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Corruzione: cosa ha fatto la Svizzera e cosa si propone ancora di fare

A decorrere dal 2000, nella legislazione elvetica, in materia di corruzione, sono state introdotte significative modifiche, inserendo nel codice penale alcuni nuovi articoli, modificando altri e prevedendo nuove fattispecie anche nell’UWG (“Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb”). L’art. 23 UWG ha sancito la punibilità della c.d. Privatbestechung, anche se tale reato è procedibile soltanto a querela (*1). Per “corruzione”, nel diritto svizzero, s’intende non soltanto la “Bestechung” vera e propria (*2), ma anche la “Vorteilsgewährung” (*3) e la “Vorteilsannanhme” (*4), fatta eccezione per i c. d. Bagatellfälle (p. es. regali di scarsissimo valore, “d’uso”). Soggetti attivi dei reati di corruzione sono anzitutto le persone fisiche (dirigenti e legali rappresentanti di società), ma – a decorrere dal 2003 – anche le persone giuridiche, se non vi è la prova che sono state adottate tutte le misure, anche di natura organizzativa, esigibili (“zumutbar”), atte a impedire la corruzione di un pubblico ufficiale o di un privato.

La responsabilità delle persone giuridiche sussiste, anche se la persona fisica, che ha agito per conto di una persona giuridica, è stata condannata. Il consiglio di amministrazione, senza facoltà di poter delegare ad altri questo suo obbligo, è tenuto ad assicurare che tutte le norme di legge, regolamentari e statutarie vengano osservate. Vi è obbligo, da parte delle persone giuridiche, di istituire, risp. di potenziare, i sistemi di controllo interni (c.d. legal compliance). Per i reati di corruzione sono punibili non soltanto i pubblici ufficiali svizzeri (“inländische Amtsträger”) ma anche quelli di Stati esteri (“ausländische Amtsträger”) (*5). Pertanto società elvetiche, operanti anche all’estero, hanno l’obbligo di adottare tutte le misure idonee ad impedire la commissione di reati di corruzione non soltanto in Svizzera, ma pure in qualsiasi Stato estero, nel quale operano. La violazione di quest’obbligo è sanzionata con la pena pecuniaria fino a 5.000.000 di SFR.

Qualche mese orsono la norma ora menzionata ha trovato la sua prima concreta attuazione, dopo un’inchiesta durata tre anni e conclusasi con una condanna (passata in giudicato!) da parte della “Bundesanwaltschaft” (Procura federale svizzera), della soc. Alstom ad una pena pecuniaria di 2,5 mio. SFR. Nel caso Alstom – colosso industriale che ha complessivamente 90.000 dipendenti – la Procura federale svizzera aveva esaminato una serie di casi di presunta corruzione in 15 Stati esteri. I clienti esteri dell’Alstom erano, per la maggior parte, Stati esteri o imprese soggette a controllo statale; l’acquisizione delle commesse era avvenuta tramite “consultants”, con i quali l’Alstom era solita convenire un compenso in caso di effettiva conclusione del contratto. La Procura federale è stata in grado di provare, oltre ogni ragionevole dubbio, che in tre casi la conclusione del contratto era avvenuta per effetto di corruzione di funzionari o ministri esteri (per la precisione della Lettonia, Malesia e Tunisia) che avevano percepito somme (tramite “mediatori”) fatte figurare, nei bilanci societari, come dovute a titolo di “provvigione” (“spettanti” a “mediatori” per la conclusione di contratti).

A complicare la lotta contro la corruzione era stato – fino al gennaio 2011 – il fatto che in Svizzera ciascun Cantone aveva il proprio codice di procedura penale, poiché la materia della procedura penale, a differenza del diritto penale sostanziale, era di competenza dei Cantoni. Soltanto per la giustizia militare e per la repressione di alcuni delitti, vi era una “ gesamtschweizerische Strafprozessordnung”. A seguito di una modifica dell’art. 123 della Costituzione federale elvetica, lo “Strafprozessrecht” è diventato ora “Sache des Bundes”.

