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Sistemi di governance delle S.p.a. in Albania ed in Italia

Premessa

L’amministrazione delle società per azioni implica tutte le norme di legge e quelle di statuto, le quali regolano l’attività attinente alla gestione e al controllo della società nonché i meccanismi e le strutture incaricate dell’adempimento di tali funzioni. Gli organi previsti, la loro costituzione e il tipo d’incarico affidato a loro, i rapporti con gli altri organi della società, sono la condizione principale per l’effettivo funzionamento della società.

Generalmente, tre sono i sistemi di governance delle società conosciuti dai diversi ordinamenti:

* Sistema a un livello – Monistico

* Sistema a due livelli verticali – Dualistico

* Sistema a due livelli orizzontali – Latino

In linea di massima, i paesi d’Europa che appartengono alla famiglia legale della civil law hanno previsto la possibilità di scegliere tra il sistema Monistico e quello Dualistico, ma ci sono Stati, ad esempio l’Italia, che prevedono la possibilità di scegliere fra i tre sistemi. Nonostante l’arricchimento dei rispettivi ordinamenti giuridici che offrono possibilità di scegliere tra varie alternative, le persone giuridiche generalmente sono rimaste fedeli a quei sistemi riconosciuti come tipici nell’arco della storia del singolo ordinamento[i].

Illustrazione comparata del sistema di gestione delle società per azioni in Albania ed in Italia

Sia in Albania che in Italia, la legislazione che regola l’attività e il funzionamento delle società per azioni ha subito grandi cambiamenti.

In Albania è stata effettuata una riforma totale della legislazione, visto che l’approvazione della nuova legge[ii] ha portato a una nuova disciplina giuridica di tali rapporti, mentre in Italia la riforma è stata più limitata in quanto ha comportato minori cambiamenti[iii] e integrazioni, che si sono aggiunti al precedente regolamento. Una delle aggiunte importanti fatta alla legislazione commerciale in Italia è stata appunto l’introduzione delle nuove forme di gestione e di controllo delle società per azioni accanto alla forma tradizionale. Tale riforma ha comportato che l’ordinamento italiano sia paragonabile agli altri Stati in quanto si consente alle società di avere vaste possibilità di scelta nell’applicare i sistemi di gestione.

Nella tipologia dei sistemi di gestione prevista nella legislazione dei due paesi troviamo delle somiglianze, ma nell’applicazione degli stessi sistemi di gestione delle società per azioni riscontriamo delle differenze, quali conseguenze delle peculiarità di ciascuno Stato.

In una panoramica più generale, l’organizzazione delle strutture della gestione delle società per azioni è la seguente:

In Albania:

Sistema ad un livello: - in cui il Consiglio di Amministrazione si presenta come un unico organo che esercita la funzione della gestione e della sorveglianza[iv]. La nomina e la revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione passa attraverso l’assemblea generale[v]. Inoltre il Consiglio di Amministrazione nomina una o più persone fisiche quali amministratori della società.

Sistema a due livelli: - in cui gli amministratori sono incaricati di svolgere funzioni di gestione ed il consiglio di sorveglianza è incaricato di svolgere funzioni di controllo[vi]. La nomina e la revoca dei membri del consiglio di sorveglianza passa attraverso l’assemblea generale, invece la nomina e la revoca degli amministratori è attribuzione del consiglio di amministrazione oppure dell’assemblea generale, secondo quello che prevede lo statuto[vii].

In Italia:

Sistema ad un livello (Sistema monistico): - dove la gestione spetta al consiglio di amministrazione, mentre il controllo viene esercitato attraverso il comitato per il controllo sulla gestione[viii]. La nomina e la revoca dei membri del consiglio di amministrazione passa attraverso l’assemblea generale, mentre la nomina e la revoca dei membri del comitato spetta al consiglio di amministrazione.

Sistema a due livelli verticali (Sistema dualistico): - in cui la gestione viene affidata al consiglio di gestione, mentre il controllo spetta al consiglio di sorveglianza[ix]. Questo sistema prevede che la nomina e la revoca dall’incarico dei membri del consiglio di gestione venga effettuata dal consiglio di sorveglianza, mentre i componenti di questi ultimi sono nominati o esonerati dall’assemblea generale.

Sistema a due livelli orizzontali (sistema tradizionale): è il sistema nel quale sia l’organo incaricato di funzioni amministrative, sia l’amministratore unico, sia l’organo incaricato di funzioni di sorveglianza (il collegio sindacale), sono nominati o revocati dall’assemblea generale.

In Albania si è optato per l’applicazione del sistema a due livelli verticali.

