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Lebenspartnserschaft (unione civile) - le norme più importanti della legge austriaca

I

Premessa

L’Austria è stato il ventunesimo Stato europeo che ha emanato una legge sulle Lebenspartnerschaften, il “Bundesgesetz über die eingetragene Partnerschaft” (abbrev. EPG), approvato il 10.12.2009 dal Nationalrat, il 18.12.2009 dal Bundesrat, pubblicato il 30.12.2009 ed entrato in vigore l’1.1.2010. È stata la Danimarca - nel 1989 - ad emanare, non solo in Europa, ma nel mondo, la prima legge in materia di Lebenspartnerschaften (LPS), seguita, poi, dalla Norvegia (1993), dalla Svezia (1995) e dalla Groenlandia (1996). Fino ad oggi, trenta Stati europei hanno seguito l’esempio della Danimarca. Tra gli Stati che soltanto recentemente hanno disciplinato le Lebenspartnerschaften, figurano l’Irlanda (2010), il Liechtenstein (2011), Malta (2014) e la Croazia (2014).

Le eingetragenen Partnerschaften, nella maggior parte degli Stati europei, sono riservate a persone dello stesso sesso (gleichgeschlechtliche Paare). Fanno eccezione - nel senso che la Eintragung è ammessa anche per persone di sesso diverso - l’Olanda, la Spagna, la Francia, il Belgio, il Lussemburgo e Malta. Nella maggior parte degli Stati europei, alle Lebenspartnerschaften non è consentito di procedere ad adozione.       

Per quanto riguarda gli Stati extraeuropei, la prima legge sulla LPS è stata quella delle Isole Hawai (nel 1997); seguivano poi alcuni Stati dell’Australia.

La legge danese prevede per la LPS una disciplina  molto simile a quella del matrimonio, sia pure con qualche eccezione.

La legge svizzera sulla LPS, approvata nel 2005 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2007, esclude per i partner della LPS la possibilità di avere un cognome comune e di poter procedere ad adozione.

Negli Stati Uniti d’America, sono ormai 14 gli Stati federali ad aver approvato una legge sulla LPS, denominata, in alcuni Stati, civil union, in altri, domestic partnership. In Svezia ed in Inghilterra gli effetti della LPS sono interamente equiparati a quelli del matrimonio.

La legge austriaca ricalca, in larga parte, la disciplina dettata per il matrimonio, ma con adattamenti che tengono conto delle particolarità inerenti alla LPS; nella prima parte si rinvengono anche disposizioni simili a quelle contenute nella legge della Germania federale sulle eingetragenen Partnerschaften, emanata nel 2001.

Piuttosto sorprendente è che la legge austriaca sulla LPS prevede la colpa nei casi di scioglimento della partnership e contiene parecchie disposizioni relative alle conseguenze dell’attribuzione della colpa in caso di fallimento dell’unione, in quanto la tendenza dei legislatori europei è nel senso di prescindere dall’attribuzione della colpa in caso di disgregazione della partnership (si vedano, p. es., la legge della RFT sul matrimonio e quella, del 2001, sulla eingetragene Lebenspartnerschaft nonche’ quella svizzera). La colpa, non soltanto esclusiva, ma anche prevalente, comporta, nella legge austriaca, notevoli conseguenze con riferimento all’obbligo di mantenimento. L’emanazione della legge sulla LPS ha comportato anche parecchie modifiche al codice civile austriaco (ABGB), circa una cinquantina, precipuamente in materia ereditaria;altre modifiche riguardano disposizioni in materia di locazione, diritto internazionale privato, competenza degli organi giurisdizionali. Notevoli sono pure le modifiche della legge sul matrimonio e quelle che riguardano il codice penale austriaco.

II

Costituzione della partnership - diritti e doveri dei partner

La LPS viene definita dalla legge austriaca come unione di vita, di durata indeterminata, tra due persone dello stesso sesso, con reciproci diritti e doveri. Può unirsi in una LPS soltanto chi è maggiorenne e ha la piena capacità giuridica. Il maggiorenne soltanto parzialmente capace, abbisogna del consenso del curatore. Qualora questi rifiuti, senza giustificato motivo, il suo assenso, l’autorità giudiziaria, su istanza dello interessato, può sostituirsi al curatore e concedere l’approvazione necessaria per la costituzione della LPS.

La LPS non può essere costituita:

1) tra persone di sesso diverso;

2) tra parenti in linea retta e tra fratelli e sorelle;

3) se uno dei partner della LPS è già unito in matrimonio con un’altra persona, oppure ha già costituito  una LPS con un’altra persona.

