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Quando le Società ed Associazioni sportive dilettantistiche superano il plafond previsto dalla Legge n. 398/91

1. Cenni generali

La Legge n.398/91 disciplina il regime fiscale supersemplificato per ASD e SSD a condizione che queste, nel corso dell’esercizio precedente, abbiano conseguito proventi di natura commerciale per un importo non superiore a 250.000 euro (requisito oggettivo).

Il superamento di tale plafond comporta, ai fini dell’Ires e dell’Iva, l’applicazione del tributo con le modalità ordinarie dal mese successivo a quello di cessazione del requisito oggettivo, con la conseguenza che – nell’esercizio – coesisteranno due regimi (uno agevolato ed uno ordinario).

Con la risoluzione 7 novembre 2006, n.123, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in relazione al trattamento fiscale applicabile alle associazioni e società sportive dilettantistiche nel caso di superamento – in corso d’anno – del limite previsto dalla Legge n.398/91 come modificato dall’art.90 della Legge n.289/02[1].

Come noto, la Legge n.398/91 prevede un regime agevolato per le associazioni e le società[2] sportive dilettantistiche, a condizione che vengano rispettati specifici requisiti soggettivi ed oggettivi.

Prima di commentare la risoluzione n.123/E/06, esaminiamo - per linee generali e senza pretesa alcuna di esaustività - la disciplina delineata dalla Legge n.398/91[3].

2. Condizioni soggettive

L’art. 90 della Legge 289/2002[4], che per la prima volta ha disciplinato sotto il profilo civilistico le associazioni sportive dilettantistiche, ha – quindi - chiaramente delineato i requisiti necessari per la loro individuazione[5].

In funzione del nuovo quadro normativo:

a) sussiste, per gli amministratori dell’associazione/società sportiva, il divieto di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina;

b) lo statuto e l’atto costitutivo delle associazioni e società sportive dilettantistiche devono contenere le clausole necessarie per garantire l’assenza di fine di lucro ed assicurare il rispetto dei principi della legge e cioè:

Ø il rispetto del principio di democrazia interna (tale previsione non si applica alle società, per le quali si deve fare riferimento al codice civile);

Ø l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica;

Ø la gratuità degli incarichi degli amministratori (tale previsione non si applica alle SSD);

Ø la devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento;

Ø l’obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui l’associazione/società tende affiliarsi;

c) devono essere stabilite le modalità di approvazione dello statuto e di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una o più federazioni sportive nazionali o alle discipline sportive associate o a uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI[6] anche su base regionale;

d) devono essere previsti i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all’ordinamento sportivo;

e) devono essere segnalate nella denominazione sociale la finalità sportiva e l’indicazione dilettantistica, che devono essere utilizzate in tutti i segni distintivi e/o comunicazioni rivolte al pubblico e quindi anche a tutti gli associati.

Conseguentemente, le associazioni/società sportive dilettantistiche non potranno beneficiare del particolare regime agevolativo ad esse riservato quando non recepiscano formalmente nello statuto o nell’atto costitutivo gli adempimenti indicati nelle precedenti lettere da a) ad e).

3. Condizione oggettiva

Ai fini dell’applicazione della Legge 398/91 è necessario che i soggetti beneficiari non abbiano conseguito, nel periodo d’imposta precedente a quello in cui si avvalgono del regime agevolativo recato dall’anzidetta legge, proventi di natura commerciale per un importo superiore a 250.000 euro[7].

Con riguardo alle modalità di determinazione dell’ammontare dei ricavi, conseguiti nell’ambito dell’attività commerciale, si deve tenere conto del cd. Principio di cassa, come ribadito dalla circolare 11 febbraio 1992, n.1 del Ministero delle Finanze, secondo cui “”stante la particolarità della disciplina introdotta dalla legge n.398 per i soggetti ivi indicati, ai fini dell’individuazione dei proventi in argomento deve aversi riguardo al criterio di cassa””.

Peraltro, come correttamente rilevato da autorevole dottrina[8], il D.M. 18 maggio 1995, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, rileva che “”stante la particolarità della disciplina introdotta dalla legge n.398, occorre precisare che per l’individuazione dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali deve aversi riguardo al criterio di cassa, nel cui ambito, peraltro, resta fermo il principio voluto dalla normativa IVA, secondo cui vanno computati gli introiti fatturati ancorché non riscossi””.

Di conforme opinione è anche la SIAE, con la circolare 19 dicembre 1995, n.712, secondo cui, ai fini della corretta individuazione dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, si deve tener conto, in via generale[9], dei proventi:

* incassati, in mancanza di fattura (principio di cassa);

* fatturati seppure non riscossi, in presenza di fattura (principio di fatturazione).

Il nuovo limite si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003, cioè dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge 289/2002, purchè nel periodo precedente[10] siano stati conseguiti proventi di natura commerciale per un importo non superiore a 250.000 euro.

Ai fini dell’esercizio dell’opzione, e della relativa revoca (determinazione delle imposte o regimi contabili), esse si desumono da comportamenti concludenti del contribuente ovvero dalle modalità di tenuta delle scritture contabili[11].

Pertanto, i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che intendono avvalersi delle disposizioni agevolative previste dalla legge 398/91, manifestano l’opzione unicamente attraverso la sua corretta attuazione sin dall’inizio del periodo o dell’attività, fermo restando l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate ed alla SIAE l’opzione[12].

4. Regime opzionale: come funziona[13]

Il regime previsto dalla legge n.398/91 è un regime opzionale e non obbligatorio, per tutti i soggetti che posseggano i requisiti soggettivi ed oggettivi sopra indicati.

Per poter beneficiare delle agevolazioni previste da questo regime, è sufficiente per la società tenere un comportamento concludente dal primo giorno dell’esercizio (1° gennaio o 1° luglio, a seconda che l’esercizio sociale sia 1.1-31.12 ovvero 1.7-30.6), istituendo – cioè – la contabilità cd. supersemplificata.

Ovviamente, il comportamento concludente non è – da solo – sufficiente. E’ infatti anche previsto un obbligo di comunicazione all’ufficio delle Entrate ed alla SIAE nella cui circoscrizione si trova la sede legale della società.

