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Domanda per assegno famigliare e autorizzazione dell’INPS

[Il presente contributo, ai sensi della Circolare Ministero del Lavoro del 18 marzo 2004, ha natura personale e non impegnativa per la Pubblica Amministrazione di appartenenza, in quanto le considerazioni in esso esposte sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autrice.]

Per ottenere l’assegno famigliare è necessario presentare domanda al datore compilando apposito modulo rilasciato dall’INPS, tuttavia in alcune situazioni è necessario allegare alla richiesta ulteriori documenti, ciò accade nel caso di abbandono del coniuge, familiari inabili o minorenni con difficoltà a svolgere normali compiti, nel caso di fratelli, sorelle o nipoti orfani di entrambi i genitori, in presenza di soggetti equiparati ai figli o in caso di separazione o divorzio. Sono tutti esempi in cui è necessario presentare documentazione dell’Autorità giudiziaria o sanitaria a seconda dei casi. In alcuni casi però il datore di lavoro può richiedere l’autorizzazione INPS, ciò significa che nel nucleo del richiedente sono presenti particolari soggetti.

A prescindere dalle singole situazioni famigliari, vi sono una serie di casi in cui l’autorizzazione dell’INPS è necessaria per integrare la domanda. L’autorizzazione deve essere infatti richiesta nei seguenti casi: inserimento nel nucleo famigliare di fratelli, sorelle e nipoti, nonché figli di divorziati o separati legalmente o figli naturali legalmente riconosciuti dall’altro genitore, ovvero di figli dell’altro coniuge nati da precedente matrimonio sciolto per divorzio, maggiorenni inabili ad un proficuo lavoro o minorenni in difficoltà a svolgere i compiti propri della loro età. L’autorizzazione all’INPS va parimenti richiesta per i famigliari di cittadino straniero o italiano residenti all’estero, in ogni caso in cui manchi la dichiarazione del coniuge del richiedente e nelle ipotesi di accasamento di minori da parte di strutture pubbliche. Nel caso in cui si rientri in una queste condizioni, il datore, può, a ragion veduta, richiedere di integrare la domanda iniziale. E’ necessario quindi far richiesta utilizzando l’apposito modulo ANF/42 e allegare la documentazione che dimostra la situazione dei soggetti in questione.

Riepilogando: in caso di richiesta di assegni famigliari, è necessario completare il modulo rilasciato dall’INPS (ANF/DIP), qui si dovrà dichiarare che non ci sono altre richieste, né corresponsione di altri assegni per le persone componenti il nucleo famigliare. Nella richiesta dovrà comparire eventualmente anche la dichiarazione del coniuge che attesta di non aver richiesto alcun trattamento per le persone indicate. I documenti devono essere presentati solo per la prima richiesta e dopo in caso di variazioni del tuo status di famiglia. Non è prevista alcuna documentazione relativa al reddito.

La domanda ha valore per il riconoscimento dell’assegno nel periodo di lavoro compreso tra il 1 di luglio e il 30 di giugno di ciascun anno: il lavoratore deve quindi rinnovare la richiesta ogni anno entro il 30 giugno.

Qualora la domanda venga respinta, si può presentare ricorso al Comitato provinciale dell’INPS.

Nel caso poi in cui la situazione personale cambi, è necessario segnalare al datore, entro 30 gg, le modifiche intervenute nel nucleo famigliare, si pensi al caso di matrimoni, nascita di un figlio o compimento della maggiore età oppure nel caso di inizio di attività retribuita da parte del figlio maggiorenne. In questo caso dovranno segnalarsi le variazioni del nucleo che comportano la riduzione o aumento dell’assegno, allegando la relativa documentazione. Il datore, ricevuta la richiesta di assegno, dovrà accertarne la completezza e compilare le parti del modello ANF/DIP di sua competenza. Egli dovrà individuare l’importo dell’assegno spettante consultando la tabella INPS in relazione alla situazione famigliare dichiarata e registrare sul libro unico i dati relativi all’assegno.

Il datore di lavoro che ometta di corrispondere l’assegno al lavoratore è punito con sanzione amministrativa.

Il datore è inoltre tenuto alla conservazione dei certificato dello stato di famiglia e degli altri documenti consegnati al lavoratore per dieci anni.

Il diritto del lavoratore a percepire l’assegno si prescrive in cinque anni che decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione dell’assegno.

Il pagamento dell’assegno viene effettuato dal datore che anticipa la somma spettante della quale chiede il rimborso tramite il sistema del conguaglio con la denuncia contributiva mensile.

