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Amnistia di Natale

Weinachtsamnestie e altro
È ormai tradizione che nel periodo prenatalizio un certo numero di detenuti venga rimesso in libertà a seguito di un provvedimento del Capo dello Stato austriaco, provvedimento che, comunemente, viene denominato “Weihnachtsamnistie” (amnistia di Natale). È un termine alquanto inesatto, dato che in realtà, come vedremo, trattasi di un condono – peraltro soltanto parziale – di pena (Reststraferlass). Il potere di condonare (o ridurre) pene inflitte dall’autorità giudiziaria (strafgerichtliche Verurteilungen) è prevista dall’art. 65, 2°c., lett. c, B-VG (Costituzione federale).Quest’anno hanno beneficiato della c.d. Weihnachtsamnestie soltanto 46 persone, mentre fino al decennio passato, il loro numero è stato di molto superiore (ca. 500). Questa marcata inversione di tendenza ha fatto sì che ad esempio nel 2002 le persone rimesse in libertà per effetto del provvedimento natalizio del Capo dello Stato, fossero 426, nel 2004 271, nel 2009 121 e nel 2011 soltanto 33. A ciò, indubbiamente, hanno contribuito le critiche che sono state avanzate, da più parti, contro i poteri del Capo dello Stato che gli sono riconosciuti dal B-VG.Per quanto concerne i 46 detenuti “fortunati” del 2012, occorre precisare che la loro rimessa in libertà è – per tutti – bedingt, nel senso che la pena residua, che non dovranno più scontare, è da considerare definitivamente estinta soltanto dopo il decorso di tre anni; se entro il triennio interverrà una nuova strafgerichtliche Verurteilung nei loro confronti, dovranno espiare anche la erlassene Strafe per effetto del provvedimento del Capo dello Stato.

Coloro che hanno potuto beneficiare dell’Erlass del Bundespräsident, sono stati scelti con particolare cura. Il ministero della Giustizia aveva inviato, mesi addietro, una circolare a tutte le 26 Strafvollzugsanstalten (stabilimenti penitenziari), chiedendo ai dirigenti degli stessi la segnalazione dei nominativi dei detenuti da prendere in considerazione per il suddetto beneficio, dal quale erano esclusi, a priori, i condannati per spaccio di stupefacenti, per reati contro la libertà sessuale, per favoreggiamento dell’immigrazione illegale in territorio austriaco. Nella decisione, se concedere o meno la c. d. Weihnachtsamnestie, si è tenuto conto altresì dei precedenti penali del “candidato” al beneficio, valutando le Vorstrafen secondo un punteggio, il quale, se superiore ad un certo numero, impediva la rimessa in libertà per effetto del provvedimento natalizio del Capo dello Stato.

Un ulteriore criterio nella scelta dei “beneficiari”, è stata la valutazione della probabilità che l’Haftentlassener non commetterà ulteriori reati e il suo prevedibile – positivo – reinserimento nella società, se si tratta di cittadino austriaco. Inoltre, la pena residua da condonare, non doveva essere superiore a 18 mesi e il condannato doveva aver già espiato almeno un terzo della pena inflitta dall’autorità giudiziaria.

La maggior parte di coloro che sono tornati in libertà per effetto del condono natalizio di parte della pena, sono stati condannati per reati colposi (commessi in occasione della circolazione stradale). Per quanto concerne gli stranieri, ai quali è stato concesso l’Erlass der Reststrafe, essi si sono dovuti impegnare ad un ritorno immediato nello Stato di cui posseggono la cittadinanza o di provenienza, se si tratta di Staatenlose.

Esclusi dalla c.d. Weihnachtsamnestie sono – ovviamente – detenuti che, già in passato, avevano beneficiato di un provvedimento analogo e che, successivamente allo stesso, avevano nuovamente subito una strafgerichtliche Verurteilung. Il Bundespräsident ha emanato il suo provvedimento sulla base di una proposta predisposta dal ministero della Giustizia, proposta che il Capo dello Stato ha fatto propria quasi interamente.

Coloro, ai quali è stato concesso l’Erlass der Reststrafe, hanno dunque espiato almeno un terzo della pena inflitta dall’autorità giudiziaria (in parecchi casi anche la metà della sanzione), hanno quindi “conosciuto” il carcere per un periodo di tempo non trascurabile, per cui il condono della pena residua non si configura come intervento di una specie di “deus ex machina”, volto a vanificare, pressoché completamente, la pronunzia dell’autorità giudiziaria che ha “osato” applicare il codice penale senza guardare in faccia a nessuno.

