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Il potere di controllo dei soci nella società a responsabilità limitata

Generalità

La riforma del diritto societario (D.lgs. n.6/2003) ha introdotto importanti novità in tema di poteri di controllo del socio di srl, concedendo allo stesso, se non coinvolto nella gestione, il diritto di avere dagli amministratori notizie sull’andamento degli affari sociali e di consultare, anche avvalendosi di professionisti di fiducia, i libri sociali e i documenti relativi alla amministrazione (art. 2476, comma 2 c.c.).

Contemporaneamente è stato attribuito a ciascun socio l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori. (art. 2476, comma 3).

La novella del 2003 ha infatti previsto per il socio un ruolo centrale nell’assetto organizzativo della s.r.l. che, quando non si traduce in una attività gestoria, comporta l’assunzione di un diritto individuale e pervasivo diretto al controllo di coloro che amministrano l’impresa, con lo scopo contestare e contrastare fenomeni di mala gestio (Bartolomucci, Configurazione e portata del diritto di controllo del socio non gestore di s.r.l., in Società, 2009, 1336).

Prima della riforma, si applicava l’art. 2489 c.c., che disciplinava il controllo individuale del socio nelle srl non obbligate alla nomina del collegio sindacale. Lo stesso era limitato ai libri sociali obbligatori.

Oggi il potere di controllo si esercita su tutta la documentazione societaria, prescinde dalla presenza o meno del collegio sindacale, ed è attribuito senza tenere conto della quota di capitale posseduta, quindi spetta anche ad un socio con una partecipazione minima. L’ampiezza del controllo si giustifica pure come contropartita del fatto che i soci non possono avvalersi del ricorso all’autorità giudiziaria di cui all’ art. 2409 c.c..

Normalmente i diritti di informazione e di controllo vengono esercitati dai soci di minoranza nei confronti degli amministratori che sono emanazione della maggioranza.

Titolarità del controllo

Per l’art. 2476, comma 2, sono titolari del diritto di controllo i soci “che non partecipano all’amministrazione”. Gli stessi infatti, che hanno investito nella società, hanno diritto di conoscere in che modo il patrimonio sociale venga gestito da chi amministra.

Occorre osservare che al riguardo non è rilevante la carica di amministratore in sé, ma il dato di fatto di partecipare all’amministrazione. Conseguentemente sono esclusi dal controllo, ai sensi dell’articolo in questione, gli amministratori di fatto, cioè coloro che svolgono sostanzialmente l’attività di amministratore, senza essere investiti formalmente della carica (cfr. Perrino, Il controllo individuale del socio di società di capitali: fra funzione e diritto, in Giur. comm., 2006, I, 660).

Nel caso invece di amministrazione disgiuntiva, dove ogni amministratore si occupa di un settore specifico, agisce in modo autonomo e non necessariamente è a conoscenza di quello che fanno gli altri, nasce in capo a ciascuno il diritto di controllo sugli atti di gestione a cui non ha partecipato. Se quindi ad esempio all’amministratore A è affidata l’area del personale ed all’amministratore B quella commerciale, A potrà chiedere a B informazioni sugli acquisti e sulle vendite, viceversa B ad A sulla gestione dei dipendenti.

Legittimati al controllo sono poi i soci in possesso di particolari diritti amministrativi ai sensi dell’art. 2468, comma 3, come anche il creditore pignoratizio, l’usufruttuario ed il custode in ipotesi di sequestro (Fregonara, I nuovi poteri di controllo del socio di società a responsabilità limitata, in Giur. comm., 2005, I, 794).

Scelta del professionista

L’art. 2476 consente al socio di avvalersi di professionisti di fiducia per avere informazioni o per esercitare il controllo. In molti casi, infatti, il socio è privo delle competenze tecniche necessarie.

Si pone al riguardo la questione se il soggetto incaricato debba essere scelto fra le persone iscritte in albi professionali o si possa invece prescindere da questo requisito.

