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L’oltre ogni ragionevole dubbio come regola di giudizio

ragionevoli dubbi
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Il principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, rappresenta il limite alla libertà di convincimento del giudice, apprestato dall’ordinamento per evitare che l’esito del processo sia rimesso ad apprezzamenti discrezionali, soggettivi e confinanti con l’arbitrio: si tratta di un principio che permea l’intero ordinamento processuale e che trova saliente espressione nelle garanzie fondamentali inerenti al processo penale quali la presunzione di innocenza dell’imputato, l’onere della prova a carico dell’accusa, l’enunciazione del principio in dubio pro reo e l’obbligo di motivazione e giustificazione razionale della decisione a norma degli artt. 111 c. 6 Cost. e 192 c. 1 c.p.p. (Cass. pen. sez. I 14 maggio 2004).

 

 

Il principio de quo, dopo il fondamentale sigillo attribuito dalle Sezioni Unite nelle sentenze Franzese e Andreotti, dopo le diverse pronunce della Sez. I della Corte di Cassazione (con le quali si è evidenziata la necessità di rispettarlo in materia di valutazione della prova indiziaria) ha finalmente ricevuto esplicito riconoscimento normativo all’art. 533 c.p.p., così come modificato dalla l. n. 46/2006 (c.d. legge Pecorella), che, nella sua nuova formulazione, recita testualmente al comma 1: “Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio”.

 

Circa l’espressione “ragionevole dubbio” né il legislatore né la giurisprudenza si sono preoccupati di fornirne una compiuta definizione: non rimane quindi che affidarsi alla dottrina che, rifacendosi a sua volta, alle elaborazioni dottrinali dei Paesi di common law, ha recepito la relativa nozione contenuta nel § 1096 del codice penale californiano laddove si afferma che “il ragionevole dubbio non è un mero dubbio possibile, perché qualsiasi cosa si riferisca agli affari umani e collegata a giudizi morali è aperta a qualche dubbio possibile o immaginario. È quello stato del caso che, dopo tutte le valutazioni e le considerazioni sulle prove, lascia la mente dei giurati in una condizione tale per cui essi non possono dire di provare una convinzione incrollabile prossima alla certezza morale, sulla verità dell’accusa”. Il concetto di “convinzione incrollabile”, da intendersi come “certezza schiacciante”, costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio “ragionevole” e quello “immaginario o fantastico”: in questo contesto occorre dar conto del fatto che, indipendentemente dal fatto che si aderisca all’orientamento che definisce il concetto de quo in termini quantitativi ovvero all’opposta interpretazione che ne sottolinea la valenza qualitativa, il riferimento alla necessaria valutazione, considerazione e comparazione di tutte le evidenze disponibili elimina ogni possibile ricaduta nel modello del convincimento libero e arbitrario, basato su giudizi estranei alla materia del processo.

 

La giurisprudenza ha precisato che con la previsione della regola per la quale il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli “al di là di ogni ragionevole dubbio”, di cui all’art. 5 l. n. 46/2006 modificativo del comma 1 dell’art. 533 c.p.p., il legislatore ha formalizzato un principio già acquisito in tema di condizioni per la condanna, stante la preesistente regola, di cui all’art. 530 c. 2 c.p.p., per la quale in caso di insufficienza o contraddittorietà della prova l’imputato va assolto (Cass. pen., sez. I, 30402/2006).

 

Anche una parte della dottrina, criticando aspramente la legge Pecorella nel suo complesso, ha minimizzato la valenza di detta novità normativa, sostenendone la portata meramente ricognitiva di una regola di giudizio già presente in un sistema che, abolita la vecchia formula dell’assoluzione per insufficienza di prove, impone al giudice di assolvere ex art. 530 comma 2 c.p.p. quando si ritenga insufficiente la prova di reità.

 

 

 

 

Invero l’innovatività della previsione introdotta dalla legge Pecorella è facilmente rinvenibile nell’interpretazione che la giurisprudenza di legittimità, successiva alla legge di riforma, ha dato del nuovo art. 533 c. 1 rilevandosi che circa il modo di intendere il precetto secondo cui “il giudice pronuncia la sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio”, va precisato che il citato dettato normativo impone di pronunciare condanna quando il dato probatorio acquisito lascia fuori solo eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui concreta realizzazione nella fattispecie concreta non trova il benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Cass. pen., sez. I, sent. 21 maggio - 29 luglio 2008 n. 31456, Caso Cogne).

