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Dischi cronotachigrafi: disciplina e controlli

[Ai sensi della circolare del 18 Marzo 2004 del Ministero del Lavoro si precisa che le considerazioni contenute nel presente articolo sono frutto esclusivo del pensiero dell’autrice e non hanno carattere impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza]

Sommario

1. Regolamentazione normativa dei dischi cronotachigrafi: le fonti

2. Come calcolare il periodo di guida giornaliero, il riposo giornaliero e settimanale

3. Come vanno completati i dischi dal conducente e quando devono essere sostituti e conservati

4. Quali adempimenti vanno effettuati quando il conducente prende in consegna il veicolo e quando cambia mezzo

5. Quali sono gli obblighi e le responsabilità che fanno capo a datori e ai conducenti

6. Cosa si può sapere dalla lettura del disco, sanzioni irrogate e principio di solidarietà

7. Casi in cui si procede a segnalazione alla DPL provinciale da parte della Polizia stradale e casi di intervento diretto della DPL

1. Regolamentazione normativa dei dischi cronotachigrafi: le fonti

Le norme in materia di tempi di guida[1] rispecchiano l’esigenza di uniformare la condotta delle imprese di trasporto su strada, dal momento che sono ispirate ad una concezione di controllo prevalentemente tecnico[2] sull’operato degli autisti.

L’art. 174 del Codice della strada fa riferimento al Regolamento CEE 3820/85[3] e 3821/85 in vigore fin dal 29 settembre 1986[4], tale regolamento si applica ai veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate e con velocità superiore a 30 km orari[5].

I cronotachigrafi necessari per calcolare il rispetto dei tempi di guida e riposo indicano e registrano la velocità, le distanze ed i tempi di lavoro. L’utilizzo dei cronotachigrafi si basa sulle disposizioni del Regolamento CE n. 561/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, pubblicato in data 11 aprile 2006 in GU dell’Unione Europea, il quale ha abrogato il vecchio Regolamento CEE n. 3820/85 del 20 dicembre 1985.

Mentre fino al 2006 i dati sono stati registrati usando un disco cartaceo, i mezzi immatricolati dal 1 maggio 2006 in poi devono essere dotati di cronotachigrafo digitale.

Più recentemente è intervenuta la Circ. Min. infrastrutture e trasporti del 20 luglio 2004, n. 563/MOT1[6] che ha disciplinato l’installazione del tachigrafo digitale, disciplina poi integrata dalla Circ. Min. Interno 8 settembre 2005 che ha poi prorogata l’installazione al maggio 2006[7].

Si consideri anche il Decreto legislativo 4 agosto 2008 n. 144[8], disciplinante i controlli sui conducenti, le imprese e i veicoli di tutte le categorie di trasporto che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti CEE, i controlli da effettuarsi sono descritti dall’allegato I al decreto stesso.

In realtà le fonti sono estremamente complesse e deve essere effettuata necessariamente una lettura integrata per poter comprendere appieno la problematica. Le fonti si distinguono in comunitarie[9], italiane[10], prassi amministrativa[11] e da ultimo anche la giurisprudenza[12] che ha contribuito a far luce in numerosi casi interpretativi dubbi.

2. Come calcolare il periodo di guida giornaliero, il riposo giornaliero e settimanale

Il tempo di guida compreso fra due riposi non deve superare 9 ore, ma per massimo due volte la settimana, può essere esteso a 10 ore.

Dopo un massimo di sei periodi di guida giornalieri il conducente deve prendere un periodo di riposo settimanale; ne consegue che in un periodo settimanale il numero massimo delle ore di guida è di 56 infatti, 6x9= 54 più 2 ore = 56.

In un periodo di due settimane consecutive, il periodo complessivo di guida non deve superare 90 ore, pertanto se in una settimana si sono fatte 56 ore di guida, la settimana successiva se ne potranno fare solo 34, infatti 90 meno 56 = 34.

Dopo una guida di quattro ore e mezzo, il conducente deve interrompersi per 45 minuti che può essere sostituita da pause di almeno 15 minuti + 30 minuti, intercalate nel periodo di guida di quattro ore e mezza.

In una classica ipotesi didattica la guida potrebbe essere del seguente tenore: a) guida per 4 ore e 30, quindi stop per 45 minuti, altre 4 ore e 30 minuti, quindi riposo per 11 ore oppure, b) guida per 4 ore e 30 con pause interne di 15 minuti + 30 minuti per un totale di 45 minuti all’interno delle 4 ore e 30; quindi altre 4 ore e 30 consecutive, riposo per 11 ore. Questa interruzione quindi può essere frazionata in un periodo di sosta di almeno 15 minuti + 30 minuti, intercalato nel periodo di guida in modo da totalizzare 45 minuti.

Durante le interruzioni il conducente non può eseguire altri lavori e le interruzioni stesse non possono essere mai utilizzate come riposo giornaliero.

Il periodo complessivo di guida non deve superare 90 ore nel corso di due settimane consecutive. Si comprende come, in caso di necessità, le ore di guida giornaliere possono passare da 9 a 10 ore, per non più di due giorni nella settimana, ma nella settimana successiva le ore di guida complessive di quel conducente dovranno essere ridotte di due ore, perché il numero totale di ore di guida in un periodo di due settimane consecutive non può mai superare 90 ore.

Il riposo settimanale è fissato in 45 ore consecutive. Questo periodo può essere ridotto ad un minimo di 36 ore se preso nel luogo di stazionamento abituale del veicolo o nella sede del conducente, oppure può essere ridotto ad un minimo di 24 ore consecutive se preso fuori da tali luoghi. In questi casi, le ore di riposo non godute devono essere recuperate prima della fine della terza settimana successiva.

Il riposo giornaliero in 24 ore deve essere di 11 ore consecutive riducibili a 9 ore solo tre volte in una settimana. La riduzione deve essere recuperata prima della fine della settimana successiva.

Il riposo giornaliero può essere anche suddiviso in due o tre periodi nell’arco delle 24 ore, di cui almeno uno deve essere di 8 ore consecutive, in questo caso però il riposo giornaliero deve essere di 12 ore e non è riducibile.

Il riposo giornaliero può essere preso nel veicolo esclusivamente se questo è provvisto di cuccetta ed è in sosta.

Nel caso di presenza di due conducenti a bordo del veicolo, nell’arco di 30 ore, ciascuno di essi deve avere un riposo giornaliero di almeno 8 ore consecutive. Pertanto durante le 22 ore i due devono alternarsi e guidare ciascuno per 4 ore e 30 per quattro step, cui si aggiungono i 45 minuti di pausa alla fine di ogni step, infine sono obbligatorie 8 ore di fermo del veicolo.

In deroga al regolamento il conducente può proseguire il viaggio per poter raggiungere il luogo di sosta appropriato. In tal caso deve annotare sul foglio di registrazione del cronotachigrafo il genere ed il motivo della deroga alle disposizioni del regolamento.

Tabella riepilogativa

Calcolo tempi cronotachigrafici

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