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Ottiche diverse e nuove prospettive difensive sul delitto di minaccia semplice o lieve

Nella mia carriera di vice procuratore onorario, ho avuto occasione di partecipare a molti processi nei quali la persona imputata era tale per aver suppostamente commesso il delitto previsto e punito dall’art. 612 c.p., primo comma: questa era accusata di aver minacciato un danno ingiusto alla “presunta” parte offesa attraverso la somministrazione a questa, di affermazioni minacciose.

Spulciando tra i miei quaderni di appunti che utilizzo sempre per essere adeguatamente preparato in udienza, di imputazioni vertenti su tale delitto ne ho trovato una notevole collezione che spazia dalle minacce più usuali e banali, quali:

“ti ammazzo”, “ti faccio morire”, “ti spacco”, “te la faccio pagare”, “vedrai cosa ti capiterà”, “ci penso io a darti una lezione”, “ti distruggo con le mie mani”, “ti sparo”, ecc.,

a quelle più “gustose” in quanto colorite e spesso fantasiose come:

“Farò del male alla tua famiglia cominciando dal più debole!” (frase pronunciata da un ottantaquattrenne!);

“Gli sparo con la pistola, col fucile, prendo il mitra, gli tiro un missile terra-aria” (arma questa certamente reperibile in tutti i migliori supermercati!);

“Ti taglio il collo, ti picchio, ti rovino la macchina e ti danneggio la casa (che senso ha picchiare il cadavere di una persona uccisa con un fendente alla gola e poi colpirne macchina e casa?);

“Tu e quel pallone (n.d.r.: da calcio) prima o poi farete una brutta fine; prima o poi me la pagherete con gli interessi”;

“...ma una mattina ti aspetto e ti pianto un coltello addosso e ti apro come una tenca (tinca)” proferita da una donna affetta da turbe psichiche la quale “minacciava chiunque”, per abitudine e senza motivo apparente;

“Tizio sei un malvagio, tu sei un malvagio e Dio ti punirà, la mano di Dio sarà tremenda su di te e sulla tua famiglia, Tizio la mano di Dio ti stroncherà, te e la tua famiglia non esisterà più, la tua eredità non vivrà”;

“Te la farò pagare per sempre, vai pure a fare denuncia, hai iniziato una guerra vedrai cosa ti capiterà”;

“Ti farò pagare quello che mi hai fatto e ti renderò la vita difficile”;

“Ti faccio saltare in aria” (dopo aver rubato la dinamite in qualche cava di marmo della Toscana?).

Lo so che è un modo un pò particolare di iniziare un articolo sul delitto di minaccia, ma ho voluto subito attirare la vostra attenzione: lo scopo di questo scritto è quello di obbligare il lettore a rendersi conto di come questo delitto sia, a causa della formulazione troppo asciutta del suo dettato, nonchè di una interpretazione giurisprudenziale costante troppo rigida, divenuto, a mio modesto avviso, la maggior fonte di ingiustizia creata dalla cosiddetta Giustizia, con la conseguenza che la maggior parte delle volte vengono portate a giudizio e sottoposte a condanna, persone normali come noi, non delinquenti, per il solo fatto di aver pronunciato, imprudentemente, parole che all’evidenza non sarebbero mai state seguite dalle corrispondenti condotte attuative.

Credo che solo poche persone potranno incontrare difficoltà nel non ravvedere, nella maggioranza delle condotte sottoposte a processo, alcuna capacità di turbare la libertà di parte offesa, con l’ovvia conseguenza di ritenere la condotta astrattamente offensiva, non doverosa di sanzione penale.

Non si può accettare supinamente ed acriticamente quanto, vedremo, ha stabilito la Corte di Cassazione: non si possono punire parole che non raggiungono il limite del principio costituzionale di lesività.

Rilevo che dopo i tre/quattro anni trascorsi tra i fatti denunciati e la prima udienza del processo, nessuno dei querelanti mi si è presentato davanti dopo essere stato spaccato, fatto saltare in aria od aver subito altro di preoccupante.

Mi ricordo che feci presente ad una signora, che fermamente rifiutava di dare buon esito al tentativo di conciliazione del Giudice di Pace, nonostante non avesse da anni avuto più contatto alcuno con l’occasionale “minacciatore”, come dalla minaccia di morte fosse ben sopravvissuta e quindi non vi fosse senso nel dare inizio a quel processo, al che lei mi disse: “Ma mi ha minacciato di morte!”; la signora, insomma, voleva l’assurda cifra richiesta nella costituzione di parte civile: non cercava alcuna giustizia, ma voleva i soldi (migliaia di euro) o, per usare un vocabolo più spicciolo, ma che meglio può rendere il disvalore che ho provato per costei e per tutti quelli che ragionano come lei, era venuta in giudizio, non per chiedere ristoro a fronte di un danno subito ma a batter cassa, a cercare di guadagnare soldi “facili”.

Spessissimo durante i tentativi di conciliazione del giudice, ho percepito la sensazione che le persone che avevo davanti, non si fossero sentite veramente offese o minacciate, ma ben contente di aver avuto l’occasione di poter trarre lucro dalla perdita delle staffe del “reo” ... ma questa è un’impressione soggettiva, non lasciatevi suggestionare.

Se si ritiene giusta la mia sensazione, secondo la quale questo tipo di atteggiamento non è una rarità, ma la quasi normalità, si converrà che questo fenomeno si potrebbe facilmente debellare se, in caso di condotte di tal sorta, che vengono subito all’occhio, i Giudici di Pace estinguessero il processo sul nascere accogliendo le istanze ex art. 35 del decreto legislativo 274/2000 o, se proprio impediti nell’utilizzo di tale soluzione della controversia, liquidassero danni minimi, così da rendere meno appetibile il ricorso al processo da parte di chi si aspetta solamente un soddisfacente “ristoro-lucro”.

Del resto, visto che la minaccia è un reato istantaneo e se ne punisce l’incussione di timore, si risponda a questo quesito: “Quanto vale un istante di paura?”.

Meglio ancora sarebbe (se proprio non si può fare a meno di condannare), lasciare la pretesa economica alle decisioni del giudice civile, cosicchè da disincentivare e deflazionare, le iniziative non suffragabili da schiaccianti prove e quelle messe in atto ai soli fini di squallida locupletazione.

Comunque, per non appesantire la lettura, rinvio per una più puntuale disamina sul punto, al capitolo finale di questo scritto.

Ricordo ai Giudici di Pace che quando si condanna l’uomo medio, per esempio a pagare 500 euro di danno alla controparte, si è dato alla vittima il corrispondente allo stipendio di un mese di lavoro per un operatore di call-center, o per un vice procuratore onorario di Padova.

Non dimenticate mai questi due punti:

A) una persona “minacciata”, stranamente, trova sempre cura certa ed efficace, mediante la somministrazione di una sana iniezione di liquidità nonchè,

B) la Giustizia deve fare il suo dovere, non deve diventare un mezzo utilizzabile al fine di soddisfare fini del tutto estranei allo spirito di vera giustizia.

Non è ancora il momento di entrare nel cuore dell’argomento perchè, per appassionarvi alla lettura di questo mio modesto contributo, è necessario citare alcune massime reperibili sul codice commentato e su internet, al fine di renderci conto fino a che punto si sia spinto il “rullo compressore” da cui viene risparmiato, di fatto, solo chi minaccia di agire in giudizio contro altri per far valere un proprio diritto.

Queste, quelle da sentenze di condanna, che hanno destato in me grande stupore e preoccupazione:

1) un vigile urbano aveva minacciato il padre di un minore pronunciando la frase: “Se suo figlio non sta attento, la prossima volta gli sparo alla schiena” (Cass. Pen., sez V, n. 97/207811), affermazione accompagnata, addirittura(!), da un gesto inequivocabile col quale venne mimato l’uso di un’arma da fuoco;

2) l’imputato rivolto alla moglie, aveva pronunciato la frase: “Se a nostro figlio succede qualcosa come nei films che si vedono in televisione, ti ammazzo!” (Cass. Pen., sez V, 80/148090);

3) “Si configura la fattispecie delittuosa del reato di minaccia grave (mi si scusi l’invasione di campo) di cui al 2° comma dell’art. 612 c.p., perseguibile d’ufficio e di competenza del tribunale monocratico, nel caso di un imputato che mentre era alla guida della propria autovettura si affiancava a quella della persona offesa e con le dita della mano destra mimava una pistola facendo il gesto di sparargli. Il fatto che la persona offesa abbia percepito la minaccia come veritiera e si sia, conseguentemente, intimorita, unitamente alla precisione, alla coerenza narrativa e alla costanza delle sue dichiarazioni accusatorie consentono di affermare la penale responsabilità dell’imputato” (Tribunale di Chiavari, sentenza n. 455 del 29 giugno 2009).

Quando tratterò delle caratteristiche della minaccia, penso avrete di che dubitare sulla loro vera natura minacciosa: per esempio, il vigile che dice che sparerà alla schiena del bambino, che probabilmente sarà stato troppo vivace, ha pronunciato una palese iperbole, una frase esagerata, dettata dalla stanchezza o da una giornata particolarmente impegnativa, come iperbolica è la frase dei missili, non è una minaccia seria, è inverosimile: condannando queste persone non penso si faccia giustizia alcuna.

Il bene tutelato dall’articolo 612 c.p. secondo le massime della cassazione

Andiamo, ora, ad esaminare quale è il preziosissimo bene la cui anche non deminutio (vedi sentenze 4 e 6 che seguono), porta alla condanna penale.

Leggiamo le parole usate dalla Cassazione:

1) “Sia nel delitto di violenza privata che in quello di minaccia la tutela penale tende a garantire la libertà psichica dell’individuo nella sua volontaria esplicazione (Cass. Pen., sez. V, 84/165796);

2) “... E’ sufficiente, invece, che il male prospettato sia idoneo a incutere timore nel soggetto passivo menomandone, per ciò solo, la sfera della libertà morale (Cass. Pen., sez.VI, 99/216321);

3) “La fattispecie della minaccia è integrata...quando...sia dotato un comportamento univocamente idoneo ad ingenerare timore, sicchè possa essere turbata la libertà psichica del soggetto passivo (Cass. Pen., sez.V, 84/167163);

4) “Il delitto di minaccia è un reato formale di pericolo, per la cui integrazione non è richiesto che il bene tutelato sia realmente leso, bastando che il male prospettato possa incutere timore nel soggetto passivo menomandone la sfera della libertà morale” (Cass. Pen., sez. V, 98/11297);

5) “...lo stesso animus iocandi non è incompatibile con la volontà cosciente di minacciare un ingiusto danno alla persona offesa” (Cass. Pen., sez. V, 81/149019).

Anche se la lettura delle massime finora riportate porta a pensare che qualunque espressione minacciosa pronunciata da alcuno sia penalmente sanzionabile, è evidente che non poteva essere questa l’intenzione del legislatore

in quanto così facendo avrebbe creato in potenza una nazione di criminali, infatti chi non ha mai pronunciato in tutta la sua esistenza, durante un momento di alterazione emotiva, una larvata minaccia contro qualcuno (mai detto, per esempio, un piccolo: “ti/lo rovino” o “te la/gliela faccio pagare” o “ti/lo distruggo”) ?

In caso di risposta negativa, come quella di un certo avvocato che in un’udienza, in replica alla mia requisitoria, asserì di non aver mai, in vita sua, ingiuriato alcuno, allora sappiamo che vi è, come lui, qualche santo tra i lettori che ingiustamente sta privando la classe sacerdotale di un prezioso elemento.