È vietata ogni discriminazione di coloro che vivono in una LPS.

La LPS può essere costituita soltanto dinanzi ad un ufficiale dello stato civile che la iscrive negli appositi registri. Per la costituzione di una LPS è richiesta la comparizione contemporanea e personale di entrambi i partner e la loro dichiarazione di voler costituire un’unione duratura. Non è consentita l’apposizione di un termine o di una condizione.

Ciascuno dei partner mantiene il suo originario cognome, ma entrambi possono chiedere di poter usare un cognome comune, quello di uno dei due partner. Tale richiesta deve essere contenuta in un atto pubblico oppure in un atto, con firma autenticata, redatto prima della costituzione della LPS oppure in occasione della costituzione della partnership. Il cognome comune può essere anteposto all’originario cognome, oppure posposto al medesimo.

I diritti e i doveri reciproci dei partner consistono essenzialmente nell’obbligo di convivenza, di fedeltà e di assistenza reciproca. I partner hanno anche l’obbligo, tenuto conto delle loro condizioni personali ed in particolare della loro attività professionale, di contribuire entrambi allo svolgimento dei lavori casalinghi. Se uno dei partner non esercita attività professionale, è obbligato al compimento, con prevalenza,dei lavori casalinghi, mentre l’altro partner può limitarsi ad un contributo marginale agli stessi.

Entrambi i partner, tenuto conto delle loro condizioni, hanno l’obbligo di contribuire al sostentamento economico della vita in comune.

III

Scioglimento della partnership

La Lebenspartnerschaft si scioglie:

1) per effetto della morte di uno dei partner;

2) in seguito alla dichiarazione di morte presunta di uno dei partner;

3) per effetto di una decisione di scioglimento dell’autorità giudiziaria  (Aufloesungsentscheidung)

Inoltre uno dei partner può - con ricorso all’autorità giudiziaria - chiedere lo scioglimento della partnership:

1) se al momento della costituzione della stessa difettava il consenso del curatore;

2) in caso di errore sulla persona del partner;

3) se la costituzione della partnership è avvenuta in conseguenza di una minaccia;

4) se la costituzione dell’unione è avvenuta per effetto di induzione in errore da parte dell’altro partner in ordine a circostanze - fatta eccezione per le condizioni economiche - che, se conosciute, avrebbero fatto desistere l’altra parte dalla costituzione della partnership.

Lo scioglimento della LPS è escluso se il partner, indotto in errore od oggetto di minaccia, ha manifestato, per facta concudentia, di voler, ciò nonostante, continuare la LPS. Il partner non avente piena capacità giuridica, deve avere il consenso del curatore per poter chiedere lo scioglimento della LPS.

La richiesta di scioglimento, fatta da uno dei Lebenspartner - basata su vizi della volontà al momento della costituzione della LPS - può essere proposta soltanto entro un anno a decorrere dal momento in cui è stato scoperto l’errore o è cessato lo stato di costrizione. Il predetto termine annuale è sospeso, per la durata massima di sei mesi, quando la persona legittimata a proporre il ricorso per lo scioglimento della LPS, era impedita, per fatto alla stessa non imputabile, a proporlo.

Lo scioglimento della LPS può essere richiesto con ricorso all’autorità giudiziaria da uno dei partner, se all’altro partner sono imputabili gravi violazioni degli obblighi di convivenza oppure comportamenti disonorevoli o contra bonos mores e se per effetto degli stessi la LPS è stata gravemente compromessa, in modo tale che non sussiste più alcuna prospettiva che possa essere ricostituita. Compromettono gravemente la partnership, la violazione dell’obbligo di fedeltà, la violenza fisica o quella psichica. Chi ha compromesso, con il suo comportamento, la partnership, non è legittimato a chiederne lo scioglimento.

Inoltre lo scioglimento della LPS può essere richiesto da uno dei partner se l’altro partner è affetto da una malattia contagiosa e se non è prevedibile che la guarigione intervenga entro un ragionevole lasso di tempo.

Qualora la convivenza sia cessata da almeno tre anni, ognuno dei partner  può proporre ricorso per lo scioglimento della LPS, se la stessa è compromessa gravemente e non sussiste prospettiva per una sua ricostituzione. In tal caso l’autorità giudiziaria è obbligata ad accogliere il ricorso diretto ad ottenere lo scioglimento.

