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Interessi legali: in calo dal 1°gennaio 2014

Dal 1°gennaio 2014 gli interessi legali saranno ridotti dal 2,5% annuo all’1 per cento.

La modifica è stata stabilita dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 13 dicembre. La disposizione stabilisce che la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del Codice Civile è fissata all’1% in ragione d’anno, con decorrenza dal 1°gennaio 2014.

Giova ricordare che la variazione del tasso di interesse non è automatica. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha la facoltà di modificarlo, con Decreto da emanarsi non oltre il 15 dicembre, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno (articolo 2, comma 185, Legge n. 662/1996). Qualora entro tale data non sia fissata la nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo.

Il saggio legale di interesse è stabilito per legge e si applica a:

• rapporti tra cittadino e Stato (in primis le pendenze fiscali),

• contratti in cui non è stato stabilito un interesse diverso tra le parti.

Di conseguenza, in ambito fiscale più leggeri i costi del ravvedimento operoso, che prevede, in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi, la corresponsione della sanzione e degli interessi moratori, calcolati dal giorno successivo a quello della scadenza dell’adempimento fino al giorno in cui il contribuente regolarizza la propria posizione. Per sanare gli omessi versamenti del 2013, regolarizzati con il ravvedimento operoso nel 2014, si dovranno perciò applicare due misure: il 2,5% fino al 31 dicembre 2013 e l’1% dal 1°gennaio 2014.

Orbene, con il ravvedimento “sprint” da fare entro 14 giorni dalla scadenza, la sanzione ordinaria del 30%, applicabile sui tardivi od omessi versamenti di imposte, si riduce allo 0,2% per ogni giorno di ritardo fino al quattordicesimo giorno. Dal quindicesimo al trentesimo giorno di ritardo, si applica la misura fissa del 3%, prevista per il ravvedimento breve o mensile.

I contribuenti che, ad esempio, hanno saltato l’appuntamento con i versamenti in scadenza il 2 dicembre 2013, ma che non hanno eseguito il pagamento nemmeno entro 14 giorni, hanno avuto tempo 30 giorni per il ravvedimento breve o mensile. Gli interessi legali da corrispondere saranno del 2,5% fino al 31 dicembre.

Per chi si avvale invece del ravvedimento lungo o annuale, oltre alle imposte eventualmente ancora dovute, è applicabile la sanzione fissa del 3,75% più gli interessi dell’2,5% annuo fino al 31 dicembre 2013 e del 1% dal 1° gennaio 2014, per i giorni successivi alla scadenza, fino al giorno di pagamento compreso.

dalla dataalla datanorma regolatrice

tasso

21.04.194215.12.1990Codice Civile art. 1284

5,00 %

16.12.199031.12.1996Legge 26/11/90 n. 353

Legge 29/12/90 n. 408 (art.13)

10,00 %

01.01.199731.12.1998Legge 23/12/96 n. 662

(art. 2 comma 185 e art. 3 comma 164)

5,00 %

01.01.199931.12.2000Decreto del Ministero del Tesoro 10/12/98

2,50 %

01.01.200131.12.2001Decreto del Ministero del Tesoro 11/12/00

3,50 %

01.01.200231.12.2003Decreto del Ministero dell'Economia 11/12/01

3,00 %

01.01.200431.12.2007Decreto del Ministero dell'Economia 01/12/03

2,50 %

01.01.200831.12.2009Decreto del Ministero dell'Economia 12/12/07

3,00 %

01.01.201031.12.2010Decreto del Ministero dell'Economia 04/12/09

1,00 %

01.01.201131.12.2011Decreto del Ministero dell'Economia 07/12/10

1,50 %

01.01.201231.12.2013Decreto del Ministero dell'Economia 12/12/11

2,50 %

01.01.2014in vigoreDecreto del Ministero dell'Economia 12/12/13

1,00 %

 

Dal 1°gennaio 2014 gli interessi legali saranno ridotti dal 2,5% annuo all’1 per cento.

La modifica è stata stabilita dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 13 dicembre. La disposizione stabilisce che la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del Codice Civile è fissata all’1% in ragione d’anno, con decorrenza dal 1°gennaio 2014.

Giova ricordare che la variazione del tasso di interesse non è automatica. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha la facoltà di modificarlo, con Decreto da emanarsi non oltre il 15 dicembre, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno (articolo 2, comma 185, Legge n. 662/1996). Qualora entro tale data non sia fissata la nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo.

Il saggio legale di interesse è stabilito per legge e si applica a:

• rapporti tra cittadino e Stato (in primis le pendenze fiscali),

• contratti in cui non è stato stabilito un interesse diverso tra le parti.

Di conseguenza, in ambito fiscale più leggeri i costi del ravvedimento operoso, che prevede, in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi, la corresponsione della sanzione e degli interessi moratori, calcolati dal giorno successivo a quello della scadenza dell’adempimento fino al giorno in cui il contribuente regolarizza la propria posizione. Per sanare gli omessi versamenti del 2013, regolarizzati con il ravvedimento operoso nel 2014, si dovranno perciò applicare due misure: il 2,5% fino al 31 dicembre 2013 e l’1% dal 1°gennaio 2014.

Orbene, con il ravvedimento “sprint” da fare entro 14 giorni dalla scadenza, la sanzione ordinaria del 30%, applicabile sui tardivi od omessi versamenti di imposte, si riduce allo 0,2% per ogni giorno di ritardo fino al quattordicesimo giorno. Dal quindicesimo al trentesimo giorno di ritardo, si applica la misura fissa del 3%, prevista per il ravvedimento breve o mensile.

I contribuenti che, ad esempio, hanno saltato l’appuntamento con i versamenti in scadenza il 2 dicembre 2013, ma che non hanno eseguito il pagamento nemmeno entro 14 giorni, hanno avuto tempo 30 giorni per il ravvedimento breve o mensile. Gli interessi legali da corrispondere saranno del 2,5% fino al 31 dicembre.

Per chi si avvale invece del ravvedimento lungo o annuale, oltre alle imposte eventualmente ancora dovute, è applicabile la sanzione fissa del 3,75% più gli interessi dell’2,5% annuo fino al 31 dicembre 2013 e del 1% dal 1° gennaio 2014, per i giorni successivi alla scadenza, fino al giorno di pagamento compreso.

dalla dataalla datanorma regolatrice

tasso

21.04.194215.12.1990Codice Civile art. 1284

5,00 %

16.12.199031.12.1996Legge 26/11/90 n. 353

Legge 29/12/90 n. 408 (art.13)

10,00 %

01.01.199731.12.1998Legge 23/12/96 n. 662

(art. 2 comma 185 e art. 3 comma 164)

5,00 %

01.01.199931.12.2000Decreto del Ministero del Tesoro 10/12/98

2,50 %

01.01.200131.12.2001Decreto del Ministero del Tesoro 11/12/00

3,50 %

01.01.200231.12.2003Decreto del Ministero dell'Economia 11/12/01

3,00 %

01.01.200431.12.2007Decreto del Ministero dell'Economia 01/12/03

2,50 %

01.01.200831.12.2009Decreto del Ministero dell'Economia 12/12/07

3,00 %

01.01.201031.12.2010Decreto del Ministero dell'Economia 04/12/09

1,00 %

01.01.201131.12.2011Decreto del Ministero dell'Economia 07/12/10

1,50 %

01.01.201231.12.2013Decreto del Ministero dell'Economia 12/12/11

2,50 %

01.01.2014in vigoreDecreto del Ministero dell'Economia 12/12/13

1,00 %