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Stalking e atti persecutori: l'art. 612 bis Codice Penale

Stalking: una analisi approfondita dell'articolo 612 bis del Codice Penale
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Stalking e atti persecutori: l'art. 612 bis del Codice Penale

stalking: salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterata, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5/2/1992 numero 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia di ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 legge 5/2/1992, numero 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere di ufficio.

L’articolo 612 bis rappresenta una delle novità più significative introdotte con il Decreto Legge 23.2.2009, numero 11, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori».

Bisogna tener presente che ogni anno circa 70.000 donne sono vittime di stupri o di tentati stupri, pertanto il nuovo reato di “stalking” o atti persecutori, incrimina quelle condotte reiterate di molestia o minaccia che causano rilevanti disagi psichici alla persona offesa.

Il nuovo reato, meglio noto anche come stalking (dal termine anglosassone to stalk, ovvero «fare la posta alla preda»), prevede la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni a carico di chi, con condotte reiterate di minaccia o molestia, ingeneri nella vittima «un perdurante e grave stato di ansia o di paura», ovvero un «fondato timore» per l’incolumità propria, di un congiunto o di una persona a lei legata da una relazione affettiva, ovvero la costringa ad «alterare le proprie abitudini di vita».

Dalla lettura di questa nuova disposizione normativa, si può osservare come si è cercato di dare una risposta sanzionatoria appropriata a condotte che, fino ad oggi, venivano inquadrate nei meno gravi delitti di minaccia, violenza privata o nella contravvenzione di molestie (art. 660). Fattispecie, queste, che si sono dimostrate spesso inidonee a fornire una tutela adeguata a fronte di condotte che presentano un coefficiente di gravità maggiore, sia per la reiterazione degli atti persecutori, sia per la loro incidenza negativa sulla sfera privata e familiare della vittima. Le vittime sono soprattutto donne e, le molestie sono opera di ex mariti, ed ex conviventi ed ex fidanzati. Per la sussistenza del reato è necessaria, in primo luogo, la reiterazione della condotta criminosa, rappresentata da minacce e/o molestie. Secondo l’ormai consolidata interpretazione dottrinale e giurisprudenziale, per minaccia si intende la prospettazione di un male futuro e prossimo, per molestia, ogni attività che alteri dolorosamente o fastidiosamente l’equilibrio psico-fisico normale di un individuo. Il reato rimane peraltro a forma libera, atteso che, tanto le minacce, quanto le molestie, possono essere realizzate secondo una molteplicità di forme idonee a produrre, nel primo caso, un effetto coartante sulla libertà psichica della vittima e, nel secondo caso, un’indesiderata intrusione nella sua sfera individuale.

È inoltre necessario che le minacce o le molestie siano reiterate. La reiterazione evoca non solo una pluralità di condotte, ma altresì il loro verificarsi in tempi e contesti differenti.

Accanto alla reiterazione degli atti, per la consumazione del reato è altresì necessaria la produzione di almeno uno degli eventi menzionati dalla norma, ovvero:

a) un perdurante e grave stato di ansia o di paura nella vittima;

b) un fondato timore per l’incolumità propria, di un prossimo congiunto o di persona legata alla vittima da una relazione affettiva;

A) un perdurante e grave stato di ansia o di paura nella vittima: qualificando lo stato d’ansia e di paura come "perdurante" e "grave", la norma sembra riferirsi a forme patologiche di stress o di alterazioni dell’equilibrio psicologico del soggetto passivo, tali da essere riscontrabili già sul piano oggettivo.

B) un fondato timore per l’incolumità della vittima, di un prossimo congiunto o di una persona a lei legata da una relazione affettiva: anche in questa seconda ipotesi si specifica come il timore debba essere "fondato", aggettivo che sembra rivolgersi come un monito al giudice affinché accerti la concretezza e l’oggettività della situazione di paura vissuta dalla vittima. Il timore deve avere ad oggetto l’incolumità della persona offesa, di un suo prossimo congiunto o di una persona a lei legata da una relazione affettiva. È configurabile anche il tentativo, purché la ripetizione degli atti raggiunga la soglia sufficiente a integrare il requisito delle reiterazione richiesto dalla norma.

