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Brevi cenni sulla costituzione di una società estera in Giappone. I diversi modelli possibili

La notevole distanza con la realtà commerciale europea e la mancanza di studi appropriati in materia, dovuti più ad una carenza strutturale del sistema di ricerca scientifica che a cattiva volontà, ci ha convinto a redigere una serie di brevi articoli, che speriamo possano aiutare a rispondere alle domande più comuni che ci vengono rivolte da tutti coloro che intendono avvicinarsi al mercato Giapponese, oltre a fornire un punto di partenza per chi desidera intraprendere lo studio della materia.

In queste poche righe ci occuperemo, in particolare, delle tre tipologie di sedi operative che, normalmente, vengono consigliate alle società che si affacciano a questo mercato per la prima volta.

La tipologia più snella e che presuppone un approccio più cauto da parte della società interessata si concretizza nell’apertura di un Ufficio di rappresentanza.

L’Ufficio di rappresentanza, per certi versi simile a quello del nostro diritto, è una sede distaccata della società che, nella legislazione giapponese in materia ha, e deve avere, funzioni esclusivamente preparatorie e/o accessorie rispetto all’attività della sede centrale.

A tali sedi è consentito, infatti, di effettuare ricerche e studi di mercato, di raccogliere informazioni sull’attuale orientamento dei consumi, acquistare beni sul mercato ed anche di intraprendere attività pubblicitarie, con un unico limite: non è loro consentita nessuna attività di vendita.

A fronte di tale limitazione, però, all’Ufficio di rappresentanza non è imposto nessun obbligo di registrazione, il che semplifica enormemente le procedure di avvicinamento di una società al mercato interno.

È necessario aprire una breve parentesi per un’importante precisazione.

Come abbiamo già sottolineato, il Codice Civile giapponese non pone nessun vincolo alla costituzione di uffici di rappresentanza, che perseguono l’obiettivo di raccogliere e divulgare informazioni, e per i quali non è necessaria alcuna registrazione.

Nessun particolare obbligo è posto e nessuna particolare attività di comunicazione alle autorità fiscali è richiesta, in quanto non essendo gli uffici di rappresentanza coinvolti in attività produttive, essi non sono soggetti ad imposte societarie.

Tuttavia, fanno eccezione a questo principio gli uffici di rappresentanza costituiti da banche straniere, compagnie assicurative, società di intermediazione mobiliare o altri istituti finanziari. In questi casi, è necessario comunicare anticipatamente la costituzione di uffici di rappresentanza alla “Agenzia per i Servizi Finanziari” (corrispondente alle nostre Agenzie delle Entrate) seguendo passo passo le disposizioni della legge bancaria giapponese e delle altre normative operanti nel settore di riferimento. Esaurita questa doverosa digressione, possiamo tornare ad occuparci delle modalità di costituzione di una società in Giappone.

Normalmente, dopo aver compiuto tale primo passo, le società soddisfatte dei risultati ottenuti dal proprio ufficio di rappresentanza devono compiere la scelta più importante.

La sede operativa che si vuole fondare che forma dovrà assumere: quella di filiale oppure di consociata? L’aspetto non è di secondaria importanza, soprattutto dal punto di vista della responsabilità degli amministratori.

In questa sede, tuttavia, non disponendo, per ovvie ragioni, dello spazio che normalmente dovremmo dedicare all’argomento, ci occuperemo di tale differenza da lontano, cogliendo i punti essenziali delle due tipologie poco prima citate.

La modalità più semplice per costituire una sede operativa, come è comprensibile, è quella di costituire una filiale. Sebbene le modalità di registrazione per la filiale siano pressoché identiche a quelle richieste alle società consociate, di cui parleremo tra poco, non appena sia stata individuata e garantita una sede, individuato il legale rappresentante e, naturalmente, si siano espletate le dovute formalità burocratiche, la sede può considerarsi operativa.

Normalmente, per opportunità più legate alle politiche di investimento e a motivi di mercato piuttosto che per ragioni giuridiche, la filiale giapponese è una sede che fornisce una serie di servizi agendo al pari di uno strumento nelle mani della società madre, ciò anche in considerazione del fatto che la filiale non è, in generale e tradizionalmente, coinvolta nel processo decisionale dell’organizzazione societaria.