La comunicazione può essere fatta o di persona o con lettera raccomandata alla SIAE entro il 31.12 dell’anno precedente a quello in cui si opererà secondo la 398. Per quanto riguarda l’ufficio delle Entrate, la comunicazione si farà in sede di presentazione del modello Unico relativo all’anno in cui la società si è adeguata alla 398/91.

L’opzione, una volta esercitata, è vincolante per cinque anni, sempre – è ovvio – che la società non perda anche uno solo dei requisiti previsti.

4.1 Soggetto di nuova costituzione

E se l’associazione/società sportiva dilettantistica è di nuova costituzione?

In questo caso, se l’associazione/società ritiene di non conseguire nell’anno proventi commerciali superiori ai 250.000 euro, potrà optare da subito, dandone immediata comunicazione alla SIAE[14] ed – in sede di presentazione del modello Unico - all’Ufficio delle Entrate[15].

Nel caso di costituzione in corso d’anno, il calcolo dei ricavi commerciali futuri presunti deve essere fatto tenendo conto delle modalità stabilite nel tempo dall’Amministrazione finanziaria[16] e recentemente confermate dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione 16 maggio 2006, n.63/E. In particolare, il D.M. 18 maggio 1995[17] ha, tra l’altro, precisato che “”il limite di importo cui far riferimento si determina a stima rapportandolo al detto periodo computato a giorni””, qualora il primo periodo di gestione dell’associazione sia inferiore all’anno solare[18]. Parimenti, nel caso in cui la durata dell’esercizio o del periodo di gestione – stabilito dall’atto costitutivo – sia superiore all’anno, ma inferiore al biennio, “”il limite è determinato in funzione di tale maggiore periodo””.

Sul punto, come correttamente rilevato dalla risoluzione n.63/E/2006, il D.M. appena esaminato, seppure risulti superato in alcune sue parti a seguito della riforma del settore spettacolistico[19], mantiene inalterata la sua attualità nella parte in cui fornisce chiarimenti sui presupposti applicativi del regime agevolativi previsto per le associazioni e le società sportive dilettantistiche.

5. Qualificazione tributaria

Dall’esame dell’art. 148 del Dpr. 917/86 emerge che le disposizioni agevolative di natura fiscale (previsione di non commercialità delle attività istituzionali previsti dal proprio statuto), operano a condizione che le associazioni sportive dilettantistiche si conformino alle seguenti clausole, e che queste siano state inserite nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

* divieto di distribuire utili o avanzi di gestione ovvero fondi, riserve, ecc. durante la vita dell’associazione;

* obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità;

* disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo prevedendo per gli associati o partecipanti il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto o dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;

* obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

* l’eleggibilità libera degli organi amministrativi;

* la sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti ed i criteri di loro ammissione ed esclusione;

* criteri ed idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

* intrasmissibilità della quota o contributo associativo.

Nel caso in cui l’associazione sportiva dilettantistica non si attenga alle clausole previste dall’art. 148, essa, a mente del comma 4 dell’art. 149 del Dpr. 917/86, non perde comunque la qualifica di ente non commerciale.

In questo caso, tuttavia, in deroga all’art. 148, comma 1, del Dpr. 917/86, tutte le attività svolte e le quote versate dagli associati, si considereranno di natura commerciale, con l’obbligo di tenuta delle scritture contabili obbligatorie previste dalla vigente normativa fiscale in materia di IVA[20] ed IRES[21].

Per quanto attiene il rendiconto economico e finanziario, esso dovrà riassumere le vicende economiche e finanziarie dell’ente in modo da costituire uno strumento di trasparenza e di controllo dell’intera gestione economica e finanziaria dell’associazione.

Si tratta di un documento che dovrà evidenziare anche l’attività decommercializzata.

La documentazione di supporto di tale documento, anche se non fiscale, dovrà essere conservata con le modalità previste dal Dpr. 600/73, attesa la rilevanza attribuita allo stesso rendiconto annuale imposto da una norma tributaria quale specifico requisito per l’applicazione di un particolare trattamento di favore.

La mancata redazione ed approvazione del rendiconto annuale, determina, come conseguenza, la non applicabilità delle disposizioni concernenti la non commercialità recate dai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater, dell’art. 148 del Dpr. 917/86[22].

A supporto di quanto precede, si cita la sentenza del 5/19 novembre 1992, nr.467 della Corte Costituzionale, che ha stabilito:“”.Ai fini della successiva qualificazione dell’ente quale associazione riconducibile in una specifica tipologia nel comma 3 dell’art. 111 del TUIR, si afferma l’insufficienza dell’autoqualificazione dell’ente (come associazione politica, sindacale, di categoria, religiosa, culturale, eccetera) sulla base della sola definizione statutaria e, quindi, la necessità di una valutazione della reale natura dell’ente e dell’attività in concreto esercitata, alla stregua di obiettivi criteri desumibili dall’insieme delle norme dell’ordinamento.””

Si vuole con ciò precisare che l’attività svolta “in diretta attuazione degli scopi istituzionali “, non è quella genericamente rientrante tra le finalità istituzionali dell’ente, in quanto il legislatore subordina l’applicazione del regime di favore alla circostanza che l’anzidetta attività costituisca il naturale completamento degli scopi specifici e particolari che caratterizzano ciascun ente associativo.

Conseguentemente, nel caso in cui l’associazione sportiva dilettantistica sostenga delle attività commerciali, come conseguenza di una violazione alle forme previste per l’applicazione delle norme agevolative, dovrà istituire tutti i registri obbligatori previsti dalla vigente normativa fiscale con la conseguenza che andranno dichiarati come ricavi-operazioni attive (cioè di natura commerciale) anche le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici.

