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Sovraffollamento carcerario: rimedi risarcitori in favore di detenuti e internati aspetti fiscali

Dal 28 giugno 2014 sono in vigore  le disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore di detenuti e internatidi cui al Decreto Legge n. 92/2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2014.[1]

Il provvedimento contiene altresì modifiche al codice di procedura penale[2]e alle disposizioni di attuazione[3], all’ordinamento del Corpo di polizia penitenziariae all’ordinamento penitenziario[4], anche minorile.[5]

Il provvedimento normativo nella forma, stante l’urgenza [6], di decreto legge ha quale finalità l’adempimento alle direttive dettate dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo (Cedu) nei confronti dello Stato italiano a seguito della sentenza-pilota[7] “Torreggiani” dell’8 gennaio 2013, con la quale era stato imposto allo Stato italiano l’adozione di specifiche misure riparatorie in favore dei detenuti che hanno scontato la pena in una condizione di sovraffollamento.

Le misure riparatorie adottate dal Legislatore nazionale attengono in una riduzione della pena detentiva[8] ancora da scontare, un giorno per ogni dieci giorni durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio soluzione prevista per tutti coloro che si trovano ancora detenuti, ovvero nelle forme del risarcimento del danno, nella misura di euro 8,00 per ciascun giorno nel caso in cui la pena residua non sia sufficiente ad assicurare l’intera detrazione percentuale o sia terminata l’espiazione della pena o il pregiudizio sia stato sofferto in stato di custodia cautelare in carcere non computabile nella determinazione della pena da espiare.

Ai sensi del punto 1 dell’articolo 1 del Decreto Legge in esame “Dopo l’articolo 35-bis della Legge del 26 luglio 1975, n. 354, è  inserito il seguente:

«Articolo 35-ter (Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell’articolo 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati). - 1. Quando il pregiudizio di cui all’articolo 69, comma 6, lettera b), consiste, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in condizioni di detenzione tali da violare l’articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della Legge del 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, su istanza presentata dal detenuto, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, il magistrato di sorveglianza dispone, a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio”.

Il successivo punto 2 dell’articolo 1 dispone che “Quando il periodo di pena ancora da espiare è tale da non consentire la detrazione dell'intera misura percentuale di cui al comma 1, il magistrato di sorveglianza liquida altresì al richiedente, in relazione al residuo periodo e a titolo di risarcimento del danno, una somma di denaro pari a euro 8,00 per ciascuna giornata nella quale questi ha subito il pregiudizio.

Il magistrato di sorveglianza provvede allo stesso modo nel caso in cui il periodo di detenzione espiato in condizioni non conformi ai criteri di cui all’articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sia stato inferiore ai quindici giorni”.

Il punto 3 dell’articolo 1 dispone che: “Coloro che hanno subito il pregiudizio di cui al comma 1, in stato di custodia cautelare in carcere non computabile nella determinazione della pena da espiare ovvero coloro che hanno terminato di espiare la pena detentiva in carcere possono proporre azione, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, di fronte al tribunale del capoluogo del distretto nel cui territorio hanno la residenza.

L’azione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione o della custodia cautelare in carcere. Il tribunale decide in composizione monocratica nelle forme di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che definisce il procedimento non è soggetto a reclamo. Il risarcimento del danno è liquidato nella misura prevista dal comma 2”.

L’articolo 2 disposizioni transitorie dispone inoltre che “1. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, hanno cessato di espiare la pena detentiva o non si trovano più in stato di custodia cautelare in carcere, possono proporre l'azione di cui all’articolo 35-ter, comma 3, della Legge 26 luglio 1975, n. 354, entro il termine di decadenza di sei mesi decorrenti dalla stessa data.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i detenuti e gli internati che abbiano già presentato ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sotto il profilo del mancato rispetto dell’articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della Legge del 4 agosto 1955, n. 848, possono presentare domanda ai sensi dell’articolo 35-ter, Legge 26 luglio 1975, n. 354, qualora non sia intervenuta una decisione sulla ricevibilità del ricorso da parte della predetta Corte.

3. In tale caso, la domanda deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione della data di presentazione del ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo”.

Ai fini del presente lavoro sorge il problema di determinare, nella ipotesi di cui al punto 3 dell’articolo 1 del Decreto Legge in esame, non prevedendo la normativa vigente pagamenti di nessun tipo per le istanze rivolte al giudice di sorveglianza, se l’azione, di natura civilistica, proposta “al tribunale del capoluogo del distretto” sia soggetta o meno al pagamento del contributo unificato [9], al pagamento dell’anticipazioni forfettarie dai privati all’erario nel processo civile [10] , agli eventuali diritti di copia [11] e se a conclusione del procedimento la decisione sia o meno soggetta al pagamento dell’imposta di registro.[12]

Preliminarmente c’è da evidenziare che  l’atto normativo in esame preveda esenzioni e/o riduzioni relativamente alle cosiddette spese di spese giustizia.

