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La riforma della professione di assistente sociale

Note all’art. 3 comma 5 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito in L. 14 settembre 2011 n. 148 “Misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”

Introduzione

Il governo recentemente ha avviato una serie di liberalizzazioni che coinvolgono tutti gli ordini professionali compresi gli assistenti sociali. A dispetto delle intenzioni del Governo precedente, non si prospetta l’abolizione dell’Ordine ma la riforma di alcuni criteri riconosciuti che riguardano la formazione accademica e quella continua, l’esame di stato e la disciplina deontologica. Ciò ha portato l’ordine nazionale a predisporre una proposta di legge nell’ambito della manovra fiscale che è stata avviata al termine dell’ultimo Congresso Nazionale (Lecce, 27/28 Novembre 2010) e che si è conclusa con la “Proposta di legge sull’ordinamento della professione di assistente sociale, in ottemperanza dei principi enunciati dall’art. 3, comma 5 del D.L. 138/2011, convertito in Legge 148/2011” approvata il 15 ottobre 2011.

Dopo 15 giorni di tempo il Consiglio Nazionale Assistenti Sociali (Cnoas) è stato invitato al tavolo del Comitato Unitario delle Professioni ad avanzare delle proposte, che sono state formulate poi nella conferenza preliminare con i presidenti di ciascun Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali (Croas). Si è giunti così al 14 gennaio con la consulenza delle quattro principali associazioni rappresentative della professione: Sindacato Unitario Nazionale Assistenti Sociali (Sunas), Associazione Nazionale Assistenti Sociali (Assnass), Società per la Storia del Servizio Sociale (Sostoss), Associazione Italiana Docenti di Servizio Sociale (Aidos), e discutere insieme sulle proposte che hanno già visto alcuni momenti di riflessione nel Croas Lazio il 22 dicembre 2011. A tal proposito il Sunas il 24 gennaio 2012 ha auspicato «la sottoscrizione di un “Patto per la Professione”, cioè un’alleanza strategica tra tutte le rappresentanze», non escludendo quelle categorie che sono a tutti gli effetti il futuro ed il passato della professione ovvero gli studenti aspiranti assistenti sociali ed i pensionati, ex assistenti sociali, che sono usciti dal percorso lavorativo ma che sono a tutti gli effetti considerati i custodi della memoria storica.

Rispetto all’Ordine che già prevede la formazione continua, che in questa fase è sperimentale, cioè è obbligatoria ma non sanzionabile, è prevista la ratifica della norma. Gli studenti dell’Università di Venezia “Ca’ Foscari” hanno proposto nel febbraio 2012 di equiparare i crediti universitari a quelli per la formazione continua, di per sé non è un’idea malvagia se non per il fatto che ciò danneggerebbe irrimediabilmente gli interessi delle associazioni professionali che già sono state accreditate e che già hanno istituito i corsi. Ci sarà una modifica rispetto alla composizione della commissione disciplinare che dovrà essere composta da cinque membri esterni e da un giurista con esperienza in Cassazione. Gli altri quattro dovranno essere assistenti sociali senza alcun incarico direttivo nei Croas. In altre parole, cambierà il profilo della commissione nonostante abbia già al suo interno dei consulenti legali. Tale norma recepisce le rivendicazioni di molti Croas che non hanno mai comminato una sanzione e che potranno consorziarsi in Consigli Interregionali al fino di bilanciare il rapporto costi/profitti. Per le commissioni disciplinari, il Croas Lazio propone la creazione di un Albo nazionale e regionale che sia disciplinato da un apposito Regolamento. Il Croas Trentino Alto Adige, invece, propone propone di prevedere la figura del legale solo in caso di consulenza (9 gennaio 2012).

I tempi di approvazione della Legge sono ancora lunghi e, quindi, anche dopo l’approvazione sono previste delle norme transitorie così come lo è stato per le precedenti riforme. Il Croas Trentino-Alto Adige, a tal proposito, propone di concedere una sanatoria per chi ha intrapreso il ciclo di studi attuale e abbia così la possibilità di terminarli con il vecchio ordinamento.

Punti salienti della riforma

Art. 2 Libera professione

3. Il decreto ministeriale di cui all’art. 9, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 è adottato sentito il Consiglio nazionale dell’ordine degli assistenti sociali.

Non sarà più l’Ordine a prestabilire l’ammontare delle tariffe, cioè del prezzo, delle prestazioni dovute all’assistente sociale. Si tratta di una norma che pone i professionisti nella possibilità di scegliere liberamente il prezzo per i servizi offerti e nella consapevolezza di poter agire in libera concorrenza. Nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, ad es. il Tribunale Ordinario, si farà riferimento a quanto stabilito dal Ministero di Grazia e Giustizia, considerato il parere del Cnoas.