6. La contabilità supersemplificata

Le associazioni/società sportive dilettantistiche devono[23]:

Þ versare trimestralmente l’imposta sul valore aggiunto mediante delega unica di pagamento (mod. F24) entro il giorno sedici del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, con possibilità di avvalersi della compensazione[24];

Þ numerare progressivamente e conservare le fatture di acquisto a norma dell’art. 39 del Dpr. 633/72;

Þ annotare, anche con unica registrazione entro il giorno quindici del mese successivo, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel modello di cui al D.M. 11 febbraio 1997 opportunamente integrato;

Þ annotare distintamente nel citato modello i proventi che non costituiscono reddito imponibile[25] nonché le plusvalenze patrimoniali e le operazioni intracomunitarie[26];

Þ certificare i corrispettivi per assistere alle manifestazioni sportive dilettantistiche[27] mediante appositi misuratori fiscali[28], con la possibilità di utilizzare i titoli di ingresso o di abbonamenti recanti il contrassegno del concessionario (SIAE)[29];

Þ annotare le movimentazioni nonchè le rimanenze dei titoli di ingresso e degli abbonamenti (nell’ipotesi in cui non hanno scelto la certificazione mediante appositi misuratori fiscali) su appositi prospetti conformi al modello approvato con provvedimento con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate[30] [31];

Þ certificare i corrispettivi diversi mediante emissione di fattura ovvero, se l’emissione dovesse risultare non obbligatoria, secondo le disposizioni di cui al Dpr. 696/1996, il quale, peraltro, all’art. 2, comma 1, lett. hh) esonera dall’obbligo di certificazione “le cessioni e le prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina della Legge 16 dicembre 1991, nr. 398….”.

7. Agevolazioni Iva

Oltre a quanto già trattato, nei confronti delle associazioni/sportive sportive dilettantistiche è applicabile anche l’agevolazione fiscale prevista dall’art. 2, comma 2, della Legge 398/91 la quale prevede che ai fini delle imposte indirette:

* l’applicazione delle disposizioni recate dall’art. 74, comma 6, del Dpr. 633/72 per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio delle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali nel caso di esplicita opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla Legge 398/91;

* lo speciale regime trova applicazione anche per quei proventi percepiti in relazione ad attività non assoggettate all’imposta sugli intrattenimenti;

* agli effetti della determinazione dell’IVA, la detrazione di cui all’art. 19 del Dpr. 633/72 è forfettizzata con l’applicazione di una detrazione in via ordinaria pari al 50% dell’imposta relativa alle operazioni imponibili;

* per le prestazioni di sponsorizzazione la detrazione è forfettizzata in misura pari ad 1/10 dell’imposta relativa alle operazioni stesse;

* per le cessioni o le concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica la detrazione compete in misura pari ad 1/3 dell’imposta relativa alle operazioni stesse;

* per le prestazioni pubblicitarie, in mancanza di una espressa previsione normativa, la detrazione spetta al 50%[32].

8. Agevolazioni Ires

Oltre a quanto già trattato, nei confronti delle associazioni/società sportive dilettantistiche è applicabile anche l’agevolazione fiscale prevista dall’art. 2, comma 2, della Legge 398/91 la quale prevede che, ai fini dell’Ires, il reddito imponibile[33] viene determinato applicando all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività fissato, dall’art. 25 della Legge 133/1999, nella misura del 3%, e aggiungendo l’intero importo delle plusvalenze patrimoniali.

Sono esclusi dall’ammontare dei proventi da assoggettare al coefficiente di redditività quelli che, per espressa disposizione di legge, non concorrono alla formazione del reddito (proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali[34], proventi realizzati mediante raccolta pubblica di fondi[35] effettuata occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione[36], per un numero di eventi complessivamente non superiori a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali[37]).

Qualora l’associazione svolga, anche occasionalmente, la raccolta pubblica di fondi o sottoscrizioni conseguenti a manifestazioni legate a ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, dovrà redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell’art.22 del DPR 600/73, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o compagne di sensibilizzazione indicate nell’art.108, comma 2-bis, lett. a), del DPR 917/86.

Quanto precede non deve, tuttavia, essere confuso con le prestazioni di pubblicità commerciale che determinano una presunzione assoluta di commercialità[38].

Si ricorda che non concorre alla determinazione del reddito delle associazioni e società sportive dilettantistiche il premio di addestramento e formazione tecnica[39] [40].

9. Superamento del plafond nel periodo d’imposta

Cosa succede nel caso in cui l’associazione/società sportiva dilettantistica, che ha optato per il regime ex 398, superi il limite dei 250.000 euro nel corso del periodo d’imposta?

Questa è la domanda posta all’Agenzia delle Entrate, che si è espressa con la risoluzione n.123/E/2006.

L’Agenzia, dopo una breve ricognizione dei tratti salienti del regime fiscale agevolativo, ricorda che – a mente dell’art. 1, comma 2 della Legge n.398 – la norma di favore non è applicabile “”dal mese successivo a quello in cui il limite (dei 250.000 euro; ndAA) è superato””[41]. Il legislatore ha quindi previsto che in capo al medesimo soggetto possano sussistere, nello stesso periodo d’imposta, due diversi regimi tributari[42].

Ciò risulta ancora più chiaramente – fa notare la risoluzione n.123/E – dalla lettura della circolare n.1/1992, secondo cui “”gli obblighi previsti…cessano con l’inizio degli effetti dell’opzione e … vengono ripristinati .. con il venir meno dei requisiti prescritti per fruire delle disposizioni”” agevolative, con la conseguenza che “”nel corso di uno stesso periodo d’imposta possono eventualmente concretizzarsi due diversi regimi tributari””. In altre parole, gli obblighi contabili ai fini dell’Ires e dell’Iva, i criteri di determinazione del reddito previsto per le società in contabilità semplificata (o ordinaria) e gli adempimenti Iva nei modi normali vengono ripristinati dal momento in cui cessa l’effetto dell’opzione.

Di conseguenza, il superamento in corso di esercizio del limite di 250.000 euro comporta, ai fini dell’Ires e dell’Iva, l’applicazione del tributo con le modalità ordinarie dal mese successivo a quello di cessazione dei requisiti.

