudici non volevano appropriarsi una terribil sentenza
d'un loro collega, morto quasi da un secolo, ma la cui autorità
era viva più che mai, il Bossi citato sopra. «Più
di tre volte,» dice, «non ho mai visto ordinar la tortura,
se non da de' giudici boia: "nisi a carnificibus(48)".»
E parla della tortura, ordinata legalmente!
Ma la passione è pur troppo abile e coraggiosa a trovar nuove
strade, per iscansar quella del diritto, quand'è lunga e
incerta. Avevan cominciato con la tortura dello spasimo, ricominciarono
con una tortura d'un altro genere. D'ordine del senato (come si
ricava da una lettera autentica del capitano di giustizia al governatore
Spinola, che allora si trovava all'assedio di Casale), l'auditor
fiscale della Sanità, in presenza d'un notaio, promise al
Piazza l'impunità, con la condizione (e questo si vede poi
nel processo) che dicesse interamente la verità. Così
eran riusciti a parlargli dell'imputazione, senza doverla discutere;
a parlargliene, non per cavar dalle sue risposte i lumi necessari
all'investigazion della verità, non per sentir quello che
ne dicesse lui; ma per dargli uno stimolo potente a dir quello che
volevan loro.
La lettera che abbiamo accennata, fu scritta il 28 di giugno, cioè
quando il processo aveva, con quell'espediente, fatto un gran passo.
«Ho giudicato conuenire,» comincia, «che V.E.
sapesse quello che si è scoperto nel particolare d'alcuni
scelerati che, a' giorni passati, andauano ungendo i muri et le
porte di questa città.» E non sarà forse senza
curiosità, né senza istruzione, il veder come cose
tali sian raccontate da quelli che le fecero. «Hebbi»,
dice dunque, «commissione dal Senato di formar processo, nel
quale, per il detto d'alcune donne, e d'un huomo degno di fede,
restò aggrauato un Guglielmo Piazza, huomo plebeio, ma ora
Commissario della Sanità, ch'esso, il venerdì alli
21 su l'aurora, hauesse unto i muri di una contrada posta in Porta
Ticinese, chiamata la Vetra de' Cittadini.»
E l'uomo degno di fede, messo lì subito
per corroborar l'autorità delle donne, aveva detto d'aver
rintoppato il Piazza, "il quale io salutai, et lui mi rese
il saluto." Questo era stato aggravarlo! come se il delitto
imputatogli fosse stato d'essere entrato in via della Vetra. Non
parla poi il capitano di giustizia della visita fatta da lui per
riconoscere il corpo del delitto; come non se ne parla più
nel processo.
«Fu dunque», prosegue, «incontinente preso costui.»
E non parla della visita fattagli in casa, dove non si trovò
"nulla di sospetto."
«Et essendosi maggiormente nel suo esame aggravato,»
(s'è visto!) «fu messo ad una graue tortura, ma non
confessò il delitto.»
Se qualcheduno avesse detto allo Spinola, che il Piazza non era
stato interrogato punto intorno al delitto, lo Spinola avrebbe risposto:
- Sono positivamente informato del contrario: il capitano di giustizia
mi scrive, non questa cosa appunto, ch'era inutile; ma un'altra
che la sottintende, che la suppone necessariamente; mi scrive che,
messo ad una grave tortura, non lo confessò. - Se l'altro
avesse insistito, - come! - avrebbe potuto dire l'uomo celebre e
potente, - volete voi che il capitano di giustizia si faccia beffe
di me, a segno di raccontarmi, come una notizia importante, che
non è accaduto quello che non poteva accadere? - Eppure era
proprio così: cioè, non era che il capitano di giustizia
volesse farsi beffe del governatore; era che avevan fatta una cosa
da non potersi raccontare nella maniera appunto che l'avevan fatta;
era, ed è, che la falsa coscienza trova più facilmente
pretesti per operare, che formole per render conto di quello che
ha fatto.
Ma sul punto dell'impunità, c'è in quella lettera
un altro inganno che lo Spinola avrebbe potuto, anzi dovuto conoscer
da sé, almeno per una parte, se avesse pensato ad altro che
a prender Casale, che non prese. Prosegue essa così: «finché
d'ordine del Senato (anco per esecutione della grida ultimamente
fatta in questo particolare pubblicare da V.E.), promessa dal Presidente
della Sanità a costui l'impunità, confessò
finalmente, etc.».
