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Il condono TARSU del Comune di Lecce è illegittimo

Il Consiglio Comunale di Lecce con la deliberazione n. 56 del 01 agosto 2012 ha approvato il regolamento per la definizione agevolata della TARSU riferita esclusivamente agli anni dal 2006 al 2011.

Il suddetto regolamento è stato adottato in applicazione dell’art. 13 della Legge n. 289 del 27-12-2002 (condoni fiscali fino all’anno 2002).

In sostanza, per la sanatoria della TARSU è prevista soltanto l’esclusione delle sanzioni determinate dalle vigenti norme in materia, per i casi di omessa, infedele o inesatta dichiarazione, e per i ricorsi avverso gli avvisi di accertamento notificati entro il 31-12-2011.

Per le controversie tributarie pendenti alla data del 31-12-2011 per le quali non siano intervenute sentenze definitive, si possono pagare cifre ridotte nonché si può chiedere la sospensione dei giudizi oggetto dell’atto di definizione agevolata (art. 7 del regolamento citato).

Le domande di condono, a pena di decadenza, devono essere presentate dallo 01-09-2012 ed entro e non oltre il 31-10-2012, ed in ogni caso la dichiarazione contenuta nell’istanza di condono equivale all’autodenuncia di cui all’art. 70 del D.Lgs. n. 507/93.

A questo punto, occorre precisare che, prima della delibera del Consiglio Comunale del 01 agosto 2012, la Corte Suprema di Cassazione - Sezione Tributaria Civile - con l’importante sentenza n. 12679 del 30-05-2012, depositata in cancelleria il 20-07-2012, ha stabilito il principio che il potere dei Comuni di deliberare condoni sui tributi propri non è esercitabile senza ben precisi limiti temporali, cioè per obblighi tributari fino alla data del 31-12-2002 e non oltre.

La Cassazione ha osservato che l’art. 13 della Legge 289/2002, con riferimento ai tributi propri dei Comuni, consente la definizione in via amministrativa alla concomitante presenza di due specifici presupposti legislativi:

a) che si tratti di obblighi tributari precedenti l’entrata in vigore della Legge n. 289/2002 (cioè 31-12-2002);

b) che, alla data di entrata in vigore della predetta legge, la procedura di accertamento o i procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale fossero già stati instaurati.

Infatti, secondo i giudici di legittimità, il potere dei Comuni di stabilire condoni non può essere esercitato <<sine die>>, ma il suddetto potere deve sempre essere esercitato nei limiti anche temporali imposti dalla norma primaria, cioè entro il 31-12-2002. Questo principio deve rispettarsi per esigenze di omogeneità di funzionamento dell’intero sistema tributario, evidenziate dagli articoli 3, 23 e 119, comma 2, della Costituzione, che comportano la necessità che il legislatore nazionale intervenga sempre a fissare le grandi linee di detto sistema, definendo gli spazi ed i limiti entro i quali possono essere esercitate le potestà attribuite, in materia fiscale, anche agli Enti locali territoriali (come più volte stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 37/2004).

Ne discende che l’esercizio di un potere in materia tributaria, da parte dell’ente locale, una volta che sia spirato il termine del 31-12-2002 previsto dalla legge statale autorizzativa,. entro il quale tale potestà poteva essere esercitata, comporta la carenza del potere medesimo e la conseguente disapplicazione da parte del giudice dell’atto assunto in violazione della norma attributiva della potestà esercitata, nonostante il decorso del termine suindicato (Cassazione Sez. Unite n. 2097/75).

Di conseguenza, applicando i suddetti corretti principi, la Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 363 c.p.c. (principio di diritto nell’interesse della legge), ha determinato l’illegittimità per carenza di potere del regolamento del condono del Comune di Roma del 2009 e ha dato torto ad un contribuente che si era avvalso di quel condono riferito ad un tributo locale, perché il Comune di Roma non poteva dopo sette anni dal 2002 deliberare alcun condono.

Nella stessa situazione si trova oggi il Comune di Lecce, che non solo prevede un condono a dieci anni di distanza dal 2002, peraltro riferito agli anni dal 2006 al 2011, ma approva un regolamento dopo la pubblicazione della succitata importante sentenza della Corte di Cassazione del 20 luglio 2012.

Infine, faccio presente che il mio intervento, come esperto del settore, lungi da avere riflessi politici, è di natura esclusivamente informativa, in modo che gli organi competenti ne siano a conoscenza e si assumano le rispettive responsabilità, anche nei confronti della Corte dei Conti.

La Cassazione è il massimo organo di legittimità nell’interpretazione della legge ed il Comune di Lecce ne deve necessariamente tenere conto, perché nell’emanare un regolamento si deve sempre rispettare scrupolosamente la legge ordinaria, senza chiedersi <<cui prodest>>.

Oltretutto, anche i contribuenti devono sapere che in futuro i giudici, anche d’ufficio, possono disapplicare e ritenere illegittimo il condono (come ha fatto la Cassazione nel caso di specie) per cui la loro autodenuncia non comporterà alcun beneficio sanzionatorio.

