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Industrialità, sufficiente descrizione e ambito di protezione nei nuovi brevetti elettronici e nelle computer implemented inventions

[Relazione tenuta dall'Ingegnere Mario Botti al convegno “Fare e brevettare. Le innovazioni del nuovo web”]

Abstract

È possibile brevettare il software? Non è forse escluso dalla brevettazione sulla base dell’Articolo 52(2c) della Convenzione sul Brevetto Europeo o dell’analogo articolo 45(2) del Codice della Proprietà Industriale?
In realtà, la più parte delle invenzioni sono una miscela di aspetti tecnici e non tecnici e le invenzioni che includono software non sono escluse dalla brevettazione per il solo fatto di avere una tale caratteristica, bensì devono essere trattate come le altre invenzioni e valutate per la loro novità e per la soluzione non ovvia di un problema tecnico, anche se la soluzione dovesse risiedere solo nei mezzi computerizzati.
I programmi per computer possono dunque essere protetti da un brevetto se offrono un contributo tecnico allo stato dell’arte, ad esempio se offrono un effetto tecnico aggiuntivo che va al di là della normale interazione tra il programma ed il computer su cui è eseguito.
Vedremo come, al di là delle presunti esclusioni della normativa, le invenzioni ad alto contenuto di software rappresentino la quotidianità dei depositi e delle concessioni presso l’Ufficio europeo dei brevetti grazie ad una nutrita serie di Decisioni tecniche del Board of Appeals dell’EPO che negli ultimi anni hanno stabilito di fatto le linee guida per la brevettazione delle Computer Implemented Inventions. Occorre però prestare molta attenzione alla descrizione, a come scrivere le rivendicazioni e ad alcune altre malizie redazionali. Meglio ricorrere all’assistenza di professionisti esperti.

Per visualizzare le slide clicca qui.

[Relazione tenuta dall'Ingegnere Mario Botti al convegno “Fare e brevettare. Le innovazioni del nuovo web”]

Abstract

È possibile brevettare il software? Non è forse escluso dalla brevettazione sulla base dell’Articolo 52(2c) della Convenzione sul Brevetto Europeo o dell’analogo articolo 45(2) del Codice della Proprietà Industriale?
In realtà, la più parte delle invenzioni sono una miscela di aspetti tecnici e non tecnici e le invenzioni che includono software non sono escluse dalla brevettazione per il solo fatto di avere una tale caratteristica, bensì devono essere trattate come le altre invenzioni e valutate per la loro novità e per la soluzione non ovvia di un problema tecnico, anche se la soluzione dovesse risiedere solo nei mezzi computerizzati.
I programmi per computer possono dunque essere protetti da un brevetto se offrono un contributo tecnico allo stato dell’arte, ad esempio se offrono un effetto tecnico aggiuntivo che va al di là della normale interazione tra il programma ed il computer su cui è eseguito.
Vedremo come, al di là delle presunti esclusioni della normativa, le invenzioni ad alto contenuto di software rappresentino la quotidianità dei depositi e delle concessioni presso l’Ufficio europeo dei brevetti grazie ad una nutrita serie di Decisioni tecniche del Board of Appeals dell’EPO che negli ultimi anni hanno stabilito di fatto le linee guida per la brevettazione delle Computer Implemented Inventions. Occorre però prestare molta attenzione alla descrizione, a come scrivere le rivendicazioni e ad alcune altre malizie redazionali. Meglio ricorrere all’assistenza di professionisti esperti.

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