La norma nella sua espressione letterale sembra non porre requisiti formali particolari (che potrebbero invece essere stabiliti dallo statuto), per cui l’incarico, in mancanza di diversa disposizione, può essere affidato a mandatari non iscritti, competenti in relazione al compito che devono svolgere. In questo ultimo caso, appare legittima la clausola statutaria che, al fine della tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni, preveda che il consulente firmi una dichiarazione con la quale si impegna a non diffondere le informazioni di cui verrà a conoscenza.

Natura del diritto e suo esercizio. Limiti e responsabilità.

Il diritto di controllo del socio ha carattere potestativo ed è autonomo rispetto gli altri diritti a lui attribuiti, non condizionato dalla presenza o meno del collegio sindacale, ma soltanto dai canoni di buona fede e correttezza, nel rispetto della riservatezza (Trib. Ivrea 4 luglio 2005, in Giur.it., 2006, 305). Lo statuto della società può disciplinarne l’esercizio, purché di fatto non ne ostacoli l’effettuazione o lo renda impraticabile, quindi eventuali clausole nel merito possono avere un carattere integrativo (cfr. Trib. Bari 10 maggio 2004, in Foro it. 2004, I, 3217; Bartolomucci, cit. 1343) . Si potrebbe ad esempio stabilire che l’accesso alla documentazione avvenga durante le ore d’ufficio, che la relativa domanda debba essere presentata in forma scritta o che il diritto sia esercitabile previa un breve preavviso agli amministratori.

La disposizione di cui all’art. 2476 comma 2 non è quindi derogabile in peius, il suo carattere imperativo non deriva tanto da una previsione espressa, quanto dalla sua ratio e dagli interessi tutelati che non sono soltanto di natura privata, ma anche pubblica, dato che il controllo mira ad una corretta gestione della società (vedi Sangiovanni, Diritto di controllo del socio di s.r.l. e autonomia statutaria, in Notariato, 2008, 674).

Nel silenzio della legge, non sembrerebbe possibile riconoscere al socio (salvo che ciò non sia previsto dallo statuto) anche il potere di compiere atti di ispezione e vigilanza, alla pari del collegio sindacale (cfr. Fregonara, cit.,798).

Il controllo prescinde da vincoli temporali e può essere ripetuto nel corso dell’esercizio, effettuato anche nella fase della liquidazione.

Non sono ammessi comportamenti ostruzionistici che determinino un ingiustificato aggravio di lavoro per chi deve fornire i dati aziendali. Si è così stabilito che il socio non possa pretendere l’invio presso il suo domicilio, o del professionista di fiducia, di tutta la documentazione contabile inerente ad un esercizio, comportando ciò un notevole aggravio per la società in termini di tempi e costi (Trib. Monza 6 aprile 2006).

La società non può opporsi al controllo, adducendo ragioni di tutela della riservatezza aziendale o di rispetto della privacy di terzi. Il legislatore ha operato infatti la scelta “sbilanciata” a favore del socio, attribuendogli un potere vasto e penetrante. Il rispetto della riservatezza opera invece verso l’esterno, non essendo ammessa la divulgazione dei dati acquisiti (Trib. Milano 30 novembre 2004, in www.ilcaso.it).

Il socio è in ogni caso responsabile per i danni subiti dalla società per l’ indebita rivelazione di notizie apprese durante l’esercizio del controllo.

Documenti consultabili. Rilascio di copie.

Il potere di controllo ha un’ampia portata e concerne ogni documento relativo alla gestione della società; non si limita quindi ai libri sociali, ma si estende alle scritture contabili, alla documentazione fiscale e commerciale, in relazione anche ai singoli affari, agli atti giudiziari ed amministrativi (Cfr. Fico, Il diritto di informazione e di consultazione del socio non amministratore di s.r.l., in Società , 2006, 169, in giurisprudenza Trib. Milano 30 novembre , 2004, in Giur.it, 2005, 1246; Trib. Bari 10 maggio 2004, cit.) .

Il socio ha diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti a cui è interessato. L’esame del materiale non si esaurisce generalmente con la semplice consultazione, richiedendo invece un attento studio successivo (Trib. Pavia 29 giugno 2007, in Società, 2009, 503, con commento di A. Pisapia; contra Trib. Parma 25 ottobre 2004, in Società, 2005, 758).

