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Il termine per la costituzione dell’attore nel processo con pluralità di parti

1. Le massime

Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio venga notificato a più persone, il termine per la costituzione dell'attore, è di dieci giorni decorrenti dalla prima notificazione, sia nel giudizio di primo grado sia in quello d'appello; un simile adempimento, ove entro tale termine l'attore non sia ancora rientrato in possesso dell'originale dell'atto notificato, può avvenire depositandone in cancelleria una semplice copia (cd. "velina").

L'art. 347 c.p.c., comma 1, nello stabilire che la costituzione in appello avviene secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al tribunale, rende applicabili al giudizio d'appello le previsioni di cui agli artt. 165 e 166 cod. proc. civ., ma non quella di cui all'art. 171 cod. proc. civ. (concernente la ritardata costituzione delle parti), la quale è incompatibile con la previsione di improcedibilità dell'appello, se l'appellante non si costituisca nei termini, di cui all'art. 348 cod. proc. civ. Ne consegue che il giudizio di gravame sarà improcedibile in tutti i casi di ritardata o mancata costituzione dell'appellante, a nulla rilevando che l'appellato si sia costituito nel termine assegnatogli.

Se la causa è iscritta a ruolo "con velina", le verifiche sulla regolarità degli atti saranno compiute dal cancelliere al momento dell'inserimento nel fascicolo dell'originale della citazione; il deposito della sola copia della citazione non impedisce al presidente di conoscere i termini della causa e designare il giudice istruttore.

2. Il caso

Il Tribunale, in primo grado, respingeva sia la domanda della Alfa s.r.l. in liquidazione, volta a sentir dichiarare prescritta la servitù di passaggio intavolata a carico di una particella di sua proprietà a favore di altra particella di proprietà dei convenuti, sia la riconvenzionale proposta da taluni soltanto dei convenuti, i quali avevano richiesto che il Tribunale adito accertasse l’intervenuto acquisto per usucapione di altra servitù di passaggio su un diverso tracciato a carico sempre del fondo di proprietà di Alfa.

L’appello proposto dalla Alfa s.r.l. veniva dichiarato improcedibile dalla Corte adita. Il giudice di seconde cure rilevava che l'appellante si era costituta oltre il termine di dieci giorni dalla prima notificazione dell'atto di appello, con conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 348, comma 1, c.p.c. La medesima Corte dichiarava, altresì, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina della costituzione in giudizio dell'appellante e segnatamente dell'art. 165 c.p.c., comma 2, richiamato dall'art. 347 c.p.c., comma 1, nella parte in cui non prevede che, in caso di notifica dell'atto di citazione ad una pluralità di convenuti, il termine per la costituzione dell'attore decorra dall'ultima delle notifiche eseguite.

Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso la Alfa s.r.l. in liquidazione, sulla base di due motivi:

1) la ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'appello, l'art. 165 c.p.c., comma 2, il quale, per il caso di pluralità di convenuti, si limita a disporre che l'originale dell'atto di citazione va inserito nel fascicolo entro dieci giorni dell'ultima notificazione, non specificherebbe affatto se il differimento di tale adempimento comporti anche quello del termine di costituzione. Rileva quindi che la questione non sarebbe stata univocamente affrontata dalla giurisprudenza di legittimità e illustra le ragioni che, a suo avviso, dovrebbero indurre a ritenere che il termine di costituzione decorra dall'ultima notificazione;

2) con il secondo motivo, la ricorrente deduce ulteriore violazione delle indicate disposizioni sotto il profilo della ritenuta, da parte della Corte d'appello, manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 165 c.p.c., comma 2, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost.

Hanno resistito taluni soltanto degli intimati, mentre i restanti non hanno svolto attività difensiva.

3. La decisione

I due motivi di ricorso vengono affrontati congiuntamente dal Supremo Collegio.

Circa la questione concernente la individuazione del momento dal quale decorre il termine per la costituzione dell'appellante nel caso in cui l'atto di appello sia notificato a più persone - e segnatamente se il termine di dieci giorni decorra dalla prima notificazione ovvero dall'ultima – la sentenza rinvia ad un recente pronunciamento – il n. 10864 del 2011 – reso a Sezioni Unite dalla Suprema Corte , di cui ripercorre l’iter argomentativo, facendolo proprio.