Il ricorso per lo scioglimento della LPS non può essere accolto, se tale richiesta è contraria a principi etici e lo scioglimento potrebbe avere effetti particolarmente gravi per la controparte. A tal fine va tenuto conto delle circostanze, in particolare della durata della LPS e dell’età dei partner.

I partner possono chiedere lo scioglimento della PLS con ricorso congiunto, se la convivenza tra loro è cessata da almeno sei mesi e se entrambi concordano sulla sussistenza di contrasti insanabili tra loro. Ulteriore condizione per lo scioglimento è l’intervenuto accordo in ordine ai rapporti patrimoniali tra i partner; tale accordo, redatto per iscritto, può essere stragiudiziale oppure può essere concluso dinanzi all’autorità giudiziaria in sede di richiesta congiunta di scioglimento dell’unione.

IV

Divieto di scioglimento della Lebenspartnerschaft

Non può chieder lo scioglimento della LPS per colpa imputabile allo altro, il partner che, con il suo comportamento, ha dimostrato di aver perdonato l’altro o di non aver ritenuto che il comportamento dell’altro abbia compromesso irreversibilmente la partnership.

Il diritto di chiedere lo scioglimento della LPS per colpa dell’altro partner, si estingue, se il ricorso non viene depositato entro sei mesi dalla data di conoscenza del comportamento colpevole che legittima lo scioglimento. Il termine semestrale è sospeso, se colui che ha il diritto di chiedere lo scioglimento, è impedito, per causa a lui non imputabile, di presentare il ricorso diretto ad ottenere lo scioglimento.

In caso di scioglimento della LPS per colpa di uno dei partner, ne deve essere fatta menzione in sentenza.

Se la parte resistente ha proposto domanda riconvenzionale e se la LPS viene sciolta per colpa sia del ricorrente che del resistente, deve essere dichiarata la colpa di entrambi. Nel caso in cui la colpa di una parte è notevolmente più grave rispetto a quella imputabile all’altra, di ciò deve pure essere fatta menzione in sentenza.

V

Nullità della Lebenspartnerschaft

La nullità della LPS può essere dichiarata soltanto nei seguenti casi:

1) qualora non costituita con l’osservanza dei requisiti formali sopra indicati; tuttavia la LPS deve essere considerata efficace ab initio, se entrambi i partner, dopo la costituzione, sia pure formalmente invalida, della LPS, hanno convissuto per cinque anni oppure se uno dei partner è defunto prima dello scadere del quinquennio, ma ha convissuto con l’altro fino al decesso di questi, per un periodo di almeno un triennio. Quest’ultima disposizione non trova applicazione se il ricorso per lo scioglimento della LPS era già stato proposto prima del decesso del partner;

2) se uno dei partner, all’epoca della costituzione della LPS, non aveva la  piena capacità giuridica; la LPS va però ritenuta valida sin dal suo inizio, se l’incapace acquista successivamente la piena capacità giuridica e ha manifestato la sua intenzione di voler continuare la LPS;

3) qualora uno dei partner, al momento della costituzione della LPS, era già unito in un matrimonio valido o era già legato ad altra persona da una valida LPS;

4) se la LPS è stata costituita in violazione del divieto per ragioni di parentela (vedi sopra).

La nullità può essere fatta valere da ciascuno dei partner o dal PM; in caso di sussistenza di un valido vincolo matrimoniale di uno dei Lebenspartner, la nullità può essere fatta valere (con ricorso) pure dal coniuge di questi. Se entrambi i Lebenspartner sono defunti, la nullità non più essere dichiarata.

Col ricorso proposto dal PM - tendente ad ottenere la dichiarazione di nullità della LPS - devono essere convenuti in giudizio entrambi i Lebenspartner, mentre in caso di nullità fatta valere da parte di un Lebenspartner, deve essere convenuto in giudizio l’altro Lebenspartner.

La persona, la cui LPS è stata sciolta, può, con atto pubblico o con atto a firma autenticata, dichiarare all’ufficiale dello stato civile, di voler assumere nuovamente il cognome originario.

VI

Mantenimento

Il Lebenspartner, al quale è stata attribuita la colpa esclusiva o prevalente del fallimento dell’unione, è obbligato, nei confronti dell’altro partner - tenuto conto dei redditi da lavoro di quest’ultimo e di quelli che gli derivano dalle sue sostanze patrimoniali - a contribuire adeguatamente nel mantenimento dell’altro qualora i redditi di quest’ultimo non siano sufficienti ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello goduto durante la LPS, a meno che l’obbligato non sia tenuto alla corresponsione di una somma tale da pregiudicare in modo rilevante le esigenze del  proprio mantenimento; in quest’ultimo caso, il mantenimento, al quale è tenuto l’obbligato, viene determinato in base ad una valutazione equitativa, considerate le esigenze e le capacità reddituali dell’obbligato e del beneficiario.

