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L’esecuzione delle pene pecuniarie in Austria - breve esposizione

L’esecuzione delle pene pecuniarie in Austria - breve esposizione
L’esecuzione delle pene pecuniarie in Austria - breve esposizione

Sommario: I. Gerichtseinbringungsgesetz - sospensione - reclamo; II. Ersatzfreiheitsstrafe; III. Prescsrizione; IV. Riderterminazione; V. Erbringung gemeinnütziger Leistungen; VI. Decadenza dal beneficio; VII. Finanzstrafverfahren.

I. Gerichtseinbringungsgesetz - sospensione - reclamo

Dopo il passaggio in giudicato della sentenza, il condannato a pena pecuniaria non condizionalmente sospesa è obbligato a pagarla immediatamente.Se non provvede in tal senso, gli deve essere intimato, per iscritto, di provvedere al versamento entro 14 giorni, con l’avvertenza che in caso contrario avrà luogo la “zwangsweise Eintreibung” (riscossione coattiva) secondo quanto previsto dal “gerichtlichen Einbringungsgesetz” (GEG).

La mancata ottemperanza all’intimazione di pagamento ha per conseguenza l’emissione dell’ordine di effettuare il pagamento entro due settimane dall’avvenuta notifica dello “Zahlungsauftrag” che cosituisce titolo esecutivo. Contro lo “Zahlungsauftrag”, se emesso nella forma del “Mandatsbescheid”, è ammissibile proporre ricorso presso la “Einbringungsbehörde”. Questo ricorso viene indicato tecnicamente come “Vorstellung” e ha effetto sospensivo, ma la “Entscheidung” può essere modificata anche “zum Nachteil des Zahlungsverpflichteten”, vale a dire riformata “in peius”. Il ministero della Giustizia ha facoltà di annullare o di modificare “unrichtige Entscheide”. Può procedersi alla sospensione del procedimento di esecuzione, se per una questione di diritto - identica o simile -pende procedimento dinanzi all’autorità giudiziaria, se l’esito di questo procedimento è di rilevante importanza per la “Entscheidung” e se alla sospensione non ostano interessi prevalenti delle parti. La proposizione del ricorso è esente da spese.

Inoltre è consentita proposizione di reclamo dinanzi al Bundesverwaltungsgericht (che corrisponde al Consiglio di Stato), reclamo che, di per se’, non produce effetti sospensivi (la sospensione, tuttavia, può essere concessa qualora non sia ravvisabile ”Verletzung eines zwingenden, öffentlichen Interesses” e se l’esecuzione avrebbe per effetto “einen unverhältnismäßigen Nachteil” per il conannato/obbligato.

Se anche lo “Zahlungsauftrag” è rimasto privo di effetti o se il reclamo o l’istanza di sospensione sono stati rigettati, la “Einbringungsstelle”, istituita presso la Corte d’appello di Vienna, è tenuta a procedere ad esecuzione ai sensi del § 11 del GEG (Gerichtseinbringungsgesetz). Qualora si prospetti necessario procedere  ad esecuzione immobiliare, è in facoltà dell’“Einbringungsstelle”, richiedere alla “Finanzprokuratur” di procedere essa stessa agli atti esecutivi.

Si omette di emettere “Zahlungsauftrag” e non si procede ad esecuzione, se l’importo - oltre all’“Einhebungsgebühr” nell’ammontare di otto Euro (§ 6a comma 1, GEG) - per il quale si dovrebbe procedere ad esecuzione - non è superiore a sette Euro, purché non si tratti di una somma dovuta a titolo di “Restbetrag”. Per importi non superiori a 47 Euro e per i quali lo “Zahlungsauftrag” dovrebbe essere notificato all’estero, non si procede ne’ a notifica, ne’ a riscossione.

II. Ersatzfreiheitsstrafe

Non può procedersi ad esecuzione, se per effetto della stessa, il sostentamento assolutamente necessario dell’obbligato o di persone al cui mantenimento è tenuto per legge, verrebbe compromesso. In tal caso deve procedersi ad esecuzione della cosiddetta Ersatzfreiheitsstrafe (cioè alla commutazione della pena pecuniaria in detentiva) ai sensi del § 19, comma 3, StGB. Due “Tagessätze” equivalgono ad un giorno di “Ersatzfreiheitsstrafe”. Se l’obbligato ha provveduto a versare parte della pena pecuniaria, si procede ad esecuzione della pena detentiva sostitutiva di quella pecuniaria unicamente per la parte residua.

