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SCIA edilizia e responsabilità penale dei funzionari comunali

[Estratto dal libro "SCIA edilizia e responsabilità penale dei funzionari comunali" scaricabile gratuitamente dal sito di Filodiritto Editore]

1) La SCIA nell’ordinamento amministrativo italiano

L’ampia diffusione che ha avuto in Italia negli ultimi tempi l’istituto della “segnalazione certificata di inizio attività” (d’ora in avanti: SCIA) in materia edilizia rende molto attuale il tema, sino ad ora scarsamente esplorato, di quale sia la responsabilità penale in cui possono incorrere i pubblici amministratori nello svolgimento dei compiti di controllo che gravano sul Comune destinatario della SCIA, in quanto ente pubblico preposto alla gestione del territorio.

In proposito si deve osservare che, a partire dalla legge 241 del 1990 sul procedimento amministrativo, l’ordinamento giuridico italiano, anche al fine di rendere più agevole l’esercizio delle attività degli operatori privati, ha rimodellato l’organizzazione amministrativa pubblica nel rispetto dei principi enunciati dagli artt. 2, 41, 42 e 97 Cost., prevedendo, tranne che in alcune materie di maggiore rilevanza sociale (come la difesa, la sicurezza pubblica, la giustizi

[Estratto dal libro "SCIA edilizia e responsabilità penale dei funzionari comunali" scaricabile gratuitamente dal sito di Filodiritto Editore]

1) La SCIA nell’ordinamento amministrativo italiano

L’ampia diffusione che ha avuto in Italia negli ultimi tempi l’istituto della “segnalazione certificata di inizio attività” (d’ora in avanti: SCIA) in materia edilizia rende molto attuale il tema, sino ad ora scarsamente esplorato, di quale sia la responsabilità penale in cui possono incorrere i pubblici amministratori nello svolgimento dei compiti di controllo che gravano sul Comune destinatario della SCIA, in quanto ente pubblico preposto alla gestione del territorio.

In proposito si deve osservare che, a partire dalla legge 241 del 1990 sul procedimento amministrativo, l’ordinamento giuridico italiano, anche al fine di rendere più agevole l’esercizio delle attività degli operatori privati, ha rimodellato l’organizzazione amministrativa pubblica nel rispetto dei principi enunciati dagli artt. 2, 41, 42 e 97 Cost., prevedendo, tranne che in alcune materie di maggiore rilevanza sociale (come la difesa, la sicurezza pubblica, la giustizi