Se l’obbligato è tenuto anche al mantenimento di un figlio e/o di un coniuge o di un altro Lebenspartner, occorre pure tenere conto delle esigenze e delle condizioni economiche di queste persone. Se gli obblighi di un Lebenspartner sono di entità tale da pregiudicare  il proprio adeguato mantenimento, nulla è dovuto a terzi, se essi sono in grado di provvedere al proprio mantenimento facendo ricorso alle proprie sostanze patrimoniali.

Se il fallimento dell’unione è imputabile ad entrambi i Lebenspartner senza che possa essere attribuita ad uno di essi la colpa prevalente, al Lebenspartner che non  è in grado di provvedere al mantenimento di se stesso, può essere riconosciuto un contributo nel proprio mantenimento se e nei limiti in cui, tenuto conto delle esigenze, delle condizioni reddituali e patrimoniali nonché degli obblighi di mantenimento dell’altra parte, ciò risponde a criteri di equità. Tale contributo nel mantenimento può essere soggetto a limitazione temporale.

Se la sentenza non contiene statuizione sulla colpa, il Lebenspartner che ha chiesto lo scioglimento della LPS, è tenuto alla corresponsione, in favore dell’altro Lebenspartner, di un contributo nel mantenimento, se ed in quanto ciò risponde ad una valutazione equitativa, considerate le condizioni patrimoniali e reddituali di entrambe le parti e tenuto conto dell’obbligo alimentare posto a carico dei parenti del beneficiario.

Il Lebenspartner che, per propria colpa, è venuto a trovarsi in condizioni di indigenza, può chiedere soltanto quanto strettamente necessario per la propria sopravvivenza.

L’obbligo di mantenimento deve essere assolto con la corresponsione di una rendita mensile in denaro. Se vi è pericolo che l’obbligato possa sottrarsi all’adempimento, può essere imposta una misura cautelare (sequestro, cauzione), le cui modalità vengono determinate secondo le circostanze. Al posto della rendita in denaro, il beneficiario può chiedere, in suo favore, la corresponsione, da parte dell’obbligato, di una somma capitale una tantum, se sussistono validi motivi e se ciò non implica, per l’obbligato, un aggravio, al quale non può fare fronte senza dilazione.

Per il passato, il beneficiario può chiedere l’adempimento (o il risarcimento del danno per mancato adempimento), soltanto a decorrere dalla messa in mora dell’obbligato o a decorrere dalla pendenza del procedimento dinanzi all’autorità giudiziaria.

L’obbligo al mantenimento si estingue in seguito ad un nuovo matrimonio o in seguito alla costituzione di una nuova LPS da parte del beneficiario.

Il beneficiario decade dal suo diritto al mantenimento se, dopo lo scioglimento della LPS, si rende colpevole di fatti gravi commessi in danno dell’obbligato oppure, contro la volontà dell’obbligato, conduce una vita disonorevole o contra bonos mores.

L’obbligo al  mantenimento si estingue con la morte del beneficiario. Tuttavia gli importi a questi dovuti dall’obbligato a titolo di risarcimento danni per inadempimento, verificatosi anteriormente alla morte del beneficiario e quelli, per i quali l’obbligato è stato messo in mora e relativi, sempre, al periodo antecedente la morte del beneficiario, sono dovuti anche dopo il decesso del beneficiario. Il Lebenspartner obbligato al mantenimento, è tenuto altresì al pagamento delle spese funerarie secondo criteri ispirati ad equità e qualora a queste spese non abbiano provveduto a fare fronte i parenti del defunto.

Con la morte dell’obbligato, l’obbligo al mantenimento si trasferisce ai suoi eredi. Il mantenimento del beneficiario può però essere ridotto in considerazione delle condizioni economiche degli eredi e dell’entità dell’asse ereditario.

È  in facoltà dei Lebenspartner determinare contrattualmente l’entità del mantenimento per il caso di scioglimento della LPS. È  però nulla qualsiasi pattuizione contenente disposizioni contrarie a bonos mores.

Seguono poi norme che disciplinano, nel caso di scioglimento della LPS, la divisione dell’arredamento, dei risparmi, l’assunzione delle obbligazioni contratte e la successione nei contratti stipulati durante il periodo di vita in comune dei Lebenspartner.