Sino all’1.1.2011 erano in vigore, nella Confederazione svizzera, ventisei “kantonale Strafprozessordnungen”, una “Strafprozessordnung über das Militärstrafrecht” (M.St.P.) ed una “Bundesstrafprozessordnung” (BStP). Esisteva inoltre una “Strafprozessordnung über das Verwaltungsstrafrecht”.

Le “tappe” principali, attraverso le quali la Svizzera, negli ultimi anni, ha adeguato la propria legislazione in materia di corruzione agli “standard” europei (ed internazionali), possono così riassumersi: 1) 2000: firma della Convenzione OECD sulla repressione della corruzione di pubblici ufficiali non svizzeri; 2) 2006: firma della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla corruzione (in esecuzione della stessa vi è stata una riforma sottoponendo a sanzione penale anche la “Privatbestechung”).

Com’è noto, il Consiglio d’Europa ha istituito il c.d. GRECO (Group d’ Etats contre la Corruption), nel quale la Svizzera è rappresentata dal BJ (“Bundesamt für Justiz”) e che procede ad accertamenti e valutazioni in ordine alla lotta contro la corruzione intrapresa nei singoli Stati membro; 3) giugno 2008: pubblicazione della relazione sulla 1° e 2° valutazione della Svizzera elaborata dal GRECO, seguita, nel settembre dello stesso anno, dall’adozione, ad opera del “Bundesrat”, di varie misure dirette ad attuare le raccomandazioni espresse dal GRECO (rafforzamento delle competenze della “Konsultationsgruppe Korruption”; 4) giugno 2012: il “Bundesrat” conferisce incarico allo “Justiz- und Polizeidepartement” (EJPD) di elaborare un disegno di legge preliminare per aumentare le sanzioni in materia di corruzione.

In Svizzera vi sono appositi uffici giudiziari specializzati nella repressione della corruzione (così p. es. nel Cantone di Zurigo), anche se non si è ancora giunti, come in Austria, con l’istituzione della “Korruptionsstaatsanwaltschaft” con sede a Vienna), ad accentrare la lotta contro la corruzione nelle mani di un unico organo giudiziario avente competenza – in materia di reati di corruzione - sull’intero territorio federale. Esistono – nella Confederazione elvetica – anche “Ombudsstellen”, presso le quali denunce riguardanti delitti di corruzione possono essere sporte in modo anonimo.

Ci si chiede perché proprio la Svizzera, ritenuta da “Transparency International” uno degli Stati più “korruptionsresistent”, abbia intensificato la repressione contro le varie forme di corruzione, introducendo modifiche legislative significative, sia sotto l’aspetto sostanziale, sia sotto quello procedurale. Forse il motivo di questo “zelo” può essere ricercato nel fatto che la Confederazione elvetica, nell’ultimo ventennio, è stata additata come uno Stato che, con il suo segreto bancario, favorisce anche la “sistemazione” di non pochi proventi derivanti da attività corruttive. Sta comunque di fatto che nella legislazione elvetica sono state introdotte le fattispecie della “Vorteilsannahme” e della “Vorteilsgewährung” (molto simili a quelle riscontrabili nel codice penale tedesco).

Introducendo la punibilità della “Vorteilsannahme” e della “Vorteilsgewährung”, il legislatore svizzero ha voluto sottoporre a sanzione penale ciò che, comunemente, si indica con l’espressione “commercio di favori”; trattasi di favori che spesso non vengono a concretarsi in una controprestazione di natura patrimoniale, ma di favori di altra natura (peraltro non meno dannosi per il buon funzionamento della PA e dell’imparzialità della giustizia) e che consentono a certe “cime” di arrivare ai vertici, non per la loro cultura (giuridica), ma per “virtù” di tutt’altro genere, spesso dopo tanti anni di inchini e di innumerevoli “adattamenti” del diritto al caso concreto.

