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Gli obblighi di informazione del datore di lavoro verso il dipendente ed il contratto di apprendistato

Nota a Cassazione Civile - Sezione Lavoro, Sentenza 18 maggio 2007, n. 11622
La Suprema Corte di Cassazione è stata recentemente chiamata a pronunciarsi su un argomento di grandissima attualità: la sicurezza sul lavoro. E lo ha fatto facendo riferimento ad uno degli obblighi più importanti che sono posti in capo al datore di lavoro, vale a dire quello di informare il lavoratore dei rischi connessi all’attività lavorativa che egli è chiamato a svolgere.

Il datore di lavoro che non adempia puntualmente a tale obbligo sarà tenuto responsabile ai sensi dell’articolo 2087 c.c., che dispone: “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

Nel caso portato dinnanzi alla Corte si dibatteva dell’infortunio patito da un apprendista lavoratore che, nello svolgimento dell’attività lavorativa, subiva un grave infortunio per aver voluto aiutare altri due operai nel collocare una pesante lastra di marmo sul piano di lavoro.

La difesa del lavoratore adduceva la responsabilità del datore di lavoro, addebitabile, a suo dire, all’omessa adozione da parte di questo delle necessarie misure a garanzia e tutela dell’integrità fisica dei lavoratori.

Tuttavia, le Corti territoriali di primo e secondo grado respingevano le richieste di natura risarcitoria del lavoratore, adducendo che non fossero in realtà ravvisabili violazioni delle specifiche norme antinfortunistiche indicate dalla difesa a sostegno delle proprie tesi difensive (e cioè gli artt. 47 e 48 del DPR n. 626/1994 e dell’allegato VI a tale decreto); che, ugualmente, l’onere di provare che il datore di lavoro non aveva adottato ogni sorta di misura idonea ad evitare l’evento non era stato rispettato, atteso che il principio della prova presuppone sempre la dimostrazione, da parte del lavoratore, che vi è stata omissione nel predisporre le misure di sicurezza necessarie ad evitare il danno, e non può essere estesa ad ogni ipotetica misura di prevenzione adottabile in astratto dal datore di lavoro; e che, infine, sulla scorta delle deposizioni testimoniali e delle risultanze della Consulenza Tecnica ordinata dal Giudice del dibattimento, l’infortunio risultava addebitabile ad una condotta maldestra del lavoratore.

Rivestita dell’onere di dirimere la controversia, la Suprema Corte accoglie in toto il ricorso presentato dal lavoratore, cassando la sentenza impugnata.

Con l’unico motivo del ricorso principale, la difesa del lavoratore denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2087 c.c. e del DPR n. 626/1994, oltre alla violazione e falsa applicazione delle disposizioni relative all’onere della prova, nonché il vizio di motivazione della sentenza impugnata.

Nello specifico, si accusava le sentenze di merito impugnate di non aver tenuto conto delle numerose violazioni poste in essere dal datore di lavoro al D.P.R. n. 626/1994, oltre a quelle specificate in sede di ricorso dal lavoratore, risultanti anche dai risultati della consulenza tecnica, in particolare riferibili agli adempimenti imposti al datore di lavoro per prevenire i rischi dell’attività lavorativa, essendosi la Corte di merito al contrario limitata a registrare che non risultavano esattamente provate le specifiche violazioni allegate dal lavoratore.

Oltre a ciò, il lavoratore lamenta il fatto che la Corte di merito abbia ritenuto che l’onere del datore di lavoro di provare di aver adottato tutte le misure necessarie ad impedire l’evento dannoso presupponga la previa dimostrazione, da parte dell’infortunato, di un’omissione nel predisporre le misure di sicurezza, invertendo così di fatto le regole della prova. Ed infine, di aver ritenuto esaustiva ai fini dell’esonero di responsabilità del datore di lavoro, la circostanza che l’infortunio si sia verificato in ragione della maldestra condotta del lavoratore.

La fondatezza di tali asserzioni non sfugge alla Suprema Corte, che ritenendo fondate le doglianze del ricorrente, accoglie il ricorso fornendo sul punto, ed in particolare sul dovere di informazione che incombe sul datore di lavoro, soprattutto nei confronti di lavoratori di giovane età e non esperti, una principio di diritto di fondamentale importanza.