È anche per questa ragione che nel diritto giapponese la filiale non possiede, di per sé, personalità giuridica, ma è considerata, sempre in termini giuridici, alla stregua di una parte separata, ma sempre facente parte della personalità giuridica della società estera.

Da ciò ne consegue che, per tutti i debiti ed i crediti generati dall’attività commerciale della filiale giapponese ad essere responsabile sarà sempre considerata la società madre, cosa che, sin dall’inizio dei nostri studi, ci sembrò particolarmente conveniente per i creditori locali.

Altra peculiarità può essere dedotta se consideriamo che, nonostante le limitazioni di responsabilità che vengono imposte alle filiali giapponesi, la legge consente ad esse di stipulare contratti a proprio nome, per esempio contratti di locazione o contratti di leasing e, cosa ben più importante, di accedere al credito bancario.

Nel caso in cui, al contrario, la società madre intenda costituire una sede operativa nella forma di consociata, la scelta potrà essere effettuata prediligendo una delle seguenti tipologie societarie: la società a responsabilità limitata (Yugen-Kaisha, Y.K.), ovvero la società per azioni (Kabushiki-Kaisha, K.K.).

È utile sottolineare che, sebbene a nostro giudizio il diritto nipponico presenti una maggiore completezza sistematica sull’argomento, i principi generali ai quali si può far riferimento sono i medesimi sui quali si poggia l’articolo 2508 del nostro Codice Civile, Capo XI, Libro V.

Altrettanto necessario è ricordare, a scanso di eventuali equivoci, che anche in Giappone esistono forme societarie quali le società in nome collettivo (Gomei-Kaisha) o le società in accomandita (Goshi-Kaisha), ma in nessuno di tali casi un’altra società a responsabilità limitata o società per azioni potrà ottenerne una partecipazione azionaria. Questo è il motivo principale che spinge le società straniere a optare per i modelli societari precedentemente indicati.

Naturalmente, una volta effettuata la scelta tra Yugen-Kaisha e Kabushiki-Kaisha, perché la costituzione abbia effetto sarà necessario procedere al completamente delle procedure richieste e registrare la società. Con questo adempimento si perfeziona anche la perfetta divisione tra società madre e filiale o consociata in tema di responsabilità.

La sfera di responsabilità della prima, infatti, riguarderà solo ed esclusivamente la quota societaria di partecipazione azionaria che essa possiede.

In altra sede ci occuperemo di delineare, sommariamente, le procedure amministrative di registrazione, richieste dalla legge giapponese, che è assolutamente necessario conoscere per affrontare al meglio e con maggiore disinvoltura la costituzione di una società in Giappone.

La notevole distanza con la realtà commerciale europea e la mancanza di studi appropriati in materia, dovuti più ad una carenza strutturale del sistema di ricerca scientifica che a cattiva volontà, ci ha convinto a redigere una serie di brevi articoli, che speriamo possano aiutare a rispondere alle domande più comuni che ci vengono rivolte da tutti coloro che intendono avvicinarsi al mercato Giapponese, oltre a fornire un punto di partenza per chi desidera intraprendere lo studio della materia.

In queste poche righe ci occuperemo, in particolare, delle tre tipologie di sedi operative che, normalmente, vengono consigliate alle società che si affacciano a questo mercato per la prima volta.

La tipologia più snella e che presuppone un approccio più cauto da parte della società interessata si concretizza nell’apertura di un Ufficio di rappresentanza.

L’Ufficio di rappresentanza, per certi versi simile a quello del nostro diritto, è una sede distaccata della società che, nella legislazione giapponese in materia ha, e deve avere, funzioni esclusivamente preparatorie e/o accessorie rispetto all’attività della sede centrale.

A tali sedi è consentito, infatti, di effettuare ricerche e studi di mercato, di raccogliere informazioni sull’attuale orientamento dei consumi, acquistare beni sul mercato ed anche di intraprendere attività pubblicitarie, con un unico limite: non è loro consentita nessuna attività di vendita.

A fronte di tale limitazione, però, all’Ufficio di rappresentanza non è imposto nessun obbligo di registrazione, il che semplifica enormemente le procedure di avvicinamento di una società al mercato interno.

È necessario aprire una breve parentesi per un’importante precisazione.

Come abbiamo già sottolineato, il Codice Civile giapponese non pone nessun vincolo alla costituzione di uffici di rappresentanza, che perseguono l’obiettivo di raccogliere e divulgare informazioni, e per i quali non è necessaria alcuna registrazione.