Concludendo, come ricordato dalla risoluzione n.123/E/2006, in caso di superamento del plafond in corso d’anno, coesisteranno due diversi regimi fiscali ai fini dell’Ires e dell’Iva:

* dall’inizio dell’esercizio fino al mese di superamento del limite: la determinazione del reddito imponibile, l’applicazione dell’Iva e la contabilità rispetteranno il regime della legge 398;

* dal mese successivo al superamento del plafond e fino al termine dell’esercizio: è applicabile il regime ordinario con riferimento alla determinazione dell’imposta e ai fini degli adempimenti contabili.



[1] Per un commento, si vedano anche A.RUSSO, Se le associazioni sportive dilettantistiche superano il limite, in Fiscooggi, quotidiano telematico dell’Agenzia delle Entrate, e A.SUCCI, Società sportive con doppio regime, in Italiaoggi del 11 novembre 2006

[2] Come noto, è stato l’art.90 della Legge 289/02 ad estenderne l’applicazione alle società di capitali ed alle cooperative, a condizione che le stesse non abbiano fine di lucro.

[3] Per un approfondimento sul regime della Legge 398/91, si rinvia a M.PEIROLO, Associazioni sportive: limite ai proventi per godere delle agevolazioni, in L’Iva n.11/2006, S.SERVIDIO, Gestione di palestre tra agevolazioni ed imponibilità, in Il fisco n.2/2006, N.FORTE, Società e Associazioni Sportive, Il Sole 24Ore, IV ed.2005, nonché E.CAIRA, Società ed associazioni sportive dilettantistiche, Buffetti Editore, 7^ ed. 2005

[4] Come modificato dalle Leggi n.128/04 e 186/04

[5] C.c.: Titolo II – Delle Persone Giuridiche -, Capo II – Delle Associazioni e delle Fondazioni – e Capo III – Delle Associazioni non riconosciute e dei Comitati

[6] Si ricorda che, come sancito dalla Legge n.186/04, il CONI è l’ “”unico organismo certificatore dell’effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche”

[7] Art. 1, comma 1, legge 398/91, come sostituito dall’art. 25 della Legge 133/1999, il cui provento è stato elevato dall’art. 90, comma 2, della Legge 289/2002

[8] in particolare, N.FORTE, Società e Associazioni Sportive, Il Sole 24Ore, IV ed.2005, nonché E.CAIRA, Società ed associazioni sportive dilettantistiche, Buffetti Editore, 7^ ed. 2005

[9] la disposizione prevede anche talune eccezioni tassativamente indicate, per le quali si applica sempre il principio di cassa: sono le cd. operazioni ad esigibilità differita

[10] Per periodo precedente, si fa riferimento all’anno solare ovvero al periodo d’imposta, a seconda che l’esercizio coincida con l’anno solare ovvero – caso frequente nel caso di associazioni/società sportive – con la stagione sportiva (1/07 – 30/06)

[11] Art. 1, comma, Dpr. 442/97

[12] Art. 2 Dpr. 442/97

[13] Per un approfondimento, N.FORTE, Società e Associazioni Sportive, Il Sole 24Ore, IV ed.2005, nonché E.CAIRA, Società ed associazioni sportive dilettantistiche, Buffetti Editore, 7^ ed. 2005

[14] Come ricorda la circolare 8 marzo 2000, n.43/E, l’associazione/società sportiva dilettantistica dve “”esercitare l’opzione prima dell’inizio dell’anno solare, a prescindere dalla cadenza dell’esercizio, dandone comunicazione all’ufficio della SIAE competente in ragione del domicilio fiscale della associazione”” o della sede legale della società.

[15] La circolare 11 febbraio 1992, n.1 del Ministero delle Finanze, infatti, recita che “”i soggetti che iniziano l’attività nell’esercizio in corso … possono usufruire delle disposizioni recate dalla stessa legge qualora ritengano di conseguire nel periodo d’imposta medesimo proventi di natura commerciale per un ammontare complessivo non superiore al limite stabilito dalla legge””

[16] si vedano le circolari 11 febbraio 1992, n.1, 8 marzo 2000, n.43/E, e 22 aprile 2003, n.21/E

[17] all’ Allegato E

[18] In tal senso, E.CAIRA, Società ed associazioni sportive dilettantistiche, Buffetti Editore, 7^ ed. 2005

[19] Iniziata con il D.Lgs. n.60/99

[20] Artt. 23 e seg. del Dpr. 633/72 e 8 del Dpr. 322/88

[21] Art. 144 – comma 2 - del Dpr. 917/86

[22] Circolare del Dipartimento delle Entrate nr. 124/E del 12.05.1998

[23] Art. 9, comma 3, Dpr. 544/1999

[24] Art. 17 D.Lgs 241/1997

[25] Art. 25, comma 1, Legge 133/1999

[26] Art. 47 della Legge 427/1993

[27] Dpr. 69/2002

[28] Decreti del 13 luglio 2000 e 23 luglio 2001

[29] Art. 17 del Dpr. 640/72

[30] Art. 5 del Dpr. 69/2002

[31] Provvedimento 20.11.2002

[32] Circolare nr. 165/E del 7.09.2000

[33] Con riferimento alle società sportive dilettantistiche, la circolare 22 aprile 2003, n.21/E evidenzia come – ai fini della determinazione del reddito imponibile – si debba tener conto “”della qualificazione tributaria soggettiva delle società di capitali per le quali tutti i redditi, da qualsiasi fonte provengono, costituiscono reddito d’impresa””

[34] Art. 25, comma 2, lettera a), Legge 133/1999

[35] Art. 25, comma 2, lettera b), Legge 133/1999

[36] Art. 143 Dpr. 917/86

[37] Circolare 207/E del 16.11.2002 (euro 51.645,69);

[38] Art. 111, comma 4, lettera d) del Dpr. 917/86 (ora art. 148 del D.Lgs 344/2003)

[39] Art. 3 della Legge 398/91

[40] Art. 6 della Legge 91/81

[41] Sul punto, ricordiamo anche la circolare n.1/1992, secondo cui “”l’opzione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è esercitata e fino a quando non venga revocata … salvo il superamento, nel corso del periodo d’imposta, del limite …, nel qual caso cessano di applicarsi le disposizioni della legge 398, con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite è superato””.