Le “Ersatzfreiheitsstrafen” sono eseguite come le pene detentive in genere. Non può però procedersi ad esecuzione, se il condannato provvede al pagamento della pena pecuniaria anche immediatamente prima dello “Strafantritt” (inizio di espiazione della pena). Di questa facoltà, il condannato deve essere reso edotto nella “Aufforderung zum Strafantritt”.

Il termine per il versamento della somma dovuta a titolo di pena pecuniaria, può essere, a richiesta dell’obbligato, prorogato oppure può essere concessa la rateizzazione (la c.d. Stundung), se il pagamento immediato dell’intera somma comporterebbe per lo “Zahlungsverpflichteten eine besondere Härte”, ma a patto che la riscuotibilità - a seguito della “Stundung” - non venga pregiudicata oppure che venga prestata cauzione. Il mancato pagamento di una rata o il ritardo nel versamento di una di esse comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione.

La competente autorità - su richiesta dell’obbligato - può desistere dalla riscossione delle spese di giudizio, se l’“Einbringung” comporterebbe per lo “Zahlungsverpflichteten eine besondere Härte” o se la rinuncia alla riscossione “ist im öffentlichen Interesse gegeben”. Competente a decidere sulle richieste di proroga del termine e su quelle di rateizzazione, è il presidente della Corte d’appello di Vienna (§ 9, Abs. 4, GEG) che provvede con “Bescheid”. È in facoltà del presidente, delegare questo incombente al dirigente la “Einbringungsstelle”. Se la richiesta di rateizzazione riguarda un importo superiore a 30.000 Euro, la competenza è del ministero della Giustizia.

Deve procedersi alla riscossione delle spese del procedimento penale soltanto se, in conseguenza della stessa, non verrebbe pregiudicato ne’ il sostentamento inerente ad una “einfachen Lebensführung” dei familiari dell’obbligato ne’ l’obbligo di risarcimento dei danni. Se è da presumere l’impossibilità della riscossione, l’autorità giudiziaria, con ordinanza, dichiara l’“Uneinbringlichkeit”.

A garanzia della riscuotibilità delle pene pecuniarie e delle spese di giudizio, è previsto il “Zurückbehaltungsrecht des Bundes”, cioè dello Stato per quanto concerne somme in giudiziale sequestro e cose mobili di proprieta’ dell’obbligato. Se la riscossione non può essere effettuata, quanto oggetto dello “Zurückbehaltungsrecht”, diventa “gesetzliches Pfandrecht.”

III. Prescrizione

Il diritto del Bund alla riscossione delle spese di giudizio e quello del condannato alla restituzione di importi erroneamente calcolati, si prescrivono in 5 anni. Il termine prescrizionale decorre dalla fine dell’ anno nel quale il diritto alla riscossione è sorto ed è certa la persona dell’obbligato al pagamento; comunque non prima del passaggio in giudicato della sentenza.

La prescrizione viene interrotta a seguito dell’intimazione di pagamento, della richiesta di rateizzazione o del compimento di un atto di esecuzione. Se per le spese del procedimento è stata iscritta ipoteca, la prescrizione può essere invocata soltanto una volta trascorsi trent’anni dalla data di iscrizione.

IV. Riderterminazione

L’ordinamento penale austriaco consente modifiche di condanne a pena pecuniaria anche successivamente al passaggio in giudicato delle relative sentenze, qualora si verifichi una “Änderung maßgeblicher Umstände” (di circostanze rilevanti). È infatti consentito al giudice modificare l’entità dei “Tagessätze” procedendo a nuova determinazione degli stessi, tenendo però conto del disposto di cui al § 19, comma 2, StGB (CP), vale a dire considerando le condizioni personali e patrimoniali del condannato quali sussistevano nel momento della sentenza di 1° grado, a meno che successivamente all’emanazione di tale sentenza non si sia avuto un mutamento delle suddette condizioni imputabile a dolo del condannato.

Competente per la rideterminazione è il giudice che ha emanato la sentenza di 1° grado; provvede con ordinanza su istanza del condannato o anche d’ufficio.

