Bruni Leoni

La libertà e la legge

(estratti a cura di Antonio Zama, tratti da La libertà e la legge, Liberilibri)

Biografia: Antonio Masala, Bruno Leoni, un liberale poco italiano

Da Enclave, n.12/2001, per gentile concessione di Leonardo Facco Editore, Tel.0335.80.82.280 - Leofacco@tin.it

 

Per fare un bilancio della cultura politica italiana del secondo dopoguerra, il caso più interessante è forse quello di Bruno Leoni. Intellettuale di vastissima conoscenza ed eclettismo, svolse un'infaticabile attività scientifica ed organizzativa (fu anche segretario e poi presidente della Mont Pelerin Society, nonché fondatore della rivista "Il Politico") nel campo degli studi liberali, confrontandosi con i grandi pensatori del Novecento e lasciando un'eredità e un'influenza ancora oggi vive e per-sistenti. Un'eredità che solo negli ultimi anni viene riscoperta appieno in Italia.

Leoni si formò come filosofo del diritto alla scuola torinese di Gioele Solari, per poi insegnare all'Università di Pavia siano alla tragica scomparsa nel novembre del 1967, a soli 54 anni. Il suo percorso intellettuale si caratterizza per una straordinaria coerenza. Sin dai primi studi egli era orientato a cercare una spiegazione degli aspetti "irrazionali" (ossia non progettati) del diritto, nel tentativo di elaborare una teoria dell'azione umana in grado di spiegare la capacità di fare previsioni rispetto ai comportamenti altrui, capacità considerata fondamento della convivenza civile. Una tappa fondamentale del suo percorso si ha sul finire degli anni Quaranta, quando, complice la 'scoperta' delle teorie della Scuola Austriaca, si accorse di quali imponenti implicazioni avessero per lo studio dei fenomeni politici e sociali i progressi metodologici conseguiti dalla scienza economica. Su questa base Leoni procede ad una ridefinizione dei termini della politica, elaborando un modello teorico dell'ordine sociale basato sul concetto di scambio e sul rifiuto delle decisioni di gruppo, considerate come ingiustamente coercitive e irrazionali per la minoranza che non le vorrebbe accettare. Tutti i concetti e gli strumenti per la convivenza umana vanno, secondo Leoni, ricondotti agli scambi tra individui singoli: la forma-zione del diritto deve essere spiegata facendo riferi-mento allo scambio di pretese legittime tra gli uomini, il potere va interpretato come possibilità di ottenere rispetto per la propria persona e i propri beni, e lo Stato va inteso come la "situazione" che emerge dallo scambio di questi poteri.

L'idea di Leoni era che tale ordine sociale basato sullo scambio fosse, negli ultimi due secoli, profon-damente mutato e messo in crisi dal dilagare delle scelte collettive.

La sua opera più famosa, Freedom and the Law (tradotta in Italiano solo nel 1995 da Liberilibri) è un tentativo riuscito di mostrare come la furia pianificatrice abbia prodotto nel diritto, attraverso la legisla-zione, danni pari a quelli che la pianificazione socialista ha prodotto in economia.

Un tale modo di produrre il diritto non è però l'unico, e neanche il più efficiente; i giuristi romani e per lungo tempo gli anglosassoni, utilizzarono un sistema che consente di risolvere le controversie trovando regole che non siano il risultato di scelte imposte da maggioranze variabili e dispotiche, ma che facciano riferimento alla collaborazione spontanea di tutte le persone interessate, senza ricorso alle decisioni di gruppo.
Per Leoni tale sistema, chiamato nel linguaggio moderno Rule of Law, è in grado di garantire quella libertà individuale che nel mondo di oggi sembra sempre più destinata ad affievolirsi.

Queste riflessioni collocano Leoni in una posizione di assoluto rilievo nel panorama del liberalismo contemporaneo, faccendone anche un ideale crinale tra il liberalismo classico e il pensiero libertario. Nonostante ciò, e nonostante egli prodigasse la sua straordinaria energia anche in Italia, il nostro paese è rimasto, salvo importanti ma solitarie eccezioni, a lungo impermeabile alle tendenze più fertili della cultura liberale contemporanea, e solo oggi sembra voler recuperare il ritardo. Infatti troppo spesso la difesa della libertà in Italia è stata o un grande affresco metafisico, inutilizzabile per i problemi reali, o una battaglia radicale su singoli temi, "troppo" tecnica per far cogliere veramente quale grande ideale fosse in gioco.