Quindi stante la natura tributaria del contributo unificato[13], dei diritti di copia [14], dell’anticipazioni forfettarie  dai privati all’erario nel processo civile [15], e di registrazione della sentenza [16] in mancanza di un espressa esenzione gli stessi vanno regolarmente riscossi.

Appare utile precisare, e rimarcare, come nei procedimenti in esame trovino piena applicazione le disposizioni del testo unico spese di giustizia [17] e gli indirizzi ministeriali in materia.

Per quanto attiene ai criteri di determinazione dell'importo dovuto ai fini del pagamento del contributo unificato, prevedendo la normativa in esame che “ Il tribunale decide in composizione monocratica nelle forme di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile” è dovuto l’importo previsto dall’articolo 13, punto 1 lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 Testo Unico Spese di Giustizia attualmente quantificato in € 98.

L’ufficio giudiziario dovrà verificare il corretto pagamento, ai sensi dell’articolo 248 del citato Testo Unico, derivante dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell’articolo 13. [18] 

In relazione al contributo unificato, e quindi all’importo dovuto all’atto dell’iscrizione della causa a ruolo “.. si ribadisce quanto già affermato con circolare del capo dipartimento del 15.3.2006 secondo cui la modifica (n.d.r. operata dalla Legge 311/04) dell’articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 Testo Unico spese di giustizia ha la finalità di consentire  al funzionario di cancelleria anche un controllo in ordine all’effettivo valore della causa ed al  corrispondente contributo unificato..”

Nel caso di omesso o insufficiente versamento, l’ufficio giudiziario iscriverà la partita di credito sul registro 3SG ed attiverà la procedura prevista per la riscossione del contributo unificato dì cui al Titolo VII del Testo Unico spese di giustizia..

Nei procedimenti in esame trova piena applicazione la normativa relativa al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile articoli 119 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 del Testo unico in materia di spese di giustizia.

Tra gli adempimenti a carico delle cancellerie si ricorda quanto disposto dalle disposizioni transitorie, articolo 2 punto 4, del decreto legge in esame ai sensi del quale “La cancelleria del giudice adito informa senza ritardo il Ministero degli affari esteri di tutte le domande presentate ai sensi dei commi 2 e 3, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge”.

In sede di conversione del decreto legge non sono state superate alcune criticità evidenziate tra l’altro dall’Associazione Nazionale Magistrati[19] quali “le perplessità derivanti dalla possibilità di azionare, il rimedio risarcitorio avanti al giudice civile personalmente” quindi senza l’ausilio di un avvocato con le consequenziali problematiche derivanti dagli incombenti quali notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, registrazione del provvedimento ecc. tutti oneri completamente a carico del ricorrente.

Altre criticità, che esulando dalle finalità del presente lavoro vengono solo accennate, attengono alla prescrizione del diritto al risarcimento del danno non avendo la normativa in esame “un termine iniziale da cui far ritenere esercitabile il diritto al risarcimento per l’azione avanti al giudice civile”[20] e alla scelta, non condivisibile, del Legislatore a che “il decreto che definisce il procedimento non è soggetto a reclamo”.

 

[1] il testo coordinato in Gazzetta  G.U. 20.08.2014

[2] Artt.275 e 678 c.p.p.

[3] Dlvo 28 luglio  1989 n 271

[4] È stato infatti introdotto l’articolo 35-ter alla Legge 26 luglio 1975 n 354

[5] Dlvo 28 luglio 1989 n 272

[6] Il termine annuale di adeguamento era scaduto il 28 maggio 2014

[7] l’istituto della sentenza pilota è una procedura che permette alla Corte, attraverso la trattazione del singolo ricorso, di identificare un problema strutturale, rilevabile in casi simili, e individuare pertanto una violazione ricorrente dello Stato contraente. In presenza di più ricorsi derivanti da situazioni simili imputabile alla medesima violazione in diritto la Corte Europea può selezionare uno o più ricorsi per la trattazione prioritaria in applicazione dell’articolo 61 del proprio regolamento di procedura.