[42] ancorché successivi nel tempo

1. Cenni generali

La Legge n.398/91 disciplina il regime fiscale supersemplificato per ASD e SSD a condizione che queste, nel corso dell’esercizio precedente, abbiano conseguito proventi di natura commerciale per un importo non superiore a 250.000 euro (requisito oggettivo).

Il superamento di tale plafond comporta, ai fini dell’Ires e dell’Iva, l’applicazione del tributo con le modalità ordinarie dal mese successivo a quello di cessazione del requisito oggettivo, con la conseguenza che – nell’esercizio – coesisteranno due regimi (uno agevolato ed uno ordinario).

Con la risoluzione 7 novembre 2006, n.123, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in relazione al trattamento fiscale applicabile alle associazioni e società sportive dilettantistiche nel caso di superamento – in corso d’anno – del limite previsto dalla Legge n.398/91 come modificato dall’art.90 della Legge n.289/02[1].

Come noto, la Legge n.398/91 prevede un regime agevolato per le associazioni e le società[2] sportive dilettantistiche, a condizione che vengano rispettati specifici requisiti soggettivi ed oggettivi.

Prima di commentare la risoluzione n.123/E/06, esaminiamo - per linee generali e senza pretesa alcuna di esaustività - la disciplina delineata dalla Legge n.398/91[3].

2. Condizioni soggettive

L’art. 90 della Legge 289/2002[4], che per la prima volta ha disciplinato sotto il profilo civilistico le associazioni sportive dilettantistiche, ha – quindi - chiaramente delineato i requisiti necessari per la loro individuazione[5].

In funzione del nuovo quadro normativo:

a) sussiste, per gli amministratori dell’associazione/società sportiva, il divieto di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina;

b) lo statuto e l’atto costitutivo delle associazioni e società sportive dilettantistiche devono contenere le clausole necessarie per garantire l’assenza di fine di lucro ed assicurare il rispetto dei principi della legge e cioè:

Ø il rispetto del principio di democrazia interna (tale previsione non si applica alle società, per le quali si deve fare riferimento al codice civile);

Ø l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica;

Ø la gratuità degli incarichi degli amministratori (tale previsione non si applica alle SSD);

Ø la devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento;

Ø l’obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui l’associazione/società tende affiliarsi;

c) devono essere stabilite le modalità di approvazione dello statuto e di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una o più federazioni sportive nazionali o alle discipline sportive associate o a uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI[6] anche su base regionale;

d) devono essere previsti i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all’ordinamento sportivo;

e) devono essere segnalate nella denominazione sociale la finalità sportiva e l’indicazione dilettantistica, che devono essere utilizzate in tutti i segni distintivi e/o comunicazioni rivolte al pubblico e quindi anche a tutti gli associati.

Conseguentemente, le associazioni/società sportive dilettantistiche non potranno beneficiare del particolare regime agevolativo ad esse riservato quando non recepiscano formalmente nello statuto o nell’atto costitutivo gli adempimenti indicati nelle precedenti lettere da a) ad e).

3. Condizione oggettiva

Ai fini dell’applicazione della Legge 398/91 è necessario che i soggetti beneficiari non abbiano conseguito, nel periodo d’imposta precedente a quello in cui si avvalgono del regime agevolativo recato dall’anzidetta legge, proventi di natura commerciale per un importo superiore a 250.000 euro[7].

Con riguardo alle modalità di determinazione dell’ammontare dei ricavi, conseguiti nell’ambito dell’attività commerciale, si deve tenere conto del cd. Principio di cassa, come ribadito dalla circolare 11 febbraio 1992, n.1 del Ministero delle Finanze, secondo cui “”stante la particolarità della disciplina introdotta dalla legge n.398 per i soggetti ivi indicati, ai fini dell’individuazione dei proventi in argomento deve aversi riguardo al criterio di cassa””.

Peraltro, come correttamente rilevato da autorevole dottrina[8], il D.M. 18 maggio 1995, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, rileva che “”stante la particolarità della disciplina introdotta dalla legge n.398, occorre precisare che per l’individuazione dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali deve aversi riguardo al criterio di cassa, nel cui ambito, peraltro, resta fermo il principio voluto dalla normativa IVA, secondo cui vanno computati gli introiti fatturati ancorché non riscossi””.

Di conforme opinione è anche la SIAE, con la circolare 19 dicembre 1995, n.712, secondo cui, ai fini della corretta individuazione dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, si deve tener conto, in via generale[9], dei proventi:

* incassati, in mancanza di fattura (principio di cassa);

* fatturati seppure non riscossi, in presenza di fattura (principio di fatturazione).

Il nuovo limite si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003, cioè dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge 289/2002, purchè nel periodo precedente[10] siano stati conseguiti proventi di natura commerciale per un importo non superiore a 250.000 euro.

Ai fini dell’esercizio dell’opzione, e della relativa revoca (determinazione delle imposte o regimi contabili), esse si desumono da comportamenti concludenti del contribuente ovvero dalle modalità di tenuta delle scritture contabili[11].

Pertanto, i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che intendono avvalersi delle disposizioni agevolative previste dalla legge 398/91, manifestano l’opzione unicamente attraverso la sua corretta attuazione sin dall’inizio del periodo o dell’attività, fermo restando l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate ed alla SIAE l’opzione[12].

4. Regime opzionale: come funziona[13]

Il regime previsto dalla legge n.398/91 è un regime opzionale e non obbligatorio, per tutti i soggetti che posseggano i requisiti soggettivi ed oggettivi sopra indicati.

Per poter beneficiare delle agevolazioni previste da questo regime, è sufficiente per la società tenere un comportamento concludente dal primo giorno dell’esercizio (1° gennaio o 1° luglio, a seconda che l’esercizio sociale sia 1.1-31.12 ovvero 1.7-30.6), istituendo – cioè – la contabilità cd. supersemplificata.

Ovviamente, il comportamento concludente non è – da solo – sufficiente. E’ infatti anche previsto un obbligo di comunicazione all’ufficio delle Entrate ed alla SIAE nella cui circoscrizione si trova la sede legale della società.