Cito un’altra Cassazione:

6) “La norma che incrimina la minaccia delinea un reato di pericolo, per la cui integrazione non è richiesto che il bene tutelato sia realmente leso mediante l’incussione di timore nella vittima. È sufficiente, invece, che il male prospettato sia idoneo ad incutere timore nel soggetto passivo, menomandone per ciò solo, la sfera della libertà morale” (Cass. Pen. sez. VI, 99/216321).

La Cassazione reputa la minaccia un reato istantaneo che si perfeziona con l’incutere anche un solo istante di paura alla vittima e si è puniti anche se a tale persona la frase non suscita timore alcuno come dice anche la sentenza sez. V, 01/219851: “......senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest’ultima (parte offesa), essendo sufficiente la sola attitudine della condotta ad intimorire...”, statuizioni che non mi riesce di condividere.

Orbene, come sappiamo tutti, le posizioni della Corte di Cassazione, nei tempi, sono arrivate, partendo dall’esame di una singola fattispecie normativa, a sostenere un principio, per poi arrivare a sostenere la validità di quello opposto; è grazie all’impegno di valenti avvocati e delle proprie argomentazioni se mostruosità di cemento sono state abbattute ed è stata ripristinata giustizia: non dimentichiamo che è stato grazie a cause pilota che sono stati eliminati ingiusti trattamenti e ripristinata giustizia prima denegata.

Dopo aver visto le posizioni della giurisprudenza, andiamo ora, partendo dall’esame del dettato normativo, esaminando le parole così come era il loro senso nel 1930, a fare una nostra disamina e vedere dove ci può portare.

“Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa con la multa fino a lire centomila (originariamente fino a lire cinquecento)”... ora Euro 51.

Quante, quali e cosa sono le “minacce”

Se seguiamo il dettato della norma, notiamo che in esso viene chiaramente specificato quale deve essere la natura della minaccia per divenire penalmente rilevante: deve consistere nella prospettazione alla vittima, di un danno ingiusto, visto quindi che il legislatore non ha scritto “Chiunque minaccia altri è punito...”, significa che esistono, oltre alle

1) minacce colpose,

2) minacce di danno giusto, non punibili e, non si vede perchè escluderlo a priori, anche

3) minacce innocue, che non superano la soglia minima di lesività, al pari non sanzionabili.

Come ho già dimostrato in materia di ingiuria, ove ho sottolineato la necessaria esistenza di offese non all’onore ed al decoro non sanzionabili, è anche in tal caso evidente che devono esistere minacce giuridicamente irrilevanti.

La sentenza sez. V, 01/219851 ricordo dice: “La minaccia è reato istantaneo che si perfeziona con l’incutere anche un solo istante di paura alla vittima e si è puniti anche se a tale persona la frase non suscita timore alcuno”...è preoccupante!

L’incutere spavento è puro e semplice delitto!

A mio avviso è chiaro che vi è di che argomentare per sostenere che tale sentenza debba essere disattesa senza alcun timore, operazione che si potrebbe comunque fare, in quanto non pronunciata a Sezioni Unite.

La “paura”, cioè il vulnus alle libertà costituzionali tutelate, è chiaro che debba avere il carattere di apprezzabilità e chiaramente rilevanza e ragionevolezza, deve essere una paura da evento lesivo, la minaccia deve incutere spavento a chi, al momento, non ha dubbi circa la “possibilità” che il male minacciatogli possa avere un seguito attuativo.

La massima proveniente dalla sentenza Cass. Pen., sez. V, 81/149019, quella già citata riguardante l’animus iocandi, chiude il cerchio!

A mio modesto parere, queste sentenze soffrono di un eccesso punitivo e possono solo essere deleteree.

Non discuto il principio in base al quale la minaccia rilevante debba incutere paura nella vittima di poter subire un danno ingiusto dall’aggressore, ma per non cadere nell’assurdità, è chiaro che questa debba avere caratteristiche logiche e ragionevoli.

Credo che nessuno possa ritenere “di giustizia” tout court il principio secondo il quale debba essere sottoposto a sanzione penale chi suscita paura in un’altra persona, tranne nel caso di minaccia di adire le vie legali!

Questi, alcuni criteri che reputo saranno senza difficoltà condivisi dai miei lettori; la minaccia deve essere prospettazione di:

1) danno futuro con dipendenza dell’evento dalla volontà del minacciante (Cass. Pen., sez. V, 09/3492), con carattere di

2) verosimiglianza (Cass.Pen., sez II, 16-1-1956) ossia serietà, attuabilità potenziale, probabilità, possibilità, non iperbole, non esagerazione;

3) credibilità (attuabilità reale, attendibilità);

4) specificità o non genericità (anche non ambiguità, in tal senso Cass. Pen. sez. V, 05/26079);

5) idoneità a turbare la libertà psichica con efficacia lesiva temporalmente prolungata (apprezzabile o comunque non istantanea);

6) lesività.

Quando la minaccia soddisferà i seguenti requisiti siamo certi, solo allora, si avrà una rilevanza penale.

Passiamo, come mio solito, a fare un esempio:

mi venne chiesto non molto tempo fa da un legale, se ritenevo minaccia quella pronunciata da un guidatore ubriaco il quale, fermato dalla stradale con in corpo quattro volte il tasso alcoolico consentito, una volta condotto in caserma, alla comunicazione, da parte delle forze dell’ordine delle conseguenze della sua condotta, saputo che avrebbe rivisto la sua macchina chissà quando, era andato in escandescenze minacciando lui, non più giovane nè prestante e neppure in sè, tutti gli agenti che aveva avuto sott’occhio in caserma, che avrebbe colpito loro uno ad uno e così anche le loro famiglie: io risposi che per me non era minaccia punibile in quanto era chiaramente inverosimile in quanto inattuabile od ancor meglio impossibile ed in subordine non punibile perchè colposa, frutto di chiaro sproloquio alcolico e non certo di consapevolezza.

Questa l’elementare ragione sottesa alla mia soluzione: è fatto oggettivo, scientifico, incontrovertibile che l’alcool opera a livello cerebrale su alcune zone particolari cosicchè, cessati i suoi effetti, il soggetto non riesce a ricordare quello che ha fatto o se ne ricorda ben poco ed in maniera confusa quindi,

A) non potendo, in quelle condizioni attuare alcunchè e, una volta uscito dai fumi dell’alcool, ricordarsi di aver minacciato qualcuno, meno che meno chi ed in quali termini, erano minacce non lesive, d’altro canto

B) gli agenti, abituati ai comportamenti “anomali” degli ubriachi, non mi si venga a sostenere che hanno provato, anche per un solo istante paura per sè e per l’incolumità delle proprie famiglie, non mi si faccia credere che mentalmente avevano per lo meno iniziato a pensare a quali contromisure utilizzare nel futuro per tutelarsi dalla possibile decisione dell’imputato di realizzare il suo etilico progetto di vendetta!

Dove si trova il danno alla libertà psichica e morale degli agenti? Dove la lesività del proferito?

L’imputazione di minaccia assieme a quella di ingiuria

Nella larghissima maggioranza dei casi l’imputato di minaccia viene ad essere imputato contestualmente anche per ingiuria; si noti attentamente quale fenomeno particolare avviene in questo caso, moltissime volte: a fronte di uno scontro verbale con la “parte offesa”, l’imputato si sostiene aver riversato su questa una serie di profusioni verbali di varia natura nella consapevolezza di offenderne i beni tutelati dal sistema giuridico, ossia, l’onore ed il decoro nonchè la libertà psichica e morale.

Come già ho sostenuto in tema d’ingiuria, quando vi è prossimità fisica tra i contendenti, a fronte di un pregresso stato di tensione che si protrae ancora in quel momento, è difficile pensare che quello che straripa senza controllo da una bocca sia così pacificamente assistito da una certa consapevolezza che addirittura giunga al punto di distinguere con chiarezza i beni giuridici che vuole colpire.

In questi frangenti è la colpa l’elemento soggettivo più probabile, tesi ancor più ragionevole se la “vittima”, pur potendo fruire di un comodus discessus, preferisce, per volontà o scarsa capacità di autocontrollo, accettare lo scontro verbale e prendervi parte attivamente.

È normale che in una simile situazione, l’uomo medio non riesca, colposamente, a trattenere i propri freni inibitori!

L’episodio è da ritenersi unico e le parole, ingiuriose e minacciose, devono essere ricondotte ad un unico elemento soggettivo, a meno che l’“aggressore” non sia schizofrenico.

È quindi logicamente errata, l’utilizzatissima imputazione disgiunta del tipo:

imputato del delitto:

A) previsto e punito dall’art. 594 c.p., per aver offeso l’onore ed il decoro di parte offesa, proferendo le seguenti parole: “...”;

B) previsto e punito dall’art. 612 c.p., per aver minacciato parte offesa dicendo: “...”, in quanto non vi è logica nel farlo, è una scomposizione del fatto, del tutto irregolare e senza una logica di sostegno.

Sarà formalmente giusta un’unica imputazione, comprendente la violazione dei due articoli seguita dal proferito, ma, in ogni caso, resterà logicamente debole.

Sarebbe a mio avviso, pratica adeguata, individuare l’unico delitto eventualmente commesso, comprendendo quale bene protetto l’imputato voleva presumibilmente violare o poteva essere consapevole di violare e, di conseguenza, formulare l’addebito.

Nei casi di commistione tra ingiuria e minaccia, è logicamente sostenibile l’insussistenza della minaccia che, semmai, uscita assieme alle ingiurie, tale poteva essere ritenuta, facendo questa parte dell’unicum proferito, a meno che l’“aggressore” non avesse pronunciato (quasi scandito) parola per parola dopo averle selezionate preventivamente o prendendosi tempo per pensarle durante lo scontro verbale, le espressioni da somministrare alla vittima, così da poter, in tal caso, logicamente dedurre che lo stesso fosse consapevole della valenza giuridicamente rilevante di quanto stesse esprimendo, colpendo i beni giuridici tutelati (palese caso di scuola).

L’imputazione di minaccia assieme a quella di percosse o lesioni

È di comune esperienza, sia diretta, sia indiretta attraverso i media ed i processi, che le parti che stanno per addivenire ad uno scontro fisico, ma può ben essere una sola, spessissimo pronunciano “ingiurie e minacce” nei confronti dell’avversario prima di aggredirlo, così come durante l’aggressione ed eventualmente dopo.

A mio avviso tale tipo di episodio va inquadrato in comportamenti per nulla tesi a ledere onore, decoro nonchè libertà psichica e morale dell’altro contendente, ma sono strumento finalizzato all’agevolazione del delitto doloso di lesioni ed ora spiego come si arriva a tale conclusione.

Le minacce (ed ingiurie) proferite prima di un’aggressione, sono una forma inconscia della nostra mente per caricarci, per aumentare la tensione nervosa e muscolare che si vuole utilizzare al fine di percuotere o ledere la parte avversa. Vi sarà dolo di percosse e lesioni ma non consapevolezza di minacciare.

Le minacce (ed ingiurie) pronunciate durante lo svolgersi della condotta lesiva, è chiaro non essere consapevoli attacchi ai beni costituzionali sopra citati, ma un motus linguae di supporto al mantenimento della tensione appena illustrata nonchè un inconscio tentativo di aumentare l’adrenalina e di conseguenza la propria forza e resistenza.

