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Il Contratto di assicurazione e la disciplina del risarcimento diretto nel Codice delle Assicurazioni Private

1. Il contratto di assicurazione

Il codice civile vigente colloca i contratti di assicurazione nell’ambito dei contratti tipici (Artt. 1882 – 1932), approntando una disciplina riservata alle sole assicurazioni private e statuendo specificamente che “le assicurazioni sociali sono disciplinate da leggi speciali. In mancanza si applicano le norme del presente capo 2 (art. 1886)[1]”.

Il legislatore del codice del 1942 in sostanza delinea un diritto delle assicurazioni suddiviso in due sistemi:

1) assicurazioni private, collocabili nell’ambito del diritto privato;

2) assicurazioni sociali, nell’ambito del diritto del diritto pubblico.

Questi due sistemi non possono ritenersi l’uno avulso dall’altro, e ciò anche in ragione di quanto previsto dall’art. 1886, il quale, pur prevedendo la separazione delle rispettive discipline, prevede l’applicabilità di disposizioni di diritto privato delle assicurazioni sociali, ove risulti mancante una norma di diritto pubblico[2].

Il rapporto tra i due sistemi, dunque, è di continenza laddove quello privatistico abbraccia l’intera materia e quello pubblicistico si inserisce a sottrarre alla disciplina comune alcuni specificamente regolati con norme pubblicistiche secondo il principio lex specialis derogat generali.

Pertanto, l’assicurazione può definirsi come un’operazione economica mediante la quale un assicuratore assume a proprio carico un rischio che riguarda la persona o il patrimonio dell’assicurato o di un terzo verso il pagamento di un premio.

In entrambi i casi è possibile individuare il medesimo schema dell’operazione economica, ovvero trasferimento di un rischio da un soggetto ad un altro e obbligo di pagamento da un corrispettivo in denaro.

1.1 La causa del contratto di assicurazione: il concetto di rischio

Il termine rischio ha una radice etimologica molto incerta.

Si pensa che sia comparsa nella lingua italiana, intorno al secolo XIV, come sostantivo corrispondente al significato del verbo “rischiare”, già in uso nel secolo precedente, e derivante dal latino medioevale reseculare, iterativo di resecare (tagliare).

Tale verbo si rinviene in antichi contratti, utilizzato con riferimento ai pericoli derivanti da divisioni di proprietà imprecise o arbitrarie.

Successivamente il termine “rischio” nella lingua italiana ha designato una situazione di incertezza, data dalla possibilità o probabilità che si verifichi un evento, le cui conseguenze potrebbero anche (ma non necessariamente) essere dannose.

La nozione giuridica del rischio è attualmente imprecisata, stante l’assenza di una nozione legislativa, mentre in dottrina emergono due grandi tendenze: a) da una parte, quella che definisce il rischio come pericolo di perdita patrimoniale; b) dall’altra, quella che sottolinea come il rischio possa incidere anche su un interesse non patrimoniale.[3]

La distinzione più importante, discussa in dottrina in materia di contratto di assicurazione, risiede nella distinzione tra il rischio contrattuale ed il rischio extracontrattuale: il primo consiste nell’incertezza degli effetti economici del negozio per ambedue le parti; il secondo è rappresentato dalla situazione che induce l’assicurato a stipulare la polizza.

Infatti, si parlerà di rischio contrattuale nel caso in cui l’incertezza riguardi le vicende di un’obbligazione che vincoli il soggetto, mentre si parlerà di rischio extracontrattuale in assenza di vincolo contrattuale, ovvero quando l’incertezza riguardi eventi indipendenti dall’esistenza di un rapporto obbligatorio.

La funzione tipica, ovvero la causa, del contratto di assicurazione contro i danni è rappresentata dalla funzione indennitaria, e pertanto, la motivazione che spinge l’assicurato a contrarre può identificarsi nella preoccupazione che si possa verificare in futuro un evento dannoso[4].

Nel contratto di assicurazione sulla vita, nella sua duplice configurazione (caso morte e sopravvivenza), invece, la funzione è squisitamente previdenziale e, pertanto, la motivazione tipica che spinge l’assicurato a contrarre può identificarsi nella preoccupazione di costituire una risorsa finanziaria (rendita o capitale) da utilizzare nel futuro se e nella misura in cui ne avrà bisogno.

La centralità del rischio nell’ambito dell’operazione assicurativa riceve conferma da una lettura sistematica della disciplina contenuta nel codice civile, in quanto: ai sensi dell’art. 1895 c.c. se il rischio non è mai esistito o comunque ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto, il contratto è da considerarsi nullo; ai sensi dell’art. 1896 c.c., se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto, il contratto stesso si scioglie; ai sensi dell’art. 1900 c.c. i contraenti non possono influire con la loro condotta sul prodursi dell’evento, ovvero l’assicuratore non risulta obbligato per i sinistri cagionati da dolo o colpa grave del contraente, assicurato o beneficiario[5].

1.3 Il rischio: effetti della sua carenza

Dalla nozione civilistica del contratto di assicurazione emerge come il contratto di assicurazione ruoti intorno alla concezione al concetto di rischio, sinistro, danno, concetti logicamente e temporaneamente distinti.

Il rischio, come già detto, consiste nella possibilità di un evento dannoso, il cui verificarsi può provocare il danno rispetto al quale l’assicurato intende cautelarsi.

Elemento centrale del contratto di assicurazione è dunque il rischio, la cui esistenza condiziona la validità del contratto, incidendo sulla sua causa.

L’art. 1895 c.c. dispone che il contratto di assicurazione è nullo se il rischio non è mai esistito, o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto[6]; ciò però non significa che la produzione del sinistro prima della conclusione del contratto comporti comunque la cessazione del rischio, perché ciò non accade quando permane l’interesse alla conclusione del contratto.

La ratio dell’art. 1895 c.c. è incentrata proprio sulla sussistenza di un rapporto tra l’assicurato ed il rischio atto a far nascere interesse alla copertura assicurativa[7].

L’inesistenza del rischio è causa di nullità del contratto[8] se si verifica prima della sua conclusione, ovvero se interviene successivamente provoca invece lo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 1896 c.c.[9].

Pertanto, l’evento-rischio deve essere: 1) possibile, ovvero con una concreta possibilità di verificarsi; 2) incerto atteso che le parti devono ignorare se l’evento si verificherà in quanto deve essere dovuto a fattori causali esterni, dannoso, poiché l’evento deve essere intrinsecamente lesivo.

Infatti, risulta impossibile ricollegare conseguenze dannose ad un evento di per sé innocuo, ed è proprio questo che distingue il contratto di assicurazione dagli altri contratti aleatori di gioco e scommessa.

1.4 I rischi assicurabili

Non tutti i rischi possono essere assicurati.

Ed invero, possono essere assicurati soltanto i rischi che consistono nella possibilità del verificarsi di un evento dannoso o di un evento attinente al vita umana[10].

Nella prima categoria rientrano tutti i rischi inerenti ad eventi suscettibili di produrre un danno alla persona o al patrimonio dell’assicurato, nella seconda i rischi inerenti alla durata della vita umana (morte o sopravvenienza)[11].

È quanto avviene per l’art. 1900 c.c., il quale esclude l’obbligo indennitario dell’assicuratore per i sinistri causati con dolo o colpa grave dal contraente, dall’assicurato o dal beneficiario[12].

L’obbligo dell’assicuratore, però permane qualora il sinistro sia stato causato da persone delle quali l’assicurato debba rispondere (art. 1910 cc. 2 comma)[13].

Inoltre, l’articolo richiamato prevede al terzo comma un’eccezione: l’assicuratore resta obbligato anche per dolo nel caso in cui l’interessato abbia gito in adempimento di doveri di solidarietà umana o per tutelare interessi comuni all’assicuratore[14].

1.5 Il concetto di interesse

L’interesse può essere definito come la relazione che lega un soggetto ad un determinato bene della vita suscettibile di valutazione economica.

Lo scopo del contratto di assicurazione è quello di cautelarsi contro i rischi cui tale bene è esposto , e quindi l’interesse è un elemento essenziale del contratto.

