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Il “caso” De Luca: profili giuridici

Per un’interpretazione teleologicamente orientata dell’articolo 8 del Decreto Legislativo n. 235 del 2012
Il “caso” De Luca: profili giuridici
Il “caso” De Luca: profili giuridici

La recente elezione di Vincenzo De Luca a Presidente della Regione Campania (per effetto delle consultazioni svoltesi in data 31.05.2015) offre lo spunto per operare talune, forzatamente sintetiche, riflessioni circa l’effettiva latitudine applicativa delle disposizioni dettate dal capo III del decreto legislativo n. 235 del 2012, recante “Testo Unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi”, emanato a seguito di delega conferita dal Parlamento con la legge n. 190 del 2012, articolo 1, comma 63.

Il nuovo Presidente della Campania, infatti, ha subito, a seguito della sentenza resa in data 21.01.2015 dal Tribunale di Salerno, seconda sezione penale, una condanna ad un anno di reclusione per il reato di abuso d’ufficio (previsto dall’articolo 323 c.p. e rientrante nel novero dei delitti contro la pubblica amministrazione).

Per effetto della predetta condanna, avverso la quale risulta essere stata proposta impugnativa dinanzi alla competente Corte d’Appello, a carico di De Luca (prescindendo in questa sede da una compiuta ricostruzione delle vicende che lo hanno riguardato nella qualità, precedentemente rivestita, di Sindaco della città di Salerno) risulta integrata la fattispecie prevista dall’articolo 8 del decreto legislativo in precedenza richiamato, rubricato “sospensione e decadenza di diritto per incandidabilità alle cariche regionali”.

La sopra menzionata statuizione normativa introduce, infatti, ex plurimis, una sospensione di diritto dalla carica di Presidente della Giunta regionale per coloro che abbiano riportato una condanna non definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione (articolo 8, comma 1, lettera a, da leggersi in combinato disposto con il precedente articolo 7, comma 1, lettera c, del decreto legislativo in esame) per il periodo di diciotto mesi di cui, peraltro, non risulta compiutamente esplicitato il termine di decorrenza[1], cfr. articolo 8, comma 3, fatta salva l’ipotesi che entro il medesimo termine l’impugnazione in punto di responsabilità della sentenza di primo grado sia stata rigettata (in tale evenienza la sospensione si protrae per un ulteriore periodo di dodici mesi decorrenti dalla data di adozione della sentenza di rigetto)[2].

Dal punto di vista procedurale soccorrono le previsioni dettate dal comma 4 del più volte menzionato articolo 8 del decreto legislativo n. 235.

In buona sostanza a cura della cancelleria del Tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione   sono comunicati  al Prefetto del capoluogo della Regione che ne dà immediata  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il primus inter pares dell’Esecutivo, acquisite le valutazioni del Ministro per gli affari  regionali e del  Ministro  dell'interno,  adotta  il provvedimento che  accerta  la sospensione; detto provvedimento è notificato, sempre a cura del  Prefetto  del capoluogo  della  Regione, al competente Consiglio regionale per l'adozione  dei conseguenti adempimenti di legge[3].

Sin qui la lettera della legge che pure costituisce, come ben noto, elemento imprescindibile di partenza per lo svolgimento di qualsivoglia attività ermeneutica del dato normativo.

Passando a sviluppare qualche limitata osservazione ulteriore appare possibile notare, in primo luogo, come il provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri (di cui non è specificata expressis verbis la forma che, peraltro, può essere agevolmente individuata in quella del decreto) ha natura sostanzialmente vincolata trattandosi, con ogni evidenza, di atto a contenuto vincolato ed obbligatorio quanto all’adozione, una volta che sia stata accertata la ricorrenza del presupposto normativamente individuato per l’operatività della sospensione di diritto (in tal senso, del resto, depone anche la formulazione testuale della disposizione in commento che fa espressamente riferimento ad una valenza essenzialmente accertativa del provvedimento di sospensione).

Un primo punto fermo è, dunque, costituito dall’affermazione secondo la quale ci si trova in presenza di un atto che non presenta, in capo al soggetto chiamato ad adottarlo, alcun profilo di discrezionalità e di autonomia valutativa, di talché non appare agevolmente comprensibile la ragione che ha indotto il decisore politico ad inserire, nell’ambito del relativo  procedimento, un aggravio rappresentato dalla necessità per il Presidente del Consiglio dei Ministri di “sentire” i Ministri per gli affari regionali e dell’interno, atteso che il contributo di questi ultimi non potrà che essere limitato ad una verifica, invero piuttosto immediata, circa l’integrazione, o meno, della fattispecie normativamente prevista per l’emanazione del decreto di sospensione.

In secondo luogo occorre rilevare che l’iniziativa del procedimento destinato a sfociare nel provvedimento di sospensione è sostanzialmente riservata alla cancelleria del Tribunale o alla segreteria del pubblico ministero che sono obbligati a trasmettere i provvedimenti giudiziari che possono determinare la sospensione di diritto al prefetto del capoluogo di Regione che, a sua volta, provvede ad informare il capo dell’Esecutivo.

In altri termini la circostanza che la ricorrenza di un presupposto per l’adozione del provvedimento di sospensione sia di dominio pubblico (come avviene nel caso di specie essendo noto al colto ed all’inclita che il Presidente De Luca ha riportato una condanna non definitiva per un delitto contro la pubblica amministrazione) risulta giuridicamente irrilevante, atteso che l’atto d’impulso del relativo procedimento deve necessariamente provenire dai soggetti espressamente individuati in sede normativa.

Il decreto di sospensione, inoltre, deve essere necessariamente notificato oltre che all’interessato, trattandosi di provvedimento incidente in senso restrittivo sul patrimonio giuridico del destinatario, anche, come già accennato, al Consiglio regionale per i conseguenti, sebbene non meglio specificati, adempimenti di legge.