L’articolo della “Legge n° 9901, in data 14.04.2008, Sui commercianti e sulle Società di Commercio”, a prima vista porta a pensare che non ci siano regole generali sul fatto che la nomina e la revoca dall’incarico degli amministratori spetti all’assemblea o al consiglio di sorveglianza, e che tale previsione sia necessariamente stabilita dallo statuto.

Ma se la suddetta disposizione viene interpretata alla luce del articolo 135/2/c[x] della stessa legge, giungiamo alla conclusione che secondo la consuetudine, gli amministratori sono nominati e revocati dal consiglio di sorveglianza, mentre in forza di quello che prevede lo statuto questa competenza spetta all’assemblea.

Nel caso in cui lo statuto lo preveda, e ciò è caratteristico del sistema a due livelli orizzontali, c’è la possibilità che la nomina e la revoca degli amministratori spetti all’assemblea generale, ma questo non significa che il legislatore albanese abbia scelto il sistema latino.

Il sistema a due livelli, previsto dalla suddetta legge, è un sistema dualistico ispirato dall’esperienza tedesca, dove l’applicazione di tale sistema è tipico, ed è a questo che si sono ispirati la maggior parte degli Stati che hanno deciso di adottare il sistema in questione.

La regolamentazione in merito a tale questione, che il legislatore italiano ha riportato nel sistema dualistico, è oggetto di grande discussione da parte della dottrina. In sostanza, il “Decreto legislativo del 17.01.2003 n°6”, art.2409-terdecies prevede che: “il consiglio di sorveglianza nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione; ne determina il compenso, salvo che la relativa competenza sia attribuita dallo statuto all’assemblea”. In base ad un’interpretazione letterale della disposizione, notiamo che il punto e virgola (;) tra le due parti della disposizione indica che la volontà del legislatore è stata quella di stabilire che la parte “salvo che la relativa competenza sia attribuita dallo statuto all’assemblea” si ricollega alla seconda parte della disposizione e non riguarda la nomina e la revoca dei membri del consiglio di gestione[xi].

Così si può dire che la disposizione che conferisce al consiglio di sorveglianza il compito di nominare oppure revocare i membri del consiglio di gestione assume un carattere tassativo, di modo che non sarebbe possibile che una simile competenza venisse conferita all’assemblea dietro previsione dello statuto[xii].

Vista una tradizione che dura da anni, la legge italiana prevede che vengano applicate automaticamente le regole del modello latino (sistema a due livelli orizzontali), nel caso in cui lo statuto non preveda altro regolamento attinente alla scelta di applicare un altro sistema [xiii].

In Albania si può dire invece che i due sistemi sono allo stesso livello di applicazione, ma in ogni caso l’applicazione dell’uno piuttosto dipende dalla espressa previsione dello statuto.



[i] P.es. in Italia, dove nonostante la “D.lgs 17.01. 2003 n°6” prevede la possibilità di scegliere fra i tre sistemi di gestione, viene preferito di gran lunga il Sistema Latino (Tradizionale). I primi importanti cambiamenti attinenti a questa tendenza iniziano con i regolamenti previsti da alcune istituzioni bancarie quali: Banca Intesa Sanpaolo, Banca Lombardia –Bpu, Banca Popolare di Verona-Bpi, che adottarono il sistema dualista verticale.

[ii] “Legge n°9901, 14.04.2008, Sui commercianti e le Società di Commercio”.

[iii] “Decreto legislativo 17.01.2003 n°6”.

[iv] Art. 134/1/b, “Legge n°9901, 14.04.2008, Sui commercianti e le Società di Commercio”.

[v] Ivi art. 135/2/c e 155/2.

[vi] Ivi art. 136/1.

[vii] Art. 135/2/c e art. 167/2.

[viii] Art. 2409-sexiesdecies, “Decreto Legislativo 17.01.2003 n°6”.

[ix] Ivi art. 2409-octies.

[x] Questo articolo recita espressamente che “l’assemblea generale nel sistema a due livelli ha il compito di nominare e revocare dall’incarico i membri del consiglio di sorveglianza e se previsto dallo statuto, nomina e revoca l’incarico agli amministratori”.

[xi] “Gli amministratori. Disciplina civilistica, fiscale e previdenziale” – Anita Mauro, Maurizio Meoli, Massimo Negro, pg. 109.

[xii] F. Grezzi – “Commentario alla riforma delle società”, P. Marchetti, L. Bianchi, F. Grezzi, M. Notari, Vol. 5.

[xiii] Art. 2380, “Decreto legislativo 17.01.2003 n°6”.