Le minacce (ed ingiurie) pronunciate dopo la separazione dei contendenti o comunque fino al totale allontanamento delle parti, pronunciate da chi è fresco di scontro fisico altro non sono che gli ultimi strascichi di un meccanismo aggressivo (fisico assieme ad uno orale di sostegno al primo), che vede la lingua fermarsi dopo la mano.

E’ evidente che nel caso di minacce pronunciate all’interno di un evento complessivamente analizzato e nei termini esposti, queste non possono assolutamente essere ritenute punibili.

Alle medesime conclusioni presentate per i casi precedenti, si arriverà anche nel caso di imputazione contemporanea per i delitti di minaccia e danneggiamento, qualora la minaccia avesse poi corrispondenza almeno parziale con la condotta danneggiatrice conseguente.

Cosa è la libertà psichica e morale e quale è la minaccia che può colpirla

Cosa significa la minaccia:

“incute timore nel soggetto passivo menomandone, per ciò solo, la sfera della libertà morale” e

“...comportamento univocamente idoneo ad ingenerare timore, sicchè possa essere turbata la libertà psichica del soggetto passivo.”;

“...non è richiesto che il bene tutelato sia realmente leso, bastando che il male prospettato possa incutere timore nel soggetto passivo menomandone la sfera della libertà morale”?

È evidente che è insostenibile affermare che la paura di un istante, causata da una minaccia semplice (lieve), possa avere una così potente lesività da colpire due libertà costituzionali a tal punto da far scattare la sanzione penale: è chiaro che, affinchè la minaccia possa ledere tali diritti, deve creare nella parte lesa la prospettazione di essere costretta nel breve termine o per il futuro, in base alla tipologia della minaccia e dalla sua presumibile serietà, a dover cambiare i propri stili od abitudini di vita e per fare degli esempi:

*) il non potersi più recare in un certo luogo senza il patema d’animo dovuto all’incombenza della minaccia, è palese danno alla propria libertà sia psichica che morale;

*) stesso ragionamento si può fare nell’ipotesi di dover immediatamente lasciare un luogo ove si era accetti, solo perchè invisi a qualcuno sopra le righe;

*) il non dover più avere contatti con una certa persona per non incorrere nella grave reazione del minacciante;

*) il dover mettere l’automobile altrove, affinchè il vicino non la possa danneggiare all’interno del condominio omertoso, ecc..

La minaccia, quindi, avrà ulteriormente l’attitudine ad incutere la visione di dover soccombere ad una prepotenza per non dover subire l’avverarsi della minaccia che per sortire tale effetto, dovrà, però, essere seria, possibile, specifica, ecc..

Dover modificare lo stile di vita, i propri comportamenti, alterare abitudini, e così via, sono gli effetti lesivi della minaccia vera, il danno alle libertà costituzionalmente tutelate dall’articolo 612 c.p..

Sono questi “sconvolgimenti” dei propri standard di vita, a sostanziare una vera e propria deminutio della tranquillità psichica e morale, causata dalla previsione degli effetti possibili e nel dover porre prevenzione nei confronti di questi.

Da ciò risulta chiaro che la minaccia dovrà avere un’efficacia lesiva temporalmente apprezzabile, non istantanea.

La minaccia ritorsiva a fatto ingiusto

Come ebbi già ad argomentare nei miei scritti sull’ingiuria, nell’uomo medio non è graniticamente insito il meccanismo secondo il quale, fatto vittima di una “ingiustizia”, deve decidere alternativamente se subirla o recarsi da un legale, perciò non è anormale che, a fronte di una condotta dannosa, ne venga a conseguire, anche non immediatamente, da parte dell’offeso, una (non necessariamente) uguale e contraria nei confronti del primitivo aggressore: questa è la natura umana!

Si consideri anche che, quando una persona commette un’“offesa” contro altri, non necessariamente di natura astrattamente delittuosa, può ragionevolmente prevedere che la vittima non resterà supina a sopportare il “danno”: tutti sappiamo che prima o poi i propri sbagli e le proprie colpe si devono pagare, se facciamo del male a qualcuno dobbiamo mettere in conto che questi, nel futuro, come minimo terrà condotte “giustificatamente” a noi ostili e possiamo ben prefigurarci che tenterà di restituirci il male che gli abbiamo fatto.

Del resto se facciamo consapevolmente del male, dobbiamo accettare gli effetti scaturenti dal dolo eventuale sotteso alla nostra condotta: danneggiamo una persona qualunque sia il costo conseguente ed è normale che alla nostra azione consegua la reazione.

Orbene poniamoci alcune domande: è di giustizia condannare qualcuno per aver “minacciato” chi gli fa o gli ha fatto del male?

La minaccia di ritorsione, prevedibile e da non ritenere socialmente disapprovata, è da ritenersi, comunque ingiusta e così la persona diventa “cornuta e mazziata”?

Perchè l’ingiuria ritorsiva ad un fatto ingiusto altrui, può venire non sanzionata ex art. 599 c.p., comma secondo e tale possibilità non è offerta per un delitto, che per scelta del legislatore è da ritenersi di ben minore gravità?

La mia risposta: perchè non è necessario un tale articolo per comprendere che la minaccia ritorsiva non è punibile, a causa, innanzi tutto, della non soddisfazione dell’elemento soggettivo.

E’ fondamentale non cadere nell’errore di confondere la coscienza di proferire parole (l’essere “mentalmente presente” al compiersi dei fatti, essere compos sui), con la coscienza di violare la “libertà psichica e morale” di alcuno quindi, il fatto di pronunciare una minaccia, non comporta automaticamente che sia sottesa la volontà o la consapevolezza di violare le libertà costituzionali della vittima.

La minaccia ritorsiva, di norma, non è altro che una esplicazione (colposa), arrabbiata e vivace, dai toni normalmente sopra le righe, che il “minacciante” dirige a colui dal quale ha subito “ingiustizia”, non necessariamente nella contestualità della stessa, attraverso la quale comunica all’interessato quali da parte sua saranno le ritorsioni che opererà (magari solo nell’inconscio o nella fantasia del momento) nei suoi confronti, avendo la sua condotta scatenato desiderio di una, a suo sentire, “giusta” ritorsione.

La minaccia ritorsiva, in parole povere non è diretta ad offendere volontariamente o consapevolmente alcuna libertà: è una comunicazione all’interessato circa quali controreazioni conseguiranno alla sua condotta “ingiusta”, o per essere precisi, potremo dire che è la comunicazione delle ipotetiche ritorsioni, così come partorite dall’inconscio del pronunciante alterato dallo stato di agitazione.

Come è chiaro, in tal caso, non solo nell’imputato non sono presenti nè la volontà nè la consapevolezza di limitare la libertà morale altrui, ma neppure la consapevolezza dell’antigiuridicità della condotta perchè, ragionevolmente, il minacciante ritiene che la violazione in suo danno di norme sociali e di costume sia “antigiuridico” e la sua “minaccia”, di conseguenza, non di danno ingiusto.

È evidente, ma è sempre meglio esplicitarlo, che con le mie parole non sto cercando di legittimare la rappresaglia, infatti parlo di minaccia in ritorsione al fatto ingiusto altrui, ma voglio evidenziare aspetti poco esplorati del mondo “minaccia”.

Punto fermo minimo, se non si ritengono di pregio le mie deduzioni, è che in caso di minaccia ritorsiva a fatto ingiusto (in accezione pro reo), debba essere sempre riconosciuta la diminuente di cui all’articolo 62, comma 2, c.p., evento che nella mia esperienza non è avvenuto spesso, ma è palese, scusate se insisto, che sia l’elemento soggettivo colpa ad essere sotteso alla condotta, in quanto il minacciante non sa trattenere il proprio livore in quanto uomo medio non peritissimo a trattenere i propri moti dell’animo, per cui non essendo il delitto in questione punito a titolo di colpa, il pronunciante dovrà andare assolto perchè il fatto non costituisce reato.

Ed ora spingiamoci oltre, in un ragionamento un pò ardito sulla cui solidità logica sarete voi gli arbitri:

secondo la giurisprudenza e la dottrina dominanti, nel caso in cui la minaccia consista nel prospettare al minacciato una futura condotta delittuosa in suo danno (percosse, lesioni, danneggiamenti, diffamazioni, ecc.), praticamente sempre (fa eccezione la sola minaccia di adire le vie legali a fini di giustizia), tale danno è da ritenersi ingiusto;

l’ingiustizia del danno consiste nella natura contra jus dello stesso, è questa antigiuridicità viene interpretata nella sua massima estensione, quindi nella sua accezione più deteriore nei confronti dell’imputato.

Dopo aver riflettuto a lungo sul punto, sono giunto a queste conclusioni:

1) se in materia di attenuante ex art. 62, comma 2, c.p. (l’aver reagito in stato d’ira, determinato da un fatto ingiusto altrui), l’ingiustizia del fatto, per giurisprudenza consolidata, viene, attraverso una lettura estensiva pro reo, a coprire anche le condotte in violazione di norme sociali e di costume (vedasi, per esempio, la sentenza della Cassazione Penale, sez. I, 94/200136, nonchè 39236/2008) e se

2) in materia di scriminante ex art. 599, comma secondo (Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti ...nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui...), per fatto ingiusto altrui si ritiene: “...per intrinseca illegittimità o contrarietà alle norme del vivere civile...” (Cassazione penale, sez. V, 86/174568), in chiara ottica pro reo,

mi permetto di ritenere che non vi sia ostacolo giuridico alcuno che osti all’applicazione della stessa operazione logica, anche a livello di danno ingiusto ex articolo 612, c.p..

Si deve trovare, a questo punto, il significato di ingiusto danno, quanto meno per analogia in bonam partem, che sia di maggior favore e questo, reputo si possa fare, solo scindendo dall’antigiuridicità del danno, l’inosservanza di norme sociali o di costume, del vivere civile, di ciò non ritengo illogico poter ritenere che la minaccia ritorsiva ad un fatto ingiusto altrui, non abbia la connotazione per essere ritenuta contra jus, infatti l’unica operazione logica possibile perchè una minaccia, che è di fatto di fatto sempre ingiusta “per natura”, possa rapportarsi a norme sociali e di costume, del vivere civile, è che questa sia risposta alla precedente violazione delle suddette norme a discapito del minacciante.

Anche per questo motivo non serve un articolo 599, comma secondo, c.p., che scrimini la condotta minacciosa in esame.

Aderendo a questa interpretazione, conseguirà innanzi tutto come effetto positivo la rilevante diminuzione del carico di lavoro dei Giudici di Pace i quali, inoltre, non dovranno più condannare imputati che non hanno saputo tenere a freno la lingua, per condotte non socialmente riprovate, ma ritenute comprensibili, se non naturali od ovvie: l’uomo medio, non è un laureato gentleman, ha meno freni inibitori di chi ha ben poco “vissuto sulla strada”, abita in un condominio di edilizia popolare e non frequenta persone di cultura superiore.

Ora facciamo qualche esempio che vi possa convincere sulla validità di quanto sinora sostenuto: la minaccia del padre nei confronti delle cattive amicizie traviatrici della figlia ha disvalore penale?

I cittadini che vanno a minacciare una prostituta che, allontanata più volte dalla polizia e soggetta ad innumerevoli fogli di via, torna sul luogo e, imperterrita, continua a compiere opera di esibizionismo a fini di addescamento, in una zona dove i bambini possono tranquillamente vederla, commettono reato?