Il principio ribadito è il seguente: il termine per la costituzione dell'attore, nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio venga notificato a più persone, è di dieci giorni decorrenti dalla prima notificazione sia nel giudizio di primo grado che in quello d'appello; tale adempimento, ove entro tale termine l'attore non sia ancora rientrato in possesso dell'originale dell'atto notificato, può avvenire depositandone in cancelleria una semplice copia (cd. "velina"). Il rinvio operato dalle norme processuali in tema di appello alle forme ed ai termini previsti per la costituzione nei procedimenti dinanzi al tribunale non vale a rendere applicabile l’art. 171, c.p.c. concernente la ritardata costituzione delle parti, stante l’incompatibilità di quest’ultima disposizione con la previsione di improcedibilità dell'appello se l'appellante non si costituisca nei termini (art. 348, c.p.c.). Da tanto consegue che il giudizio di gravame sarà improcedibile in tutti i casi di ritardata o mancata costituzione dell'appellante, a nulla rilevando che l'appellato si sia costituito nel termine assegnatogli.

L'art. 165 c.p.c., comma 2, stabilisce che, in caso di notificazione della citazione a più soggetti, l'originale deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione. Una simile previsione sarebbe superflua se fosse consentita la costituzione dell'attore o dell'appellante, entro dieci giorni dall'ultima notificazione, poiché l'inserimento della citazione in originale, previsto dal comma 2, presuppone necessariamente che la costituzione dell'attore debba essere già avvenuta, essendo chiaro che il fascicolo dell’attore (laddove l’originale va a confluire) deve essere già stato depositato. L’art. 165 c.p.c., comma 2, acquista un senso, invece, nel momento in cui lo si intenda finalizzato a consentire all’attore il rispetto del termine di costituzione, esonerandolo dal deposito contestuale della citazione in originale al momento dell’iscrizione della causa a ruolo.

Una simile interpretazione orienta l’interprete anche nella lettura delle disposizioni di attuazione. Il funzionario di cancelleria preposto sarà tenuto ad effettuare i controlli di regolarità previsti dall’art. 74, comma 4, delle disposizioni di attuazione solo al momento dell'inserimento nel fascicolo dell'originale della citazione. Il deposito della copia della citazione non impedisce, di contro, al presidente di conoscere i termini della causa e designare il giudice istruttore.

Non viene, poi, ravvisata alcuna illegittimità nella prassi della costituzione che avvenga previo deposito di copie non autentiche (cd. "veline") della citazione. L'art. 165 cod. proc. civ. non impone che la costituzione avvenga dopo che la prima notificazione si sia perfezionata; nulla, pertanto, vieta all'attore, dopo aver consegnato l'originale della citazione all'ufficiale giudiziario, di procedere immediatamente all'iscrizione a ruolo depositando una copia. La stessa Legge sulle “Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari” prevede che il perfezionamento della notificazione non è necessario ai fini della costituzione in giudizio. Più esattamente, è l’art, 5, comma 3, della Legge 890 del 1982, a prevedere che “In ogni caso, la parte può, anche prima del ritorno dell'avviso di ricevimento, farsi consegnare dall'ufficiale giudiziario l'originale dell'atto per ottenere l'iscrizione della causa a ruolo o per eseguire il deposito del ricorso o controricorso nei giudizi di Cassazione; peraltro, la causa non potrà essere messa in decisione se non sia allegato agli atti l'avviso di ricevimento, salvo che il convenuto si costituisca”. Anche l'interpretazione finalistica della norma depone nel senso di ancorare la costituzione dell'attore alla prima delle notificazioni, per consentire al convenuto di conoscere se l’attore si sia costituito sul presupposto che, nella prassi, la mancata tempestiva costituzione dell'attore è sintomo della volontà di non dare più seguito all'esercizio dell'azione. In questa ottica - in un giudizio con pluralità di parti - per il convenuto, di norma, è irrilevante che un altro convenuto abbia deciso di iscrivere la causa a ruolo e coltivare il giudizio.

Sul piano sistematico, poi, la norma così interpretata è coerente con la riforma processuale introdotta dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, recante “Provvedimenti urgenti per il processo civile”, che ridisegna un processo caratterizzato, non solo dall'esigenza che sia subito determinato l’oggetto della lite, ma anche dall'esigenza che l'attore ponga subito a disposizione dei convenuti la propria produzione documentale.