Il compenso è pattuito tra l’assistente ed il cliente al momento dell’erogazione della prestazione, in tal senso il professionista dovrà fornire un preventivo con l’apporto di tutte le informazioni utili su eventuali oneri aggiuntivi ed, inoltre, dovrà indicare chiaramente i dati della polizza assicurativa.

L’art. 10 della Legge di Stabilità abroga di fatto la legge fascista 1815/1939 che obbligava i liberi professionisti ad assumere lo status di “studio associato”, mentre con la riforma sarà possibile scegliere la forma organizzativa preferita (società di persone, di capitali o cooperative). La presidente nazionale Edda Samory, durante l’incontro col Ministro di Grazia e Giustizia Paola Severino, ha proposto che la titolarità delle Società Tecniche di Professionisti (STP) sia attribuita esclusivamente a coloro che esercitano in quella Società (18 gennaio 2012).

Art. 4 Formazione universitaria

1. È istituita la classe di laurea a ciclo unico quinquennale denominata “LmCu in Servizio Sociale".

Si tratta della prima e, forse più importante, novità della riforma che incide profondamente nel percorso formativo dell’assistente sociale. Questa soluzione cerca di risolvere i problemi sorti in seguito all’introduzione della laurea magistrale (ex specialistica) che non forniva una vera e propria professionalizzazione se non una cultura teorica accessoria alle discipline di base. I neo diplomati, infatti, erano costretti a prepararsi su un nuovo esame di Stato che ricalcava nelle modalità di svolgimento sostanzialmente quanto già fatto all’esame di abilitazione per l’albo di base e, paradossalmente, erano costretti ad attendere cinque anni prima di accedere agli incarichi per la dirigenza nei servizi. La riforma crea un nuovo percorso quinquennale a ciclo unico che, in sostanza, integra le conoscenze della ex triennale senza perdere l’esperienza della ex specialistica. In tal modo i neo laureati potranno aspirare sia a posizioni di base sia a quelle di coordinamento o dirigenza senza discriminazioni di sorta.

Il servizio sociale in Italia ha “sete” di dirigenti ma, allo stato attuale, non esiste nessun corso di laurea che possa automaticamente abilitare a questo tipo di professionalità. L’errore di molti giovani d’oggi è di iscriversi ad un corso di laurea pensando che ciò li trasformi in assistenti sociali. Niente di più falso. Anzi, a causa della turbolenta vita universitaria e delle numerose vicende collegate (numero eccessivo di esami, cattiva amministrazione, precarietà, tirocini deludenti) gli studenti subiscono spesso un’involuzione delle proprie speranze e non sono rari i casi di abbandono prematuro degli studi.

Come ha osservato giustamente Luigi Colaianni, il 3+2 è stato un fallimento in Italia: «il tre è diventato professionalizzante, per cui non si sa bene cosa farsene del due che viene letto spesso nei vari curricola dei cdl (corsi di laurea) come una sorta di compensazione di una preparazione carente in termini di management e aspetti amministrativo-giuridici». Occorre dunque fornire il percorso accademico di competenze avanzate di gestione ed organizzazione, «perchè la questione non è l’accesso alla dirigenza in corso di carriera, ma il primo inquadramento nella dirigenza» (Colaianni, 2011). A tal proposito, il Croas Lombardia chiede al Cnoas (28 dicembre 2011) di finanziare progetti di ricerca per l’inserimento di dottorandi in servizio sociale. Idea interessante, ma a che serve se non ci sono abbastanza scuole di dottorato di ricerca in servizio sociale?

La dirigenza nel servizio sociale non è mai stata realizzata concretamente, nonostante fosse già previsto dall’art. 2 sexiex del d. l. 29 marzo 2004, n. 81, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 26 maggio 2004, n. 138, che dispone che le aziende sanitarie possono conferire incarichi di dirigente anche per la professione di assistente sociale, nelle Regioni in cui sono emanate norme per l’attribuzione della funzione di direzione relativa alle attività della specifica area professionale. La ricerca-azione condotta sui neo laureti specialisti dell’Università di Milano “Bicocca” alla domanda “Nel suo ambito lavorativo vi è la possibilità di utilizzare il titolo conseguito per un avanzamento di carriera?”, hanno risposto con un “Sì” solo in 99 e con un “No” ben 141. Altra domanda: “Il suo ente ha riconosciuto il conseguimento del titolo a livello contrattuale-economico”?, hanno risposto “No” in 216 e “Sì” in 24 e, quindi, il 90% degli intervistati non ha ottenuto benefici dalla laurea specialistica (Angeli, Curreli e Fattizzo, 2011).