Con questi “Straftatbestände” vengono punite condotte sin dal momento in cui esse non si riferiscono – ancora – ad un concreto atto d’ufficio da parte del p. u.. Si tratta della c.d. Klimapflege, mediante la quale il p. u. – indipendentemente da un concreto atto dell’ufficio e comunque ancora prima del compimento dello stesso – viene “günstig gestimmt”. In tal modo viene anticipata la punibilità. L’esempio classico in proposito è l’invito del p. u. ad un pranzo sontuoso, non giustificato da rapporti di natura meramente privata. Ovviamente i reati suddetti non sussistono, qualora il “vantaggio” del p. u. si concreti in meri regali “d’uso”.

Come sopra accennato, il legislatore elvetico ha introdotto due nuove fattispecie di reato, sottoponendo a sanzione penale anche la corruzione di un pubblico ufficiale non svizzero; ciò a prescindere dal fatto che nello Stato estero la corruzione costituisca o meno reato (*5). È stato detto che l’art. 322 septies del cod. pen. svizzero avrebbe valenza meramente teorica in quanto, essendo i fatti corruttivi tutt’altro che di agevole prova nello Stato in cui vengono commessi, le difficoltà probatorie aumenterebbero considerevolmente, se commessi all’estero. È innegabile però che una norma del genere costituisca almeno una remora per coloro che ritenevano di farla (certamente) franca, se i loro loschi affari li commettevano p. es. in Stati africani o sudamericani; tanto più, se un considerevole numero di legislatori si decidesse di seguire l’ esempio della Confederazione elvetica.

A proposito della “strafrechtlichen Unternehmenshaftung”, va precisato che la stessa trova applicazione se il dirigente o il dipendente agisce nell’esercizio dell’attività imprenditoriale (o, meglio, per essere chiari, per “agevolare” gli affari dell’impresa o ditta) qualora possa essere provato un deficit organizzativo da parte della società nell’adozione di tutti i mezzi necessari ed esigibili per prevenire fatti di corruzione da parte di persone che agiscono per conto della società. A tal fine alcune imprese svizzere di notevoli dimensioni che operano su scala europea ed extraeuropea, hanno elaborato dei veri e propri codici d’onore (“Ehrencodizes”), valevoli per tutti i dirigenti e dipendenti per contrastare l’opinione, diffusa anche in Svizzera (e molto di più ancora in altri Stati europei) che la corruzione sia un “Gentlemens-Delikt”, specie se il vantaggio offerto dal corruttore al corrotto non è di notevole entità.

Il pubblico ufficiale che ha conoscenza di un fatto di corruzione è obbligato – a differenza del privato, per il quale la denuncia è meramente facoltativa – a farne denuncia all’autorità giudiziaria o ad organi di polizia. Vi è però un’eccezione, nel senso che il dipendente, che nell’ambito del proprio rapporto di lavoro viene a conoscenza di un fatto che integra un reato di corruzione, può rivolgersi soltanto al dirigente.

Anche le autorità giudiziarie svizzere, di fronte a denunce anonime, devono attivarsi e non possono semplicemente ignorarle e/o “cestinarle”. Tuttavia l’utilizzabilità di una denuncia anonima è esclusa nell’ambito di un procedimento penale, a meno che l’autorità giudiziaria non abbia verificato l’attendibilità della medesima.

Il GRECO, nelle sue “Evaluationen”, in particolare in quella del 2011, ha raccomandato alla Confederazione elvetica di 1) rendere la “Privatbestechung” procedibile non soltanto a querela, ma d’ufficio 2) di elaborare una normativa organica intesa a disciplinare il finanziamento dei partiti politici e delle (loro) campagne elettorali.

Mentre il governo elvetico appare incline ad attuare, ancora entro il corrente anno, la prima raccomandazione, per quanto concerne la seconda, vi sono riserve da parte dell’esecutivo che, in una materia così delicata (anche in Svizzera!), ha comunicato di voler procedere ad “ulteriori consultazioni interne”. Pare comunque che la Confederazione elvetica voglia orientarsi, in linea di massima, al modello seguito dall’Austria e dalla Germania.