Siete sicuri che sia stato commesso un danno ingiusto lesivo della libertà psichica e morale di parte civile?

Se foste voi a decidere il processo, condannandoli, vi sentireste di avere fatto giustizia?

Pensate che a fronte di casi simili, un sistema civile ed avanzato come il nostro, possa essere stato pensato per sentenziare ingiustizie?

Se si ritiene esistere un danno non ingiusto, oltre la minaccia di adire le vie legali, come si può non ravvisarlo nei casi prospettati?

I due esempi or ora proposti, hanno la qualità di offrire un ulteriore spunto difensivo: sono condotte tese ad impedire la commissione di reati come la sottrazione consensuale di minorenni ( 573, c.p.) e gli atti osceni in luogo pubblico (art. 527 e 529, primo comma, c.p.), per cui sono condotte da ritenere, comunque, non punibili, in quanto scriminate ex articolo 52 c.p., anche nel combinato disposto con l’art. 59, comma tre, c.p..

La minaccia innocua

Si ha, a mio modesto avviso, questa tipologia non punibile, quando, per la conosciuta natura del minacciante o a causa delle sue caratteristiche fisiche e psichiche, la minaccia, sia, di fatto, anche se astrattamente idonea a ledere il bene protetto, a causa appunto della tipologia del pronunciante, poco probabile, di difficile attuazione, scarsamente verosimile.

Gli esempi portano al minacciante quale persona invalida, rilevantemente anziana, altrimenti malata, ecc.: ho visto portare a giudizio persone che potevano ben essere nonni se non anche bisnonni, i quali avevano minacciato “vittime” giovani e gagliarde che non potevano, senza ombra di dubbio alcuna, aver provato alcun turbamento all’udire le ardite parole, semmai avranno sorriso (se non riso), di fronte ad una minaccia inattendibile, improbabile, di fatto esagerata.

In questi casi, all’evidenza si voleva utilizzare il mezzo giuridico per squallida vendetta o per lucrare “l’ipotetico danno”: il compito che ci è affidato e di cercare la giustizia, non utilizzarla o farci utilizzare a fini antigiuridici. I casi attagliabili a tale tipologia, raramente si potrà ritenere possano soddisfare il principio di lesività.

L’incredibile verità

Il titolo non è esagerato, lo vedrete da soli:

1) sappiamo tutti che la minaccia è non solo un reato autonomo, ma è anche elemento costitutivo di altri reati come il 336 c.p. (violenza o minaccia a pubblico ufficiale), il 610 c.p. (violenza privata), il 611c.p. (violenza o minaccia per costringere a commettere un reato) ed il 629 c.p. (estorsione);

2) se una persona minaccia un male ad un’altra, di norma lo fa con l’intenzione, attraverso il restringimento della libertà di quella persona di autodeterminarsi, di costringere la persona minacciata a compiere o non compiere qualche azione contro la propria volontà: attenti, siamo nel campo della violenza privata!;

3) se la minaccia poi si risolve in una violenza privata assistita dall’ulteriore elemento della ingiusta locupletazione siamo nel campo dell’estorsione!

La minaccia ha quasi sempre un fine di costrizione ad un facere o non, per cui, come è evidente, il delitto di minaccia di cui si deve occupare l’articolo 612 c.p., senza commettere invasione di campo in altri reati, è una fattispecie del tutto residuale, dovrebbe quindi essere quasi una vera e propria rarità: parliamo di minaccia senza finalità costrittiva al fare o non fare, pronunciata consapevolmente, frigido pacatoque animo, posso immaginare, per esempio, per dimostrare “chi è che comanda”, per impressionare, per ottenere rispetto (la formula timore uguale rispetto funziona da secoli!), per il puro gusto di creare paura....quindi i casi dovrebbero essere piuttosto rari!

Nonostante questo, invece di essere i Tribunali intasati per decidere su una miriade di violenze private, per “economia generale” che nessuno vuole mettere in discussione, tramite un fenomeno di declassamento, una vastità di processi viene dirottata verso il Giudice di Pace per una forma di pietas, per non voler infierire, ma restano sempre casi di violenza privata, punibili o no.

Avviene quindi il fenomeno in conseguenza del quale, ridotta la fattispecie complessa a quella semplice, di conseguenza disinteressandosi totalmente della finalità della condotta, limitandosi alla ricerca della prova dell’elemento oggettivo e dando quasi per provata a priori la consapevolezza, si condanna l’imputato per un reato classificandolo diversamente.

Alcune considerazioni finali

La prima necessariamente cade sul danno che, come ho prima ipotizzato, potrebbe essere il “fulcro occulto” di questo reato, il punto risolutore.

Ripetendomi, non si può pensare di liquidare cifre consistenti per una simile fattispecie delittuosa: anche l’equivalente di una settimana di stipendio, sarebbe una quantificazione (a mio vedere), notevolmente gravosa, quale monetizzazione dell’essere stato incusso uno o pochi momenti di paura: la Cassazione parla di un istante di “turbamento” non di una devastazione psicologica!

Ci si ricordi che siamo nella fattispecie della minaccia non grave, quindi lieve, di cui al primo comma dell’articolo 612 c.p., non stiamo mica parlando nè di quella grave contemplata nell’art. 612, secondo comma, c.p., nè della violenza privata ...nè di estorsione!

Mi permetto, di ricordare ai miei lettori che, nelle aule in cui si giudicano le minacce lievi (e valga questo discorso anche per le ingiurie, le percosse e le lesioni lievi), pare sia del tutto sconosciuto il significato dell’ultimo comma dell’articolo 34 del decreto legislativo 274/2000, che è ritenuto dai più come un non-sense mentre, invece, a mio avviso esso contiene un significato oltremodo pregnante.

Dice: “Se è stata esercitata l’azione penale, la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza solo se l’imputato e la persona offesa non si oppongono”. Tale disposto va coordinato con il primo comma del medesimo disposto che stabilisce: “Il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all’interesse tutelato, l’esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonchè la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l’esercizio dell’azione penale...” ed essendo inserito in un sistema, va illuminato anche con il soccorso dell’esegesi giurisprudenziale corrente, del significato di “speciale tenuità” di cui all’art. 62, comma quattro, c.p. e, per non farci mancare nulla, aggiungerei anche, per esperienza, dell’articolo 73, comma cinque, del D.p.r. 309/1990 che stabilisce: “Quando per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell’azione...i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità...” (ove in quest’ultimo caso la “lieve entità” porta la pena da 1 a 6 anni invece che da 8 a 20).

Parametrando con la mia esperienza presso il Giudice Monocratico, posso assicurare che, per esempio, nel campo del furto anche aggravato, quando viene riconosciuta sussistente la speciale tenuità, tale tenuità non copre, come potrebbe credere un profano, solo il furto di una mela od al più di qualche genere alimentare od altre minuzie, ma anche il furto di una bicicletta, che anche a considerarsi tenue(!), viene ben difficile pensare che questa tenuità sia speciale: la giurisprudenza interpreta la speciale tenuità non aderendo al senso “apparente” od “immediato” delle parole, che indicherebbero un reato dal quasi insussistente danno ma, diciamo, largheggiando un pò, del resto così si è orientata la Cassazione.

Allo stesso modo scopriremo che il quinto comma dell’art. 73 legge droga, soprattutto in sede di giudizio direttissimo conseguente a convalida di arresto, con scelta di rito alternativo (quindi senza effettuazione di campionamento della sostanza) copre quantitativi che vanno dal meno di un grammo lordo di stupefacente...a svariate decine di grammi lordi di sostanza, se non di più, per cui anche in questo caso la lieve entità viene letta non a stretto rigore di vocabolario.

Ora giungiamo al punto: visto che la particolare lievità ex art. 34, non va interpretata strictu sensu, ma, nello spirito del favor rei, come un ambito più esteso di quello che appare ad un approccio legato solo al senso delle parole, possiamo stabilire un principio logico valido almeno per la grandissima maggioranza dei casi di minaccia: le minacce ex art. 612, primo comma, c.p. sono, per definizione, praticamente sempre tenui o lievi (del resto si consumano in un istante!) e, ricordando parte del dettato del primo comma dell’articolo in esame, occasionali, colpose, causanti un danno esiguo.

Da ciò consegue che, il Giudice di Pace dovrebbe iniziare la fase preliminare del giudizio, dopo verifica della regolare costituzione delle parti, proponendo, come prima cosa, di regola, la dichiarazione di non procedibilità per la lieve entità del fatto, tutto questo in attuazione dell’art. 34; solo fallito tale tentativo, dovrebbe passare al classico tentativo di conciliazione.

Secondo principio, che chiaramente deriva dal primo, è quello in base al quale a minaccia di particolare lievità (dando a questo termine la lettura estensiva pro reo) od anche lieve, deve corrispondere una pena particolarmente lieve o comunque lieve e quindi, il danno da liquidarsi eventualmente, dovrà necessariamente essere proporzionato in tal modo, non dimenticando che il danno emergente, il lucro cessante ed il danno morale dovranno essere provati e quantificati da parte civile, per cui i risarcimenti del danno da liquidare, dovranno essere, di norma, d’entità ben ridotta.

A questo punto colui il quale vorrà far sottoporre a giudizio un’altra persona, saprà che dal Giudice di Pace otterrà solo giustizia...immaginatevi i risultati!

La seconda integrazione, a quanto detto alle pagine sette ed otto, è questa: tra le caratteristiche della minaccia rilevante, ho introdotto quella dell’efficacia lesiva prolungata in quanto reputo che affinchè si possa ravvisare un danno conseguente alla condotta minacciosa (e senza danno alle libertà non vi può essere il reato), questo debba essere rilevante giuridicamente, bisogna che gli effetti della minaccia siano apprezzabili, è necessario, quindi, un metro di valutazione, che consiste nella durata, presumibile, del serio patema d’animo conseguente alla prospettazione di dover limitare in futuro l’esplicazione completa della propria libertà psichica e morale, e/o nel “costo” delle contromisure che sono state approntate per tutelarsi dall’avverarsi della prospettiva lesiva.

Accettato questo principio si arriverà alla logica deduzione che il metro di misura della pena per la minaccia non sarà solo la “gravità” del minacciato, sposata dalla Cassazione, ma anche i suoi effetti nel tempo, come nel delitto di lesioni.

Spero di aver fornito sufficiente materiale su cui riflettere; ho cercato di sottolineare con dovizia di esempi, quelle che, a mio avviso, sono illogicità e distorsioni, scaturenti da un non contestato approccio giurisprudenziale al delitto in questione, il quale, assieme alle usuali azioni civili, ha trasformato ingiustamente il meno lesivo reato bagatellare, in qualcosa di ben più grave.

Ruolo della dottrina è quello di migliorare l’ottica giuridica anche sostenendo posizioni per nulla confortate dalla giurisprudenza; spero che le mie elucubrazioni possano venir ritenute utilizzabili dagli avvocati nelle difese cosicchè, prima o poi, la Cassazione, sarà costretta ad avvallare un epocale cambio di rotta, non offrendo più occasione ad alcuno di strumentalizzare la Giustizia a fini antigiuridici.

Vi ringrazio per l’attenzione concessami.

BIBLIOGRAFIA:

Sentenze Cassazione: da Crespi-Forti-Zuccalà, Commentario Breve al Codice Penale, Cedam 2008;

Sentenza Tribunale di Chiavari: da Fabio Ratto Trabucco, “Il gesto della pistola nell’atto di sparare integra il reato di minaccia grave”, www.diritto.it, 2009.