I

Premessa

L’Austria è stato il ventunesimo Stato europeo che ha emanato una legge sulle Lebenspartnerschaften, il “Bundesgesetz über die eingetragene Partnerschaft” (abbrev. EPG), approvato il 10.12.2009 dal Nationalrat, il 18.12.2009 dal Bundesrat, pubblicato il 30.12.2009 ed entrato in vigore l’1.1.2010. È stata la Danimarca - nel 1989 - ad emanare, non solo in Europa, ma nel mondo, la prima legge in materia di Lebenspartnerschaften (LPS), seguita, poi, dalla Norvegia (1993), dalla Svezia (1995) e dalla Groenlandia (1996). Fino ad oggi, trenta Stati europei hanno seguito l’esempio della Danimarca. Tra gli Stati che soltanto recentemente hanno disciplinato le Lebenspartnerschaften, figurano l’Irlanda (2010), il Liechtenstein (2011), Malta (2014) e la Croazia (2014).

Le eingetragenen Partnerschaften, nella maggior parte degli Stati europei, sono riservate a persone dello stesso sesso (gleichgeschlechtliche Paare). Fanno eccezione - nel senso che la Eintragung è ammessa anche per persone di sesso diverso - l’Olanda, la Spagna, la Francia, il Belgio, il Lussemburgo e Malta. Nella maggior parte degli Stati europei, alle Lebenspartnerschaften non è consentito di procedere ad adozione.       

Per quanto riguarda gli Stati extraeuropei, la prima legge sulla LPS è stata quella delle Isole Hawai (nel 1997); seguivano poi alcuni Stati dell’Australia.

La legge danese prevede per la LPS una disciplina  molto simile a quella del matrimonio, sia pure con qualche eccezione.

La legge svizzera sulla LPS, approvata nel 2005 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2007, esclude per i partner della LPS la possibilità di avere un cognome comune e di poter procedere ad adozione.

Negli Stati Uniti d’America, sono ormai 14 gli Stati federali ad aver approvato una legge sulla LPS, denominata, in alcuni Stati, civil union, in altri, domestic partnership. In Svezia ed in Inghilterra gli effetti della LPS sono interamente equiparati a quelli del matrimonio.

La legge austriaca ricalca, in larga parte, la disciplina dettata per il matrimonio, ma con adattamenti che tengono conto delle particolarità inerenti alla LPS; nella prima parte si rinvengono anche disposizioni simili a quelle contenute nella legge della Germania federale sulle eingetragenen Partnerschaften, emanata nel 2001.

Piuttosto sorprendente è che la legge austriaca sulla LPS prevede la colpa nei casi di scioglimento della partnership e contiene parecchie disposizioni relative alle conseguenze dell’attribuzione della colpa in caso di fallimento dell’unione, in quanto la tendenza dei legislatori europei è nel senso di prescindere dall’attribuzione della colpa in caso di disgregazione della partnership (si vedano, p. es., la legge della RFT sul matrimonio e quella, del 2001, sulla eingetragene Lebenspartnerschaft nonche’ quella svizzera). La colpa, non soltanto esclusiva, ma anche prevalente, comporta, nella legge austriaca, notevoli conseguenze con riferimento all’obbligo di mantenimento. L’emanazione della legge sulla LPS ha comportato anche parecchie modifiche al codice civile austriaco (ABGB), circa una cinquantina, precipuamente in materia ereditaria;altre modifiche riguardano disposizioni in materia di locazione, diritto internazionale privato, competenza degli organi giurisdizionali. Notevoli sono pure le modifiche della legge sul matrimonio e quelle che riguardano il codice penale austriaco.

II

Costituzione della partnership - diritti e doveri dei partner

La LPS viene definita dalla legge austriaca come unione di vita, di durata indeterminata, tra due persone dello stesso sesso, con reciproci diritti e doveri. Può unirsi in una LPS soltanto chi è maggiorenne e ha la piena capacità giuridica. Il maggiorenne soltanto parzialmente capace, abbisogna del consenso del curatore. Qualora questi rifiuti, senza giustificato motivo, il suo assenso, l’autorità giudiziaria, su istanza dello interessato, può sostituirsi al curatore e concedere l’approvazione necessaria per la costituzione della LPS.

La LPS non può essere costituita:

1) tra persone di sesso diverso;

2) tra parenti in linea retta e tra fratelli e sorelle;

3) se uno dei partner della LPS è già unito in matrimonio con un’altra persona, oppure ha già costituito  una LPS con un’altra persona.