Deve considerarsi preclusa la consultazione fuori dai locali della società. Il socio non può quindi asportare, anche in via temporanea, libri e documenti dalla sede sociale, ove i medesimi si trovano (Fregonara, cit., 800).

Finalità del controllo

Si può affermare che il controllo del socio è finalizzato in generale ad assicurare il buon andamento della gestione.

Volendo entrare nello specifico, il controllo nella maggior parte dei casi serve per raccogliere informazioni utili, dirette all’accertamento della responsabilità degli amministratori per l’esercizio della relativa azione e per l’eventuale richiesta di revoca cautelare degli stessi, divenendo nel contempo un deterrente all’assunzione di comportamenti scorretti di coloro che gestiscono la società. Depone in questo senso anche la collocazione sistematica della norma, posizionata al comma precedente rispetto a quello dell’azione di responsabilità.

Il controllo può comunque essere orientato ad altri scopi. Può servire al socio per valutare la convenienza dell’ esercizio del diritto di opzione in caso di aumento del capitale sociale o al fine di decidere l’esercizio del recesso (Cfr. Guidotti, Società a responsabilità limitata e tutela dei soci di minoranza: un raffronto tra ordinamenti, in Contratto ed impresa, 2007, 674). Lo stesso socio receduto può chiedere di prendere visione della documentazione utilizzata per quantificare il valore di rimborso della quota. Le informazioni ed i dati raccolti possono essere utili all’esercizio del diritto di voto, in merito alle scelte che si prospettano in sede decisionale (Sangiovanni, cit, 672).

La società non può sindacare i motivi sottostanti alle scelte del socio (Trib. Civitavecchia 21 aprile 2004), può comunque opporsi all’intervento del medesimo quando lo stesso si traduca in atteggiamenti vessatori e di disturbo.

Tutela del diritto di controllo

Se la società si rifiuta di fornire le informazioni o di esibire la documentazione, il socio potrà avvalersi dello strumento cautelare atipico di cui all’art. 700 c.p.c. (Trib. Taranto 13 luglio 2007, in Giur. it. 2008, 122; Trib. Ivrea, cit.) con lo scopo di condannare gli amministratori a fornire le informazioni e a consentire l’accesso ai documenti. Il ricorso d’urgenza andrà proposto al tribunale competente in relazione alla sede della società.

La violazione è anche penalmente sanzionata dall’art. 2625 c.c. . Nel caso in cui gli amministratori impediscano od ostacolino l’esercizio del controllo sono puniti con una sanzione amministrativa fino a 10.329 euro e, se la condotta ha cagionato danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno, a querela della persona offesa.

Generalità

La riforma del diritto societario (D.lgs. n.6/2003) ha introdotto importanti novità in tema di poteri di controllo del socio di srl, concedendo allo stesso, se non coinvolto nella gestione, il diritto di avere dagli amministratori notizie sull’andamento degli affari sociali e di consultare, anche avvalendosi di professionisti di fiducia, i libri sociali e i documenti relativi alla amministrazione (art. 2476, comma 2 c.c.).

Contemporaneamente è stato attribuito a ciascun socio l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori. (art. 2476, comma 3).

La novella del 2003 ha infatti previsto per il socio un ruolo centrale nell’assetto organizzativo della s.r.l. che, quando non si traduce in una attività gestoria, comporta l’assunzione di un diritto individuale e pervasivo diretto al controllo di coloro che amministrano l’impresa, con lo scopo contestare e contrastare fenomeni di mala gestio (Bartolomucci, Configurazione e portata del diritto di controllo del socio non gestore di s.r.l., in Società, 2009, 1336).

Prima della riforma, si applicava l’art. 2489 c.c., che disciplinava il controllo individuale del socio nelle srl non obbligate alla nomina del collegio sindacale. Lo stesso era limitato ai libri sociali obbligatori.

Oggi il potere di controllo si esercita su tutta la documentazione societaria, prescinde dalla presenza o meno del collegio sindacale, ed è attribuito senza tenere conto della quota di capitale posseduta, quindi spetta anche ad un socio con una partecipazione minima. L’ampiezza del controllo si giustifica pure come contropartita del fatto che i soci non possono avvalersi del ricorso all’autorità giudiziaria di cui all’ art. 2409 c.c..