L’obiettivo del Cnoas è stato di proporre una formazione sia in termini metodologici che professionali per l’insegnamento, affinché l’aspirante assistente sociale acquisisca un’armonia dell’esperienza teorica della lezione accademica e delle specificità derivanti dalla pratica del tirocinio affinché possa avere una preparazione sempre più adeguata per affrontare le sfide attuali che richiedono anche una maturazione ed un’attivazione di percorsi nella comunità sociale e civile. A tal proposito il Sunas (14 gennaio 2012) propone la «definizione di uno specifico settore scientifico disciplinare del Servizio Sociale, il cui insegnamento venga affidato, di norma, a docenti assistenti sociali» a patto però che si proceda all’istituzione dei dipartimenti “ad hoc” con tanto di borse di studio e progetti di ricerca.

2. Il Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca istituisce con proprio decreto, sentiti il CUN ed il Consiglio nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali, all’interno dell’Area 14 Scienze politiche e sociali (sps) di cui all’allegato A del Decreto Ministeriale 29 luglio 2011 n. 336 “Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macro settori concorsuali, di cui all’art. 15 legge 30 dicembre 2010 n. 240” il Macrosettore 14/E Servizio sociale.

In base al DM 04.10.2000 MURST - Decreto Settori Scientifico-Disciplinari - Allegato A le materia caratterizzanti del servizio sociale rispondevano al Settore Scientifico Disciplinare (SSD) SPS/07 Sociologia Generale. La riforma crea un nuovo SSD interamente dedicato al servizio sociale. Si tratta di un passo in avanti decisivo verso l’autonomia accademica di questa professione. L’Aidoss, contrariamente all’orientamento della riforma, propone di includere le discipline di servizio sociale in più aree di sociologia, perchè molti membri di questa associazione sono sociologi ed hanno timore di perdere il posto di lavoro.

Art. 5 Tirocinio

1. Il tirocinio ha durata di diciotto mesi e può svolgersi per sei mesi in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di cui al precedente art. 4, comma 3, sulla base di apposite Convenzioni stipulate tra gli Atenei ed i Consigli Regionali dell’Ordine, sulla base di una convenzione quadro stipulata tra il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali. Il tirocinio è svolto in ambito professionale specifico con la supervisione di un Assistente sociale esercitante la professione da almeno 5 anni.

Una notizia buona ed una cattiva. Prima di tutto la tanto attesa convenzione stipulata tra Facoltà e Croas che pone fine ad una turbolenta vicenda che vedeva le università affidare i tirocini ad enti privati sprovveduti ed improvvisati, senza alcun controllo sul rispetto delle procedure né sul monitoraggio dell’apprendimento. Il risultato in questi anni è stato che molti studenti si sono visti affidare incarichi assolutamente non idonei al lavoro sociale (porta pacchi, postino, pulizie, balneazione, etc.). Il fatto che subentri il Croas nella concertazione, e sopratutto nel monitoraggio, è certamente un punto a favore nelle garanzie in favore dello studente per il proprio percorso formativo. Secondo lo spirito della riforma, inoltre, al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso, un po’ come già avviene per il servizio volontario civile.

La notizia cattiva è che la supervisione sarà affidata ancora una volta ad un assistente sociale. Si badi bene come la norma è scritta: «con la supervisione di un Assistente sociale esercitante la professione da almeno 5 anni» e non «ad un supervisore esercitante la professione da almeno 5 anni» come sarebbe dovuto essere. La differenza sta nel fatto che l’allievo effettua una lavoro di apprendimento esclusivamente di imitazione dell’assistente sociale e non di critica sulle competenze come dovrebbe essere. Per la differenza tra competenze e qualifiche si veda un altro articolo in proposito ’’L’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio professionale di assistente sociale: attualità e prospettive future’’. Come anni fa asseriva Gianantonio Gilli, e come più recentemente si è espresso Luigi Colaianni «si apprendono tutti gli errori degli altri, ovvero la replica» (Colaianni, 2011).

Sulla durata complessiva del tirocinio vi sono diverse opinioni. La vecchia bozza della proposta di riordino indicava 950 ore da svolgersi durante il corso di laurea. La nuova bozza accenna all’adempimento di diciotto mesi di cui solo sei durante il percorso universitario, i successivi dodici mesi sono da completare post laurea. Al di là delle cifre, non è la quantità che fa di un allievo un buon assistente sociale. Il periodo di apprendimento può essere di uno, diciotto o centomila mesi, non fa differenza. Il problema, come già detto, è insito nella qualità degli insegnamenti appresi durante l’esercizio della pratica. Una serie di competenze, cioè, apprese non esclusivamente mediante imitazione, ma nella consapevolezza, da parte del discente, di poter partecipare all’esperienza professionale. La presenza di un attore terzo in un servizio che si occupi della formazione delle nuove leve è più che mai raccomandato e si tratta di una formula già sperimentata in ambito aziendale.