In  relazione al profilo da ultimo considerato corre l’obbligo di evidenziare, come al di là dell’eventuale ricorso ad una surroga temporanea del consigliere sospeso, il Consiglio regionale non potrà che limitarsi ad una mera presa d’atto del provvedimento di sospensione, non potendo in alcun modo avventurarsi in un sindacato sul merito del provvedimento medesimo (essendo, de facto, la sospensione disposta ope legis).

Operate queste concise riflessioni finalizzate unicamente a consentire una più agevole comprensione del contesto normativo di riferimento occorre considerare, in maniera più analitica, la peculiare vicenda oggetto del presente scritto.

Nel caso di specie, infatti, la sospensione di diritto non riguarderà un consigliere “qualunque” bensì il Presidente della Giunta Regionale della Campania, ossia il legale rappresentante dell’Ente a seguito della proclamazione e della conseguente immissione nella carica, che è una figura, per certi versi, sostanzialmente indefettibile nell’ambito dell’ordinamento regionale.

In riferimento a quel che precede appare indispensabile formulare taluni richiami alle previsioni dettate, al riguardo, dallo Statuto della Regione Campania, approvato con legge regionale n. 6 del 2009.

L’articolo 47 di detto Statuto prevede che il Presidente della Giunta regionale: a) rappresenta la Regione; b) dirige la politica della Giunta e ne è responsabile, mantiene l’unità di indirizzo politico amministrativo e coordina l’attività degli assessori; c) nomina e revoca i componenti la Giunta regionale; d) attribuisce e revoca gli incarichi all’interno della Giunta; e) effettua le nomine di sua competenza e quelle di competenza della Giunta, previa deliberazione della stessa, nel pieno rispetto del principio di una equilibrata presenza di donne ed uomini; f) presenta al Consiglio, previa delibera della Giunta regionale, i disegni di legge e ogni altro provvedimento d’iniziativa della Giunta; g) promulga le leggi regionali ed indice i referendum previsti dallo Statuto; h) presenta al Consiglio la relazione annuale sullo stato della Regione come previsto dall’articolo 31; i) emana i regolamenti; l) sovrintende all’amministrazione regionale; m) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge ed i provvedimenti nell’esercizio dei poteri sostitutivi di competenza della Regione; n) nomina, dopo l’approvazione della Giunta, gli organi di gestione delle agenzie regionali, fermo restando l’esercizio delle ulteriori attribuzioni demandategli dalla Costituzione, dalla  legge e dallo statuto medesimo.

Il precedente articolo 46, peraltro, individua le modalità procedurali, invero alquanto farraginose, attraverso le quali il Presidente eletto deve addivenire alla nomina dei componenti della Giunta regionale, fra i quali un Vice Presidente chiamato a sostituirlo, cfr. comma 7 dell’articolo in discorso, in ipotesi di morte, impedimento permanente o dimissioni volontarie, sino all’insediamento dei nuovi organi, limitatamente all’esercizio dei poteri di ordinaria amministrazione dell’Ente.

In buona sostanza il complicato iter delineato dallo Statuto campano può essere schematizzato nei termini che seguono: dopo la proclamazione il Presidente eletto è immesso nella carica e provvede ad assicurare l’ordinaria amministrazione dell’Ente (cfr. articolo 46, comma 4).

Nella seduta di insediamento del Consiglio regionale (che deve avere luogo non oltre il ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti che, attesa la maggiore complessità degli adempimenti da porre in essere da parte dei competenti Uffici, interviene, solitamente, a distanza di diversi giorni dalla data di proclamazione del Presidente[4]) il Presidente eletto espone il proprio programma di governo all’organo consiliare che ne discute (cfr. articolo 46, comma 2).

Entro i dieci giorni successivi (cfr. articolo 46, comma 3) il Presidente nomina “nel pieno rispetto del principio di una equilibrata presenza di donne ed uomini, i componenti la Giunta, tra i quali un Vice Presidente, e ne dà comunicazione al Consiglio regionale nella prima seduta successiva alla nomina per la espressione del gradimento di cui all’articolo 48[5]”.

Come appare agevolmente comprensibile il perfezionamento dei richiamati passaggi procedurali comporterà, per il Presidente De Luca, tempi non brevissimi, stimabili in almeno quarantacinque giorni dalla data di svolgimento della consultazione elettorale.

D’altro canto l’articolo 8 del decreto legislativo n. 235 nulla dice sui tempi entro i quali avviare, e concludere, il procedimento per la declaratoria della sospensione di diritto; trattandosi, tuttavia, come sopra argomentato, di atto dovuto insuscettibile di apprezzamento discrezionale, il relativo iter, a rigore, deve essere avviato con la massima tempestività nel momento in cui il soggetto, che verte in una condizione tale da essere destinatario del provvedimento di sospensione, viene proclamato ed acquisisce, dunque, ufficialmente la titolarità della carica.

Eventuali inerzie, quindi, sia da parte dei soggetti titolari del potere d’impulso sia da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, nell’attivazione e nella conclusione delle procedure disciplinate dall’articolo 8 sarebbero difficilmente giustificabili sotto il profilo strettamente giuridico (oltre a prestarsi ad accuse di strumentalizzazione politica).

Per converso, occorre rilevare come l’adozione del provvedimento di sospensione nei confronti del Presidente De Luca prima che questi abbia potuto procedere alla nomina di un Vice, destinato a sostituirlo sino a quando perdura l’efficacia del provvedimento sopra richiamato, apparirebbe foriera di conseguenze particolarmente gravose.

A tacere di ogni altra considerazione si porrebbe il problema dell’individuazione del soggetto chiamato a governare medio tempore la Regione Campania.

Al riguardo, infatti, deve prendersi atto dell’esistenza di una lacuna ordinamentale posto che dal corpo dell’articolo 126 della Costituzione, che contempla l’ipotesi dello scioglimento c.d. sanzionatorio del Consiglio regionale, è stato improvvidamente eliminato, a seguito dell’approvazione della legge di revisione costituzionale n. 1 del 1999, l’ultimo comma che così disponeva: “Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio”.

