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Regolamento Bruxelles I bis: accelerazione e semplificazione dell’esecuzione delle decisioni all’interno degli Stati dell’Unione europea

Regolamento Bruxelles I bis: accelerazione e semplificazione dell’esecuzione delle decisioni all’interno degli Stati dell’Unione europea
Regolamento Bruxelles I bis: accelerazione e semplificazione dell’esecuzione delle decisioni all’interno degli Stati dell’Unione europea

Il Regolamento (UE) 1215/2012, cosiddetto Bruxelles I bis, che abroga e sostituisce il Regolamento Bruxelles I, n. 44/2001, rende ora possibile procedere direttamente all’esecuzione forzata di una decisione esecutiva in altro Stato membro dell’Unione europea, esattamente come se fosse un provvedimento giudiziario nazionale.

In particolare, il nuovo Regolamento elimina la necessità di ottenere dall’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione una preventiva (ulteriore) dichiarazione di esecutività della decisione straniera.

Infatti, prima dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento, far eseguire in un altro Paese UE un provvedimento esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, ecc.) comportava in primo luogo la necessità di richiedere all’autorità competente del Paese di esecuzione una (ulteriore) dichiarazione di esecutività del provvedimento (ciò avveniva a seguito di un controllo, per la verità, puramente formale). Questo passaggio comportava naturalmente il coinvolgimento di un avvocato del posto, con le conseguenti spese, oltre ad una ulteriore dilazione dei tempi di esecuzione della decisione, più o meno faticosamente ottenuta nel proprio paese.

La dichiarazione di esecutività doveva poi essere notificata alla parte contro la quale si richiedeva l’esecuzione, che aveva possibilità di proporre ricorso, nel termine di un mese dalla notifica.

Il nuovo Regolamento prevede invece espressamente che la decisione emessa dall’autorità giudiziaria di uno Stato UE e che in tale Stato è esecutiva, lo è altresì in tutti gli altri Stati membri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività. Si tratta, rispetto al passato, di modifica di portata davvero notevole dal punto di vista pratico, riducendo tempi, costi e formalità da sostenere per dare esecuzione ad una decisione in uno Stato membro diverso da quello di origine.

Operativamente, ai fini di dare immediatamente avvio all’esecuzione in un altro Stato membro, l’interessato legittimato ad avvalersi del nuovo Regolamento 1215, dovrà:

  1. chiedere al giudice che ha emesso la decisione un attestato contenente la sintesi del provvedimento esecutivo ed altre informazioni, ad esempio sugli interessi applicabili e sulle spese processuali (l’attestato consiste nella compilazione del modulo contenuto nell’Allegato I al Regolamento).
  2. notificare l’attestato al soggetto contro il quale l’esecuzione è richiesta. Eventualmente – qualora non lo fosse già stata – dovrà essere notificata anche la decisione da eseguire (corredata dalla traduzione in una lingua comprensibile al destinatario o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione). La notifica potrà riguardare inoltre anche gli atti che danno inizio all’esecuzione vera e propria, nel rispetto di quanto prevede la normativa dello Stato di esecuzione (in Italia, ad esempio, si potrebbero notificare contestualmente la decisione, l’attestato e l’atto di precetto).

È pur sempre previsto che il soggetto passivo dell’esecuzione possa domandare il diniego dell’esecuzione, che verrà però concesso solo in casi ben determinati e limitati: i. quando la decisione è manifestamente contraria all’ordine pubblico, ii. quando la decisione è stata resa in contumacia, se risulta che la domanda introduttiva del giudizio non è stata notificata al convenuto in tempo utile, iii. quando la decisione è incompatibile con altra decisione resa, tra le medesime parti e sullo stesso oggetto, nello Stato nel quale è richiesta l’esecuzione, in un altro Stato membro o anche in un paese non membro dell’UE e, infine iv. quando la decisione è resa da un’autorità giudiziaria incompetente ai sensi delle disposizione del Regolamento sull’individuazione del  foro inderogabile a tutela del consumatore, dell’assicurato o del lavoratore dipendente.

