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Gratuito patrocinio e compenso per attività stragiudiziale non seguita da giudizio

Secondo pacifica giurisprudenza (per tutte, Cassazione 24723/2011), il Testo Unico 115/02 in materia di patrocinio a spese dello Stato (articoli 85 e 124) contempla esclusivamente la difesa giudiziale e quindi l’esistenza di un procedimento è condizione essenziale ai fini della sostituzione dello Stato nel pagamento del compenso al difensore.

Per l’attività stragiudiziale svolta dall'avvocato, ma non seguita dal giudizio per il quale il cliente è stato ammesso al beneficio, non possono essergli chiesti compensi a pena di illecito disciplinare e questo secondo l’interpretazione del citato Decreto del Presidente della Repubblica  n. 115/2002, articolo 85, come svolta dal C.N.F. (decisione 15 dicembre 2011, n. 210) e confermata dalla Suprema Corte (sentenza 19 aprile 2013, n. 9529).

La sentenza qui in esame, pronunciata dal Giudice di Pace di Arona, non fa alcuna distinzione tra attività stragiudiziale prodromica al giudizio o meno, ma in aperto contrasto all'orientamento degli Ermellini e del C.N.F., sancisce il diritto, per il difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio, ad ottenere il pagamento a carico del cliente per qualsiasi tipo di attività stragiudiziale non seguita da un giudizio. Inoltre, per il Giudice di Pace, il diritto al compenso sorge anche se il cliente non è stato informato della non efficacia del gratuito patrocinio, e la motivazione è che non può ammettersi un’attività professionale non retribuita. Secondo pacifica giurisprudenza (per tutte, Cassazione 24723/2011), il Testo Unico 115/02 in materia di patrocinio a spese dello Stato (articoli 85 e 124) contempla esclusivamente la difesa giudiziale e quindi l’esistenza di un procedimento è condizione essenziale ai fini della sostituzione dello Stato nel pagamento del compenso al difensore.

Per l’attività stragiudiziale svolta dall'avvocato, ma non seguita dal giudizio per il quale il cliente è stato ammesso al beneficio, non possono essergli chiesti compensi a pena di illecito disciplinare e questo secondo l’interpretazione del citato Decreto del Presidente della Repubblica  n. 115/2002, articolo 85, come svolta dal C.N.F. (decisione 15 dicembre 2011, n. 210) e confermata dalla Suprema Corte (sentenza 19 aprile 2013, n. 9529).

La sentenza qui in esame, pronunciata dal Giudice di Pace di Arona, non fa alcuna distinzione tra attività stragiudiziale prodromica al giudizio o meno, ma in aperto contrasto all'orientamento degli Ermellini e del C.N.F., sancisce il diritto, per il difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio, ad ottenere il pagamento a carico del cliente per qualsiasi tipo di attività stragiudiziale non seguita da un giudizio. Inoltre, per il Giudice di Pace, il diritto al compenso sorge anche se il cliente non è stato informato della non efficacia del gratuito patrocinio, e la motivazione è che non può ammettersi un’attività professionale non retribuita.