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Dal capitolo primo
[...] Leggere al giorno d'oggi di cotali ordinamenti
politici e militari che somigliano buffonerie, parrà forse
una gran maraviglia. Ma le cose camminavano appunto com'io le racconto.
Il distretto di Portogruaro, cui appartiene il comune di Teglio
colla frazione di Fratta, forma adesso il lembo orientale della
provincia di Venezia, la quale occupa tutta la pianura contermine
alle lagune, dal basso Adige in Polesine al Tagliamento arginato.
A' tempi di cui narro le cose stavano ancora come le avea fatte
natura ed Attila le aveva lasciate. Il Friuli ubbidiva tuttavia
a sessanta o settanta famiglie, originarie d'oltralpi e naturate
in paese da una secolare dimora, alle quali era affidata nei diversi
dominii la giurisdizione con misto e mero imperio, e i loro voti
uniti a quelli delle Comunità libere e delle Contadinanze
formavano il Parlamento della Patria che una volta l'anno si raccoglieva
con voto consultivo allato del Luogotenente mandato ad Udine da
Venezia. Io ho pochi peccati d'ommissione sulla coscienza, fra i
quali uno de' piú gravi e che piú mi rimorde è
questo, di non aver assistito ad uno di quei Parlamenti. L'aveva
da essere in verità uno spettacolo appetitoso. Pochi dei
signori Giurisdicenti sapevano di legge; e i deputati del contado
non dovevano saperne di piú. Che tutti intendessero il toscano
io non lo credo; e che nessuno lo parlasse è abbastanza provato
dai loro decreti o dalle Parti prese, nelle quali dopo un piccolo
cappello di latino si precipita in un miscuglio d'italiano di friulano
e di veneziano che non è senza bellezze per chi volesse ridere.
Tutto adunque concorda a stabilire che quando il Magnifico General
Parlamento della Patria supplicava da Sua Serenità il Doge
la licenza di giudicare intorno ad una data materia, il tenor della
legge fosse già concertato minutamente fra Sua Eccellenza
il Luogotenente e l'Eccellentissimo Consiglio de' Dieci. Che in
quelle conferenze preliminari avessero voce anche i giureconsulti
del Foro udinese, io non m'attento di negarlo; massime se quei giureconsulti
avevano il buon naso di convenir nei disegni della Signoria. S'intende
che da tal consuetudine restava esclusa ogni materia di diritti
privati, e feudali; i quali né i castellani avrebbero forse
consentito si ponessero in disputa, né la Signoria avrebbe
osato di privarneli pei suoi imperscrutabili motivi che si riducevano
spesso alla paura. Il fatto sta che ottenuto il permesso di proporre
sopra un dato argomento, il Magnifico General Parlamento proponeva
discuteva ed approvava tutto in un sol giorno, il quale era appunto
l'undici d'agosto. Il perché della fretta e dello aver scelto
quel giorno piuttosto che un altro stava in questo, che allora appunto
cadeva la fiera di san Lorenzo e offeriva con ciò opportunità
a tutte le voci del Parlamento di radunarsi ad Udine. Ma siccome
durante la fiera pochi avevano voglia di trasandare i proprii negozi
per quelli del pubblico, cosí a sbrigar questi s'era stimato
piucché bastevole il giro di ventiquattr'ore. Il Magnifico
General Parlamento implorava poi dalla Serenissima dominante la
conferma di quanto aveva discusso, proposto ed approvato; e giunta
la conferma, il trombetta in giorno festivo gridava ad universale
notizia e per inviolabile esecuzione la Parte presa dal Magnifico
General Parlamento. Non viene da ciò, che tutte le leggi
per tal modo promulgate fossero ingiuste o ridicole; giacché,
come dice l'editore degli Statuti Friulani, esse leggi sono un riassunto
di giustizia di maturità e d'esperienza ed hanno sempre di
fronte oggetti commendabili e salutari; ma ne scaturisce un formidabile
dubbio sul merito che potessero vantarne i Magnifici deputati della
