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A chi
legge
Alcuni avanzi di
leggi di un antico popolo conquistatore fatte compilare da un principe
che dodici secoli fa regnava in Costantinopoli, frammischiate poscia
co' riti longobardi, ed involte in farraginosi volumi di privati
ed oscuri interpreti, formano quella tradizione di opinioni che
da una gran parte dell'Europa ha tuttavia il nome di leggi; ed è
cosa funesta quanto comune al dì d'oggi che una opinione
di Carpzovio, un uso antico accennato da Claro, un tormento con
iraconda compiacenza suggerito da Farinaccio sieno le leggi a cui
con sicurezza obbediscono coloro che tremando dovrebbono reggere
le vite e le fortune degli uomini. Queste leggi, che sono uno scolo
de' secoli i piú barbari, sono esaminate in questo libro
per quella parte che risguarda il sistema criminale, e i disordini
di quelle si osa esporli a' direttori della pubblica felicità
con uno stile che allontana il volgo non illuminato ed impaziente.
Quella ingenua indagazione della verità, quella indipendenza
delle opinioni volgari con cui è scritta quest'opera è
un effetto del dolce e illuminato governo sotto cui vive l'autore.
I grandi monarchi, i benefattori della umanità che ci reggono,
amano le verità esposte dall'oscuro filosofo con un non fanatico
vigore, detestato solamente da chi si avventa alla forza o alla
industria, respinto dalla ragione; e i disordini presenti da chi
ben n'esamina tutte le circostanze sono la satira e il rimprovero
delle passate età, non già di questo secolo e de'
suoi legislatori.
Chiunque volesse onorarmi delle sue critiche cominci dunque dal
ben comprendere lo scopo a cui è diretta quest'opera, scopo
che ben lontano di diminuire la legittima autorità, servirebbe
ad accrescerla se piú che la forza può negli uomini
la opinione, e se la dolcezza e l'umanità la giustificano
agli occhi di tutti. Le mal intese critiche pubblicate contro questo
libro si fondano su confuse nozioni, e mi obbligano d'interrompere
per un momento i miei ragionamenti agl'illuminati lettori, per chiudere
una volta per sempre ogni adito agli errori di un timido zelo o
alle calunnie della maligna invidia.
Tre sono le sorgenti delle quali derivano i principii morali e politici
regolatori degli uomini. La rivelazione, la legge naturale, le convenzioni
fattizie della società. Non vi è paragone tra la prima
e le altre per rapporto al principale di lei fine; ma si assomigliano
in questo, che conducono tutte tre alla felicità di questa
vita mortale. Il considerare i rapporti dell'ultima non è
l'escludere i rapporti delle due prime; anzi siccome quelle, benché
divine ed immutabili, furono per colpa degli uomini dalle false
religioni e dalle arbitrarie nozioni di vizio e di virtú
in mille modi nelle depravate menti loro alterate, cosí sembra
necessario di esaminare separatamente da ogni altra considerazione
ciò che nasca dalle pure convenzioni umane, o espresse, o
supposte per la necessità ed utilità comune, idea
in cui ogni setta ed ogni sistema di morale deve necessariamente
convenire; e sarà sempre lodevole intrappresa quella che
sforza anche i piú pervicaci ed increduli a conformarsi ai
principii che spingon gli uomini a vivere in società. Sonovi
dunque tre distinte classi di virtú e di vizio, religiosa,
naturale e politica. Queste tre classi non devono mai essere in
contradizione fra di loro, ma non tutte le conseguenze e i doveri
che risultano dall'una risultano dalle altre. Non tutto ciò
che esige la rivelazione lo esige la legge naturale, né tutto
ciò che esige questa lo esige la pura legge sociale: ma egli
è importantissimo di separare ciò che risulta da questa
convenzione, cioè dagli espressi o taciti patti degli uomini,
perché tale è il limite di quella forza che può
legittimamente esercitarsi tra uomo e uomo senza una speciale missione
dell'Essere supremo. Dunque l'idea della virtú politica può
senza taccia chiamarsi variabile; quella della virtú naturale
sarebbe sempre limpida e manifesta se l'imbecillità o le
passioni degli uomini non la oscurassero; quella della virtú
religiosa è sempre una costante, perché rivelata immediatamente
da Dio e da lui conservata.
Sarebbe dunque un errore l'attribuire a chi parla di convenzioni
sociali e delle conseguenze di esse principii contrari o alla legge
naturale o alla rivelazione; perché non parla di queste.
Sarebbe un errore a chi, parlando di stato di guerra prima dello
stato di società, lo prendesse nel senso hobbesiano, cioè
di nessun dovere e di nessuna obbligazione anteriore, in vece di
prenderlo per un fatto nato dalla corruzione della natura umana
e dalla mancanza di una sanzione espressa. Sarebbe un errore l'imputare
a delitto ad uno scrittore, che considera le emanazioni del patto
sociale, di non ammetterle prima del patto istesso.
La giustizia divina e la giustizia naturale sono per essenza loro
immutabili e costanti, perché la relazione fra due medesimi
oggetti è sempre la medesima; ma la giustizia umana, o sia
politica, non essendo che una relazione fra l'azione e lo stato
vario della società, può variare a misura che diventa
necessaria o utile alla società quell'azione, né ben
si discerne se non da chi analizzi i complicati e mutabilissimi
rapporti delle civili combinazioni. Sí tosto che questi principii
essenzialmente distinti vengano confusi, non v'è piú
speranza di ragionar bene nelle materie pubbliche. Spetta a' teologi
lo stabilire i confini del giusto e dell'ingiusto, per ciò
che riguarda l'intrinseca malizia o bontà dell'atto; lo stabilire
i rapporti del giusto e dell'ingiusto politico, cioè dell'utile
o del danno della società, spetta al pubblicista; né
un oggetto può mai pregiudicare all'altro, poiché
ognun vede quanto la virtú puramente politica debba cedere
alla immutabile virtú emanata da Dio.
Chiunque, lo ripeto, volesse onorarmi delle sue critiche, non cominci
dunque dal supporre in me principii distruttori o della virtú
o della religione, mentre ho dimostrato tali non essere i miei principii,
e in vece di farmi incredulo o sedizioso procuri di ritrovarmi cattivo
logico o inavveduto politico; non tremi ad ogni proposizione che
sostenga gl'interessi dell'umanità; mi convinca o della inutilità
o del danno politico che nascer ne potrebbe dai miei principii,
mi faccia vedere il vantaggio delle pratiche ricevute. Ho dato un
pubblico testimonio della mia religione e della sommissione al mio
sovrano colla risposta alle Note ed osservazioni; il rispondere
ad ulteriori scritti simili a quelle sarebbe superfluo; ma chiunque
scriverà con quella decenza che si conviene a uomini onesti
e con quei lumi che mi dispensino dal provare i primi principii,
di qualunque carattere essi siano, troverà in me non tanto
un uomo che cerca di rispondere quanto un pacifico amatore della
verità.
INTRODUZIONE
Gli uomini lasciano
per lo piú in abbandono i piú importanti regolamenti
alla giornaliera prudenza o alla discrezione di quelli, l'interesse
de' quali è di opporsi alle piú provide leggi che
per natura rendono universali i vantaggi e resistono a quello sforzo
per cui tendono a condensarsi in pochi, riponendo da una parte il
colmo della potenza e della felicità e dall'altra tutta la
debolezza e la miseria. Perciò se non dopo esser passati
framezzo mille errori nelle cose piú essenziali alla vita
ed alla libertà, dopo una stanchezza di soffrire i mali,
giunti all'estremo, non s'inducono a rimediare ai disordini che
gli opprimono, e a riconoscere le piú palpabili verità,
le quali appunto sfuggono per la semplicità loro alle menti
volgari, non avvezze ad analizzare gli oggetti, ma a riceverne le
impressioni tutte di un pezzo, piú per tradizione che per
esame.
Apriamo le istorie e vedremo che le leggi, che pur sono o dovrebbon
esser patti di uomini liberi, non sono state per lo piú che
lo stromento delle passioni di alcuni pochi, o nate da una fortuita
e passeggiera necessità; non già dettate da un freddo
esaminatore della natura umana, che in un sol punto concentrasse
le azioni di una moltitudine di uomini, e le considerasse in questo
punto di vista: la massima felicità divisa nel maggior numero.
Felici sono quelle pochissime nazioni, che non aspettarono che il
lento moto delle combinazioni e vicissitudini umane facesse succedere
all'estremità de' mali un avviamento al bene, ma ne accelerarono
i passaggi intermedi con buone leggi; e merita la gratitudine degli
uomini quel filosofo ch'ebbe il coraggio dall'oscuro e disprezzato
suo gabinetto di gettare nella moltitudine i primi semi lungamente
infruttuosi delle utili verità.
Si sono conosciute le vere relazioni fra il sovrano e i sudditi,
e fralle diverse nazioni; il commercio si è animato all'aspetto
delle verità filosofiche rese comuni colla stampa, e si è
accesa fralle nazioni una tacita guerra d'industria la piú
umana e la piú degna di uomini ragionevoli. Questi sono frutti
che si debbono alla luce di questo secolo, ma pochissimi hanno esaminata
e combattuta la crudeltà delle pene e l'irregolarità
delle procedure criminali, parte di legislazione cosí principale
e cosí trascurata in quasi tutta l'Europa, pochissimi, rimontando
ai principii generali, annientarono gli errori accumulati di piú
secoli, frenando almeno, con quella sola forza che hanno le verità
conosciute, il troppo libero corso della mal diretta potenza, che
ha dato fin ora un lungo ed autorizzato esempio di fredda atrocità.
E pure i gemiti dei deboli, sacrificati alla crudele ignoranza ed
alla ricca indolenza, i barbari tormenti con prodiga e inutile severità
moltiplicati per delitti o non provati o chimerici, la squallidezza
e gli orrori d'una prigione, aumentati dal piú crudele carnefice
dei miseri, l'incertezza, doveano scuotere quella sorta di magistrati
che guidano le opinioni delle menti umane.
L'immortale Presidente di Montesquieu ha rapidamente scorso su di
questa materia. L'indivisibile verità mi ha forzato a seguire
le tracce luminose di questo grand'uomo, ma gli uomini pensatori,
pe' quali scrivo, sapranno distinguere i miei passi dai suoi. Me
fortunato, se potrò ottenere, com'esso, i segreti ringraziamenti
degli oscuri e pacifici seguaci della ragione, e se potrò
inspirare quel dolce fremito con cui le anime sensibili rispondono
a chi sostiene gl'interessi della umanità!
Cap.1
ORIGINE DELLE PENE
Le leggi sono le
condizioni, colle quali uomini indipendenti ed isolati si unirono
in società, stanchi di vivere in un continuo stato di guerra
e di godere una libertà resa inutile dall'incertezza di conservarla.