Di tale previsione, pur con tutte le difficoltà del caso, si sarebbe potuta tentare una sorta di applicazione analogica alla fattispecie oggetto delle presenti riflessioni, al fine precipuo di garantire la continuità dell’azione amministrativa della Regione Campania, posto che, sul punto, nulla dispone lo Statuto regionale (anche per ragioni di ordine cronologico essendo lo stesso stato adottato precedentemente all’emanazione del decreto legislativo n. 235, al di là della valenza in gran parte meramente riproduttiva di norme preesistenti che connota, ontologicamente, l’atto di esercizio della funzione legislativa in senso materiale sopra richiamato).

L’assenza di una norma ad hoc che disciplini la fattispecie considerata comporterebbe inevitabilmente, qualora si accedesse alla tesi di una retroattività della sospensione del Presidente De Luca alla data della proclamazione, la necessità di procedere allo scioglimento del Consiglio regionale della Campania per impossibilità di funzionamento dell’organo. 

Il decreto del Presidente della Repubblica, inoltre, dovrebbe essere necessariamente accompagnato dall’adozione, da parte del Governo, di un decreto legge che individui il soggetto (o più probabilmente i soggetti) chiamato a reggere provvisoriamente le sorti della Campania, sino allo svolgimento di nuove elezioni.

Il percorso ipotizzato, tuttavia, appare ictu oculi inappagante poiché, prescindendo in questa sede dalla considerazione del profilo relativo alla sussistenza in concreto dei presupposti costituzionalmente richiesti per l’adozione di un decreto legge, esso finirebbe con il tradursi in una grave e patente vulnerazione del principio democratico e della stessa sovranità popolare (stentoreamente proclamata dall’articolo 1 della grundnorm del nostro ordinamento), in quanto tutte le attribuzioni del Presidente e della Giunta regionale finirebbero con l’essere, necessariamente, demandate ad un commissario, ovvero ad una commissione, sforniti di una qualsiasi legittimazione popolare, anche di tipo indiretto e mediato, per un periodo di tempo potenzialmente molto lungo.

A ciò si aggiunga che l’evenienza sopra prospettata si risolverebbe, altresì, in una sostanziale contraddizione, da ricostruire eventualmente in termini derogatori, rispetto alle previsioni dettate dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 235 del 2012, posto che essa finirebbe con il determinare un “aggravio di pena” a carico del Presidente De Luca che passerebbe, di fatto, dalla condizione di sospeso a quella di decaduto, pur in assenza di una condanna definitiva (in violazione, dunque, del comma 6 dell’articolo 8 in commento)[6].

Ad avviso di chi scrive, dunque, si appalesa l’esigenza di cambiare angolo visuale e sperimentare la possibilità di individuare all’interno delle norme vigenti soluzioni alternative che siano, da un lato, rispettose della lettera della legge e, dall’altro, consentano di pervenire ad una compressione non intollerabile del principio democratico.

Orbene, nel contesto delineato, l’unico approccio possibile è quello di un’interpretazione teleologicamente orientata e sistemica delle previsioni dettate dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 235, anche in relazione a quanto disposto dagli articoli 27 (presunzione di non colpevolezza) e 51 (eventuali limitazioni all’elettorato passivo) della Costituzione.

Nella prospettiva considerata appare possibile, pur essendo pienamente consapevoli dell’opinabilità intrinseca di talune affermazioni, operare la seguente ricostruzione.

Il provvedimento di sospensione del Presidente De Luca risponderà, con ogni evidenza, a finalità di difesa anticipata della trasparenza e della correttezza dell’azione amministrativa dispiegata dalla Regione Campania (ossia il buon andamento e l’imparzialità secondo la dizione utilizzata dall’articolo 97 della Carta fondamentale), essendo assimilabile ad una sorta di misura cautelare destinata, comunque, a cessare la produzione dei propri effetti al verificarsi delle varie ipotesi previste dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 235 del 2012.

Ciò posto si rileva che il provvedimento de quo dovrà essere necessariamente notificato al Consiglio regionale per i consequenziali adempimenti di legge (peraltro non espressamente individuati, pare opportuno ribadirlo).

Ma a quale Consiglio? Quello eletto nel 2010 o quello formatosi a seguito delle consultazioni del 31 maggio 2015?

La risposta all’interrogativo sopra formulato, nella modesta opinione dell’estensore delle presenti riflessioni, non può che essere la seconda, ossia al Consiglio neoeletto (pur dovendosi riconoscere che l’articolo 28, comma 2, dello Statuto regionale prevede la proroga dei poteri del precedente consiglio sino al completamento delle operazioni di proclamazione dei nuovi componenti l’organo) in quanto assistito da una evidente, e più immediata, legittimazione democratica derivante dall’investitura popolare.

Ai fini del perfezionamento dell’iter del procedimento di sospensione, dunque, occorrerà attendere non solo la proclamazione ma anche l’insediamento del Consiglio regionale con la convalida degli eletti.

A questo punto, rilevato che il combinato disposto dei commi 2 e 3 dell’articolo 46, dello Statuto regionale prevede, come già riferito, che il Presidente, dopo aver illustrato la propria piattaforma programmatica al Consiglio nella seduta di insediamento, proceda nei dieci giorni successivi alla nomina dei componenti della Giunta (ivi compreso il vice presidente), ed evidenziato che detto termine, comunque non perentorio, presenta carattere finale, nulla vieterebbe che, immediatamente dopo la conclusione della seduta di insediamento dell’organo consiliare, De Luca firmi, legittimamente, il decreto di nomina degli Assessori e del Vice Presidente della Regione (evidenziandosi come non militi in senso contrario all’arresto raggiunto la circostanza che il Consiglio non abbia ancora espresso il proprio gradimento sui nominati, in quanto, ai sensi del già richiamato articolo 48 dello Statuto, un eventuale non gradimento non produce ex se effetti sulla legittimità e sull’efficacia delle nomine).

