Brevi note sulla disciplina dell’interruzione della gravidanza nella Repubblica Federale Tedesca
La prima parte ( paragr. 1-4) e la seconda ( paragr. 5-11) della suddetta legge contengono norme dettagliate dirette ad incrementare e a diffondere informazioni sui mezzi anticoncezionali, a prevenire gravidanze indesiderate e ad agevolare la pianificazione familiare. La terza parte (paragr. 12 – 14) disciplina i casi di interruzione della gravidanza e la quarta parte ( paragr. 15 – 18 ) regola gli adempimenti burocratici connessi con le interruzioni delle gravidanze.
Qui di seguito verranno riportate le norme più importanti dettate in materia di interruzione della gravidanza in Germania.
I Informazione
È stata istituita una centrale federale (Bundeszentrale) preposta alla informazione sanitaria, la quale, in collaborazione con le singole autorità regionali (Laender) e con i rappresentanti dei consultori familiari, elabora progetti – differenziati in relazione all’età e alle singole categorie di persone – per l’effettuazione di attività informativa in materia sanitaria e sessuale. A tal fine la suddetta Bundeszentrale diffonde, in tutto il territorio della Repubblica Federale Tedesca, gratuitamente, materiale di informazione relativo a metodi e mezzi per prevenire gravidanze indesiderate. Destinatari sono sia persone singole (alle quali il materiale viene inviato a seguito di loro richiesta) che scuole, consultori ed associazioni.
II Consultori
Le regioni (Laender) sono obbligate ad istituire, al fine di garantire il diritto all’informazione, consultori in modo che ogni 40.000 abitanti sia disponibile una persona per l’attività di consulenza. Viene garantita la possibilità di scelta tra consultori aventi orientamenti ideologici differenti. I consultori hanno diritto ad adeguati contributi pubblici; essi, per poter esercitare la loro attività, devono essere riconosciuti da parte dell’autorità statale. Il riconoscimento viene concesso esclusivamente quando è assicurato che l’attività di consulenza viene esercitata 1) da persone qualificate, 2) in collaborazione con le autorità pubbliche 3) e senza perseguire fini di lucro. Ai consultori è fatto obbligo di informare – con cadenza annuale – le autorità pubbliche sull’attività espletata e sui risultati ottenuti. Di ogni attività di consulenza deve essere redatta una scheda, nella quale viene anche indicato l’aiuto concretamente offerto alla donna; tale scheda deve essere redatta in modo tale da garantire in ogni caso l’anonimato da parte di chi ha fruito dell’ attività di consulenza. Le competenti autorità sono obbligate, ogni triennio, ad accertare se persistono i requisiti per il riconoscimento ed a tal fine possono chiedere l’invio delle schede, di relazioni e di verbali redatti nel corso dell’attività di consulenza. Se si constata che i requisiti sono venuti meno, il riconoscimento deve essere revocato.
Le informazioni fornite dai consultori sono anche di carattere giuridico; in particolare hanno per oggetto i diritti della madre e del figlio all’assistenza, l’aiuto nel reperimento di un alloggio e l’ aggiornamento professionale della madre.
Alla persona in istato di gravidanza che si rivolge ad un consultorio, è garantito il diritto all’assoluto anonimato e le prestazioni fornite dai consultori sono in ogni caso gratuite.
III Interruzioni della gravidanza
Nessuno (medici e altri operatori sanitari) è obbligato a partecipare ad un’attività di interruzione della gravidanza, fatta eccezione per il caso in cui l’ intervento è necessario perché sussiste pericolo di morte per la gestante o il pericolo di un grave danno alla salute della stessa (pericolo medicalmente accertato e non altrimenti evitabile; in questi casi viene accordata la prevalenza alla vita della donna rispetto a quella del nascituro).
L’ intervento può essere eseguito soltanto da un medico in una struttura idonea ad assicurare anche l’assistenza successiva alla interruzione della gravidanza. Le regioni (Laender) sono obbligate a predisporre e a mettere a disposizione un adeguato numero di strutture idonee ad assicurare gli interventi di interruzione della gravidanza.
IV Norme penali
Chiunque effettua l’interruzione di una gravidanza al di fuori dei casi sopra indicati, è punito con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria [ricordiamo che nella Repubblica Federale Tedesca l’ 0% delle condanne (non pronunziate nei confronti di minori), ha per oggetto pene pecuniarie, il cui ammontare viene determinato sulla base del reddito netto – stimato - del condannato. Si parla in proposito di Individualisierung der Geldstrafe (individualizzazione della pena pecuniaria].