Essi ne sacrificarono una parte per goderne il restante con sicurezza
e tranquillità. La somma di tutte queste porzioni di libertà
sacrificate al bene di ciascheduno forma la sovranità di
una nazione, ed il sovrano è il legittimo depositario ed
amministratore di quelle; ma non bastava il formare questo deposito,
bisognava difenderlo dalle private usurpazioni di ciascun uomo in
particolare, il quale cerca sempre di togliere dal deposito non
solo la propria porzione, ma usurparsi ancora quella degli altri.
Vi volevano de' motivi sensibili che bastassero a distogliere il
dispotico animo di ciascun uomo dal risommergere nell'antico caos
le leggi della società. Questi motivi sensibili sono le pene
stabilite contro agl'infrattori delle leggi. Dico sensibili motivi,
perché la sperienza ha fatto vedere che la moltitudine non
adotta stabili principii di condotta, né si allontana da
quel principio universale di dissoluzione, che nell'universo fisico
e morale si osserva, se non con motivi che immediatamente percuotono
i sensi e che di continuo si affacciano alla mente per contrabilanciare
le forti impressioni delle passioni parziali che si oppongono al
bene universale: né l'eloquenza, né le declamazioni,
nemmeno le piú sublimi verità sono bastate a frenare
per lungo tempo le passioni eccitate dalle vive percosse degli oggetti
presenti.
Cap.2
DIRITTO DI PUNIRE
Ogni pena che non
derivi dall'assoluta necessità, dice il grande Montesquieu,
è tirannica; proposizione che si può rendere piú
generale cosí: ogni atto di autorità di uomo a uomo
che non derivi dall'assoluta necessità è tirannico.
Ecco dunque sopra di che è fondato il diritto del sovrano
di punire i delitti: sulla necessità di difendere il deposito
della salute pubblica dalle usurpazioni particolari; e tanto piú
giuste sono le pene, quanto piú sacra ed inviolabile è
la sicurezza, e maggiore la libertà che il sovrano conserva
ai sudditi. Consultiamo il cuore umano e in esso troveremo i principii
fondamentali del vero diritto del sovrano di punire i delitti, poiché
non è da sperarsi alcun vantaggio durevole dalla politica
morale se ella non sia fondata su i sentimenti indelebili dell'uomo.
Qualunque legge devii da questi incontrerà sempre una resistenza
contraria che vince alla fine, in quella maniera che una forza benché
minima, se sia continuamente applicata, vince qualunque violento
moto comunicato ad un corpo.
Nessun uomo ha fatto il dono gratuito di parte della propria libertà
in vista del ben pubblico; questa chimera non esiste che ne' romanzi;
se fosse possibile, ciascuno di noi vorrebbe che i patti che legano
gli altri, non ci legassero; ogni uomo si fa centro di tutte le
combinazioni del globo.
La moltiplicazione del genere umano, piccola per se stessa, ma di
troppo superiore ai mezzi che la sterile ed abbandonata natura offriva
per soddisfare ai bisogni che sempre piú s'incrocicchiavano
tra di loro, riuní i primi selvaggi. Le prime unioni formarono
necessariamente le altre per resistere alle prime, e cosí
lo stato di guerra trasportossi dall'individuo alle nazioni.
Fu dunque la necessità che costrinse gli uomini a cedere
parte della propria libertà: egli è adunque certo
che ciascuno non ne vuol mettere nel pubblico deposito che la minima
porzion possibile, quella sola che basti a indurre gli altri a difenderlo.
L'aggregato di queste minime porzioni possibili forma il diritto
di punire; tutto il di piú è abuso e non giustizia,
è fatto, ma non già diritto. Osservate che la parola
diritto non è contradittoria alla parola forza, ma la prima
è piuttosto una modificazione della seconda, cioè
la modificazione piú utile al maggior numero. E per giustizia
io non intendo altro che il vincolo necessario per tenere uniti
gl'interessi particolari, che senz'esso si scioglierebbono nell'antico
stato d'insociabilità; tutte le pene che oltrepassano la
necessità di conservare questo vincolo sono ingiuste di lor
natura. Bisogna guardarsi di non attaccare a questa parola giustizia
l'idea di qualche cosa di reale, come di una forza fisica, o di
un essere esistente; ella è una semplice maniera di concepire
degli uomini, maniera che influisce infinitamente sulla felicità
di ciascuno; nemmeno intendo quell'altra sorta di giustizia che
è emanata da Dio e che ha i suoi immediati rapporti colle
pene e ricompense della vita avvenire.
Cap.3
CONSEGUENZE
La prima conseguenza
di questi principii è che le sole leggi possono decretar
le pene su i delitti, e quest'autorità non può risedere
che presso il legislatore, che rappresenta tutta la società
unita per un contratto sociale; nessun magistrato (che è
parte di società) può con giustizia infligger pene
contro ad un altro membro della società medesima. Ma una
pena accresciuta al di là dal limite fissato dalle leggi
è la pena giusta piú un'altra pena; dunque non può
un magistrato, sotto qualunque pretesto di zelo o di ben pubblico,
accrescere la pena stabilita ad un delinquente cittadino.
La seconda conseguenza è che se ogni membro particolare è
legato alla società, questa è parimente legata con
ogni membro particolare per un contratto che di sua natura obbliga
le due parti. Questa obbligazione, che discende dal trono fino alla
capanna, che lega egualmente e il piú grande e il piú
miserabile fra gli uomini, non altro significa se non che è
interesse di tutti che i patti utili al maggior numero siano osservati.
La violazione anche di un solo, comincia ad autorizzare l'anarchia.
Il sovrano, che rappresenta la società medesima, non può
formare che leggi generali che obblighino tutti i membri, ma non
già giudicare che uno abbia violato il contratto sociale,
poiché allora la nazione si dividerebbe in due parti, una
rappresentata dal sovrano, che asserisce la violazione del contratto,
e l'altra dall'accusato, che la nega. Egli è dunque necessario
che un terzo giudichi della verità del fatto. Ecco la necessità
di un magistrato, le di cui sentenze sieno inappellabili e consistano
in mere assersioni o negative di fatti particolari. La terza conseguenza
è che quando si provasse che l'atrocità delle pene,
se non immediatamente opposta al ben pubblico ed al fine medesimo
d'impedire i delitti, fosse solamente inutile, anche in questo caso
essa sarebbe non solo contraria a quelle virtú benefiche
che sono l'effetto d'una ragione illuminata che preferisce il comandare
ad uomini felici piú che a una greggia di schiavi, nella
quale si faccia una perpetua circolazione di timida crudeltà,
ma lo sarebbe alla giustizia ed alla natura del contratto sociale
medesimo.
Cap.4
INTERPRETAZIONE DELLE LEGGI
Quarta conseguenza.
Nemmeno l'autorità d'interpetrare le leggi penali può
risedere presso i giudici criminali per la stessa ragione che non
sono legislatori. I giudici non hanno ricevuto le leggi dagli antichi
nostri padri come una tradizione domestica ed un testamento che
non lasciasse ai posteri che la cura d'ubbidire, ma le ricevono
dalla vivente società, o dal sovrano rappresentatore di essa,
come legittimo depositario dell'attuale risultato della volontà
di tutti; le ricevono non come obbligazioni d'un antico giuramento,
nullo, perché legava volontà non esistenti, iniquo,
perché riduceva gli uomini dallo stato di società
allo stato di mandra, ma come effetti di un tacito o espresso giuramento,
che le volontà riunite dei viventi sudditi hanno fatto al
sovrano, come vincoli necessari per frenare e reggere l'intestino
fermento degl'interessi particolari. Quest'è la fisica e
reale autorità delle leggi. Chi sarà dunque il legittimo
interpetre della legge? Il sovrano, cioè il depositario delle
attuali volontà di tutti, o il giudice, il di cui ufficio
è solo l'esaminare se il tal uomo abbia fatto o no un'azione
contraria alle leggi?
In ogni delitto si deve fare dal giudice un sillogismo perfetto:
la maggiore dev'essere la legge generale, la minore l'azione conforme
o no alla legge, la conseguenza la libertà o la pena. Quando
il giudice sia costretto, o voglia fare anche soli due sillogismi,
si apre la porta all'incertezza.
Non v'è cosa piú pericolosa di quell'assioma comune
che bisogna consultare lo spirito della legge. Questo è un
argine rotto al torrente delle opinioni. Questa verità, che
sembra un paradosso alle menti volgari, piú percosse da un
piccol disordine presente che dalle funeste ma rimote conseguenze
che nascono da un falso principio radicato in una nazione, mi sembra
dimostrata. Le nostre cognizioni e tutte le nostre idee hanno una
reciproca connessione; quanto piú sono complicate, tanto
piú numerose sono le strade che ad esse arrivano e partono.
Ciascun uomo ha il suo punto di vista, ciascun uomo in differenti
tempi ne ha un diverso. Lo spirito della legge sarebbe dunque il
risultato di una buona o cattiva logica di un giudice, di una facile
o malsana digestione, dipenderebbe dalla violenza delle sue passioni,
dalla debolezza di chi soffre, dalle relazioni del giudice coll'offeso
e da tutte quelle minime forze che cangiano le apparenze di ogni
oggetto nell'animo fluttuante dell'uomo. Quindi veggiamo la sorte
di un cittadino cambiarsi spesse volte nel passaggio che fa a diversi
tribunali, e le vite de' miserabili essere la vittima dei falsi
raziocini o dell'attuale fermento degli umori d'un giudice, che
prende per legittima interpetrazione il vago risultato di tutta
quella confusa serie di nozioni che gli muove la mente. Quindi veggiamo
gli stessi delitti dallo stesso tribunale puniti diversamente in
diversi tempi, per aver consultato non la costante e fissa voce
della legge, ma l'errante instabilità delle interpetrazioni.
Un disordine che nasce dalla rigorosa osservanza della lettera di
una legge penale non è da mettersi in confronto coi disordini
che nascono dalla interpetrazione. Un tal momentaneo inconveniente
spinge a fare la facile e necessaria correzione alle parole della
legge, che sono la cagione dell'incertezza, ma impedisce la fatale
licenza di ragionare, da cui nascono le arbitrarie e venali controversie.
Quando un codice fisso di leggi, che si debbono osservare alla lettera,
non lascia al giudice altra incombenza che di esaminare le azioni
de' cittadini, e giudicarle conformi o difformi alla legge scritta,
quando la norma del giusto e dell'ingiusto, che deve dirigere le
azioni sí del cittadino ignorante come del cittadino filosofo,
non è un affare di controversia, ma di fatto, allora i sudditi
non sono soggetti alle piccole tirannie di molti, tanto piú
crudeli quanto è minore la distanza fra chi soffre e chi
fa soffrire, piú fatali che quelle di un solo, perché
il dispotismo di molti non è correggibile che dal dispotismo
di un solo e la crudeltà di un dispotico è proporzionata
non alla forza, ma agli ostacoli. Cosí acquistano i cittadini
quella sicurezza di loro stessi che è giusta perché
è lo scopo per cui gli uomini stanno in società, che
è utile perché gli mette nel caso di esattamente calcolare
gl'inconvenienti di un misfatto. Egli è vero altresí
che acquisteranno uno spirito d'indipendenza, ma non già
scuotitore delle leggi e ricalcitrante a' supremi magistrati, bensí
a quelli che hanno osato chiamare col sacro nome di virtú
la debolezza di cedere alle loro interessate o capricciose opinioni.