Art. 6 Esame di Stato

1. L’iscrizione all’albo è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

L’attesa buona novella sul tirocinio ci aveva illuso: il neo laureato dovrà svolgere l’esame di Stato nelle medesime modalità dell’esame di laurea, cioè tramite un compitino scritto. Tutto ciò che aveva appreso durante l’esercizio della pratica può considerarsi perduto per sempre. Se è vero, infatti, che le altre professioni sociali (medici, avvocati, psicologi) hanno un proprio Esame di Stato, è anche vero che questi forniscono percorsi precisi di svolgimento della professione anche in ambito privato. A tal proposito il Croas Trentino-Alto Adige propone di abolire l’imposta IVA nelle fatture rilasciate dai liberi professionisti, così come avviene per le professioni sanitarie (Croas TAA, 2012).

Secondo quanto contenuto nelle “norme transitorie e finali”, art. 22 Capo V della proposta di riforma, attualmente sembrerebbe che tutti coloro che non sono iscritti all’Albo dovranno completare un percorso quinquennale di studi per accedervi. Ora, se riflettiamo bene, possiamo evincere che i tempi medi per laurearsi in medicina o in giurisprudenza non sono affatto così diversi. In proposito l’Associazione Studentesca “In-Formazione” dell’Università degli Studi di Milano Bicocca (3 gennaio 2012) chiede qualche soluzione per permettere agli studenti di entrare subito nel mercato del lavoro anche prima della laurea. Un compromesso in tal senso potrebbe essere, come afferma Luigi Colaianni, di estendere il periodo di tirocinio al di fuori del percorso di studio in modo da farlo coincidere con l’Esame di Stato (Colaianni, 2011). In tal modo si concilierebbe l’utile al dilettevole e si conferirebbe finalmente la dignità che merita a questa ennesima prova di coraggio.

Bibliografia

Angeli P.D., Curreli V.A., Fattizzo F. (2011) Ricerca Laurea Specialistica in Lombardia: spunti e dati per una riflessione sul percorso formativo 

Colaianni L. (2011) Guardando al futuro. Note sul progetto di legge sull’ordinamento della professione di assistente sociale, in ottemperanza dei principi enunciati dall’art. 3, comma 5 del D.L. 138/2011, convertito. in L. 148/2011. Documento allegato alle “Osservazioni e proposte del CROAS Lombardia sull’ordinamento della professione di assistente sociale al progetto di legge sull’ordinamento della professione di assistente sociale” (28/12/2012). 

Osservazioni e proposte del CROAS Lazio sull’ordinamento della professione di assistente sociale al progetto di legge sull’ordinamento della professione di assistente sociale (22/12/2011)

Osservazioni e proposte del SUNAS sull’ordinamento della professione di assistente sociale al progetto di legge sull’ordinamento della professione di assistente sociale (14/01/2012) 

Comunicato stampa 18 gennaio 2012 di Edda Samory, presidente CNOAS al termine dell’incontro del 16/01/2012 con il ministro della Giustizia Paola Severino.

Riflessioni sul progetto di riordino della professione da parte della associazione studentesca "In-Formazione" dell’università Milano Bicocca. 

Lettera AssNAS su proposta di riforma della professione (10/01/2012)

Osservazioni e proposte del CROAS Trentino Alto Adige sull’ordinamento della professione di assistente sociale al progetto di legge sull’ordinamento della professione di assistente sociale (09/01/2012)

Osservazioni e proposte del CROAS Lombardia sull’ordinamento della professione di assistente sociale al progetto di legge sull’ordinamento della professione di assistente sociale (28/12/2012)

Nota Aidoss al Consiglio dell’Ordine Nazionale degli Assistenti sociali sulla difficile condizione in cui versa la formazione universitaria degli assistenti sociali in Italia

Proposta di legge sull’ordinamento della professione di assistente sociale, in ottemperanza dei principi enunciati dall’art. 3, comma 5 del D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011 “Misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”

D.L. 13 agosto 2011 n. 138 art. 3 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (G.U. 13 agosto 2011 n. 188) in vigore dal 13 agosto 2011. Testo coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148. (G.U. 16 settembre n. 216) in vigore dal 17 settembre 2011 