L’assicurazione infatti non copre, in maniera assoluta, dal rischio che il bene sia danneggiato da un sinistro, ma copre dal rischio del danno economico la persona che ha interesse a premunirsi contro tale evento.

Pertanto, esso non si atteggia diversamente dall’interesse che normalmente presiede alla stipulazione di qualsiasi altro contratto, se non per l’incidenza del rischio, il quale deve essere preesistente alla stipulazione, e si pione in rapporto di incompatibilità con la situazione del contraente.[15]

1.6 Il fatto assicurativo

Il fatto assicurativo si presenta a struttura contrattuale nell’ambito delle assicurazioni private, disciplinate dagli artt. 1882 e ss.c.c., allorché le obbligazioni che vincolano le parti trovano fonte in un contratto (cfr. 1173, 1322 e 1372 ss.).

L’operazione economica di allocazione tendenzialmente efficiente del rischio si esplica attraverso una regolazione patrizia degli interessi delle parti, la cui autonomia negoziale è canalizzata nell’ambito di due tipi contrattuali profilati dalla norme codicistiche che distinguono contratti di assicurazione del ramo danni e del ramo vita.

L’assicurazione contro i danni è caratterizzata dal principio indennitario, secondo cui l’indennizzo dovuto dall’assicuratore non può superare l’entità del danno sofferto dall’assicurato.

L’assicurazione sulla vita, invece, è chiamata a svolgere una funzione previdenziale, potendo il capitale o la rendita assicurata essere liberamente determinati dalle parti, indipendentemente dalla sussistenza del danno.

Preliminarmente, occorre precisare che il codice civile distingue in separate norme la disciplina dell’assicurazione danni (art. 1904-1918) da quella dell’assicurazioni vita (1919-1927), ma per entrambi i rami valgono comunque le norme della disciplina generale del contratto di assicurazione (artt. 1882 – 1903) in quanto non derogate da norme speciali.

Con i decreti legislativi 17 marzo 1995 n. 174 e n. 175, attuative di direttive (le terze in materia assicurativa) della Comunità Europea, sia pure con riferimento al sistema delle autorizzazioni all’esercizio dell’impresa di assicurazioni, è stata adottata una distinzione dei contratti in assicurazioni vita (d.lgs. 174/95)e assicurazioni diverse dalle assicurazioni vita (d.lgs. 175/95).

1.7 Obblighi di informazione a carico dell’assicuratore

Lo sforzo interpretativo della giurisprudenza applicativa degli artt. 1892 e 1893 c.c. pone maggior attenzione alle esigenze di protezione dell’assicurando per giungere alla configurazione di una tutela paritaria ed omogenea dei contraenti con l’impegno l’impegno assunto dall’assicuratore a non redigere clausole confuse, ambigue o oscure, preordinate al solo scopo di limitare le sue responsabilità[16].

L’informazione consente al contraente "debole" di effettuare una scelta ponderata, o comunque potenzialmente tale, per determinarsi a sottoscrivere il contratto e pretendere modificazioni e integrazioni del testo, contrapporre soluzioni alternative, individuali, accettabili o meno dalla controparte.

2. Il nuovo Codice delle assicurazioni private

Con il decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 il Governo ha disposto il riassetto e la razionalizzazione delle norme vigenti in materia di assicurazioni private attuando una semplificazione e delegificazione ed eliminando circa mille disposizioni legislative, alcune delle quali risalenti addirittura agli anni ‘20.

Il testo adegua le norme agli indirizzi europei e introduce una disciplina innovativa delle partecipazioni di capitale nelle società di assicurazione e riassicurazione, su modello di quanto realizzato dal testo unico bancario.

Particolarmente innovativa la disciplina prevista per il nuovo sistema di indennizzo diretto nella responsabilità civile autoveicoli (RCA).

Non si tratta di un semplice riordino normativo bensì del tentativo di portare avanti un riassetto, completo e duraturo, della regolazione di tutto il settore assicurativo. L’ultimo mattone importante nel settore era stato posto in opera nel 1969 ma da allora sono stati introdotti altri provvedimenti, molti dei quali sono di diretta derivazione comunitaria. L’indennizzo diretto, ossia la possibilità di essere risarciti direttamente dalla propria compagnia di assicurazione, dovrebbe avere positive ricadute sui tempi e sui costi dei risarcimenti, sulla qualità del servizio assicurativo e sul rapporto fiduciario degli utenti verso le imprese di assicurazione. Questo sistema di liquidazione è diventato operativo, con l’adozione del regolamento governativo, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Codice.

Tra le tante innovazioni introdotte dal Codice, le più rilevanti sono:

- trasparenza nelle condizioni di contratto, con l’obbligo di scrivere in modo chiaro ed esauriente tutte le caratteristiche della polizza;

- maggiore tutela degli assicurati. Gli intermediari devono garantire trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela. Il provvedimento recepisce la Direttiva europea 2002/92 che introduce più puntuali regole di comportamento in capo a tutti coloro che distribuiscono prodotti assicurativi. In particolare l’intermediario è tenuto a verificare le esigenze del cliente e a proporre un prodotto adeguato, illustrando prima della conclusione del contratto le caratteristiche essenziali della polizza e le prestazioni alle quali è tenuta l’impresa;

- risarcimento del trasportato da parte dell’assicurazione del veicolo;

- liquidazione dei danni provocati da veicoli rubati da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada;

- indennizzo diretto nel ramo R.C. auto, che prevede, in caso di sinistro, la possibilità da parte dell’assicurato di chiedere e ottenere il risarcimento dalla propria compagnia assicuratrice e non più alla compagnia del veicolo responsabile dell’incidente. Tale procedura non sarà applicabile nel caso in cui siano coinvolti nell’incidente più di due veicoli, i veicoli coinvolti abbiano targhe straniere, i danni alla persona superino i 9 punti;

- rimborso premi pagati in caso di furto o trasferimento della proprietà del veicolo. Le imprese assicurative dovranno rimborsare all’assicurato le rate o il premio relativo al periodo di assicurazione successivo al furto di un veicolo o al trasferimento di proprietà;

- registro elettronico degli operatori nel settore. Obbligo di iscrizione agli elenchi per agenti, mediatori, produttori diretti, soggetti del settore finanziario che fanno intermediazione, banche, poste, società, persone fisiche collaboratrici di intermediari;

- tempi più brevi per chi voglia avviare una nuova impresa di assicurazioni.

3. La procedura di risarcimento del danno: cenni

La procedura per il risarcimento è disciplinata agli artt. 148 e ss. del nuovo Codice delle Assicurazioni private.

La disciplina prevede che per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell’articolo 145 “Proponibilità dell’azione di risarcimento”, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all’articolo 143 “Denuncia di sinistro”[17] e recare l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno.

Le condizioni di procedibilità per l’azione di risarcimento sono analiticamente descritte dall’art. 145 del Codice delle assicurazioni norma che prevede due ipotesi, precisamente quella di cui al primo comma, per l’azione di risarcimento esercitata nei confronti dell’assicurazione del danneggiante (art. 148), e quella del secondo comma, relativa alla procedura per indennizzo diretto (art. 149).

Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l’impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta.

Il termine di sessanta giorni e’ ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.

Sussiste, altresì, l’obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso.

La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto (ex art. 148 comma 1).

La richiesta deve contenere l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si e’ verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell’accertamento e della valutazione del danno da parte dell’impresa, dai dati relativi all’età, all’attività del danneggiato, al suo reddito, all’entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonche’ dalla dichiarazione ai sensi dell’articolo 142, comma 2[18], o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima.

L’impresa di assicurazione e’, inoltre, tenuta a provvedere all’adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione.

Il danneggiato, pendenti i termini di cui al comma 2 e fatto salvo quanto stabilito al comma 5 dell’art. 148, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte dell’impresa. Qualora ciò accada, i termini di cui al comma 2 sono sospesi.

L’impresa di assicurazione può richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell’incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo, ma e’ tenuta al rispetto dei termini stabiliti dai commi 1 e 2 del richiamato articolo, anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso.

Qualora la richiesta fosse incompleta, l’impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi; se il danneggiato, invece, dichiara di accettare la somma offertagli, l’impresa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione. Entro lo stesso termine l’impresa corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta e tale somma corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno.