Nel capitolo XXXI dello scritto antecedente, s'è fatto menzione
d'una grida, con la quale il tribunale della Sanità prometteva
premio e impunità a chi rivelasse gli autori degl'imbrattamenti
trovati sulle porte e sui muri delle case, la mattina del 18 di
maggio; e s'è anche accennata una lettera del tribunale suddetto
al governatore, su quel fatto. In essa, dopo aver protestato che
quella grida era stata pubblicata, "con participatione del
Sig. Gran Cancelliere", il quale faceva le veci del governatore,
pregavan questo di "corroborarla con altra sua, con promessa
di maggior premio". E il governatore ne fece infatti promulgare
una, in data del 13 di giugno, con la quale "promette a ciascuna
persona che, nel termine di giorni trenta, metterà in chiaro
la persona o le persone che hanno commesso, fauorito, aiutato cotal
delitto, il premio, etc. et se quel tale sarà dei complici,
gli promette anco l'impunità della pena". Ed è
per l'esecuzione di questa grida, così espressamente circoscritta
a un fatto del 18 di maggio, che il capitano di giustizia dice essersi
promessa l'impunità all'uomo accusato d'un fatto del 21 di
giugno, e lo dice a quel medesimo che l'aveva, se non altro, sottoscritta!
Tanto pare che si fidassero sull'assedio di Casale! giacché
sarebbe troppo strano il supporre che travedessero essi medesimi
a quel segno.
Ma che bisogno avevano d'usare un tal raggiro con lo Spinola?
Il bisogno d'attaccarsi alla sua autorità, di travisare un
atto irregolare e abusivo, e secondo la giurisprudenza comune, e
secondo la legislazion del paese. Era, dico, dottrina comune che
il giudice non potesse, di sua autorità propria, concedere
impunità a un accusato (49).
E nelle costituzioni di Carlo V, dove sono attribuiti al senato
poteri ampissimi, s'eccettua però quello di «concedere
remissioni di delitti, grazie o salvocondotti; essendo cosa riservata
al principe (50)».
E il Bossi già citato, il quale, come senator di Milano in
quel tempo, fu uno de' compilatori di quelle costituzioni, dice
espressamente: «questa promessa d'impunità appartiene
al principe solo (51)».
Ma perché mettersi nel caso d'usare un tal raggiro, quando
potevan ricorrere a tempo al governatore, il quale aveva sicuramente
dal principe un tal potere, e la facoltà di trasmetterlo?
E non è una possibilità immaginata da noi: è
quello che fecero essi medesimi, all'occasione d'un altro infelice,
involto più tardi in quel crudele processo. L'atto è
registrato nel processo medesimo, in questi termini: "Ambrosio
Spinola, etc. In conformità del parere datoci dal Senato
con lettera dei cinque del corrente, concederete impunità,
in virtù della presente, a Stefano Baruello, condannato come
dispensatore et fabricatore delli onti pestiferi, sparsi per questa
Città, ad estintione del Popolo, se dentro del termine che
li sarà statuito dal detto Senato, manifestarà li
auttori et complici di tale misfatto."
Al Piazza l'impunità non fu promessa con un atto formale
e autentico; furon parole dettegli dall'auditore della Sanità,
fuor del processo. E questo s'intende: un tal atto sarebbe stato
una falsità troppo evidente, se s'attaccava alla grida, un'usurpazion
di potere, se non s'attaccava a nulla. Ma perché, aggiungo,
levarsi in certo modo la possibilità di mettere in forma
solenne un atto di tanta importanza?
Questi perché non possiam certo saperli positivamente; ma
vedrem più tardi cosa servisse ai giudici l'aver fatto così.
A ogni modo, l'irregolarità d'un tal procedere era tanto
manifesta, che il difensor del Padilla la notò liberamente.
Benché, come protesta con gran ragione, non avesse bisogno
d'uscir da ciò che riguardava direttamente il suo cliente,
per iscolparlo dalla pazza accusa; benché, senza ragione,
e con poca coerenza, ammetta un delitto reale, e de' veri colpevoli,
in quel mescuglio d'immaginazioni e d'invenzioni; ciò non
ostante, ad abbondanza, come si dice, e per indebolire tutto ciò
che potesse aver relazione con quell'accusa, fa varie eccezioni
alla parte del processo che riguarda gli altri. E a proposito dell'impunità,
senza impugnar l'autorità del senato in tal materia (ché
alle volte gli uomini si tengon più offesi a metter in dubbio
il loro potere, che la loro rettitudine), oppone che il Piazza «fu
introdotto nanti detto signor Auditore solamente, quale non haueua
alcuna giurisditione... procedendo perciò nullamente, e contro
li termini di ragione». E parlando della menzione che fu fatta
più tardi, e occasionalmente, di quell'impunità, dice:
«e pure, sino a quel ponto, non appare, né si legge
in processo impunità, quale pure, nanti detta redargutione,
doueua constare in processo, secondo li termini di ragione».