Nella mia carriera di vice procuratore onorario, ho avuto occasione di partecipare a molti processi nei quali la persona imputata era tale per aver suppostamente commesso il delitto previsto e punito dall’art. 612 c.p., primo comma: questa era accusata di aver minacciato un danno ingiusto alla “presunta” parte offesa attraverso la somministrazione a questa, di affermazioni minacciose.

Spulciando tra i miei quaderni di appunti che utilizzo sempre per essere adeguatamente preparato in udienza, di imputazioni vertenti su tale delitto ne ho trovato una notevole collezione che spazia dalle minacce più usuali e banali, quali:

“ti ammazzo”, “ti faccio morire”, “ti spacco”, “te la faccio pagare”, “vedrai cosa ti capiterà”, “ci penso io a darti una lezione”, “ti distruggo con le mie mani”, “ti sparo”, ecc.,

a quelle più “gustose” in quanto colorite e spesso fantasiose come:

“Farò del male alla tua famiglia cominciando dal più debole!” (frase pronunciata da un ottantaquattrenne!);

“Gli sparo con la pistola, col fucile, prendo il mitra, gli tiro un missile terra-aria” (arma questa certamente reperibile in tutti i migliori supermercati!);

“Ti taglio il collo, ti picchio, ti rovino la macchina e ti danneggio la casa (che senso ha picchiare il cadavere di una persona uccisa con un fendente alla gola e poi colpirne macchina e casa?);

“Tu e quel pallone (n.d.r.: da calcio) prima o poi farete una brutta fine; prima o poi me la pagherete con gli interessi”;

“...ma una mattina ti aspetto e ti pianto un coltello addosso e ti apro come una tenca (tinca)” proferita da una donna affetta da turbe psichiche la quale “minacciava chiunque”, per abitudine e senza motivo apparente;

“Tizio sei un malvagio, tu sei un malvagio e Dio ti punirà, la mano di Dio sarà tremenda su di te e sulla tua famiglia, Tizio la mano di Dio ti stroncherà, te e la tua famiglia non esisterà più, la tua eredità non vivrà”;

“Te la farò pagare per sempre, vai pure a fare denuncia, hai iniziato una guerra vedrai cosa ti capiterà”;

“Ti farò pagare quello che mi hai fatto e ti renderò la vita difficile”;

“Ti faccio saltare in aria” (dopo aver rubato la dinamite in qualche cava di marmo della Toscana?).

Lo so che è un modo un pò particolare di iniziare un articolo sul delitto di minaccia, ma ho voluto subito attirare la vostra attenzione: lo scopo di questo scritto è quello di obbligare il lettore a rendersi conto di come questo delitto sia, a causa della formulazione troppo asciutta del suo dettato, nonchè di una interpretazione giurisprudenziale costante troppo rigida, divenuto, a mio modesto avviso, la maggior fonte di ingiustizia creata dalla cosiddetta Giustizia, con la conseguenza che la maggior parte delle volte vengono portate a giudizio e sottoposte a condanna, persone normali come noi, non delinquenti, per il solo fatto di aver pronunciato, imprudentemente, parole che all’evidenza non sarebbero mai state seguite dalle corrispondenti condotte attuative.

Credo che solo poche persone potranno incontrare difficoltà nel non ravvedere, nella maggioranza delle condotte sottoposte a processo, alcuna capacità di turbare la libertà di parte offesa, con l’ovvia conseguenza di ritenere la condotta astrattamente offensiva, non doverosa di sanzione penale.

Non si può accettare supinamente ed acriticamente quanto, vedremo, ha stabilito la Corte di Cassazione: non si possono punire parole che non raggiungono il limite del principio costituzionale di lesività.

Rilevo che dopo i tre/quattro anni trascorsi tra i fatti denunciati e la prima udienza del processo, nessuno dei querelanti mi si è presentato davanti dopo essere stato spaccato, fatto saltare in aria od aver subito altro di preoccupante.

Mi ricordo che feci presente ad una signora, che fermamente rifiutava di dare buon esito al tentativo di conciliazione del Giudice di Pace, nonostante non avesse da anni avuto più contatto alcuno con l’occasionale “minacciatore”, come dalla minaccia di morte fosse ben sopravvissuta e quindi non vi fosse senso nel dare inizio a quel processo, al che lei mi disse: “Ma mi ha minacciato di morte!”; la signora, insomma, voleva l’assurda cifra richiesta nella costituzione di parte civile: non cercava alcuna giustizia, ma voleva i soldi (migliaia di euro) o, per usare un vocabolo più spicciolo, ma che meglio può rendere il disvalore che ho provato per costei e per tutti quelli che ragionano come lei, era venuta in giudizio, non per chiedere ristoro a fronte di un danno subito ma a batter cassa, a cercare di guadagnare soldi “facili”.

Spessissimo durante i tentativi di conciliazione del giudice, ho percepito la sensazione che le persone che avevo davanti, non si fossero sentite veramente offese o minacciate, ma ben contente di aver avuto l’occasione di poter trarre lucro dalla perdita delle staffe del “reo” ... ma questa è un’impressione soggettiva, non lasciatevi suggestionare.

Se si ritiene giusta la mia sensazione, secondo la quale questo tipo di atteggiamento non è una rarità, ma la quasi normalità, si converrà che questo fenomeno si potrebbe facilmente debellare se, in caso di condotte di tal sorta, che vengono subito all’occhio, i Giudici di Pace estinguessero il processo sul nascere accogliendo le istanze ex art. 35 del decreto legislativo 274/2000 o, se proprio impediti nell’utilizzo di tale soluzione della controversia, liquidassero danni minimi, così da rendere meno appetibile il ricorso al processo da parte di chi si aspetta solamente un soddisfacente “ristoro-lucro”.

Del resto, visto che la minaccia è un reato istantaneo e se ne punisce l’incussione di timore, si risponda a questo quesito: “Quanto vale un istante di paura?”.

Meglio ancora sarebbe (se proprio non si può fare a meno di condannare), lasciare la pretesa economica alle decisioni del giudice civile, cosicchè da disincentivare e deflazionare, le iniziative non suffragabili da schiaccianti prove e quelle messe in atto ai soli fini di squallida locupletazione.

Comunque, per non appesantire la lettura, rinvio per una più puntuale disamina sul punto, al capitolo finale di questo scritto.

Ricordo ai Giudici di Pace che quando si condanna l’uomo medio, per esempio a pagare 500 euro di danno alla controparte, si è dato alla vittima il corrispondente allo stipendio di un mese di lavoro per un operatore di call-center, o per un vice procuratore onorario di Padova.

Non dimenticate mai questi due punti:

A) una persona “minacciata”, stranamente, trova sempre cura certa ed efficace, mediante la somministrazione di una sana iniezione di liquidità nonchè,

B) la Giustizia deve fare il suo dovere, non deve diventare un mezzo utilizzabile al fine di soddisfare fini del tutto estranei allo spirito di vera giustizia.

Non è ancora il momento di entrare nel cuore dell’argomento perchè, per appassionarvi alla lettura di questo mio modesto contributo, è necessario citare alcune massime reperibili sul codice commentato e su internet, al fine di renderci conto fino a che punto si sia spinto il “rullo compressore” da cui viene risparmiato, di fatto, solo chi minaccia di agire in giudizio contro altri per far valere un proprio diritto.

Queste, quelle da sentenze di condanna, che hanno destato in me grande stupore e preoccupazione:

1) un vigile urbano aveva minacciato il padre di un minore pronunciando la frase: “Se suo figlio non sta attento, la prossima volta gli sparo alla schiena” (Cass. Pen., sez V, n. 97/207811), affermazione accompagnata, addirittura(!), da un gesto inequivocabile col quale venne mimato l’uso di un’arma da fuoco;

2) l’imputato rivolto alla moglie, aveva pronunciato la frase: “Se a nostro figlio succede qualcosa come nei films che si vedono in televisione, ti ammazzo!” (Cass. Pen., sez V, 80/148090);

3) “Si configura la fattispecie delittuosa del reato di minaccia grave (mi si scusi l’invasione di campo) di cui al 2° comma dell’art. 612 c.p., perseguibile d’ufficio e di competenza del tribunale monocratico, nel caso di un imputato che mentre era alla guida della propria autovettura si affiancava a quella della persona offesa e con le dita della mano destra mimava una pistola facendo il gesto di sparargli. Il fatto che la persona offesa abbia percepito la minaccia come veritiera e si sia, conseguentemente, intimorita, unitamente alla precisione, alla coerenza narrativa e alla costanza delle sue dichiarazioni accusatorie consentono di affermare la penale responsabilità dell’imputato” (Tribunale di Chiavari, sentenza n. 455 del 29 giugno 2009).

Quando tratterò delle caratteristiche della minaccia, penso avrete di che dubitare sulla loro vera natura minacciosa: per esempio, il vigile che dice che sparerà alla schiena del bambino, che probabilmente sarà stato troppo vivace, ha pronunciato una palese iperbole, una frase esagerata, dettata dalla stanchezza o da una giornata particolarmente impegnativa, come iperbolica è la frase dei missili, non è una minaccia seria, è inverosimile: condannando queste persone non penso si faccia giustizia alcuna.

Il bene tutelato dall’articolo 612 c.p. secondo le massime della cassazione

Andiamo, ora, ad esaminare quale è il preziosissimo bene la cui anche non deminutio (vedi sentenze 4 e 6 che seguono), porta alla condanna penale.

Leggiamo le parole usate dalla Cassazione:

1) “Sia nel delitto di violenza privata che in quello di minaccia la tutela penale tende a garantire la libertà psichica dell’individuo nella sua volontaria esplicazione (Cass. Pen., sez. V, 84/165796);

2) “... E’ sufficiente, invece, che il male prospettato sia idoneo a incutere timore nel soggetto passivo menomandone, per ciò solo, la sfera della libertà morale (Cass. Pen., sez.VI, 99/216321);

3) “La fattispecie della minaccia è integrata...quando...sia dotato un comportamento univocamente idoneo ad ingenerare timore, sicchè possa essere turbata la libertà psichica del soggetto passivo (Cass. Pen., sez.V, 84/167163);

4) “Il delitto di minaccia è un reato formale di pericolo, per la cui integrazione non è richiesto che il bene tutelato sia realmente leso, bastando che il male prospettato possa incutere timore nel soggetto passivo menomandone la sfera della libertà morale” (Cass. Pen., sez. V, 98/11297);

5) “...lo stesso animus iocandi non è incompatibile con la volontà cosciente di minacciare un ingiusto danno alla persona offesa” (Cass. Pen., sez. V, 81/149019).

Anche se la lettura delle massime finora riportate porta a pensare che qualunque espressione minacciosa pronunciata da alcuno sia penalmente sanzionabile, è evidente che non poteva essere questa l’intenzione del legislatore

in quanto così facendo avrebbe creato in potenza una nazione di criminali, infatti chi non ha mai pronunciato in tutta la sua esistenza, durante un momento di alterazione emotiva, una larvata minaccia contro qualcuno (mai detto, per esempio, un piccolo: “ti/lo rovino” o “te la/gliela faccio pagare” o “ti/lo distruggo”) ?

In caso di risposta negativa, come quella di un certo avvocato che in un’udienza, in replica alla mia requisitoria, asserì di non aver mai, in vita sua, ingiuriato alcuno, allora sappiamo che vi è, come lui, qualche santo tra i lettori che ingiustamente sta privando la classe sacerdotale di un prezioso elemento.