[Il presente contributo, ai sensi della Circolare Ministero del Lavoro del 18 marzo 2004, ha natura personale e non impegnativa per la Pubblica Amministrazione di appartenenza, in quanto le considerazioni in esso esposte sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autrice.]

Per ottenere l’assegno famigliare è necessario presentare domanda al datore compilando apposito modulo rilasciato dall’INPS, tuttavia in alcune situazioni è necessario allegare alla richiesta ulteriori documenti, ciò accade nel caso di abbandono del coniuge, familiari inabili o minorenni con difficoltà a svolgere normali compiti, nel caso di fratelli, sorelle o nipoti orfani di entrambi i genitori, in presenza di soggetti equiparati ai figli o in caso di separazione o divorzio. Sono tutti esempi in cui è necessario presentare documentazione dell’Autorità giudiziaria o sanitaria a seconda dei casi. In alcuni casi però il datore di lavoro può richiedere l’autorizzazione INPS, ciò significa che nel nucleo del richiedente sono presenti particolari soggetti.

A prescindere dalle singole situazioni famigliari, vi sono una serie di casi in cui l’autorizzazione dell’INPS è necessaria per integrare la domanda. L’autorizzazione deve essere infatti richiesta nei seguenti casi: inserimento nel nucleo famigliare di fratelli, sorelle e nipoti, nonché figli di divorziati o separati legalmente o figli naturali legalmente riconosciuti dall’altro genitore, ovvero di figli dell’altro coniuge nati da precedente matrimonio sciolto per divorzio, maggiorenni inabili ad un proficuo lavoro o minorenni in difficoltà a svolgere i compiti propri della loro età. L’autorizzazione all’INPS va parimenti richiesta per i famigliari di cittadino straniero o italiano residenti all’estero, in ogni caso in cui manchi la dichiarazione del coniuge del richiedente e nelle ipotesi di accasamento di minori da parte di strutture pubbliche. Nel caso in cui si rientri in una queste condizioni, il datore, può, a ragion veduta, richiedere di integrare la domanda iniziale. E’ necessario quindi far richiesta utilizzando l’apposito modulo ANF/42 e allegare la documentazione che dimostra la situazione dei soggetti in questione.

Riepilogando: in caso di richiesta di assegni famigliari, è necessario completare il modulo rilasciato dall’INPS (ANF/DIP), qui si dovrà dichiarare che non ci sono altre richieste, né corresponsione di altri assegni per le persone componenti il nucleo famigliare. Nella richiesta dovrà comparire eventualmente anche la dichiarazione del coniuge che attesta di non aver richiesto alcun trattamento per le persone indicate. I documenti devono essere presentati solo per la prima richiesta e dopo in caso di variazioni del tuo status di famiglia. Non è prevista alcuna documentazione relativa al reddito.

La domanda ha valore per il riconoscimento dell’assegno nel periodo di lavoro compreso tra il 1 di luglio e il 30 di giugno di ciascun anno: il lavoratore deve quindi rinnovare la richiesta ogni anno entro il 30 giugno.

Qualora la domanda venga respinta, si può presentare ricorso al Comitato provinciale dell’INPS.

Nel caso poi in cui la situazione personale cambi, è necessario segnalare al datore, entro 30 gg, le modifiche intervenute nel nucleo famigliare, si pensi al caso di matrimoni, nascita di un figlio o compimento della maggiore età oppure nel caso di inizio di attività retribuita da parte del figlio maggiorenne. In questo caso dovranno segnalarsi le variazioni del nucleo che comportano la riduzione o aumento dell’assegno, allegando la relativa documentazione. Il datore, ricevuta la richiesta di assegno, dovrà accertarne la completezza e compilare le parti del modello ANF/DIP di sua competenza. Egli dovrà individuare l’importo dell’assegno spettante consultando la tabella INPS in relazione alla situazione famigliare dichiarata e registrare sul libro unico i dati relativi all’assegno.

Il datore di lavoro che ometta di corrispondere l’assegno al lavoratore è punito con sanzione amministrativa.

Il datore è inoltre tenuto alla conservazione dei certificato dello stato di famiglia e degli altri documenti consegnati al lavoratore per dieci anni.

Il diritto del lavoratore a percepire l’assegno si prescrive in cinque anni che decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione dell’assegno.

Il pagamento dell’assegno viene effettuato dal datore che anticipa la somma spettante della quale chiede il rimborso tramite il sistema del conguaglio con la denuncia contributiva mensile.