[8] La riduzione della pena detentiva è un rimedio preso in considerazione dalla Corte europea trattando un caso di sovraffollamento carcerario nella sentenza del 10 gennaio 2012

[9] Articolo 9 DPR 115/02 testo unico spese di giustizia

[10] Articolo 30 DPR 115/02 testo unico spese di giustizia

[11] Articoli 267,268,269 ,270 DPR 115/02 testo unico spese di giustizia

[12] Articolo 37 DPR 131/1986

[13] Cass. civ., Sez. Un., sentenza 17 aprile 2012 n. 5994; Corte Costituzionale. 73/2005 secondo quest’ultima”io contributo unificato presenta le caratteristiche essenziali del tributo quali la doverosità della prestazione ed il collegamento ad una tipologia di spesa pubblica quale quella per il servizio giudiziario   

[14] l’esazione dei diritti di copia ( art. 40 e 260 e ss T.U spese di Giustizia) ha natura fiscale e le relative disposizioni non sono derogabili se non nei casi espressamente previsti dalla legge (vedasi in proposito circolari ministero della giustizia n DAG.18/03/2010.0041309.U, DAG.24/11/2006.0124681.U, n 4/2668/4 del 6.12.1985, n.1390/26 del 16.4.1958,  n. 8/158/16 del 20.4.1980,n. 8/1134/19.128 del 16.1.1990),

[15] Ai sensi della  circolare ministero Giustizia n 1/12244/15/44 del 29 settembre 2003 .. relativamente ad altre ipotesi dubbie si rammenta che il dipartimento per gli affari di giustizia con la circolare n 6 dell’8 ottobre 2002 ha ritenuto che non devono ritenersi soggetti alla predetta anticipazione tutti quei  procedimenti disciplinati da norme speciali, non abrogate dal T.U. per i quali è prevista in maniera chiara ed inequivocabile l’esenzione da ogni tipo di tributo e spesa.

[16] ai sensi dell’articolo 16 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 la registrazione della sentenza è eseguita «previo pa­gamento dell'imposta liquidata dall'ufficio».

[17] D.P.R.30 maggio 2002 n 115 in Gazzetta Ufficiale n 139 del 15 giugno 2002

[18]Ministero della Giustizia DAG -Direzione Giustizia Civile- Ufficio I - senza numero del 10 marzo 2008

[19] Audizione dei rappresentati dell’ANM alla Camera dei deputati in data 8 luglio 2014

[20] Cit. Audizione dei rappresentati dell’ANM alla Camera dei deputati in data 8 luglio 2014

Dal 28 giugno 2014 sono in vigore  le disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore di detenuti e internatidi cui al Decreto Legge n. 92/2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2014.[1]

Il provvedimento contiene altresì modifiche al codice di procedura penale[2]e alle disposizioni di attuazione[3], all’ordinamento del Corpo di polizia penitenziariae all’ordinamento penitenziario[4], anche minorile.[5]

Il provvedimento normativo nella forma, stante l’urgenza [6], di decreto legge ha quale finalità l’adempimento alle direttive dettate dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo (Cedu) nei confronti dello Stato italiano a seguito della sentenza-pilota[7] “Torreggiani” dell’8 gennaio 2013, con la quale era stato imposto allo Stato italiano l’adozione di specifiche misure riparatorie in favore dei detenuti che hanno scontato la pena in una condizione di sovraffollamento.

Le misure riparatorie adottate dal Legislatore nazionale attengono in una riduzione della pena detentiva[8] ancora da scontare, un giorno per ogni dieci giorni durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio soluzione prevista per tutti coloro che si trovano ancora detenuti, ovvero nelle forme del risarcimento del danno, nella misura di euro 8,00 per ciascun giorno nel caso in cui la pena residua non sia sufficiente ad assicurare l’intera detrazione percentuale o sia terminata l’espiazione della pena o il pregiudizio sia stato sofferto in stato di custodia cautelare in carcere non computabile nella determinazione della pena da espiare.

Ai sensi del punto 1 dell’articolo 1 del Decreto Legge in esame “Dopo l’articolo 35-bis della Legge del 26 luglio 1975, n. 354, è  inserito il seguente:

«Articolo 35-ter (Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell’articolo 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati). - 1. Quando il pregiudizio di cui all’articolo 69, comma 6, lettera b), consiste, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in condizioni di detenzione tali da violare l’articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della Legge del 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, su istanza presentata dal detenuto, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, il magistrato di sorveglianza dispone, a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio”.

Il successivo punto 2 dell’articolo 1 dispone che “Quando il periodo di pena ancora da espiare è tale da non consentire la detrazione dell'intera misura percentuale di cui al comma 1, il magistrato di sorveglianza liquida altresì al richiedente, in relazione al residuo periodo e a titolo di risarcimento del danno, una somma di denaro pari a euro 8,00 per ciascuna giornata nella quale questi ha subito il pregiudizio.