Un’amnistia vera e propria è stata concessa dal Capo dello Stato in Cechia giorni orsono, per effetto della quale riacquisteranno la libertà ca. 6.500 detenuti, più di un quarto (secondo i calcoli del ministero della Giustizia) di coloro che stanno espiando una pena detentiva negli stabilimenti penitenziari della Cechia. Ambienti vicini al governo affermano che i beneficiari dell’amnistia sarebbero stati condannati soltanto per reati non gravi, come ad esempio per reati contro l’assistenza familiare e per alcuni reati contro la PA. Sta comunque di fatto che sono inclusi nell’amnistia tutti coloro che stanno scontando una condanna fino ad un anno di reclusione.

La concessione dell’amnistia è stata motivata col fatto che a fine 2012 le carceri della Cechia – con un totale di ca. 23.000 detenuti – erano sovraffollate. Critiche contro questo provvedimento sono “piovute” non soltanto sul Capo dello Stato, ma anche su chi l’ha controfirmato. Finora il presidente della Repubblica – a differenza del suo predecessore, che aveva concesso tre volte un’amnistia – aveva concesso soltanto a poche persone la grazia.

Particolarmente “ampia” è l’amnistia per i detenuti di età superiore a 75 anni, i quali potranno lasciare il carcere se condannati ad una pena detentiva non superiore a dieci anni.

È stato fatto notare da alcuni ambienti, anche giudiziari, che tra gli “amnistiati” non sono pochi coloro che hanno subito una condanna per corruzione o per truffa – anche aggravata – ai danni dello Stato. La concessione dell’amnistia appare assai discutibile (per non dire inopportuna), se si pone mente al fatto che – secondo sondaggi pubblicati di recente – la repressione più efficace della corruzione (e dei reati contro la PA in genere), è al primo posto delle misure che i cittadini, anche di altri Stati aderenti all’UE, da tempo e, pare, invano, chiedono con insistenza.

È ormai tradizione che nel periodo prenatalizio un certo numero di detenuti venga rimesso in libertà a seguito di un provvedimento del Capo dello Stato austriaco, provvedimento che, comunemente, viene denominato “Weihnachtsamnistie” (amnistia di Natale). È un termine alquanto inesatto, dato che in realtà, come vedremo, trattasi di un condono – peraltro soltanto parziale – di pena (Reststraferlass). Il potere di condonare (o ridurre) pene inflitte dall’autorità giudiziaria (strafgerichtliche Verurteilungen) è prevista dall’art. 65, 2°c., lett. c, B-VG (Costituzione federale).Quest’anno hanno beneficiato della c.d. Weihnachtsamnestie soltanto 46 persone, mentre fino al decennio passato, il loro numero è stato di molto superiore (ca. 500). Questa marcata inversione di tendenza ha fatto sì che ad esempio nel 2002 le persone rimesse in libertà per effetto del provvedimento natalizio del Capo dello Stato, fossero 426, nel 2004 271, nel 2009 121 e nel 2011 soltanto 33. A ciò, indubbiamente, hanno contribuito le critiche che sono state avanzate, da più parti, contro i poteri del Capo dello Stato che gli sono riconosciuti dal B-VG.Per quanto concerne i 46 detenuti “fortunati” del 2012, occorre precisare che la loro rimessa in libertà è – per tutti – bedingt, nel senso che la pena residua, che non dovranno più scontare, è da considerare definitivamente estinta soltanto dopo il decorso di tre anni; se entro il triennio interverrà una nuova strafgerichtliche Verurteilung nei loro confronti, dovranno espiare anche la erlassene Strafe per effetto del provvedimento del Capo dello Stato.