Nessun particolare obbligo è posto e nessuna particolare attività di comunicazione alle autorità fiscali è richiesta, in quanto non essendo gli uffici di rappresentanza coinvolti in attività produttive, essi non sono soggetti ad imposte societarie.

Tuttavia, fanno eccezione a questo principio gli uffici di rappresentanza costituiti da banche straniere, compagnie assicurative, società di intermediazione mobiliare o altri istituti finanziari. In questi casi, è necessario comunicare anticipatamente la costituzione di uffici di rappresentanza alla “Agenzia per i Servizi Finanziari” (corrispondente alle nostre Agenzie delle Entrate) seguendo passo passo le disposizioni della legge bancaria giapponese e delle altre normative operanti nel settore di riferimento. Esaurita questa doverosa digressione, possiamo tornare ad occuparci delle modalità di costituzione di una società in Giappone.

Normalmente, dopo aver compiuto tale primo passo, le società soddisfatte dei risultati ottenuti dal proprio ufficio di rappresentanza devono compiere la scelta più importante.

La sede operativa che si vuole fondare che forma dovrà assumere: quella di filiale oppure di consociata? L’aspetto non è di secondaria importanza, soprattutto dal punto di vista della responsabilità degli amministratori.

In questa sede, tuttavia, non disponendo, per ovvie ragioni, dello spazio che normalmente dovremmo dedicare all’argomento, ci occuperemo di tale differenza da lontano, cogliendo i punti essenziali delle due tipologie poco prima citate.

La modalità più semplice per costituire una sede operativa, come è comprensibile, è quella di costituire una filiale. Sebbene le modalità di registrazione per la filiale siano pressoché identiche a quelle richieste alle società consociate, di cui parleremo tra poco, non appena sia stata individuata e garantita una sede, individuato il legale rappresentante e, naturalmente, si siano espletate le dovute formalità burocratiche, la sede può considerarsi operativa. >La notevole distanza con la realtà commerciale europea e la mancanza di studi appropriati in materia, dovuti più ad una carenza strutturale del sistema di ricerca scientifica che a cattiva volontà, ci ha convinto a redigere una serie di brevi articoli, che speriamo possano aiutare a rispondere alle domande più comuni che ci vengono rivolte da tutti coloro che intendono avvicinarsi al mercato Giapponese, oltre a fornire un punto di partenza per chi desidera intraprendere lo studio della materia.

In queste poche righe ci occuperemo, in particolare, delle tre tipologie di sedi operative che, normalmente, vengono consigliate alle società che si affacciano a questo mercato per la prima volta.

La tipologia più snella e che presuppone un approccio più cauto da parte della società interessata si concretizza nell’apertura di un Ufficio di rappresentanza.

L’Ufficio di rappresentanza, per certi versi simile a quello del nostro diritto, è una sede distaccata della società che, nella legislazione giapponese in materia ha, e deve avere, funzioni esclusivamente preparatorie e/o accessorie rispetto all’attività della sede centrale.

A tali sedi è consentito, infatti, di effettuare ricerche e studi di mercato, di raccogliere informazioni sull’attuale orientamento dei consumi, acquistare beni sul mercato ed anche di intraprendere attività pubblicitarie, con un unico limite: non è loro consentita nessuna attività di vendita.

A fronte di tale limitazione, però, all’Ufficio di rappresentanza non è imposto nessun obbligo di registrazione, il che semplifica enormemente le procedure di avvicinamento di una società al mercato interno.

È necessario aprire una breve parentesi per un’importante precisazione.

Come abbiamo già sottolineato, il Codice Civile giapponese non pone nessun vincolo alla costituzione di uffici di rappresentanza, che perseguono l’obiettivo di raccogliere e divulgare informazioni, e per i quali non è necessaria alcuna registrazione.

Nessun particolare obbligo è posto e nessuna particolare attività di comunicazione alle autorità fiscali è richiesta, in quanto non essendo gli uffici di rappresentanza coinvolti in attività produttive, essi non sono soggetti ad imposte societarie.

Tuttavia, fanno eccezione a questo principio gli uffici di rappresentanza costituiti da banche straniere, compagnie assicurative, società di intermediazione mobiliare o altri istituti finanziari. In questi casi, è necessario comunicare anticipatamente la costituzione di uffici di rappresentanza alla “Agenzia per i Servizi Finanziari” (corrispondente alle nostre Agenzie delle Entrate) seguendo passo passo le disposizioni della legge bancaria giapponese e delle altre normative operanti nel settore di riferimento. Esaurita questa doverosa digressione, possiamo tornare ad occuparci delle modalità di costituzione di una società in Giappone.

