Ippolito Nievo

Le confessioni di un italiano

(estratti a cura di Antonio Zama, tratti dal libro di Ippolito Nievo "Le confessioni di un italiano", Gherardo Casini Editore, 1968.

 

Ippolito Nievo nacque a Padova il 30 novembre 1831, figlio di Antonio, avvocato di nobili origini mantovane, e di Adele Marin, discendente dai Colloredo di Mont’Albano nel Friuli. Il teatrino feudale di Fratta che prenderà vita nel Le Confessioni d’un Italiano è dunque già presente nella famiglia stessa di Ippolito: possiamo immaginare come nasca l’affettuosa ironia con cui lo scrittore guarderà ai vezzi e alle manie del mondo aristocratico. Dopo avere trascorso i primi anni dell’infanzia in varie città del Lombardo Veneto, sempre seguendo il padre nei suoi spostamenti di lavoro, nel 1841 Ippolito entra a convitto nel collegio del seminario di Verona, dove si iscrive al ginnasio di Sant’Anastasia, che continuerà a frequentare da esterno quando, due anni dopo, lascerà il collegio.

Nel 1847 Nievo, superati gli esami, torna nella casa di famiglia a Mantova. Da questo momento in poi, la biografia personale del giovane Ippolito è legata a doppio filo con le vicende storiche e politiche del suo tempo, dominate dai movimenti patriottici e dai moti anti austriaci: un legame su cui si costruirà anche l’intreccio del suo futuro capolavoro, il cui protagonista, Carlino Altoviti, è stato definito a ragione un «picaro del Risorgimento». A Mantova infatti, Nievo partecipa al tentativo insurrezionale del 1848, fallito il quale, lascia deluso la città insieme all’amico Attilio Magri, con cui trascorre alcuni mesi a Cremona. Qui nasce l’idillio con Matilde Ferrari, durato due anni e futuro motivo ispiratore del romanzetto Antiafrodisiaco per l’amor platonico, composto nel 1851.

Conseguita la licenza liceale, Nievo si iscrive al corso di diritto presso l’università di Pavia. Ma anche se sarà uno studente brillante e raggiungerà la laurea in utroque iure nel 1855, tuttavia, la sua mente, le energie e i suoi reali interessi sono ormai rivolti altrove. Nel 1852 inizia infatti la sua attività di pubblicista, che proseguirà sempre accanto al lavoro letterario. Nel 1854 esce presso l’editore Vendrame di Udine il primo volumetto dei Versi, raccolta di poesie pubblicate in precedenza sulla rivista «L’Alchimista friulano». Nello stesso anno Nievo esordisce anche come drammaturgo: viene rappresentato a Padova, in verità con scarso successo, il suo dramma Gli ultimi giorni di Galileo Galilei.

Ma ormai la strada dello scrittore è decisamente segnata: deluso dalla situazione politica del suo paese, Ippolito nel 1855 si ritira in campagna, a Fossato di Rodigo, e qui ha inizio un periodo di intensa produttività artistica. Si intrecciano in questi mesi i progetti narrativi dei romanzi Angelo di bontà e Il conte pecorajo, de Il Varmo e di altre novelle campagnole, mentre già comincia a delinearsi nella mente dell’autore l’abbozzo di quelle che saranno Le Confessioni d’un Italiano, il suo capolavoro. Inoltre, con la sua attività pubblicistica, Nievo si avvicina sempre più al giornalismo militante milanese e collabora con Giovanni De Castro, direttore del settimanale «Il Caffè».

L’anno successivo, nel 1856, il racconto L’Avvocatino, pubblicato sul foglio milanese «Il Panorama universale», gli procura un processo per vilipendio alle autorità austriache: Nievo assume il patrocinio di se stesso, ed è quindi costretto a trascorrere lunghi periodi a Milano per seguire le vicende giudiziarie. Una seccatura solo in apparenza: in realtà, è l’occasione per godere del vivace clima culturale milanese e partecipare ai dibattiti politici e letterari che animavano quella che agli occhi del provinciale Nievo doveva sembrare una favolosa metropoli. Ritornato a Colloredo, Nievo scriverà all’amico Carlo Gobio, ancora nella città lombarda: «Vo’ profugo per deserti interminati, in grandi stivali alla Suwarov col fango fino ai ginocchi; siedo nelle stalle a disputare coi contadini, mi turo gli orecchi a qualche eco di non lontani rumori che giunge fino a noi (...) – E voi che ne fate della vostra vita Beniamini di Domeneddio? – Oh quanto volentieri spirerei un pocolino i profumi dei risotti e delle panne Milanesi!... Ma... Peraltro il mio processo ha saltato la siepe; e il delitto si è cangiato in semplice contravvenzione di stampa! perciò spero ricevere il passaporto».

