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La restituzione nel termine (Wiedereinsetzung in den vorigen Stand) nel Codice di procedura tedesco

I

Ha diritto di proporre richiesta di restituzione nel termine, la parte che, per fatto ad essa non imputabile, era impedita ad osservarlo; l’inosservanza del termine si considera non imputabile a chi propone l’istanza di restituzione nel termine, se, in occasione della pubblicazione di una decisione, soggetta ad impugnazione, l’interessato non è stato avvisato del diritto di impugnazione che gli spetta nonché delle formalità e del termine entro il quale essa deve essere proposta; all’omissione dell’avviso è equiparata l’erroneità o l’incompletezza del medesimo.

II

Il passaggio in giudicato non osta alla proposizione della richiesta di restituzione nel termine. Con l’espressione “termine”, si intende ogni termine legale o fissato dal giudice, a meno che non si tratti di una absolute Ausschlussfrist. All’ingiustificata inosservanza del termine è equiparato il mancato rispetto delle formalità prescritte (p.es. l’atto contenente i motivi della Revision, è stato firmato soltanto dall’imputato); sulla Revision, quale prevista dal codice di procedura penale tedesco (e che non si identifica con la revisione del codice di procedura penale italiano, si veda il mio articolo pubblicato da FILODIRITTO). Legittimato a proporre l’istanza di restituzione nel termine, è chi ha la qualità di parte del processo.

III

Ai fini della valutazione, se l’inosservanza sia imputabile o meno a fatto del richiedente, va fatto riferimento alla possibile diligenza che poteva essere richiesta (“ moegliche und zumutbare Sorgfalt”). È stato ritenuto imputabile al richiedente il fatto di avere atteso fino all’ultimo giorno, prima di spedire la richiesta di restituzione nel termine indirizzata ad un’autorità giudiziaria non competente e non pervenuta in termine a quella competente.

Il cpp ted. non contiene una disposizione analoga a quella prevista dall’ultimo comma dell’art. 568 cpp ital. che obbliga il giudice incompetente, al quale – erroneamente – è pervenuto un atto di impugnazione, di trasmetterlo (fatta eccezione per il caso in cui si tratta di un provvedimento non impugnabile) al giudice competente, a quest’ultimo soltanto essendo attribuito il potere di procedere, oltre all’esatta qualificazione del mezzo di gravame, a valutarne anche i requisiti di ammissibilità.

Può invocare di non avere avuto conoscenza del termine per l’impugnazione p. es. lo straniero privo di difensore ed il quale è stato informato soltanto oralmente (cioè senza consegna del Merkblatt (avviso scritto)). L’indagato non ha l’onere di provvedere in modo che eventuali notifiche a lui dirette possano essere eseguite presso la sua residenza in temporanea assenza da tale luogo; non così l’imputato, specie se si tratta di un procedimento di secondo grado.

IV

Chi utilizza il servizio postale per far pervenire un atto ad un ufficio giudiziario, deve calcolare il tempo normalmente necessario per il recapito del plico (“gewoehnliche Postlaufzeit”). È imputabile a fatto del mittente, l’omessa indicazione, sulla busta, del codice di avviamento postale e della conseguente ritardata consegna della missiva.

In caso di trasmissione a mezzo telefax, l’atto si considera pervenuto a destinazione nel momento in cui è completata la stampa dell’intero atto sul telefax del destinatario, anche se l’orario di servizio del personale amministrativo dell’ufficio giudiziario è già terminato. Se l’atto è diretto ad un’autorità giudiziaria non competente, il termine si considera osservato se l’autorità incompetente fa pervenire l’atto in termine a chi di competenza (il rischio di un eventuale ritardo grava sul mittente).

Non è imputabile all’imputato, a differenza di quanto vale per la parte civile, l’inosservanza del termine da parte del difensore (di fiducia o d’ufficio), di cui l’imputato non è tenuto a controllare l’operato. La restituzione nel termine può essere concessa al PM, su richiesta o anche d’ufficio, se l’inosservanza non era imputabile a quest’ufficio e se il dirigente prova di non essere venuto meno ai suoi obblighi di sorveglianza nei confronti di chi è a lui sottoposto.

Per effetto della Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, viene ripristinata la situazione processuale anteriore al termine non osservato.