Normalmente i diritti di informazione e di controllo vengono esercitati dai soci di minoranza nei confronti degli amministratori che sono emanazione della maggioranza.

Titolarità del controllo

Per l’art. 2476, comma 2, sono titolari del diritto di controllo i soci “che non partecipano all’amministrazione”. Gli stessi infatti, che hanno investito nella società, hanno diritto di conoscere in che modo il patrimonio sociale venga gestito da chi amministra.

Occorre osservare che al riguardo non è rilevante la carica di amministratore in sé, ma il dato di fatto di partecipare all’amministrazione. Conseguentemente sono esclusi dal controllo, ai sensi dell’articolo in questione, gli amministratori di fatto, cioè coloro che svolgono sostanzialmente l’attività di amministratore, senza essere investiti formalmente della carica (cfr. Perrino, Il controllo individuale del socio di società di capitali: fra funzione e diritto, in Giur. comm., 2006, I, 660).

Nel caso invece di amministrazione disgiuntiva, dove ogni amministratore si occupa di un settore specifico, agisce in modo autonomo e non necessariamente è a conoscenza di quello che fanno gli altri, nasce in capo a ciascuno il diritto di controllo sugli atti di gestione a cui non ha partecipato. Se quindi ad esempio all’amministratore A è affidata l’area del personale ed all’amministratore B quella commerciale, A potrà chiedere a B informazioni sugli acquisti e sulle vendite, viceversa B ad A sulla gestione dei dipendenti.

Legittimati al controllo sono poi i soci in possesso di particolari diritti amministrativi ai sensi dell’art. 2468, comma 3, come anche il creditore pignoratizio, l’usufruttuario ed il custode in ipotesi di sequestro (Fregonara, I nuovi poteri di controllo del socio di società a responsabilità limitata, in Giur. comm., 2005, I, 794).

Scelta del professionista

L’art. 2476 consente al socio di avvalersi di professionisti di fiducia per avere informazioni o per esercitare il controllo. In molti casi, infatti, il socio è privo delle competenze tecniche necessarie.

Si pone al riguardo la questione se il soggetto incaricato debba essere scelto fra le persone iscritte in albi professionali o si possa invece prescindere da questo requisito.

La norma nella sua espressione letterale sembra non porre requisiti formali particolari (che potrebbero invece essere stabiliti dallo statuto), per cui l’incarico, in mancanza di diversa disposizione, può essere affidato a mandatari non iscritti, competenti in relazione al compito che devono svolgere. In questo ultimo caso, appare legittima la clausola statutaria che, al fine della tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni, preveda che il consulente firmi una dichiarazione con la quale si impegna a non diffondere le informazioni di cui verrà a conoscenza.

Natura del diritto e suo esercizio. Limiti e responsabilità.

Il diritto di controllo del socio ha carattere potestativo ed è autonomo rispetto gli altri diritti a lui attribuiti, non condizionato dalla presenza o meno del collegio sindacale, ma soltanto dai canoni di buona fede e correttezza, nel rispetto della riservatezza (Trib. Ivrea 4 luglio 2005, in Giur.it., 2006, 305). Lo statuto della società può disciplinarne l’esercizio, purché di fatto non ne ostacoli l’effettuazione o lo renda impraticabile, quindi eventuali clausole nel merito possono avere un carattere integrativo (cfr. Trib. Bari 10 maggio 2004, in Foro it. 2004, I, 3217; Bartolomucci, cit. 1343) . Si potrebbe ad esempio stabilire che l’accesso alla documentazione avvenga durante le ore d’ufficio, che la relativa domanda debba essere presentata in forma scritta o che il diritto sia esercitabile previa un breve preavviso agli amministratori.

La disposizione di cui all’art. 2476 comma 2 non è quindi derogabile in peius, il suo carattere imperativo non deriva tanto da una previsione espressa, quanto dalla sua ratio e dagli interessi tutelati che non sono soltanto di natura privata, ma anche pubblica, dato che il controllo mira ad una corretta gestione della società (vedi Sangiovanni, Diritto di controllo del socio di s.r.l. e autonomia statutaria, in Notariato, 2008, 674).