Si vede bene come il rammarico per aver lasciato Milano sia ben maggior del sollievo per lo scioglimento della questione giudiziaria, che in verità non aveva mai costituito una grande fonte di preoccupazione per Nievo. E possiamo pensare che anche il soggiorno a Milano, con i suoi infiniti stimoli e le svariate suggestioni intellettuali, abbia contribuito alla messa a punto del grande romanzo di Nievo, steso in pochi mesi di febbrile lavoro tra il 1857 e il 1858 (verrà pubblicato solo due anni dopo, con il titolo riveduto Le Confessioni d’un ottuagenario).

Negli ultimi anni della sua breve vita Nievo sembra accantonare l’attività letteraria per abbracciare un approccio più attivo alla storia e ai problemi dell’Italia contemporanea. In realtà, la letteratura è sempre presente in filigrana, e sempre lo accompagna sia pure nella forme più erratiche e frammentarie della lettera, dell’appunto poetico, del diario. È del 1859 il notevole saggio La rivoluzione nazionale, rimasto incompiuto e pubblicato postumo. Unitosi alle truppe garibaldine, il 5 maggio del 1860, Nievo salpa da Quarto a bordo del Lombardo con Nino Bixio e Giuseppe Cesare Abba; si distinguerà a Calatafimi e a Palermo, e Garibaldi gli affiderà la viceintendenza generale della spedizione.

Tornato al Nord tra il 1860 e il 1861, a febbraio Ippolito riceve l’ordine di tornare a Palermo per raccogliere la documentazione necessaria a smentire una campagna di dicerie calunniose montata contro l’amministrazione garibaldina. Il 4 marzo si imbarca sul piroscafo Ercole, di ritorno verso il continente: la nave si inabisserà nel Tirreno, al largo di Napoli. Il relitto non verrà mai ritrovato.

La biografia di Ippolito Nievo è tratta dal sito internet: http://www.italialibri.net/autori/nievoi.html

 