V

La richiesta di restituzione nel termine deve essere proposta – per iscritto – entro una settimana dal giorno in cui è venuto meno l’impedimento che ha determinato il mancato rispetto del termine. Se la notificazione è avvenuta a mezzo del servizio postale e se il plico è stato depositato nell’ufficio postale, il termine decorre dal giorno in cui il destinatario ha avuto effettiva conoscenza dell’atto; è irrilevante la data in cui ha avuto conoscenza dell’atto il difensore. Da notare è che l’art. 175 cpp italiano viene interpretato nel senso che in caso di notifica della sentenza al difensore d’ufficio, il rigetto della richiesta di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, è giustificato soltanto qualora vi sia la prova positiva che il difensore è effettivamente entrato in contatto con il suo assistito (cfr. Cass. 7080/2010); invece è stato ritenuto che il mancato od inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia all’incarico di proporre impugnazione – a qualsiasi causa ascrivibile – non è idoneo ad integrare le ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore che legittimano la restituzione nel termine.

VI

La richiesta di restituzione nel termine va proposta al giudice, dinanzi al quale l’atto avrebbe dovuto essere (tempestivamente) proposto. La persona sottoposta a limitazione della libertà personale, ha facoltà di dettare la richiesta a verbale presso la cancelleria dell’Amtsgericht, nel cui circondario è sito lo stabilimento di detenzione.

Oltre ai motivi che hanno determinato l’inosservanza del termine – che devono avere, prima facie, credibilità ed essere basati su fatti (che possono essere provati anche successivamente alla scadenza del termine di una settimana previsto per la richiesta di rimessione nel termine) – la richiesta deve contenere anche l’indicazione del giorno, in cui l’impedimento è venuto meno. Dubbi sui fatti addotti a giustificazione della mancata osservanza del termine, secondo una decisione del BGH, vanno a svantaggio del richiedente, non essendo applicabile, in materia di restituzione nel termine, il principio “in dubio pro reo”.

VII

Sulla richiesta di restituzione nel termine decide il giudice che, in caso di compimento tempestivo dell’atto, sarebbe stato competente per la decisione del merito e tale decisione è da adottare con Beschluss (ordinanza), sentito il PM e le altri parti. In caso di rigetto, è ammissibile il reclamo immediato (“sofortige Beschwerde”).

La proposizione della richiesta di restituzione nel termine, non ha effetto sospensivo, ma il giudice adito può concedere la sospensione, se la richiesta appare proposta tempestivamente e con osservanza dei prescritti requisiti formali. Il giudice che dispone la restituzione nel termine, procede alla revoca dell’ordinanza di custodia cautelare, se è evidente che i presupposti per tale misura non sussistono più; in caso contrario, deve disporre, urgentemente una “Haftpruefung”.

VIII

Mentre il 1° comma dell’art. 175 cpp ital. consente la proposizione della richiesta di restituzione nel termine soltanto in due casi tassativamente indicati (caso fortuito e forza maggiore), il par. 44 del cpp ted. usa la locuzione – generica – “ ohne Verschulden”, cioè per fatto non imputabile. Legittimano la restituzione nel termine (par. 44 cpp ted.), anche l’omissione o l’incompletezza della “Rechtsmittelbelehrung” nei casi in cui la stessa è prescritta.

Il termine previsto dal par. 45, 1° comma, cpp ted., è unico ed è di una settimana, mentre il cpp ital. prevede due termini distinti (10 gg.: art. 175, 1° comma e 30 gg.: art. 175, comma 2 bis, cpp ital.), entrambi più ampi, in particolare quello previsto nel caso di emanazione di sentenza contumaciale.

Il 2° comma dell’art. 175 cpp ital. prevede un espresso obbligo di verifica da parte del giudice, obbligo non contemplato dal cpp tedesco in materia di “Wiedereinsetzung in den vorigen Stand”.

IX

L’ordinanza di accoglimento della richiesta di restituzione nel termine, non è impugnabile secondo il par. 46, 2° comma, cpp ted. Il cpp ital. prevede invece l’impugnabilità anche di tale ordinanza (sia pure differita, cioè con la sentenza). Contro l’ordinanza di rigetto, il cpp ted. prevede l’impugnabilità mediante reclamo immediato (“sofortige Beschwerde”: si veda sull’argomento il mio articolo pubblicato da FILODIRITTO), da proporre anch’esso entro il termine di una settimana.

Il cpp ted. prevede un’unica ipotesi in cui il procedimento di restituzione nel termine non avviene per impulso di parte, attribuendo al giudice, peraltro soltanto la facoltà, di disporre d’ufficio la restituzione nel termine (par. 45, 2° c., 3), mentre il cpp ital. (art. 175, 2° c.(come sostituito dal D.L. n. 17/2005, conv., con modif, nella L. 60/2005), pone a carico del giudice un ampio obbligo di verifica in ordine all’effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, di un’eventuale rinuncia volontaria a comparire o a proporre impugnazione od opposizione.