Coloro che hanno potuto beneficiare dell’Erlass del Bundespräsident, sono stati scelti con particolare cura. Il ministero della Giustizia aveva inviato, mesi addietro, una circolare a tutte le 26 Strafvollzugsanstalten (stabilimenti penitenziari), chiedendo ai dirigenti degli stessi la segnalazione dei nominativi dei detenuti da prendere in considerazione per il suddetto beneficio, dal quale erano esclusi, a priori, i condannati per spaccio di stupefacenti, per reati contro la libertà sessuale, per favoreggiamento dell’immigrazione illegale in territorio austriaco. Nella decisione, se concedere o meno la c. d. Weihnachtsamnestie, si è tenuto conto altresì dei precedenti penali del “candidato” al beneficio, valutando le Vorstrafen secondo un punteggio, il quale, se superiore ad un certo numero, impediva la rimessa in libertà per effetto del provvedimento natalizio del Capo dello Stato.

Un ulteriore criterio nella scelta dei “beneficiari”, è stata la valutazione della probabilità che l’Haftentlassener non commetterà ulteriori reati e il suo prevedibile – positivo – reinserimento nella società, se si tratta di cittadino austriaco. Inoltre, la pena residua da condonare, non doveva essere superiore a 18 mesi e il condannato doveva aver già espiato almeno un terzo della pena inflitta dall’autorità giudiziaria.

La maggior parte di coloro che sono tornati in libertà per effetto del condono natalizio di parte della pena, sono stati condannati per reati colposi (commessi in occasione della circolazione stradale). Per quanto concerne gli stranieri, ai quali è stato concesso l’Erlass der Reststrafe, essi si sono dovuti impegnare ad un ritorno immediato nello Stato di cui posseggono la cittadinanza o di provenienza, se si tratta di Staatenlose.

Esclusi dalla c.d. Weihnachtsamnestie sono – ovviamente – detenuti che, già in passato, avevano beneficiato di un provvedimento analogo e che, successivamente allo stesso, avevano nuovamente subito una strafgerichtliche Verurteilung. Il Bundespräsident ha emanato il suo provvedimento sulla base di una proposta predisposta dal ministero della Giustizia, proposta che il Capo dello Stato ha fatto propria quasi interamente.

Coloro, ai quali è stato concesso l’Erlass der Reststrafe, hanno dunque espiato almeno un terzo della pena inflitta dall’autorità giudiziaria (in parecchi casi anche la metà della sanzione), hanno quindi “conosciuto” il carcere per un periodo di tempo non trascurabile, per cui il condono della pena residua non si configura come intervento di una specie di “deus ex machina”, volto a vanificare, pressoché completamente, la pronunzia dell’autorità giudiziaria che ha “osato” applicare il codice penale senza guardare in faccia a nessuno.

Un’amnistia vera e propria è stata concessa dal Capo dello Stato in Cechia giorni orsono, per effetto della quale riacquisteranno la libertà ca. 6.500 detenuti, più di un quarto (secondo i calcoli del ministero della Giustizia) di coloro che stanno espiando una pena detentiva negli stabilimenti penitenziari della Cechia. Ambienti vicini al governo affermano che i beneficiari dell’amnistia sarebbero stati condannati soltanto per reati non gravi, come ad esempio per reati contro l’assistenza familiare e per alcuni reati contro la PA. Sta comunque di fatto che sono inclusi nell’amnistia tutti coloro che stanno scontando una condanna fino ad un anno di reclusione.

La concessione dell’amnistia è stata motivata col fatto che a fine 2012 le carceri della Cechia – con un totale di ca. 23.000 detenuti – erano sovraffollate. Critiche contro questo provvedimento sono “piovute” non soltanto sul Capo dello Stato, ma anche su chi l’ha controfirmato. Finora il presidente della Repubblica – a differenza del suo predecessore, che aveva concesso tre volte un’amnistia – aveva concesso soltanto a poche persone la grazia.

Particolarmente “ampia” è l’amnistia per i detenuti di età superiore a 75 anni, i quali potranno lasciare il carcere se condannati ad una pena detentiva non superiore a dieci anni.

È stato fatto notare da alcuni ambienti, anche giudiziari, che tra gli “amnistiati” non sono pochi coloro che hanno subito una condanna per corruzione o per truffa – anche aggravata – ai danni dello Stato. La concessione dell’amnistia appare assai discutibile (per non dire inopportuna), se si pone mente al fatto che – secondo sondaggi pubblicati di recente – la repressione più efficace della corruzione (e dei reati contro la PA in genere), è al primo posto delle misure che i cittadini, anche di altri Stati aderenti all’UE, da tempo e, pare, invano, chiedono con insistenza.