La comunicazione può essere fatta o di persona o con lettera raccomandata alla SIAE entro il 31.12 dell’anno precedente a quello in cui si opererà secondo la 398. Per quanto riguarda l’ufficio delle Entrate, la comunicazione si farà in sede di presentazione del modello Unico relativo all’anno in cui la società si è adeguata alla 398/91.

L’opzione, una volta esercitata, è vincolante per cinque anni, sempre – è ovvio – che la società non perda anche uno solo dei requisiti previsti.

4.1 Soggetto di nuova costituzione

E se l’associazione/società sportiva dilettantistica è di nuova costituzione?

In questo caso, se l’associazione/società ritiene di non conseguire nell’anno proventi commerciali superiori ai 250.000 euro, potrà optare da subito, dandone immediata comunicazione alla SIAE[14] ed – in sede di presentazione del modello Unico - all’Ufficio delle Entrate[15].

Nel caso di costituzione in corso d’anno, il calcolo dei ricavi commerciali futuri presunti deve essere fatto tenendo conto delle modalità stabilite nel tempo dall’Amministrazione finanziaria[16] e recentemente confermate dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione 16 maggio 2006, n.63/E. In particolare, il D.M. 18 maggio 1995[17] ha, tra l’altro, precisato che “”il limite di importo cui far riferimento si determina a stima rapportandolo al detto periodo computato a giorni””, qualora il primo periodo di gestione dell’associazione sia inferiore all’anno solare[18]. Parimenti, nel caso in cui la durata dell’esercizio o del periodo di gestione – stabilito dall’atto costitutivo – sia superiore all’anno, ma inferiore al biennio, “”il limite è determinato in funzione di tale maggiore periodo””.

Sul punto, come correttamente rilevato dalla risoluzione n.63/E/2006, il D.M. appena esaminato, seppure risulti superato in alcune sue parti a seguito della riforma del settore spettacolistico[19], mantiene inalterata la sua attualità nella parte in cui fornisce chiarimenti sui presupposti applicativi del regime agevolativi previsto per le associazioni e le società sportive dilettantistiche.

5. Qualificazione tributaria

Dall’esame dell’art. 148 del Dpr. 917/86 emerge che le disposizioni agevolative di natura fiscale (previsione di non commercialità delle attività istituzionali previsti dal proprio statuto), operano a condizione che le associazioni sportive dilettantistiche si conformino alle seguenti clausole, e che queste siano state inserite nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

* divieto di distribuire utili o avanzi di gestione ovvero fondi, riserve, ecc. durante la vita dell’associazione;

* obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità;

* disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo prevedendo per gli associati o partecipanti il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto o dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;

* obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

* l’eleggibilità libera degli organi amministrativi;

* la sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti ed i criteri di loro ammissione ed esclusione;

* criteri ed idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

* intrasmissibilità della quota o contributo associativo.

Nel caso in cui l’associazione sportiva dilettantistica non si attenga alle clausole previste dall’art. 148, essa, a mente del comma 4 dell’art. 149 del Dpr. 917/86, non perde comunque la qualifica di ente non commerciale.

In questo caso, tuttavia, in deroga all’art. 148, comma 1, del Dpr. 917/86, tutte le attività svolte e le quote versate dagli associati, si considereranno di natura commerciale, con l’obbligo di tenuta delle scritture contabili obbligatorie previste dalla vigente normativa fiscale in materia di IVA[20] ed IRES[21].

Per quanto attiene il rendiconto economico e finanziario, esso dovrà riassumere le vicende economiche e finanziarie dell’ente in modo da costituire uno strumento di trasparenza e di controllo dell’intera gestione economica e finanziaria dell’associazione.

Si tratta di un documento che dovrà evidenziare anche l’attività decommercializzata.

La documentazione di supporto di tale documento, anche se non fiscale, dovrà essere conservata con le modalità previste dal Dpr. 600/73, attesa la rilevanza attribuita allo stesso rendiconto annuale imposto da una norma tributaria quale specifico requisito per l’applicazione di un particolare trattamento di favore.

La mancata redazione ed approvazione del rendiconto annuale, determina, come conseguenza, la non applicabilità delle disposizioni concernenti la non commercialità recate dai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater, dell’art. 148 del Dpr. 917/86[22].

A supporto di quanto precede, si cita la sentenza del 5/19 novembre 1992, nr.467 della Corte Costituzionale, che ha stabilito:“”.Ai fini della successiva qualificazione dell’ente quale associazione riconducibile in una specifica tipologia nel comma 3 dell’art. 111 del TUIR, si afferma l’insufficienza dell’autoqualificazione dell’ente (come associazione politica, sindacale, di categoria, religiosa, culturale, eccetera) sulla base della sola definizione statutaria e, quindi, la necessità di una valutazione della reale natura dell’ente e dell’attività in concreto esercitata, alla stregua di obiettivi criteri desumibili dall’insieme delle norme dell’ordinamento.””

Si vuole con ciò precisare che l’attività svolta “in diretta attuazione degli scopi istituzionali “, non è quella genericamente rientrante tra le finalità istituzionali dell’ente, in quanto il legislatore subordina l’applicazione del regime di favore alla circostanza che l’anzidetta attività costituisca il naturale completamento degli scopi specifici e particolari che caratterizzano ciascun ente associativo.

Conseguentemente, nel caso in cui l’associazione sportiva dilettantistica sostenga delle attività commerciali, come conseguenza di una violazione alle forme previste per l’applicazione delle norme agevolative, dovrà istituire tutti i registri obbligatori previsti dalla vigente normativa fiscale con la conseguenza che andranno dichiarati come ricavi-operazioni attive (cioè di natura commerciale) anche le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici.