Dal capitolo primo

[...] Leggere al giorno d'oggi di cotali ordinamenti politici e militari che somigliano buffonerie, parrà forse una gran maraviglia. Ma le cose camminavano appunto com'io le racconto. Il distretto di Portogruaro, cui appartiene il comune di Teglio colla frazione di Fratta, forma adesso il lembo orientale della provincia di Venezia, la quale occupa tutta la pianura contermine alle lagune, dal basso Adige in Polesine al Tagliamento arginato. A' tempi di cui narro le cose stavano ancora come le avea fatte natura ed Attila le aveva lasciate. Il Friuli ubbidiva tuttavia a sessanta o settanta famiglie, originarie d'oltralpi e naturate in paese da una secolare dimora, alle quali era affidata nei diversi dominii la giurisdizione con misto e mero imperio, e i loro voti uniti a quelli delle Comunità libere e delle Contadinanze formavano il Parlamento della Patria che una volta l'anno si raccoglieva con voto consultivo allato del Luogotenente mandato ad Udine da Venezia. Io ho pochi peccati d'ommissione sulla coscienza, fra i quali uno de' piú gravi e che piú mi rimorde è questo, di non aver assistito ad uno di quei Parlamenti. L'aveva da essere in verità uno spettacolo appetitoso. Pochi dei signori Giurisdicenti sapevano di legge; e i deputati del contado non dovevano saperne di piú. Che tutti intendessero il toscano io non lo credo; e che nessuno lo parlasse è abbastanza provato dai loro decreti o dalle Parti prese, nelle quali dopo un piccolo cappello di latino si precipita in un miscuglio d'italiano di friulano e di veneziano che non è senza bellezze per chi volesse ridere. Tutto adunque concorda a stabilire che quando il Magnifico General Parlamento della Patria supplicava da Sua Serenità il Doge la licenza di giudicare intorno ad una data materia, il tenor della legge fosse già concertato minutamente fra Sua Eccellenza il Luogotenente e l'Eccellentissimo Consiglio de' Dieci. Che in quelle conferenze preliminari avessero voce anche i giureconsulti del Foro udinese, io non m'attento di negarlo; massime se quei giureconsulti avevano il buon naso di convenir nei disegni della Signoria. S'intende che da tal consuetudine restava esclusa ogni materia di diritti privati, e feudali; i quali né i castellani avrebbero forse consentito si ponessero in disputa, né la Signoria avrebbe osato di privarneli pei suoi imperscrutabili motivi che si riducevano spesso alla paura. Il fatto sta che ottenuto il permesso di proporre sopra un dato argomento, il Magnifico General Parlamento proponeva discuteva ed approvava tutto in un sol giorno, il quale era appunto l'undici d'agosto. Il perché della fretta e dello aver scelto quel giorno piuttosto che un altro stava in questo, che allora appunto cadeva la fiera di san Lorenzo e offeriva con ciò opportunità a tutte le voci del Parlamento di radunarsi ad Udine. Ma siccome durante la fiera pochi avevano voglia di trasandare i proprii negozi per quelli del pubblico, cosí a sbrigar questi s'era stimato piucché bastevole il giro di ventiquattr'ore. Il Magnifico General Parlamento implorava poi dalla Serenissima dominante la conferma di quanto aveva discusso, proposto ed approvato; e giunta la conferma, il trombetta in giorno festivo gridava ad universale notizia e per inviolabile esecuzione la Parte presa dal Magnifico General Parlamento. Non viene da ciò, che tutte le leggi per tal modo promulgate fossero ingiuste o ridicole; giacché, come dice l'editore degli Statuti Friulani, esse leggi sono un riassunto di giustizia di maturità e d'esperienza ed hanno sempre di fronte oggetti commendabili e salutari; ma ne scaturisce un formidabile dubbio sul merito che potessero vantarne i Magnifici deputati della Patria. Nel 1672 pare che l'Eccellentissimo Carlo Contarini riferisse al Serenissimo Doge sopra la necessità di alcune riforme delle vecchie costituzioni. Pertanto Dominicus Contareno Dei gratia Dux Venetiarum etc. dopo aver augurato al nobili et sapienti viro Carolo Contareno salutem et dilectionis affectum seguita a dichiarargli i limiti della concessa licenza. Avutosi riflesso non tanto alle istanze di codesta Patria e Parlamento che a quanto esprimete nelle vostre giurate informazioni in proposito etc. risolvemo a consolazione degli animi di codesti amati e fedelissimi sudditi di permetterle che possino devenire alla riforma di quei capitoli che conoscessimo necessari per il loro servizio. E nell'anno susseguente, lette e meditate che ebbe il Serenissimo Doge le fatte riforme, cosí si piacque di permetterne la pubblicazione con sue lettere al nobili et sapientissimo viro Hyeronimo Ascanio Justiniano. Venendo rappresentata qualche alterazione in alcuno dei susseguenti capitoli che volemo siano ridotti alla vera essenza loro senz'altra aggiunta etc. etc. dovrà omettersi etc. bastando li pubblici Decreti in tale proposito. Nel capitolo centoquarantasette con cui si pretende levar li pregiudicii che dalle ville e comuni sono inferiti ai giurisdicenti, vi è stata aggiunta una pena di lire cinquanta al giurisdicente: questa non vi era nel latino, doverà pure esser levata e lasciata di stampare. Con tali metodi le permetterete l'esecuzione conforme l'istanze, ordinando però la conservazione de' vecchi statuti ed altre costituzioni per tutte quelle insorgenze e ricorsi che potessero esser fatti alla Signoria nostra. Datum in nostro ducali palatio, die 20 maii Indictione XI 1673. Dopo tali formalità uscirono finalmente gli Statuti Friulani, i