È vietata ogni discriminazione di coloro che vivono in una LPS.

La LPS può essere costituita soltanto dinanzi ad un ufficiale dello stato civile che la iscrive negli appositi registri. Per la costituzione di una LPS è richiesta la comparizione contemporanea e personale di entrambi i partner e la loro dichiarazione di voler costituire un’unione duratura. Non è consentita l’apposizione di un termine o di una condizione.

Ciascuno dei partner mantiene il suo originario cognome, ma entrambi possono chiedere di poter usare un cognome comune, quello di uno dei due partner. Tale richiesta deve essere contenuta in un atto pubblico oppure in un atto, con firma autenticata, redatto prima della costituzione della LPS oppure in occasione della costituzione della partnership. Il cognome comune può essere anteposto all’originario cognome, oppure posposto al medesimo.

I diritti e i doveri reciproci dei partner consistono essenzialmente nell’obbligo di convivenza, di fedeltà e di assistenza reciproca. I partner hanno anche l’obbligo, tenuto conto delle loro condizioni personali ed in particolare della loro attività professionale, di contribuire entrambi allo svolgimento dei lavori casalinghi. Se uno dei partner non esercita attività professionale, è obbligato al compimento, con prevalenza,dei lavori casalinghi, mentre l’altro partner può limitarsi ad un contributo marginale agli stessi.

Entrambi i partner, tenuto conto delle loro condizioni, hanno l’obbligo di contribuire al sostentamento economico della vita in comune.

III

Scioglimento della partnership

La Lebenspartnerschaft si scioglie:

1) per effetto della morte di uno dei partner;

2) in seguito alla dichiarazione di morte presunta di uno dei partner;

3) per effetto di una decisione di scioglimento dell’autorità giudiziaria  (Aufloesungsentscheidung)

Inoltre uno dei partner può - con ricorso all’autorità giudiziaria - chiedere lo scioglimento della partnership:

1) se al momento della costituzione della stessa difettava il consenso del curatore;

2) in caso di errore sulla persona del partner;

3) se la costituzione della partnership è avvenuta in conseguenza di una minaccia;

4) se la costituzione dell’unione è avvenuta per effetto di induzione in errore da parte dell’altro partner in ordine a circostanze - fatta eccezione per le condizioni economiche - che, se conosciute, avrebbero fatto desistere l’altra parte dalla costituzione della partnership.

Lo scioglimento della LPS è escluso se il partner, indotto in errore od oggetto di minaccia, ha manifestato, per facta concudentia, di voler, ciò nonostante, continuare la LPS. Il partner non avente piena capacità giuridica, deve avere il consenso del curatore per poter chiedere lo scioglimento della LPS.

La richiesta di scioglimento, fatta da uno dei Lebenspartner - basata su vizi della volontà al momento della costituzione della LPS - può essere proposta soltanto entro un anno a decorrere dal momento in cui è stato scoperto l’errore o è cessato lo stato di costrizione. Il predetto termine annuale è sospeso, per la durata massima di sei mesi, quando la persona legittimata a proporre il ricorso per lo scioglimento della LPS, era impedita, per fatto alla stessa non imputabile, a proporlo.

Lo scioglimento della LPS può essere richiesto con ricorso all’autorità giudiziaria da uno dei partner, se all’altro partner sono imputabili gravi violazioni degli obblighi di convivenza oppure comportamenti disonorevoli o contra bonos mores e se per effetto degli stessi la LPS è stata gravemente compromessa, in modo tale che non sussiste più alcuna prospettiva che possa essere ricostituita. Compromettono gravemente la partnership, la violazione dell’obbligo di fedeltà, la violenza fisica o quella psichica. Chi ha compromesso, con il suo comportamento, la partnership, non è legittimato a chiederne lo scioglimento.

Inoltre lo scioglimento della LPS può essere richiesto da uno dei partner se l’altro partner è affetto da una malattia contagiosa e se non è prevedibile che la guarigione intervenga entro un ragionevole lasso di tempo.

Qualora la convivenza sia cessata da almeno tre anni, ognuno dei partner  può proporre ricorso per lo scioglimento della LPS, se la stessa è compromessa gravemente e non sussiste prospettiva per una sua ricostituzione. In tal caso l’autorità giudiziaria è obbligata ad accogliere il ricorso diretto ad ottenere lo scioglimento.