V. Erbringung gemeinnütziger Leistungen 

Anziché espiare l’Ersatzfreiheitsstrafe, il condannato a pena detentiva non superiore a 9 mesi, convertita in pena pecuniaria, ha facoltà di chiedere la “Erbringung gemeinnütziger Leistungen”. Quattro ore di queste Leistungen equivalgono ad un giorno di “Ersatzfreiheistrafe”. Di questa facoltà il condannato deve essere reso edotto nella “Aufforderung zum Strafantritt”. Le prestazioni socialmente utili devono essere effettuate - presso istituzioni, il cui elenco è tenuto presso la procura della Repubblica - durante il tempo libero. Nella scelta di queste prestazioni si deve tenere conto delle esigenze del condannato che comportano per il medesimo lo svolgimento di una regolare attività lavorativa oppure la frequenza di corsi di addestramento o aggiornamento professionale.

Il condannato disposto ad effettuare prestazioni socialmente utili, è obbligato a comunicare al giudice - entro un mese dalla data, nella quale gli è stata notificata la “Aufforderung zum Strafantritt” -, la disponibilità “gemeinnützige Leistungen zu erbringen”. Se sussistono i presupposti di legge per la loro effettuazione, il termine mensile di cui sopra, è sospeso (ex lege) e il condannato deve raggiungere un accordo con una delle istituzioni indicate nell’elenco tenuto presso la procura della Repubblica e comunicarlo al giudice (a questa comunicazione provvede, frequentemente, “Neustart”, un’associazione fondata al fine di favorire il reinserimento dei condannati).

Qualora entro un mese non venga concluso l’accordo, il termine sospeso inizia nuovamente a decorrere. Se invece il condannato comunica tempestivamente al giudice l’avvenuta conclusione dell’accordo, l’esecuzione della “Ersartzfreiheitsstrafe” si intende “aufgeschoben” (rinviata); questa “Aufschiebung” - che opera anch’essa ex lege, cioè senza che a tal fine occorra l’emanazione di un’ordinanza in tal senso - produce l’effetto che non si può procedere ad esecuzione della “Ersatzfreitsstrafe” sino a quando non sarà pervenuta al giudice la comunicazione dell’avvenuto - regolare - svolgimento della prescelta prestazione socialmente utile, come convenuta nell’accordo stipulato con una delle istituzioni a tal fine abilitate. Il giudice, verificata l’integrale svolgimento delle prestazioni suddette, considera la pena come eseguita.

VI. Decadenza dal beneficio

Se invece il condannato non provvede ad effettuare le prestazioni socialmente utili oppure le svolge soltanto in parte, l’“Aufschub” (il rinvio) deve essere revocato con apposita ordinanza e la “Ersatzfreiheitsstrafe” deve essere eseguita senza che al condannato possa essere concesso il termine di un mese per lo “Strafantritt” di cui al § 3, comma 2, StVG (Strafvollzugsgesetz = Ordinamento penitenziario). Il condannato, al quale perviene “Aufforderung zum Strafantritt”, ha facoltà di inoltrare reclamo che non ha però- in tal caso - effetto sospensivo. Al condannato che prova di non aver potuto svolgere interamente le prestaziFoni socialmente utili - alla cui effettuazione si era obbligato - per cause di forza maggiore, il giudice è tenuto ad accordare  proroga dell’“Aufschub” per il periodo di tempo necessario per l’adempimento integrale.

Il condannato ha comunque la facoltà- anche nel corso dell’esecuzione della “Ersatzfreiheitsstrafe” - di versare quanto dovuto a titolo di pena pecuniaria (anche residua). Questo versamento deve essere fatto “al Gericht” prima dello “Strafantritt”; dopo il medesimo va eseguito in favore della “Justizanstalt” (stabilimento penitenziario). Deve però avere per oggetto l’intero importo ancora dovuto. Non è quindi ammissibile, una volta avvenuto lo “Strafantritt” (inizio dell’espiazione della pena), la richiesta di rateizzazione.

 VII. Finanzstrafverfahren

Una norma derogatoria vige in materia di “Finanzstrafverfahren” (procedimenti per reati tributari) in quanto, anche dopo l’“Antritt der Ersatzfreiheitsstrafe” è ammissibile il versamento della pena pecuniaria. In caso di versamento parziale, la pena detentiva è corrispondentemente ridotta. Ciò in applicazione del § 230 FinStrG (“Finanzstrafgesetz”). Avvenuto il pagamento, deve procedersi immediatamente alla revoca dell’esecuzione della “Ersatzfreiheitsstrafe” e il condannato va posto in libertà.