(1) Questa norma prevede la pena detentiva fino a tre anni o quella pecuniaria per chi si rende responsabile di “unlauteren Wettbewerb” ai sensi degli artt. 3, 4, 4a, 5 oppure 6 dell’OWG. Il reato è punibile a querela (“auf Antrag”), la quale può essere proposta da chi è legittimato a proporre l’azione in sede civile. Con un’integrazione del suddetto articolo, avvenuta nel giugno 2011 ed in vigore dall’1.1.2012, anche al “Bund” sono stati riconosciuti i diritti di “Privatkläger”.

(2) L’art. 322 ter del codice penale svizzero prevede, sotto la rubrica “Corruzione di pubblici ufficiali svizzeri – Corruzione attiva”, la pena detentiva fino a cinque anni o la pena pecuniaria per chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio ad un appartenente all’autorità giudiziaria o ad altra autorità, ad un funzionario, ad un perito, traduttore o interprete nominati dall’ autorità, ad un arbitro o ad un militare, a favore di questi o di terzi, per indurlo a compiere un atto o un’omissione in relazione alla sua attività d’ufficio contrari ai doveri d’ufficio o in relazione ad un atto rimesso al suo apprezzamento discrezionale, ma contrario ai suoi doveri d’ufficio.

Parimenti, con la pena detentiva fino a cinque anni o con la pena pecuniaria, viene punito (art. 322 quater, c. p.) chiunque, in qualità di appartenente all’autorità giudiziaria o ad altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete nominati dall’autorità o di arbitro, chiede, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, per il compimento di un atto o per omettere un atto in relazione alla sua attività d’ ufficio ed in contrasto con i suoi doveri d’ufficio o in relazione ad un atto rimesso al suo apprezzamento discrezionale, ma contrario ai suoi doveri d’ufficio (la somiglianza di questa norma con il § 332 del codice penale tedesco è di tutta evidenza).

(3) La “Vorteilsgewährung” (Concessione di vantaggi) è sanzionata dall’art. 322 quinqies c.p. elvetico con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria. Commette questo reato chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio ad un appartenente all’autorità giudiziaria, ad altra autorità, ad un funzionario, ad un perito, traduttore o interprete nominati dall’ autorità, ad un arbitro o ad un appartenente all’esercito in relazione la compimento dell’ attività inerente al suo ufficio.

(4) L’identica sanzione (pena detentiva fino a tre anni o pena pecuniaria) è prevista per la “Vorteilsannahme “ (Accettazione di vantaggi) dall’art. 322 sexies c. p. elvetico, che punisce chiunque, in qualità di appartenente all’autorità giudiziaria o ad altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete nominati dall’autorità ovvero di arbitro, chiede, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio in relazione all’espletamento dell’ attività inerente al suo ufficio.

(5) Dispone l’art. 322 septies, 1° c., del codice penale svizzero (Corruzione di pubblici ufficiali stranieri): chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio ad un appartenente all’autorità giudiziaria o ad altra autorità, ad un funzionario, ad un perito, traduttore o interprete nominati da un’autorità o ad un arbitro o ad un appartenente all’esercito di un paese straniero o ad un’organizzazione internazionale, a favore di lui o di terzi, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio o ad ometterne il compimento in violazione dei propri doveri d’ufficio oppure per compiere un atto d’ufficio discrezionale in contrasto con i propri doveri d’ufficio, è punito con la pena detentiva fino a 5 anni o con la pena pecuniaria.

La stessa sanzione è prevista – dal comma 2° dell’articolo ora citato – per la corruzione passiva.

A mente dell’art. 322 octies c. p. (Disposizioni comuni agli artt. 322 ter - septies), non si considerano indebiti i vantaggi ammessi dalle norme in materia di rapporti di servizio e quelli di lieve entità, usuali nelle relazioni sociali.

Sono equiparati ai pubblici ufficiali i privati che esercitano funzioni pubbliche.