La previsione, cosi ripercorsa, nei suoi aspetti essenziali, non viene ritenuta dal giudice di legittimità né ambigua, se si tiene conto delle peculiarità della fattispecie che disciplina né incompleta, dal che deriva l’impossibilità di ricorrere all'analogia.

L'art. 165 cod. proc. civ. ha quindi una valenza ed una rilevanza non eccezionale; non regola la fattispecie in modo incompleto e non compromette - secondo l'interpretazione consolidatasi nel tempo - né il principio della durata ragionevole del processo, nè il diritto di difesa delle parti. Anzi, in chiave di un equo contemperamento degli interessi delle parti stesse, da un lato, la costituzione nei dieci giorni dalla prima notificazione non è un onere particolarmente gravoso da rispettare per l'attore. Questi, infatti, può costituirsi - immediatamente dopo la consegna dell'originale dell'atto di citazione all'ufficiale giudiziario ed indipendentemente dal perfezionamento della sua notificazione - con l'immediata iscrizione a ruolo, mediante deposito di copia non formale della citazione. Dall'altro, al convenuto, invece, giova in termini di tutela dell'affidamento e di conoscenza delle intenzioni che l'attore intende perseguire. La costituzione dell'attore entro i dieci giorni dall'ultima notificazione creerebbe, infatti, in ciascuno dei convenuti che riceve la notificazione della citazione, una situazione di incertezza. Questi, non sapendo se sia l'ultimo destinatario nei cui confronti la notifica si è perfezionata, non ha un dato certo per ricostruire quando l'attore si dovrà costituire.

La previsione della costituzione nei dieci giorni dalla prima notificazione - ignorando ognuno dei convenuti se egli sia il primo destinatario raggiunto dalla notificazione - comporta, viceversa, che lo stesso debba considerarsi, nell'incertezza, il primo fra i destinatari, per il quale si è perfezionata la notifica. Se lo è effettivamente, avrà un dato certo per accertare se vi sia stata tempestiva costituzione dell'attore in relazione alla notificazione eseguita nei suoi confronti. Altrimenti, troverà che la costituzione è già avvenuta, in relazione ad una precedente notificazione nei confronti di altro convenuto.

La costituzione entro un termine dalla prima notificazione, quindi, appare anche più funzionale all'esercizio del diritto di difesa di ognuno dei convenuti, posto che pone ognuno di essi nella condizione di dover supporre che la notificazione eseguita nei suoi confronti sia la prima e che, quindi, l'attore debba costituirsi in relazione ad essa.

Né va sottovalutato che il diverso decorso consentirebbe anche comportamenti non lineari dell'attore, che potrebbe artatamente posporre la propria costituzione, ritardando la notifica ai convenuti successivi al primo.

Il Collegio condivide le argomentazioni svolte nella richiamata sentenza delle Sezioni Unite, osservando che le osservazioni svolte dalla ricorrente non appaiono in alcun modo idonee ad indurre a differenti soluzioni.

Si deve solo evidenziare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 165 c.p.c., comma 2, nella parte in cui non prevede che, nel caso di notifica a più convenuti, anche il termine per la costituzione dell'attore decorra dall'ultima delle notifiche eseguite, veicolata con il secondo mezzo. I dubbi prospettati dalla ricorrente trovano, infatti, adeguata risposta nelle richiamate ragioni poste a fondamento della diversa soluzione accolta dalle Sezioni Unite.

In conclusione, il ricorso viene integralmente rigettato. Quanto alla pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, poiché sulla questione oggetto del presente giudizio esisteva contrasto nella giurisprudenza di legittimità e solo successivamente alla proposizione del ricorso il contrasto è stato composto dalle Sezioni Unite di questa Corte, sussistono giusti motivi per compensarlee interamente tra la ricorrente e i controricorrenti.

4. I precedenti

La soluzione accolta dalle Sezioni Unite non trovava conferma unanime, oltre che in giurisprudenza, neppure in dottrina. Autorevoli processualcivilisti, tra cui il Mandrioli, hanno infatti sostenuto che il differimento del termine di costituzione fosse un precipitato logico della previsione di cui al comma 2 dell’art. 165, c.p.c.

In chiave storico-sistematica, si segnala che una soluzione opposta a quella accolta dalle Sezioni Unite (e ribadita nella decisione in commento) era quella che il legislatore aveva previsto all’art. 3, comma 2, del D.L.vo n. 5/2003 per la costituzione dell’attore nell’abrogato rito societario.