Il Vice Presidente provvederà, dunque, ad esercitare le funzioni del Presidente sino a quando sarà produttivo di effetti il provvedimento di sospensione adottato nei confronti di quest’ultimo (pur con qualche difficoltà data dalla necessaria estensione dell’ambito applicativo delle previsioni dettate dall’articolo 46, comma 7, dello Statuto ad una fattispecie, quella della sospensione, da esse non espressamente contemplate), ed agirà sulla scorta di una legittimazione democratica, sebbene indiretta e mediata, rinvenibile nell’atto di investitura adottato dal Presidente eletto a suffragio universale e diretto.     

Il percorso interpretativo proposto appare rispettoso della lettera dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 235, non riscontrandosi prima facie stridenti contraddizioni con quanto da esso previsto, ed idoneo a tutelare, anche alla luce delle disposizioni costituzionali in tema di presunzione di non colpevolezza e di libero svolgimento del mandato elettivo, l’interesse pubblico che appare prevalente nella complessa vicenda che si è faticosamente tentato di analizzare, ossia che una Regione di oltre sei milioni di abitanti resti priva, per un periodo di tempo indefinito, di una guida politico amministrativa che rinvenga la propria fonte di legittimazione, in modo anche indiretto, nella volontà del corpo elettorale, e risulta certamente preferibile rispetto alla problematica, ed indubbiamente pasticciata, ipotesi di un decreto legge ad regionem.

Ovviamente ciò non esime il decisore politico dal dovere di intervenire sul decreto legislativo n. 235 del 2012 e di porre rimedio alle censure di possibile incostituzionalità che sono state formulate in relazione a tale atto normativo ed alle lacune e carenze che lo connotano e che l’esperienza applicativa ha, nel corso del tempo,  reso plasticamente comprensibili.  

Per mero scrupolo, infine, si ritiene opportuno segnalare al cortese lettore che volutamente si è omesso nel corpo del presente scritto, conformemente alle direttive redazionali ricevute, qualsiasi riferimento dottrinale, così come pure, al fine di non appesantire la trattazione di un tema già di per sé complesso, non si è proceduto all’approfondimento (che in altro contesto sarebbe stato doveroso ed indispensabile) delle pronunce giurisdizionali che si sono susseguite, a partire dal 2013, in merito all’applicazione delle previsioni dettate dal decreto legislativo n. 235 del 2012 (al riguardo ci si limita a segnalare la recentissima ordinanza n. 11131 del 28.05.2015 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione la cui massima recita: “appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia promossa avverso il provvedimento di sospensione dalla carica di sindaco ex art. 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235 del 2012 (cd. legge Severino), trattandosi di atto vincolato e non discrezionale, incidente - ancorché a tempo determinato - sul diritto soggettivo di elettorato passivo della persona investita della suddetta funzione pubblica, il quale non si esaurisce con la partecipazione alle elezioni ma si estende anche all’espletamento delle funzioni per le quali si è eletti”).

 

[1] A giudizio di taluni, infatti, come verificatosi nel caso del Presidente della Regione Calabria Scopelliti (cfr. decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30.04.2014 in G.U. del 23.05.2014) la decorrenza della sospensione dovrebbe retroagire alla data di pronuncia della sentenza integrante il relativo presupposto; secondo altra tesi, posto che la sospensione presuppone l’immissione nella titolarità della carica, la decorrenza sarebbe dalla proclamazione con la conseguenza, invero paradossale, di una possibile nullità degli atti medio tempore adottati dal soggetto sospeso dalla carica, mentre alcuni studiosi ritengono, per contro, che la decorrenza della sospensione parta dalla data della notifica all’interessato, ovvero, opzione preferibile ad avviso di chi scrive, dalla data della presa d’atto da parte del Consiglio regionale.

[2] È appena il caso di precisare che l’efficacia della sospensione di diritto è suscettibile di una cessazione anticipata, per contro, nell’evenienza, cfr. articolo 8, comma 5, “in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della  misura  coercitiva  di  cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato,  di  non  luogo  a  procedere,  di  proscioglimento  o  di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di  prevenzione  o sentenza di  annullamento  ancorché  con  rinvio.

[3] Pare opportuno evidenziare che la disciplina illustrata nel testo non trova applicazione integrale con riferimento alla Sicilia, alle Valle d’Aosta ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, giusta quanto disposto dal secondo periodo del comma 5 dell’articolo 8, alla cui lettura si rinvia.

[4] A titolo meramente esemplificativo si consideri che, con riferimento alle elezioni regionali del 2010, svoltesi il 28 e 29 marzo, il Presidente Stefano Caldoro è stato proclamato in data 17 aprile, mentre la proclamazione dei consiglieri è avvenuta in data 28 aprile.

[5] L’articolo 48 dello Statuto campano prevede, infatti, che entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta nomina degli Assessori, l’organo consiliare debba esprimere, anche in modo tacito, il proprio gradimento rispetto alle scelte del Presidente; è appena il caso di precisare che un’eventuale “non gradimento” espresso, in modo esplicito, da parte della maggioranza dei consiglieri non comporta, per il Presidente, l’obbligo di procedere alla sostituzione dei componenti la Giunta, essendogli demandata la facoltà di confermare egualmente le nomine con il solo vincolo di assicurarne comunicazione motivata al Consiglio.  

[6] Ad abundantiam si segnala, altresì, che l’effettiva concretizzazione dello scenario sopra ipotizzato si porrebbe in problematica tensione, in disparte ogni altra considerazione, con il comma  1 dell’articolo 97 della Costituzione che, a seguito delle modifiche apportate con legge di revisione costituzionale n. 1 del 2012, così recita “Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico”; appare del tutto evidente, infatti, che l’ipotesi dell’indizione di nuove elezioni per la Regione Campania, con i costi diretti ed indiretti a tale evenienza connessi, risulterebbe difficilmente conciliabile con le esigenze contemplate dalla richiamata disposizione della Carta fondamentale.