quali seguitarono ad aver corso di legge fino al cominciare del presente secolo; e la ragione del rinnovamento è cosí espressa dai compilatori in un solenne proemio. Si è determinato di rinnovare le costituzioni della Patria del Friuli essendo molte per il lungo corso di tempo fatte impraticabili, altre dubbiose, molti i casi sopra i quali non era stato provvisto. Etc. etc. E perché in esse si tratta di effetti di giustizia che non solamente dalli giudici stessi deve esser ben conosciuta, ma da tutti, etc. etc. si è risoluto di scrivere il presente libro di Costituzioni in lingua volgare nella piú ampia e facil forma possibile, etc. etc. Per dar poi un principio che sia ben fondamentato a questa profittevole e lodevole opera, comincieremo colla Prima Costituzione. Si scordarono di chiarire il motivo per cui la prima costituzione e non la seconda doveva essere buon fondamento a quella profittevole e lodevole opera. Ma forse sarà stato, perché nella prima si statuiva intorno all'osservanza della religione cristiana, nonché alle pratiche relative ai giudei ed alle bestemmie. Se anche queste ultime debbano annoverarsi fra gli oggetti commendabili e salutari che, secondo l'editore, stanno sempre di fronte alle leggi, io non potrei crederlo, anche prestando la fede piú cieca all'ermeneutica dell'editore suddetto. Continuano poi gli Statuti a stabilire le Ferie introdotte in onore di Dio, e quelle introdotte per li necessarii bisogni degli uomini, perché comodamente e senza alcuna distrazione si possa raccogliere quello che la terra produce irrigata dalla mano divina. Seguitano le disposizioni intorno ai nodari, sollecitatori, patrocinatori e avvocati; a proposito dei quali avendo osservato il legislatore che le armi decorano e le lettere armano gli Stati, soggiunse che, essendo l'ufficio loro tanto nobile, gli si devono anche applicare gli opportuni rimedii. Pare che l'attributo di nobile sia qui usato nell'insolito significato d'infermo o pericoloso. Succedono poi molti capitoli di regole processuali nei quali al capitolo del testimonio falso si nota la savia disposizione che chi sarà convinto tale in causa civile debba cadere nella pena di 200 lire, o sia mutilato della lingua in caso d'insolvibilità. E se la materia fosse criminale gli si applichi la stessa pena che meriterebbe quello contro cui viene introdotto. I contratti, le doti, i testamenti, gli escomii, i livelli, i sequestri sono argomenti dei paragrafi successivi. Il capitolo centoquarantuno tratta particolarmente degli assassini, ognuno de' quali, se capiterà in mano della giustizia (accidente allora rarissimo; il che mitigava l'eccessiva generalità della legge) è condannato ad essere appiccato per la gola, in modo che mora. Dal paragrafo concernente gli assassini, si passa alle confiscazioni, ai regolamenti del pascolo e della caccia, e ad uno statuto di buona economia ne' quali è inibito ai comuni il condannare i rei piú che in soldi otto per ogni eccesso. V'è un capitolo intitolato i Castelli, nel quale si rimanda chi ne cercasse notizia alle leggi sopra i Feudi. E finalmente vi è l'ultimo della locazione delle case, nel quale, con paterna provvidenza per la sicura abitazione dei sudditi, è stabilito che chi ha locazione minore d'anni cinquanta debba avere l'intimazione dello sfratto almeno un mese avanti allo spirar della stessa. Nel quale spazio di tempo egli possa provvedersi per altri cinquant'anni; e che il Signore gli conceda la vita di Matusalem, acciocché possa ripeterne molte di tali locazioni.
Parrebbe ora affatto miracoloso questo Codice d'un centinaio di pagine che pon ordine a tante materie cosí disparate; ma i giureconsulti del Magnifico Parlamento ci trovarono tanta agevolezza che ebbero agio qua e là d'inframmettervi leggi e consigli sulle tutele, sulle curatele, sugli incanti, sui percussori ed inquietatori dei pubblici officiali, e di sancire a danno di questi la multa di soldi quarantotto se uomini, e di soldi ventiquattro se sono donne. Vi si contiene di piú una tariffa pei periti patentati ed una buona ramanzina pei contadini che osassero carreggiare in giorni festivi. Savissima poi è la consuetudine seguita in tali Statuti di dar sempre ragione del partito preso; come allorquando dopo stabilito che le citazioni in luogo diverso cadenti nell'egual giorno debbano aver effetto l'una dopo l'altra in ragione d'anzianità, il legislatore soggiunse a motivo di questa sua disposizione: perché una persona non può contemporaneamente in piú luoghi essere. I Codici moderni non sono tanto ragionevoli; essi vogliono perché vogliono; ma ciò non toglie che non debba esser lodata la piacevole ingenuità di quelli d'una volta.
Il ministero del legale o del giudice parrebbe dover essere stato assai facile colla comodità di statuti tanto sommari. Ma c'era di mezzo un piccolo incaglio. Ove non disponevano le leggi provinciali s'intendeva aver vigore il Diritto veneto; e chi ha conoscenza solo del volume e della confusione di questo, può intender di leggieri come ne fossero intralciate le transazioni forensi. Per giunta v'aveano le consuetudini; ed ultimo capitava a imbrogliar la matassa il Diritto feudale, il quale mescolato colle altre leggi e disposizioni, in un paese ingombro di giurisdizioni e di castelli, finiva col trovar sempre quel posto che ha l'olio mescolato col vino. [...]

 


I passi riportati sono tratti dal libro di Ippolito Nievo "Le confessioni di un italiano", Gherardo Casini Editore, 1968.