1. Le massime

Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio venga notificato a più persone, il termine per la costituzione dell'attore, è di dieci giorni decorrenti dalla prima notificazione, sia nel giudizio di primo grado sia in quello d'appello; un simile adempimento, ove entro tale termine l'attore non sia ancora rientrato in possesso dell'originale dell'atto notificato, può avvenire depositandone in cancelleria una semplice copia (cd. "velina").

L'art. 347 c.p.c., comma 1, nello stabilire che la costituzione in appello avviene secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al tribunale, rende applicabili al giudizio d'appello le previsioni di cui agli artt. 165 e 166 cod. proc. civ., ma non quella di cui all'art. 171 cod. proc. civ. (concernente la ritardata costituzione delle parti), la quale è incompatibile con la previsione di improcedibilità dell'appello, se l'appellante non si costituisca nei termini, di cui all'art. 348 cod. proc. civ. Ne consegue che il giudizio di gravame sarà improcedibile in tutti i casi di ritardata o mancata costituzione dell'appellante, a nulla rilevando che l'appellato si sia costituito nel termine assegnatogli.

Se la causa è iscritta a ruolo "con velina", le verifiche sulla regolarità degli atti saranno compiute dal cancelliere al momento dell'inserimento nel fascicolo dell'originale della citazione; il deposito della sola copia della citazione non impedisce al presidente di conoscere i termini della causa e designare il giudice istruttore.

2. Il caso

Il Tribunale, in primo grado, respingeva sia la domanda della Alfa s.r.l. in liquidazione, volta a sentir dichiarare prescritta la servitù di passaggio intavolata a carico di una particella di sua proprietà a favore di altra particella di proprietà dei convenuti, sia la riconvenzionale proposta da taluni soltanto dei convenuti, i quali avevano richiesto che il Tribunale adito accertasse l’intervenuto acquisto per usucapione di altra servitù di passaggio su un diverso tracciato a carico sempre del fondo di proprietà di Alfa.

L’appello proposto dalla Alfa s.r.l. veniva dichiarato improcedibile dalla Corte adita. Il giudice di seconde cure rilevava che l'appellante si era costituta oltre il termine di dieci giorni dalla prima notificazione dell'atto di appello, con conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 348, comma 1, c.p.c. La medesima Corte dichiarava, altresì, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina della costituzione in giudizio dell'appellante e segnatamente dell'art. 165 c.p.c., comma 2, richiamato dall'art. 347 c.p.c., comma 1, nella parte in cui non prevede che, in caso di notifica dell'atto di citazione ad una pluralità di convenuti, il termine per la costituzione dell'attore decorra dall'ultima delle notifiche eseguite.

Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso la Alfa s.r.l. in liquidazione, sulla base di due motivi:

1) la ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'appello, l'art. 165 c.p.c., comma 2, il quale, per il caso di pluralità di convenuti, si limita a disporre che l'originale dell'atto di citazione va inserito nel fascicolo entro dieci giorni dell'ultima notificazione, non specificherebbe affatto se il differimento di tale adempimento comporti anche quello del termine di costituzione. Rileva quindi che la questione non sarebbe stata univocamente affrontata dalla giurisprudenza di legittimità e illustra le ragioni che, a suo avviso, dovrebbero indurre a ritenere che il termine di costituzione decorra dall'ultima notificazione;

2) con il secondo motivo, la ricorrente deduce ulteriore violazione delle indicate disposizioni sotto il profilo della ritenuta, da parte della Corte d'appello, manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 165 c.p.c., comma 2, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost.

Hanno resistito taluni soltanto degli intimati, mentre i restanti non hanno svolto attività difensiva.

3. La decisione

I due motivi di ricorso vengono affrontati congiuntamente dal Supremo Collegio.

Circa la questione concernente la individuazione del momento dal quale decorre il termine per la costituzione dell'appellante nel caso in cui l'atto di appello sia notificato a più persone - e segnatamente se il termine di dieci giorni decorra dalla prima notificazione ovvero dall'ultima – la sentenza rinvia ad un recente pronunciamento – il n. 10864 del 2011 – reso a Sezioni Unite dalla Suprema Corte , di cui ripercorre l’iter argomentativo, facendolo proprio.

