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Arbitro Bancario Finanziario: la Banca risponde per utilizzo fraudolento di carta di credito

Il Collegio Milanese dell’Arbitro Bancario Finanziario ha stabilito, con la decisione del 18 luglio 2013 n. 3849, che “i pagamenti con carta di credito sono opponibili al titolare solo se la firma apposta in calce ai relativi scontrini di spesa sia riconducibile al medesimo”.

Tale decisione ha definito una vertenza introdotta dal ricorso di un correntista che, a seguito della sottrazione della propria carta di credito, aveva subito un utilizzo fraudolento della stessa. In particolare il sottrattore della carta aveva effettuato alcuni prelievi apponendo una firma falsa sugli scontrini, firma assolutamente diversa e non confondibile con quella del titolare della carta. Il correntista, nonostante tale ultima circostanza non venisse messa in discussione da parte dell’Intermediario, si vedeva risarcire della propria Banca il 50 % dell’importo prelevato indebitamente mediante la carta credito, in quanto l’Istituto affermava che egli avrebbe contribuito, con il suo comportamento negligente, alla frode.

L’Istituto di Credito infatti fondava le ragioni del menzionato parziale rimborso sulla base del fatto che l’utilizzo della carta era stato scoperto con diversi giorni di ritardo dal correntista (con conseguente ritardo nel blocco della stessa carta), e che questi non aveva attivato i sistemi di controllo propostigli della Banca (fra i quali il servizio di sms alert).

In buona sostanza l’Istituto di Credito considerava il comportamento del correntista, ai sensi dell’articolo 1176 Codice Civile, gravemente colposo, in quanto deficitario dell’ordinaria diligenza richiesta; valutava pertanto il cliente come corresponsabile del danno.

Da parte sua il correntista, in particolare, evidenziava la mancanza di una valida firma di autorizzazione sulle note spese dallo stesso disconosciute, sottolineando che tale circostanza fosse del tutto assorbente le ragioni esposte dalla Banca.

Il Collegio milanese, in conformità sia con il suo precedente orientamento (Pronuncia n. 3602 del 31/10/2012) sia con la sentenza della Cassazione n. 19565/2004, trovava le ragioni del correntista meritevoli di accoglimento e a tal proposito, da un lato evidenziava che l’assenza di una valida firma di autorizzazione sulle note spese fosse motivo dirimente e dall'altro, che questo assorbisse tanto l’asserita tardività della richiesta del blocco della carta, quanto la mancata attivazione del servizio di sms alert da parte del ricorrente.

Tale decisione si fonda sul principio per cui “i pagamenti con carta di credito sono opponibili al titolare solo se la firma apposta in calce ai relativi scontrini di spesa sia riconducibile al medesimo”.

A tal proposito, il Collegio evidenzia che l’apposizione della firma sullo scontrino abbia il valore e l’effetto di delegare l’emittente al pagamento e che conseguentemente in assenza di valida delega il delegante paghi indebitamente.

Si specifica, inoltre, che sussista un vero e proprio dovere dell’intermediario di verificare la regolarità formale dei documenti di spesa prodotti dall’esercente.

Decisione del 18 luglio 2013, n. 3849 

Il Collegio Milanese dell’Arbitro Bancario Finanziario ha stabilito, con la decisione del 18 luglio 2013 n. 3849, che “i pagamenti con carta di credito sono opponibili al titolare solo se la firma apposta in calce ai relativi scontrini di spesa sia riconducibile al medesimo”.

Tale decisione ha definito una vertenza introdotta dal ricorso di un correntista che, a seguito della sottrazione della propria carta di credito, aveva subito un utilizzo fraudolento della stessa. In particolare il sottrattore della carta aveva effettuato alcuni prelievi apponendo una firma falsa sugli scontrini, firma assolutamente diversa e non confondibile con quella del titolare della carta. Il correntista, nonostante tale ultima circostanza non venisse messa in discussione da parte dell’Intermediario, si vedeva risarcire della propria Banca il 50 % dell’importo prelevato indebitamente mediante la carta credito, in quanto l’Istituto affermava che egli avrebbe contribuito, con il suo comportamento negligente, alla frode.

L’Istituto di Credito infatti fondava le ragioni del menzionato parziale rimborso sulla base del fatto che l’utilizzo della carta era stato scoperto con diversi giorni di ritardo dal correntista (con conseguente ritardo nel blocco della stessa carta), e che questi non aveva attivato i sistemi di controllo propostigli della Banca (fra i quali il servizio di sms alert).

In buona sostanza l’Istituto di Credito considerava il comportamento del correntista, ai sensi dell’articolo 1176 Codice Civile, gravemente colposo, in quanto deficitario dell’ordinaria diligenza richiesta; valutava pertanto il cliente come corresponsabile del danno.

Da parte sua il correntista, in particolare, evidenziava la mancanza di una valida firma di autorizzazione sulle note spese dallo stesso disconosciute, sottolineando che tale circostanza fosse del tutto assorbente le ragioni esposte dalla Banca.

Il Collegio milanese, in conformità sia con il suo precedente orientamento (Pronuncia n. 3602 del 31/10/2012) sia con la sentenza della Cassazione n. 19565/2004, trovava le ragioni del correntista meritevoli di accoglimento e a tal proposito, da un lato evidenziava che l’assenza di una valida firma di autorizzazione sulle note spese fosse motivo dirimente e dall'altro, che questo assorbisse tanto l’asserita tardività della richiesta del blocco della carta, quanto la mancata attivazione del servizio di sms alert da parte del ricorrente.

Tale decisione si fonda sul principio per cui “i pagamenti con carta di credito sono opponibili al titolare solo se la firma apposta in calce ai relativi scontrini di spesa sia riconducibile al medesimo”.

A tal proposito, il Collegio evidenzia che l’apposizione della firma sullo scontrino abbia il valore e l’effetto di delegare l’emittente al pagamento e che conseguentemente in assenza di valida delega il delegante paghi indebitamente.

Si specifica, inoltre, che sussista un vero e proprio dovere dell’intermediario di verificare la regolarità formale dei documenti di spesa prodotti dall’esercente.

Decisione del 18 luglio 2013, n. 3849