La recente elezione di Vincenzo De Luca a Presidente della Regione Campania (per effetto delle consultazioni svoltesi in data 31.05.2015) offre lo spunto per operare talune, forzatamente sintetiche, riflessioni circa l’effettiva latitudine applicativa delle disposizioni dettate dal capo III del decreto legislativo n. 235 del 2012, recante “Testo Unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi”, emanato a seguito di delega conferita dal Parlamento con la legge n. 190 del 2012, articolo 1, comma 63.

Il nuovo Presidente della Campania, infatti, ha subito, a seguito della sentenza resa in data 21.01.2015 dal Tribunale di Salerno, seconda sezione penale, una condanna ad un anno di reclusione per il reato di abuso d’ufficio (previsto dall’articolo 323 c.p. e rientrante nel novero dei delitti contro la pubblica amministrazione).

Per effetto della predetta condanna, avverso la quale risulta essere stata proposta impugnativa dinanzi alla competente Corte d’Appello, a carico di De Luca (prescindendo in questa sede da una compiuta ricostruzione delle vicende che lo hanno riguardato nella qualità, precedentemente rivestita, di Sindaco della città di Salerno) risulta integrata la fattispecie prevista dall’articolo 8 del decreto legislativo in precedenza richiamato, rubricato “sospensione e decadenza di diritto per incandidabilità alle cariche regionali”.

La sopra menzionata statuizione normativa introduce, infatti, ex plurimis, una sospensione di diritto dalla carica di Presidente della Giunta regionale per coloro che abbiano riportato una condanna non definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione (articolo 8, comma 1, lettera a, da leggersi in combinato disposto con il precedente articolo 7, comma 1, lettera c, del decreto legislativo in esame) per il periodo di diciotto mesi di cui, peraltro, non risulta compiutamente esplicitato il termine di decorrenza[1], cfr. articolo 8, comma 3, fatta salva l’ipotesi che entro il medesimo termine l’impugnazione in punto di responsabilità della sentenza di primo grado sia stata rigettata (in tale evenienza la sospensione si protrae per un ulteriore periodo di dodici mesi decorrenti dalla data di adozione della sentenza di rigetto)[2].

Dal punto di vista procedurale soccorrono le previsioni dettate dal comma 4 del più volte menzionato articolo 8 del decreto legislativo n. 235.

In buona sostanza a cura della cancelleria del Tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione   sono comunicati  al Prefetto del capoluogo della Regione che ne dà immediata  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il primus inter pares dell’Esecutivo, acquisite le valutazioni del Ministro per gli affari  regionali e del  Ministro  dell'interno,  adotta  il provvedimento che  accerta  la sospensione; detto provvedimento è notificato, sempre a cura del  Prefetto  del capoluogo  della  Regione, al competente Consiglio regionale per l'adozione  dei conseguenti adempimenti di legge[3].

Sin qui la lettera della legge che pure costituisce, come ben noto, elemento imprescindibile di partenza per lo svolgimento di qualsivoglia attività ermeneutica del dato normativo.

Passando a sviluppare qualche limitata osservazione ulteriore appare possibile notare, in primo luogo, come il provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri (di cui non è specificata expressis verbis la forma che, peraltro, può essere agevolmente individuata in quella del decreto) ha natura sostanzialmente vincolata trattandosi, con ogni evidenza, di atto a contenuto vincolato ed obbligatorio quanto all’adozione, una volta che sia stata accertata la ricorrenza del presupposto normativamente individuato per l’operatività della sospensione di diritto (in tal senso, del resto, depone anche la formulazione testuale della disposizione in commento che fa espressamente riferimento ad una valenza essenzialmente accertativa del provvedimento di sospensione).

Un primo punto fermo è, dunque, costituito dall’affermazione secondo la quale ci si trova in presenza di un atto che non presenta, in capo al soggetto chiamato ad adottarlo, alcun profilo di discrezionalità e di autonomia valutativa, di talché non appare agevolmente comprensibile la ragione che ha indotto il decisore politico ad inserire, nell’ambito del relativo  procedimento, un aggravio rappresentato dalla necessità per il Presidente del Consiglio dei Ministri di “sentire” i Ministri per gli affari regionali e dell’interno, atteso che il contributo di questi ultimi non potrà che essere limitato ad una verifica, invero piuttosto immediata, circa l’integrazione, o meno, della fattispecie normativamente prevista per l’emanazione del decreto di sospensione.

In secondo luogo occorre rilevare che l’iniziativa del procedimento destinato a sfociare nel provvedimento di sospensione è sostanzialmente riservata alla cancelleria del Tribunale o alla segreteria del pubblico ministero che sono obbligati a trasmettere i provvedimenti giudiziari che possono determinare la sospensione di diritto al prefetto del capoluogo di Regione che, a sua volta, provvede ad informare il capo dell’Esecutivo.

In altri termini la circostanza che la ricorrenza di un presupposto per l’adozione del provvedimento di sospensione sia di dominio pubblico (come avviene nel caso di specie essendo noto al colto ed all’inclita che il Presidente De Luca ha riportato una condanna non definitiva per un delitto contro la pubblica amministrazione) risulta giuridicamente irrilevante, atteso che l’atto d’impulso del relativo procedimento deve necessariamente provenire dai soggetti espressamente individuati in sede normativa.

Il decreto di sospensione, inoltre, deve essere necessariamente notificato oltre che all’interessato, trattandosi di provvedimento incidente in senso restrittivo sul patrimonio giuridico del destinatario, anche, come già accennato, al Consiglio regionale per i conseguenti, sebbene non meglio specificati, adempimenti di legge.