Premessa

L’amministrazione delle società per azioni implica tutte le norme di legge e quelle di statuto, le quali regolano l’attività attinente alla gestione e al controllo della società nonché i meccanismi e le strutture incaricate dell’adempimento di tali funzioni. Gli organi previsti, la loro costituzione e il tipo d’incarico affidato a loro, i rapporti con gli altri organi della società, sono la condizione principale per l’effettivo funzionamento della società.

Generalmente, tre sono i sistemi di governance delle società conosciuti dai diversi ordinamenti:

* Sistema a un livello – Monistico

* Sistema a due livelli verticali – Dualistico

* Sistema a due livelli orizzontali – Latino

In linea di massima, i paesi d’Europa che appartengono alla famiglia legale della civil law hanno previsto la possibilità di scegliere tra il sistema Monistico e quello Dualistico, ma ci sono Stati, ad esempio l’Italia, che prevedono la possibilità di scegliere fra i tre sistemi. Nonostante l’arricchimento dei rispettivi ordinamenti giuridici che offrono possibilità di scegliere tra varie alternative, le persone giuridiche generalmente sono rimaste fedeli a quei sistemi riconosciuti come tipici nell’arco della storia del singolo ordinamento[i].

Illustrazione comparata del sistema di gestione delle società per azioni in Albania ed in Italia

Sia in Albania che in Italia, la legislazione che regola l’attività e il funzionamento delle società per azioni ha subito grandi cambiamenti.

In Albania è stata effettuata una riforma totale della legislazione, visto che l’approvazione della nuova legge[ii] ha portato a una nuova disciplina giuridica di tali rapporti, mentre in Italia la riforma è stata più limitata in quanto ha comportato minori cambiamenti[iii] e integrazioni, che si sono aggiunti al precedente regolamento. Una delle aggiunte importanti fatta alla legislazione commerciale in Italia è stata appunto l’introduzione delle nuove forme di gestione e di controllo delle società per azioni accanto alla forma tradizionale. Tale riforma ha comportato che l’ordinamento italiano sia paragonabile agli altri Stati in quanto si consente alle società di avere vaste possibilità di scelta nell’applicare i sistemi di gestione.

Nella tipologia dei sistemi di gestione prevista nella legislazione dei due paesi troviamo delle somiglianze, ma nell’applicazione degli stessi sistemi di gestione delle società per azioni riscontriamo delle differenze, quali conseguenze delle peculiarità di ciascuno Stato.

In una panoramica più generale, l’organizzazione delle strutture della gestione delle società per azioni è la seguente:

In Albania:

Sistema ad un livello: - in cui il Consiglio di Amministrazione si presenta come un unico organo che esercita la funzione della gestione e della sorveglianza[iv]. La nomina e la revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione passa attraverso l’assemblea generale[v]. Inoltre il Consiglio di Amministrazione nomina una o più persone fisiche quali amministratori della società.

Sistema a due livelli: - in cui gli amministratori sono incaricati di svolgere funzioni di gestione ed il consiglio di sorveglianza è incaricato di svolgere funzioni di controllo[vi]. La nomina e la revoca dei membri del consiglio di sorveglianza passa attraverso l’assemblea generale, invece la nomina e la revoca degli amministratori è attribuzione del consiglio di amministrazione oppure dell’assemblea generale, secondo quello che prevede lo statuto[vii].

In Italia:

Sistema ad un livello (Sistema monistico): - dove la gestione spetta al consiglio di amministrazione, mentre il controllo viene esercitato attraverso il comitato per il controllo sulla gestione[viii]. La nomina e la revoca dei membri del consiglio di amministrazione passa attraverso l’assemblea generale, mentre la nomina e la revoca dei membri del comitato spetta al consiglio di amministrazione.

Sistema a due livelli verticali (Sistema dualistico): - in cui la gestione viene affidata al consiglio di gestione, mentre il controllo spetta al consiglio di sorveglianza[ix]. Questo sistema prevede che la nomina e la revoca dall’incarico dei membri del consiglio di gestione venga effettuata dal consiglio di sorveglianza, mentre i componenti di questi ultimi sono nominati o esonerati dall’assemblea generale.

Sistema a due livelli orizzontali (sistema tradizionale): è il sistema nel quale sia l’organo incaricato di funzioni amministrative, sia l’amministratore unico, sia l’organo incaricato di funzioni di sorveglianza (il collegio sindacale), sono nominati o revocati dall’assemblea generale.

In Albania si è optato per l’applicazione del sistema a due livelli verticali.