6. La contabilità supersemplificata

Le associazioni/società sportive dilettantistiche devono[23]:

Þ versare trimestralmente l’imposta sul valore aggiunto mediante delega unica di pagamento (mod. F24) entro il giorno sedici del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, con possibilità di avvalersi della compensazione[24];

Þ numerare progressivamente e conservare le fatture di acquisto a norma dell’art. 39 del Dpr. 633/72;

Þ annotare, anche con unica registrazione entro il giorno quindici del mese successivo, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel modello di cui al D.M. 11 febbraio 1997 opportunamente integrato;

Þ annotare distintamente nel citato modello i proventi che non costituiscono reddito imponibile[25] nonché le plusvalenze patrimoniali e le operazioni intracomunitarie[26];

Þ certificare i corrispettivi per assistere alle manifestazioni sportive dilettantistiche[27] mediante appositi misuratori fiscali[28], con la possibilità di utilizzare i titoli di ingresso o di abbonamenti recanti il contrassegno del concessionario (SIAE)[29];

Þ annotare le movimentazioni nonchè le rimanenze dei titoli di ingresso e degli abbonamenti (nell’ipotesi in cui non hanno scelto la certificazione mediante appositi misuratori fiscali) su appositi prospetti conformi al modello approvato con provvedimento con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate[30] [31];

Þ certificare i corrispettivi diversi mediante emissione di fattura ovvero, se l’emissione dovesse risultare non obbligatoria, secondo le disposizioni di cui al Dpr. 696/1996, il quale, peraltro, all’art. 2, comma 1, lett. hh) esonera dall’obbligo di certificazione “le cessioni e le prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina della Legge 16 dicembre 1991, nr. 398….”.

7. Agevolazioni Iva

Oltre a quanto già trattato, nei confronti delle associazioni/sportive sportive dilettantistiche è applicabile anche l’agevolazione fiscale prevista dall’art. 2, comma 2, della Legge 398/91 la quale prevede che ai fini delle imposte indirette:

* l’applicazione delle disposizioni recate dall’art. 74, comma 6, del Dpr. 633/72 per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio delle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali nel caso di esplicita opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla Legge 398/91;

* lo speciale regime trova applicazione anche per quei proventi percepiti in relazione ad attività non assoggettate all’imposta sugli intrattenimenti;

* agli effetti della determinazione dell’IVA, la detrazione di cui all’art. 19 del Dpr. 633/72 è forfettizzata con l’applicazione di una detrazione in via ordinaria pari al 50% dell’imposta relativa alle operazioni imponibili;

* per le prestazioni di sponsorizzazione la detrazione è forfettizzata in misura pari ad 1/10 dell’imposta relativa alle operazioni stesse;

* per le cessioni o le concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica la detrazione compete in misura pari ad 1/3 dell’imposta relativa alle operazioni stesse;

* per le prestazioni pubblicitarie, in mancanza di una espressa previsione normativa, la detrazione spetta al 50%[32].

8. Agevolazioni Ires

Oltre a quanto già trattato, nei confronti delle associazioni/società sportive dilettantistiche è applicabile anche l’agevolazione fiscale prevista dall’art. 2, comma 2, della Legge 398/91 la quale prevede che, ai fini dell’Ires, il reddito imponibile[33] viene determinato applicando all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività fissato, dall’art. 25 della Legge 133/1999, nella misura del 3%, e aggiungendo l’intero importo delle plusvalenze patrimoniali.

Sono esclusi dall’ammontare dei proventi da assoggettare al coefficiente di redditività quelli che, per espressa disposizione di legge, non concorrono alla formazione del reddito (proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali[34], proventi realizzati mediante raccolta pubblica di fondi[35] effettuata occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione[36], per un numero di eventi complessivamente non superiori a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali[37]).

Qualora l’associazione svolga, anche occasionalmente, la raccolta pubblica di fondi o sottoscrizioni conseguenti a manifestazioni legate a ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, dovrà redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell’art.22 del DPR 600/73, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o compagne di sensibilizzazione indicate nell’art.108, comma 2-bis, lett. a), del DPR 917/86.

Quanto precede non deve, tuttavia, essere confuso con le prestazioni di pubblicità commerciale che determinano una presunzione assoluta di commercialità[38].

Si ricorda che non concorre alla determinazione del reddito delle associazioni e società sportive dilettantistiche il premio di addestramento e formazione tecnica[39] [40].

9. Superamento del plafond nel periodo d’imposta

Cosa succede nel caso in cui l’associazione/società sportiva dilettantistica, che ha optato per il regime ex 398, superi il limite dei 250.000 euro nel corso del periodo d’imposta?

Questa è la domanda posta all’Agenzia delle Entrate, che si è espressa con la risoluzione n.123/E/2006.

L’Agenzia, dopo una breve ricognizione dei tratti salienti del regime fiscale agevolativo, ricorda che – a mente dell’art. 1, comma 2 della Legge n.398 – la norma di favore non è applicabile “”dal mese successivo a quello in cui il limite (dei 250.000 euro; ndAA) è superato””[41]. Il legislatore ha quindi previsto che in capo al medesimo soggetto possano sussistere, nello stesso periodo d’imposta, due diversi regimi tributari[42].

Ciò risulta ancora più chiaramente – fa notare la risoluzione n.123/E – dalla lettura della circolare n.1/1992, secondo cui “”gli obblighi previsti…cessano con l’inizio degli effetti dell’opzione e … vengono ripristinati .. con il venir meno dei requisiti prescritti per fruire delle disposizioni”” agevolative, con la conseguenza che “”nel corso di uno stesso periodo d’imposta possono eventualmente concretizzarsi due diversi regimi tributari””. In altre parole, gli obblighi contabili ai fini dell’Ires e dell’Iva, i criteri di determinazione del reddito previsto per le società in contabilità semplificata (o ordinaria) e gli adempimenti Iva nei modi normali vengono ripristinati dal momento in cui cessa l’effetto dell’opzione.

Di conseguenza, il superamento in corso di esercizio del limite di 250.000 euro comporta, ai fini dell’Ires e dell’Iva, l’applicazione del tributo con le modalità ordinarie dal mese successivo a quello di cessazione dei requisiti.