Cito un’altra Cassazione:

6) “La norma che incrimina la minaccia delinea un reato di pericolo, per la cui integrazione non è richiesto che il bene tutelato sia realmente leso mediante l’incussione di timore nella vittima. È sufficiente, invece, che il male prospettato sia idoneo ad incutere timore nel soggetto passivo, menomandone per ciò solo, la sfera della libertà morale” (Cass. Pen. sez. VI, 99/216321).

La Cassazione reputa la minaccia un reato istantaneo che si perfeziona con l’incutere anche un solo istante di paura alla vittima e si è puniti anche se a tale persona la frase non suscita timore alcuno come dice anche la sentenza sez. V, 01/219851: “......senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest’ultima (parte offesa), essendo sufficiente la sola attitudine della condotta ad intimorire...”, statuizioni che non mi riesce di condividere.

Orbene, come sappiamo tutti, le posizioni della Corte di Cassazione, nei tempi, sono arrivate, partendo dall’esame di una singola fattispecie normativa, a sostenere un principio, per poi arrivare a sostenere la validità di quello opposto; è grazie all’impegno di valenti avvocati e delle proprie argomentazioni se mostruosità di cemento sono state abbattute ed è stata ripristinata giustizia: non dimentichiamo che è stato grazie a cause pilota che sono stati eliminati ingiusti trattamenti e ripristinata giustizia prima denegata.

Dopo aver visto le posizioni della giurisprudenza, andiamo ora, partendo dall’esame del dettato normativo, esaminando le parole così come era il loro senso nel 1930, a fare una nostra disamina e vedere dove ci può portare.

“Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa con la multa fino a lire centomila (originariamente fino a lire cinquecento)”... ora Euro 51.

Quante, quali e cosa sono le “minacce”

Se seguiamo il dettato della norma, notiamo che in esso viene chiaramente specificato quale deve essere la natura della minaccia per divenire penalmente rilevante: deve consistere nella prospettazione alla vittima, di un danno ingiusto, visto quindi che il legislatore non ha scritto “Chiunque minaccia altri è punito...”, significa che esistono, oltre alle

1) minacce colpose,

2) minacce di danno giusto, non punibili e, non si vede perchè escluderlo a priori, anche

3) minacce innocue, che non superano la soglia minima di lesività, al pari non sanzionabili.

Come ho già dimostrato in materia di ingiuria, ove ho sottolineato la necessaria esistenza di offese non all’onore ed al decoro non sanzionabili, è anche in tal caso evidente che devono esistere minacce giuridicamente irrilevanti.

La sentenza sez. V, 01/219851 ricordo dice: “La minaccia è reato istantaneo che si perfeziona con l’incutere anche un solo istante di paura alla vittima e si è puniti anche se a tale persona la frase non suscita timore alcuno”...è preoccupante!

L’incutere spavento è puro e semplice delitto!

A mio avviso è chiaro che vi è di che argomentare per sostenere che tale sentenza debba essere disattesa senza alcun timore, operazione che si potrebbe comunque fare, in quanto non pronunciata a Sezioni Unite.

La “paura”, cioè il vulnus alle libertà costituzionali tutelate, è chiaro che debba avere il carattere di apprezzabilità e chiaramente rilevanza e ragionevolezza, deve essere una paura da evento lesivo, la minaccia deve incutere spavento a chi, al momento, non ha dubbi circa la “possibilità” che il male minacciatogli possa avere un seguito attuativo.

La massima proveniente dalla sentenza Cass. Pen., sez. V, 81/149019, quella già citata riguardante l’animus iocandi, chiude il cerchio!

A mio modesto parere, queste sentenze soffrono di un eccesso punitivo e possono solo essere deleteree.

Non discuto il principio in base al quale la minaccia rilevante debba incutere paura nella vittima di poter subire un danno ingiusto dall’aggressore, ma per non cadere nell’assurdità, è chiaro che questa debba avere caratteristiche logiche e ragionevoli.

Credo che nessuno possa ritenere “di giustizia” tout court il principio secondo il quale debba essere sottoposto a sanzione penale chi suscita paura in un’altra persona, tranne nel caso di minaccia di adire le vie legali!

Questi, alcuni criteri che reputo saranno senza difficoltà condivisi dai miei lettori; la minaccia deve essere prospettazione di:

1) danno futuro con dipendenza dell’evento dalla volontà del minacciante (Cass. Pen., sez. V, 09/3492), con carattere di

2) verosimiglianza (Cass.Pen., sez II, 16-1-1956) ossia serietà, attuabilità potenziale, probabilità, possibilità, non iperbole, non esagerazione;

3) credibilità (attuabilità reale, attendibilità);

4) specificità o non genericità (anche non ambiguità, in tal senso Cass. Pen. sez. V, 05/26079);

5) idoneità a turbare la libertà psichica con efficacia lesiva temporalmente prolungata (apprezzabile o comunque non istantanea);

6) lesività.

Quando la minaccia soddisferà i seguenti requisiti siamo certi, solo allora, si avrà una rilevanza penale.

Passiamo, come mio solito, a fare un esempio:

mi venne chiesto non molto tempo fa da un legale, se ritenevo minaccia quella pronunciata da un guidatore ubriaco il quale, fermato dalla stradale con in corpo quattro volte il tasso alcoolico consentito, una volta condotto in caserma, alla comunicazione, da parte delle forze dell’ordine delle conseguenze della sua condotta, saputo che avrebbe rivisto la sua macchina chissà quando, era andato in escandescenze minacciando lui, non più giovane nè prestante e neppure in sè, tutti gli agenti che aveva avuto sott’occhio in caserma, che avrebbe colpito loro uno ad uno e così anche le loro famiglie: io risposi che per me non era minaccia punibile in quanto era chiaramente inverosimile in quanto inattuabile od ancor meglio impossibile ed in subordine non punibile perchè colposa, frutto di chiaro sproloquio alcolico e non certo di consapevolezza.

Questa l’elementare ragione sottesa alla mia soluzione: è fatto oggettivo, scientifico, incontrovertibile che l’alcool opera a livello cerebrale su alcune zone particolari cosicchè, cessati i suoi effetti, il soggetto non riesce a ricordare quello che ha fatto o se ne ricorda ben poco ed in maniera confusa quindi,

A) non potendo, in quelle condizioni attuare alcunchè e, una volta uscito dai fumi dell’alcool, ricordarsi di aver minacciato qualcuno, meno che meno chi ed in quali termini, erano minacce non lesive, d’altro canto

B) gli agenti, abituati ai comportamenti “anomali” degli ubriachi, non mi si venga a sostenere che hanno provato, anche per un solo istante paura per sè e per l’incolumità delle proprie famiglie, non mi si faccia credere che mentalmente avevano per lo meno iniziato a pensare a quali contromisure utilizzare nel futuro per tutelarsi dalla possibile decisione dell’imputato di realizzare il suo etilico progetto di vendetta!

Dove si trova il danno alla libertà psichica e morale degli agenti? Dove la lesività del proferito?

L’imputazione di minaccia assieme a quella di ingiuria

Nella larghissima maggioranza dei casi l’imputato di minaccia viene ad essere imputato contestualmente anche per ingiuria; si noti attentamente quale fenomeno particolare avviene in questo caso, moltissime volte: a fronte di uno scontro verbale con la “parte offesa”, l’imputato si sostiene aver riversato su questa una serie di profusioni verbali di varia natura nella consapevolezza di offenderne i beni tutelati dal sistema giuridico, ossia, l’onore ed il decoro nonchè la libertà psichica e morale.

Come già ho sostenuto in tema d’ingiuria, quando vi è prossimità fisica tra i contendenti, a fronte di un pregresso stato di tensione che si protrae ancora in quel momento, è difficile pensare che quello che straripa senza controllo da una bocca sia così pacificamente assistito da una certa consapevolezza che addirittura giunga al punto di distinguere con chiarezza i beni giuridici che vuole colpire.

In questi frangenti è la colpa l’elemento soggettivo più probabile, tesi ancor più ragionevole se la “vittima”, pur potendo fruire di un comodus discessus, preferisce, per volontà o scarsa capacità di autocontrollo, accettare lo scontro verbale e prendervi parte attivamente.

È normale che in una simile situazione, l’uomo medio non riesca, colposamente, a trattenere i propri freni inibitori!

L’episodio è da ritenersi unico e le parole, ingiuriose e minacciose, devono essere ricondotte ad un unico elemento soggettivo, a meno che l’“aggressore” non sia schizofrenico.

È quindi logicamente errata, l’utilizzatissima imputazione disgiunta del tipo:

imputato del delitto:

A) previsto e punito dall’art. 594 c.p., per aver offeso l’onore ed il decoro di parte offesa, proferendo le seguenti parole: “...”;

B) previsto e punito dall’art. 612 c.p., per aver minacciato parte offesa dicendo: “...”, in quanto non vi è logica nel farlo, è una scomposizione del fatto, del tutto irregolare e senza una logica di sostegno.

Sarà formalmente giusta un’unica imputazione, comprendente la violazione dei due articoli seguita dal proferito, ma, in ogni caso, resterà logicamente debole.

Sarebbe a mio avviso, pratica adeguata, individuare l’unico delitto eventualmente commesso, comprendendo quale bene protetto l’imputato voleva presumibilmente violare o poteva essere consapevole di violare e, di conseguenza, formulare l’addebito.

Nei casi di commistione tra ingiuria e minaccia, è logicamente sostenibile l’insussistenza della minaccia che, semmai, uscita assieme alle ingiurie, tale poteva essere ritenuta, facendo questa parte dell’unicum proferito, a meno che l’“aggressore” non avesse pronunciato (quasi scandito) parola per parola dopo averle selezionate preventivamente o prendendosi tempo per pensarle durante lo scontro verbale, le espressioni da somministrare alla vittima, così da poter, in tal caso, logicamente dedurre che lo stesso fosse consapevole della valenza giuridicamente rilevante di quanto stesse esprimendo, colpendo i beni giuridici tutelati (palese caso di scuola).

L’imputazione di minaccia assieme a quella di percosse o lesioni

È di comune esperienza, sia diretta, sia indiretta attraverso i media ed i processi, che le parti che stanno per addivenire ad uno scontro fisico, ma può ben essere una sola, spessissimo pronunciano “ingiurie e minacce” nei confronti dell’avversario prima di aggredirlo, così come durante l’aggressione ed eventualmente dopo.

A mio avviso tale tipo di episodio va inquadrato in comportamenti per nulla tesi a ledere onore, decoro nonchè libertà psichica e morale dell’altro contendente, ma sono strumento finalizzato all’agevolazione del delitto doloso di lesioni ed ora spiego come si arriva a tale conclusione.

Le minacce (ed ingiurie) proferite prima di un’aggressione, sono una forma inconscia della nostra mente per caricarci, per aumentare la tensione nervosa e muscolare che si vuole utilizzare al fine di percuotere o ledere la parte avversa. Vi sarà dolo di percosse e lesioni ma non consapevolezza di minacciare.

Le minacce (ed ingiurie) pronunciate durante lo svolgersi della condotta lesiva, è chiaro non essere consapevoli attacchi ai beni costituzionali sopra citati, ma un motus linguae di supporto al mantenimento della tensione appena illustrata nonchè un inconscio tentativo di aumentare l’adrenalina e di conseguenza la propria forza e resistenza.