Il giudice al quale è richiesto il rigetto dell’esecuzione di una decisione straniera può: i. limitare il provvedimento di esecuzione ai soli provvedimenti cautelari, ii. subordinare l’esecuzione al versamento di una cauzione o iii. sospendere l’esecuzione, in tutto o in parte.

Il debitore può cercare di paralizzare l’esecuzione della decisione straniera anche impugnando la decisione avanti la competente autorità dello Stato membro nel quale è stata pronunciata (ad esempio, nel caso di sentenza italiana, proponendo appello in Italia e chiedendo la sospensione dell’efficacia esecutiva): se la sospensione viene concessa nello Stato membro d’origine, anche il giudice dell’esecuzione dovrà, a propria volta, sospendere la procedura esecutiva.

Il Regolamento prevede inoltre espressamente che anche gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie aventi efficacia esecutiva nello Stato membro di origine possano essere eseguiti in un altro Stato membro senza necessità della previa dichiarazione di esecutività, che era prevista anche per queste ipotesi dall’abrogato Regolamento 44/2001, Bruxelles I. L’interessato dovrà anche in questi casi farsi rilasciare l’attestato, come da Allegato II al nuovo Regolamento Bruxelles I bis, contenente una sintesi dell’obbligazione esecutiva registrata nell’atto pubblico o di quanto concordato fra le parti nella transazione giudiziaria, che si intendono eseguire.

La semplificazione portata dal Regolamento Bruxelles I bis è evidente e immediata. È tuttavia bene precisare che tale novità riguarda solo le decisioni pronunciate all’esito di procedimenti introdotti dopo il 10 gennaio 2015. Il Regolamento non è invece applicabile alle decisioni esecutive relative a procedimenti iniziati prima del 10 gennaio, quand’anche le sentenze siano state pronunciate successivamente a tale data; detti provvedimenti dovranno essere eseguiti in un altro Stato membro ai sensi del Regolamento 44/2001 Bruxelles I e, quindi, chiedendo la previa dichiarazione di esecutività all’autorità giudiziaria locale.

Il Regolamento (UE) 1215/2012, cosiddetto Bruxelles I bis, che abroga e sostituisce il Regolamento Bruxelles I, n. 44/2001, rende ora possibile procedere direttamente all’esecuzione forzata di una decisione esecutiva in altro Stato membro dell’Unione europea, esattamente come se fosse un provvedimento giudiziario nazionale.

In particolare, il nuovo Regolamento elimina la necessità di ottenere dall’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione una preventiva (ulteriore) dichiarazione di esecutività della decisione straniera.

Infatti, prima dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento, far eseguire in un altro Paese UE un provvedimento esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, ecc.) comportava in primo luogo la necessità di richiedere all’autorità competente del Paese di esecuzione una (ulteriore) dichiarazione di esecutività del provvedimento (ciò avveniva a seguito di un controllo, per la verità, puramente formale). Questo passaggio comportava naturalmente il coinvolgimento di un avvocato del posto, con le conseguenti spese, oltre ad una ulteriore dilazione dei tempi di esecuzione della decisione, più o meno faticosamente ottenuta nel proprio paese.

La dichiarazione di esecutività doveva poi essere notificata alla parte contro la quale si richiedeva l’esecuzione, che aveva possibilità di proporre ricorso, nel termine di un mese dalla notifica.

Il nuovo Regolamento prevede invece espressamente che la decisione emessa dall’autorità giudiziaria di uno Stato UE e che in tale Stato è esecutiva, lo è altresì in tutti gli altri Stati membri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività. Si tratta, rispetto al passato, di modifica di portata davvero notevole dal punto di vista pratico, riducendo tempi, costi e formalità da sostenere per dare esecuzione ad una decisione in uno Stato membro diverso da quello di origine.