Il ricorso per lo scioglimento della LPS non può essere accolto, se tale richiesta è contraria a principi etici e lo scioglimento potrebbe avere effetti particolarmente gravi per la controparte. A tal fine va tenuto conto delle circostanze, in particolare della durata della LPS e dell’età dei partner.

I partner possono chiedere lo scioglimento della PLS con ricorso congiunto, se la convivenza tra loro è cessata da almeno sei mesi e se entrambi concordano sulla sussistenza di contrasti insanabili tra loro. Ulteriore condizione per lo scioglimento è l’intervenuto accordo in ordine ai rapporti patrimoniali tra i partner; tale accordo, redatto per iscritto, può essere stragiudiziale oppure può essere concluso dinanzi all’autorità giudiziaria in sede di richiesta congiunta di scioglimento dell’unione.

IV

Divieto di scioglimento della Lebenspartnerschaft

Non può chieder lo scioglimento della LPS per colpa imputabile allo altro, il partner che, con il suo comportamento, ha dimostrato di aver perdonato l’altro o di non aver ritenuto che il comportamento dell’altro abbia compromesso irreversibilmente la partnership.

Il diritto di chiedere lo scioglimento della LPS per colpa dell’altro partner, si estingue, se il ricorso non viene depositato entro sei mesi dalla data di conoscenza del comportamento colpevole che legittima lo scioglimento. Il termine semestrale è sospeso, se colui che ha il diritto di chiedere lo scioglimento, è impedito, per causa a lui non imputabile, di presentare il ricorso diretto ad ottenere lo scioglimento.

In caso di scioglimento della LPS per colpa di uno dei partner, ne deve essere fatta menzione in sentenza.

Se la parte resistente ha proposto domanda riconvenzionale e se la LPS viene sciolta per colpa sia del ricorrente che del resistente, deve essere dichiarata la colpa di entrambi. Nel caso in cui la colpa di una parte è notevolmente più grave rispetto a quella imputabile all’altra, di ciò deve pure essere fatta menzione in sentenza.

V

Nullità della Lebenspartnerschaft

La nullità della LPS può essere dichiarata soltanto nei seguenti casi:

1) qualora non costituita con l’osservanza dei requisiti formali sopra indicati; tuttavia la LPS deve essere considerata efficace ab initio, se entrambi i partner, dopo la costituzione, sia pure formalmente invalida, della LPS, hanno convissuto per cinque anni oppure se uno dei partner è defunto prima dello scadere del quinquennio, ma ha convissuto con l’altro fino al decesso di questi, per un periodo di almeno un triennio. Quest’ultima disposizione non trova applicazione se il ricorso per lo scioglimento della LPS era già stato proposto prima del decesso del partner;

2) se uno dei partner, all’epoca della costituzione della LPS, non aveva la  piena capacità giuridica; la LPS va però ritenuta valida sin dal suo inizio, se l’incapace acquista successivamente la piena capacità giuridica e ha manifestato la sua intenzione di voler continuare la LPS;

3) qualora uno dei partner, al momento della costituzione della LPS, era già unito in un matrimonio valido o era già legato ad altra persona da una valida LPS;

4) se la LPS è stata costituita in violazione del divieto per ragioni di parentela (vedi sopra).

La nullità può essere fatta valere da ciascuno dei partner o dal PM; in caso di sussistenza di un valido vincolo matrimoniale di uno dei Lebenspartner, la nullità può essere fatta valere (con ricorso) pure dal coniuge di questi. Se entrambi i Lebenspartner sono defunti, la nullità non più essere dichiarata.

Col ricorso proposto dal PM - tendente ad ottenere la dichiarazione di nullità della LPS - devono essere convenuti in giudizio entrambi i Lebenspartner, mentre in caso di nullità fatta valere da parte di un Lebenspartner, deve essere convenuto in giudizio l’altro Lebenspartner.

La persona, la cui LPS è stata sciolta, può, con atto pubblico o con atto a firma autenticata, dichiarare all’ufficiale dello stato civile, di voler assumere nuovamente il cognome originario.

VI

Mantenimento

Il Lebenspartner, al quale è stata attribuita la colpa esclusiva o prevalente del fallimento dell’unione, è obbligato, nei confronti dell’altro partner - tenuto conto dei redditi da lavoro di quest’ultimo e di quelli che gli derivano dalle sue sostanze patrimoniali - a contribuire adeguatamente nel mantenimento dell’altro qualora i redditi di quest’ultimo non siano sufficienti ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello goduto durante la LPS, a meno che l’obbligato non sia tenuto alla corresponsione di una somma tale da pregiudicare in modo rilevante le esigenze del  proprio mantenimento; in quest’ultimo caso, il mantenimento, al quale è tenuto l’obbligato, viene determinato in base ad una valutazione equitativa, considerate le esigenze e le capacità reddituali dell’obbligato e del beneficiario.