Le minacce (ed ingiurie) pronunciate dopo la separazione dei contendenti o comunque fino al totale allontanamento delle parti, pronunciate da chi è fresco di scontro fisico altro non sono che gli ultimi strascichi di un meccanismo aggressivo (fisico assieme ad uno orale di sostegno al primo), che vede la lingua fermarsi dopo la mano.

E’ evidente che nel caso di minacce pronunciate all’interno di un evento complessivamente analizzato e nei termini esposti, queste non possono assolutamente essere ritenute punibili.

Alle medesime conclusioni presentate per i casi precedenti, si arriverà anche nel caso di imputazione contemporanea per i delitti di minaccia e danneggiamento, qualora la minaccia avesse poi corrispondenza almeno parziale con la condotta danneggiatrice conseguente.

Cosa è la libertà psichica e morale e quale è la minaccia che può colpirla

Cosa significa la minaccia:

“incute timore nel soggetto passivo menomandone, per ciò solo, la sfera della libertà morale” e

“...comportamento univocamente idoneo ad ingenerare timore, sicchè possa essere turbata la libertà psichica del soggetto passivo.”;

“...non è richiesto che il bene tutelato sia realmente leso, bastando che il male prospettato possa incutere timore nel soggetto passivo menomandone la sfera della libertà morale”?

È evidente che è insostenibile affermare che la paura di un istante, causata da una minaccia semplice (lieve), possa avere una così potente lesività da colpire due libertà costituzionali a tal punto da far scattare la sanzione penale: è chiaro che, affinchè la minaccia possa ledere tali diritti, deve creare nella parte lesa la prospettazione di essere costretta nel breve termine o per il futuro, in base alla tipologia della minaccia e dalla sua presumibile serietà, a dover cambiare i propri stili od abitudini di vita e per fare degli esempi:

*) il non potersi più recare in un certo luogo senza il patema d’animo dovuto all’incombenza della minaccia, è palese danno alla propria libertà sia psichica che morale;

*) stesso ragionamento si può fare nell’ipotesi di dover immediatamente lasciare un luogo ove si era accetti, solo perchè invisi a qualcuno sopra le righe;

*) il non dover più avere contatti con una certa persona per non incorrere nella grave reazione del minacciante;

*) il dover mettere l’automobile altrove, affinchè il vicino non la possa danneggiare all’interno del condominio omertoso, ecc..

La minaccia, quindi, avrà ulteriormente l’attitudine ad incutere la visione di dover soccombere ad una prepotenza per non dover subire l’avverarsi della minaccia che per sortire tale effetto, dovrà, però, essere seria, possibile, specifica, ecc..

Dover modificare lo stile di vita, i propri comportamenti, alterare abitudini, e così via, sono gli effetti lesivi della minaccia vera, il danno alle libertà costituzionalmente tutelate dall’articolo 612 c.p..

Sono questi “sconvolgimenti” dei propri standard di vita, a sostanziare una vera e propria deminutio della tranquillità psichica e morale, causata dalla previsione degli effetti possibili e nel dover porre prevenzione nei confronti di questi.

Da ciò risulta chiaro che la minaccia dovrà avere un’efficacia lesiva temporalmente apprezzabile, non istantanea.

La minaccia ritorsiva a fatto ingiusto

Come ebbi già ad argomentare nei miei scritti sull’ingiuria, nell’uomo medio non è graniticamente insito il meccanismo secondo il quale, fatto vittima di una “ingiustizia”, deve decidere alternativamente se subirla o recarsi da un legale, perciò non è anormale che, a fronte di una condotta dannosa, ne venga a conseguire, anche non immediatamente, da parte dell’offeso, una (non necessariamente) uguale e contraria nei confronti del primitivo aggressore: questa è la natura umana!

Si consideri anche che, quando una persona commette un’“offesa” contro altri, non necessariamente di natura astrattamente delittuosa, può ragionevolmente prevedere che la vittima non resterà supina a sopportare il “danno”: tutti sappiamo che prima o poi i propri sbagli e le proprie colpe si devono pagare, se facciamo del male a qualcuno dobbiamo mettere in conto che questi, nel futuro, come minimo terrà condotte “giustificatamente” a noi ostili e possiamo ben prefigurarci che tenterà di restituirci il male che gli abbiamo fatto.

Del resto se facciamo consapevolmente del male, dobbiamo accettare gli effetti scaturenti dal dolo eventuale sotteso alla nostra condotta: danneggiamo una persona qualunque sia il costo conseguente ed è normale che alla nostra azione consegua la reazione.

Orbene poniamoci alcune domande: è di giustizia condannare qualcuno per aver “minacciato” chi gli fa o gli ha fatto del male?

La minaccia di ritorsione, prevedibile e da non ritenere socialmente disapprovata, è da ritenersi, comunque ingiusta e così la persona diventa “cornuta e mazziata”?

Perchè l’ingiuria ritorsiva ad un fatto ingiusto altrui, può venire non sanzionata ex art. 599 c.p., comma secondo e tale possibilità non è offerta per un delitto, che per scelta del legislatore è da ritenersi di ben minore gravità?

La mia risposta: perchè non è necessario un tale articolo per comprendere che la minaccia ritorsiva non è punibile, a causa, innanzi tutto, della non soddisfazione dell’elemento soggettivo.

E’ fondamentale non cadere nell’errore di confondere la coscienza di proferire parole (l’essere “mentalmente presente” al compiersi dei fatti, essere compos sui), con la coscienza di violare la “libertà psichica e morale” di alcuno quindi, il fatto di pronunciare una minaccia, non comporta automaticamente che sia sottesa la volontà o la consapevolezza di violare le libertà costituzionali della vittima.

La minaccia ritorsiva, di norma, non è altro che una esplicazione (colposa), arrabbiata e vivace, dai toni normalmente sopra le righe, che il “minacciante” dirige a colui dal quale ha subito “ingiustizia”, non necessariamente nella contestualità della stessa, attraverso la quale comunica all’interessato quali da parte sua saranno le ritorsioni che opererà (magari solo nell’inconscio o nella fantasia del momento) nei suoi confronti, avendo la sua condotta scatenato desiderio di una, a suo sentire, “giusta” ritorsione.

La minaccia ritorsiva, in parole povere non è diretta ad offendere volontariamente o consapevolmente alcuna libertà: è una comunicazione all’interessato circa quali controreazioni conseguiranno alla sua condotta “ingiusta”, o per essere precisi, potremo dire che è la comunicazione delle ipotetiche ritorsioni, così come partorite dall’inconscio del pronunciante alterato dallo stato di agitazione.

Come è chiaro, in tal caso, non solo nell’imputato non sono presenti nè la volontà nè la consapevolezza di limitare la libertà morale altrui, ma neppure la consapevolezza dell’antigiuridicità della condotta perchè, ragionevolmente, il minacciante ritiene che la violazione in suo danno di norme sociali e di costume sia “antigiuridico” e la sua “minaccia”, di conseguenza, non di danno ingiusto.

È evidente, ma è sempre meglio esplicitarlo, che con le mie parole non sto cercando di legittimare la rappresaglia, infatti parlo di minaccia in ritorsione al fatto ingiusto altrui, ma voglio evidenziare aspetti poco esplorati del mondo “minaccia”.

Punto fermo minimo, se non si ritengono di pregio le mie deduzioni, è che in caso di minaccia ritorsiva a fatto ingiusto (in accezione pro reo), debba essere sempre riconosciuta la diminuente di cui all’articolo 62, comma 2, c.p., evento che nella mia esperienza non è avvenuto spesso, ma è palese, scusate se insisto, che sia l’elemento soggettivo colpa ad essere sotteso alla condotta, in quanto il minacciante non sa trattenere il proprio livore in quanto uomo medio non peritissimo a trattenere i propri moti dell’animo, per cui non essendo il delitto in questione punito a titolo di colpa, il pronunciante dovrà andare assolto perchè il fatto non costituisce reato.

Ed ora spingiamoci oltre, in un ragionamento un pò ardito sulla cui solidità logica sarete voi gli arbitri:

secondo la giurisprudenza e la dottrina dominanti, nel caso in cui la minaccia consista nel prospettare al minacciato una futura condotta delittuosa in suo danno (percosse, lesioni, danneggiamenti, diffamazioni, ecc.), praticamente sempre (fa eccezione la sola minaccia di adire le vie legali a fini di giustizia), tale danno è da ritenersi ingiusto;

l’ingiustizia del danno consiste nella natura contra jus dello stesso, è questa antigiuridicità viene interpretata nella sua massima estensione, quindi nella sua accezione più deteriore nei confronti dell’imputato.

Dopo aver riflettuto a lungo sul punto, sono giunto a queste conclusioni:

1) se in materia di attenuante ex art. 62, comma 2, c.p. (l’aver reagito in stato d’ira, determinato da un fatto ingiusto altrui), l’ingiustizia del fatto, per giurisprudenza consolidata, viene, attraverso una lettura estensiva pro reo, a coprire anche le condotte in violazione di norme sociali e di costume (vedasi, per esempio, la sentenza della Cassazione Penale, sez. I, 94/200136, nonchè 39236/2008) e se

2) in materia di scriminante ex art. 599, comma secondo (Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti ...nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui...), per fatto ingiusto altrui si ritiene: “...per intrinseca illegittimità o contrarietà alle norme del vivere civile...” (Cassazione penale, sez. V, 86/174568), in chiara ottica pro reo,

mi permetto di ritenere che non vi sia ostacolo giuridico alcuno che osti all’applicazione della stessa operazione logica, anche a livello di danno ingiusto ex articolo 612, c.p..

Si deve trovare, a questo punto, il significato di ingiusto danno, quanto meno per analogia in bonam partem, che sia di maggior favore e questo, reputo si possa fare, solo scindendo dall’antigiuridicità del danno, l’inosservanza di norme sociali o di costume, del vivere civile, di ciò non ritengo illogico poter ritenere che la minaccia ritorsiva ad un fatto ingiusto altrui, non abbia la connotazione per essere ritenuta contra jus, infatti l’unica operazione logica possibile perchè una minaccia, che è di fatto di fatto sempre ingiusta “per natura”, possa rapportarsi a norme sociali e di costume, del vivere civile, è che questa sia risposta alla precedente violazione delle suddette norme a discapito del minacciante.

Anche per questo motivo non serve un articolo 599, comma secondo, c.p., che scrimini la condotta minacciosa in esame.

Aderendo a questa interpretazione, conseguirà innanzi tutto come effetto positivo la rilevante diminuzione del carico di lavoro dei Giudici di Pace i quali, inoltre, non dovranno più condannare imputati che non hanno saputo tenere a freno la lingua, per condotte non socialmente riprovate, ma ritenute comprensibili, se non naturali od ovvie: l’uomo medio, non è un laureato gentleman, ha meno freni inibitori di chi ha ben poco “vissuto sulla strada”, abita in un condominio di edilizia popolare e non frequenta persone di cultura superiore.

Ora facciamo qualche esempio che vi possa convincere sulla validità di quanto sinora sostenuto: la minaccia del padre nei confronti delle cattive amicizie traviatrici della figlia ha disvalore penale?

I cittadini che vanno a minacciare una prostituta che, allontanata più volte dalla polizia e soggetta ad innumerevoli fogli di via, torna sul luogo e, imperterrita, continua a compiere opera di esibizionismo a fini di addescamento, in una zona dove i bambini possono tranquillamente vederla, commettono reato?

Siete sicuri che sia stato commesso un danno ingiusto lesivo della libertà psichica e morale di parte civile?