In  relazione al profilo da ultimo considerato corre l’obbligo di evidenziare, come al di là dell’eventuale ricorso ad una surroga temporanea del consigliere sospeso, il Consiglio regionale non potrà che limitarsi ad una mera presa d’atto del provvedimento di sospensione, non potendo in alcun modo avventurarsi in un sindacato sul merito del provvedimento medesimo (essendo, de facto, la sospensione disposta ope legis).

Operate queste concise riflessioni finalizzate unicamente a consentire una più agevole comprensione del contesto normativo di riferimento occorre considerare, in maniera più analitica, la peculiare vicenda oggetto del presente scritto.

Nel caso di specie, infatti, la sospensione di diritto non riguarderà un consigliere “qualunque” bensì il Presidente della Giunta Regionale della Campania, ossia il legale rappresentante dell’Ente a seguito della proclamazione e della conseguente immissione nella carica, che è una figura, per certi versi, sostanzialmente indefettibile nell’ambito dell’ordinamento regionale.

In riferimento a quel che precede appare indispensabile formulare taluni richiami alle previsioni dettate, al riguardo, dallo Statuto della Regione Campania, approvato con legge regionale n. 6 del 2009.

L’articolo 47 di detto Statuto prevede che il Presidente della Giunta regionale: a) rappresenta la Regione; b) dirige la politica della Giunta e ne è responsabile, mantiene l’unità di indirizzo politico amministrativo e coordina l’attività degli assessori; c) nomina e revoca i componenti la Giunta regionale; d) attribuisce e revoca gli incarichi all’interno della Giunta; e) effettua le nomine di sua competenza e quelle di competenza della Giunta, previa deliberazione della stessa, nel pieno rispetto del principio di una equilibrata presenza di donne ed uomini; f) presenta al Consiglio, previa delibera della Giunta regionale, i disegni di legge e ogni altro provvedimento d’iniziativa della Giunta; g) promulga le leggi regionali ed indice i referendum previsti dallo Statuto; h) presenta al Consiglio la relazione annuale sullo stato della Regione come previsto dall’articolo 31; i) emana i regolamenti; l) sovrintende all’amministrazione regionale; m) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge ed i provvedimenti nell’esercizio dei poteri sostitutivi di competenza della Regione; n) nomina, dopo l’approvazione della Giunta, gli organi di gestione delle agenzie regionali, fermo restando l’esercizio delle ulteriori attribuzioni demandategli dalla Costituzione, dalla  legge e dallo statuto medesimo.

Il precedente articolo 46, peraltro, individua le modalità procedurali, invero alquanto farraginose, attraverso le quali il Presidente eletto deve addivenire alla nomina dei componenti della Giunta regionale, fra i quali un Vice Presidente chiamato a sostituirlo, cfr. comma 7 dell’articolo in discorso, in ipotesi di morte, impedimento permanente o dimissioni volontarie, sino all’insediamento dei nuovi organi, limitatamente all’esercizio dei poteri di ordinaria amministrazione dell’Ente.

In buona sostanza il complicato iter delineato dallo Statuto campano può essere schematizzato nei termini che seguono: dopo la proclamazione il Presidente eletto è immesso nella carica e provvede ad assicurare l’ordinaria amministrazione dell’Ente (cfr. articolo 46, comma 4).

Nella seduta di insediamento del Consiglio regionale (che deve avere luogo non oltre il ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti che, attesa la maggiore complessità degli adempimenti da porre in essere da parte dei competenti Uffici, interviene, solitamente, a distanza di diversi giorni dalla data di proclamazione del Presidente[4]) il Presidente eletto espone il proprio programma di governo all’organo consiliare che ne discute (cfr. articolo 46, comma 2).

Entro i dieci giorni successivi (cfr. articolo 46, comma 3) il Presidente nomina “nel pieno rispetto del principio di una equilibrata presenza di donne ed uomini, i componenti la Giunta, tra i quali un Vice Presidente, e ne dà comunicazione al Consiglio regionale nella prima seduta successiva alla nomina per la espressione del gradimento di cui all’articolo 48[5]”.

Come appare agevolmente comprensibile il perfezionamento dei richiamati passaggi procedurali comporterà, per il Presidente De Luca, tempi non brevissimi, stimabili in almeno quarantacinque giorni dalla data di svolgimento della consultazione elettorale.

D’altro canto l’articolo 8 del decreto legislativo n. 235 nulla dice sui tempi entro i quali avviare, e concludere, il procedimento per la declaratoria della sospensione di diritto; trattandosi, tuttavia, come sopra argomentato, di atto dovuto insuscettibile di apprezzamento discrezionale, il relativo iter, a rigore, deve essere avviato con la massima tempestività nel momento in cui il soggetto, che verte in una condizione tale da essere destinatario del provvedimento di sospensione, viene proclamato ed acquisisce, dunque, ufficialmente la titolarità della carica.

Eventuali inerzie, quindi, sia da parte dei soggetti titolari del potere d’impulso sia da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, nell’attivazione e nella conclusione delle procedure disciplinate dall’articolo 8 sarebbero difficilmente giustificabili sotto il profilo strettamente giuridico (oltre a prestarsi ad accuse di strumentalizzazione politica).

Per converso, occorre rilevare come l’adozione del provvedimento di sospensione nei confronti del Presidente De Luca prima che questi abbia potuto procedere alla nomina di un Vice, destinato a sostituirlo sino a quando perdura l’efficacia del provvedimento sopra richiamato, apparirebbe foriera di conseguenze particolarmente gravose.

A tacere di ogni altra considerazione si porrebbe il problema dell’individuazione del soggetto chiamato a governare medio tempore la Regione Campania.

Al riguardo, infatti, deve prendersi atto dell’esistenza di una lacuna ordinamentale posto che dal corpo dell’articolo 126 della Costituzione, che contempla l’ipotesi dello scioglimento c.d. sanzionatorio del Consiglio regionale, è stato improvvidamente eliminato, a seguito dell’approvazione della legge di revisione costituzionale n. 1 del 1999, l’ultimo comma che così disponeva: “Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio”.