A decorrere dal 2000, nella legislazione elvetica, in materia di corruzione, sono state introdotte significative modifiche, inserendo nel codice penale alcuni nuovi articoli, modificando altri e prevedendo nuove fattispecie anche nell’UWG (“Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb”). L’art. 23 UWG ha sancito la punibilità della c.d. Privatbestechung, anche se tale reato è procedibile soltanto a querela (*1). Per “corruzione”, nel diritto svizzero, s’intende non soltanto la “Bestechung” vera e propria (*2), ma anche la “Vorteilsgewährung” (*3) e la “Vorteilsannanhme” (*4), fatta eccezione per i c. d. Bagatellfälle (p. es. regali di scarsissimo valore, “d’uso”). Soggetti attivi dei reati di corruzione sono anzitutto le persone fisiche (dirigenti e legali rappresentanti di società), ma – a decorrere dal 2003 – anche le persone giuridiche, se non vi è la prova che sono state adottate tutte le misure, anche di natura organizzativa, esigibili (“zumutbar”), atte a impedire la corruzione di un pubblico ufficiale o di un privato.

La responsabilità delle persone giuridiche sussiste, anche se la persona fisica, che ha agito per conto di una persona giuridica, è stata condannata. Il consiglio di amministrazione, senza facoltà di poter delegare ad altri questo suo obbligo, è tenuto ad assicurare che tutte le norme di legge, regolamentari e statutarie vengano osservate. Vi è obbligo, da parte delle persone giuridiche, di istituire, risp. di potenziare, i sistemi di controllo interni (c.d. legal compliance). Per i reati di corruzione sono punibili non soltanto i pubblici ufficiali svizzeri (“inländische Amtsträger”) ma anche quelli di Stati esteri (“ausländische Amtsträger”) (*5). Pertanto società elvetiche, operanti anche all’estero, hanno l’obbligo di adottare tutte le misure idonee ad impedire la commissione di reati di corruzione non soltanto in Svizzera, ma pure in qualsiasi Stato estero, nel quale operano. La violazione di quest’obbligo è sanzionata con la pena pecuniaria fino a 5.000.000 di SFR.

Qualche mese orsono la norma ora menzionata ha trovato la sua prima concreta attuazione, dopo un’inchiesta durata tre anni e conclusasi con una condanna (passata in giudicato!) da parte della “Bundesanwaltschaft” (Procura federale svizzera), della soc. Alstom ad una pena pecuniaria di 2,5 mio. SFR. Nel caso Alstom – colosso industriale che ha complessivamente 90.000 dipendenti – la Procura federale svizzera aveva esaminato una serie di casi di presunta corruzione in 15 Stati esteri. I clienti esteri dell’Alstom erano, per la maggior parte, Stati esteri o imprese soggette a controllo statale; l’acquisizione delle commesse era avvenuta tramite “consultants”, con i quali l’Alstom era solita convenire un compenso in caso di effettiva conclusione del contratto. La Procura federale è stata in grado di provare, oltre ogni ragionevole dubbio, che in tre casi la conclusione del contratto era avvenuta per effetto di corruzione di funzionari o ministri esteri (per la precisione della Lettonia, Malesia e Tunisia) che avevano percepito somme (tramite “mediatori”) fatte figurare, nei bilanci societari, come dovute a titolo di “provvigione” (“spettanti” a “mediatori” per la conclusione di contratti).

A complicare la lotta contro la corruzione era stato – fino al gennaio 2011 – il fatto che in Svizzera ciascun Cantone aveva il proprio codice di procedura penale, poiché la materia della procedura penale, a differenza del diritto penale sostanziale, era di competenza dei Cantoni. Soltanto per la giustizia militare e per la repressione di alcuni delitti, vi era una “ gesamtschweizerische Strafprozessordnung”. A seguito di una modifica dell’art. 123 della Costituzione federale elvetica, lo “Strafprozessrecht” è diventato ora “Sache des Bundes”.