Questi principii spiaceranno a coloro che si sono fatto un diritto
di trasmettere agl'inferiori i colpi della tirannia che hanno ricevuto
dai superiori. Dovrei tutto temere, se lo spirito di tirannia fosse
componibile collo spirito di lettura.
Cap.5
OSCURITA` DELLE LEGGI
Se l'interpetrazione
delle leggi è un male, egli è evidente esserne un
altro l'oscurità che strascina seco necessariamente l'interpetrazione,
e lo sarà grandissimo se le leggi sieno scritte in una lingua
straniera al popolo, che lo ponga nella dipendenza di alcuni pochi,
non potendo giudicar da se stesso qual sarebbe l'esito della sua
libertà, o dei suoi membri, in una lingua che formi di un
libro solenne e pubblico un quasi privato e domestico. Che dovremo
pensare degli uomini, riflettendo esser questo l'inveterato costume
di buona parte della colta ed illuminata Europa! Quanto maggiore
sarà il numero di quelli che intenderanno e avranno fralle
mani il sacro codice delle leggi, tanto men frequenti saranno i
delitti, perché non v'ha dubbio che l'ignoranza e l'incertezza
delle pene aiutino l'eloquenza delle passioni.
Una conseguenza di quest'ultime riflessioni è che senza la
scrittura una società non prenderà mai una forma fissa
di governo, in cui la forza sia un effetto del tutto e non delle
parti e in cui le leggi, inalterabili se non dalla volontà
generale, non si corrompano passando per la folla degl'interessi
privati. L'esperienza e la ragione ci hanno fatto vedere che la
probabilità e la certezza delle tradizioni umane si sminuiscono
a misura che si allontanano dalla sorgente. Che se non esiste uno
stabile monumento del patto sociale, come resisteranno le leggi
alla forza inevitabile del tempo e delle passioni?
Da ciò veggiamo quanto sia utile la stampa, che rende il
pubblico, e non alcuni pochi, depositario delle sante leggi, e quanto
abbia dissipato quello spirito tenebroso di cabala e d'intrigo che
sparisce in faccia ai lumi ed alle scienze apparentemente disprezzate
e realmente temute dai seguaci di lui. Questa è la cagione,
per cui veggiamo sminuita in Europa l'atrocità de' delitti
che facevano gemere gli antichi nostri padri, i quali diventavano
a vicenda tiranni e schiavi. Chi conosce la storia di due o tre
secoli fa, e la nostra, potrà vedere come dal seno del lusso
e della mollezza nacquero le piú dolci virtú, l'umanità,
la beneficenza, la tolleranza degli errori umani. Vedrà quali
furono gli effetti di quella che chiamasi a torto antica semplicità
e buona fede: l'umanità gemente sotto l'implacabile superstizione,
l'avarizia, l'ambizione di pochi tinger di sangue umano gli scrigni
dell'oro e i troni dei re, gli occulti tradimenti, le pubbliche
stragi, ogni nobile tiranno della plebe, i ministri della verità
evangelica lordando di sangue le mani che ogni giorno toccavano
il Dio di mansuetudine, non sono l'opera di questo secolo illuminato,
che alcuni chiamano corrotto.
Cap.6
PROPORZIONE FRA I DELITTI E LE PENE
Non solamente è
interesse comune che non si commettano delitti, ma che siano piú
rari a proporzione del male che arrecano alla società. Dunque
piú forti debbono essere gli ostacoli che risospingono gli
uomini dai delitti a misura che sono contrari al ben pubblico, ed
a misura delle spinte che gli portano ai delitti. Dunque vi deve
essere una proporzione fra i delitti e le pene.
È impossibile di prevenire tutti i disordini nell'universal
combattimento delle passioni umane. Essi crescono in ragione composta
della popolazione e dell'incrocicchiamento degl'interessi particolari
che non è possibile dirigere geometricamente alla pubblica
utilità. All'esattezza matematica bisogna sostituire nell'aritmetica
politica il calcolo delle probabilità. Si getti uno sguardo
sulle storie e si vedranno crescere i disordini coi confini degl'imperi,
e, scemando nell'istessa proporzione il sentimento nazionale, la
spinta verso i delitti cresce in ragione dell'interesse che ciascuno
prende ai disordini medesimi: perciò la necessità
di aggravare le pene si va per questo motivo sempre piú aumentando.
Quella forza simile alla gravità, che ci spinge al nostro
ben essere, non si trattiene che a misura degli ostacoli che gli
sono opposti. Gli effetti di questa forza sono la confusa serie
delle azioni umane: se queste si urtano scambievolmente e si offendono,
le pene, che io chiamerei ostacoli politici, ne impediscono il cattivo
effetto senza distruggere la causa impellente, che è la sensibilità
medesima inseparabile dall'uomo, e il legislatore fa come l'abile
architetto di cui l'officio è di opporsi alle direzioni rovinose
della gravità e di far conspirare quelle che contribuiscono
alla forza dell'edificio.
Data la necessità della riunione degli uomini, dati i patti,
che necessariamente risultano dalla opposizione medesima degl'interessi
privati, trovasi una scala di disordini, dei quali il primo grado
consiste in quelli che distruggono immediatamente la società,
e l'ultimo nella minima ingiustizia possibile fatta ai privati membri
di essa. Tra questi estremi sono comprese tutte le azioni opposte
al ben pubblico, che chiamansi delitti, e tutte vanno, per gradi
insensibili, decrescendo dal piú sublime al piú infimo.
Se la geometria fosse adattabile alle infinite ed oscure combinazioni
delle azioni umane, vi dovrebbe essere una scala corrispondente
di pene, che discendesse dalla piú forte alla piú
debole: ma basterà al saggio legislatore di segnarne i punti
principali, senza turbar l'ordine, non decretando ai delitti del
primo grado le pene dell'ultimo. Se vi fosse una scala esatta ed
universale delle pene e dei delitti, avremmo una probabile e comune
misura dei gradi di tirannia e di libertà, del fondo di umanità
o di malizia delle diverse nazioni.
Qualunque azione non compresa tra i due sovraccennati limiti non
può essere chiamata delitto, o punita come tale, se non da
coloro che vi trovano il loro interesse nel cosí chiamarla.
La incertezza di questi limiti ha prodotta nelle nazioni una morale
che contradice alla legislazione; piú attuali legislazioni
che si escludono scambievolmente; una moltitudine di leggi che espongono
il piú saggio alle pene piú rigorose, e però
resi vaghi e fluttuanti i nomi di vizio e di virtú, e però
nata l'incertezza della propria esistenza, che produce il letargo
ed il sonno fatale nei corpi politici. Chiunque leggerà con
occhio filosofico i codici delle nazioni e i loro annali, troverà
quasi sempre i nomi di vizio e di virtú, di buon cittadino
o di reo cangiarsi colle rivoluzioni dei secoli, non in ragione
delle mutazioni che accadono nelle circostanze dei paesi, e per
conseguenza sempre conformi all'interesse comune, ma in ragione
delle passioni e degli errori che successivamente agitarono i differenti
legislatori. Vedrà bene spesso che le passioni di un secolo
sono la base della morale dei secoli futuri, che le passioni forti,
figlie del fanatismo e dell'entusiasmo, indebolite e rose, dirò
cosí, dal tempo, che riduce tutti i fenomeni fisici e morali
all'equilibrio, diventano a poco a poco la prudenza del secolo e
lo strumento utile in mano del forte e dell'accorto. In questo modo
nacquero le oscurissime nozioni di onore e di virtú, e tali
sono perché si cambiano colle rivoluzioni del tempo che fa
sopravvivere i nomi alle cose, si cambiano coi fiumi e colle montagne
che sono bene spesso i confini, non solo della fisica, ma della
morale geografia.
Se il piacere e il dolore sono i motori degli esseri sensibili,
se tra i motivi che spingono gli uomini anche alle piú sublimi
operazioni, furono destinati dall'invisibile legislatore il premio
e la pena, dalla inesatta distribuzione di queste ne nascerà
quella tanto meno osservata contradizione, quanto piú comune,
che le pene puniscano i delitti che hanno fatto nascere. Se una
pena uguale è destinata a due delitti che disugualmente offendono
la società, gli uomini non troveranno un piú forte
ostacolo per commettere il maggior delitto, se con esso vi trovino
unito un maggior vantaggio.
Cap.7
ERRORI NELLA MISURA DELLE PENE
Le precedenti riflessioni
mi danno il diritto di asserire che l'unica e vera misura dei delitti
è il danno fatto alla nazione, e però errarono coloro
che credettero vera misura dei delitti l'intenzione di chi gli commette.
Questa dipende dalla impressione attuale degli oggetti e dalla precedente
disposizione della mente: esse variano in tutti gli uomini e in
ciascun uomo, colla velocissima successione delle idee, delle passioni
e delle circostanze. Sarebbe dunque necessario formare non solo
un codice particolare per ciascun cittadino, ma una nuova legge
ad ogni delitto. Qualche volta gli uomini colla migliore intenzione
fanno il maggior male alla società; e alcune altre volte
colla piú cattiva volontà ne fanno il maggior bene.
Altri misurano i delitti piú dalla dignità della persona
offesa che dalla loro importanza riguardo al ben pubblico. Se questa
fosse la vera misura dei delitti, una irriverenza all'Essere degli
esseri dovrebbe piú atrocemente punirsi che l'assassinio
d'un monarca, la superiorità della natura essendo un infinito
compenso alla differenza dell'offesa.
Finalmente alcuni pensarono che la gravezza del peccato entrasse
nella misura dei delitti. La fallacia di questa opinione risalterà
agli occhi d'un indifferente esaminatore dei veri rapporti tra uomini
e uomini, e tra uomini e Dio. I primi sono rapporti di uguaglianza.
La sola necessità ha fatto nascere dall'urto delle passioni
e dalle opposizioni degl'interessi l'idea della utilità comune,
che è la base della giustizia umana; i secondi sono rapporti
di dipendenza da un Essere perfetto e creatore, che si è
riserbato a sé solo il diritto di essere legislatore e giudice
nel medesimo tempo, perché egli solo può esserlo senza
inconveniente. Se ha stabilito pene eterne a chi disobbedisce alla
sua onnipotenza, qual sarà l'insetto che oserà supplire
alla divina giustizia, che vorrà vendicare l'Essere che basta
a se stesso, che non può ricevere dagli oggetti impressione
alcuna di piacere o di dolore, e che solo tra tutti gli esseri agisce
senza reazione? La gravezza del peccato dipende dalla imperscrutabile
malizia del cuore. Questa da esseri finiti non può senza
rivelazione sapersi. Come dunque da questa si prenderà norma
per punire i delitti? Potrebbono in questo caso gli uomini punire
quando Iddio perdona, e perdonare quando Iddio punisce. Se gli uomini
possono essere in contradizione coll'Onnipossente nell'offenderlo,
possono anche esserlo col punire.