In casi di particolare gravità, la pena detentiva è da sei mesi a cinque anni.
Sono considerati di particolare gravità i casi in cui:
1) chi procede all’interruzione della gravidanza, agisce contro la volontà della gestante oppure
2) chi cagiona – per negligenza, imperizia o imprudenza – il pericolo di morte o il pericolo di un grave danno alla salute della gestante.
È punibile il tentativo.
La durata minima della pena detentiva è di un mese e la sospensione condizionale della pena può essere concessa per un terzo o per metà della pena da espiare.
La punibilità è esclusa:
1) se l’interruzione della gravidanza avviene su richiesta della gestante e se è stato accertato che essa, almeno tre giorni prima della richiesta dell’intervento (Ueberlegungsfrist), si è recata presso una struttura di consulenza (consultorio)
2) se l’interruzione della gravidanza viene effettuata da un medico
3) se dalla data del concepimento a quella dell’intervento interruttivo, non sono trascorsi più di dodici settimane (presupposto temporale).
Il medico effettua l’interruzione della gravidanza, se – valutando le condizioni di vita attuali e future della gestante – l’intervento è indicato al fine di evitare un pericolo per la vita o il pericolo di un grave danno alla salute fisica e psichica della gestante (bilanciamento dell’interesse tra il diritto alla nascita del feto e quello della donna alla propria salute).
Può procedersi all’interruzione della gravidanza - in caso di richiesta da parte della gestante e qualora l’intervento venga effettuato da un
medico - se il concepimento è stato la conseguenza di un abuso sessuale compiuto su una minore o di una violenza sessuale e se dalla data del concepimento non sono trascorse più di dodici settimane.
Chi effettua un’interruzione di gravidanza:
1) senza aver dato alla gestante la possibilità di esporre le ragioni per le quali viene chiesto l’intervento
2) senza aver informato la gestante in ordine ai rischi e alle possibili conseguenze fisiche e psichiche dell’intervento (“consenso informato”)
3) senza essersi accertato della data dell’avvenuto concepimento, viene punito con la pena detentiva fino ad un anno (In Germania l’esecuzione delle pene detentive fino ad un anno viene sospesa a meno che non vi siano fondati motivi per ritenere che il colpevole commetta ulteriori reati) o con una pena pecuniaria (La pena pecuniaria, effettuata una valutazione complessiva del fatto e della personalità del colpevole, può essere sostituita da una “Verwarnung mit Strafvorbehalt” (ammonimento ai sensi dell’ art. 59 cod. pen. tedesco).
Chiunque – pubblicamente – in una riunione o attraverso la diffusione di pubblicazioni o perseguendo uno scopo di lucro:
a) offre servizi propri o altrui diretti all’effettuazione della interruzione della gravidanza
b) offre mezzi o strumenti idonei all’ interruzione della gravidanza,
viene punito con la pena detentiva fino a due anni o con una pena pecuniaria.
V Principali differenze tra la normativa italiana e tedesca
La differenza più rilevante – e, forse, più appariscente tra la legislazione italiana e tedesca vigente in materia di disciplina dell’aborto, è costituita dalla sanzione prevista per il caso di interruzione della ravidanza effettuata senza il consenso della gestante in quanto la legislazione italiana prevede in tal caso la pena edittale minima di 4 anni di reclusione, mentre in Germania 5 anni di reclusione costituiscono la pena massima da infliggere a chi agisce contro la volontà della donna (la pena minima è di mesi sei di reclusione). Ma, come vedremo di seguito, le diversità si riferiscono non soltanto al profilo sanzionatorio.
La legge italiana (n. 194/78) prevede (art. 5) - in sede di espletamento dell’attività di consulenza – la partecipazione anche del padre del concepito rispettivamente della persona indicata come padre del nascituro. Lo stesso articolo, al comma 4°, prescrive che, nei casi in cui non venga riscontrata l’urgenza dell’intervento interruttivo, la gestante, al termine dell’incontro col medico, viene invitata a soprassedere alla sua decisione per sette giorni, trascorsi i quali può presentarsi per l’intervento interruttivo della gravidanza. La legge federale del 1992 prevede invece una “pausa di riflessione” di soli tre giorni. Tale norma prevede altresì, quale causa specifica che legittima l’interruzione della gravidanza, sia l’ipotesi del concepimento come conseguenza di un abuso sessuale su una minore che quella di una violenza sessuale.