Patria. Nel 1672 pare che l'Eccellentissimo Carlo Contarini riferisse
al Serenissimo Doge sopra la necessità di alcune riforme
delle vecchie costituzioni. Pertanto Dominicus Contareno Dei gratia
Dux Venetiarum etc. dopo aver augurato al nobili et sapienti viro
Carolo Contareno salutem et dilectionis affectum seguita a dichiarargli
i limiti della concessa licenza. Avutosi riflesso non tanto alle
istanze di codesta Patria e Parlamento che a quanto esprimete nelle
vostre giurate informazioni in proposito etc. risolvemo a consolazione
degli animi di codesti amati e fedelissimi sudditi di permetterle
che possino devenire alla riforma di quei capitoli che conoscessimo
necessari per il loro servizio. E nell'anno susseguente, lette e
meditate che ebbe il Serenissimo Doge le fatte riforme, cosí
si piacque di permetterne la pubblicazione con sue lettere al nobili
et sapientissimo viro Hyeronimo Ascanio Justiniano. Venendo rappresentata
qualche alterazione in alcuno dei susseguenti capitoli che volemo
siano ridotti alla vera essenza loro senz'altra aggiunta etc. etc.
dovrà omettersi etc. bastando li pubblici Decreti in tale
proposito. Nel capitolo centoquarantasette con cui si pretende levar
li pregiudicii che dalle ville e comuni sono inferiti ai giurisdicenti,
vi è stata aggiunta una pena di lire cinquanta al giurisdicente:
questa non vi era nel latino, doverà pure esser levata e
lasciata di stampare. Con tali metodi le permetterete l'esecuzione
conforme l'istanze, ordinando però la conservazione de' vecchi
statuti ed altre costituzioni per tutte quelle insorgenze e ricorsi
che potessero esser fatti alla Signoria nostra. Datum in nostro
ducali palatio, die 20 maii Indictione XI 1673. Dopo tali formalità
uscirono finalmente gli Statuti Friulani, i quali seguitarono ad
aver corso di legge fino al cominciare del presente secolo; e la
ragione del rinnovamento è cosí espressa dai compilatori
in un solenne proemio. Si è determinato di rinnovare le costituzioni
della Patria del Friuli essendo molte per il lungo corso di tempo
fatte impraticabili, altre dubbiose, molti i casi sopra i quali
non era stato provvisto. Etc. etc. E perché in esse si tratta
di effetti di giustizia che non solamente dalli giudici stessi deve
esser ben conosciuta, ma da tutti, etc. etc. si è risoluto
di scrivere il presente libro di Costituzioni in lingua volgare
nella piú ampia e facil forma possibile, etc. etc. Per dar
poi un principio che sia ben fondamentato a questa profittevole
e lodevole opera, comincieremo colla Prima Costituzione. Si scordarono
di chiarire il motivo per cui la prima costituzione e non la seconda
doveva essere buon fondamento a quella profittevole e lodevole opera.
Ma forse sarà stato, perché nella prima si statuiva
intorno all'osservanza della religione cristiana, nonché
alle pratiche relative ai giudei ed alle bestemmie. Se anche queste
ultime debbano annoverarsi fra gli oggetti commendabili e salutari
che, secondo l'editore, stanno sempre di fronte alle leggi, io non
potrei crederlo, anche prestando la fede piú cieca all'ermeneutica
dell'editore suddetto. Continuano poi gli Statuti a stabilire le
Ferie introdotte in onore di Dio, e quelle introdotte per li necessarii
bisogni degli uomini, perché comodamente e senza alcuna distrazione
si possa raccogliere quello che la terra produce irrigata dalla
mano divina. Seguitano le disposizioni intorno ai nodari, sollecitatori,
patrocinatori e avvocati; a proposito dei quali avendo osservato
il legislatore che le armi decorano e le lettere armano gli Stati,
soggiunse che, essendo l'ufficio loro tanto nobile, gli si devono
anche applicare gli opportuni rimedii. Pare che l'attributo di nobile
sia qui usato nell'insolito significato d'infermo o pericoloso.