D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 art. 9 Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (GU 24 gennaio 2012 n. 19 – Suppl. Ordinario n. 18) 

Introduzione

Il governo recentemente ha avviato una serie di liberalizzazioni che coinvolgono tutti gli ordini professionali compresi gli assistenti sociali. A dispetto delle intenzioni del Governo precedente, non si prospetta l’abolizione dell’Ordine ma la riforma di alcuni criteri riconosciuti che riguardano la formazione accademica e quella continua, l’esame di stato e la disciplina deontologica. Ciò ha portato l’ordine nazionale a predisporre una proposta di legge nell’ambito della manovra fiscale che è stata avviata al termine dell’ultimo Congresso Nazionale (Lecce, 27/28 Novembre 2010) e che si è conclusa con la “Proposta di legge sull’ordinamento della professione di assistente sociale, in ottemperanza dei principi enunciati dall’art. 3, comma 5 del D.L. 138/2011, convertito in Legge 148/2011” approvata il 15 ottobre 2011.

Dopo 15 giorni di tempo il Consiglio Nazionale Assistenti Sociali (Cnoas) è stato invitato al tavolo del Comitato Unitario delle Professioni ad avanzare delle proposte, che sono state formulate poi nella conferenza preliminare con i presidenti di ciascun Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali (Croas). Si è giunti così al 14 gennaio con la consulenza delle quattro principali associazioni rappresentative della professione: Sindacato Unitario Nazionale Assistenti Sociali (Sunas), Associazione Nazionale Assistenti Sociali (Assnass), Società per la Storia del Servizio Sociale (Sostoss), Associazione Italiana Docenti di Servizio Sociale (Aidos), e discutere insieme sulle proposte che hanno già visto alcuni momenti di riflessione nel Croas Lazio il 22 dicembre 2011. A tal proposito il Sunas il 24 gennaio 2012 ha auspicato «la sottoscrizione di un “Patto per la Professione”, cioè un’alleanza strategica tra tutte le rappresentanze», non escludendo quelle categorie che sono a tutti gli effetti il futuro ed il passato della professione ovvero gli studenti aspiranti assistenti sociali ed i pensionati, ex assistenti sociali, che sono usciti dal percorso lavorativo ma che sono a tutti gli effetti considerati i custodi della memoria storica.

Rispetto all’Ordine che già prevede la formazione continua, che in questa fase è sperimentale, cioè è obbligatoria ma non sanzionabile, è prevista la ratifica della norma. Gli studenti dell’Università di Venezia “Ca’ Foscari” hanno proposto nel febbraio 2012 di equiparare i crediti universitari a quelli per la formazione continua, di per sé non è un’idea malvagia se non per il fatto che ciò danneggerebbe irrimediabilmente gli interessi delle associazioni professionali che già sono state accreditate e che già hanno istituito i corsi. Ci sarà una modifica rispetto alla composizione della commissione disciplinare che dovrà essere composta da cinque membri esterni e da un giurista con esperienza in Cassazione. Gli altri quattro dovranno essere assistenti sociali senza alcun incarico direttivo nei Croas. In altre parole, cambierà il profilo della commissione nonostante abbia già al suo interno dei consulenti legali. Tale norma recepisce le rivendicazioni di molti Croas che non hanno mai comminato una sanzione e che potranno consorziarsi in Consigli Interregionali al fino di bilanciare il rapporto costi/profitti. Per le commissioni disciplinari, il Croas Lazio propone la creazione di un Albo nazionale e regionale che sia disciplinato da un apposito Regolamento. Il Croas Trentino Alto Adige, invece, propone propone di prevedere la figura del legale solo in caso di consulenza (9 gennaio 2012).

I tempi di approvazione della Legge sono ancora lunghi e, quindi, anche dopo l’approvazione sono previste delle norme transitorie così come lo è stato per le precedenti riforme. Il Croas Trentino-Alto Adige, a tal proposito, propone di concedere una sanatoria per chi ha intrapreso il ciclo di studi attuale e abbia così la possibilità di terminarli con il vecchio ordinamento.

Punti salienti della riforma

Art. 2 Libera professione

3. Il decreto ministeriale di cui all’art. 9, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 è adottato sentito il Consiglio nazionale dell’ordine degli assistenti sociali.

Non sarà più l’Ordine a prestabilire l’ammontare delle tariffe, cioè del prezzo, delle prestazioni dovute all’assistente sociale. Si tratta di una norma che pone i professionisti nella possibilità di scegliere liberamente il prezzo per i servizi offerti e nella consapevolezza di poter agire in libera concorrenza. Nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, ad es. il Tribunale Ordinario, si farà riferimento a quanto stabilito dal Ministero di Grazia e Giustizia, considerato il parere del Cnoas.