Concludendo, come ricordato dalla risoluzione n.123/E/2006, in caso di superamento del plafond in corso d’anno, coesisteranno due diversi regimi fiscali ai fini dell’Ires e dell’Iva:

* dall’inizio dell’esercizio fino al mese di superamento del limite: la determinazione del reddito imponibile, l’applicazione dell’Iva e la contabilità rispetteranno il regime della legge 398;

* dal mese successivo al superamento del plafond e fino al termine dell’esercizio: è applicabile il regime ordinario con riferimento alla determinazione dell’imposta e ai fini degli adempimenti contabili.



[1] Per un commento, si vedano anche A.RUSSO, Se le associazioni sportive dilettantistiche superano il limite, in Fiscooggi, quotidiano telematico dell’Agenzia delle Entrate, e A.SUCCI, Società sportive con doppio regime, in Italiaoggi del 11 novembre 2006

[2] Come noto, è stato l’art.90 della Legge 289/02 ad estenderne l’applicazione alle società di capitali ed alle cooperative, a condizione che le stesse non abbiano fine di lucro.

[3] Per un approfondimento sul regime della Legge 398/91, si rinvia a M.PEIROLO, Associazioni sportive: limite ai proventi per godere delle agevolazioni, in L’Iva n.11/2006, S.SERVIDIO, Gestione di palestre tra agevolazioni ed imponibilità, in Il fisco n.2/2006, N.FORTE, Società e Associazioni Sportive, Il Sole 24Ore, IV ed.2005, nonché E.CAIRA, Società ed associazioni sportive dilettantistiche, Buffetti Editore, 7^ ed. 2005

[4] Come modificato dalle Leggi n.128/04 e 186/04

[5] C.c.: Titolo II – Delle Persone Giuridiche -, Capo II – Delle Associazioni e delle Fondazioni – e Capo III – Delle Associazioni non riconosciute e dei Comitati

[6] Si ricorda che, come sancito dalla Legge n.186/04, il CONI è l’ “”unico organismo certificatore dell’effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche”

[7] Art. 1, comma 1, legge 398/91, come sostituito dall’art. 25 della Legge 133/1999, il cui provento è stato elevato dall’art. 90, comma 2, della Legge 289/2002

[8] in particolare, N.FORTE, Società e Associazioni Sportive, Il Sole 24Ore, IV ed.2005, nonché E.CAIRA, Società ed associazioni sportive dilettantistiche, Buffetti Editore, 7^ ed. 2005

[9] la disposizione prevede anche talune eccezioni tassativamente indicate, per le quali si applica sempre il principio di cassa: sono le cd. operazioni ad esigibilità differita

[10] Per periodo precedente, si fa riferimento all’anno solare ovvero al periodo d’imposta, a seconda che l’esercizio coincida con l’anno solare ovvero – caso frequente nel caso di associazioni/società sportive – con la stagione sportiva (1/07 – 30/06)

[11] Art. 1, comma, Dpr. 442/97

[12] Art. 2 Dpr. 442/97

[13] Per un approfondimento, N.FORTE, Società e Associazioni Sportive, Il Sole 24Ore, IV ed.2005, nonché E.CAIRA, Società ed associazioni sportive dilettantistiche, Buffetti Editore, 7^ ed. 2005

[14] Come ricorda la circolare 8 marzo 2000, n.43/E, l’associazione/società sportiva dilettantistica dve “”esercitare l’opzione prima dell’inizio dell’anno solare, a prescindere dalla cadenza dell’esercizio, dandone comunicazione all’ufficio della SIAE competente in ragione del domicilio fiscale della associazione”” o della sede legale della società.

[15] La circolare 11 febbraio 1992, n.1 del Ministero delle Finanze, infatti, recita che “”i soggetti che iniziano l’attività nell’esercizio in corso … possono usufruire delle disposizioni recate dalla stessa legge qualora ritengano di conseguire nel periodo d’imposta medesimo proventi di natura commerciale per un ammontare complessivo non superiore al limite stabilito dalla legge””

[16] si vedano le circolari 11 febbraio 1992, n.1, 8 marzo 2000, n.43/E, e 22 aprile 2003, n.21/E

[17] all’ Allegato E

[18] In tal senso, E.CAIRA, Società ed associazioni sportive dilettantistiche, Buffetti Editore, 7^ ed. 2005

[19] Iniziata con il D.Lgs. n.60/99

[20] Artt. 23 e seg. del Dpr. 633/72 e 8 del Dpr. 322/88

[21] Art. 144 – comma 2 - del Dpr. 917/86

[22] Circolare del Dipartimento delle Entrate nr. 124/E del 12.05.1998

[23] Art. 9, comma 3, Dpr. 544/1999

[24] Art. 17 D.Lgs 241/1997

[25] Art. 25, comma 1, Legge 133/1999

[26] Art. 47 della Legge 427/1993

[27] Dpr. 69/2002

[28] Decreti del 13 luglio 2000 e 23 luglio 2001

[29] Art. 17 del Dpr. 640/72

[30] Art. 5 del Dpr. 69/2002

[31] Provvedimento 20.11.2002

[32] Circolare nr. 165/E del 7.09.2000

[33] Con riferimento alle società sportive dilettantistiche, la circolare 22 aprile 2003, n.21/E evidenzia come – ai fini della determinazione del reddito imponibile – si debba tener conto “”della qualificazione tributaria soggettiva delle società di capitali per le quali tutti i redditi, da qualsiasi fonte provengono, costituiscono reddito d’impresa””

[34] Art. 25, comma 2, lettera a), Legge 133/1999

[35] Art. 25, comma 2, lettera b), Legge 133/1999

[36] Art. 143 Dpr. 917/86

[37] Circolare 207/E del 16.11.2002 (euro 51.645,69);

[38] Art. 111, comma 4, lettera d) del Dpr. 917/86 (ora art. 148 del D.Lgs 344/2003)

[39] Art. 3 della Legge 398/91

[40] Art. 6 della Legge 91/81

[41] Sul punto, ricordiamo anche la circolare n.1/1992, secondo cui “”l’opzione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è esercitata e fino a quando non venga revocata … salvo il superamento, nel corso del periodo d’imposta, del limite …, nel qual caso cessano di applicarsi le disposizioni della legge 398, con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite è superato””.

[42] ancorché successivi nel tempo