La morte del condannato produce l’estinzione dell’obbligo di versare la pena pecuniaria in quanto neè esclusa la “Vererblichkeit” (la trasmissione dell’obbligo iure hereditatis).

Sommario: I. Gerichtseinbringungsgesetz - sospensione - reclamo; II. Ersatzfreiheitsstrafe; III. Prescsrizione; IV. Riderterminazione; V. Erbringung gemeinnütziger Leistungen; VI. Decadenza dal beneficio; VII. Finanzstrafverfahren.

I. Gerichtseinbringungsgesetz - sospensione - reclamo

Dopo il passaggio in giudicato della sentenza, il condannato a pena pecuniaria non condizionalmente sospesa è obbligato a pagarla immediatamente.Se non provvede in tal senso, gli deve essere intimato, per iscritto, di provvedere al versamento entro 14 giorni, con l’avvertenza che in caso contrario avrà luogo la “zwangsweise Eintreibung” (riscossione coattiva) secondo quanto previsto dal “gerichtlichen Einbringungsgesetz” (GEG).

La mancata ottemperanza all’intimazione di pagamento ha per conseguenza l’emissione dell’ordine di effettuare il pagamento entro due settimane dall’avvenuta notifica dello “Zahlungsauftrag” che cosituisce titolo esecutivo. Contro lo “Zahlungsauftrag”, se emesso nella forma del “Mandatsbescheid”, è ammissibile proporre ricorso presso la “Einbringungsbehörde”. Questo ricorso viene indicato tecnicamente come “Vorstellung” e ha effetto sospensivo, ma la “Entscheidung” può essere modificata anche “zum Nachteil des Zahlungsverpflichteten”, vale a dire riformata “in peius”. Il ministero della Giustizia ha facoltà di annullare o di modificare “unrichtige Entscheide”. Può procedersi alla sospensione del procedimento di esecuzione, se per una questione di diritto - identica o simile -pende procedimento dinanzi all’autorità giudiziaria, se l’esito di questo procedimento è di rilevante importanza per la “Entscheidung” e se alla sospensione non ostano interessi prevalenti delle parti. La proposizione del ricorso è esente da spese.

Inoltre è consentita proposizione di reclamo dinanzi al Bundesverwaltungsgericht (che corrisponde al Consiglio di Stato), reclamo che, di per se’, non produce effetti sospensivi (la sospensione, tuttavia, può essere concessa qualora non sia ravvisabile ”Verletzung eines zwingenden, öffentlichen Interesses” e se l’esecuzione avrebbe per effetto “einen unverhältnismäßigen Nachteil” per il conannato/obbligato.

Se anche lo “Zahlungsauftrag” è rimasto privo di effetti o se il reclamo o l’istanza di sospensione sono stati rigettati, la “Einbringungsstelle”, istituita presso la Corte d’appello di Vienna, è tenuta a procedere ad esecuzione ai sensi del § 11 del GEG (Gerichtseinbringungsgesetz). Qualora si prospetti necessario procedere  ad esecuzione immobiliare, è in facoltà dell’“Einbringungsstelle”, richiedere alla “Finanzprokuratur” di procedere essa stessa agli atti esecutivi.

Si omette di emettere “Zahlungsauftrag” e non si procede ad esecuzione, se l’importo - oltre all’“Einhebungsgebühr” nell’ammontare di otto Euro (§ 6a comma 1, GEG) - per il quale si dovrebbe procedere ad esecuzione - non è superiore a sette Euro, purché non si tratti di una somma dovuta a titolo di “Restbetrag”. Per importi non superiori a 47 Euro e per i quali lo “Zahlungsauftrag” dovrebbe essere notificato all’estero, non si procede ne’ a notifica, ne’ a riscossione.

II. Ersatzfreiheitsstrafe

Non può procedersi ad esecuzione, se per effetto della stessa, il sostentamento assolutamente necessario dell’obbligato o di persone al cui mantenimento è tenuto per legge, verrebbe compromesso. In tal caso deve procedersi ad esecuzione della cosiddetta Ersatzfreiheitsstrafe (cioè alla commutazione della pena pecuniaria in detentiva) ai sensi del § 19, comma 3, StGB. Due “Tagessätze” equivalgono ad un giorno di “Ersatzfreiheitsstrafe”. Se l’obbligato ha provveduto a versare parte della pena pecuniaria, si procede ad esecuzione della pena detentiva sostitutiva di quella pecuniaria unicamente per la parte residua.