Il magistrato di sorveglianza provvede allo stesso modo nel caso in cui il periodo di detenzione espiato in condizioni non conformi ai criteri di cui all’articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sia stato inferiore ai quindici giorni”.

Il punto 3 dell’articolo 1 dispone che: “Coloro che hanno subito il pregiudizio di cui al comma 1, in stato di custodia cautelare in carcere non computabile nella determinazione della pena da espiare ovvero coloro che hanno terminato di espiare la pena detentiva in carcere possono proporre azione, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, di fronte al tribunale del capoluogo del distretto nel cui territorio hanno la residenza.

L’azione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione o della custodia cautelare in carcere. Il tribunale decide in composizione monocratica nelle forme di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che definisce il procedimento non è soggetto a reclamo. Il risarcimento del danno è liquidato nella misura prevista dal comma 2”.

L’articolo 2 disposizioni transitorie dispone inoltre che “1. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, hanno cessato di espiare la pena detentiva o non si trovano più in stato di custodia cautelare in carcere, possono proporre l'azione di cui all’articolo 35-ter, comma 3, della Legge 26 luglio 1975, n. 354, entro il termine di decadenza di sei mesi decorrenti dalla stessa data.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i detenuti e gli internati che abbiano già presentato ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sotto il profilo del mancato rispetto dell’articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della Legge del 4 agosto 1955, n. 848, possono presentare domanda ai sensi dell’articolo 35-ter, Legge 26 luglio 1975, n. 354, qualora non sia intervenuta una decisione sulla ricevibilità del ricorso da parte della predetta Corte.

3. In tale caso, la domanda deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione della data di presentazione del ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo”.

Ai fini del presente lavoro sorge il problema di determinare, nella ipotesi di cui al punto 3 dell’articolo 1 del Decreto Legge in esame, non prevedendo la normativa vigente pagamenti di nessun tipo per le istanze rivolte al giudice di sorveglianza, se l’azione, di natura civilistica, proposta “al tribunale del capoluogo del distretto” sia soggetta o meno al pagamento del contributo unificato [9], al pagamento dell’anticipazioni forfettarie dai privati all’erario nel processo civile [10] , agli eventuali diritti di copia [11] e se a conclusione del procedimento la decisione sia o meno soggetta al pagamento dell’imposta di registro.[12]

Preliminarmente c’è da evidenziare che  l’atto normativo in esame preveda esenzioni e/o riduzioni relativamente alle cosiddette spese di spese giustizia.

Quindi stante la natura tributaria del contributo unificato[13], dei diritti di copia [14], dell’anticipazioni forfettarie  dai privati all’erario nel processo civile [15], e di registrazione della sentenza [16] in mancanza di un espressa esenzione gli stessi vanno regolarmente riscossi.

Appare utile precisare, e rimarcare, come nei procedimenti in esame trovino piena applicazione le disposizioni del testo unico spese di giustizia [17] e gli indirizzi ministeriali in materia.

Per quanto attiene ai criteri di determinazione dell'importo dovuto ai fini del pagamento del contributo unificato, prevedendo la normativa in esame che “ Il tribunale decide in composizione monocratica nelle forme di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile” è dovuto l’importo previsto dall’articolo 13, punto 1 lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 Testo Unico Spese di Giustizia attualmente quantificato in € 98.

L’ufficio giudiziario dovrà verificare il corretto pagamento, ai sensi dell’articolo 248 del citato Testo Unico, derivante dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell’articolo 13. [18] 

In relazione al contributo unificato, e quindi all’importo dovuto all’atto dell’iscrizione della causa a ruolo “.. si ribadisce quanto già affermato con circolare del capo dipartimento del 15.3.2006 secondo cui la modifica (n.d.r. operata dalla Legge 311/04) dell’articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 Testo Unico spese di giustizia ha la finalità di consentire  al funzionario di cancelleria anche un controllo in ordine all’effettivo valore della causa ed al  corrispondente contributo unificato..”

Nel caso di omesso o insufficiente versamento, l’ufficio giudiziario iscriverà la partita di credito sul registro 3SG ed attiverà la procedura prevista per la riscossione del contributo unificato dì cui al Titolo VII del Testo Unico spese di giustizia..

Nei procedimenti in esame trova piena applicazione la normativa relativa al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile articoli 119 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 del Testo unico in materia di spese di giustizia.