Cap.8
DIVISIONE DEI DELITTI
Abbiamo veduto qual
sia la vera misura dei delitti, cioè il danno della società.
Questa è una di quelle palpabili verità che, quantunque
non abbian bisogno né di quadranti, né di telescopi
per essere scoperte, ma sieno alla portata di ciascun mediocre intelletto,
pure per una maravigliosa combinazione di circostanze non sono con
decisa sicurezza conosciute che da alcuni pochi pensatori, uomini
d'ogni nazione e d'ogni secolo. Ma le opinioni asiatiche, ma le
passioni vestite d'autorità e di potere hanno, la maggior
parte delle volte per insensibili spinte, alcune poche per violente
impressioni sulla timida credulità degli uomini, dissipate
le semplici nozioni, che forse formavano la prima filosofia delle
nascenti società ed a cui la luce di questo secolo sembra
che ci riconduca, con quella maggior fermezza però che può
essere somministrata da un esame geometrico, da mille funeste sperienze
e dagli ostacoli medesimi. Or l'ordine ci condurrebbe ad esaminare
e distinguere tutte le differenti sorte di delitti e la maniera
di punirgli, se la variabile natura di essi per le diverse circostanze
dei secoli e dei luoghi non ci obbligasse ad un dettaglio immenso
e noioso. Mi basterà indicare i principii piú generali
e gli errori piú funesti e comuni per disingannare sí
quelli che per un mal inteso amore di libertà vorrebbono
introdurre l'anarchia, come coloro che amerebbero ridurre gli uomini
ad una claustrale regolarità.
Alcuni delitti distruggono immediatamente la società, o chi
la rappresenta; alcuni offendono la privata sicurezza di un cittadino
nella vita, nei beni, o nell'onore; alcuni altri sono azioni contrarie
a ciò che ciascuno è obbligato dalle leggi di fare,
o non fare, in vista del ben pubblico. I primi, che sono i massimi
delitti, perché piú dannosi, son quelli che chiamansi
di lesa maestà. La sola tirannia e l'ignoranza, che confondono
i vocaboli e le idee piú chiare, possono dar questo nome,
e per conseguenza la massima pena, a' delitti di differente natura,
e rendere cosí gli uomini, come in mille altre occasioni,
vittime di una parola. Ogni delitto, benché privato, offende
la società, ma ogni delitto non ne tenta la immediata distruzione.
Le azioni morali, come le fisiche, hanno la loro sfera limitata
di attività e sono diversamente circonscritte, come tutti
i movimenti di natura, dal tempo e dallo spazio; e però la
sola cavillosa interpetrazione, che è per l'ordinario la
filosofia della schiavitù, può confondere ciò
che dall'eterna verità fu con immutabili rapporti distinto.
Dopo questi seguono i delitti contrari alla sicurezza di ciascun
particolare. Essendo questo il fine primario di ogni legittima associazione,
non può non assegnarsi alla violazione del dritto di sicurezza
acquistato da ogni cittadino alcuna delle pene piú considerabili
stabilita dalle leggi.
L'opinione che ciaschedun cittadino deve avere di poter fare tutto
ciò che non è contrario alle leggi senza temerne altro
inconveniente che quello che può nascere dall'azione medesima,
questo è il dogma politico che dovrebb'essere dai popoli
creduto e dai supremi magistrati colla incorrotta custodia delle
leggi predicato; sacro dogma, senza di cui non vi può essere
legittima società, giusta ricompensa del sacrificio fatto
dagli uomini di quell'azione universale su tutte le cose che è
comune ad ogni essere sensibile, e limitata soltanto dalle proprie
forze. Questo forma le libere anime e vigorose e le menti rischiaratrici,
rende gli uomini virtuosi, ma di quella virtú che sa resistere
al timore, e non di quella pieghevole prudenza, degna solo di chi
può soffrire un'esistenza precaria ed incerta. Gli attentati
dunque contro la sicurezza e libertà dei cittadini sono uno
de' maggiori delitti, e sotto questa classe cadono non solo gli
assassinii e i furti degli uomini plebei, ma quelli ancora dei grandi
e dei magistrati, l'influenza dei quali agisce ad una maggior distanza
e con maggior vigore, distruggendo nei sudditi le idee di giustizia
e di dovere, e sostituendo quella del diritto del piú forte,
pericoloso del pari in chi lo esercita e in chi lo soffre.
Cap.9
DELL'ONORE
V'è una contradizione
rimarcabile fralle leggi civili, gelose custodi piú d'ogni
altra cosa del corpo e dei beni di ciascun cittadino, e le leggi
di ciò che chiamasi onore, che vi preferisce l'opinione.
Questa parola onore è una di quelle che ha servito di base
a lunghi e brillanti ragionamenti, senza attaccarvi veruna idea
fissa e stabile. Misera condizione delle menti umane che le lontanissime
e meno importanti idee delle rivoluzioni dei corpi celesti sieno
con piú distinta cognizione presenti che le vicine ed importantissime
nozioni morali, fluttuanti sempre e confuse secondo che i venti
delle passioni le sospingono e l'ignoranza guidata le riceve e le
trasmette! Ma sparirà l'apparente paradosso se si consideri
che come gli oggetti troppo vicini agli occhi si confondono, cosí
la troppa vicinanza delle idee morali fa che facilmente si rimescolino
le moltissime idee semplici che le compongono, e ne confondano le
linee di separazione necessarie allo spirito geometrico che vuol
misurare i fenomeni della umana sensibilità. E scemerà
del tutto la maraviglia nell'indifferente indagatore delle cose
umane, che sospetterà non esservi per avventura bisogno di
tanto apparato di morale, né di tanti legami per render gli
uomini felici e sicuri.
Quest'onore dunque è una di quelle idee complesse che sono
un aggregato non solo d'idee semplici, ma d'idee parimente complicate,
che nel vario affacciarsi alla mente ora ammettono ed ora escludono
alcuni de' diversi elementi che le compongono; né conservano
che alcune poche idee comuni, come piú quantità complesse
algebraiche ammettono un comune divisore. Per trovar questo comune
divisore nelle varie idee che gli uomini si formano dell'onore è
necessario gettar rapidamente un colpo d'occhio sulla formazione
delle società. Le prime leggi e i primi magistrati nacquero
dalla necessità di riparare ai disordini del fisico dispotismo
di ciascun uomo; questo fu il fine institutore della società,
e questo fine primario si è sempre conservato, realmente
o in apparenza, alla testa di tutti i codici, anche distruttori;
ma l'avvicinamento degli uomini e il progresso delle loro cognizioni
hanno fatto nascere una infinita serie di azioni e di bisogni vicendevoli
gli uni verso gli altri, sempre superiori alla providenza delle
leggi ed inferiori all'attuale potere di ciascuno. Da quest'epoca
cominciò il dispotismo della opinione, che era l'unico mezzo
di ottenere dagli altri quei beni, e di allontanarne quei mali,
ai quali le leggi non erano sufficienti a provvedere. E l'opinione
è quella che tormenta il saggio ed il volgare, che ha messo
in credito l'apparenza della virtú al di sopra della virtú
stessa, che fa diventar missionario anche lo scellerato, perché
vi trova il proprio interesse. Quindi i suffragi degli uomini divennero
non solo utili, ma necessari, per non cadere al disotto del comune
livello. Quindi se l'ambizioso gli conquista come utili, se il vano
va mendicandoli come testimoni del proprio merito, si vede l'uomo
d'onore esigerli come necessari. Quest'onore è una condizione
che moltissimi uomini mettono alla propria esistenza. Nato dopo
la formazione della società, non poté esser messo
nel comune deposito, anzi è un instantaneo ritorno nello
stato naturale e una sottrazione momentanea della propria persona
da quelle leggi che in quel caso non difendono bastantemente un
cittadino.
Quindi e nell'estrema libertà politica e nella estrema dipendenza
spariscono le idee dell'onore, o si confondono perfettamente con
altre: perché nella prima il dispotismo delle leggi rende
inutile la ricerca degli altrui suffragi; nella seconda, perché
il dispotismo degli uomini, annullando l'esistenza civile, gli riduce
ad una precaria e momentanea personalità. L'onore è
dunque uno dei principii fondamentali di quelle monarchie che sono
un dispotismo sminuito, e in esse sono quello che negli stati dispotici
le rivoluzioni, un momento di ritorno nello stato di natura, ed
un ricordo al padrone dell'antica uguaglianza.
Cap.10
DEI DUELLI
Da questa necessità
degli altrui suffragi nacquero i duelli privati, ch'ebbero appunto
la loro origine nell'anarchia delle leggi. Si pretendono sconosciuti
all'antichità, forse perché gli antichi non si radunavano
sospettosamente armati nei tempii, nei teatri e cogli amici; forse
perché il duello era uno spettacolo ordinario e comune che
i gladiatori schiavi ed avviliti davano al popolo, e gli uomini
liberi sdegnavano d'esser creduti e chiamati gladiatori coi privati
combattimenti. Invano gli editti di morte contro chiunque accetta
un duello hanno cercato estirpare questo costume, che ha il suo
fondamento in ciò che alcuni uomini temono piú che
la morte, poiché privandolo degli altrui suffragi, l'uomo
d'onore si prevede esposto o a divenire un essere meramente solitario,
stato insoffribile ad un uomo socievole, ovvero a divenire il bersaglio
degl'insulti e dell'infamia, che colla ripetuta loro azione prevalgono
al pericolo della pena. Per qual motivo il minuto popolo non duella
per lo piú come i grandi? Non solo perché è
disarmato, ma perché la necessità degli altrui suffragi
è meno comune nella plebe che in coloro che, essendo piú
elevati, si guardano con maggior sospetto e gelosia.
Non è inutile il ripetere ciò che altri hanno scritto,
cioè che il miglior metodo di prevenire questo delitto è
di punire l'aggressore, cioè chi ha dato occasione al duello,
dichiarando innocente chi senza sua colpa è stato costretto
a difendere ciò che le leggi attuali non assicurano, cioè
l'opinione, ed ha dovuto mostrare a' suoi concittadini ch'egli teme
le sole leggi e non gli uomini.
Cap.11
DELLA TRANQUILLITA' PUBBLICA
Finalmente, tra i
delitti della terza specie sono particolarmente quelli che turbano
la pubblica tranquillità e la quiete de' cittadini, come
gli strepiti e i bagordi nelle pubbliche vie destinate al commercio
ed al passeggio de' cittadini, come i fanatici sermoni, che eccitano
le facili passioni della curiosa moltitudine, le quali prendono
forza dalla frequenza degli uditori e piú dall'oscuro e misterioso
entusiasmo che dalla chiara e tranquilla ragione, la quale mai non
opera sopra una gran massa d'uomini.