Se foste voi a decidere il processo, condannandoli, vi sentireste di avere fatto giustizia?

Pensate che a fronte di casi simili, un sistema civile ed avanzato come il nostro, possa essere stato pensato per sentenziare ingiustizie?

Se si ritiene esistere un danno non ingiusto, oltre la minaccia di adire le vie legali, come si può non ravvisarlo nei casi prospettati?

I due esempi or ora proposti, hanno la qualità di offrire un ulteriore spunto difensivo: sono condotte tese ad impedire la commissione di reati come la sottrazione consensuale di minorenni ( 573, c.p.) e gli atti osceni in luogo pubblico (art. 527 e 529, primo comma, c.p.), per cui sono condotte da ritenere, comunque, non punibili, in quanto scriminate ex articolo 52 c.p., anche nel combinato disposto con l’art. 59, comma tre, c.p..

La minaccia innocua

Si ha, a mio modesto avviso, questa tipologia non punibile, quando, per la conosciuta natura del minacciante o a causa delle sue caratteristiche fisiche e psichiche, la minaccia, sia, di fatto, anche se astrattamente idonea a ledere il bene protetto, a causa appunto della tipologia del pronunciante, poco probabile, di difficile attuazione, scarsamente verosimile.

Gli esempi portano al minacciante quale persona invalida, rilevantemente anziana, altrimenti malata, ecc.: ho visto portare a giudizio persone che potevano ben essere nonni se non anche bisnonni, i quali avevano minacciato “vittime” giovani e gagliarde che non potevano, senza ombra di dubbio alcuna, aver provato alcun turbamento all’udire le ardite parole, semmai avranno sorriso (se non riso), di fronte ad una minaccia inattendibile, improbabile, di fatto esagerata.

In questi casi, all’evidenza si voleva utilizzare il mezzo giuridico per squallida vendetta o per lucrare “l’ipotetico danno”: il compito che ci è affidato e di cercare la giustizia, non utilizzarla o farci utilizzare a fini antigiuridici. I casi attagliabili a tale tipologia, raramente si potrà ritenere possano soddisfare il principio di lesività.

L’incredibile verità

Il titolo non è esagerato, lo vedrete da soli:

1) sappiamo tutti che la minaccia è non solo un reato autonomo, ma è anche elemento costitutivo di altri reati come il 336 c.p. (violenza o minaccia a pubblico ufficiale), il 610 c.p. (violenza privata), il 611c.p. (violenza o minaccia per costringere a commettere un reato) ed il 629 c.p. (estorsione);

2) se una persona minaccia un male ad un’altra, di norma lo fa con l’intenzione, attraverso il restringimento della libertà di quella persona di autodeterminarsi, di costringere la persona minacciata a compiere o non compiere qualche azione contro la propria volontà: attenti, siamo nel campo della violenza privata!;

3) se la minaccia poi si risolve in una violenza privata assistita dall’ulteriore elemento della ingiusta locupletazione siamo nel campo dell’estorsione!

La minaccia ha quasi sempre un fine di costrizione ad un facere o non, per cui, come è evidente, il delitto di minaccia di cui si deve occupare l’articolo 612 c.p., senza commettere invasione di campo in altri reati, è una fattispecie del tutto residuale, dovrebbe quindi essere quasi una vera e propria rarità: parliamo di minaccia senza finalità costrittiva al fare o non fare, pronunciata consapevolmente, frigido pacatoque animo, posso immaginare, per esempio, per dimostrare “chi è che comanda”, per impressionare, per ottenere rispetto (la formula timore uguale rispetto funziona da secoli!), per il puro gusto di creare paura....quindi i casi dovrebbero essere piuttosto rari!

Nonostante questo, invece di essere i Tribunali intasati per decidere su una miriade di violenze private, per “economia generale” che nessuno vuole mettere in discussione, tramite un fenomeno di declassamento, una vastità di processi viene dirottata verso il Giudice di Pace per una forma di pietas, per non voler infierire, ma restano sempre casi di violenza privata, punibili o no.

Avviene quindi il fenomeno in conseguenza del quale, ridotta la fattispecie complessa a quella semplice, di conseguenza disinteressandosi totalmente della finalità della condotta, limitandosi alla ricerca della prova dell’elemento oggettivo e dando quasi per provata a priori la consapevolezza, si condanna l’imputato per un reato classificandolo diversamente.

Alcune considerazioni finali

La prima necessariamente cade sul danno che, come ho prima ipotizzato, potrebbe essere il “fulcro occulto” di questo reato, il punto risolutore.

Ripetendomi, non si può pensare di liquidare cifre consistenti per una simile fattispecie delittuosa: anche l’equivalente di una settimana di stipendio, sarebbe una quantificazione (a mio vedere), notevolmente gravosa, quale monetizzazione dell’essere stato incusso uno o pochi momenti di paura: la Cassazione parla di un istante di “turbamento” non di una devastazione psicologica!

Ci si ricordi che siamo nella fattispecie della minaccia non grave, quindi lieve, di cui al primo comma dell’articolo 612 c.p., non stiamo mica parlando nè di quella grave contemplata nell’art. 612, secondo comma, c.p., nè della violenza privata ...nè di estorsione!

Mi permetto, di ricordare ai miei lettori che, nelle aule in cui si giudicano le minacce lievi (e valga questo discorso anche per le ingiurie, le percosse e le lesioni lievi), pare sia del tutto sconosciuto il significato dell’ultimo comma dell’articolo 34 del decreto legislativo 274/2000, che è ritenuto dai più come un non-sense mentre, invece, a mio avviso esso contiene un significato oltremodo pregnante.

Dice: “Se è stata esercitata l’azione penale, la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza solo se l’imputato e la persona offesa non si oppongono”. Tale disposto va coordinato con il primo comma del medesimo disposto che stabilisce: “Il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all’interesse tutelato, l’esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonchè la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l’esercizio dell’azione penale...” ed essendo inserito in un sistema, va illuminato anche con il soccorso dell’esegesi giurisprudenziale corrente, del significato di “speciale tenuità” di cui all’art. 62, comma quattro, c.p. e, per non farci mancare nulla, aggiungerei anche, per esperienza, dell’articolo 73, comma cinque, del D.p.r. 309/1990 che stabilisce: “Quando per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell’azione...i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità...” (ove in quest’ultimo caso la “lieve entità” porta la pena da 1 a 6 anni invece che da 8 a 20).

Parametrando con la mia esperienza presso il Giudice Monocratico, posso assicurare che, per esempio, nel campo del furto anche aggravato, quando viene riconosciuta sussistente la speciale tenuità, tale tenuità non copre, come potrebbe credere un profano, solo il furto di una mela od al più di qualche genere alimentare od altre minuzie, ma anche il furto di una bicicletta, che anche a considerarsi tenue(!), viene ben difficile pensare che questa tenuità sia speciale: la giurisprudenza interpreta la speciale tenuità non aderendo al senso “apparente” od “immediato” delle parole, che indicherebbero un reato dal quasi insussistente danno ma, diciamo, largheggiando un pò, del resto così si è orientata la Cassazione.

Allo stesso modo scopriremo che il quinto comma dell’art. 73 legge droga, soprattutto in sede di giudizio direttissimo conseguente a convalida di arresto, con scelta di rito alternativo (quindi senza effettuazione di campionamento della sostanza) copre quantitativi che vanno dal meno di un grammo lordo di stupefacente...a svariate decine di grammi lordi di sostanza, se non di più, per cui anche in questo caso la lieve entità viene letta non a stretto rigore di vocabolario.

Ora giungiamo al punto: visto che la particolare lievità ex art. 34, non va interpretata strictu sensu, ma, nello spirito del favor rei, come un ambito più esteso di quello che appare ad un approccio legato solo al senso delle parole, possiamo stabilire un principio logico valido almeno per la grandissima maggioranza dei casi di minaccia: le minacce ex art. 612, primo comma, c.p. sono, per definizione, praticamente sempre tenui o lievi (del resto si consumano in un istante!) e, ricordando parte del dettato del primo comma dell’articolo in esame, occasionali, colpose, causanti un danno esiguo.

Da ciò consegue che, il Giudice di Pace dovrebbe iniziare la fase preliminare del giudizio, dopo verifica della regolare costituzione delle parti, proponendo, come prima cosa, di regola, la dichiarazione di non procedibilità per la lieve entità del fatto, tutto questo in attuazione dell’art. 34; solo fallito tale tentativo, dovrebbe passare al classico tentativo di conciliazione.

Secondo principio, che chiaramente deriva dal primo, è quello in base al quale a minaccia di particolare lievità (dando a questo termine la lettura estensiva pro reo) od anche lieve, deve corrispondere una pena particolarmente lieve o comunque lieve e quindi, il danno da liquidarsi eventualmente, dovrà necessariamente essere proporzionato in tal modo, non dimenticando che il danno emergente, il lucro cessante ed il danno morale dovranno essere provati e quantificati da parte civile, per cui i risarcimenti del danno da liquidare, dovranno essere, di norma, d’entità ben ridotta.

A questo punto colui il quale vorrà far sottoporre a giudizio un’altra persona, saprà che dal Giudice di Pace otterrà solo giustizia...immaginatevi i risultati!

La seconda integrazione, a quanto detto alle pagine sette ed otto, è questa: tra le caratteristiche della minaccia rilevante, ho introdotto quella dell’efficacia lesiva prolungata in quanto reputo che affinchè si possa ravvisare un danno conseguente alla condotta minacciosa (e senza danno alle libertà non vi può essere il reato), questo debba essere rilevante giuridicamente, bisogna che gli effetti della minaccia siano apprezzabili, è necessario, quindi, un metro di valutazione, che consiste nella durata, presumibile, del serio patema d’animo conseguente alla prospettazione di dover limitare in futuro l’esplicazione completa della propria libertà psichica e morale, e/o nel “costo” delle contromisure che sono state approntate per tutelarsi dall’avverarsi della prospettiva lesiva.

Accettato questo principio si arriverà alla logica deduzione che il metro di misura della pena per la minaccia non sarà solo la “gravità” del minacciato, sposata dalla Cassazione, ma anche i suoi effetti nel tempo, come nel delitto di lesioni.

Spero di aver fornito sufficiente materiale su cui riflettere; ho cercato di sottolineare con dovizia di esempi, quelle che, a mio avviso, sono illogicità e distorsioni, scaturenti da un non contestato approccio giurisprudenziale al delitto in questione, il quale, assieme alle usuali azioni civili, ha trasformato ingiustamente il meno lesivo reato bagatellare, in qualcosa di ben più grave.

Ruolo della dottrina è quello di migliorare l’ottica giuridica anche sostenendo posizioni per nulla confortate dalla giurisprudenza; spero che le mie elucubrazioni possano venir ritenute utilizzabili dagli avvocati nelle difese cosicchè, prima o poi, la Cassazione, sarà costretta ad avvallare un epocale cambio di rotta, non offrendo più occasione ad alcuno di strumentalizzare la Giustizia a fini antigiuridici.

Vi ringrazio per l’attenzione concessami.

BIBLIOGRAFIA:

Sentenze Cassazione: da Crespi-Forti-Zuccalà, Commentario Breve al Codice Penale, Cedam 2008;

Sentenza Tribunale di Chiavari: da Fabio Ratto Trabucco, “Il gesto della pistola nell’atto di sparare integra il reato di minaccia grave”, www.diritto.it, 2009.