Il principio ribadito è il seguente: il termine per la costituzione dell'attore, nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio venga notificato a più persone, è di dieci giorni decorrenti dalla prima notificazione sia nel giudizio di primo grado che in quello d'appello; tale adempimento, ove entro tale termine l'attore non sia ancora rientrato in possesso dell'originale dell'atto notificato, può avvenire depositandone in cancelleria una semplice copia (cd. "velina"). Il rinvio operato dalle norme processuali in tema di appello alle forme ed ai termini previsti per la costituzione nei procedimenti dinanzi al tribunale non vale a rendere applicabile l’art. 171, c.p.c. concernente la ritardata costituzione delle parti, stante l’incompatibilità di quest’ultima disposizione con la previsione di improcedibilità dell'appello se l'appellante non si costituisca nei termini (art. 348, c.p.c.). Da tanto consegue che il giudizio di gravame sarà improcedibile in tutti i casi di ritardata o mancata costituzione dell'appellante, a nulla rilevando che l'appellato si sia costituito nel termine assegnatogli.

L'art. 165 c.p.c., comma 2, stabilisce che, in caso di notificazione della citazione a più soggetti, l'originale deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione. Una simile previsione sarebbe superflua se fosse consentita la costituzione dell'attore o dell'appellante, entro dieci giorni dall'ultima notificazione, poiché l'inserimento della citazione in originale, previsto dal comma 2, presuppone necessariamente che la costituzione dell'attore debba essere già avvenuta, essendo chiaro che il fascicolo dell’attore (laddove l’originale va a confluire) deve essere già stato depositato. L’art. 165 c.p.c., comma 2, acquista un senso, invece, nel momento in cui lo si intenda finalizzato a consentire all’attore il rispetto del termine di costituzione, esonerandolo dal deposito contestuale della citazione in originale al momento dell’iscrizione della causa a ruolo.

Una simile interpretazione orienta l’interprete anche nella lettura delle disposizioni di attuazione. Il funzionario di cancelleria preposto sarà tenuto ad effettuare i controlli di regolarità previsti dall’art. 74, comma 4, delle disposizioni di attuazione solo al momento dell'inserimento nel fascicolo dell'originale della citazione. Il deposito della copia della citazione non impedisce, di contro, al presidente di conoscere i termini della causa e designare il giudice istruttore.

Non viene, poi, ravvisata alcuna illegittimità nella prassi della costituzione che avvenga previo deposito di copie non autentiche (cd. "veline") della citazione. L'art. 165 cod. proc. civ. non impone che la costituzione avvenga dopo che la prima notificazione si sia perfezionata; nulla, pertanto, vieta all'attore, dopo aver consegnato l'originale della citazione all'ufficiale giudiziario, di procedere immediatamente all'iscrizione a ruolo depositando una copia. La stessa Legge sulle “Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari” prevede che il perfezionamento della notificazione non è necessario ai fini della costituzione in giudizio. Più esattamente, è l’art, 5, comma 3, della Legge 890 del 1982, a prevedere che “In ogni caso, la parte può, anche prima del ritorno dell'avviso di ricevimento, farsi consegnare dall'ufficiale giudiziario l'originale dell'atto per ottenere l'iscrizione della causa a ruolo o per eseguire il deposito del ricorso o controricorso nei giudizi di Cassazione; peraltro, la causa non potrà essere messa in decisione se non sia allegato agli atti l'avviso di ricevimento, salvo che il convenuto si costituisca”. Anche l'interpretazione finalistica della norma depone nel senso di ancorare la costituzione dell'attore alla prima delle notificazioni, per consentire al convenuto di conoscere se l’attore si sia costituito sul presupposto che, nella prassi, la mancata tempestiva costituzione dell'attore è sintomo della volontà di non dare più seguito all'esercizio dell'azione. In questa ottica - in un giudizio con pluralità di parti - per il convenuto, di norma, è irrilevante che un altro convenuto abbia deciso di iscrivere la causa a ruolo e coltivare il giudizio.

Sul piano sistematico, poi, la norma così interpretata è coerente con la riforma processuale introdotta dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, recante “Provvedimenti urgenti per il processo civile”, che ridisegna un processo caratterizzato, non solo dall'esigenza che sia subito determinato l’oggetto della lite, ma anche dall'esigenza che l'attore ponga subito a disposizione dei convenuti la propria produzione documentale.