La notte illuminata a pubbliche spese, le guardie distribuite ne'
differenti quartieri della città, i semplici e morali discorsi
della religione riserbati al silenzio ed alla sacra tranquillità
dei tempii protetti dall'autorità pubblica, le arringhe destinate
a sostenere gl'interessi privati e pubblici nelle adunanze della
nazione, nei parlamenti o dove risieda la maestà del sovrano,
sono tutti mezzi efficaci per prevenire il pericoloso addensamento
delle popolari passioni. Questi formano un ramo principale della
vigilanza del magistrato, che i francesi chiamano della police;
ma se questo magistrato operasse con leggi arbitrarie e non istabilite
da un codice che giri fralle mani di tutti i cittadini, si apre
una porta alla tirannia, che sempre circonda tutti i confini della
libertà politica. Io non trovo eccezione alcuna a quest'assioma
generale, che ogni cittadino deve sapere quando sia reo o quando
sia innocente. Se i censori, e in genere i magistrati arbitrari,
sono necessari in qualche governo, ciò nasce dalla debolezza
della sua costituzione, e non dalla natura di governo bene organizzato.
L'incertezza della propria sorte ha sacrificate piú vittime
all'oscura tirannia che non la pubblica e solenne crudeltà.
Essa rivolta gli animi piú che non gli avvilisce. Il vero
tiranno comincia sempre dal regnare sull'opinione, che previene
il coraggio, il quale solo può risplendere o nella chiara
luce della verità, o nel fuoco delle passioni, o nell'ignoranza
del pericolo.
Ma quali saranno le pene convenienti a questi delitti? La morte
è ella una pena veramente utile e necessaria per la sicurezza
e pel buon ordine della società? La tortura e i tormenti
sono eglino giusti, e ottengon eglino il fine che si propongono
le leggi? Qual è la miglior maniera di prevenire i delitti?
Le medesime pene sono elleno egualmente utili in tutt'i tempi? Qual
influenza hanno esse su i costumi? Questi problemi meritano di essere
sciolti con quella precisione geometrica a cui la nebbia dei sofismi,
la seduttrice eloquenza ed il timido dubbio non posson resistere.
Se io non avessi altro merito che quello di aver presentato il primo
all'Italia con qualche maggior evidenza ciò che altre nazioni
hanno osato scrivere e cominciano a praticare, io mi stimerei fortunato;
ma se sostenendo i diritti degli uomini e dell'invincibile verità
contribuissi a strappare dagli spasimi e dalle angosce della morte
qualche vittima sfortunata della tirannia o dell'ignoranza, ugualmente
fatale, le benedizioni e le lagrime anche d'un solo innocente nei
trasporti della gioia mi consolerebbero dal disprezzo degli uomini.
Cap.12
FINE DELLE PENE
Dalla semplice considerazione
delle verità fin qui esposte egli è evidente che il
fine delle pene non è di tormentare ed affliggere un essere
sensibile, né di disfare un delitto già commesso.
Può egli in un corpo politico, che, ben lungi di agire per
passione, è il tranquillo moderatore delle passioni particolari,
può egli albergare questa inutile crudeltà stromento
del furore e del fanatismo o dei deboli tiranni? Le strida di un
infelice richiamano forse dal tempo che non ritorna le azioni già
consumate? Il fine dunque non è altro che d'impedire il reo
dal far nuovi danni ai suoi cittadini e di rimuovere gli altri dal
farne uguali. Quelle pene dunque e quel metodo d'infliggerle deve
esser prescelto che, serbata la proporzione, farà una impressione
piú efficace e piú durevole sugli animi degli uomini,
e la meno tormentosa sul corpo del reo.
Cap.13
DEI TESTIMONI
Egli è un
punto considerabile in ogni buona legislazione il determinare esattamente
la credibilità dei testimoni e le prove del reato. Ogni uomo
ragionevole, cioè che abbia una certa connessione nelle proprie
idee e le di cui sensazioni sieno conformi a quelle degli altri
uomini, può essere testimonio. La vera misura della di lui
credibilità non è che l'interesse ch'egli ha di dire
o non dire il vero, onde appare frivolo il motivo della debolezza
nelle donne, puerile l'applicazione degli effetti della morte reale
alla civile nei condannati, ed incoerente la nota d'infamia negl'infami
quando non abbiano alcun interesse di mentire. La credibilità
dunque deve sminuirsi a proporzione dell'odio, o dell'amicizia,
o delle strette relazioni che passano tra lui e il reo. Piú
d'un testimonio è necessario, perché fintanto che
uno asserisce e l'altro nega niente v'è di certo e prevale
il diritto che ciascuno ha d'essere creduto innocente. La credibilità
di un testimonio diviene tanto sensibilmente minore quanto piú
cresce l'atrocità di un delitto o l'inverisimiglianza delle
circostanze; tali sono per esempio la magia e le azioni gratuitamente
crudeli. Egli è piú probabile che piú uomini
mentiscano nella prima accusa, perché è piú
facile che si combini in piú uomini o l'illusione dell'ignoranza
o l'odio persecutore di quello che un uomo eserciti una potestà
che Dio o non ha dato, o ha tolto ad ogni essere creato. Parimente
nella seconda, perché l'uomo non è crudele che a proporzione
del proprio interesse, dell'odio o del timore concepito. Non v'è
propriamente alcun sentimento superfluo nell'uomo; egli è
sempre proporzionale al risultato delle impressioni fatte su i sensi.
Parimente la credibilità di un testimonio può essere
alcuna volta sminuita, quand'egli sia membro d'alcuna società
privata di cui gli usi e le massime siano o non ben conosciute o
diverse dalle pubbliche. Un tal uomo ha non solo le proprie, ma
le altrui passioni.
Finalmente è quasi nulla la credibilità del testimonio
quando si faccia delle parole un delitto, poiché il tuono,
il gesto, tutto ciò che precede e ciò che siegue le
differenti idee che gli uomini attaccano alle stesse parole, alterano
e modificano in maniera i detti di un uomo che è quasi impossibile
il ripeterle quali precisamente furon dette. Di piú, le azioni
violenti e fuori dell'uso ordinario, quali sono i veri delitti,
lascian traccia di sé nella moltitudine delle circostanze
e negli effetti che ne derivano, ma le parole non rimangono che
nella memoria per lo piú infedele e spesso sedotta degli
ascoltanti. Egli è adunque di gran lunga piú facile
una calunnia sulle parole che sulle azioni di un uomo, poiché
di queste, quanto maggior numero di circostanze si adducono in prova,
tanto maggiori mezzi si somministrano al reo per giustificarsi.
Cap.14
INDIZI, E FORME DI GIUDIZI
Vi è un teorema
generale molto utile a calcolare la certezza di un fatto, per esempio
la forza degl'indizi di un reato. Quando le prove di un fatto sono
dipendenti l'una dall'altra, cioè quando gl'indizi non si
provano che tra di loro, quanto maggiori prove si adducono tanto
è minore la probabilità del fatto, perché i
casi che farebbero mancare le prove antecedenti fanno mancare le
susseguenti. Quando le prove di un fatto tutte dipendono egualmente
da una sola, il numero delle prove non aumenta né sminuisce
la probabilità del fatto, perché tutto il loro valore
si risolve nel valore di quella sola da cui dipendono. Quando le
prove sono indipendenti l'una dall'altra, cioè quando gli
indizi si provano d'altronde che da se stessi, quanto maggiori prove
si adducono, tanto piú cresce la probabilità del fatto,
perché la fallacia di una prova non influisce sull'altra.
Io parlo di probabilità in materia di delitti, che per meritar
pena debbono esser certi. Ma svanirà il paradosso per chi
considera che rigorosamente la certezza morale non è che
una probabilità, ma probabilità tale che è
chiamata certezza, perché ogni uomo di buon senso vi acconsente
necessariamente per una consuetudine nata dalla necessità
di agire, ed anteriore ad ogni speculazione; la certezza che si
richiede per accertare un uomo reo è dunque quella che determina
ogni uomo nelle operazioni piú importanti della vita. Possono
distinguersi le prove di un reato in perfette ed in imperfette.
Chiamo perfette quelle che escludono la possibilità che un
tale non sia reo, chiamo imperfette quelle che non la escludono.
Delle prime anche una sola è sufficiente per la condanna,
delle seconde tante son necessarie quante bastino a formarne una
perfetta, vale a dire che se per ciascuna di queste in particolare
è possibile che uno non sia reo, per l'unione loro nel medesimo
soggetto è impossibile che non lo sia. Notisi che le prove
imperfette delle quali può il reo giustificarsi e non lo
faccia a dovere divengono perfette. Ma questa morale certezza di
prove è piú facile il sentirla che l'esattamente definirla.
Perciò io credo ottima legge quella che stabilisce assessori
al giudice principale presi dalla sorte, e non dalla scelta, perché
in questo caso è piú sicura l'ignoranza che giudica
per sentimento che la scienza che giudica per opinione. Dove le
leggi siano chiare e precise l'officio di un giudice non consiste
in altro che di accertare un fatto. Se nel cercare le prove di un
delitto richiedesi abilità e destrezza, se nel presentarne
il risultato è necessario chiarezza e precisione, per giudicarne
dal risultato medesimo non vi si richiede che un semplice ed ordinario
buon senso, meno fallace che il sapere di un giudice assuefatto
a voler trovar rei e che tutto riduce ad un sistema fattizio imprestato
da' suoi studi. Felice quella nazione dove le leggi non fossero
una scienza! Ella è utilissima legge quella che ogni uomo
sia giudicato dai suoi pari, perché, dove si tratta della
libertà e della fortuna di un cittadino, debbono tacere quei
sentimenti che inspira la disuguaglianza; e quella superiorità
con cui l'uomo fortunato guarda l'infelice, e quello sdegno con
cui l'inferiore guarda il superiore, non possono agire in questo
giudizio. Ma quando il delitto sia un'offesa di un terzo, allora
i giudici dovrebbono essere metà pari del reo, metà
pari dell'offeso; cosí, essendo bilanciato ogni interesse
privato che modifica anche involontariamente le apparenze degli
oggetti, non parlano che le leggi e la verità. Egli è
ancora conforme alla giustizia che il reo escluder possa fino ad
un certo segno coloro che gli sono sospetti; e ciò concessoli
senza contrasto per alcun tempo, sembrerà quasi che il reo
si condanni da se stesso. Pubblici siano i giudizi, e pubbliche
le prove del reato, perché l'opinione, che è forse
il solo cemento delle società, imponga un freno alla forza
ed alle passioni, perché il popolo dica noi non siamo schiavi
e siamo difesi, sentimento che inspira coraggio e che equivale ad
un tributo per un sovrano che intende i suoi veri interessi. Io
non accennerò altri dettagli e cautele che richiedono simili
instituzioni. Niente avrei detto, se fosse necessario dir tutto.