Il principio di diritto fissato dalla Suprema Corte recita: “Nell’ipotesi di infortunio sul lavoro occorso ad un apprendista marmista mentre aiutava degli operai a sollevare una lastra di marmo, l’accertato rispetto da parte del datore di lavoro delle norme antinfortunistiche di cui agli artt. 47 e 48 DPR n. 626/1994 e dell’allegato VI a tale decreto, non esonera lo stesso datore dall’onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi dell’evento con particolare riguardo all’assetto organizzativo del lavoro, specie per quanto riguarda i compiti dell’apprendista e le istruzioni impartitegli, ed all’informazione e formazione di quest’ultimo sui rischi insiti nelle lavorazioni. Conseguendo al mancato o incompleto assolvimento di tale onere, la responsabilità dello stesso datore ai sensi dell’art. 2087 c.c., senza che in contrario possa assumere rilievo l’imprudenza dell’infortunato nell’assumere l’iniziativa di collaborazione nel cui ambito l’infortunio si e verificato”.

Ma proseguiamo con ordine ed analizziamo i passaggi che caratterizzano la pronuncia.

La Corte ricorda preliminarmente il consolidato principio secondo il quale la responsabilità del datore di lavoro, per l’infortunio occorso ad un dipendente non può considerarsi esclusa dalla condotta imprudente del lavoratore, se non nei casi in cui quest’ultima presenti i caratteri dell’abnormità ed imprevedibilità (tra le tante, cass. nn. 8365/2004, 12445/2006). D’altro canto, il lavoratore che assuma la responsabilità ex art. 2087 c.c. del datore di lavoro, in relazione ad un infortunio occorsogli, non ha l’onere di provare specifiche omissioni del datore in relazione alle norme antinfortunistiche, essendo soltanto tenuto a provare l’infortunio, il danno derivatone, il nesso causale tra l’uno e l’altro e la nocività dell’ambiente di lavoro, gravando sul datore una volta provate tali circostanze - l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il verificarsi dell’evento dannoso ( cass. nn. 7629/2004, 11932/2004, 4840/2006, 16881/2006).

E nell’obbligo posto a carico del datore di lavoro non rientra solamente l’osservanza di puntuali precetti concernenti i macchinari utilizzati o specifici metodi di lavorazione, ma anche l’adozione di misure relative all’organizzazione del lavoro, idonee ad evitare che lavoratori meno esperti siano coinvolti in lavorazioni pericolose, ed all’informazione dei dipendenti sui rischi e la pericolosità dell’attività lavorativa svolta.

Sulla scorta di tali considerazioni, la Suprema Corte si occupa di delineare l’obbligo che incombe sul datore di lavoro relativamente al connesso obbligo di formazione che il contratto di apprendistato presuppone, proprio in ragione dello scopo che è posto come base alla conclusione, vale a dire il dovere di informazione e preparazione del lavoratore apprendista, anche relativamente alla corretta osservazione delle regole sulla sicurezza del lavoro, obbligo ben più ampio della semplice messa in sicurezza del luogo dove si svolge l’attività lavorativa.

In conclusione “… tale dovere si atteggia in maniera particolarmente intensa nei confronti di lavoratori di giovane età e professionalmente inesperti ( cfr. e plurimis cass. nn. 9805/1998, 326/2002) e si esalta in presenza di apprendisti nei cui confronti la legge pone a carico del datore di lavoro precisi obblighi di formazione e addestramento, tra i quali non può che primeggiare l’educazione alla sicurezza del lavoro (cfr. art 11 L. n. 25/1955).

Nella specie, risultando accertato che il lavoratore infortunato era un apprendista, che l’ambiente di lavoro ove si movimentavano grossi blocchi di marmo era pericoloso, che l’infortunio ha avuto luogo mentre l’apprendista tentava di aiutare due operai a collocare una lastra di marmo sul banco di lavoro e, quindi, a seguito di una condotta non certo imprevedibile e abnorme, la corte territoriale non ha fatto corretto governo dei principi sopra richiamati, ritenendo esonerato il datore di lavoro dall’onere di aver adottato tutte le cautele, anche quelle relative all’assetto del lavoro e/o all’informazione e formazione del dipendente, sol perché risultavano escluse alcune specifiche violazioni di nonne antinfortunistiche e l’evento si era prodotto per un ritenuto eccesso di zelo dell’apprendista”.