In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta ai sensi dei commi 1 o 2 sia inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all’ISVAP per gli accertamenti relativi all’osservanza delle disposizioni del presente capo.

In relazione alla corresponsione dei compensi professionali, per l’impresa per l’eventuale assistenza prestata da professionisti, l’impresa e’ tenuta a richiedere la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione.

In relazione alla procedura di risarcimento diretto, in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.

La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonche’ i danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall’articolo 139, ovvero il danno biologico per lesioni di lieve entità[19] L’impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, e’ obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.

In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall’articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l’azione diretta di cui all’articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione[20]. L’impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l’altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell’ambito del sistema di risarcimento diretto.

3.1 Disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito Autorità), nell’esercizio dei compiti ad essa assegnati dall’articolo 22 della legge n. 287 del 10 ottobre 1990, ha formulato alcune osservazioni in merito allo schema di Decreto del Presidente della Repubblica relativo alla "Disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, in attuazione dell’articolo 150 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n, 209".

L’Autorità ha auspicato e poi salutato con favore l’introduzione di una procedura di indennizzo diretto nel mercato dell’assicurazione RCAuto (art 144 Codice delle Assicurazioni)[21], in quanto stimolo adeguato verso un assetto maggiormente concorrenziale di tale importante mercato assicurativo. Secondo l’Autorità, un sistema di indennizzo diretto permette l’instaurazione di un rapporto diretto tra l’impresa di assicurazione ed il proprio cliente con l’auspicabile conseguente riduzione delle spese legali e di condotte opportunistiche; ciò crea le condizioni per un più ampio confronto competitivo tra gli operatori del settore che dovrebbe consentire un contenimento dei costi dei risarcimenti, con effetti positivi sulla riduzione dei premi di polizza a beneficio dei consumatori[22].

L’Autorità ritiene che l’applicazione integrale di un sistema di indennizzo diretto fondato su regole semplici incentrate sui principi di efficienza e concorrenza delle condotte, possa stimolare un più ampio grado di concorrenza fra le imprese assicurative e soprattutto la riduzione del costo delle polizze.

A tale proposito l’Autorità ha ritenuto che, per dar seguito a quanto indicato nell’articolo 150 del Codice[23], il decreto del Ministero delle Attività Produttive non esiga l’individuazione di un artificioso strumento giuridico per la gestione del sistema del risarcimento diretto, quale un consorzio costituito dalle imprese di assicurazione, considerando che la regolazione e gestione del sistema di risarcimento diretto possono ben realizzarsi con una mera convenzione che fissi i criteri necessari al funzionamento del sistema.

Diversamente, la previsione di un’organizzazione stabile ed articolata, quale quella del consorzio, ove normalmente le imprese esprimono anche loro rappresentanti nei vari organi gestionali, individua una sede nella quale è facile condividere ed assumere decisioni comuni, le quali possono orientare e finanche vincolare le imprese consorziate su aspetti non strettamente necessari al funzionamento del risarcimento diretto.

In linea di principio, l’Autorità ritiene che le forme di cooperazione ammissibili fra imprese assicurative concorrenti necessarie al funzionamento di un sistema di risarcimento diretto dovrebbero riferirsi esclusivamente, da una parte, all’applicazione di meccanismi procedurali e di accertamento della responsabilità, e dall’altra, alla definizione dei meccanismi di regolazione dei rapporti economici fra le imprese improntati alla valorizzazione dell’efficienza di ciascuna impresa.

L’Autorità, ha sottolineato, altresì, come un ruolo centrale per il funzionamento efficiente del sistema di risarcimento diretto sia assunto dai meccanismi di regolazione economica dei rapporti fra le imprese che, in sede di previsione di sistemi di rivalsa presso la compagnia del responsabile, devono permettere a ciascuna impresa di beneficiare dell’efficienza derivante dalla gestione dei sinistri dei propri assicurati, stimolando in tal modo un confronto competitivo sui costi.

In questa prospettiva, infatti, il sistema di regolazione economica non deve individuare i parametri tecnici ed economici per la misurazione dell’efficienza delle imprese, ma esclusivamente limitarsi ad individuare un meccanismo contabile di regolazione economica che incentivi la ricerca dell’efficienza e il contenimento dei costi da parte delle singole imprese. Pertanto, andrebbe escluso che, nell’ambito del sistema del risarcimento diretto, possano essere definiti o condivisi parametri tecnici o economici relativi all’attività di risarcimento dei danni svolta da parte delle imprese.

L’Autorità rileva, inoltre, che al fine di assicurare la massima applicazione della procedura di risarcimento diretto, andrebbero quindi previste specifiche misure che penalizzino tali condotte opportunistiche, rendendole non convenienti sotto il profilo economico.

In questa prospettiva, già rileva la previsione dell’articolo 149, comma 6, del codice, che prevede che, in caso di impedimento o mancato accordo sul risarcimento diretto, anche l’azione civile vada proposta nei confronti della propria impresa assicuratrice. 



[1] Art. 1882 Nozione

“L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana”.

[2] Alcuni autori definiscono l’art. 1886 c.c. “norma cerniera”, ovvero destinata a mantenere il collegamento fra i due sistemi voluti e conclamati come separati ed autonomi. V. Ferrari, Nuovi profili di diritto delle assicurazioni” – Fatto assicurativo-Giuffrè, 2003 pag. 4.

[3] La concezione riassunta sub a) muove dalla considerazione che il rischio sia un danno potenzialmente monetizzabile – periculum pecunia aestimatur-, ovvero acquisti rilevanza giuridica solo se suscettivo di valutazione economica; quella riassunta sub b) stabilisce il criterio qualitativo secondo il quale il rischio va apprezzato come l’esito di un giudizio umano sulla probabilità del verificarsi di un danno non necessariamente incidente sulla sfera patrimoniale, bensì sociale, morale , ovvero sulla sfera inerente la vita umana.

Recentemente sembra profilarsi una terza tendenza che consente di ampliare il categoria del “rischio”, oltre i limiti previsti dalla due prospettive sopra analizzate, fino ad una nozione ampia della possibilità di un evento dannoso quanto vantaggioso. In questo modo resterebbe superata la tesi tradizionale della distinzione del concetto di “alea” da quello di “rischio”, l’una considerata come l’incertezza di un guadagno , l’altro come l’incertezza-possibilità-di unna perdita, addivenendo in tal modo ad una concezione unitari a che preveda che nell’evento incerto vi sia la possibilità tanto del danno che del vantaggio.

Sulla scorta della dottrina tedesca, si è diffusa tra i giuristi italiana la teoria che distingue il rischio economico da quello giuridico. Il rischio economico è dato da ogni situazione in cui l’incertezza attiene ad una possibilità di eventi, che pur incidendo sul piano patrimoniale non avrebbero rilevanza giuridica. Viceversa, lo stesso fenomeno, ma con una previsione terminale giuridicamente rilevante configurerebbe il rischio giuridico.

[4] Il concetto di “sinallagma” è un concetto elaborato in dottrina che indica il rapporto di dipendenza fra le due obbligazioni di un rapporto contrattuale, dal quale deriva che se una obbligazione non nasce, viene meno non tanto l’altra obbligazione , quando addirittura la fonte stessa del rapporto, ovvero il contratto. Si distingue tra sinallagma genetico e funzionale. Il primo assicura che il vincolo giuridico di una parte non sorga validamente senza un correlativo sacrificio (vincolo obbligatorio o prestazione traslativa reale) dell’altra parte. Il secondo, attiene, incede, all’esistenza di un vincolo di dipendenza tra le prestazioni nella fase di attuazione del rapporto. Pertanto, l’obbligazione principale dell’assicuratore è quella di pagare l’indennità in caso di sinistro, e che il sinallagma intercorre tra l’obbligazione dell’assicurato di pagare il premio e l’obbligo eventuale dell’assicuratore di pagare l’indennità. Uno dei due termini del sinallagma sarebbe perciò costituito da un obbligazione certa e determinata, qual è quella dell’assicurato, mentre l’altro sarebbe sottoposta a condizione.