Cap.15
ACCUSE SEGRETE
Evidenti, ma consagrati
disordini, e in molte nazioni resi necessari per la debolezza della
constituzione, sono le accuse segrete. Un tal costume rende gli
uomini falsi e coperti. Chiunque può sospettare di vedere
in altrui un delatore, vi vede un inimico. Gli uomini allora si
avvezzano a mascherare i propri sentimenti, e, coll'uso di nascondergli
altrui, arrivano finalmente a nascondergli a loro medesimi. Infelici
gli uomini quando son giunti a questo segno: senza principii chiari
ed immobili che gli guidino, errano smarriti e fluttuanti nel vasto
mare delle opinioni, sempre occupati a salvarsi dai mostri che gli
minacciano; passano il momento presente sempre amareggiato dalla
incertezza del futuro; privi dei durevoli piaceri della tranquillità
e sicurezza, appena alcuni pochi di essi sparsi qua e là
nella trista loro vita, con fretta e con disordine divorati, gli
consolano d'esser vissuti. E di questi uomini faremo noi gl'intrepidi
soldati difensori della patria o del trono? E tra questi troveremo
gl'incorrotti magistrati che con libera e patriottica eloquenza
sostengano e sviluppino i veri interessi del sovrano, che portino
al trono coi tributi l'amore e le benedizioni di tutti i ceti d'uomini,
e da questo rendano ai palagi ed alle capanne la pace, la sicurezza
e l'industriosa speranza di migliorare la sorte, utile fermento
e vita degli stati?
Chi può difendersi dalla calunnia quand'ella è armata
dal piú forte scudo della tirannia, il segreto? Qual sorta
di governo è mai quella ove chi regge sospetta in ogni suo
suddito un nemico ed è costretto per il pubblico riposo di
toglierlo a ciascuno?
Quali sono i motivi con cui si giustificano le accuse e le pene
segrete? La salute pubblica, la sicurezza e il mantenimento della
forma di governo? Ma quale strana costituzione, dove chi ha per
sé la forza, e l'opinione piú efficace di essa, teme
d'ogni cittadino? L'indennità dell'accusatore? Le leggi dunque
non lo difendono abbastanza. E vi saranno dei sudditi piú
forti del sovrano! L'infamia del delatore? Dunque si autorizza la
calunnia segreta e si punisce la pubblica! La natura del delitto?
Se le azioni indifferenti, se anche le utili al pubblico si chiamano
delitti, le accuse e i giudizi non sono mai abbastanza segreti.
Vi possono essere delitti, cioè pubbliche offese, e che nel
medesimo tempo non sia interesse di tutti la pubblicità dell'esempio,
cioè quella del giudizio? Io rispetto ogni governo, e non
parlo di alcuno in particolare; tale è qualche volta la natura
delle circostanze che può credersi l'estrema rovina il togliere
un male allora quando ei sia inerente al sistema di una nazione;
ma se avessi a dettar nuove leggi, in qualche angolo abbandonato
dell'universo, prima di autorizzare un tale costume, la mano mi
tremerebbe, e avrei tutta la posterità dinanzi agli occhi.
È già stato detto dal Signor di Montesquieu che le
pubbliche accuse sono piú conformi alla repubblica, dove
il pubblico bene formar dovrebbe la prima passione de' cittadini,
che nella monarchia, dove questo sentimento è debolissimo
per la natura medesima del governo, dove è ottimo stabilimento
il destinare de' commissari, che in nome pubblico accusino gl'infrattori
delle leggi. Ma ogni governo, e repubblicano e monarchico, deve
al calunniatore dare la pena che toccherebbe all'accusato.
Cap.16
DELLA TORTURA
Una crudeltà
consacrata dall'uso nella maggior parte delle nazioni è la
tortura del reo mentre si forma il processo, o per constringerlo
a confessare un delitto, o per le contradizioni nelle quali incorre,
o per la scoperta dei complici, o per non so quale metafisica ed
incomprensibile purgazione d'infamia, o finalmente per altri delitti
di cui potrebbe esser reo, ma dei quali non è accusato.
Un uomo non può chiamarsi reo prima della sentenza del giudice,
né la società può toglierli la pubblica protezione,
se non quando sia deciso ch'egli abbia violati i patti coi quali
le fu accordata. Quale è dunque quel diritto, se non quello
della forza, che dia la podestà ad un giudice di dare una
pena ad un cittadino, mentre si dubita se sia reo o innocente? Non
è nuovo questo dilemma: o il delitto è certo o incerto;
se certo, non gli conviene altra pena che la stabilita dalle leggi,
ed inutili sono i tormenti, perché inutile è la confessione
del reo; se è incerto, e' non devesi tormentare un innocente,
perché tale è secondo le leggi un uomo i di cui delitti
non sono provati. Ma io aggiungo di piú, ch'egli è
un voler confondere tutt'i rapporti l'esigere che un uomo sia nello
stesso tempo accusatore ed accusato, che il dolore divenga il crociuolo
della verità, quasi che il criterio di essa risieda nei muscoli
e nelle fibre di un miserabile. Questo è il mezzo sicuro
di assolvere i robusti scellerati e di condannare i deboli innocenti.
Ecco i fatali inconvenienti di questo preteso criterio di verità,
ma criterio degno di un cannibale, che i Romani, barbari anch'essi
per piú d'un titolo, riserbavano ai soli schiavi, vittime
di una feroce e troppo lodata virtú.
Qual è il fine politico delle pene? Il terrore degli altri
uomini. Ma qual giudizio dovremo noi dare delle segrete e private
carnificine, che la tirannia dell'uso esercita su i rei e sugl'innocenti?
Egli è importante che ogni delitto palese non sia impunito,
ma è inutile che si accerti chi abbia commesso un delitto,
che sta sepolto nelle tenebre. Un male già fatto, ed a cui
non v'è rimedio, non può esser punito dalla società
politica che quando influisce sugli altri colla lusinga dell'impunità.
S'egli è vero che sia maggiore il numero degli uomini che
o per timore, o per virtú, rispettano le leggi che di quelli
che le infrangono, il rischio di tormentare un innocente deve valutarsi
tanto di piú, quanto è maggiore la probabilità
che un uomo a dati uguali le abbia piuttosto rispettate che disprezzate.
Un altro ridicolo motivo della tortura è la purgazione dell'infamia,
cioè un uomo giudicato infame dalle leggi deve confermare
la sua deposizione collo slogamento delle sue ossa. Quest'abuso
non dovrebbe esser tollerato nel decimottavo secolo. Si crede che
il dolore, che è una sensazione, purghi l'infamia, che è
un mero rapporto morale. È egli forse un crociuolo? E l'infamia
è forse un corpo misto impuro? Non è difficile il
rimontare all'origine di questa ridicola legge, perché gli
assurdi stessi che sono da una nazione intera adottati hanno sempre
qualche relazione ad altre idee comuni e rispettate dalla nazione
medesima. Sembra quest'uso preso dalle idee religiose e spirituali,
che hanno tanta influenza su i pensieri degli uomini, su le nazioni
e su i secoli. Un dogma infallibile ci assicura che le macchie contratte
dall'umana debolezza e che non hanno meritata l'ira eterna del grand'Essere,
debbono da un fuoco incomprensibile esser purgate; ora l'infamia
è una macchia civile, e come il dolore ed il fuoco tolgono
le macchie spirituali ed incorporee, perché gli spasimi della
tortura non toglieranno la macchia civile che è l'infamia?
Io credo che la confessione del reo, che in alcuni tribunali si
esige come essenziale alla condanna, abbia una origine non dissimile,
perché nel misterioso tribunale di penitenza la confessione
dei peccati è parte essenziale del sagramento. Ecco come
gli uomini abusano dei lumi piú sicuri della rivelazione;
e siccome questi sono i soli che sussistono nei tempi d'ignoranza,
cosí ad essi ricorre la docile umanità in tutte le
occasioni e ne fa le piú assurde e lontane applicazioni.
Ma l'infamia è un sentimento non soggetto né alle
leggi né alla ragione, ma alla opinione comune. La tortura
medesima cagiona una reale infamia a chi ne è la vittima.
Dunque con questo metodo si toglierà l'infamia dando l'infamia.
Il terzo motivo è la tortura che si dà ai supposti
rei quando nel loro esame cadono in contradizione, quasi che il
timore della pena, l'incertezza del giudizio, l'apparato e la maestà
del giudice, l'ignoranza, comune a quasi tutti gli scellerati e
agl'innocenti, non debbano probabilmente far cadere in contradizione
e l'innocente che teme e il reo che cerca di coprirsi; quasi che
le contradizioni, comuni agli uomini quando sono tranquilli, non
debbano moltiplicarsi nella turbazione dell'animo tutto assorbito
nel pensiero di salvarsi dall'imminente pericolo.
Questo infame crociuolo della verità è un monumento
ancora esistente dell'antica e selvaggia legislazione, quando erano
chiamati giudizi di Dio le prove del fuoco e dell'acqua bollente
e l'incerta sorte dell'armi, quasi che gli anelli dell'eterna catena,
che è nel seno della prima cagione, dovessero ad ogni momento
essere disordinati e sconnessi per li frivoli stabilimenti umani.
La sola differenza che passa fralla tortura e le prove del fuoco
e dell'acqua bollente, è che l'esito della prima sembra dipendere
dalla volontà del reo, e delle seconde da un fatto puramente
fisico ed estrinseco: ma questa differenza è solo apparente
e non reale. È cosí poco libero il dire la verità
fra gli spasimi e gli strazi, quanto lo era allora l'impedire senza
frode gli effetti del fuoco e dell'acqua bollente. Ogni atto della
nostra volontà è sempre proporzionato alla forza della
impressione sensibile, che ne è la sorgente; e la sensibilità
di ogni uomo è limitata. Dunque l'impressione del dolore
può crescere a segno che, occupandola tutta, non lasci alcuna
libertà al torturato che di scegliere la strada piú
corta per il momento presente, onde sottrarsi di pena. Allora la
risposta del reo è cosí necessaria come le impressioni
del fuoco o dell'acqua. Allora l'innocente sensibile si chiamerà
reo, quando egli creda con ciò di far cessare il tormento.
Ogni differenza tra essi sparisce per quel mezzo medesimo, che si
pretende impiegato per ritrovarla. È superfluo di raddoppiare
il lume citando gl'innumerabili esempi d'innocenti che rei si confessarono
per gli spasimi della tortura: non vi è nazione, non vi è
età che non citi i suoi, ma né gli uomini si cangiano,
né cavano conseguenze. Non vi è uomo che abbia spinto
le sue idee di là dei bisogni della vita, che qualche volta
non corra verso natura, che con segrete e confuse voci a sé
lo chiama; l'uso, il tiranno delle menti, lo rispinge e lo spaventa.
L'esito dunque della tortura è un affare di temperamento
e di calcolo, che varia in ciascun uomo in proporzione della sua
robustezza e della sua sensibilità; tanto che con questo
metodo un matematico scioglierebbe meglio che un giudice questo
problema: data la forza dei muscoli e la sensibilità delle
fibre d'un innocente, trovare il grado di dolore che lo farà
confessar reo di un dato delitto.