Sino all’1.1.2011 erano in vigore, nella Confederazione svizzera, ventisei “kantonale Strafprozessordnungen”, una “Strafprozessordnung über das Militärstrafrecht” (M.St.P.) ed una “Bundesstrafprozessordnung” (BStP). Esisteva inoltre una “Strafprozessordnung über das Verwaltungsstrafrecht”.

Le “tappe” principali, attraverso le quali la Svizzera, negli ultimi anni, ha adeguato la propria legislazione in materia di corruzione agli “standard” europei (ed internazionali), possono così riassumersi: 1) 2000: firma della Convenzione OECD sulla repressione della corruzione di pubblici ufficiali non svizzeri; 2) 2006: firma della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla corruzione (in esecuzione della stessa vi è stata una riforma sottoponendo a sanzione penale anche la “Privatbestechung”).

Com’è noto, il Consiglio d’Europa ha istituito il c.d. GRECO (Group d’ Etats contre la Corruption), nel quale la Svizzera è rappresentata dal BJ (“Bundesamt für Justiz”) e che procede ad accertamenti e valutazioni in ordine alla lotta contro la corruzione intrapresa nei singoli Stati membro; 3) giugno 2008: pubblicazione della relazione sulla 1° e 2° valutazione della Svizzera elaborata dal GRECO, seguita, nel settembre dello stesso anno, dall’adozione, ad opera del “Bundesrat”, di varie misure dirette ad attuare le raccomandazioni espresse dal GRECO (rafforzamento delle competenze della “Konsultationsgruppe Korruption”; 4) giugno 2012: il “Bundesrat” conferisce incarico allo “Justiz- und Polizeidepartement” (EJPD) di elaborare un disegno di legge preliminare per aumentare le sanzioni in materia di corruzione.

In Svizzera vi sono appositi uffici giudiziari specializzati nella repressione della corruzione (così p. es. nel Cantone di Zurigo), anche se non si è ancora giunti, come in Austria, con l’istituzione della “Korruptionsstaatsanwaltschaft” con sede a Vienna), ad accentrare la lotta contro la corruzione nelle mani di un unico organo giudiziario avente competenza – in materia di reati di corruzione - sull’intero territorio federale. Esistono – nella Confederazione elvetica – anche “Ombudsstellen”, presso le quali denunce riguardanti delitti di corruzione possono essere sporte in modo anonimo.

Ci si chiede perché proprio la Svizzera, ritenuta da “Transparency International” uno degli Stati più “korruptionsresistent”, abbia intensificato la repressione contro le varie forme di corruzione, introducendo modifiche legislative significative, sia sotto l’aspetto sostanziale, sia sotto quello procedurale. Forse il motivo di questo “zelo” può essere ricercato nel fatto che la Confederazione elvetica, nell’ultimo ventennio, è stata additata come uno Stato che, con il suo segreto bancario, favorisce anche la “sistemazione” di non pochi proventi derivanti da attività corruttive. Sta comunque di fatto che nella legislazione elvetica sono state introdotte le fattispecie della “Vorteilsannahme” e della “Vorteilsgewährung” (molto simili a quelle riscontrabili nel codice penale tedesco).

Introducendo la punibilità della “Vorteilsannahme” e della “Vorteilsgewährung”, il legislatore svizzero ha voluto sottoporre a sanzione penale ciò che, comunemente, si indica con l’espressione “commercio di favori”; trattasi di favori che spesso non vengono a concretarsi in una controprestazione di natura patrimoniale, ma di favori di altra natura (peraltro non meno dannosi per il buon funzionamento della PA e dell’imparzialità della giustizia) e che consentono a certe “cime” di arrivare ai vertici, non per la loro cultura (giuridica), ma per “virtù” di tutt’altro genere, spesso dopo tanti anni di inchini e di innumerevoli “adattamenti” del diritto al caso concreto.