Nel silenzio della legge, non sembrerebbe possibile riconoscere al socio (salvo che ciò non sia previsto dallo statuto) anche il potere di compiere atti di ispezione e vigilanza, alla pari del collegio sindacale (cfr. Fregonara, cit.,798).

Il controllo prescinde da vincoli temporali e può essere ripetuto nel corso dell’esercizio, effettuato anche nella fase della liquidazione.

Non sono ammessi comportamenti ostruzionistici che determinino un ingiustificato aggravio di lavoro per chi deve fornire i dati aziendali. Si è così stabilito che il socio non possa pretendere l’invio presso il suo domicilio, o del professionista di fiducia, di tutta la documentazione contabile inerente ad un esercizio, comportando ciò un notevole aggravio per la società in termini di tempi e costi (Trib. Monza 6 aprile 2006).

La società non può opporsi al controllo, adducendo ragioni di tutela della riservatezza aziendale o di rispetto della privacy di terzi. Il legislatore ha operato infatti la scelta “sbilanciata” a favore del socio, attribuendogli un potere vasto e penetrante. Il rispetto della riservatezza opera invece verso l’esterno, non essendo ammessa la divulgazione dei dati acquisiti (Trib. Milano 30 novembre 2004, in www.ilcaso.it).

Il socio è in ogni caso responsabile per i danni subiti dalla società per l’ indebita rivelazione di notizie apprese durante l’esercizio del controllo. >Generalità

La riforma del diritto societario (D.lgs. n.6/2003) ha introdotto importanti novità in tema di poteri di controllo del socio di srl, concedendo allo stesso, se non coinvolto nella gestione, il diritto di avere dagli amministratori notizie sull’andamento degli affari sociali e di consultare, anche avvalendosi di professionisti di fiducia, i libri sociali e i documenti relativi alla amministrazione (art. 2476, comma 2 c.c.).

Contemporaneamente è stato attribuito a ciascun socio l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori. (art. 2476, comma 3).

La novella del 2003 ha infatti previsto per il socio un ruolo centrale nell’assetto organizzativo della s.r.l. che, quando non si traduce in una attività gestoria, comporta l’assunzione di un diritto individuale e pervasivo diretto al controllo di coloro che amministrano l’impresa, con lo scopo contestare e contrastare fenomeni di mala gestio (Bartolomucci, Configurazione e portata del diritto di controllo del socio non gestore di s.r.l., in Società, 2009, 1336).

Prima della riforma, si applicava l’art. 2489 c.c., che disciplinava il controllo individuale del socio nelle srl non obbligate alla nomina del collegio sindacale. Lo stesso era limitato ai libri sociali obbligatori.

Oggi il potere di controllo si esercita su tutta la documentazione societaria, prescinde dalla presenza o meno del collegio sindacale, ed è attribuito senza tenere conto della quota di capitale posseduta, quindi spetta anche ad un socio con una partecipazione minima. L’ampiezza del controllo si giustifica pure come contropartita del fatto che i soci non possono avvalersi del ricorso all’autorità giudiziaria di cui all’ art. 2409 c.c..

Normalmente i diritti di informazione e di controllo vengono esercitati dai soci di minoranza nei confronti degli amministratori che sono emanazione della maggioranza.

Titolarità del controllo

Per l’art. 2476, comma 2, sono titolari del diritto di controllo i soci “che non partecipano all’amministrazione”. Gli stessi infatti, che hanno investito nella società, hanno diritto di conoscere in che modo il patrimonio sociale venga gestito da chi amministra.

Occorre osservare che al riguardo non è rilevante la carica di amministratore in sé, ma il dato di fatto di partecipare all’amministrazione. Conseguentemente sono esclusi dal controllo, ai sensi dell’articolo in questione, gli amministratori di fatto, cioè coloro che svolgono sostanzialmente l’attività di amministratore, senza essere investiti formalmente della carica (cfr. Perrino, Il controllo individuale del socio di società di capitali: fra funzione e diritto, in Giur. comm., 2006, I, 660).