[5] In ordine all’efficacia del contratto di assicurazione e alle conseguenze derivanti dal mancato pagamento del premio è opportuno richiamare l’art. 1901 c.c. “se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è dovuto”.

Parte della dottrina ritiene che l’efficacia del contratto è sospesa e subordinata al pagamento del premio solo nei confronti dell’assicuratore rimanendo l’assicurato comunque obbligato al pagamento del premio pattuito (Salandra, Commentario del codice civile a cura di Antonuio SCIALOJA e Giuseppe BRANCA, Libro IV Delle Obbligazioni artt. 1861 – 1932, Bologna, 1966, pag. 282 ss.)

[6] Gli artt. 514 e 1021 c. nav. Dispongono la nullità del contratto soltanto se la notizia della inesistenza o della cessione del rischio o dell’avveramento del sinistro sia pervenuta nel luogo della stipulazione prima della conclusione de3l contratto (rischio putativo). In questo caso la convinzione soggettiva dell’esistenza del rischio viene equiparata alla sua esistenza obbiettiva. Dall’assicurazione del rischio putativo va tenuta distinta la c.d. assicurazione retroattiva che si verifica quando l’efficacia della garanzia viene fatta decorrere da un momento antecedentemente alla stipulazione del contratto. In questo caso l’assicuratore assume l’impegno di risarcire anche i sinistri che si fossero verificati prima della stipulazione(A.Donati-G.Volpe Putzolu, manuale di diritto delle assicurazioni, Giuffrè 2002, 127).

[7] Parte della dottrina (Volpe Putzolu), ritiene ammissibile in questa prospettiva anche l’assicurazione retroattiva,che non appare a priori incompatibile con la funzione del contratto, né dal punto di vista dell’assicurato che dell’assicuratore.

[8] “Per il disposto dell’art. 1896 c.c. la cessazione del rischio comporta "ipso iure" lo scioglimento del contratto di assicurazione senza necessità di una manifestazione di volontà in tale senso, fermo restando, in deroga al principio della sinallagmaticità, il limitato obbligo a carico dell’assicurato della corresponsione del premio relativo al periodo assicurativo in corso, periodo che coincide con il lasso di tempo al quale le parti hanno rapportato e commisurato il premio” (Cass. civ., sez. III, 21/05/1998, n.5081, in Mass. Giur. It., 1998).

[9] È convinzione ricorrente in dottrina (Salandra) e giurisprudenza che la cessazione del rischio non provochi l’immediato scioglimento di diritto (contra Cass. 21 maggio 1998, n. 5081, che divisa lo scioglimento ipso iure del contratto ), ma che lo scioglimento operi soltanto in seguito alla conoscenza che ne abbia avuto l’assicuratore, momento cui l’art. 1896 c.c., 1 co. È ancora il permanere del diritto al pagamento del premio.

[10] [“Sono esenti dal giudizio di vessatorietà di cui agli art. 1469 bis c.c. e ss., ai sensi dell’art. 1469 ter, che esclude la vessatorietà per le clausole attinenti alla determinazione dell’oggetto del contratto, le seguenti clausole: a) le clausole delle polizze infortuni, malattie che escludono l’assicurabilità delle persone affette da HIV e dell’interruzione volontaria della gravidanza; b) le clausole della polizza r.c. diversi che non considerano terzi, ai fini della garanzia: il coniuge, i figli nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente etc.; c) le clausole della polizza incendio che escludono dal danno indennizzabile il valore di affezione artistico o scientifico delle cose assicurate; d) le clausole della polizza multirischi auto che escludono dalla garanzia furto, incendio, kasko, i danni agevolati o determinati da dolo o colpa grave del contraente, dell’assicurato, del beneficiario e delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o parenti, perché esenti dal controllo, ai sensi dell’art. 1469 ter c.c., in quanto riproduttive degli art. 1900 e 1917 c.c.; e) le clausole che predeterminano i criteri da utilizzare per individuare l’indennizzo dovuto a seconda dei vari sinistri verificatisi.” (Tribunale Roma, 28 ottobre 2000, Movimento federativo democratico c. Ania e altro, in Contratti (I) 2001, 441 nota (SCARPELLO)].

[11] “(…) nei limiti in cui il detto regime assicurativo obbligatorio copra rischi naturali assicurabili, esso potrebbe rappresentare un ostacolo alla libera prestazione dei servizi nel senso delle dette disposizioni del trattato nei confronti delle compagnie assicurative aventi sede in altri Stati membri che desiderano offrire i servizi relativi ai detti rischi. Spetta al giudice del rinvio verificare se tale legislazione sia effettivamente giustificata da obiettivi di politica sociale ed esaminare, segnatamente, se la portata della copertura della detta assicurazione obbligatoria sia proporzionata a tali obiettivi” è [Corte giustizia CE, sez. V, 22 maggio 2003, n. 355,Freskot AE c. Elliniko Dimosio, in Riv. it. dir. pubbl. comunit. 2004, 672 nota (PETRUZZO)]

[12] Art. 1900 c.c.:” L’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell’assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.

L’assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l’assicurato deve rispondere (2047 e seguenti).

Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell’assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all’assicuratore”

[13] Art. 1910 Assicurazione presso diversi assicuratori :

“Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità. Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno. L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori”.

[14] In questo caso il dolo non deve necessariamente essere costituito dalla volontà di frodare l’assicuratore, ma è sufficiente che l’assicurato abbia scientemente causato il sinistro qualunque fine egli si proponesse.

[15] “(…)è proprio su tali caratteristiche che la dottrina ha fondato la distinzione del contratto di assicurazione dagli altri contratti aleatori, come il giuco e la scommessa, nel quale l’interesse al verificarsi o meno dell’evento sorge proprio alla stipulazione del contratto.”(M. Criscuolo, G. mercolino,G. Fortunato, A.M. Perrino, A. Scarpa, L’assicurazione:parti, contratto, danno e processo, Torino – Giappichelli, 2001)

[16] Significativi, al riguardo, sono gli stringenti obblighi di informazione posti a carico degli intermediari assicurativi dagli artt. 12 e 13 della direttiva del 9 dicembre 2002 n. 92

[17] L’ art. 143 D.lgs. 209/2005 recita:

“1. Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello e’ approvato dall’ISVAP. In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l’articolo 1915 del codice civile per l’omesso avviso di sinistro.

2. Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.”.

[18] Art. 142 comma 2 D.lgs. 209/05 “Prima di provvedere alla liquidazione del danno, l’impresa di assicurazione e’ tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Ove il danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni, l’impresa di assicurazione e’ tenuta a darne comunicazione al competente ente di assicurazione sociale e potrà procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell’ente per le prestazioni erogate o da erogare.”.

[19] Art. 149 comma 2: “(…)La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall’articolo 141”.

[20] Proponibilità dell’azione di risarcimento

1. Art. 145 comma 2 “Nel caso in cui si applichi la procedura di cui all’articolo 149 l’azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi e’ obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all’impresa di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150”

[21] Art. 144 D.L.gs. 209/2005 Azione diretta del danneggiato

1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi e’ obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali e’ stata stipulata l’assicurazione.

2. Per l’intero massimale di polizza l’impresa di assicurazione non puo’ opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, ne’ clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno. L’impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

3. Nel giudizio promosso contro l’impresa di assicurazione e’ chiamato anche il responsabile del danno.

4. L’azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione e’ soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l’azione verso il responsabile.

[22] Art. 143 Codice delle Assicurazioni: “Denuncia di sinistro”:

1. Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello e’ approvato dall’ISVAP. In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l’articolo 1915 del codice civile per l’omesso avviso di sinistro.

2. Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.

[23] Art. 150 D.Lgs. 209/2005 Disciplina del sistema di risarcimento diretto

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attivita’ produttive, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice sono stabiliti:

a) i criteri di determinazione del grado di responsabilita’ delle parti anche per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione;

b) il contenuto e le modalita’ di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno;

c) le modalita’, le condizioni e gli adempimenti dell’impresa di assicurazione per il risarcimento del danno;

d) i limiti e le condizioni di risarcibilita’ dei danni accessori;

e) i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto.

2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall’articolo 149 non si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto.