Con questi “Straftatbestände” vengono punite condotte sin dal momento in cui esse non si riferiscono – ancora – ad un concreto atto d’ufficio da parte del p. u.. Si tratta della c.d. Klimapflege, mediante la quale il p. u. – indipendentemente da un concreto atto dell’ufficio e comunque ancora prima del compimento dello stesso – viene “günstig gestimmt”. In tal modo viene anticipata la punibilità. L’esempio classico in proposito è l’invito del p. u. ad un pranzo sontuoso, non giustificato da rapporti di natura meramente privata. Ovviamente i reati suddetti non sussistono, qualora il “vantaggio” del p. u. si concreti in meri regali “d’uso”.

Come sopra accennato, il legislatore elvetico ha introdotto due nuove fattispecie di reato, sottoponendo a sanzione penale anche la corruzione di un pubblico ufficiale non svizzero; ciò a prescindere dal fatto che nello Stato estero la corruzione costituisca o meno reato (*5). È stato detto che l’art. 322 septies del cod. pen. svizzero avrebbe valenza meramente teorica in quanto, essendo i fatti corruttivi tutt’altro che di agevole prova nello Stato in cui vengono commessi, le difficoltà probatorie aumenterebbero considerevolmente, se commessi all’estero. È innegabile però che una norma del genere costituisca almeno una remora per coloro che ritenevano di farla (certamente) franca, se i loro loschi affari li commettevano p. es. in Stati africani o sudamericani; tanto più, se un considerevole numero di legislatori si decidesse di seguire l’ esempio della Confederazione elvetica.

A proposito della “strafrechtlichen Unternehmenshaftung”, va precisato che la stessa trova applicazione se il dirigente o il dipendente agisce nell’esercizio dell’attività imprenditoriale (o, meglio, per essere chiari, per “agevolare” gli affari dell’impresa o ditta) qualora possa essere provato un deficit organizzativo da parte della società nell’adozione di tutti i mezzi necessari ed esigibili per prevenire fatti di corruzione da parte di persone che agiscono per conto della società. A tal fine alcune imprese svizzere di notevoli dimensioni che operano su scala europea ed extraeuropea, hanno elaborato dei veri e propri codici d’onore (“Ehrencodizes”), valevoli per tutti i dirigenti e dipendenti per contrastare l’opinione, diffusa anche in Svizzera (e molto di più ancora in altri Stati europei) che la corruzione sia un “Gentlemens-Delikt”, specie se il vantaggio offerto dal corruttore al corrotto non è di notevole entità.

Il pubblico ufficiale che ha conoscenza di un fatto di corruzione è obbligato – a differenza del privato, per il quale la denuncia è meramente facoltativa – a farne denuncia all’autorità giudiziaria o ad organi di polizia. Vi è però un’eccezione, nel senso che il dipendente, che nell’ambito del proprio rapporto di lavoro viene a conoscenza di un fatto che integra un reato di corruzione, può rivolgersi soltanto al dirigente.

Anche le autorità giudiziarie svizzere, di fronte a denunce anonime, devono attivarsi e non possono semplicemente ignorarle e/o “cestinarle”. Tuttavia l’utilizzabilità di una denuncia anonima è esclusa nell’ambito di un procedimento penale, a meno che l’autorità giudiziaria non abbia verificato l’attendibilità della medesima.

Il GRECO, nelle sue “Evaluationen”, in particolare in quella del 2011, ha raccomandato alla Confederazione elvetica di 1) rendere la “Privatbestechung” procedibile non soltanto a querela, ma d’ufficio 2) di elaborare una normativa organica intesa a disciplinare il finanziamento dei partiti politici e delle (loro) campagne elettorali.

Mentre il governo elvetico appare incline ad attuare, ancora entro il corrente anno, la prima raccomandazione, per quanto concerne la seconda, vi sono riserve da parte dell’esecutivo che, in una materia così delicata (anche in Svizzera!), ha comunicato di voler procedere ad “ulteriori consultazioni interne”. Pare comunque che la Confederazione elvetica voglia orientarsi, in linea di massima, al modello seguito dall’Austria e dalla Germania.

