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Notifica ex articolo 140 Codice di Procedura Civile: inesistenza e nullità a causa del mancato recapito della raccomandata postale

Problematiche e prospettive alla luce della recente giurisprudenza della Corte di Cassazione

Con la Sentenza n. 3552/2014, la Corte di Cassazione è tornata ad affrontare il tema della notifica ex articolo 140 del Codice di Procedura Civile.

Nel caso de quo, pur essendo il destinatario residente anagraficamente all’indirizzo indicato in atti, il postino non ha completato l’attività dell’ufficiale giudiziario apponendo la dicitura sconosciuto sulla cartolina postale.

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, pur ribadendo che l’ultimo comma dell’articolo 140 del Codice di Procedura Civile “comunque decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione” non può prescindere dall’effettivo arrivo del plico nella sfera di conoscibilità del destinatario, ha stabilito che la mancata consegna della raccomandata costituisce causa di nullità e non di inesistenza.

La Sezione Tributaria con Sentenza n. 11993/2011 aveva ritenuto, invece, che l’avviso di ricevimento della raccomandata costituiva il terzo momento strutturale del procedimento di notificazione ex articolo 140 del Codice di Procedura Civile, preceduto dagli altri due formati dall’avviso alla porta e dal deposito alla casa comunale.

I tre momenti erano stati ritenuti indivisibili, con la conseguenza che il mancato recapito della raccomandata, o anche semplicemente l’assenza dell’allegazione della cartolina, comportava la caducazione di tutto il procedimento notificatorio.

La recente interpretazione giurisprudenziale ritiene, invece, che la discordanza tra l’attività dell’ufficiale giudiziario di avviso alla porta, e la mancata individuazione da parte del postino sulla cartolina, costituisce motivo di incertezza riguardo l’effettivo pervenimento nella sfera di conoscibilità del destinatario del deposito della copia alla casa comunale.

La Prima Sezione Civile, precisa che in questo caso le suddette risultanze rendono quanto meno incerto, e possono addirittura escludere, che il luogo in cui l'ufficiale giudiziario ha svolto l'attività prevista dall'articolo 140 del Codice di procedura civile sia quello di effettiva ed attuale residenza, dimora o domicilio del destinatario.

La conclusione a cui perviene, è che tale contraddizione necessita di un rinnovo della notifica al fine di verificare la corrispondenza delle risultanze anagrafiche alla realtà, e indurre quindi al rinnovo della notifica, se necessario nelle forme dell'articolo 143 del Codice di procedura civile. La notifica quindi non è considerata inesistente, bensì nulla per un vizio relativo ad uno degli elementi essenziali previsti dall’articolo 140 del Codice di Procedura Civile.

Nella stessa Sentenza, anche se per avvalorare la tesi della equiparazione tra attività dell’ufficiale giudiziario e del postino, la Corte di Cassazione fornisce una soluzione normativa che renderebbe possibile il ritorno alla centralità dell’ufficiale giudiziario nella notifica ex articolo 140 del Codice di Procedura Civile.

Mi riferisco quando enuncia che se il legislatore avesse considerato l'avviso di ricevimento privo di rilevanza, non avrebbe richiesto che la raccomandata di cui all'articolo 140 del Codice di procedura civile ne fosse corredata a differenza di altri casi in cui ha ritenuto sufficiente che la notizia di una avvenuta notificazione fosse data a mezzo di raccomandata semplice.

È chiaro il riferimento fatto alla consegna di copia al portiere o al vicino di casa previsto dall’articolo 139 del Codice di Procedura Civile, terzo comma: “L’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione, a mezzo di lettera raccomandata”.

Certamente la frequenza dei casi di notifiche rese vane dai postini, anche quando il notificante ritiene di non avvalersi del servizio postale, rende necessario un intervento del legislatore. Ritengo però più appropriato quanto disposto dall’articolo 660 del Codice di Procedura Civile, ove è previsto che si dà notizia con raccomandata con ricevuta di ritorno dell’avvenuta notifica.

Nello specifico si potrebbe riformulare la parte finale dell’articolo 140 del Codice di Procedura Civile, con la seguente dicitura “l’ufficiale giudiziario spedisce avviso dell’effettuata notificazione al destinatario con la spedizione della raccomandata informativa".

Sarebbe anche il caso di inserire, nella Convenzione degli atti giudiziari tra Ministero della Giustizia e Poste Italiane, una clausola che vincoli il postino, nelle raccomandate  in cui già risulta per altro motivo (non inviare il c.a.n, comunicazione di avviso notifica) la dicitura “ufficiale giudiziario notifica ex articoli 140-660 del Codice di Procedura Civile”, di lasciare l’avviso contenuto nella busta nel luogo indicato, in quanto notifica dell’ufficiale giudiziario di sua competenza e di sua responsabilità.