Le “Ersatzfreiheitsstrafen” sono eseguite come le pene detentive in genere. Non può però procedersi ad esecuzione, se il condannato provvede al pagamento della pena pecuniaria anche immediatamente prima dello “Strafantritt” (inizio di espiazione della pena). Di questa facoltà, il condannato deve essere reso edotto nella “Aufforderung zum Strafantritt”.

Il termine per il versamento della somma dovuta a titolo di pena pecuniaria, può essere, a richiesta dell’obbligato, prorogato oppure può essere concessa la rateizzazione (la c.d. Stundung), se il pagamento immediato dell’intera somma comporterebbe per lo “Zahlungsverpflichteten eine besondere Härte”, ma a patto che la riscuotibilità - a seguito della “Stundung” - non venga pregiudicata oppure che venga prestata cauzione. Il mancato pagamento di una rata o il ritardo nel versamento di una di esse comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione.

La competente autorità - su richiesta dell’obbligato - può desistere dalla riscossione delle spese di giudizio, se l’“Einbringung” comporterebbe per lo “Zahlungsverpflichteten eine besondere Härte” o se la rinuncia alla riscossione “ist im öffentlichen Interesse gegeben”. Competente a decidere sulle richieste di proroga del termine e su quelle di rateizzazione, è il presidente della Corte d’appello di Vienna (§ 9, Abs. 4, GEG) che provvede con “Bescheid”. È in facoltà del presidente, delegare questo incombente al dirigente la “Einbringungsstelle”. Se la richiesta di rateizzazione riguarda un importo superiore a 30.000 Euro, la competenza è del ministero della Giustizia.

Deve procedersi alla riscossione delle spese del procedimento penale soltanto se, in conseguenza della stessa, non verrebbe pregiudicato ne’ il sostentamento inerente ad una “einfachen Lebensführung” dei familiari dell’obbligato ne’ l’obbligo di risarcimento dei danni. Se è da presumere l’impossibilità della riscossione, l’autorità giudiziaria, con ordinanza, dichiara l’“Uneinbringlichkeit”.

A garanzia della riscuotibilità delle pene pecuniarie e delle spese di giudizio, è previsto il “Zurückbehaltungsrecht des Bundes”, cioè dello Stato per quanto concerne somme in giudiziale sequestro e cose mobili di proprieta’ dell’obbligato. Se la riscossione non può essere effettuata, quanto oggetto dello “Zurückbehaltungsrecht”, diventa “gesetzliches Pfandrecht.”

III. Prescrizione

Il diritto del Bund alla riscossione delle spese di giudizio e quello del condannato alla restituzione di importi erroneamente calcolati, si prescrivono in 5 anni. Il termine prescrizionale decorre dalla fine dell’ anno nel quale il diritto alla riscossione è sorto ed è certa la persona dell’obbligato al pagamento; comunque non prima del passaggio in giudicato della sentenza.

La prescrizione viene interrotta a seguito dell’intimazione di pagamento, della richiesta di rateizzazione o del compimento di un atto di esecuzione. Se per le spese del procedimento è stata iscritta ipoteca, la prescrizione può essere invocata soltanto una volta trascorsi trent’anni dalla data di iscrizione.

IV. Riderterminazione

L’ordinamento penale austriaco consente modifiche di condanne a pena pecuniaria anche successivamente al passaggio in giudicato delle relative sentenze, qualora si verifichi una “Änderung maßgeblicher Umstände” (di circostanze rilevanti). È infatti consentito al giudice modificare l’entità dei “Tagessätze” procedendo a nuova determinazione degli stessi, tenendo però conto del disposto di cui al § 19, comma 2, StGB (CP), vale a dire considerando le condizioni personali e patrimoniali del condannato quali sussistevano nel momento della sentenza di 1° grado, a meno che successivamente all’emanazione di tale sentenza non si sia avuto un mutamento delle suddette condizioni imputabile a dolo del condannato.

Competente per la rideterminazione è il giudice che ha emanato la sentenza di 1° grado; provvede con ordinanza su istanza del condannato o anche d’ufficio.