In quel luogo delle difese c'è una parola buttata là,
come incidentemente, ma significantissima. Ripassando gli atti che
precedettero l'impunità, l'avvocato non fa alcuna eccezione
espressa e diretta alla tortura data al Piazza, ma ne parla così:
«sotto pretesto d'inuerisimili, torturato». Ed è,
mi pare, una circostanza degna d'osservazione che la cosa sia stata
chiamata col suo nome anche allora, anche davanti a quelli che n'eran
gli autori, e da uno che non pensava punto a difender la causa di
chi n'era stato la vittima.
Bisogna dire che quella promessa d'impunità fosse poco conosciuta
dal pubblico, giacché il Ripamonti, raccontando i fatti principali
del processo, nella sua storia della peste, non ne fa menzione,
anzi l'esclude indirettamente. Questo scrittore, incapace d'alterare
apposta la verità, ma inescusabile di non aver letto, né
le difese del Padilla, né l'estratto del processo che le
accompagna, e d'aver creduto piuttosto alle ciarle del pubblico,
o alle menzogne di qualche interessato, racconta in vece che il
Piazza, subito dopo la tortura, e mentre lo slegavano per ricondurlo
in carcere, uscì fuori con una rivelazione spontanea, che
nessuno s'aspettava (52).
La bugiarda rivelazione fu fatta bensì, ma il giorno seguente,
dopo l'abboccamento con l'auditore, e a gente che se l'aspettava
benissimo. Sicché, se non fossero rimasti que' pochi documenti,
se il senato avesse avuto che fare soltanto col pubblico e con la
storia, avrebbe ottenuto l'intento d'abbuiar quel fatto così
essenziale al processo, e che diede le mosse a tutti gli altri che
venner dopo. Quello che passò in quell'abboccamento, nessuno
lo sa, ognuno se l'immagina a un di presso. «È assai
verosimile», dice il Verri, «che nel carcere istesso
si sia persuaso a quest'infelice, che persistendo egli nel negare,
ogni giorno sarebbe ricominciato lo spasimo; che il delitto si credeva
certo, e altro spediente non esservi per lui fuorché l'accusarsene
e nominare i complici; così avrebbe salvata la vita, e si
sarebbe sottratto alle torture pronte a rinnovarsi ogni giorno.
Il Piazza dunque chiese, ed ebbe l'impunità, a condizione
però che esponesse sinceramente il fatto.(53)»
Non pare però punto probabile che il Piazza abbia chiesto
lui l'impunità. L'infelice, come vedremo nel seguito del
processo, non andava avanti se non in quanto era strascinato; ed
è ben più credibile, che, per fargli fare quel primo,
così strano e orribile passo, per tirarlo a calunniar sé
e altri, l'auditore gliel'abbia offerta. E di più, i giudici,
quando gliene parlaron poi, non avrebbero omessa una circostanza
così importante, e che dava tanto maggior peso alla confessione;
né l'avrebbe omessa il capitano di giustizia nella lettera
allo Spinola.
Ma chi può immaginarsi i combattimenti di quell'animo, a
cui la memoria così recente de' tormenti avrà fatto
sentire a vicenda il terror di soffrirli di nuovo, e l'orrore di
farli soffrire! a cui la speranza di fuggire una morte spaventosa,
non si presentava che accompagnata con lo spavento di cagionarla
a un altro innocente! giacché non poteva credere che fossero
per abbandonare una preda, senza averne acquistata un'altra almeno,
che volessero finire senza una condanna. Cedette, abbracciò
quella speranza, per quanto fosse orribile e incerta; assunse l'impresa,
per quanto fosse mostruosa e difficile; deliberò di mettere
una vittima in suo luogo. Ma come trovarla? a che filo attaccarsi?
come scegliere tra nessuno? Lui, era stato un fatto reale, che aveva
servito d'occasione e di pretesto per accusarlo. Era entrato in
via della Vetra, era andato rasente al muro, l'aveva toccato; una
sciagurata aveva traveduto, ma qualche cosa. Un fatto altrettanto
innocente, e altrettanto indifferente fu, si vede, quello che gli
suggerì la persona e la favola.
Il barbiere Giangiacomo Mora componeva e spacciava un unguento contro
la peste; uno de' mille specifici che avevano e dovevano aver credito,
mentre faceva tanta strage un male di cui non si conosce il rimedio,
e in un secolo in cui la medicina aveva ancor così poco imparato
a non affermare, e insegnato a non credere. Pochi giorni prima d'essere
arrestato, il Piazza aveva chiesto di quell'unguento al barbiere;
questo aveva promesso di preparargliene; e avendolo poi incontrato
sul Carrobio, la mattina stessa del giorno che seguì l'arresto,
gli aveva detto che il vasetto era pronto, e venisse a prenderlo.
Volevan dal Piazza una storia d'unguento, di concerti, di via della
Vetra: quelle circostanze così recenti gli serviron di materia
per comporne una: se si può chiamar comporre l'attaccare
|