La Suprema Corte di Cassazione è stata recentemente chiamata a pronunciarsi su un argomento di grandissima attualità: la sicurezza sul lavoro. E lo ha fatto facendo riferimento ad uno degli obblighi più importanti che sono posti in capo al datore di lavoro, vale a dire quello di informare il lavoratore dei rischi connessi all’attività lavorativa che egli è chiamato a svolgere.

Il datore di lavoro che non adempia puntualmente a tale obbligo sarà tenuto responsabile ai sensi dell’articolo 2087 c.c., che dispone: “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

Nel caso portato dinnanzi alla Corte si dibatteva dell’infortunio patito da un apprendista lavoratore che, nello svolgimento dell’attività lavorativa, subiva un grave infortunio per aver voluto aiutare altri due operai nel collocare una pesante lastra di marmo sul piano di lavoro.

La difesa del lavoratore adduceva la responsabilità del datore di lavoro, addebitabile, a suo dire, all’omessa adozione da parte di questo delle necessarie misure a garanzia e tutela dell’integrità fisica dei lavoratori.

Tuttavia, le Corti territoriali di primo e secondo grado respingevano le richieste di natura risarcitoria del lavoratore, adducendo che non fossero in realtà ravvisabili violazioni delle specifiche norme antinfortunistiche indicate dalla difesa a sostegno delle proprie tesi difensive (e cioè gli artt. 47 e 48 del DPR n. 626/1994 e dell’allegato VI a tale decreto); che, ugualmente, l’onere di provare che il datore di lavoro non aveva adottato ogni sorta di misura idonea ad evitare l’evento non era stato rispettato, atteso che il principio della prova presuppone sempre la dimostrazione, da parte del lavoratore, che vi è stata omissione nel predisporre le misure di sicurezza necessarie ad evitare il danno, e non può essere estesa ad ogni ipotetica misura di prevenzione adottabile in astratto dal datore di lavoro; e che, infine, sulla scorta delle deposizioni testimoniali e delle risultanze della Consulenza Tecnica ordinata dal Giudice del dibattimento, l’infortunio risultava addebitabile ad una condotta maldestra del lavoratore.

Rivestita dell’onere di dirimere la controversia, la Suprema Corte accoglie in toto il ricorso presentato dal lavoratore, cassando la sentenza impugnata.

Con l’unico motivo del ricorso principale, la difesa del lavoratore denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2087 c.c. e del DPR n. 626/1994, oltre alla violazione e falsa applicazione delle disposizioni relative all’onere della prova, nonché il vizio di motivazione della sentenza impugnata.

Nello specifico, si accusava le sentenze di merito impugnate di non aver tenuto conto delle numerose violazioni poste in essere dal datore di lavoro al D.P.R. n. 626/1994, oltre a quelle specificate in sede di ricorso dal lavoratore, risultanti anche dai risultati della consulenza tecnica, in particolare riferibili agli adempimenti imposti al datore di lavoro per prevenire i rischi dell’attività lavorativa, essendosi la Corte di merito al contrario limitata a registrare che non risultavano esattamente provate le specifiche violazioni allegate dal lavoratore.

Oltre a ciò, il lavoratore lamenta il fatto che la Corte di merito abbia ritenuto che l’onere del datore di lavoro di provare di aver adottato tutte le misure necessarie ad impedire l’evento dannoso presupponga la previa dimostrazione, da parte dell’infortunato, di un’omissione nel predisporre le misure di sicurezza, invertendo così di fatto le regole della prova. Ed infine, di aver ritenuto esaustiva ai fini dell’esonero di responsabilità del datore di lavoro, la circostanza che l’infortunio si sia verificato in ragione della maldestra condotta del lavoratore.

La fondatezza di tali asserzioni non sfugge alla Suprema Corte, che ritenendo fondate le doglianze del ricorrente, accoglie il ricorso fornendo sul punto, ed in particolare sul dovere di informazione che incombe sul datore di lavoro, soprattutto nei confronti di lavoratori di giovane età e non esperti, una principio di diritto di fondamentale importanza.