Venendo alle prime applicazioni giurisprudenziali, il reato di stalking è stato riconosciuto a carico di colui che, con condotte reiterate, osserva con atteggiamento minaccioso e segue ossessivamente presso il luogo di lavoro la ex coniuge, ingenerando nella donna un perdurante e grave stato d’ansia e costringendola a modificare le proprie abitudini di vita.

1. stalking: circostanze aggravanti

Al 2° e 3° comma sono state introdotte due circostanze aggravanti. La pena sarà aumentata fino a un terzo qualora il fatto venga commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da un soggetto che in passato è stato legato alla persona offesa da una relazione affettiva. L’incremento sarà invece fino alla metà qualora gli atti persecutori vengano commessi ai danni di soggetti più deboli (quali minori d’età, donne in stato di gravidanza o persone disabili) o nel caso in cui le modalità di commissione del fatto appaiano particolarmente pericolose per l’incolumità della vittima o idonee ad accrescere l’effetto intimidatorio sulla stessa (uso di armi o persona travisata).

2. stalking: regime di procedibilità e procedura di ammonimento.

Quanto al regime di procedibilità, il delitto è punito, di regola, a querela della persona offesa.

Va segnalato come il termine per proporre querela è di sei mesi, corrispondente a quello previsto dall’articolo 609 septies per i reati di violenza sessuale. La ratio è analoga e va ravvisata nella salvaguardia della persona offesa, in considerazione del travaglio interiore vissuto da chi si trovi a dover denunciare, e rendere pubblici, comportamenti gravemente lesivi della propria sfera privata, realizzati, il più delle volte, da soggetti assai vicini alla vittima.

Proprio in quest’ottica si spiega anche la previsione di una procedura di ammonimento, alla quale la persona offesa può ricorrere prima di proporre un’eventuale querela. L’art. 8, Legge 23.4.2009, n. 38, prevede che la vittima degli atti persecutori esponga i fatti all’autorità di pubblica sicurezza, avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. Il questore, assunte le necessarie informazioni, ove ritenga fondata l’istanza, potrà ammonire l’autore dello stalking, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge.

Dell’ammonimento viene redatto processo verbale, una copia del verbale è rilasciata al richiedente l’ammonimento e una all’ammonito. L’ammonimento può essere incluso tra le misure di prevenzione. Attraverso questa procedura l’istante espone i "fatti", che saranno oggetto della valutazione del Questore in merito alla fondatezza dell’istanza.

Lo scopo della procedura di ammonimento è quello di prevenire la consumazione del reato di atti persecutori, attraverso un invito, rivolto al loro potenziale autore, a tenere un comportamento conforme alla legge e, più precisamente, a interrompere qualsiasi interferenza nella vita del richiedente. Dalla procedura di ammonimento derivano delle importanti conseguenze sotto il profilo sanzionatorio: qualora, infatti, l’ammonito insista nella propria condotta persecutoria, andrà incontro a un aumento della pena per il delitto di cui all’articolo 612 bis, il quale sarà, in tal caso, procedibile d’ufficio. In particolare, è stato introdotto il nuovo articolo 282 ter codice procedura penale, rubricato "Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa".

Con tale norma fa ingresso nell’ordinamento una nuova misura cautelare coercitiva, il cui contenuto può riassumersi in una prescrizione, rivolta dal giudice all’imputato, di non avvicinarsi a luoghi determinati, abitualmente frequentati dalla persona offesa, ovvero di mantenere da essi o dalla vittima una determinata distanza (1° comma). Al 2° comma si prevede che in presenza di ulteriori esigenze di tutela il giudice possa prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati e abitualmente frequentati dai prossimi congiunti della vittima, o da persone conviventi o legate alla medesima da relazione affettiva (ovvero di mantenere una certa distanza dai predetti luoghi o persone).

Il giudice potrà poi prescrivere modalità e limiti di frequentazione di tali luoghi, qualora essa si renda necessaria per motivi di lavoro o esigenze abitative, nonché vietare all’imputato di comunicare con qualsiasi mezzo con i soggetti di cui al 1° e 2° comma.