Tra gli adempimenti a carico delle cancellerie si ricorda quanto disposto dalle disposizioni transitorie, articolo 2 punto 4, del decreto legge in esame ai sensi del quale “La cancelleria del giudice adito informa senza ritardo il Ministero degli affari esteri di tutte le domande presentate ai sensi dei commi 2 e 3, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge”.

In sede di conversione del decreto legge non sono state superate alcune criticità evidenziate tra l’altro dall’Associazione Nazionale Magistrati[19] quali “le perplessità derivanti dalla possibilità di azionare, il rimedio risarcitorio avanti al giudice civile personalmente” quindi senza l’ausilio di un avvocato con le consequenziali problematiche derivanti dagli incombenti quali notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, registrazione del provvedimento ecc. tutti oneri completamente a carico del ricorrente.

Altre criticità, che esulando dalle finalità del presente lavoro vengono solo accennate, attengono alla prescrizione del diritto al risarcimento del danno non avendo la normativa in esame “un termine iniziale da cui far ritenere esercitabile il diritto al risarcimento per l’azione avanti al giudice civile”[20] e alla scelta, non condivisibile, del Legislatore a che “il decreto che definisce il procedimento non è soggetto a reclamo”.

 

[1] il testo coordinato in Gazzetta  G.U. 20.08.2014

[2] Artt.275 e 678 c.p.p.

[3] Dlvo 28 luglio  1989 n 271

[4] È stato infatti introdotto l’articolo 35-ter alla Legge 26 luglio 1975 n 354

[5] Dlvo 28 luglio 1989 n 272

[6] Il termine annuale di adeguamento era scaduto il 28 maggio 2014

[7] l’istituto della sentenza pilota è una procedura che permette alla Corte, attraverso la trattazione del singolo ricorso, di identificare un problema strutturale, rilevabile in casi simili, e individuare pertanto una violazione ricorrente dello Stato contraente. In presenza di più ricorsi derivanti da situazioni simili imputabile alla medesima violazione in diritto la Corte Europea può selezionare uno o più ricorsi per la trattazione prioritaria in applicazione dell’articolo 61 del proprio regolamento di procedura.

[8] La riduzione della pena detentiva è un rimedio preso in considerazione dalla Corte europea trattando un caso di sovraffollamento carcerario nella sentenza del 10 gennaio 2012

[9] Articolo 9 DPR 115/02 testo unico spese di giustizia

[10] Articolo 30 DPR 115/02 testo unico spese di giustizia

[11] Articoli 267,268,269 ,270 DPR 115/02 testo unico spese di giustizia

[12] Articolo 37 DPR 131/1986

[13] Cass. civ., Sez. Un., sentenza 17 aprile 2012 n. 5994; Corte Costituzionale. 73/2005 secondo quest’ultima”io contributo unificato presenta le caratteristiche essenziali del tributo quali la doverosità della prestazione ed il collegamento ad una tipologia di spesa pubblica quale quella per il servizio giudiziario   

[14] l’esazione dei diritti di copia ( art. 40 e 260 e ss T.U spese di Giustizia) ha natura fiscale e le relative disposizioni non sono derogabili se non nei casi espressamente previsti dalla legge (vedasi in proposito circolari ministero della giustizia n DAG.18/03/2010.0041309.U, DAG.24/11/2006.0124681.U, n 4/2668/4 del 6.12.1985, n.1390/26 del 16.4.1958,  n. 8/158/16 del 20.4.1980,n. 8/1134/19.128 del 16.1.1990),

[15] Ai sensi della  circolare ministero Giustizia n 1/12244/15/44 del 29 settembre 2003 .. relativamente ad altre ipotesi dubbie si rammenta che il dipartimento per gli affari di giustizia con la circolare n 6 dell’8 ottobre 2002 ha ritenuto che non devono ritenersi soggetti alla predetta anticipazione tutti quei  procedimenti disciplinati da norme speciali, non abrogate dal T.U. per i quali è prevista in maniera chiara ed inequivocabile l’esenzione da ogni tipo di tributo e spesa.

[16] ai sensi dell’articolo 16 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 la registrazione della sentenza è eseguita «previo pa­gamento dell'imposta liquidata dall'ufficio».

[17] D.P.R.30 maggio 2002 n 115 in Gazzetta Ufficiale n 139 del 15 giugno 2002

[18]Ministero della Giustizia DAG -Direzione Giustizia Civile- Ufficio I - senza numero del 10 marzo 2008

[19] Audizione dei rappresentati dell’ANM alla Camera dei deputati in data 8 luglio 2014

[20] Cit. Audizione dei rappresentati dell’ANM alla Camera dei deputati in data 8 luglio 2014