3. L’ISVAP vigila sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di liquidazione e la stabilita’ delle imprese

1. Il contratto di assicurazione

Il codice civile vigente colloca i contratti di assicurazione nell’ambito dei contratti tipici (Artt. 1882 – 1932), approntando una disciplina riservata alle sole assicurazioni private e statuendo specificamente che “le assicurazioni sociali sono disciplinate da leggi speciali. In mancanza si applicano le norme del presente capo 2 (art. 1886)[1]”.

Il legislatore del codice del 1942 in sostanza delinea un diritto delle assicurazioni suddiviso in due sistemi:

1) assicurazioni private, collocabili nell’ambito del diritto privato;

2) assicurazioni sociali, nell’ambito del diritto del diritto pubblico.

Questi due sistemi non possono ritenersi l’uno avulso dall’altro, e ciò anche in ragione di quanto previsto dall’art. 1886, il quale, pur prevedendo la separazione delle rispettive discipline, prevede l’applicabilità di disposizioni di diritto privato delle assicurazioni sociali, ove risulti mancante una norma di diritto pubblico[2].

Il rapporto tra i due sistemi, dunque, è di continenza laddove quello privatistico abbraccia l’intera materia e quello pubblicistico si inserisce a sottrarre alla disciplina comune alcuni specificamente regolati con norme pubblicistiche secondo il principio lex specialis derogat generali.

Pertanto, l’assicurazione può definirsi come un’operazione economica mediante la quale un assicuratore assume a proprio carico un rischio che riguarda la persona o il patrimonio dell’assicurato o di un terzo verso il pagamento di un premio.

In entrambi i casi è possibile individuare il medesimo schema dell’operazione economica, ovvero trasferimento di un rischio da un soggetto ad un altro e obbligo di pagamento da un corrispettivo in denaro.

1.1 La causa del contratto di assicurazione: il concetto di rischio

Il termine rischio ha una radice etimologica molto incerta.

Si pensa che sia comparsa nella lingua italiana, intorno al secolo XIV, come sostantivo corrispondente al significato del verbo “rischiare”, già in uso nel secolo precedente, e derivante dal latino medioevale reseculare, iterativo di resecare (tagliare).

Tale verbo si rinviene in antichi contratti, utilizzato con riferimento ai pericoli derivanti da divisioni di proprietà imprecise o arbitrarie.

Successivamente il termine “rischio” nella lingua italiana ha designato una situazione di incertezza, data dalla possibilità o probabilità che si verifichi un evento, le cui conseguenze potrebbero anche (ma non necessariamente) essere dannose.

La nozione giuridica del rischio è attualmente imprecisata, stante l’assenza di una nozione legislativa, mentre in dottrina emergono due grandi tendenze: a) da una parte, quella che definisce il rischio come pericolo di perdita patrimoniale; b) dall’altra, quella che sottolinea come il rischio possa incidere anche su un interesse non patrimoniale.[3]

La distinzione più importante, discussa in dottrina in materia di contratto di assicurazione, risiede nella distinzione tra il rischio contrattuale ed il rischio extracontrattuale: il primo consiste nell’incertezza degli effetti economici del negozio per ambedue le parti; il secondo è rappresentato dalla situazione che induce l’assicurato a stipulare la polizza.

Infatti, si parlerà di rischio contrattuale nel caso in cui l’incertezza riguardi le vicende di un’obbligazione che vincoli il soggetto, mentre si parlerà di rischio extracontrattuale in assenza di vincolo contrattuale, ovvero quando l’incertezza riguardi eventi indipendenti dall’esistenza di un rapporto obbligatorio.

La funzione tipica, ovvero la causa, del contratto di assicurazione contro i danni è rappresentata dalla funzione indennitaria, e pertanto, la motivazione che spinge l’assicurato a contrarre può identificarsi nella preoccupazione che si possa verificare in futuro un evento dannoso[4].

Nel contratto di assicurazione sulla vita, nella sua duplice configurazione (caso morte e sopravvivenza), invece, la funzione è squisitamente previdenziale e, pertanto, la motivazione tipica che spinge l’assicurato a contrarre può identificarsi nella preoccupazione di costituire una risorsa finanziaria (rendita o capitale) da utilizzare nel futuro se e nella misura in cui ne avrà bisogno.

La centralità del rischio nell’ambito dell’operazione assicurativa riceve conferma da una lettura sistematica della disciplina contenuta nel codice civile, in quanto: ai sensi dell’art. 1895 c.c. se il rischio non è mai esistito o comunque ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto, il contratto è da considerarsi nullo; ai sensi dell’art. 1896 c.c., se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto, il contratto stesso si scioglie; ai sensi dell’art. 1900 c.c. i contraenti non possono influire con la loro condotta sul prodursi dell’evento, ovvero l’assicuratore non risulta obbligato per i sinistri cagionati da dolo o colpa grave del contraente, assicurato o beneficiario[5].

1.3 Il rischio: effetti della sua carenza

Dalla nozione civilistica del contratto di assicurazione emerge come il contratto di assicurazione ruoti intorno alla concezione al concetto di rischio, sinistro, danno, concetti logicamente e temporaneamente distinti.

Il rischio, come già detto, consiste nella possibilità di un evento dannoso, il cui verificarsi può provocare il danno rispetto al quale l’assicurato intende cautelarsi.

Elemento centrale del contratto di assicurazione è dunque il rischio, la cui esistenza condiziona la validità del contratto, incidendo sulla sua causa.

L’art. 1895 c.c. dispone che il contratto di assicurazione è nullo se il rischio non è mai esistito, o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto[6]; ciò però non significa che la produzione del sinistro prima della conclusione del contratto comporti comunque la cessazione del rischio, perché ciò non accade quando permane l’interesse alla conclusione del contratto.

La ratio dell’art. 1895 c.c. è incentrata proprio sulla sussistenza di un rapporto tra l’assicurato ed il rischio atto a far nascere interesse alla copertura assicurativa[7].

L’inesistenza del rischio è causa di nullità del contratto[8] se si verifica prima della sua conclusione, ovvero se interviene successivamente provoca invece lo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 1896 c.c.[9].

Pertanto, l’evento-rischio deve essere: 1) possibile, ovvero con una concreta possibilità di verificarsi; 2) incerto atteso che le parti devono ignorare se l’evento si verificherà in quanto deve essere dovuto a fattori causali esterni, dannoso, poiché l’evento deve essere intrinsecamente lesivo.

Infatti, risulta impossibile ricollegare conseguenze dannose ad un evento di per sé innocuo, ed è proprio questo che distingue il contratto di assicurazione dagli altri contratti aleatori di gioco e scommessa.

1.4 I rischi assicurabili

Non tutti i rischi possono essere assicurati.

Ed invero, possono essere assicurati soltanto i rischi che consistono nella possibilità del verificarsi di un evento dannoso o di un evento attinente al vita umana[10].

Nella prima categoria rientrano tutti i rischi inerenti ad eventi suscettibili di produrre un danno alla persona o al patrimonio dell’assicurato, nella seconda i rischi inerenti alla durata della vita umana (morte o sopravvenienza)[11].

È quanto avviene per l’art. 1900 c.c., il quale esclude l’obbligo indennitario dell’assicuratore per i sinistri causati con dolo o colpa grave dal contraente, dall’assicurato o dal beneficiario[12].

L’obbligo dell’assicuratore, però permane qualora il sinistro sia stato causato da persone delle quali l’assicurato debba rispondere (art. 1910 cc. 2 comma)[13].

Inoltre, l’articolo richiamato prevede al terzo comma un’eccezione: l’assicuratore resta obbligato anche per dolo nel caso in cui l’interessato abbia gito in adempimento di doveri di solidarietà umana o per tutelare interessi comuni all’assicuratore[14].

1.5 Il concetto di interesse

L’interesse può essere definito come la relazione che lega un soggetto ad un determinato bene della vita suscettibile di valutazione economica.

Lo scopo del contratto di assicurazione è quello di cautelarsi contro i rischi cui tale bene è esposto , e quindi l’interesse è un elemento essenziale del contratto.

L’assicurazione infatti non copre, in maniera assoluta, dal rischio che il bene sia danneggiato da un sinistro, ma copre dal rischio del danno economico la persona che ha interesse a premunirsi contro tale evento.