Il compenso è pattuito tra l’assistente ed il cliente al momento dell’erogazione della prestazione, in tal senso il professionista dovrà fornire un preventivo con l’apporto di tutte le informazioni utili su eventuali oneri aggiuntivi ed, inoltre, dovrà indicare chiaramente i dati della polizza assicurativa.

L’art. 10 della Legge di Stabilità abroga di fatto la legge fascista 1815/1939 che obbligava i liberi professionisti ad assumere lo status di “studio associato”, mentre con la riforma sarà possibile scegliere la forma organizzativa preferita (società di persone, di capitali o cooperative). La presidente nazionale Edda Samory, durante l’incontro col Ministro di Grazia e Giustizia Paola Severino, ha proposto che la titolarità delle Società Tecniche di Professionisti (STP) sia attribuita esclusivamente a coloro che esercitano in quella Società (18 gennaio 2012).

Art. 4 Formazione universitaria

1. È istituita la classe di laurea a ciclo unico quinquennale denominata “LmCu in Servizio Sociale".

Si tratta della prima e, forse più importante, novità della riforma che incide profondamente nel percorso formativo dell’assistente sociale. Questa soluzione cerca di risolvere i problemi sorti in seguito all’introduzione della laurea magistrale (ex specialistica) che non forniva una vera e propria professionalizzazione se non una cultura teorica accessoria alle discipline di base. I neo diplomati, infatti, erano costretti a prepararsi su un nuovo esame di Stato che ricalcava nelle modalità di svolgimento sostanzialmente quanto già fatto all’esame di abilitazione per l’albo di base e, paradossalmente, erano costretti ad attendere cinque anni prima di accedere agli incarichi per la dirigenza nei servizi. La riforma crea un nuovo percorso quinquennale a ciclo unico che, in sostanza, integra le conoscenze della ex triennale senza perdere l’esperienza della ex specialistica. In tal modo i neo laureati potranno aspirare sia a posizioni di base sia a quelle di coordinamento o dirigenza senza discriminazioni di sorta.

Il servizio sociale in Italia ha “sete” di dirigenti ma, allo stato attuale, non esiste nessun corso di laurea che possa automaticamente abilitare a questo tipo di professionalità. L’errore di molti giovani d’oggi è di iscriversi ad un corso di laurea pensando che ciò li trasformi in assistenti sociali. Niente di più falso. Anzi, a causa della turbolenta vita universitaria e delle numerose vicende collegate (numero eccessivo di esami, cattiva amministrazione, precarietà, tirocini deludenti) gli studenti subiscono spesso un’involuzione delle proprie speranze e non sono rari i casi di abbandono prematuro degli studi.

Come ha osservato giustamente Luigi Colaianni, il 3+2 è stato un fallimento in Italia: «il tre è diventato professionalizzante, per cui non si sa bene cosa farsene del due che viene letto spesso nei vari curricola dei cdl (corsi di laurea) come una sorta di compensazione di una preparazione carente in termini di management e aspetti amministrativo-giuridici». Occorre dunque fornire il percorso accademico di competenze avanzate di gestione ed organizzazione, «perchè la questione non è l’accesso alla dirigenza in corso di carriera, ma il primo inquadramento nella dirigenza» (Colaianni, 2011). A tal proposito, il Croas Lombardia chiede al Cnoas (28 dicembre 2011) di finanziare progetti di ricerca per l’inserimento di dottorandi in servizio sociale. Idea interessante, ma a che serve se non ci sono abbastanza scuole di dottorato di ricerca in servizio sociale?

La dirigenza nel servizio sociale non è mai stata realizzata concretamente, nonostante fosse già previsto dall’art. 2 sexiex del d. l. 29 marzo 2004, n. 81, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 26 maggio 2004, n. 138, che dispone che le aziende sanitarie possono conferire incarichi di dirigente anche per la professione di assistente sociale, nelle Regioni in cui sono emanate norme per l’attribuzione della funzione di direzione relativa alle attività della specifica area professionale. La ricerca-azione condotta sui neo laureti specialisti dell’Università di Milano “Bicocca” alla domanda “Nel suo ambito lavorativo vi è la possibilità di utilizzare il titolo conseguito per un avanzamento di carriera?”, hanno risposto con un “Sì” solo in 99 e con un “No” ben 141. Altra domanda: “Il suo ente ha riconosciuto il conseguimento del titolo a livello contrattuale-economico”?, hanno risposto “No” in 216 e “Sì” in 24 e, quindi, il 90% degli intervistati non ha ottenuto benefici dalla laurea specialistica (Angeli, Curreli e Fattizzo, 2011).