Il Consiglio Comunale di Lecce con la deliberazione n. 56 del 01 agosto 2012 ha approvato il regolamento per la definizione agevolata della TARSU riferita esclusivamente agli anni dal 2006 al 2011.

Il suddetto regolamento è stato adottato in applicazione dell’art. 13 della Legge n. 289 del 27-12-2002 (condoni fiscali fino all’anno 2002).

In sostanza, per la sanatoria della TARSU è prevista soltanto l’esclusione delle sanzioni determinate dalle vigenti norme in materia, per i casi di omessa, infedele o inesatta dichiarazione, e per i ricorsi avverso gli avvisi di accertamento notificati entro il 31-12-2011.

Per le controversie tributarie pendenti alla data del 31-12-2011 per le quali non siano intervenute sentenze definitive, si possono pagare cifre ridotte nonché si può chiedere la sospensione dei giudizi oggetto dell’atto di definizione agevolata (art. 7 del regolamento citato).

Le domande di condono, a pena di decadenza, devono essere presentate dallo 01-09-2012 ed entro e non oltre il 31-10-2012, ed in ogni caso la dichiarazione contenuta nell’istanza di condono equivale all’autodenuncia di cui all’art. 70 del D.Lgs. n. 507/93.

A questo punto, occorre precisare che, prima della delibera del Consiglio Comunale del 01 agosto 2012, la Corte Suprema di Cassazione - Sezione Tributaria Civile - con l’importante sentenza n. 12679 del 30-05-2012, depositata in cancelleria il 20-07-2012, ha stabilito il principio che il potere dei Comuni di deliberare condoni sui tributi propri non è esercitabile senza ben precisi limiti temporali, cioè per obblighi tributari fino alla data del 31-12-2002 e non oltre.

La Cassazione ha osservato che l’art. 13 della Legge 289/2002, con riferimento ai tributi propri dei Comuni, consente la definizione in via amministrativa alla concomitante presenza di due specifici presupposti legislativi:

a) che si tratti di obblighi tributari precedenti l’entrata in vigore della Legge n. 289/2002 (cioè 31-12-2002);

b) che, alla data di entrata in vigore della predetta legge, la procedura di accertamento o i procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale fossero già stati instaurati.

Infatti, secondo i giudici di legittimità, il potere dei Comuni di stabilire condoni non può essere esercitato <<sine die>>, ma il suddetto potere deve sempre essere esercitato nei limiti anche temporali imposti dalla norma primaria, cioè entro il 31-12-2002. Questo principio deve rispettarsi per esigenze di omogeneità di funzionamento dell’intero sistema tributario, evidenziate dagli articoli 3, 23 e 119, comma 2, della Costituzione, che comportano la necessità che il legislatore nazionale intervenga sempre a fissare le grandi linee di detto sistema, definendo gli spazi ed i limiti entro i quali possono essere esercitate le potestà attribuite, in materia fiscale, anche agli Enti locali territoriali (come più volte stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 37/2004).

Ne discende che l’esercizio di un potere in materia tributaria, da parte dell’ente locale, una volta che sia spirato il termine del 31-12-2002 previsto dalla legge statale autorizzativa,. entro il quale tale potestà poteva essere esercitata, comporta la carenza del potere medesimo e la conseguente disapplicazione da parte del giudice dell’atto assunto in violazione della norma attributiva della potestà esercitata, nonostante il decorso del termine suindicato (Cassazione Sez. Unite n. 2097/75).

Di conseguenza, applicando i suddetti corretti principi, la Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 363 c.p.c. (principio di diritto nell’interesse della legge), ha determinato l’illegittimità per carenza di potere del regolamento del condono del Comune di Roma del 2009 e ha dato torto ad un contribuente che si era avvalso di quel condono riferito ad un tributo locale, perché il Comune di Roma non poteva dopo sette anni dal 2002 deliberare alcun condono.

Nella stessa situazione si trova oggi il Comune di Lecce, che non solo prevede un condono a dieci anni di distanza dal 2002, peraltro riferito agli anni dal 2006 al 2011, ma approva un regolamento dopo la pubblicazione della succitata importante sentenza della Corte di Cassazione del 20 luglio 2012.

Infine, faccio presente che il mio intervento, come esperto del settore, lungi da avere riflessi politici, è di natura esclusivamente informativa, in modo che gli organi competenti ne siano a conoscenza e si assumano le rispettive responsabilità, anche nei confronti della Corte dei Conti.

La Cassazione è il massimo organo di legittimità nell’interpretazione della legge ed il Comune di Lecce ne deve necessariamente tenere conto, perché nell’emanare un regolamento si deve sempre rispettare scrupolosamente la legge ordinaria, senza chiedersi <<cui prodest>>.

Oltretutto, anche i contribuenti devono sapere che in futuro i giudici, anche d’ufficio, possono disapplicare e ritenere illegittimo il condono (come ha fatto la Cassazione nel caso di specie) per cui la loro autodenuncia non comporterà alcun beneficio sanzionatorio.