Sussiste una rilevante differenza anche a proposito della disciplina della c. d. obiezione alla partecipazione ad atti interruttivi della gravidanza da parte del personale medico e paramedico in quanto, secondo la legge federale, l’insussistenza dell’obbligo di partecipazione, non è operante in caso di grave danno alla salute della gestante (oltre, naturalmente, al caso di pericolo di morte per la stessa). La legge n. 194/78 – art. 9 – prevede che l’obiezione di coscienza, da parte del personale sanitario ed ausiliario, non può essere invocata unicamente qualora l’intervento sia indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo.
Altra differenza di fondamentale rilevanza è costituita dal fatto che l’art. 19, 2°comma, L. n. 194/78 prevede la punibilità della donna (sia pure con la sola pena pecuniaria della multa fino ad Euro 51; tale reato non è stato depenalizzato come risulta dall’ art. 34, lett.b, L. 689/81).
Più severa è la previsione sanzionatoria a carico della donna (reclusione sino a 6 mesi) nel caso contemplato dall’art. 19, 3° comma, L. n. 194/78. Nella legislazione germanica sull’aborto non si riscontra una previsione sanzionatoria del genere a carico della donna.
È invece esclusa (art.19, 5°comma, L. n. 194/78) la punibilità della donna qualora l’interruzione volontaria della gravidanza avvenga su donna minore degli anni 18 (o interdetta) fuori dei casi o senza la osservanza delle modalità di cui agli artt. 12 e 13 L. n. 194/78.
Nella legislazione sull’aborto vigente in Germania manca la previsione sanzionatoria analoga a quella contemplata dall’art. 21 L. n. 194/78 (rivelazione o divulgazione dell’identità della persona che ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi di cui alla citata legge). Parimenti manca la previsione di un aumento di pena (art. 20 L. n. 194/78) a carico di chi, per ragioni di coscienza, ha dichiarato di non voler prendere parte alle procedure di cui agli artt. 5 e 7 e agli atti interruttivi della gravidanza e che poi non si attiene all’obiezione da lui manifestata.
Da quanto ora esposto risulta non soltanto che la legge n. 194/78 è molto più severa – sotto il profilo sanzionatorio – rispetto alla legge federale del 1992, ma anche che la disciplina dei casi di interruzione volontaria della gravidanza, dettata dal legislatore italiano, è molto più dettagliata, fatta eccezione per la parte che prevede l’attività di informazione, di prevenzione a gravidanze indesiderate nonché quella diretta ad agevolare la pianificazione della famiglia.
La prima parte ( paragr. 1-4) e la seconda ( paragr. 5-11) della suddetta legge contengono norme dettagliate dirette ad incrementare e a diffondere informazioni sui mezzi anticoncezionali, a prevenire gravidanze indesiderate e ad agevolare la pianificazione familiare. La terza parte (paragr. 12 – 14) disciplina i casi di interruzione della gravidanza e la quarta parte ( paragr. 15 – 18 ) regola gli adempimenti burocratici connessi con le interruzioni delle gravidanze.
Qui di seguito verranno riportate le norme più importanti dettate in materia di interruzione della gravidanza in Germania.
I Informazione
È stata istituita una centrale federale (Bundeszentrale) preposta alla informazione sanitaria, la quale, in collaborazione con le singole autorità regionali (Laender) e con i rappresentanti dei consultori familiari, elabora progetti – differenziati in relazione all’età e alle singole categorie di persone – per l’effettuazione di attività informativa in materia sanitaria e sessuale. A tal fine la suddetta Bundeszentrale diffonde, in tutto il territorio della Repubblica Federale Tedesca, gratuitamente, materiale di informazione relativo a metodi e mezzi per prevenire gravidanze indesiderate. Destinatari sono sia persone singole (alle quali il materiale viene inviato a seguito di loro richiesta) che scuole, consultori ed associazioni.
II Consultori
Le regioni (Laender) sono obbligate ad istituire, al fine di garantire il diritto all’informazione, consultori in modo che ogni 40.000 abitanti sia disponibile una persona per l’attività di consulenza. Viene garantita la possibilità di scelta tra consultori aventi orientamenti ideologici differenti. I consultori hanno diritto ad adeguati contributi pubblici; essi, per poter esercitare la loro attività, devono essere riconosciuti da parte dell’autorità statale. Il riconoscimento viene concesso esclusivamente quando è assicurato che l’attività di consulenza viene esercitata 1) da persone qualificate, 2) in collaborazione con le autorità pubbliche 3) e senza perseguire fini di lucro. Ai consultori è fatto obbligo di informare – con cadenza annuale – le autorità pubbliche sull’attività espletata e sui risultati ottenuti. Di ogni attività di consulenza deve essere redatta una scheda, nella quale viene anche indicato l’aiuto concretamente offerto alla donna; tale scheda deve essere redatta in modo tale da garantire in ogni caso l’anonimato da parte di chi ha fruito dell’ attività di consulenza. Le competenti autorità sono obbligate, ogni triennio, ad accertare se persistono i requisiti per il riconoscimento ed a tal fine possono chiedere l’invio delle schede, di relazioni e di verbali redatti nel corso dell’attività di consulenza. Se si constata che i requisiti sono venuti meno, il riconoscimento deve essere revocato.