Se l’obbligato è tenuto anche al mantenimento di un figlio e/o di un coniuge o di un altro Lebenspartner, occorre pure tenere conto delle esigenze e delle condizioni economiche di queste persone. Se gli obblighi di un Lebenspartner sono di entità tale da pregiudicare  il proprio adeguato mantenimento, nulla è dovuto a terzi, se essi sono in grado di provvedere al proprio mantenimento facendo ricorso alle proprie sostanze patrimoniali.

Se il fallimento dell’unione è imputabile ad entrambi i Lebenspartner senza che possa essere attribuita ad uno di essi la colpa prevalente, al Lebenspartner che non  è in grado di provvedere al mantenimento di se stesso, può essere riconosciuto un contributo nel proprio mantenimento se e nei limiti in cui, tenuto conto delle esigenze, delle condizioni reddituali e patrimoniali nonché degli obblighi di mantenimento dell’altra parte, ciò risponde a criteri di equità. Tale contributo nel mantenimento può essere soggetto a limitazione temporale.

Se la sentenza non contiene statuizione sulla colpa, il Lebenspartner che ha chiesto lo scioglimento della LPS, è tenuto alla corresponsione, in favore dell’altro Lebenspartner, di un contributo nel mantenimento, se ed in quanto ciò risponde ad una valutazione equitativa, considerate le condizioni patrimoniali e reddituali di entrambe le parti e tenuto conto dell’obbligo alimentare posto a carico dei parenti del beneficiario.

Il Lebenspartner che, per propria colpa, è venuto a trovarsi in condizioni di indigenza, può chiedere soltanto quanto strettamente necessario per la propria sopravvivenza.

L’obbligo di mantenimento deve essere assolto con la corresponsione di una rendita mensile in denaro. Se vi è pericolo che l’obbligato possa sottrarsi all’adempimento, può essere imposta una misura cautelare (sequestro, cauzione), le cui modalità vengono determinate secondo le circostanze. Al posto della rendita in denaro, il beneficiario può chiedere, in suo favore, la corresponsione, da parte dell’obbligato, di una somma capitale una tantum, se sussistono validi motivi e se ciò non implica, per l’obbligato, un aggravio, al quale non può fare fronte senza dilazione.

Per il passato, il beneficiario può chiedere l’adempimento (o il risarcimento del danno per mancato adempimento), soltanto a decorrere dalla messa in mora dell’obbligato o a decorrere dalla pendenza del procedimento dinanzi all’autorità giudiziaria.

L’obbligo al mantenimento si estingue in seguito ad un nuovo matrimonio o in seguito alla costituzione di una nuova LPS da parte del beneficiario.

Il beneficiario decade dal suo diritto al mantenimento se, dopo lo scioglimento della LPS, si rende colpevole di fatti gravi commessi in danno dell’obbligato oppure, contro la volontà dell’obbligato, conduce una vita disonorevole o contra bonos mores.

L’obbligo al  mantenimento si estingue con la morte del beneficiario. Tuttavia gli importi a questi dovuti dall’obbligato a titolo di risarcimento danni per inadempimento, verificatosi anteriormente alla morte del beneficiario e quelli, per i quali l’obbligato è stato messo in mora e relativi, sempre, al periodo antecedente la morte del beneficiario, sono dovuti anche dopo il decesso del beneficiario. Il Lebenspartner obbligato al mantenimento, è tenuto altresì al pagamento delle spese funerarie secondo criteri ispirati ad equità e qualora a queste spese non abbiano provveduto a fare fronte i parenti del defunto.

Con la morte dell’obbligato, l’obbligo al mantenimento si trasferisce ai suoi eredi. Il mantenimento del beneficiario può però essere ridotto in considerazione delle condizioni economiche degli eredi e dell’entità dell’asse ereditario.

È  in facoltà dei Lebenspartner determinare contrattualmente l’entità del mantenimento per il caso di scioglimento della LPS. È  però nulla qualsiasi pattuizione contenente disposizioni contrarie a bonos mores.

Seguono poi norme che disciplinano, nel caso di scioglimento della LPS, la divisione dell’arredamento, dei risparmi, l’assunzione delle obbligazioni contratte e la successione nei contratti stipulati durante il periodo di vita in comune dei Lebenspartner.