Normalmente, dopo aver compiuto tale primo passo, le società soddisfatte dei risultati ottenuti dal proprio ufficio di rappresentanza devono compiere la scelta più importante.

La sede operativa che si vuole fondare che forma dovrà assumere: quella di filiale oppure di consociata? L’aspetto non è di secondaria importanza, soprattutto dal punto di vista della responsabilità degli amministratori.

In questa sede, tuttavia, non disponendo, per ovvie ragioni, dello spazio che normalmente dovremmo dedicare all’argomento, ci occuperemo di tale differenza da lontano, cogliendo i punti essenziali delle due tipologie poco prima citate.

La modalità più semplice per costituire una sede operativa, come è comprensibile, è quella di costituire una filiale. Sebbene le modalità di registrazione per la filiale siano pressoché identiche a quelle richieste alle società consociate, di cui parleremo tra poco, non appena sia stata individuata e garantita una sede, individuato il legale rappresentante e, naturalmente, si siano espletate le dovute formalità burocratiche, la sede può considerarsi operativa.

Normalmente, per opportunità più legate alle politiche di investimento e a motivi di mercato piuttosto che per ragioni giuridiche, la filiale giapponese è una sede che fornisce una serie di servizi agendo al pari di uno strumento nelle mani della società madre, ciò anche in considerazione del fatto che la filiale non è, in generale e tradizionalmente, coinvolta nel processo decisionale dell’organizzazione societaria.

È anche per questa ragione che nel diritto giapponese la filiale non possiede, di per sé, personalità giuridica, ma è considerata, sempre in termini giuridici, alla stregua di una parte separata, ma sempre facente parte della personalità giuridica della società estera.

Da ciò ne consegue che, per tutti i debiti ed i crediti generati dall’attività commerciale della filiale giapponese ad essere responsabile sarà sempre considerata la società madre, cosa che, sin dall’inizio dei nostri studi, ci sembrò particolarmente conveniente per i creditori locali.

Altra peculiarità può essere dedotta se consideriamo che, nonostante le limitazioni di responsabilità che vengono imposte alle filiali giapponesi, la legge consente ad esse di stipulare contratti a proprio nome, per esempio contratti di locazione o contratti di leasing e, cosa ben più importante, di accedere al credito bancario.

Nel caso in cui, al contrario, la società madre intenda costituire una sede operativa nella forma di consociata, la scelta potrà essere effettuata prediligendo una delle seguenti tipologie societarie: la società a responsabilità limitata (Yugen-Kaisha, Y.K.), ovvero la società per azioni (Kabushiki-Kaisha, K.K.).

È utile sottolineare che, sebbene a nostro giudizio il diritto nipponico presenti una maggiore completezza sistematica sull’argomento, i principi generali ai quali si può far riferimento sono i medesimi sui quali si poggia l’articolo 2508 del nostro Codice Civile, Capo XI, Libro V.

Altrettanto necessario è ricordare, a scanso di eventuali equivoci, che anche in Giappone esistono forme societarie quali le società in nome collettivo (Gomei-Kaisha) o le società in accomandita (Goshi-Kaisha), ma in nessuno di tali casi un’altra società a responsabilità limitata o società per azioni potrà ottenerne una partecipazione azionaria. Questo è il motivo principale che spinge le società straniere a optare per i modelli societari precedentemente indicati.

Naturalmente, una volta effettuata la scelta tra Yugen-Kaisha e Kabushiki-Kaisha, perché la costituzione abbia effetto sarà necessario procedere al completamente delle procedure richieste e registrare la società. Con questo adempimento si perfeziona anche la perfetta divisione tra società madre e filiale o consociata in tema di responsabilità.

La sfera di responsabilità della prima, infatti, riguarderà solo ed esclusivamente la quota societaria di partecipazione azionaria che essa possiede.

In altra sede ci occuperemo di delineare, sommariamente, le procedure amministrative di registrazione, richieste dalla legge giapponese, che è assolutamente necessario conoscere per affrontare al meglio e con maggiore disinvoltura la costituzione di una società in Giappone.