Operativamente, ai fini di dare immediatamente avvio all’esecuzione in un altro Stato membro, l’interessato legittimato ad avvalersi del nuovo Regolamento 1215, dovrà:

  1. chiedere al giudice che ha emesso la decisione un attestato contenente la sintesi del provvedimento esecutivo ed altre informazioni, ad esempio sugli interessi applicabili e sulle spese processuali (l’attestato consiste nella compilazione del modulo contenuto nell’Allegato I al Regolamento).
  2. notificare l’attestato al soggetto contro il quale l’esecuzione è richiesta. Eventualmente – qualora non lo fosse già stata – dovrà essere notificata anche la decisione da eseguire (corredata dalla traduzione in una lingua comprensibile al destinatario o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione). La notifica potrà riguardare inoltre anche gli atti che danno inizio all’esecuzione vera e propria, nel rispetto di quanto prevede la normativa dello Stato di esecuzione (in Italia, ad esempio, si potrebbero notificare contestualmente la decisione, l’attestato e l’atto di precetto).

È pur sempre previsto che il soggetto passivo dell’esecuzione possa domandare il diniego dell’esecuzione, che verrà però concesso solo in casi ben determinati e limitati: i. quando la decisione è manifestamente contraria all’ordine pubblico, ii. quando la decisione è stata resa in contumacia, se risulta che la domanda introduttiva del giudizio non è stata notificata al convenuto in tempo utile, iii. quando la decisione è incompatibile con altra decisione resa, tra le medesime parti e sullo stesso oggetto, nello Stato nel quale è richiesta l’esecuzione, in un altro Stato membro o anche in un paese non membro dell’UE e, infine iv. quando la decisione è resa da un’autorità giudiziaria incompetente ai sensi delle disposizione del Regolamento sull’individuazione del  foro inderogabile a tutela del consumatore, dell’assicurato o del lavoratore dipendente.

Il giudice al quale è richiesto il rigetto dell’esecuzione di una decisione straniera può: i. limitare il provvedimento di esecuzione ai soli provvedimenti cautelari, ii. subordinare l’esecuzione al versamento di una cauzione o iii. sospendere l’esecuzione, in tutto o in parte.

Il debitore può cercare di paralizzare l’esecuzione della decisione straniera anche impugnando la decisione avanti la competente autorità dello Stato membro nel quale è stata pronunciata (ad esempio, nel caso di sentenza italiana, proponendo appello in Italia e chiedendo la sospensione dell’efficacia esecutiva): se la sospensione viene concessa nello Stato membro d’origine, anche il giudice dell’esecuzione dovrà, a propria volta, sospendere la procedura esecutiva.

Il Regolamento prevede inoltre espressamente che anche gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie aventi efficacia esecutiva nello Stato membro di origine possano essere eseguiti in un altro Stato membro senza necessità della previa dichiarazione di esecutività, che era prevista anche per queste ipotesi dall’abrogato Regolamento 44/2001, Bruxelles I. L’interessato dovrà anche in questi casi farsi rilasciare l’attestato, come da Allegato II al nuovo Regolamento Bruxelles I bis, contenente una sintesi dell’obbligazione esecutiva registrata nell’atto pubblico o di quanto concordato fra le parti nella transazione giudiziaria, che si intendono eseguire.

La semplificazione portata dal Regolamento Bruxelles I bis è evidente e immediata. È tuttavia bene precisare che tale novità riguarda solo le decisioni pronunciate all’esito di procedimenti introdotti dopo il 10 gennaio 2015. Il Regolamento non è invece applicabile alle decisioni esecutive relative a procedimenti iniziati prima del 10 gennaio, quand’anche le sentenze siano state pronunciate successivamente a tale data; detti provvedimenti dovranno essere eseguiti in un altro Stato membro ai sensi del Regolamento 44/2001 Bruxelles I e, quindi, chiedendo la previa dichiarazione di esecutività all’autorità giudiziaria locale.