V. Erbringung gemeinnütziger Leistungen 

Anziché espiare l’Ersatzfreiheitsstrafe, il condannato a pena detentiva non superiore a 9 mesi, convertita in pena pecuniaria, ha facoltà di chiedere la “Erbringung gemeinnütziger Leistungen”. Quattro ore di queste Leistungen equivalgono ad un giorno di “Ersatzfreiheistrafe”. Di questa facoltà il condannato deve essere reso edotto nella “Aufforderung zum Strafantritt”. Le prestazioni socialmente utili devono essere effettuate - presso istituzioni, il cui elenco è tenuto presso la procura della Repubblica - durante il tempo libero. Nella scelta di queste prestazioni si deve tenere conto delle esigenze del condannato che comportano per il medesimo lo svolgimento di una regolare attività lavorativa oppure la frequenza di corsi di addestramento o aggiornamento professionale.

Il condannato disposto ad effettuare prestazioni socialmente utili, è obbligato a comunicare al giudice - entro un mese dalla data, nella quale gli è stata notificata la “Aufforderung zum Strafantritt” -, la disponibilità “gemeinnützige Leistungen zu erbringen”. Se sussistono i presupposti di legge per la loro effettuazione, il termine mensile di cui sopra, è sospeso (ex lege) e il condannato deve raggiungere un accordo con una delle istituzioni indicate nell’elenco tenuto presso la procura della Repubblica e comunicarlo al giudice (a questa comunicazione provvede, frequentemente, “Neustart”, un’associazione fondata al fine di favorire il reinserimento dei condannati).

Qualora entro un mese non venga concluso l’accordo, il termine sospeso inizia nuovamente a decorrere. Se invece il condannato comunica tempestivamente al giudice l’avvenuta conclusione dell’accordo, l’esecuzione della “Ersartzfreiheitsstrafe” si intende “aufgeschoben” (rinviata); questa “Aufschiebung” - che opera anch’essa ex lege, cioè senza che a tal fine occorra l’emanazione di un’ordinanza in tal senso - produce l’effetto che non si può procedere ad esecuzione della “Ersatzfreitsstrafe” sino a quando non sarà pervenuta al giudice la comunicazione dell’avvenuto - regolare - svolgimento della prescelta prestazione socialmente utile, come convenuta nell’accordo stipulato con una delle istituzioni a tal fine abilitate. Il giudice, verificata l’integrale svolgimento delle prestazioni suddette, considera la pena come eseguita.

VI. Decadenza dal beneficio

Se invece il condannato non provvede ad effettuare le prestazioni socialmente utili oppure le svolge soltanto in parte, l’“Aufschub” (il rinvio) deve essere revocato con apposita ordinanza e la “Ersatzfreiheitsstrafe” deve essere eseguita senza che al condannato possa essere concesso il termine di un mese per lo “Strafantritt” di cui al § 3, comma 2, StVG (Strafvollzugsgesetz = Ordinamento penitenziario). Il condannato, al quale perviene “Aufforderung zum Strafantritt”, ha facoltà di inoltrare reclamo che non ha però- in tal caso - effetto sospensivo. Al condannato che prova di non aver potuto svolgere interamente le prestaziFoni socialmente utili - alla cui effettuazione si era obbligato - per cause di forza maggiore, il giudice è tenuto ad accordare  proroga dell’“Aufschub” per il periodo di tempo necessario per l’adempimento integrale.

Il condannato ha comunque la facoltà- anche nel corso dell’esecuzione della “Ersatzfreiheitsstrafe” - di versare quanto dovuto a titolo di pena pecuniaria (anche residua). Questo versamento deve essere fatto “al Gericht” prima dello “Strafantritt”; dopo il medesimo va eseguito in favore della “Justizanstalt” (stabilimento penitenziario). Deve però avere per oggetto l’intero importo ancora dovuto. Non è quindi ammissibile, una volta avvenuto lo “Strafantritt” (inizio dell’espiazione della pena), la richiesta di rateizzazione.

 VII. Finanzstrafverfahren

Una norma derogatoria vige in materia di “Finanzstrafverfahren” (procedimenti per reati tributari) in quanto, anche dopo l’“Antritt der Ersatzfreiheitsstrafe” è ammissibile il versamento della pena pecuniaria. In caso di versamento parziale, la pena detentiva è corrispondentemente ridotta. Ciò in applicazione del § 230 FinStrG (“Finanzstrafgesetz”). Avvenuto il pagamento, deve procedersi immediatamente alla revoca dell’esecuzione della “Ersatzfreiheitsstrafe” e il condannato va posto in libertà.

La morte del condannato produce l’estinzione dell’obbligo di versare la pena pecuniaria in quanto neè esclusa la “Vererblichkeit” (la trasmissione dell’obbligo iure hereditatis).