Le informazioni fornite dai consultori sono anche di carattere giuridico; in particolare hanno per oggetto i diritti della madre e del figlio all’assistenza, l’aiuto nel reperimento di un alloggio e l’ aggiornamento professionale della madre.
Alla persona in istato di gravidanza che si rivolge ad un consultorio, è garantito il diritto all’assoluto anonimato e le prestazioni fornite dai consultori sono in ogni caso gratuite.
III Interruzioni della gravidanza
Nessuno (medici e altri operatori sanitari) è obbligato a partecipare ad un’attività di interruzione della gravidanza, fatta eccezione per il caso in cui l’ intervento è necessario perché sussiste pericolo di morte per la gestante o il pericolo di un grave danno alla salute della stessa (pericolo medicalmente accertato e non altrimenti evitabile; in questi casi viene accordata la prevalenza alla vita della donna rispetto a quella del nascituro).
L’ intervento può essere eseguito soltanto da un medico in una struttura idonea ad assicurare anche l’assistenza successiva alla interruzione della gravidanza. Le regioni (Laender) sono obbligate a predisporre e a mettere a disposizione un adeguato numero di strutture idonee ad assicurare gli interventi di interruzione della gravidanza.
IV Norme penali
Chiunque effettua l’interruzione di una gravidanza al di fuori dei casi sopra indicati, è punito con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria [ricordiamo che nella Repubblica Federale Tedesca l’ 0% delle condanne (non pronunziate nei confronti di minori), ha per oggetto pene pecuniarie, il cui ammontare viene determinato sulla base del reddito netto – stimato - del condannato. Si parla in proposito di Individualisierung der Geldstrafe (individualizzazione della pena pecuniaria].
In casi di particolare gravità, la pena detentiva è da sei mesi a cinque anni.
Sono considerati di particolare gravità i casi in cui:
1) chi procede all’interruzione della gravidanza, agisce contro la volontà della gestante oppure
2) chi cagiona – per negligenza, imperizia o imprudenza – il pericolo di morte o il pericolo di un grave danno alla salute della gestante.
È punibile il tentativo.
La durata minima della pena detentiva è di un mese e la sospensione condizionale della pena può essere concessa per un terzo o per metà della pena da espiare.
La punibilità è esclusa:
1) se l’interruzione della gravidanza avviene su richiesta della gestante e se è stato accertato che essa, almeno tre giorni prima della richiesta dell’intervento (Ueberlegungsfrist), si è recata presso una struttura di consulenza (consultorio)
2) se l’interruzione della gravidanza viene effettuata da un medico
3) se dalla data del concepimento a quella dell’intervento interruttivo, non sono trascorsi più di dodici settimane (presupposto temporale).
Il medico effettua l’interruzione della gravidanza, se – valutando le condizioni di vita attuali e future della gestante – l’intervento è indicato al fine di evitare un pericolo per la vita o il pericolo di un grave danno alla salute fisica e psichica della gestante (bilanciamento dell’interesse tra il diritto alla nascita del feto e quello della donna alla propria salute).
Può procedersi all’interruzione della gravidanza - in caso di richiesta da parte della gestante e qualora l’intervento venga effettuato da un
medico - se il concepimento è stato la conseguenza di un abuso sessuale compiuto su una minore o di una violenza sessuale e se dalla data del concepimento non sono trascorse più di dodici settimane.
Chi effettua un’interruzione di gravidanza:
1) senza aver dato alla gestante la possibilità di esporre le ragioni per le quali viene chiesto l’intervento
2) senza aver informato la gestante in ordine ai rischi e alle possibili conseguenze fisiche e psichiche dell’intervento (“consenso informato”)
3) senza essersi accertato della data dell’avvenuto concepimento, viene punito con la pena detentiva fino ad un anno (In Germania l’esecuzione delle pene detentive fino ad un anno viene sospesa a meno che non vi siano fondati motivi per ritenere che il colpevole commetta ulteriori reati) o con una pena pecuniaria (La pena pecuniaria, effettuata una valutazione complessiva del fatto e della personalità del colpevole, può essere sostituita da una “Verwarnung mit Strafvorbehalt” (ammonimento ai sensi dell’ art. 59 cod. pen. tedesco).