Pertanto, esso non si atteggia diversamente dall’interesse che normalmente presiede alla stipulazione di qualsiasi altro contratto, se non per l’incidenza del rischio, il quale deve essere preesistente alla stipulazione, e si pione in rapporto di incompatibilità con la situazione del contraente.[15]

1.6 Il fatto assicurativo

Il fatto assicurativo si presenta a struttura contrattuale nell’ambito delle assicurazioni private, disciplinate dagli artt. 1882 e ss.c.c., allorché le obbligazioni che vincolano le parti trovano fonte in un contratto (cfr. 1173, 1322 e 1372 ss.).

L’operazione economica di allocazione tendenzialmente efficiente del rischio si esplica attraverso una regolazione patrizia degli interessi delle parti, la cui autonomia negoziale è canalizzata nell’ambito di due tipi contrattuali profilati dalla norme codicistiche che distinguono contratti di assicurazione del ramo danni e del ramo vita.

L’assicurazione contro i danni è caratterizzata dal principio indennitario, secondo cui l’indennizzo dovuto dall’assicuratore non può superare l’entità del danno sofferto dall’assicurato.

L’assicurazione sulla vita, invece, è chiamata a svolgere una funzione previdenziale, potendo il capitale o la rendita assicurata essere liberamente determinati dalle parti, indipendentemente dalla sussistenza del danno.

Preliminarmente, occorre precisare che il codice civile distingue in separate norme la disciplina dell’assicurazione danni (art. 1904-1918) da quella dell’assicurazioni vita (1919-1927), ma per entrambi i rami valgono comunque le norme della disciplina generale del contratto di assicurazione (artt. 1882 – 1903) in quanto non derogate da norme speciali.

Con i decreti legislativi 17 marzo 1995 n. 174 e n. 175, attuative di direttive (le terze in materia assicurativa) della Comunità Europea, sia pure con riferimento al sistema delle autorizzazioni all’esercizio dell’impresa di assicurazioni, è stata adottata una distinzione dei contratti in assicurazioni vita (d.lgs. 174/95)e assicurazioni diverse dalle assicurazioni vita (d.lgs. 175/95).

1.7 Obblighi di informazione a carico dell’assicuratore

Lo sforzo interpretativo della giurisprudenza applicativa degli artt. 1892 e 1893 c.c. pone maggior attenzione alle esigenze di protezione dell’assicurando per giungere alla configurazione di una tutela paritaria ed omogenea dei contraenti con l’impegno l’impegno assunto dall’assicuratore a non redigere clausole confuse, ambigue o oscure, preordinate al solo scopo di limitare le sue responsabilità[16].

L’informazione consente al contraente "debole" di effettuare una scelta ponderata, o comunque potenzialmente tale, per determinarsi a sottoscrivere il contratto e pretendere modificazioni e integrazioni del testo, contrapporre soluzioni alternative, individuali, accettabili o meno dalla controparte.

2. Il nuovo Codice delle assicurazioni private

Con il decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 il Governo ha disposto il riassetto e la razionalizzazione delle norme vigenti in materia di assicurazioni private attuando una semplificazione e delegificazione ed eliminando circa mille disposizioni legislative, alcune delle quali risalenti addirittura agli anni ‘20.

Il testo adegua le norme agli indirizzi europei e introduce una disciplina innovativa delle partecipazioni di capitale nelle società di assicurazione e riassicurazione, su modello di quanto realizzato dal testo unico bancario.

Particolarmente innovativa la disciplina prevista per il nuovo sistema di indennizzo diretto nella responsabilità civile autoveicoli (RCA).

Non si tratta di un semplice riordino normativo bensì del tentativo di portare avanti un riassetto, completo e duraturo, della regolazione di tutto il settore assicurativo. L’ultimo mattone importante nel settore era stato posto in opera nel 1969 ma da allora sono stati introdotti altri provvedimenti, molti dei quali sono di diretta derivazione comunitaria. L’indennizzo diretto, ossia la possibilità di essere risarciti direttamente dalla propria compagnia di assicurazione, dovrebbe avere positive ricadute sui tempi e sui costi dei risarcimenti, sulla qualità del servizio assicurativo e sul rapporto fiduciario degli utenti verso le imprese di assicurazione. Questo sistema di liquidazione è diventato operativo, con l’adozione del regolamento governativo, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Codice.

Tra le tante innovazioni introdotte dal Codice, le più rilevanti sono:

- trasparenza nelle condizioni di contratto, con l’obbligo di scrivere in modo chiaro ed esauriente tutte le caratteristiche della polizza;

- maggiore tutela degli assicurati. Gli intermediari devono garantire trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela. Il provvedimento recepisce la Direttiva europea 2002/92 che introduce più puntuali regole di comportamento in capo a tutti coloro che distribuiscono prodotti assicurativi. In particolare l’intermediario è tenuto a verificare le esigenze del cliente e a proporre un prodotto adeguato, illustrando prima della conclusione del contratto le caratteristiche essenziali della polizza e le prestazioni alle quali è tenuta l’impresa;

- risarcimento del trasportato da parte dell’assicurazione del veicolo;

- liquidazione dei danni provocati da veicoli rubati da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada;

- indennizzo diretto nel ramo R.C. auto, che prevede, in caso di sinistro, la possibilità da parte dell’assicurato di chiedere e ottenere il risarcimento dalla propria compagnia assicuratrice e non più alla compagnia del veicolo responsabile dell’incidente. Tale procedura non sarà applicabile nel caso in cui siano coinvolti nell’incidente più di due veicoli, i veicoli coinvolti abbiano targhe straniere, i danni alla persona superino i 9 punti;

- rimborso premi pagati in caso di furto o trasferimento della proprietà del veicolo. Le imprese assicurative dovranno rimborsare all’assicurato le rate o il premio relativo al periodo di assicurazione successivo al furto di un veicolo o al trasferimento di proprietà;

- registro elettronico degli operatori nel settore. Obbligo di iscrizione agli elenchi per agenti, mediatori, produttori diretti, soggetti del settore finanziario che fanno intermediazione, banche, poste, società, persone fisiche collaboratrici di intermediari;

- tempi più brevi per chi voglia avviare una nuova impresa di assicurazioni.

3. La procedura di risarcimento del danno: cenni

La procedura per il risarcimento è disciplinata agli artt. 148 e ss. del nuovo Codice delle Assicurazioni private.

La disciplina prevede che per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell’articolo 145 “Proponibilità dell’azione di risarcimento”, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all’articolo 143 “Denuncia di sinistro”[17] e recare l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno.

Le condizioni di procedibilità per l’azione di risarcimento sono analiticamente descritte dall’art. 145 del Codice delle assicurazioni norma che prevede due ipotesi, precisamente quella di cui al primo comma, per l’azione di risarcimento esercitata nei confronti dell’assicurazione del danneggiante (art. 148), e quella del secondo comma, relativa alla procedura per indennizzo diretto (art. 149).

Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l’impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta.

Il termine di sessanta giorni e’ ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.

Sussiste, altresì, l’obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso.

La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto (ex art. 148 comma 1).

La richiesta deve contenere l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si e’ verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell’accertamento e della valutazione del danno da parte dell’impresa, dai dati relativi all’età, all’attività del danneggiato, al suo reddito, all’entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonche’ dalla dichiarazione ai sensi dell’articolo 142, comma 2[18], o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima.

L’impresa di assicurazione e’, inoltre, tenuta a provvedere all’adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione.

Il danneggiato, pendenti i termini di cui al comma 2 e fatto salvo quanto stabilito al comma 5 dell’art. 148, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte dell’impresa. Qualora ciò accada, i termini di cui al comma 2 sono sospesi.

L’impresa di assicurazione può richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell’incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo, ma e’ tenuta al rispetto dei termini stabiliti dai commi 1 e 2 del richiamato articolo, anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso.

Qualora la richiesta fosse incompleta, l’impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi; se il danneggiato, invece, dichiara di accettare la somma offertagli, l’impresa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione. Entro lo stesso termine l’impresa corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta e tale somma corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno.