L’obiettivo del Cnoas è stato di proporre una formazione sia in termini metodologici che professionali per l’insegnamento, affinché l’aspirante assistente sociale acquisisca un’armonia dell’esperienza teorica della lezione accademica e delle specificità derivanti dalla pratica del tirocinio affinché possa avere una preparazione sempre più adeguata per affrontare le sfide attuali che richiedono anche una maturazione ed un’attivazione di percorsi nella comunità sociale e civile. A tal proposito il Sunas (14 gennaio 2012) propone la «definizione di uno specifico settore scientifico disciplinare del Servizio Sociale, il cui insegnamento venga affidato, di norma, a docenti assistenti sociali» a patto però che si proceda all’istituzione dei dipartimenti “ad hoc” con tanto di borse di studio e progetti di ricerca.

2. Il Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca istituisce con proprio decreto, sentiti il CUN ed il Consiglio nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali, all’interno dell’Area 14 Scienze politiche e sociali (sps) di cui all’allegato A del Decreto Ministeriale 29 luglio 2011 n. 336 “Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macro settori concorsuali, di cui all’art. 15 legge 30 dicembre 2010 n. 240” il Macrosettore 14/E Servizio sociale.

In base al DM 04.10.2000 MURST - Decreto Settori Scientifico-Disciplinari - Allegato A le materia caratterizzanti del servizio sociale rispondevano al Settore Scientifico Disciplinare (SSD) SPS/07 Sociologia Generale. La riforma crea un nuovo SSD interamente dedicato al servizio sociale. Si tratta di un passo in avanti decisivo verso l’autonomia accademica di questa professione. L’Aidoss, contrariamente all’orientamento della riforma, propone di includere le discipline di servizio sociale in più aree di sociologia, perchè molti membri di questa associazione sono sociologi ed hanno timore di perdere il posto di lavoro.

Art. 5 Tirocinio

1. Il tirocinio ha durata di diciotto mesi e può svolgersi per sei mesi in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di cui al precedente art. 4, comma 3, sulla base di apposite Convenzioni stipulate tra gli Atenei ed i Consigli Regionali dell’Ordine, sulla base di una convenzione quadro stipulata tra il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali. Il tirocinio è svolto in ambito professionale specifico con la supervisione di un Assistente sociale esercitante la professione da almeno 5 anni.

Una notizia buona ed una cattiva. Prima di tutto la tanto attesa convenzione stipulata tra Facoltà e Croas che pone fine ad una turbolenta vicenda che vedeva le università affidare i tirocini ad enti privati sprovveduti ed improvvisati, senza alcun controllo sul rispetto delle procedure né sul monitoraggio dell’apprendimento. Il risultato in questi anni è stato che molti studenti si sono visti affidare incarichi assolutamente non idonei al lavoro sociale (porta pacchi, postino, pulizie, balneazione, etc.). Il fatto che subentri il Croas nella concertazione, e sopratutto nel monitoraggio, è certamente un punto a favore nelle garanzie in favore dello studente per il proprio percorso formativo. Secondo lo spirito della riforma, inoltre, al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso, un po’ come già avviene per il servizio volontario civile.

La notizia cattiva è che la supervisione sarà affidata ancora una volta ad un assistente sociale. Si badi bene come la norma è scritta: «con la supervisione di un Assistente sociale esercitante la professione da almeno 5 anni» e non «ad un supervisore esercitante la professione da almeno 5 anni» come sarebbe dovuto essere. La differenza sta nel fatto che l’allievo effettua una lavoro di apprendimento esclusivamente di imitazione dell’assistente sociale e non di critica sulle competenze come dovrebbe essere. Per la differenza tra competenze e qualifiche si veda un altro articolo in proposito ’’L’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio professionale di assistente sociale: attualità e prospettive future’’. Come anni fa asseriva Gianantonio Gilli, e come più recentemente si è espresso Luigi Colaianni «si apprendono tutti gli errori degli altri, ovvero la replica» (Colaianni, 2011).

Sulla durata complessiva del tirocinio vi sono diverse opinioni. La vecchia bozza della proposta di riordino indicava 950 ore da svolgersi durante il corso di laurea. La nuova bozza accenna all’adempimento di diciotto mesi di cui solo sei durante il percorso universitario, i successivi dodici mesi sono da completare post laurea. Al di là delle cifre, non è la quantità che fa di un allievo un buon assistente sociale. Il periodo di apprendimento può essere di uno, diciotto o centomila mesi, non fa differenza. Il problema, come già detto, è insito nella qualità degli insegnamenti appresi durante l’esercizio della pratica. Una serie di competenze, cioè, apprese non esclusivamente mediante imitazione, ma nella consapevolezza, da parte del discente, di poter partecipare all’esperienza professionale. La presenza di un attore terzo in un servizio che si occupi della formazione delle nuove leve è più che mai raccomandato e si tratta di una formula già sperimentata in ambito aziendale.