(1) Questa norma prevede la pena detentiva fino a tre anni o quella pecuniaria per chi si rende responsabile di “unlauteren Wettbewerb” ai sensi degli artt. 3, 4, 4a, 5 oppure 6 dell’OWG. Il reato è punibile a querela (“auf Antrag”), la quale può essere proposta da chi è legittimato a proporre l’azione in sede civile. Con un’integrazione del suddetto articolo, avvenuta nel giugno 2011 ed in vigore dall’1.1.2012, anche al “Bund” sono stati riconosciuti i diritti di “Privatkläger”.

(2) L’art. 322 ter del codice penale svizzero prevede, sotto la rubrica “Corruzione di pubblici ufficiali svizzeri – Corruzione attiva”, la pena detentiva fino a cinque anni o la pena pecuniaria per chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio ad un appartenente all’autorità giudiziaria o ad altra autorità, ad un funzionario, ad un perito, traduttore o interprete nominati dall’ autorità, ad un arbitro o ad un militare, a favore di questi o di terzi, per indurlo a compiere un atto o un’omissione in relazione alla sua attività d’ufficio contrari ai doveri d’ufficio o in relazione ad un atto rimesso al suo apprezzamento discrezionale, ma contrario ai suoi doveri d’ufficio.

Parimenti, con la pena detentiva fino a cinque anni o con la pena pecuniaria, viene punito (art. 322 quater, c. p.) chiunque, in qualità di appartenente all’autorità giudiziaria o ad altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete nominati dall’autorità o di arbitro, chiede, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, per il compimento di un atto o per omettere un atto in relazione alla sua attività d’ ufficio ed in contrasto con i suoi doveri d’ufficio o in relazione ad un atto rimesso al suo apprezzamento discrezionale, ma contrario ai suoi doveri d’ufficio (la somiglianza di questa norma con il § 332 del codice penale tedesco è di tutta evidenza).

(3) La “Vorteilsgewährung” (Concessione di vantaggi) è sanzionata dall’art. 322 quinqies c.p. elvetico con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria. Commette questo reato chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio ad un appartenente all’autorità giudiziaria, ad altra autorità, ad un funzionario, ad un perito, traduttore o interprete nominati dall’ autorità, ad un arbitro o ad un appartenente all’esercito in relazione la compimento dell’ attività inerente al suo ufficio.

(4) L’identica sanzione (pena detentiva fino a tre anni o pena pecuniaria) è prevista per la “Vorteilsannahme “ (Accettazione di vantaggi) dall’art. 322 sexies c. p. elvetico, che punisce chiunque, in qualità di appartenente all’autorità giudiziaria o ad altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete nominati dall’autorità ovvero di arbitro, chiede, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio in relazione all’espletamento dell’ attività inerente al suo ufficio.

(5) Dispone l’art. 322 septies, 1° c., del codice penale svizzero (Corruzione di pubblici ufficiali stranieri): chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio ad un appartenente all’autorità giudiziaria o ad altra autorità, ad un funzionario, ad un perito, traduttore o interprete nominati da un’autorità o ad un arbitro o ad un appartenente all’esercito di un paese straniero o ad un’organizzazione internazionale, a favore di lui o di terzi, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio o ad ometterne il compimento in violazione dei propri doveri d’ufficio oppure per compiere un atto d’ufficio discrezionale in contrasto con i propri doveri d’ufficio, è punito con la pena detentiva fino a 5 anni o con la pena pecuniaria.

La stessa sanzione è prevista – dal comma 2° dell’articolo ora citato – per la corruzione passiva.

A mente dell’art. 322 octies c. p. (Disposizioni comuni agli artt. 322 ter - septies), non si considerano indebiti i vantaggi ammessi dalle norme in materia di rapporti di servizio e quelli di lieve entità, usuali nelle relazioni sociali.

Sono equiparati ai pubblici ufficiali i privati che esercitano funzioni pubbliche.