In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta ai sensi dei commi 1 o 2 sia inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all’ISVAP per gli accertamenti relativi all’osservanza delle disposizioni del presente capo.

In relazione alla corresponsione dei compensi professionali, per l’impresa per l’eventuale assistenza prestata da professionisti, l’impresa e’ tenuta a richiedere la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione.

In relazione alla procedura di risarcimento diretto, in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.

La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonche’ i danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall’articolo 139, ovvero il danno biologico per lesioni di lieve entità[19] L’impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, e’ obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.

In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall’articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l’azione diretta di cui all’articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione[20]. L’impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l’altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell’ambito del sistema di risarcimento diretto.

3.1 Disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito Autorità), nell’esercizio dei compiti ad essa assegnati dall’articolo 22 della legge n. 287 del 10 ottobre 1990, ha formulato alcune osservazioni in merito allo schema di Decreto del Presidente della Repubblica relativo alla "Disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, in attuazione dell’articolo 150 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n, 209".

L’Autorità ha auspicato e poi salutato con favore l’introduzione di una procedura di indennizzo diretto nel mercato dell’assicurazione RCAuto (art 144 Codice delle Assicurazioni)[21], in quanto stimolo adeguato verso un assetto maggiormente concorrenziale di tale importante mercato assicurativo. Secondo l’Autorità, un sistema di indennizzo diretto permette l’instaurazione di un rapporto diretto tra l’impresa di assicurazione ed il proprio cliente con l’auspicabile conseguente riduzione delle spese legali e di condotte opportunistiche; ciò crea le condizioni per un più ampio confronto competitivo tra gli operatori del settore che dovrebbe consentire un contenimento dei costi dei risarcimenti, con effetti positivi sulla riduzione dei premi di polizza a beneficio dei consumatori[22].

L’Autorità ritiene che l’applicazione integrale di un sistema di indennizzo diretto fondato su regole semplici incentrate sui principi di efficienza e concorrenza delle condotte, possa stimolare un più ampio grado di concorrenza fra le imprese assicurative e soprattutto la riduzione del costo delle polizze.

A tale proposito l’Autorità ha ritenuto che, per dar seguito a quanto indicato nell’articolo 150 del Codice[23], il decreto del Ministero delle Attività Produttive non esiga l’individuazione di un artificioso strumento giuridico per la gestione del sistema del risarcimento diretto, quale un consorzio costituito dalle imprese di assicurazione, considerando che la regolazione e gestione del sistema di risarcimento diretto possono ben realizzarsi con una mera convenzione che fissi i criteri necessari al funzionamento del sistema.

Diversamente, la previsione di un’organizzazione stabile ed articolata, quale quella del consorzio, ove normalmente le imprese esprimono anche loro rappresentanti nei vari organi gestionali, individua una sede nella quale è facile condividere ed assumere decisioni comuni, le quali possono orientare e finanche vincolare le imprese consorziate su aspetti non strettamente necessari al funzionamento del risarcimento diretto.

In linea di principio, l’Autorità ritiene che le forme di cooperazione ammissibili fra imprese assicurative concorrenti necessarie al funzionamento di un sistema di risarcimento diretto dovrebbero riferirsi esclusivamente, da una parte, all’applicazione di meccanismi procedurali e di accertamento della responsabilità, e dall’altra, alla definizione dei meccanismi di regolazione dei rapporti economici fra le imprese improntati alla valorizzazione dell’efficienza di ciascuna impresa.

L’Autorità, ha sottolineato, altresì, come un ruolo centrale per il funzionamento efficiente del sistema di risarcimento diretto sia assunto dai meccanismi di regolazione economica dei rapporti fra le imprese che, in sede di previsione di sistemi di rivalsa presso la compagnia del responsabile, devono permettere a ciascuna impresa di beneficiare dell’efficienza derivante dalla gestione dei sinistri dei propri assicurati, stimolando in tal modo un confronto competitivo sui costi.

In questa prospettiva, infatti, il sistema di regolazione economica non deve individuare i parametri tecnici ed economici per la misurazione dell’efficienza delle imprese, ma esclusivamente limitarsi ad individuare un meccanismo contabile di regolazione economica che incentivi la ricerca dell’efficienza e il contenimento dei costi da parte delle singole imprese. Pertanto, andrebbe escluso che, nell’ambito del sistema del risarcimento diretto, possano essere definiti o condivisi parametri tecnici o economici relativi all’attività di risarcimento dei danni svolta da parte delle imprese.

L’Autorità rileva, inoltre, che al fine di assicurare la massima applicazione della procedura di risarcimento diretto, andrebbero quindi previste specifiche misure che penalizzino tali condotte opportunistiche, rendendole non convenienti sotto il profilo economico.

In questa prospettiva, già rileva la previsione dell’articolo 149, comma 6, del codice, che prevede che, in caso di impedimento o mancato accordo sul risarcimento diretto, anche l’azione civile vada proposta nei confronti della propria impresa assicuratrice. 



[1] Art. 1882 Nozione

“L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana”.

[2] Alcuni autori definiscono l’art. 1886 c.c. “norma cerniera”, ovvero destinata a mantenere il collegamento fra i due sistemi voluti e conclamati come separati ed autonomi. V. Ferrari, Nuovi profili di diritto delle assicurazioni” – Fatto assicurativo-Giuffrè, 2003 pag. 4.

[3] La concezione riassunta sub a) muove dalla considerazione che il rischio sia un danno potenzialmente monetizzabile – periculum pecunia aestimatur-, ovvero acquisti rilevanza giuridica solo se suscettivo di valutazione economica; quella riassunta sub b) stabilisce il criterio qualitativo secondo il quale il rischio va apprezzato come l’esito di un giudizio umano sulla probabilità del verificarsi di un danno non necessariamente incidente sulla sfera patrimoniale, bensì sociale, morale , ovvero sulla sfera inerente la vita umana.

Recentemente sembra profilarsi una terza tendenza che consente di ampliare il categoria del “rischio”, oltre i limiti previsti dalla due prospettive sopra analizzate, fino ad una nozione ampia della possibilità di un evento dannoso quanto vantaggioso. In questo modo resterebbe superata la tesi tradizionale della distinzione del concetto di “alea” da quello di “rischio”, l’una considerata come l’incertezza di un guadagno , l’altro come l’incertezza-possibilità-di unna perdita, addivenendo in tal modo ad una concezione unitari a che preveda che nell’evento incerto vi sia la possibilità tanto del danno che del vantaggio.

Sulla scorta della dottrina tedesca, si è diffusa tra i giuristi italiana la teoria che distingue il rischio economico da quello giuridico. Il rischio economico è dato da ogni situazione in cui l’incertezza attiene ad una possibilità di eventi, che pur incidendo sul piano patrimoniale non avrebbero rilevanza giuridica. Viceversa, lo stesso fenomeno, ma con una previsione terminale giuridicamente rilevante configurerebbe il rischio giuridico.

[4] Il concetto di “sinallagma” è un concetto elaborato in dottrina che indica il rapporto di dipendenza fra le due obbligazioni di un rapporto contrattuale, dal quale deriva che se una obbligazione non nasce, viene meno non tanto l’altra obbligazione , quando addirittura la fonte stessa del rapporto, ovvero il contratto. Si distingue tra sinallagma genetico e funzionale. Il primo assicura che il vincolo giuridico di una parte non sorga validamente senza un correlativo sacrificio (vincolo obbligatorio o prestazione traslativa reale) dell’altra parte. Il secondo, attiene, incede, all’esistenza di un vincolo di dipendenza tra le prestazioni nella fase di attuazione del rapporto. Pertanto, l’obbligazione principale dell’assicuratore è quella di pagare l’indennità in caso di sinistro, e che il sinallagma intercorre tra l’obbligazione dell’assicurato di pagare il premio e l’obbligo eventuale dell’assicuratore di pagare l’indennità. Uno dei due termini del sinallagma sarebbe perciò costituito da un obbligazione certa e determinata, qual è quella dell’assicurato, mentre l’altro sarebbe sottoposta a condizione.