L'esame di un reo è fatto per conoscere la verità,
ma se questa verità difficilmente scuopresi all'aria, al
gesto, alla fisonomia d'un uomo tranquillo, molto meno scuoprirassi
in un uomo in cui le convulsioni del dolore alterano tutti i segni,
per i quali dal volto della maggior parte degli uomini traspira
qualche volta, loro malgrado, la verità. Ogni azione violenta
confonde e fa sparire le minime differenze degli oggetti per cui
si distingue talora il vero dal falso.
Queste verità sono state conosciute dai romani legislatori,
presso i quali non trovasi usata alcuna tortura che su i soli schiavi,
ai quali era tolta ogni personalità; queste dall'Inghilterra,
nazione in cui la gloria delle lettere, la superiorità del
commercio e delle ricchezze, e perciò della potenza, e gli
esempi di virtú e di coraggio non ci lasciano dubitare della
bontà delle leggi. La tortura è stata abolita nella
Svezia, abolita da uno de' piú saggi monarchi dell'Europa,
che avendo portata la filosofia sul trono, legislatore amico de'
suoi sudditi, gli ha resi uguali e liberi nella dipendenza delle
leggi, che è la sola uguaglianza e libertà che possono
gli uomini ragionevoli esigere nelle presenti combinazioni di cose.
La tortura non è creduta necessaria dalle leggi degli eserciti
composti per la maggior parte della feccia delle nazioni, che sembrerebbono
perciò doversene piú d'ogni altro ceto servire. Strana
cosa, per chi non considera quanto sia grande la tirannia dell'uso,
che le pacifiche leggi debbano apprendere dagli animi induriti alle
stragi ed al sangue il piú umano metodo di giudicare.
Questa verità è finalmente sentita, benché
confusamente, da quei medesimi che se ne allontanano. Non vale la
confessione fatta durante la tortura se non è confermata
con giuramento dopo cessata quella, ma se il reo non conferma il
delitto è di nuovo torturato. Alcuni dottori ed alcune nazioni
non permettono questa infame petizione di principio che per tre
volte; altre nazioni ed altri dottori la lasciano ad arbitrio del
giudice: talché di due uomini ugualmente innocenti o ugualmente
rei, il robusto ed il coraggioso sarà assoluto, il fiacco
ed il timido condannato in vigore di questo esatto raziocinio: Io
giudice dovea trovarvi rei di un tal delitto; tu vigoroso hai saputo
resistere al dolore, e però ti assolvo; tu debole vi hai
ceduto, e però ti condanno. Sento che la confessione strappatavi
fra i tormenti non avrebbe alcuna forza, ma io vi tormenterò
di nuovo se non confermerete ciò che avete confessato.
Una strana conseguenza che necessariamente deriva dall'uso della
tortura è che l'innocente è posto in peggiore condizione
che il reo; perché, se ambidue sieno applicati al tormento,
il primo ha tutte le combinazioni contrarie, perché o confessa
il delitto, ed è condannato, o è dichiarato innocente,
ed ha sofferto una pena indebita; ma il reo ha un caso favorevole
per sé, cioè quando, resistendo alla tortura con fermezza,
deve essere assoluto come innocente; ha cambiato una pena maggiore
in una minore. Dunque l'innocente non può che perdere e il
colpevole può guadagnare.
La legge che comanda la tortura è una legge che dice: Uomini,
resistete al dolore, e se la natura ha creato in voi uno inestinguibile
amor proprio, se vi ha dato un inalienabile diritto alla vostra
difesa, io creo in voi un affetto tutto contrario, cioè un
eroico odio di voi stessi, e vi comando di accusare voi medesimi,
dicendo la verità anche fra gli strappamenti dei muscoli
e gli slogamenti delle ossa.
Dassi la tortura per discuoprire se il reo lo è di altri
delitti fuori di quelli di cui è accusato, il che equivale
a questo raziocinio: Tu sei reo di un delitto, dunque è possibile
che lo sii di cent'altri delitti; questo dubbio mi pesa, voglio
accertarmene col mio criterio di verità; le leggi ti tormentano,
perché sei reo, perché puoi esser reo, perché
voglio che tu sii reo.
Finalmente la tortura è data ad un accusato per discuoprire
i complici del suo delitto; ma se è dimostrato che ella non
è un mezzo opportuno per iscuoprire la verità, come
potrà ella servire a svelare i complici, che è una
delle verità da scuoprirsi? Quasi che l'uomo che accusa se
stesso non accusi piú facilmente gli altri. È egli
giusto tormentar gli uomini per l'altrui delitto? Non si scuopriranno
i complici dall'esame dei testimoni, dall'esame del reo, dalle prove
e dal corpo del delitto, in somma da tutti quei mezzi medesimi che
debbono servire per accertare il delitto nell'accusato? I complici
per lo piú fuggono immediatamente dopo la prigionia del compagno,
l'incertezza della loro sorte gli condanna da sé sola all'esilio
e libera la nazione dal pericolo di nuove offese, mentre la pena
del reo che è nelle forze ottiene l'unico suo fine, cioè
di rimuover col terrore gli altri uomini da un simil delitto.
Cap.17
DEL FISCO
Fu già un
tempo nel quale quasi tutte le pene erano pecuniarie. I delitti
degli uomini erano il patrimonio del principe. Gli attentati contro
la pubblica sicurezza erano un oggetto di lusso. Chi era destinato
a difenderla aveva interesse di vederla offesa. L'oggetto delle
pene era dunque una lite tra il fisco (l'esattore di queste pene)
ed il reo; un affare civile, contenzioso, privato piuttosto che
pubblico, che dava al fisco altri diritti che quelli somministrati
dalla pubblica difesa ed al reo altri torti che quelli in cui era
caduto, per la necessità dell'esempio. Il giudice era dunque
un avvocato del fisco piuttosto che un indifferente ricercatore
del vero, un agente dell'erario fiscale anzi che il protettore ed
il ministro delle leggi. Ma siccome in questo sistema il confessarsi
delinquente era un confessarsi debitore verso il fisco, il che era
lo scopo delle procedure criminali d'allora, cosí la confessione
del delitto, e confessione combinata in maniera che favorisse e
non facesse torto alle ragioni fiscali, divenne ed è tuttora
(gli effetti continuando sempre moltissimo dopo le cagioni) il centro
intorno a cui si aggirano tutti gli ordigni criminali. Senz'essa
un reo convinto da prove indubitate avrà una pena minore
della stabilita, senz'essa non soffrirà la tortura sopra
altri delitti della medesima specie che possa aver commessi. Con
questa il giudice s'impadronisce del corpo di un reo e lo strazia
con metodiche formalità, per cavarne come da un fondo acquistato
tutto il profitto che può. Provata l'esistenza del delitto,
la confessione fa una prova convincente, e per rendere questa prova
meno sospetta cogli spasimi e colla disperazione del dolore a forza
si esige nel medesimo tempo che una confessione stragiudiziale tranquilla,
indifferente, senza i prepotenti timori di un tormentoso giudizio,
non basta alla condanna. Si escludono le ricerche e le prove che
rischiarano il fatto, ma che indeboliscono le ragioni del fisco;
non è in favore della miseria e della debolezza che si risparmiano
qualche volta i tormenti ai rei, ma in favore delle ragioni che
potrebbe perdere quest'ente ora immaginario ed inconcepibile. Il
giudice diviene nemico del reo, di un uomo incatenato, dato in preda
allo squallore, ai tormenti, all'avvenire il piú terribile;
non cerca la verità del fatto, ma cerca nel prigioniero il
delitto, e lo insidia, e crede di perdere se non vi riesce, e di
far torto a quella infallibilità che l'uomo s'arroga in tutte
le cose. Gl'indizi alla cattura sono in potere del giudice; perché
uno si provi innocente deve esser prima dichiarato reo: ciò
chiamasi fare un processo offensivo, e tali sono quasi in ogni luogo
della illuminata Europa nel decimo ottavo secolo le procedure criminali.
Il vero processo, l'informativo, cioè la ricerca indifferente
del fatto, quello che la ragione comanda, che le leggi militari
adoperano, usato dallo stesso asiatico dispotismo nei casi tranquilli
ed indifferenti, è pochissimo in uso nei tribunali europei.
Qual complicato laberinto di strani assurdi, incredibili senza dubbio
alla piú felice posterità! I soli filosofi di quel
tempo leggeranno nella natura dell'uomo la possibile verificazione
di un tale sistema.
Cap.18
DEI GIURAMENTI
Una contradizione
fralle leggi e i sentimenti naturali all'uomo nasce dai giuramenti
che si esigono dal reo, acciocché sia un uomo veridico, quando
ha il massimo interesse di esser falso; quasi che l'uomo potesse
giurar da dovero di contribuire alla propria distruzione, quasi
che la religione non tacesse nella maggior parte degli uomini quando
parla l'interesse. L'esperienza di tutt'i secoli ha fatto vedere
che essi hanno piú d'ogni altra cosa abusato di questo prezioso
dono del cielo. E per qual motivo gli scellerati la rispetteranno,
se gli uomini stimati piú saggi l'hanno sovente violata?
Troppo deboli, perché troppo remoti dai sensi, sono per il
maggior numero i motivi che la religione contrappone al tumulto
del timore ed all'amor della vita. Gli affari del cielo si reggono
con leggi affatto dissimili da quelle che reggono gli affari umani.
E perché comprometter gli uni cogli altri? E perché
metter l'uomo nella terribile contradizione, o di mancare a Dio,
o di concorrere alla propria rovina? talché la legge, che
obbliga ad un tal giuramento, comanda o di esser cattivo cristiano
o martire. Il giuramento diviene a poco a poco una semplice formalità,
distruggendosi in questa maniera la forza dei sentimenti di religione,
unico pegno dell'onestà della maggior parte degli uomini.
Quanto sieno inutili i giuramenti lo ha fatto vedere l'esperienza,
perché ciascun giudice mi può esser testimonio che
nessun giuramento ha mai fatto dire la verità ad alcun reo;
lo fa vedere la ragione, che dichiara inutili e per conseguenza
dannose tutte le leggi che si oppongono ai naturali sentimenti dell'uomo.
Accade ad esse ciò che agli argini opposti direttamente al
corso di un fiume: o sono immediatamente abbattuti e soverchiati,
o un vortice formato da loro stessi gli corrode e gli mina insensibilmente.
Cap.19
PRONTEZZA DELLA PENA
Quanto la pena sarà
piú pronta e piú vicina al delitto commesso, ella
sarà tanto piú giusta e tanto piú utile. Dico
piú giusta, perché risparmia al reo gli inutili e
fieri tormenti dell'incertezza, che crescono col vigore dell'immaginazione
e col sentimento della propria debolezza; piú giusta, perché
la privazione della libertà essendo una pena, essa non può
precedere la sentenza se non quando la necessità lo chiede.