Succedono poi molti capitoli di regole processuali nei quali al
capitolo del testimonio falso si nota la savia disposizione che
chi sarà convinto tale in causa civile debba cadere nella
pena di 200 lire, o sia mutilato della lingua in caso d'insolvibilità.
E se la materia fosse criminale gli si applichi la stessa pena che
meriterebbe quello contro cui viene introdotto. I contratti, le
doti, i testamenti, gli escomii, i livelli, i sequestri sono argomenti
dei paragrafi successivi. Il capitolo centoquarantuno tratta particolarmente
degli assassini, ognuno de' quali, se capiterà in mano della
giustizia (accidente allora rarissimo; il che mitigava l'eccessiva
generalità della legge) è condannato ad essere appiccato
per la gola, in modo che mora. Dal paragrafo concernente gli assassini,
si passa alle confiscazioni, ai regolamenti del pascolo e della
caccia, e ad uno statuto di buona economia ne' quali è inibito
ai comuni il condannare i rei piú che in soldi otto per ogni
eccesso. V'è un capitolo intitolato i Castelli, nel quale
si rimanda chi ne cercasse notizia alle leggi sopra i Feudi. E finalmente
vi è l'ultimo della locazione delle case, nel quale, con
paterna provvidenza per la sicura abitazione dei sudditi, è
stabilito che chi ha locazione minore d'anni cinquanta debba avere
l'intimazione dello sfratto almeno un mese avanti allo spirar della
stessa. Nel quale spazio di tempo egli possa provvedersi per altri
cinquant'anni; e che il Signore gli conceda la vita di Matusalem,
acciocché possa ripeterne molte di tali locazioni.
Parrebbe ora affatto miracoloso questo Codice d'un centinaio di
pagine che pon ordine a tante materie cosí disparate; ma
i giureconsulti del Magnifico Parlamento ci trovarono tanta agevolezza
che ebbero agio qua e là d'inframmettervi leggi e consigli
sulle tutele, sulle curatele, sugli incanti, sui percussori ed inquietatori
dei pubblici officiali, e di sancire a danno di questi la multa
di soldi quarantotto se uomini, e di soldi ventiquattro se sono
donne. Vi si contiene di piú una tariffa pei periti patentati
ed una buona ramanzina pei contadini che osassero carreggiare in
giorni festivi. Savissima poi è la consuetudine seguita in
tali Statuti di dar sempre ragione del partito preso; come allorquando
dopo stabilito che le citazioni in luogo diverso cadenti nell'egual
giorno debbano aver effetto l'una dopo l'altra in ragione d'anzianità,
il legislatore soggiunse a motivo di questa sua disposizione: perché
una persona non può contemporaneamente in piú luoghi
essere. I Codici moderni non sono tanto ragionevoli; essi vogliono
perché vogliono; ma ciò non toglie che non debba esser
lodata la piacevole ingenuità di quelli d'una volta.
Il ministero del legale o del giudice parrebbe dover essere stato
assai facile colla comodità di statuti tanto sommari. Ma
c'era di mezzo un piccolo incaglio. Ove non disponevano le leggi
provinciali s'intendeva aver vigore il Diritto veneto; e chi ha
conoscenza solo del volume e della confusione di questo, può
intender di leggieri come ne fossero intralciate le transazioni
forensi. Per giunta v'aveano le consuetudini; ed ultimo capitava
a imbrogliar la matassa il Diritto feudale, il quale mescolato colle
altre leggi e disposizioni, in un paese ingombro di giurisdizioni
e di castelli, finiva col trovar sempre quel posto che ha l'olio
mescolato col vino. [...]
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