[5] In ordine all’efficacia del contratto di assicurazione e alle conseguenze derivanti dal mancato pagamento del premio è opportuno richiamare l’art. 1901 c.c. “se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è dovuto”.

Parte della dottrina ritiene che l’efficacia del contratto è sospesa e subordinata al pagamento del premio solo nei confronti dell’assicuratore rimanendo l’assicurato comunque obbligato al pagamento del premio pattuito (Salandra, Commentario del codice civile a cura di Antonuio SCIALOJA e Giuseppe BRANCA, Libro IV Delle Obbligazioni artt. 1861 – 1932, Bologna, 1966, pag. 282 ss.)

[6] Gli artt. 514 e 1021 c. nav. Dispongono la nullità del contratto soltanto se la notizia della inesistenza o della cessione del rischio o dell’avveramento del sinistro sia pervenuta nel luogo della stipulazione prima della conclusione de3l contratto (rischio putativo). In questo caso la convinzione soggettiva dell’esistenza del rischio viene equiparata alla sua esistenza obbiettiva. Dall’assicurazione del rischio putativo va tenuta distinta la c.d. assicurazione retroattiva che si verifica quando l’efficacia della garanzia viene fatta decorrere da un momento antecedentemente alla stipulazione del contratto. In questo caso l’assicuratore assume l’impegno di risarcire anche i sinistri che si fossero verificati prima della stipulazione(A.Donati-G.Volpe Putzolu, manuale di diritto delle assicurazioni, Giuffrè 2002, 127).

[7] Parte della dottrina (Volpe Putzolu), ritiene ammissibile in questa prospettiva anche l’assicurazione retroattiva,che non appare a priori incompatibile con la funzione del contratto, né dal punto di vista dell’assicurato che dell’assicuratore.

[8] “Per il disposto dell’art. 1896 c.c. la cessazione del rischio comporta "ipso iure" lo scioglimento del contratto di assicurazione senza necessità di una manifestazione di volontà in tale senso, fermo restando, in deroga al principio della sinallagmaticità, il limitato obbligo a carico dell’assicurato della corresponsione del premio relativo al periodo assicurativo in corso, periodo che coincide con il lasso di tempo al quale le parti hanno rapportato e commisurato il premio” (Cass. civ., sez. III, 21/05/1998, n.5081, in Mass. Giur. It., 1998).

[9] È convinzione ricorrente in dottrina (Salandra) e giurisprudenza che la cessazione del rischio non provochi l’immediato scioglimento di diritto (contra Cass. 21 maggio 1998, n. 5081, che divisa lo scioglimento ipso iure del contratto ), ma che lo scioglimento operi soltanto in seguito alla conoscenza che ne abbia avuto l’assicuratore, momento cui l’art. 1896 c.c., 1 co. È ancora il permanere del diritto al pagamento del premio.

[10] [“Sono esenti dal giudizio di vessatorietà di cui agli art. 1469 bis c.c. e ss., ai sensi dell’art. 1469 ter, che esclude la vessatorietà per le clausole attinenti alla determinazione dell’oggetto del contratto, le seguenti clausole: a) le clausole delle polizze infortuni, malattie che escludono l’assicurabilità delle persone affette da HIV e dell’interruzione volontaria della gravidanza; b) le clausole della polizza r.c. diversi che non considerano terzi, ai fini della garanzia: il coniuge, i figli nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente etc.; c) le clausole della polizza incendio che escludono dal danno indennizzabile il valore di affezione artistico o scientifico delle cose assicurate; d) le clausole della polizza multirischi auto che escludono dalla garanzia furto, incendio, kasko, i danni agevolati o determinati da dolo o colpa grave del contraente, dell’assicurato, del beneficiario e delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o parenti, perché esenti dal controllo, ai sensi dell’art. 1469 ter c.c., in quanto riproduttive degli art. 1900 e 1917 c.c.; e) le clausole che predeterminano i criteri da utilizzare per individuare l’indennizzo dovuto a seconda dei vari sinistri verificatisi.” (Tribunale Roma, 28 ottobre 2000, Movimento federativo democratico c. Ania e altro, in Contratti (I) 2001, 441 nota (SCARPELLO)].

[11] “(…) nei limiti in cui il detto regime assicurativo obbligatorio copra rischi naturali assicurabili, esso potrebbe rappresentare un ostacolo alla libera prestazione dei servizi nel senso delle dette disposizioni del trattato nei confronti delle compagnie assicurative aventi sede in altri Stati membri che desiderano offrire i servizi relativi ai detti rischi. Spetta al giudice del rinvio verificare se tale legislazione sia effettivamente giustificata da obiettivi di politica sociale ed esaminare, segnatamente, se la portata della copertura della detta assicurazione obbligatoria sia proporzionata a tali obiettivi” è [Corte giustizia CE, sez. V, 22 maggio 2003, n. 355,Freskot AE c. Elliniko Dimosio, in Riv. it. dir. pubbl. comunit. 2004, 672 nota (PETRUZZO)]

[12] Art. 1900 c.c.:” L’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell’assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.

L’assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l’assicurato deve rispondere (2047 e seguenti).

Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell’assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all’assicuratore”

[13] Art. 1910 Assicurazione presso diversi assicuratori :

“Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità. Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno. L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori”.

[14] In questo caso il dolo non deve necessariamente essere costituito dalla volontà di frodare l’assicuratore, ma è sufficiente che l’assicurato abbia scientemente causato il sinistro qualunque fine egli si proponesse.

[15] “(…)è proprio su tali caratteristiche che la dottrina ha fondato la distinzione del contratto di assicurazione dagli altri contratti aleatori, come il giuco e la scommessa, nel quale l’interesse al verificarsi o meno dell’evento sorge proprio alla stipulazione del contratto.”(M. Criscuolo, G. mercolino,G. Fortunato, A.M. Perrino, A. Scarpa, L’assicurazione:parti, contratto, danno e processo, Torino – Giappichelli, 2001)

[16] Significativi, al riguardo, sono gli stringenti obblighi di informazione posti a carico degli intermediari assicurativi dagli artt. 12 e 13 della direttiva del 9 dicembre 2002 n. 92

[17] L’ art. 143 D.lgs. 209/2005 recita:

“1. Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello e’ approvato dall’ISVAP. In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l’articolo 1915 del codice civile per l’omesso avviso di sinistro.

2. Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.”.

[18] Art. 142 comma 2 D.lgs. 209/05 “Prima di provvedere alla liquidazione del danno, l’impresa di assicurazione e’ tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Ove il danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni, l’impresa di assicurazione e’ tenuta a darne comunicazione al competente ente di assicurazione sociale e potrà procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell’ente per le prestazioni erogate o da erogare.”.

[19] Art. 149 comma 2: “(…)La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall’articolo 141”.

[20] Proponibilità dell’azione di risarcimento

1. Art. 145 comma 2 “Nel caso in cui si applichi la procedura di cui all’articolo 149 l’azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi e’ obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all’impresa di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150”

[21] Art. 144 D.L.gs. 209/2005 Azione diretta del danneggiato

1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi e’ obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali e’ stata stipulata l’assicurazione.

2. Per l’intero massimale di polizza l’impresa di assicurazione non puo’ opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, ne’ clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno. L’impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

3. Nel giudizio promosso contro l’impresa di assicurazione e’ chiamato anche il responsabile del danno.

4. L’azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione e’ soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l’azione verso il responsabile.

[22] Art. 143 Codice delle Assicurazioni: “Denuncia di sinistro”:

1. Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello e’ approvato dall’ISVAP. In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l’articolo 1915 del codice civile per l’omesso avviso di sinistro.

2. Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.

[23] Art. 150 D.Lgs. 209/2005 Disciplina del sistema di risarcimento diretto

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attivita’ produttive, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice sono stabiliti:

a) i criteri di determinazione del grado di responsabilita’ delle parti anche per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione;

b) il contenuto e le modalita’ di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno;

c) le modalita’, le condizioni e gli adempimenti dell’impresa di assicurazione per il risarcimento del danno;

d) i limiti e le condizioni di risarcibilita’ dei danni accessori;

e) i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto.

2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall’articolo 149 non si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto.

3. L’ISVAP vigila sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di liquidazione e la stabilita’ delle imprese