La carcere è dunque la semplice custodia d'un cittadino finché
sia giudicato reo, e questa custodia essendo essenzialmente penosa,
deve durare il minor tempo possibile e dev'essere meno dura che
si possa. Il minor tempo dev'esser misurato e dalla necessaria durazione
del processo e dall'anzianità di chi prima ha un diritto
di esser giudicato. La strettezza della carcere non può essere
che la necessaria, o per impedire la fuga, o per non occultare le
prove dei delitti. Il processo medesimo dev'essere finito nel piú
breve tempo possibile. Qual piú crudele contrasto che l'indolenza
di un giudice e le angosce d'un reo? I comodi e i piaceri di un
insensibile magistrato da una parte e dall'altra le lagrime, lo
squallore d'un prigioniero? In generale il peso della pena e la
conseguenza di un delitto dev'essere la piú efficace per
gli altri e la meno dura che sia possibile per chi la soffre, perché
non si può chiamare legittima società quella dove
non sia principio infallibile che gli uomini si sian voluti assoggettare
ai minori mali possibili.
Ho detto che la prontezza delle pene è piú utile,
perché quanto è minore la distanza del tempo che passa
tra la pena ed il misfatto, tanto è piú forte e piú
durevole nell'animo umano l'associazione di queste due idee, delitto
e pena, talché insensibilmente si considerano uno come cagione
e l'altra come effetto necessario immancabile. Egli è dimostrato
che l'unione delle idee è il cemento che forma tutta la fabbrica
dell'intelletto umano, senza di cui il piacere ed il dolore sarebbero
sentimenti isolati e di nessun effetto. Quanto piú gli uomini
si allontanano dalle idee generali e dai principii universali, cioè
quanto piú sono volgari, tanto piú agiscono per le
immediate e piú vicine associazioni, trascurando le piú
remote e complicate, che non servono che agli uomini fortemente
appassionati per l'oggetto a cui tendono, poiché la luce
dell'attenzione rischiara un solo oggetto, lasciando gli altri oscuri.
Servono parimente alle menti piú elevate, perché hanno
acquistata l'abitudine di scorrere rapidamente su molti oggetti
in una volta, ed hanno la facilità di far contrastare molti
sentimenti parziali gli uni cogli altri, talché il risultato,
che è l'azione, è meno pericoloso ed incerto.
Egli è dunque di somma importanza la vicinanza del delitto
e della pena, se si vuole che nelle rozze menti volgari, alla seducente
pittura di un tal delitto vantaggioso, immediatamente riscuotasi
l'idea associata della pena. Il lungo ritardo non produce altro
effetto che di sempre piú disgiungere queste due idee, e
quantunque faccia impressione il castigo d'un delitto, la fa meno
come castigo che come spettacolo, e non la fa che dopo indebolito
negli animi degli spettatori l'orrore di un tal delitto particolare,
che servirebbe a rinforzare il sentimento della pena.
Un altro principio serve mirabilmente a stringere sempre piú
l'importante connessione tra 'l misfatto e la pena, cioè
che questa sia conforme quanto piú si possa alla natura del
delitto. Questa analogia facilita mirabilmente il contrasto che
dev'essere tra la spinta al delitto e la ripercussione della pena,
cioè che questa allontani e conduca l'animo ad un fine opposto
di quello per dove cerca d'incamminarlo la seducente idea dell'infrazione
della legge.
Cap.20
VIOLENZE
Altri delitti sono
attentati contro la persona, altri contro le sostanze. I primi debbono
infallibilmente esser puniti con pene corporali: né il grande
né il ricco debbono poter mettere a prezzo gli attentati
contro il debole ed il povero; altrimenti le ricchezze, che sotto
la tutela delle leggi sono il premio dell'industria, diventano l'alimento
della tirannia. Non vi è libertà ogni qual volta le
leggi permettono che in alcuni eventi l'uomo cessi di esser persona
e diventi cosa: vedrete allora l'industria del potente tutta rivolta
a far sortire dalla folla delle combinazioni civili quelle che la
legge gli dà in suo favore. Questa scoperta è il magico
segreto che cangia i cittadini in animali di servigio, che in mano
del forte è la catena con cui lega le azioni degl'incauti
e dei deboli. Questa è la ragione per cui in alcuni governi,
che hanno tutta l'apparenza di libertà, la tirannia sta nascosta
o s'introduce non prevista in qualche angolo negletto dal legislatore,
in cui insensibilmente prende forza e s'ingrandisce. Gli uomini
mettono per lo piú gli argini piú sodi all'aperta
tirannia, ma non veggono l'insetto impercettibile che gli rode ed
apre una tanto piú sicura quanto piú occulta strada
al fiume inondatore.
Cap.21
PENE DEI NOBILI
Quali saranno dunque
le pene dovute ai delitti dei nobili, i privilegi dei quali formano
gran parte delle leggi delle nazioni? Io qui non esaminerò
se questa distinzione ereditaria tra nobili e plebei sia utile in
un governo o necessaria nella monarchia, se egli è vero che
formi un potere intermedio, che limiti gli eccessi dei due estremi,
o non piuttosto formi un ceto che, schiavo di se stesso e di altrui,
racchiude ogni circolazione di credito e di speranza in uno strettissimo
cerchio, simile a quelle feconde ed amene isolette che spiccano
negli arenosi e vasti deserti d'Arabia, e che, quando sia vero che
la disuguaglianza sia inevitabile o utile nelle società,
sia vero altresí che ella debba consistere piuttosto nei
ceti che negl'individui, fermarsi in una parte piuttosto che circolare
per tutto il corpo politico, perpetuarsi piuttosto che nascere e
distruggersi incessantemente. Io mi ristringerò alle sole
pene dovute a questo rango, asserendo che esser debbono le medesime
pel primo e per l'ultimo cittadino. Ogni distinzione sia negli onori
sia nelle ricchezze perché sia legittima suppone un'anteriore
uguaglianza fondata sulle leggi, che considerano tutti i sudditi
come egualmente dipendenti da esse. Si deve supporre che gli uomini
che hanno rinunziato al naturale loro dispotismo abbiano detto:
chi sarà piú industrioso abbia maggiori onori, e la
fama di lui risplenda ne' suoi successori; ma chi è piú
felice o piú onorato speri di piú, ma non tema meno
degli altri di violare quei patti coi quali è sopra gli altri
sollevato. Egli è vero che tali decreti non emanarono in
una dieta del genere umano, ma tali decreti esistono negl'immobili
rapporti delle cose, non distruggono quei vantaggi che si suppongono
prodotti dalla nobiltà e ne impediscono gl'inconvenienti;
rendono formidabili le leggi chiudendo ogni strada all'impunità.
A chi dicesse che la medesima pena data al nobile ed al plebeo non
è realmente la stessa per la diversità dell'educazione,
per l'infamia che spandesi su di un'illustre famiglia, risponderei
che la sensibilità del reo non è la misura delle pene,
ma il pubblico danno, tanto maggiore quanto è fatto da chi
è piú favorito; e che l'uguaglianza delle pene non
può essere che estrinseca, essendo realmente diversa in ciascun
individuo; che l'infamia di una famiglia può esser tolta
dal sovrano con dimostrazioni pubbliche di benevolenza all'innocente
famiglia del reo. E chi non sa che le sensibili formalità
tengon luogo di ragioni al credulo ed ammiratore popolo?
Cap.22
FURTI
I furti che non hanno
unito violenza dovrebbero esser puniti con pena pecuniaria. Chi
cerca d'arricchirsi dell'altrui dovrebbe esser impoverito del proprio.
Ma come questo non è per l'ordinario che il delitto della
miseria e della disperazione, il delitto di quella infelice parte
di uomini a cui il diritto di proprietà (terribile, e forse
non necessario diritto) non ha lasciato che una nuda esistenza,
ma come le pene pecuniarie accrescono il numero dei rei al di sopra
di quello de' delitti e che tolgono il pane agl'innocenti per toglierlo
agli scellerati, la pena piú opportuna sarà quell'unica
sorta di schiavitù che si possa chiamar giusta, cioè
la schiavitù per un tempo delle opere e della persona alla
comune società, per risarcirla colla propria e perfetta dipendenza
dell'ingiusto dispotismo usurpato sul patto sociale. Ma quando il
furto sia misto di violenza, la pena dev'essere parimente un misto
di corporale e di servile. Altri scrittori prima di me hanno dimostrato
l'evidente disordine che nasce dal non distinguere le pene dei furti
violenti da quelle dei furti dolosi facendo l'assurda equazione
di una grossa somma di denaro colla vita di un uomo; ma non è
mai superfluo il ripetere ciò che non è quasi mai
stato eseguito. Le macchine politiche conservano piú d'ogni
altra il moto concepito e sono le piú lente ad acquistarne
un nuovo. Questi sono delitti di differente natura, ed è
certissimo anche in politica quell'assioma di matematica, che tralle
quantità eterogenee vi è l'infinito che le separa.
Cap.23
INFAMIA
Le ingiurie personali
e contrarie all'onore, cioè a quella giusta porzione di suffragi
che un cittadino ha dritto di esigere dagli altri, debbono essere
punite coll'infamia. Quest'infamia è un segno della pubblica
disapprovazione che priva il reo de' pubblici voti, della confidenza
della patria e di quella quasi fraternità che la società
inspira. Ella non è in arbitrio della legge. Bisogna dunque
che l'infamia della legge sia la stessa che quella che nasce dai
rapporti delle cose, la stessa che la morale universale, o la particolare
dipendente dai sistemi particolari, legislatori delle volgari opinioni
e di quella tal nazione che inspirano. Se l'una è differente
dall'altra, o la legge perde la pubblica venerazione, o l'idee della
morale e della probità svaniscono, ad onta delle declamazioni
che mai non resistono agli esempi. Chi dichiara infami azioni per
sé indifferenti sminuisce l'infamia delle azioni che son
veramente tali. Le pene d'infamia non debbono essere né troppo
frequenti né cadere sopra un gran numero di persone in una
volta: non il primo, perché gli effetti reali e troppo frequenti
delle cose d'opinione indeboliscono la forza della opinione medesima,
non il secondo, perché l'infamia di molti si risolve nella
infamia di nessuno.
Le pene corporali e dolorose non devono darsi a quei delitti che,
fondati sull'orgoglio, traggono dal dolore istesso gloria ed alimento,
ai quali convengono il ridicolo e l'infamia, pene che frenano l'orgoglio
dei fanatici coll'orgoglio degli spettatori e dalla tenacità
delle quali appena con lenti ed ostinati sforzi la verità
stessa si libera. Cosí forze opponendo a forze ed opinioni
ad opinioni il saggio legislatore rompa l'ammirazione e la sorpresa
nel popolo cagionata da un falso principio, i ben dedotti conseguenti
del quale sogliono velarne al volgo l'originaria assurdità.
Ecco la maniera di non confondere i rapporti e la natura invariabile
delle cose, che non essendo limitata dal tempo ed operando incessantemente,
confonde e svolge tutti i limitati regolamenti che da lei si scostano.
Non sono le sole arti di gusto e di piacere che hanno per principio
universale l'imitazione fedele della natura, ma la politica istessa,
almeno la vera e la durevole, è soggetta a questa massima
generale, poiché ella non è altro che l'arte di meglio
dirigere e di rendere conspiranti i sentimenti immutabili degli
uomini.
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