La protezione delle informazioni riservate: Non-disclosure Agreement e Confidentiality Clause
La necessità di proteggerne il contenuto è evidente sia in ragione del loro valore economico, sia del fatto che le parti non sono legate da alcun vincolo contrattuale, che in ogni caso potrebbe non venire mai a costituirsi, mentre lo scambio di informazioni ha comunque avuto luogo in modo “irreversibile”.
L’oggetto del Non-disclosure Agreement consiste dunque nell’obbligo di mantenere la riservatezza su determinate informazioni comunicate dall’altro soggetto negoziale e individuate come riservate (marked as “Confidential Information”) e di non divulgarne a terzi il contenuto.
Seguono alcuni riferimenti terminologici essenziali propri del Non-disclosure Agreement:
- Confidential Information = Informazioni Riservate
- Disclosing Party = Parte che rivela/trasmette le Informazioni Riservate
- Receiving Party = Parte che riceve le Informazioni Riservate
- Confidentiality Obligation = Obbligo di Riservatezza
Una volta terminata la fase negoziale e sottoscritto il contratto, il Non-disclosure Agreement sarà superato da quest’ultimo e, con particolare riguardo all’obbligazione di riservatezza, dalla clausola ad hoc che le parti opportunamente inseriranno nel contratto.
Nelle clausole di riservatezza dei contratti internazionali, che come sappiamo contengono una serie di clausole standard sia nel linguaggio che nei contenuti giuridici (c.d. clausole boilerplate), troviamo contenuti simili a quelli del Non-disclosure Agreement. Anche la terminologia è analoga.
Ecco un esempio di confidentiality clause:
“Each Party commits to the other that it will treat as confidential the terms of this Agreement, together with all information, whether of a technical nature or otherwise relating to the business or affairs of the other Party as may be communicated to it (the “Confidential Information”). Each Party shall use its best efforts and shall take every reasonable precaution to protect and maintain the confidentiality of the Confidential Information, precautions which shall be at least equivalent in scope and effect to the measures taken by that Party to protect its own confidential proprietary information”.
Tornando al Non-disclosure Agreement, è frequente che al divieto di disclosure delle informazioni riservate siano poste alcune eccezioni a favore di determinati soggetti (dipendenti e consulenti esterni) ai quali si riconosce un need to know relativamente a tali informazioni, ossia una conoscenza che è loro indispensabile per svolgere le proprie mansioni o incarichi. Si prevede in questi casi che le informazioni possano essere oggetto di disclosure “on a need to know basis”.
Altra clausola ricorrente è quella di durata, con la peculiarità che oltre a prevedere un termine di durata dell’accordo – term/duration – si prevede un diverso termine di durata per l’obbligazione di riservatezza che di fatto mantiene la propria efficacia per un periodo ben più lungo, che in linea di principio dovrebbe coprire il periodo di “vita” dell’informazione sotto il profilo economico. Questo aspetto è definito survival (letteralmente “sopravvivenza” ma parleremmo in questo caso di ultrattività).
La necessità di proteggerne il contenuto è evidente sia in ragione del loro valore economico, sia del fatto che le parti non sono legate da alcun vincolo contrattuale, che in ogni caso potrebbe non venire mai a costituirsi, mentre lo scambio di informazioni ha comunque avuto luogo in modo “irreversibile”.
L’oggetto del Non-disclosure Agreement consiste dunque nell’obbligo di mantenere la riservatezza su determinate informazioni comunicate dall’altro soggetto negoziale e individuate come riservate (marked as “Confidential Information”) e di non divulgarne a terzi il contenuto.
Seguono alcuni riferimenti terminologici essenziali propri del Non-disclosure Agreement:
- Confidential Information = Informazioni Riservate
- Disclosing Party = Parte che rivela/trasmette le Informazioni Riservate
- Receiving Party = Parte che riceve le Informazioni Riservate
- Confidentiality Obligation = Obbligo di Riservatezza
Una volta terminata la fase negoziale e sottoscritto il contratto, il Non-disclosure Agreement sarà superato da quest’ultimo e, con particolare riguardo all’obbligazione di riservatezza, dalla clausola ad hoc che le parti opportunamente inseriranno nel contratto.
Nelle clausole di riservatezza dei contratti internazionali, che come sappiamo contengono una serie di clausole standard sia nel linguaggio che nei contenuti giuridici (c.d. clausole boilerplate), troviamo contenuti simili a quelli del Non-disclosure Agreement. Anche la terminologia è analoga.
Ecco un esempio di confidentiality clause:
“Each Party commits to the other that it will treat as confidential the terms of this Agreement, together with all information, whether of a technical nature or otherwise relating to the business or affairs of the other Party as may be communicated to it (the “Confidential Information”). Each Party shall use its best efforts and shall take every reasonable precaution to protect and maintain the confidentiality of the Confidential Information, precautions which shall be at least equivalent in scope and effect to the measures taken by that Party to protect its own confidential proprietary information”.
Tornando al Non-disclosure Agreement, è frequente che al divieto di disclosure delle informazioni riservate siano poste alcune eccezioni a favore di determinati soggetti (dipendenti e consulenti esterni) ai quali si riconosce un need to know relativamente a tali informazioni, ossia una conoscenza che è loro indispensabile per svolgere le proprie mansioni o incarichi. Si prevede in questi casi che le informazioni possano essere oggetto di disclosure “on a need to know basis”.
Altra clausola ricorrente è quella di durata, con la peculiarità che oltre a prevedere un termine di durata dell’accordo – term/duration – si prevede un diverso termine di durata per l’obbligazione di riservatezza che di fatto mantiene la propria efficacia per un periodo ben più lungo, che in linea di principio dovrebbe coprire il periodo di “vita” dell’informazione sotto il profilo economico. Questo aspetto è definito survival (letteralmente “sopravvivenza” ma parleremmo in questo caso di ultrattività).