Il principio di diritto fissato dalla Suprema Corte recita: “Nell’ipotesi di infortunio sul lavoro occorso ad un apprendista marmista mentre aiutava degli operai a sollevare una lastra di marmo, l’accertato rispetto da parte del datore di lavoro delle norme antinfortunistiche di cui agli artt. 47 e 48 DPR n. 626/1994 e dell’allegato VI a tale decreto, non esonera lo stesso datore dall’onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi dell’evento con particolare riguardo all’assetto organizzativo del lavoro, specie per quanto riguarda i compiti dell’apprendista e le istruzioni impartitegli, ed all’informazione e formazione di quest’ultimo sui rischi insiti nelle lavorazioni. Conseguendo al mancato o incompleto assolvimento di tale onere, la responsabilità dello stesso datore ai sensi dell’art. 2087 c.c., senza che in contrario possa assumere rilievo l’imprudenza dell’infortunato nell’assumere l’iniziativa di collaborazione nel cui ambito l’infortunio si e verificato”.

Ma proseguiamo con ordine ed analizziamo i passaggi che caratterizzano la pronuncia.

La Corte ricorda preliminarmente il consolidato principio secondo il quale la responsabilità del datore di lavoro, per l’infortunio occorso ad un dipendente non può considerarsi esclusa dalla condotta imprudente del lavoratore, se non nei casi in cui quest’ultima presenti i caratteri dell’abnormità ed imprevedibilità (tra le tante, cass. nn. 8365/2004, 12445/2006). D’altro canto, il lavoratore che assuma la responsabilità ex art. 2087 c.c. del datore di lavoro, in relazione ad un infortunio occorsogli, non ha l’onere di provare specifiche omissioni del datore in relazione alle norme antinfortunistiche, essendo soltanto tenuto a provare l’infortunio, il danno derivatone, il nesso causale tra l’uno e l’altro e la nocività dell’ambiente di lavoro, gravando sul datore una volta provate tali circostanze - l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il verificarsi dell’evento dannoso ( cass. nn. 7629/2004, 11932/2004, 4840/2006, 16881/2006).

E nell’obbligo posto a carico del datore di lavoro non rientra solamente l’osservanza di puntuali precetti concernenti i macchinari utilizzati o specifici metodi di lavorazione, ma anche l’adozione di misure relative all’organizzazione del lavoro, idonee ad evitare che lavoratori meno esperti siano coinvolti in lavorazioni pericolose, ed all’informazione dei dipendenti sui rischi e la pericolosità dell’attività lavorativa svolta.

Sulla scorta di tali considerazioni, la Suprema Corte si occupa di delineare l’obbligo che incombe sul datore di lavoro relativamente al connesso obbligo di formazione che il contratto di apprendistato presuppone, proprio in ragione dello scopo che è posto come base alla conclusione, vale a dire il dovere di informazione e preparazione del lavoratore apprendista, anche relativamente alla corretta osservazione delle regole sulla sicurezza del lavoro, obbligo ben più ampio della semplice messa in sicurezza del luogo dove si svolge l’attività lavorativa.

In conclusione “… tale dovere si atteggia in maniera particolarmente intensa nei confronti di lavoratori di giovane età e professionalmente inesperti ( cfr. e plurimis cass. nn. 9805/1998, 326/2002) e si esalta in presenza di apprendisti nei cui confronti la legge pone a carico del datore di lavoro precisi obblighi di formazione e addestramento, tra i quali non può che primeggiare l’educazione alla sicurezza del lavoro (cfr. art 11 L. n. 25/1955).

Nella specie, risultando accertato che il lavoratore infortunato era un apprendista, che l’ambiente di lavoro ove si movimentavano grossi blocchi di marmo era pericoloso, che l’infortunio ha avuto luogo mentre l’apprendista tentava di aiutare due operai a collocare una lastra di marmo sul banco di lavoro e, quindi, a seguito di una condotta non certo imprevedibile e abnorme, la corte territoriale non ha fatto corretto governo dei principi sopra richiamati, ritenendo esonerato il datore di lavoro dall’onere di aver adottato tutte le cautele, anche quelle relative all’assetto del lavoro e/o all’informazione e formazione del dipendente, sol perché risultavano escluse alcune specifiche violazioni di nonne antinfortunistiche e l’evento si era prodotto per un ritenuto eccesso di zelo dell’apprendista”.