La previsione, cosi ripercorsa, nei suoi aspetti essenziali, non viene ritenuta dal giudice di legittimità né ambigua, se si tiene conto delle peculiarità della fattispecie che disciplina né incompleta, dal che deriva l’impossibilità di ricorrere all'analogia.

L'art. 165 cod. proc. civ. ha quindi una valenza ed una rilevanza non eccezionale; non regola la fattispecie in modo incompleto e non compromette - secondo l'interpretazione consolidatasi nel tempo - né il principio della durata ragionevole del processo, nè il diritto di difesa delle parti. Anzi, in chiave di un equo contemperamento degli interessi delle parti stesse, da un lato, la costituzione nei dieci giorni dalla prima notificazione non è un onere particolarmente gravoso da rispettare per l'attore. Questi, infatti, può costituirsi - immediatamente dopo la consegna dell'originale dell'atto di citazione all'ufficiale giudiziario ed indipendentemente dal perfezionamento della sua notificazione - con l'immediata iscrizione a ruolo, mediante deposito di copia non formale della citazione. Dall'altro, al convenuto, invece, giova in termini di tutela dell'affidamento e di conoscenza delle intenzioni che l'attore intende perseguire. La costituzione dell'attore entro i dieci giorni dall'ultima notificazione creerebbe, infatti, in ciascuno dei convenuti che riceve la notificazione della citazione, una situazione di incertezza. Questi, non sapendo se sia l'ultimo destinatario nei cui confronti la notifica si è perfezionata, non ha un dato certo per ricostruire quando l'attore si dovrà costituire.

La previsione della costituzione nei dieci giorni dalla prima notificazione - ignorando ognuno dei convenuti se egli sia il primo destinatario raggiunto dalla notificazione - comporta, viceversa, che lo stesso debba considerarsi, nell'incertezza, il primo fra i destinatari, per il quale si è perfezionata la notifica. Se lo è effettivamente, avrà un dato certo per accertare se vi sia stata tempestiva costituzione dell'attore in relazione alla notificazione eseguita nei suoi confronti. Altrimenti, troverà che la costituzione è già avvenuta, in relazione ad una precedente notificazione nei confronti di altro convenuto.

La costituzione entro un termine dalla prima notificazione, quindi, appare anche più funzionale all'esercizio del diritto di difesa di ognuno dei convenuti, posto che pone ognuno di essi nella condizione di dover supporre che la notificazione eseguita nei suoi confronti sia la prima e che, quindi, l'attore debba costituirsi in relazione ad essa.

Né va sottovalutato che il diverso decorso consentirebbe anche comportamenti non lineari dell'attore, che potrebbe artatamente posporre la propria costituzione, ritardando la notifica ai convenuti successivi al primo.

Il Collegio condivide le argomentazioni svolte nella richiamata sentenza delle Sezioni Unite, osservando che le osservazioni svolte dalla ricorrente non appaiono in alcun modo idonee ad indurre a differenti soluzioni.

Si deve solo evidenziare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 165 c.p.c., comma 2, nella parte in cui non prevede che, nel caso di notifica a più convenuti, anche il termine per la costituzione dell'attore decorra dall'ultima delle notifiche eseguite, veicolata con il secondo mezzo. I dubbi prospettati dalla ricorrente trovano, infatti, adeguata risposta nelle richiamate ragioni poste a fondamento della diversa soluzione accolta dalle Sezioni Unite.

In conclusione, il ricorso viene integralmente rigettato. Quanto alla pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, poiché sulla questione oggetto del presente giudizio esisteva contrasto nella giurisprudenza di legittimità e solo successivamente alla proposizione del ricorso il contrasto è stato composto dalle Sezioni Unite di questa Corte, sussistono giusti motivi per compensarlee interamente tra la ricorrente e i controricorrenti.

4. I precedenti

La soluzione accolta dalle Sezioni Unite non trovava conferma unanime, oltre che in giurisprudenza, neppure in dottrina. Autorevoli processualcivilisti, tra cui il Mandrioli, hanno infatti sostenuto che il differimento del termine di costituzione fosse un precipitato logico della previsione di cui al comma 2 dell’art. 165, c.p.c.

In chiave storico-sistematica, si segnala che una soluzione opposta a quella accolta dalle Sezioni Unite (e ribadita nella decisione in commento) era quella che il legislatore aveva previsto all’art. 3, comma 2, del D.L.vo n. 5/2003 per la costituzione dell’attore nell’abrogato rito societario.