I

Ha diritto di proporre richiesta di restituzione nel termine, la parte che, per fatto ad essa non imputabile, era impedita ad osservarlo; l’inosservanza del termine si considera non imputabile a chi propone l’istanza di restituzione nel termine, se, in occasione della pubblicazione di una decisione, soggetta ad impugnazione, l’interessato non è stato avvisato del diritto di impugnazione che gli spetta nonché delle formalità e del termine entro il quale essa deve essere proposta; all’omissione dell’avviso è equiparata l’erroneità o l’incompletezza del medesimo.

II

Il passaggio in giudicato non osta alla proposizione della richiesta di restituzione nel termine. Con l’espressione “termine”, si intende ogni termine legale o fissato dal giudice, a meno che non si tratti di una absolute Ausschlussfrist. All’ingiustificata inosservanza del termine è equiparato il mancato rispetto delle formalità prescritte (p.es. l’atto contenente i motivi della Revision, è stato firmato soltanto dall’imputato); sulla Revision, quale prevista dal codice di procedura penale tedesco (e che non si identifica con la revisione del codice di procedura penale italiano, si veda il mio articolo pubblicato da FILODIRITTO). Legittimato a proporre l’istanza di restituzione nel termine, è chi ha la qualità di parte del processo.

III

Ai fini della valutazione, se l’inosservanza sia imputabile o meno a fatto del richiedente, va fatto riferimento alla possibile diligenza che poteva essere richiesta (“ moegliche und zumutbare Sorgfalt”). È stato ritenuto imputabile al richiedente il fatto di avere atteso fino all’ultimo giorno, prima di spedire la richiesta di restituzione nel termine indirizzata ad un’autorità giudiziaria non competente e non pervenuta in termine a quella competente.

Il cpp ted. non contiene una disposizione analoga a quella prevista dall’ultimo comma dell’art. 568 cpp ital. che obbliga il giudice incompetente, al quale – erroneamente – è pervenuto un atto di impugnazione, di trasmetterlo (fatta eccezione per il caso in cui si tratta di un provvedimento non impugnabile) al giudice competente, a quest’ultimo soltanto essendo attribuito il potere di procedere, oltre all’esatta qualificazione del mezzo di gravame, a valutarne anche i requisiti di ammissibilità.

Può invocare di non avere avuto conoscenza del termine per l’impugnazione p. es. lo straniero privo di difensore ed il quale è stato informato soltanto oralmente (cioè senza consegna del Merkblatt (avviso scritto)). L’indagato non ha l’onere di provvedere in modo che eventuali notifiche a lui dirette possano essere eseguite presso la sua residenza in temporanea assenza da tale luogo; non così l’imputato, specie se si tratta di un procedimento di secondo grado.

IV

Chi utilizza il servizio postale per far pervenire un atto ad un ufficio giudiziario, deve calcolare il tempo normalmente necessario per il recapito del plico (“gewoehnliche Postlaufzeit”). È imputabile a fatto del mittente, l’omessa indicazione, sulla busta, del codice di avviamento postale e della conseguente ritardata consegna della missiva.

In caso di trasmissione a mezzo telefax, l’atto si considera pervenuto a destinazione nel momento in cui è completata la stampa dell’intero atto sul telefax del destinatario, anche se l’orario di servizio del personale amministrativo dell’ufficio giudiziario è già terminato. Se l’atto è diretto ad un’autorità giudiziaria non competente, il termine si considera osservato se l’autorità incompetente fa pervenire l’atto in termine a chi di competenza (il rischio di un eventuale ritardo grava sul mittente).

Non è imputabile all’imputato, a differenza di quanto vale per la parte civile, l’inosservanza del termine da parte del difensore (di fiducia o d’ufficio), di cui l’imputato non è tenuto a controllare l’operato. La restituzione nel termine può essere concessa al PM, su richiesta o anche d’ufficio, se l’inosservanza non era imputabile a quest’ufficio e se il dirigente prova di non essere venuto meno ai suoi obblighi di sorveglianza nei confronti di chi è a lui sottoposto.

Per effetto della Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, viene ripristinata la situazione processuale anteriore al termine non osservato.