Per questo un pensatore come Bruno Leoni, capace di guardare senza pregiudizi, come dimostra l'articolo che di seguito si riporta, e con potenti strumenti teorici al problema della libertà individuale, ha rappresentato troppo a lungo un'occasione mancata
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La nostra nozione attuale di diritto è senza dubbio influenzata dalla troppa importanza che attribuiamo alla funzione della legislazione, cioè alla volontà di altri - chiunque essi siano - riguardo al nostro comportamento quotidiano. (p.10)

Un ordinamento giuridico fondato sulla legislazione centralizzata ricorda un'economia centralizzata in cui tutte le decisioni rilevanti sono prese da un manipolo di direttori, la cui conoscenza dell'intera situazione è fatalmente limitata e il cui eventuale rispetto per i desideri delle persone è soggetto a tale limitazione. La mitologia del nostro tempo non è religiosa, ma politica; e i miti principali sembrano essere, da una parte, la "rappresentanza" del popolo, e dall'altra la pretesa carismatica dei leader politici di possedere la verità e di agire di conseguenza. (p.26)

C'è più di un'analogia tra l'economia di mercato e il diritto giudiziario dei giuristi, come c'è più di un'analogia fra l'economia pianificata e la legislazione. Se si considera che l'economia di mercato ha avuto più successo a Roma e nei paesi anglosassoni, entro la struttura di un diritto rispettivamente di giuristi e giudiziario, sembra ragionevole concludere che non si tratti di una mera coincidenza. (p.27)

La certezza del diritto, nel senso di formula scritta, si riferisce a uno stato di cose inevitabilmente condizionato dalla possibilità che la legge attuale possa essere sostituita ad ogni momento da una legge successiva. Più intenso e accelerato è il processo di legislazione, più incerta sarà la durata nel tempo delle leggi in vigore al momento. Inoltre, niente impedisce a una legge, certa nel senso che abbiamo detto, di venir imprevedibilmente cambiata da un'altra legge non meno "certa" della precedente. (p.91)

Una gran parte delle norme giuridiche romane non era dovuta ad un processo legislativo. Il diritto privato romano, lo jus civile, fu tenuto praticamente al di là della portata dei legislatori per la maggior parte della lunga storia della repubblica e dell'impero romano. (p.93)

Il giurista romano era una specie di scienziato: gli oggetti della sua ricerca erano le cause che i cittadini sottoponevano al suo studio, proprio come gli industriali oggi potrebbero sottoporre a un fisico o a un ingegnere un problema tecnico dei loro impianti o della loro produzione. Perciò il diritto privato romano era qualcosa che doveva essere descritto o scoperto, non qualcosa che doveva essere decretato. Nessuno promulgava queste leggi, e nessuno poteva cambiarle esercitando il suo arbitrio personale... Questo non significava immutabilità: ma certamente nessuno andava a letto la sera facendo i suoi progetti sulla base di una norma esistente, solo per alzarsi la mattina dopo e scoprire che la regola era stata rovesciata da una innovazione legislativa. (p.95)

I romani accettavano e applicavano un concetto di certezza del diritto il cui senso era che il diritto non doveva mai essere soggetto a cambiamenti improvvisi e imprevedibili. In più, il diritto non doveva mai essere subordinato alla volontà e al potere arbitrario di qualsiasi assemblea legislativa e di qualsiasi persona, compresi i senatori e gli altri magistrati importanti dello stato. Questo è il concetto di certezza del diritto a lungo termine, o romano, se si preferisce. (p.95)

Il magistrato diceva all'assemblea legislativa: " se c'è qualcosa in questa legge, la cui approvazione vi sto richiedendo, qualcosa di illegittimo, la vostra approvazione va considerata come non richiesta".. (p.97)

Secondo il principio inglese della rule of law, che è strettamente intrecciato con tutta la storia della common law, le norme non erano propriamente il risultato dell'esercizio dell'attività arbitraria di uomini particolari. Esse sono oggetto di una indagine spassionata da parte delle corti di giustizia, proprio come le norme romane erano oggetto di una ricerca spassionata da dei giuristi romani cui le parti sottomettevano le loro cause. (p.97).

L'importanza crescente del processo legislativo nella nostra epoca ha di necessità oscurato, sia nell'Europa continentale, sia nei paesi di lingua inglese, il fatto che il diritto è solo un complesso di regole connesso al comportamento della gente comune. (p.99)

Secondo Cicerone, Catone soleva dire che: "il nostro stato non è il frutto della creazione personale di un solo uomo ma di moltissimi: non è stato fondato nell'arco di vita di un individuo, ma nel corso di una serie di secoli e di generazioni". Perciò egli diceva che non c'è mai stato al mondo un uomo così intelligente da prevedere tutto e anche se si riuscissero a concentrare tutti i cervelli nella testa di un solo uomo, sarebbe impossibile per costui provvedere a tutto nello stesso tempo senza avere l'esperienza che viene dalla pratica di un lungo periodo di storia. (p.100)

 

I passi riportati sono tratti dalla recente traduzione in italiano de Freedom and the Law:

"La Libertà e la legge", Traduzione di Maria Chiara Pievatolo, Liberilibri, Macerata, 1995, www.liberilibri.it