Tale innovazione eliminerebbe ogni dubbio circa il momento della notificazione, lasciando comunque la garanzia dell’ulteriore avviso al destinatario del deposito alla casa comunale.

 

Con la Sentenza n. 3552/2014, la Corte di Cassazione è tornata ad affrontare il tema della notifica ex articolo 140 del Codice di Procedura Civile.

Nel caso de quo, pur essendo il destinatario residente anagraficamente all’indirizzo indicato in atti, il postino non ha completato l’attività dell’ufficiale giudiziario apponendo la dicitura sconosciuto sulla cartolina postale.

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, pur ribadendo che l’ultimo comma dell’articolo 140 del Codice di Procedura Civile “comunque decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione” non può prescindere dall’effettivo arrivo del plico nella sfera di conoscibilità del destinatario, ha stabilito che la mancata consegna della raccomandata costituisce causa di nullità e non di inesistenza.

La Sezione Tributaria con Sentenza n. 11993/2011 aveva ritenuto, invece, che l’avviso di ricevimento della raccomandata costituiva il terzo momento strutturale del procedimento di notificazione ex articolo 140 del Codice di Procedura Civile, preceduto dagli altri due formati dall’avviso alla porta e dal deposito alla casa comunale.

I tre momenti erano stati ritenuti indivisibili, con la conseguenza che il mancato recapito della raccomandata, o anche semplicemente l’assenza dell’allegazione della cartolina, comportava la caducazione di tutto il procedimento notificatorio.

La recente interpretazione giurisprudenziale ritiene, invece, che la discordanza tra l’attività dell’ufficiale giudiziario di avviso alla porta, e la mancata individuazione da parte del postino sulla cartolina, costituisce motivo di incertezza riguardo l’effettivo pervenimento nella sfera di conoscibilità del destinatario del deposito della copia alla casa comunale.

La Prima Sezione Civile, precisa che in questo caso le suddette risultanze rendono quanto meno incerto, e possono addirittura escludere, che il luogo in cui l'ufficiale giudiziario ha svolto l'attività prevista dall'articolo 140 del Codice di procedura civile sia quello di effettiva ed attuale residenza, dimora o domicilio del destinatario.

La conclusione a cui perviene, è che tale contraddizione necessita di un rinnovo della notifica al fine di verificare la corrispondenza delle risultanze anagrafiche alla realtà, e indurre quindi al rinnovo della notifica, se necessario nelle forme dell'articolo 143 del Codice di procedura civile. La notifica quindi non è considerata inesistente, bensì nulla per un vizio relativo ad uno degli elementi essenziali previsti dall’articolo 140 del Codice di Procedura Civile.

Nella stessa Sentenza, anche se per avvalorare la tesi della equiparazione tra attività dell’ufficiale giudiziario e del postino, la Corte di Cassazione fornisce una soluzione normativa che renderebbe possibile il ritorno alla centralità dell’ufficiale giudiziario nella notifica ex articolo 140 del Codice di Procedura Civile.

Mi riferisco quando enuncia che se il legislatore avesse considerato l'avviso di ricevimento privo di rilevanza, non avrebbe richiesto che la raccomandata di cui all'articolo 140 del Codice di procedura civile ne fosse corredata a differenza di altri casi in cui ha ritenuto sufficiente che la notizia di una avvenuta notificazione fosse data a mezzo di raccomandata semplice.

È chiaro il riferimento fatto alla consegna di copia al portiere o al vicino di casa previsto dall’articolo 139 del Codice di Procedura Civile, terzo comma: “L’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione, a mezzo di lettera raccomandata”.

Certamente la frequenza dei casi di notifiche rese vane dai postini, anche quando il notificante ritiene di non avvalersi del servizio postale, rende necessario un intervento del legislatore. Ritengo però più appropriato quanto disposto dall’articolo 660 del Codice di Procedura Civile, ove è previsto che si dà notizia con raccomandata con ricevuta di ritorno dell’avvenuta notifica.

Nello specifico si potrebbe riformulare la parte finale dell’articolo 140 del Codice di Procedura Civile, con la seguente dicitura “l’ufficiale giudiziario spedisce avviso dell’effettuata notificazione al destinatario con la spedizione della raccomandata informativa".

Sarebbe anche il caso di inserire, nella Convenzione degli atti giudiziari tra Ministero della Giustizia e Poste Italiane, una clausola che vincoli il postino, nelle raccomandate  in cui già risulta per altro motivo (non inviare il c.a.n, comunicazione di avviso notifica) la dicitura “ufficiale giudiziario notifica ex articoli 140-660 del Codice di Procedura Civile”, di lasciare l’avviso contenuto nella busta nel luogo indicato, in quanto notifica dell’ufficiale giudiziario di sua competenza e di sua responsabilità.

Tale innovazione eliminerebbe ogni dubbio circa il momento della notificazione, lasciando comunque la garanzia dell’ulteriore avviso al destinatario del deposito alla casa comunale.