L’articolo della “Legge n° 9901, in data 14.04.2008, Sui commercianti e sulle Società di Commercio”, a prima vista porta a pensare che non ci siano regole generali sul fatto che la nomina e la revoca dall’incarico degli amministratori spetti all’assemblea o al consiglio di sorveglianza, e che tale previsione sia necessariamente stabilita dallo statuto.

Ma se la suddetta disposizione viene interpretata alla luce del articolo 135/2/c[x] della stessa legge, giungiamo alla conclusione che secondo la consuetudine, gli amministratori sono nominati e revocati dal consiglio di sorveglianza, mentre in forza di quello che prevede lo statuto questa competenza spetta all’assemblea.

Nel caso in cui lo statuto lo preveda, e ciò è caratteristico del sistema a due livelli orizzontali, c’è la possibilità che la nomina e la revoca degli amministratori spetti all’assemblea generale, ma questo non significa che il legislatore albanese abbia scelto il sistema latino.

Il sistema a due livelli, previsto dalla suddetta legge, è un sistema dualistico ispirato dall’esperienza tedesca, dove l’applicazione di tale sistema è tipico, ed è a questo che si sono ispirati la maggior parte degli Stati che hanno deciso di adottare il sistema in questione.

La regolamentazione in merito a tale questione, che il legislatore italiano ha riportato nel sistema dualistico, è oggetto di grande discussione da parte della dottrina. In sostanza, il “Decreto legislativo del 17.01.2003 n°6”, art.2409-terdecies prevede che: “il consiglio di sorveglianza nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione; ne determina il compenso, salvo che la relativa competenza sia attribuita dallo statuto all’assemblea”. In base ad un’interpretazione letterale della disposizione, notiamo che il punto e virgola (;) tra le due parti della disposizione indica che la volontà del legislatore è stata quella di stabilire che la parte “salvo che la relativa competenza sia attribuita dallo statuto all’assemblea” si ricollega alla seconda parte della disposizione e non riguarda la nomina e la revoca dei membri del consiglio di gestione[xi].

Così si può dire che la disposizione che conferisce al consiglio di sorveglianza il compito di nominare oppure revocare i membri del consiglio di gestione assume un carattere tassativo, di modo che non sarebbe possibile che una simile competenza venisse conferita all’assemblea dietro previsione dello statuto[xii].

Vista una tradizione che dura da anni, la legge italiana prevede che vengano applicate automaticamente le regole del modello latino (sistema a due livelli orizzontali), nel caso in cui lo statuto non preveda altro regolamento attinente alla scelta di applicare un altro sistema [xiii].

In Albania si può dire invece che i due sistemi sono allo stesso livello di applicazione, ma in ogni caso l’applicazione dell’uno piuttosto dipende dalla espressa previsione dello statuto.



[i] P.es. in Italia, dove nonostante la “D.lgs 17.01. 2003 n°6” prevede la possibilità di scegliere fra i tre sistemi di gestione, viene preferito di gran lunga il Sistema Latino (Tradizionale). I primi importanti cambiamenti attinenti a questa tendenza iniziano con i regolamenti previsti da alcune istituzioni bancarie quali: Banca Intesa Sanpaolo, Banca Lombardia –Bpu, Banca Popolare di Verona-Bpi, che adottarono il sistema dualista verticale.

[ii] “Legge n°9901, 14.04.2008, Sui commercianti e le Società di Commercio”.

[iii] “Decreto legislativo 17.01.2003 n°6”.

[iv] Art. 134/1/b, “Legge n°9901, 14.04.2008, Sui commercianti e le Società di Commercio”.

[v] Ivi art. 135/2/c e 155/2.

[vi] Ivi art. 136/1.

[vii] Art. 135/2/c e art. 167/2.

[viii] Art. 2409-sexiesdecies, “Decreto Legislativo 17.01.2003 n°6”.

[ix] Ivi art. 2409-octies.

[x] Questo articolo recita espressamente che “l’assemblea generale nel sistema a due livelli ha il compito di nominare e revocare dall’incarico i membri del consiglio di sorveglianza e se previsto dallo statuto, nomina e revoca l’incarico agli amministratori”.

[xi] “Gli amministratori. Disciplina civilistica, fiscale e previdenziale” – Anita Mauro, Maurizio Meoli, Massimo Negro, pg. 109.

[xii] F. Grezzi – “Commentario alla riforma delle società”, P. Marchetti, L. Bianchi, F. Grezzi, M. Notari, Vol. 5.

[xiii] Art. 2380, “Decreto legislativo 17.01.2003 n°6”.