Di tale previsione, pur con tutte le difficoltà del caso, si sarebbe potuta tentare una sorta di applicazione analogica alla fattispecie oggetto delle presenti riflessioni, al fine precipuo di garantire la continuità dell’azione amministrativa della Regione Campania, posto che, sul punto, nulla dispone lo Statuto regionale (anche per ragioni di ordine cronologico essendo lo stesso stato adottato precedentemente all’emanazione del decreto legislativo n. 235, al di là della valenza in gran parte meramente riproduttiva di norme preesistenti che connota, ontologicamente, l’atto di esercizio della funzione legislativa in senso materiale sopra richiamato).

L’assenza di una norma ad hoc che disciplini la fattispecie considerata comporterebbe inevitabilmente, qualora si accedesse alla tesi di una retroattività della sospensione del Presidente De Luca alla data della proclamazione, la necessità di procedere allo scioglimento del Consiglio regionale della Campania per impossibilità di funzionamento dell’organo. 

Il decreto del Presidente della Repubblica, inoltre, dovrebbe essere necessariamente accompagnato dall’adozione, da parte del Governo, di un decreto legge che individui il soggetto (o più probabilmente i soggetti) chiamato a reggere provvisoriamente le sorti della Campania, sino allo svolgimento di nuove elezioni.

Il percorso ipotizzato, tuttavia, appare ictu oculi inappagante poiché, prescindendo in questa sede dalla considerazione del profilo relativo alla sussistenza in concreto dei presupposti costituzionalmente richiesti per l’adozione di un decreto legge, esso finirebbe con il tradursi in una grave e patente vulnerazione del principio democratico e della stessa sovranità popolare (stentoreamente proclamata dall’articolo 1 della grundnorm del nostro ordinamento), in quanto tutte le attribuzioni del Presidente e della Giunta regionale finirebbero con l’essere, necessariamente, demandate ad un commissario, ovvero ad una commissione, sforniti di una qualsiasi legittimazione popolare, anche di tipo indiretto e mediato, per un periodo di tempo potenzialmente molto lungo.

A ciò si aggiunga che l’evenienza sopra prospettata si risolverebbe, altresì, in una sostanziale contraddizione, da ricostruire eventualmente in termini derogatori, rispetto alle previsioni dettate dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 235 del 2012, posto che essa finirebbe con il determinare un “aggravio di pena” a carico del Presidente De Luca che passerebbe, di fatto, dalla condizione di sospeso a quella di decaduto, pur in assenza di una condanna definitiva (in violazione, dunque, del comma 6 dell’articolo 8 in commento)[6].

Ad avviso di chi scrive, dunque, si appalesa l’esigenza di cambiare angolo visuale e sperimentare la possibilità di individuare all’interno delle norme vigenti soluzioni alternative che siano, da un lato, rispettose della lettera della legge e, dall’altro, consentano di pervenire ad una compressione non intollerabile del principio democratico.

Orbene, nel contesto delineato, l’unico approccio possibile è quello di un’interpretazione teleologicamente orientata e sistemica delle previsioni dettate dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 235, anche in relazione a quanto disposto dagli articoli 27 (presunzione di non colpevolezza) e 51 (eventuali limitazioni all’elettorato passivo) della Costituzione.

Nella prospettiva considerata appare possibile, pur essendo pienamente consapevoli dell’opinabilità intrinseca di talune affermazioni, operare la seguente ricostruzione.

Il provvedimento di sospensione del Presidente De Luca risponderà, con ogni evidenza, a finalità di difesa anticipata della trasparenza e della correttezza dell’azione amministrativa dispiegata dalla Regione Campania (ossia il buon andamento e l’imparzialità secondo la dizione utilizzata dall’articolo 97 della Carta fondamentale), essendo assimilabile ad una sorta di misura cautelare destinata, comunque, a cessare la produzione dei propri effetti al verificarsi delle varie ipotesi previste dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 235 del 2012.

Ciò posto si rileva che il provvedimento de quo dovrà essere necessariamente notificato al Consiglio regionale per i consequenziali adempimenti di legge (peraltro non espressamente individuati, pare opportuno ribadirlo).

Ma a quale Consiglio? Quello eletto nel 2010 o quello formatosi a seguito delle consultazioni del 31 maggio 2015?

La risposta all’interrogativo sopra formulato, nella modesta opinione dell’estensore delle presenti riflessioni, non può che essere la seconda, ossia al Consiglio neoeletto (pur dovendosi riconoscere che l’articolo 28, comma 2, dello Statuto regionale prevede la proroga dei poteri del precedente consiglio sino al completamento delle operazioni di proclamazione dei nuovi componenti l’organo) in quanto assistito da una evidente, e più immediata, legittimazione democratica derivante dall’investitura popolare.

Ai fini del perfezionamento dell’iter del procedimento di sospensione, dunque, occorrerà attendere non solo la proclamazione ma anche l’insediamento del Consiglio regionale con la convalida degli eletti.

A questo punto, rilevato che il combinato disposto dei commi 2 e 3 dell’articolo 46, dello Statuto regionale prevede, come già riferito, che il Presidente, dopo aver illustrato la propria piattaforma programmatica al Consiglio nella seduta di insediamento, proceda nei dieci giorni successivi alla nomina dei componenti della Giunta (ivi compreso il vice presidente), ed evidenziato che detto termine, comunque non perentorio, presenta carattere finale, nulla vieterebbe che, immediatamente dopo la conclusione della seduta di insediamento dell’organo consiliare, De Luca firmi, legittimamente, il decreto di nomina degli Assessori e del Vice Presidente della Regione (evidenziandosi come non militi in senso contrario all’arresto raggiunto la circostanza che il Consiglio non abbia ancora espresso il proprio gradimento sui nominati, in quanto, ai sensi del già richiamato articolo 48 dello Statuto, un eventuale non gradimento non produce ex se effetti sulla legittimità e sull’efficacia delle nomine).