Art. 6 Esame di Stato

1. L’iscrizione all’albo è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

L’attesa buona novella sul tirocinio ci aveva illuso: il neo laureato dovrà svolgere l’esame di Stato nelle medesime modalità dell’esame di laurea, cioè tramite un compitino scritto. Tutto ciò che aveva appreso durante l’esercizio della pratica può considerarsi perduto per sempre. Se è vero, infatti, che le altre professioni sociali (medici, avvocati, psicologi) hanno un proprio Esame di Stato, è anche vero che questi forniscono percorsi precisi di svolgimento della professione anche in ambito privato. A tal proposito il Croas Trentino-Alto Adige propone di abolire l’imposta IVA nelle fatture rilasciate dai liberi professionisti, così come avviene per le professioni sanitarie (Croas TAA, 2012).

Secondo quanto contenuto nelle “norme transitorie e finali”, art. 22 Capo V della proposta di riforma, attualmente sembrerebbe che tutti coloro che non sono iscritti all’Albo dovranno completare un percorso quinquennale di studi per accedervi. Ora, se riflettiamo bene, possiamo evincere che i tempi medi per laurearsi in medicina o in giurisprudenza non sono affatto così diversi. In proposito l’Associazione Studentesca “In-Formazione” dell’Università degli Studi di Milano Bicocca (3 gennaio 2012) chiede qualche soluzione per permettere agli studenti di entrare subito nel mercato del lavoro anche prima della laurea. Un compromesso in tal senso potrebbe essere, come afferma Luigi Colaianni, di estendere il periodo di tirocinio al di fuori del percorso di studio in modo da farlo coincidere con l’Esame di Stato (Colaianni, 2011). In tal modo si concilierebbe l’utile al dilettevole e si conferirebbe finalmente la dignità che merita a questa ennesima prova di coraggio.

Bibliografia

Angeli P.D., Curreli V.A., Fattizzo F. (2011) Ricerca Laurea Specialistica in Lombardia: spunti e dati per una riflessione sul percorso formativo 

Colaianni L. (2011) Guardando al futuro. Note sul progetto di legge sull’ordinamento della professione di assistente sociale, in ottemperanza dei principi enunciati dall’art. 3, comma 5 del D.L. 138/2011, convertito. in L. 148/2011. Documento allegato alle “Osservazioni e proposte del CROAS Lombardia sull’ordinamento della professione di assistente sociale al progetto di legge sull’ordinamento della professione di assistente sociale” (28/12/2012). 

Osservazioni e proposte del CROAS Lazio sull’ordinamento della professione di assistente sociale al progetto di legge sull’ordinamento della professione di assistente sociale (22/12/2011)

Osservazioni e proposte del SUNAS sull’ordinamento della professione di assistente sociale al progetto di legge sull’ordinamento della professione di assistente sociale (14/01/2012) 

Comunicato stampa 18 gennaio 2012 di Edda Samory, presidente CNOAS al termine dell’incontro del 16/01/2012 con il ministro della Giustizia Paola Severino.

Riflessioni sul progetto di riordino della professione da parte della associazione studentesca "In-Formazione" dell’università Milano Bicocca. 

Lettera AssNAS su proposta di riforma della professione (10/01/2012)

Osservazioni e proposte del CROAS Trentino Alto Adige sull’ordinamento della professione di assistente sociale al progetto di legge sull’ordinamento della professione di assistente sociale (09/01/2012)

Osservazioni e proposte del CROAS Lombardia sull’ordinamento della professione di assistente sociale al progetto di legge sull’ordinamento della professione di assistente sociale (28/12/2012)

Nota Aidoss al Consiglio dell’Ordine Nazionale degli Assistenti sociali sulla difficile condizione in cui versa la formazione universitaria degli assistenti sociali in Italia

Proposta di legge sull’ordinamento della professione di assistente sociale, in ottemperanza dei principi enunciati dall’art. 3, comma 5 del D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011 “Misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”

D.L. 13 agosto 2011 n. 138 art. 3 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (G.U. 13 agosto 2011 n. 188) in vigore dal 13 agosto 2011. Testo coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148. (G.U. 16 settembre n. 216) in vigore dal 17 settembre 2011 

D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 art. 9 Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (GU 24 gennaio 2012 n. 19 – Suppl. Ordinario n. 18)