Chiunque – pubblicamente – in una riunione o attraverso la diffusione di pubblicazioni o perseguendo uno scopo di lucro:
a) offre servizi propri o altrui diretti all’effettuazione della interruzione della gravidanza
b) offre mezzi o strumenti idonei all’ interruzione della gravidanza,
viene punito con la pena detentiva fino a due anni o con una pena pecuniaria.
V Principali differenze tra la normativa italiana e tedesca
La differenza più rilevante – e, forse, più appariscente tra la legislazione italiana e tedesca vigente in materia di disciplina dell’aborto, è costituita dalla sanzione prevista per il caso di interruzione della ravidanza effettuata senza il consenso della gestante in quanto la legislazione italiana prevede in tal caso la pena edittale minima di 4 anni di reclusione, mentre in Germania 5 anni di reclusione costituiscono la pena massima da infliggere a chi agisce contro la volontà della donna (la pena minima è di mesi sei di reclusione). Ma, come vedremo di seguito, le diversità si riferiscono non soltanto al profilo sanzionatorio.
La legge italiana (n. 194/78) prevede (art. 5) - in sede di espletamento dell’attività di consulenza – la partecipazione anche del padre del concepito rispettivamente della persona indicata come padre del nascituro. Lo stesso articolo, al comma 4°, prescrive che, nei casi in cui non venga riscontrata l’urgenza dell’intervento interruttivo, la gestante, al termine dell’incontro col medico, viene invitata a soprassedere alla sua decisione per sette giorni, trascorsi i quali può presentarsi per l’intervento interruttivo della gravidanza. La legge federale del 1992 prevede invece una “pausa di riflessione” di soli tre giorni. Tale norma prevede altresì, quale causa specifica che legittima l’interruzione della gravidanza, sia l’ipotesi del concepimento come conseguenza di un abuso sessuale su una minore che quella di una violenza sessuale.
Sussiste una rilevante differenza anche a proposito della disciplina della c. d. obiezione alla partecipazione ad atti interruttivi della gravidanza da parte del personale medico e paramedico in quanto, secondo la legge federale, l’insussistenza dell’obbligo di partecipazione, non è operante in caso di grave danno alla salute della gestante (oltre, naturalmente, al caso di pericolo di morte per la stessa). La legge n. 194/78 – art. 9 – prevede che l’obiezione di coscienza, da parte del personale sanitario ed ausiliario, non può essere invocata unicamente qualora l’intervento sia indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo.
Altra differenza di fondamentale rilevanza è costituita dal fatto che l’art. 19, 2°comma, L. n. 194/78 prevede la punibilità della donna (sia pure con la sola pena pecuniaria della multa fino ad Euro 51; tale reato non è stato depenalizzato come risulta dall’ art. 34, lett.b, L. 689/81).
Più severa è la previsione sanzionatoria a carico della donna (reclusione sino a 6 mesi) nel caso contemplato dall’art. 19, 3° comma, L. n. 194/78. Nella legislazione germanica sull’aborto non si riscontra una previsione sanzionatoria del genere a carico della donna.
È invece esclusa (art.19, 5°comma, L. n. 194/78) la punibilità della donna qualora l’interruzione volontaria della gravidanza avvenga su donna minore degli anni 18 (o interdetta) fuori dei casi o senza la osservanza delle modalità di cui agli artt. 12 e 13 L. n. 194/78.
Nella legislazione sull’aborto vigente in Germania manca la previsione sanzionatoria analoga a quella contemplata dall’art. 21 L. n. 194/78 (rivelazione o divulgazione dell’identità della persona che ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi di cui alla citata legge). Parimenti manca la previsione di un aumento di pena (art. 20 L. n. 194/78) a carico di chi, per ragioni di coscienza, ha dichiarato di non voler prendere parte alle procedure di cui agli artt. 5 e 7 e agli atti interruttivi della gravidanza e che poi non si attiene all’obiezione da lui manifestata.
Da quanto ora esposto risulta non soltanto che la legge n. 194/78 è molto più severa – sotto il profilo sanzionatorio – rispetto alla legge federale del 1992, ma anche che la disciplina dei casi di interruzione volontaria della gravidanza, dettata dal legislatore italiano, è molto più dettagliata, fatta eccezione per la parte che prevede l’attività di informazione, di prevenzione a gravidanze indesiderate nonché quella diretta ad agevolare la pianificazione della famiglia.