Il Vice Presidente provvederà, dunque, ad esercitare le funzioni del Presidente sino a quando sarà produttivo di effetti il provvedimento di sospensione adottato nei confronti di quest’ultimo (pur con qualche difficoltà data dalla necessaria estensione dell’ambito applicativo delle previsioni dettate dall’articolo 46, comma 7, dello Statuto ad una fattispecie, quella della sospensione, da esse non espressamente contemplate), ed agirà sulla scorta di una legittimazione democratica, sebbene indiretta e mediata, rinvenibile nell’atto di investitura adottato dal Presidente eletto a suffragio universale e diretto.     

Il percorso interpretativo proposto appare rispettoso della lettera dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 235, non riscontrandosi prima facie stridenti contraddizioni con quanto da esso previsto, ed idoneo a tutelare, anche alla luce delle disposizioni costituzionali in tema di presunzione di non colpevolezza e di libero svolgimento del mandato elettivo, l’interesse pubblico che appare prevalente nella complessa vicenda che si è faticosamente tentato di analizzare, ossia che una Regione di oltre sei milioni di abitanti resti priva, per un periodo di tempo indefinito, di una guida politico amministrativa che rinvenga la propria fonte di legittimazione, in modo anche indiretto, nella volontà del corpo elettorale, e risulta certamente preferibile rispetto alla problematica, ed indubbiamente pasticciata, ipotesi di un decreto legge ad regionem.

Ovviamente ciò non esime il decisore politico dal dovere di intervenire sul decreto legislativo n. 235 del 2012 e di porre rimedio alle censure di possibile incostituzionalità che sono state formulate in relazione a tale atto normativo ed alle lacune e carenze che lo connotano e che l’esperienza applicativa ha, nel corso del tempo,  reso plasticamente comprensibili.  

Per mero scrupolo, infine, si ritiene opportuno segnalare al cortese lettore che volutamente si è omesso nel corpo del presente scritto, conformemente alle direttive redazionali ricevute, qualsiasi riferimento dottrinale, così come pure, al fine di non appesantire la trattazione di un tema già di per sé complesso, non si è proceduto all’approfondimento (che in altro contesto sarebbe stato doveroso ed indispensabile) delle pronunce giurisdizionali che si sono susseguite, a partire dal 2013, in merito all’applicazione delle previsioni dettate dal decreto legislativo n. 235 del 2012 (al riguardo ci si limita a segnalare la recentissima ordinanza n. 11131 del 28.05.2015 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione la cui massima recita: “appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia promossa avverso il provvedimento di sospensione dalla carica di sindaco ex art. 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235 del 2012 (cd. legge Severino), trattandosi di atto vincolato e non discrezionale, incidente - ancorché a tempo determinato - sul diritto soggettivo di elettorato passivo della persona investita della suddetta funzione pubblica, il quale non si esaurisce con la partecipazione alle elezioni ma si estende anche all’espletamento delle funzioni per le quali si è eletti”).

 

[1] A giudizio di taluni, infatti, come verificatosi nel caso del Presidente della Regione Calabria Scopelliti (cfr. decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30.04.2014 in G.U. del 23.05.2014) la decorrenza della sospensione dovrebbe retroagire alla data di pronuncia della sentenza integrante il relativo presupposto; secondo altra tesi, posto che la sospensione presuppone l’immissione nella titolarità della carica, la decorrenza sarebbe dalla proclamazione con la conseguenza, invero paradossale, di una possibile nullità degli atti medio tempore adottati dal soggetto sospeso dalla carica, mentre alcuni studiosi ritengono, per contro, che la decorrenza della sospensione parta dalla data della notifica all’interessato, ovvero, opzione preferibile ad avviso di chi scrive, dalla data della presa d’atto da parte del Consiglio regionale.

[2] È appena il caso di precisare che l’efficacia della sospensione di diritto è suscettibile di una cessazione anticipata, per contro, nell’evenienza, cfr. articolo 8, comma 5, “in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della  misura  coercitiva  di  cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato,  di  non  luogo  a  procedere,  di  proscioglimento  o  di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di  prevenzione  o sentenza di  annullamento  ancorché  con  rinvio.

[3] Pare opportuno evidenziare che la disciplina illustrata nel testo non trova applicazione integrale con riferimento alla Sicilia, alle Valle d’Aosta ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, giusta quanto disposto dal secondo periodo del comma 5 dell’articolo 8, alla cui lettura si rinvia.

[4] A titolo meramente esemplificativo si consideri che, con riferimento alle elezioni regionali del 2010, svoltesi il 28 e 29 marzo, il Presidente Stefano Caldoro è stato proclamato in data 17 aprile, mentre la proclamazione dei consiglieri è avvenuta in data 28 aprile.

[5] L’articolo 48 dello Statuto campano prevede, infatti, che entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta nomina degli Assessori, l’organo consiliare debba esprimere, anche in modo tacito, il proprio gradimento rispetto alle scelte del Presidente; è appena il caso di precisare che un’eventuale “non gradimento” espresso, in modo esplicito, da parte della maggioranza dei consiglieri non comporta, per il Presidente, l’obbligo di procedere alla sostituzione dei componenti la Giunta, essendogli demandata la facoltà di confermare egualmente le nomine con il solo vincolo di assicurarne comunicazione motivata al Consiglio.  

[6] Ad abundantiam si segnala, altresì, che l’effettiva concretizzazione dello scenario sopra ipotizzato si porrebbe in problematica tensione, in disparte ogni altra considerazione, con il comma  1 dell’articolo 97 della Costituzione che, a seguito delle modifiche apportate con legge di revisione costituzionale n. 1 del 2012, così recita “Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico”; appare del tutto evidente, infatti, che l’ipotesi dell’indizione di nuove elezioni per la Regione Campania, con i costi diretti ed indiretti a tale evenienza connessi, risulterebbe difficilmente conciliabile con le esigenze contemplate dalla richiamata disposizione della Carta fondamentale.