Nel caso invece di amministrazione disgiuntiva, dove ogni amministratore si occupa di un settore specifico, agisce in modo autonomo e non necessariamente è a conoscenza di quello che fanno gli altri, nasce in capo a ciascuno il diritto di controllo sugli atti di gestione a cui non ha partecipato. Se quindi ad esempio all’amministratore A è affidata l’area del personale ed all’amministratore B quella commerciale, A potrà chiedere a B informazioni sugli acquisti e sulle vendite, viceversa B ad A sulla gestione dei dipendenti.

Legittimati al controllo sono poi i soci in possesso di particolari diritti amministrativi ai sensi dell’art. 2468, comma 3, come anche il creditore pignoratizio, l’usufruttuario ed il custode in ipotesi di sequestro (Fregonara, I nuovi poteri di controllo del socio di società a responsabilità limitata, in Giur. comm., 2005, I, 794).

Scelta del professionista

L’art. 2476 consente al socio di avvalersi di professionisti di fiducia per avere informazioni o per esercitare il controllo. In molti casi, infatti, il socio è privo delle competenze tecniche necessarie.

Si pone al riguardo la questione se il soggetto incaricato debba essere scelto fra le persone iscritte in albi professionali o si possa invece prescindere da questo requisito.

La norma nella sua espressione letterale sembra non porre requisiti formali particolari (che potrebbero invece essere stabiliti dallo statuto), per cui l’incarico, in mancanza di diversa disposizione, può essere affidato a mandatari non iscritti, competenti in relazione al compito che devono svolgere. In questo ultimo caso, appare legittima la clausola statutaria che, al fine della tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni, preveda che il consulente firmi una dichiarazione con la quale si impegna a non diffondere le informazioni di cui verrà a conoscenza.

Natura del diritto e suo esercizio. Limiti e responsabilità.

Il diritto di controllo del socio ha carattere potestativo ed è autonomo rispetto gli altri diritti a lui attribuiti, non condizionato dalla presenza o meno del collegio sindacale, ma soltanto dai canoni di buona fede e correttezza, nel rispetto della riservatezza (Trib. Ivrea 4 luglio 2005, in Giur.it., 2006, 305). Lo statuto della società può disciplinarne l’esercizio, purché di fatto non ne ostacoli l’effettuazione o lo renda impraticabile, quindi eventuali clausole nel merito possono avere un carattere integrativo (cfr. Trib. Bari 10 maggio 2004, in Foro it. 2004, I, 3217; Bartolomucci, cit. 1343) . Si potrebbe ad esempio stabilire che l’accesso alla documentazione avvenga durante le ore d’ufficio, che la relativa domanda debba essere presentata in forma scritta o che il diritto sia esercitabile previa un breve preavviso agli amministratori.

La disposizione di cui all’art. 2476 comma 2 non è quindi derogabile in peius, il suo carattere imperativo non deriva tanto da una previsione espressa, quanto dalla sua ratio e dagli interessi tutelati che non sono soltanto di natura privata, ma anche pubblica, dato che il controllo mira ad una corretta gestione della società (vedi Sangiovanni, Diritto di controllo del socio di s.r.l. e autonomia statutaria, in Notariato, 2008, 674).

Nel silenzio della legge, non sembrerebbe possibile riconoscere al socio (salvo che ciò non sia previsto dallo statuto) anche il potere di compiere atti di ispezione e vigilanza, alla pari del collegio sindacale (cfr. Fregonara, cit.,798).

Il controllo prescinde da vincoli temporali e può essere ripetuto nel corso dell’esercizio, effettuato anche nella fase della liquidazione.

Non sono ammessi comportamenti ostruzionistici che determinino un ingiustificato aggravio di lavoro per chi deve fornire i dati aziendali. Si è così stabilito che il socio non possa pretendere l’invio presso il suo domicilio, o del professionista di fiducia, di tutta la documentazione contabile inerente ad un esercizio, comportando ciò un notevole aggravio per la società in termini di tempi e costi (Trib. Monza 6 aprile 2006).