Il principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, rappresenta il limite alla libertà di convincimento del giudice, apprestato dall’ordinamento per evitare che l’esito del processo sia rimesso ad apprezzamenti discrezionali, soggettivi e confinanti con l’arbitrio: si tratta di un principio che permea l’intero ordinamento processuale e che trova saliente espressione nelle garanzie fondamentali inerenti al processo penale quali la presunzione di innocenza dell’imputato, l’onere della prova a carico dell’accusa, l’enunciazione del principio in dubio pro reo e l’obbligo di motivazione e giustificazione razionale della decisione a norma degli artt. 111 c. 6 Cost. e 192 c. 1 c.p.p. (Cass. pen. sez. I 14 maggio 2004).

 

 

Il principio de quo, dopo il fondamentale sigillo attribuito dalle Sezioni Unite nelle sentenze Franzese e Andreotti, dopo le diverse pronunce della Sez. I della Corte di Cassazione (con le quali si è evidenziata la necessità di rispettarlo in materia di valutazione della prova indiziaria) ha finalmente ricevuto esplicito riconoscimento normativo all’art. 533 c.p.p., così come modificato dalla l. n. 46/2006 (c.d. legge Pecorella), che, nella sua nuova formulazione, recita testualmente al comma 1: “Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio”.

 

Circa l’espressione “ragionevole dubbio” né il legislatore né la giurisprudenza si sono preoccupati di fornirne una compiuta definizione: non rimane quindi che affidarsi alla dottrina che, rifacendosi a sua volta, alle elaborazioni dottrinali dei Paesi di common law, ha recepito la relativa nozione contenuta nel § 1096 del codice penale californiano laddove si afferma che “il ragionevole dubbio non è un mero dubbio possibile, perché qualsiasi cosa si riferisca agli affari umani e collegata a giudizi morali è aperta a qualche dubbio possibile o immaginario. È quello stato del caso che, dopo tutte le valutazioni e le considerazioni sulle prove, lascia la mente dei giurati in una condizione tale per cui essi non possono dire di provare una convinzione incrollabile prossima alla certezza morale, sulla verità dell’accusa”. Il concetto di “convinzione incrollabile”, da intendersi come “certezza schiacciante”, costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio “ragionevole” e quello “immaginario o fantastico”: in questo contesto occorre dar conto del fatto che, indipendentemente dal fatto che si aderisca all’orientamento che definisce il concetto de quo in termini quantitativi ovvero all’opposta interpretazione che ne sottolinea la valenza qualitativa, il riferimento alla necessaria valutazione, considerazione e comparazione di tutte le evidenze disponibili elimina ogni possibile ricaduta nel modello del convincimento libero e arbitrario, basato su giudizi estranei alla materia del processo.

 

La giurisprudenza ha precisato che con la previsione della regola per la quale il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli “al di là di ogni ragionevole dubbio”, di cui all’art. 5 l. n. 46/2006 modificativo del comma 1 dell’art. 533 c.p.p., il legislatore ha formalizzato un principio già acquisito in tema di condizioni per la condanna, stante la preesistente regola, di cui all’art. 530 c. 2 c.p.p., per la quale in caso di insufficienza o contraddittorietà della prova l’imputato va assolto (Cass. pen., sez. I, 30402/2006).

 

Anche una parte della dottrina, criticando aspramente la legge Pecorella nel suo complesso, ha minimizzato la valenza di detta novità normativa, sostenendone la portata meramente ricognitiva di una regola di giudizio già presente in un sistema che, abolita la vecchia formula dell’assoluzione per insufficienza di prove, impone al giudice di assolvere ex art. 530 comma 2 c.p.p. quando si ritenga insufficiente la prova di reità.

 

 

 

 

Invero l’innovatività della previsione introdotta dalla legge Pecorella è facilmente rinvenibile nell’interpretazione che la giurisprudenza di legittimità, successiva alla legge di riforma, ha dato del nuovo art. 533 c. 1 rilevandosi che circa il modo di intendere il precetto secondo cui “il giudice pronuncia la sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio”, va precisato che il citato dettato normativo impone di pronunciare condanna quando il dato probatorio acquisito lascia fuori solo eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui concreta realizzazione nella fattispecie concreta non trova il benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Cass. pen., sez. I, sent. 21 maggio - 29 luglio 2008 n. 31456, Caso Cogne).