V

La richiesta di restituzione nel termine deve essere proposta – per iscritto – entro una settimana dal giorno in cui è venuto meno l’impedimento che ha determinato il mancato rispetto del termine. Se la notificazione è avvenuta a mezzo del servizio postale e se il plico è stato depositato nell’ufficio postale, il termine decorre dal giorno in cui il destinatario ha avuto effettiva conoscenza dell’atto; è irrilevante la data in cui ha avuto conoscenza dell’atto il difensore. Da notare è che l’art. 175 cpp italiano viene interpretato nel senso che in caso di notifica della sentenza al difensore d’ufficio, il rigetto della richiesta di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, è giustificato soltanto qualora vi sia la prova positiva che il difensore è effettivamente entrato in contatto con il suo assistito (cfr. Cass. 7080/2010); invece è stato ritenuto che il mancato od inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia all’incarico di proporre impugnazione – a qualsiasi causa ascrivibile – non è idoneo ad integrare le ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore che legittimano la restituzione nel termine.

VI

La richiesta di restituzione nel termine va proposta al giudice, dinanzi al quale l’atto avrebbe dovuto essere (tempestivamente) proposto. La persona sottoposta a limitazione della libertà personale, ha facoltà di dettare la richiesta a verbale presso la cancelleria dell’Amtsgericht, nel cui circondario è sito lo stabilimento di detenzione.

Oltre ai motivi che hanno determinato l’inosservanza del termine – che devono avere, prima facie, credibilità ed essere basati su fatti (che possono essere provati anche successivamente alla scadenza del termine di una settimana previsto per la richiesta di rimessione nel termine) – la richiesta deve contenere anche l’indicazione del giorno, in cui l’impedimento è venuto meno. Dubbi sui fatti addotti a giustificazione della mancata osservanza del termine, secondo una decisione del BGH, vanno a svantaggio del richiedente, non essendo applicabile, in materia di restituzione nel termine, il principio “in dubio pro reo”.

VII

Sulla richiesta di restituzione nel termine decide il giudice che, in caso di compimento tempestivo dell’atto, sarebbe stato competente per la decisione del merito e tale decisione è da adottare con Beschluss (ordinanza), sentito il PM e le altri parti. In caso di rigetto, è ammissibile il reclamo immediato (“sofortige Beschwerde”).

La proposizione della richiesta di restituzione nel termine, non ha effetto sospensivo, ma il giudice adito può concedere la sospensione, se la richiesta appare proposta tempestivamente e con osservanza dei prescritti requisiti formali. Il giudice che dispone la restituzione nel termine, procede alla revoca dell’ordinanza di custodia cautelare, se è evidente che i presupposti per tale misura non sussistono più; in caso contrario, deve disporre, urgentemente una “Haftpruefung”.

VIII

Mentre il 1° comma dell’art. 175 cpp ital. consente la proposizione della richiesta di restituzione nel termine soltanto in due casi tassativamente indicati (caso fortuito e forza maggiore), il par. 44 del cpp ted. usa la locuzione – generica – “ ohne Verschulden”, cioè per fatto non imputabile. Legittimano la restituzione nel termine (par. 44 cpp ted.), anche l’omissione o l’incompletezza della “Rechtsmittelbelehrung” nei casi in cui la stessa è prescritta.

Il termine previsto dal par. 45, 1° comma, cpp ted., è unico ed è di una settimana, mentre il cpp ital. prevede due termini distinti (10 gg.: art. 175, 1° comma e 30 gg.: art. 175, comma 2 bis, cpp ital.), entrambi più ampi, in particolare quello previsto nel caso di emanazione di sentenza contumaciale.

Il 2° comma dell’art. 175 cpp ital. prevede un espresso obbligo di verifica da parte del giudice, obbligo non contemplato dal cpp tedesco in materia di “Wiedereinsetzung in den vorigen Stand”.

IX

L’ordinanza di accoglimento della richiesta di restituzione nel termine, non è impugnabile secondo il par. 46, 2° comma, cpp ted. Il cpp ital. prevede invece l’impugnabilità anche di tale ordinanza (sia pure differita, cioè con la sentenza). Contro l’ordinanza di rigetto, il cpp ted. prevede l’impugnabilità mediante reclamo immediato (“sofortige Beschwerde”: si veda sull’argomento il mio articolo pubblicato da FILODIRITTO), da proporre anch’esso entro il termine di una settimana.

Il cpp ted. prevede un’unica ipotesi in cui il procedimento di restituzione nel termine non avviene per impulso di parte, attribuendo al giudice, peraltro soltanto la facoltà, di disporre d’ufficio la restituzione nel termine (par. 45, 2° c., 3), mentre il cpp ital. (art. 175, 2° c.(come sostituito dal D.L. n. 17/2005, conv., con modif, nella L. 60/2005), pone a carico del giudice un ampio obbligo di verifica in ordine all’effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, di un’eventuale rinuncia volontaria a comparire o a proporre impugnazione od opposizione.