La società non può opporsi al controllo, adducendo ragioni di tutela della riservatezza aziendale o di rispetto della privacy di terzi. Il legislatore ha operato infatti la scelta “sbilanciata” a favore del socio, attribuendogli un potere vasto e penetrante. Il rispetto della riservatezza opera invece verso l’esterno, non essendo ammessa la divulgazione dei dati acquisiti (Trib. Milano 30 novembre 2004, in www.ilcaso.it).

Il socio è in ogni caso responsabile per i danni subiti dalla società per l’ indebita rivelazione di notizie apprese durante l’esercizio del controllo.

Documenti consultabili. Rilascio di copie.

Il potere di controllo ha un’ampia portata e concerne ogni documento relativo alla gestione della società; non si limita quindi ai libri sociali, ma si estende alle scritture contabili, alla documentazione fiscale e commerciale, in relazione anche ai singoli affari, agli atti giudiziari ed amministrativi (Cfr. Fico, Il diritto di informazione e di consultazione del socio non amministratore di s.r.l., in Società , 2006, 169, in giurisprudenza Trib. Milano 30 novembre , 2004, in Giur.it, 2005, 1246; Trib. Bari 10 maggio 2004, cit.) .

Il socio ha diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti a cui è interessato. L’esame del materiale non si esaurisce generalmente con la semplice consultazione, richiedendo invece un attento studio successivo (Trib. Pavia 29 giugno 2007, in Società, 2009, 503, con commento di A. Pisapia; contra Trib. Parma 25 ottobre 2004, in Società, 2005, 758).

Deve considerarsi preclusa la consultazione fuori dai locali della società. Il socio non può quindi asportare, anche in via temporanea, libri e documenti dalla sede sociale, ove i medesimi si trovano (Fregonara, cit., 800).

Finalità del controllo

Si può affermare che il controllo del socio è finalizzato in generale ad assicurare il buon andamento della gestione.

Volendo entrare nello specifico, il controllo nella maggior parte dei casi serve per raccogliere informazioni utili, dirette all’accertamento della responsabilità degli amministratori per l’esercizio della relativa azione e per l’eventuale richiesta di revoca cautelare degli stessi, divenendo nel contempo un deterrente all’assunzione di comportamenti scorretti di coloro che gestiscono la società. Depone in questo senso anche la collocazione sistematica della norma, posizionata al comma precedente rispetto a quello dell’azione di responsabilità.

Il controllo può comunque essere orientato ad altri scopi. Può servire al socio per valutare la convenienza dell’ esercizio del diritto di opzione in caso di aumento del capitale sociale o al fine di decidere l’esercizio del recesso (Cfr. Guidotti, Società a responsabilità limitata e tutela dei soci di minoranza: un raffronto tra ordinamenti, in Contratto ed impresa, 2007, 674). Lo stesso socio receduto può chiedere di prendere visione della documentazione utilizzata per quantificare il valore di rimborso della quota. Le informazioni ed i dati raccolti possono essere utili all’esercizio del diritto di voto, in merito alle scelte che si prospettano in sede decisionale (Sangiovanni, cit, 672).

La società non può sindacare i motivi sottostanti alle scelte del socio (Trib. Civitavecchia 21 aprile 2004), può comunque opporsi all’intervento del medesimo quando lo stesso si traduca in atteggiamenti vessatori e di disturbo.

Tutela del diritto di controllo

Se la società si rifiuta di fornire le informazioni o di esibire la documentazione, il socio potrà avvalersi dello strumento cautelare atipico di cui all’art. 700 c.p.c. (Trib. Taranto 13 luglio 2007, in Giur. it. 2008, 122; Trib. Ivrea, cit.) con lo scopo di condannare gli amministratori a fornire le informazioni e a consentire l’accesso ai documenti. Il ricorso d’urgenza andrà proposto al tribunale competente in relazione alla sede della società.

La violazione è anche penalmente sanzionata dall’art. 2625 c.c. . Nel caso in cui gli amministratori impediscano od ostacolino l’esercizio del controllo sono puniti con una sanzione amministrativa fino a 10.329 euro e, se la condotta ha cagionato danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno, a querela della persona offesa.