x

x

Cenni alle condizioni per la concessione degli arresti domiciliari

Gli arresti domiciliari rappresentano una misura cautelare personale descritta, nei suoi contenuti, dall’articolo 284 Codice Procedura Penale. Rientra nell’ambito di quei provvedimenti che il giudice può irrogare al soggetto nel corso del processo laddove vi siano delle esigenze di tutela della collettività che ne impongano l’adozione (inquinamento delle prove, pericolo di reiterazione del reato, pericolo di fuga …).

In ogni fase del processo il codice prevede dei limiti temporali di applicabilità di tali misure, cessati i quali le stesse decadono automaticamente a meno che, prima della scadenza, non si passi ad altra fase del processo nel quale altri termini ricominceranno a decorrere.

La natura “cautelare” di tale misura impone che la stessa non possa superare complessivamente un termine di durata che andrà rapportato alla gravità del reato per cui il soggetto sarà imputato (naturalmente lo stesso criterio sarà adoperato per i c.d. termini di fase di cui poc’anzi abbiamo parlato!).

Cerchiamo di spiegare cosa significa il termine ”domiciliari”.

L’interrogativo potrà sembrare banale, ma in realtà il legislatore di questa definzione ha inteso dare un significato più ampio di quanto comunemente si creda. Il termine “domicilio” infatti può ricomprendere non solo l’abitazione dove il soggetto risiede abitualmente, ma anche quella riferita ad altra persona che lo stesso indichi come diponibile ad accoglierlo (in questo caso occorrerà una “dichiarazione di disponibilità” del soggetto ospitante da allegarsi alla richiesta da presentare all’Autorità procedente che dovra vagliare l’opportunità di tale domanda).

Altra ipotesi si potrà verificare allorchè il soggetto (ad esempio: tossicodipendente, alcooldipendente oppure “senza fissa dimora”) chieda che tale misura venga ad applicarsi presso una comunità dove intenda intraprendere un percorso di cura e riabilitazione ed anche in questo caso sarà necessaria una dichiarazione di ”disponibilità” della struttura ad accogliere il soggetto ospitante ad accogliere il soggetto.

In ultimo si potrà verificare l’ipotesi che per le sue condizioni di salute fisica o psichica, chieda l’applicazione di tale misura presso ospedali o case di cura.

Questi che abbiamo indicato sono i soggetti che possono chiedere la concessione degli arresti domiciliari; passiamo ora ad indicare coloro ai quali deve essere applicata tale misura (rectius:non possono essere sottoposti alla custodia cautelare in carcere).

Sarò in questi casi estremamente esemplificativo, anche perchè tali soggetti sono espressamente indicati nell’art 275 IV comma eIV comma bis c.p.p.:

- donna incinta o madre di prole di età inferiore ai tre anni con lei convivente oppure il padre, qualora la madre sia deceduta oppure assolutamente impossibilitata ad assistere la prole;

- persona affetta da AIDS od altra patologia di cui se ne certifichi l’impossibilità ad essere curata presso la struttura carceraria.

In ultimo va aggiunto che il soggetto potrà chiedere, nel corso dell’applicazione della misura, l’autorizzazione a recarsi al lavoro, nonché per l’adempimento di altre attività necessarie alla sua persona; circostanze queste ultime che andranno specificate e motivate nell’istanza che si andrà a presentare all’Autorità Procedente.



 

Gli arresti domiciliari rappresentano una misura cautelare personale descritta, nei suoi contenuti, dall’articolo 284 Codice Procedura Penale. Rientra nell’ambito di quei provvedimenti che il giudice può irrogare al soggetto nel corso del processo laddove vi siano delle esigenze di tutela della collettività che ne impongano l’adozione (inquinamento delle prove, pericolo di reiterazione del reato, pericolo di fuga …).

In ogni fase del processo il codice prevede dei limiti temporali di applicabilità di tali misure, cessati i quali le stesse decadono automaticamente a meno che, prima della scadenza, non si passi ad altra fase del processo nel quale altri termini ricominceranno a decorrere.

La natura “cautelare” di tale misura impone che la stessa non possa superare complessivamente un termine di durata che andrà rapportato alla gravità del reato per cui il soggetto sarà imputato (naturalmente lo stesso criterio sarà adoperato per i c.d. termini di fase di cui poc’anzi abbiamo parlato!).

Cerchiamo di spiegare cosa significa il termine ”domiciliari”.

L’interrogativo potrà sembrare banale, ma in realtà il legislatore di questa definzione ha inteso dare un significato più ampio di quanto comunemente si creda. Il termine “domicilio” infatti può ricomprendere non solo l’abitazione dove il soggetto risiede abitualmente, ma anche quella riferita ad altra persona che lo stesso indichi come diponibile ad accoglierlo (in questo caso occorrerà una “dichiarazione di disponibilità” del soggetto ospitante da allegarsi alla richiesta da presentare all’Autorità procedente che dovra vagliare l’opportunità di tale domanda).

Altra ipotesi si potrà verificare allorchè il soggetto (ad esempio: tossicodipendente, alcooldipendente oppure “senza fissa dimora”) chieda che tale misura venga ad applicarsi presso una comunità dove intenda intraprendere un percorso di cura e riabilitazione ed anche in questo caso sarà necessaria una dichiarazione di ”disponibilità” della struttura ad accogliere il soggetto ospitante ad accogliere il soggetto.

In ultimo si potrà verificare l’ipotesi che per le sue condizioni di salute fisica o psichica, chieda l’applicazione di tale misura presso ospedali o case di cura.

Questi che abbiamo indicato sono i soggetti che possono chiedere la concessione degli arresti domiciliari; passiamo ora ad indicare coloro ai quali deve essere applicata tale misura (rectius:non possono essere sottoposti alla custodia cautelare in carcere).

Sarò in questi casi estremamente esemplificativo, anche perchè tali soggetti sono espressamente indicati nell’art 275 IV comma eIV comma bis c.p.p.:

- donna incinta o madre di prole di età inferiore ai tre anni con lei convivente oppure il padre, qualora la madre sia deceduta oppure assolutamente impossibilitata ad assistere la prole;

- persona affetta da AIDS od altra patologia di cui se ne certifichi l’impossibilità ad essere curata presso la struttura carceraria.

In ultimo va aggiunto che il soggetto potrà chiedere, nel corso dell’applicazione della misura, l’autorizzazione a recarsi al lavoro, nonché per l’adempimento di altre attività necessarie alla sua persona; circostanze queste ultime che andranno specificate e motivate nell’istanza che si andrà a presentare all’Autorità Procedente.