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La CTP di Vibo Valentia dichiara legittima la TARSU per gli anni 2010 e 2011

La CTP di Vibo Valentia dichiara legittima la TARSU per gli anni 2010 e 2011
La CTP di Vibo Valentia dichiara legittima la TARSU per gli anni 2010 e 2011

A stabilire che la Tarsu per gli anni 2010 e 2011 è legittima e, pertanto, va pagata è la Commissione Tributaria Provinciale di Vibo Valentia con sentenza n. 460/02/15 emessa il 18/03/2015 e depositata il 22/04/2015.

In sostanza i giudici tributari hanno sostenuto quanto segue:

“Secondo la tesi del ricorrente con il Decreto Legislativo 5/02/1997 n. 22, c.d. decreto Ronchi, veniva introdotta la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, detta pur Tariffa d’Igiene Ambientale (TIA), quale corrispettivo pecuniario ai Comuni per il servizio prestato, e con tale decreto, all’articolo 49, comma 1, veniva espressamente soppressa la TARSU con la previsione di un regime transitorio, disciplinato da regolamento attuativo. I Comuni avrebbero dovuto introdurre la TIA dal gennaio 2008. Da questa data si  sono  succeduti vari provvedimenti normativi che hanno spostato fino al primo gennaio

2010 il periodo transitorio,  congelando la situazione del prelievo in vigore nel 2006, anche perché con l’avvio del nuovo Codice dell’Ambiente, Decreto Legislativo. 152/2006, è stata abrogata la TIA prevista dal decreto Ronchi con la previsione di una nuova tariffa da determinarsi con il regolamento ivi previsto, fermo restando che fino alla emanazione del predetto regolamento continuavano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.

Ora, tenuto conto che l’ultima proroga della TARSU, a mente dell’ articolo 5 Decreto Legge n. 208 del 30/12/2008, è fino all’anno 2009, con possibilità per i comuni di applicazione della TARSU, oppure la TIA in attesa  della  nuova tariffa da determinarsi con  il relativo previsto regolamento, si è posto il problema della tassazione dei rifiuti per gli anni di competenza 2010 e 2011 in discussione, e non essendo stato ancora emanato il regolamento di cui all’ articolo 238 del Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152  (Codice dell’Ambiente) seppure con ulteriore differimento di termini, ne conseguirebbe, secondo la tesi prospettata  dal  ricorrente, per l’anno 2010 e 2011 l’illegittimità della TARSU per mancanza di copertura legislativa.

La ricostruzione non convince.

Ed invero come sostenuto da autorevole dottrina, l’unica disposizione che avrebbe soppresso esplicitamente la Tarsu, ovvero il comma I dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 22/1997, è stata a propria volta soppressa già nel 2006  ad opera del codice ambientale.

Come già affermato, dall’entrata in vigore del codice ambientale, nell’attesa dell’adozione del suo regolamento attuativo, il legislatore ha ritenuto di cristallizzare la situazione disponendo la vigenza delle forme di prelievo già  in essere, Tarsu e Tia 1 (istituita con il Decreto Legislativo n.  22/1997), e soltanto successivamente attribuendo ai comuni, a partire dal giugno 2010 (con il Decreto Legge n. 208/2008 e successive modificazioni) la facoltà di adottare anche la Tariffa Integrata o Tia Ambiente (seppur non regolamentata).

Dopo l’entrata in vigore del codice ambientale, il legislatore non ha più introdotto modifiche al regolamento attuativo del Decreto Ronchi (il Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999), ma è intervenuto attraverso specifiche disposizioni contenute nella Finanziaria del 2007 per prorogare la coesistenza dei prelievi Tial (istituita con il Decreto Legislativo n. 22/1997) e Tarsu (anche per il 2008 e 2009).

Ed è proprio dal combinato della  lettura del comma 11 dell’articolo 238 del codice ambientale, del comma 2- quater dell’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 208/2008, e del comma 184 dell’articolo unico della Finanziaria 2007, che si ricava la tesi dell’attuale vigenza della  Tarsu.

Infatti, se già nel 2006 il citato comma 11 aveva previsto che continuavano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti, ivi compresa la Tarsu, nel 2006 il comma 184 dell’articolo I della Finanziaria ha mantenuto inalterata tale impostazione fino all’anno 2009, anno dal quale il legislatore riteneva non più necessaria l’emanazione di un regolamento per l’adozione, dal 2010, della Tariffa Integrata o Tia Ambiente, consentendo però ai  comuni di restare nel regime fiscale scelto fino a quel dato momento (Decreto Legge n. 208/2008).

Le proroghe hanno quindi rappresentato il necessario strumento legislativo per garantire continuità ai regimi in vigore fino alla svolta della dichiarata non emanazione del regolamento per istituire la Tariffa Integrata o Tia Ambiente.

Al mantenimento, a partire dal 2010, della Tia del Decreto Ronchi non può che corrispondere, in forza delle stesse disposizioni, anche la vigenza della Tarsu.

Per queste ragioni si è determinato un complicato intrecciarsi di norme finalizzato a dare continuità ed equilibrio in una fase di cambiamento durata più di un decennio e conclusasi con una rinuncia a percorrere strade diverse rispetto alla vecchia Tarsu le cui  caratteristiche fondamentali rappresentano il fulcro della disciplina che regolerà il futuro di questa materia.

Particolarmente significativo ai fini della presente disamina risulta anche il contenuto dell’articolo 14 del Di. 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici, noto come Decreto “Salva Italia”, il quale ha abrogato, a partire dal 10 gennaio 2013, non solo la Tariffa di Igiene ambientale istituita con il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e la Tariffa Integrata istituita con il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ma anche la Tarsu di cui ai Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Il comma 46 di questo articolo dispone infatti che “A decorrere dal 10 gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei  bilanci degli enti comunali di assistenza”.

In definitiva, la mancanza di espresse deroghe alla vigenza della Tarsu oltre il 2009, è dipesa dal fatto che dopo quell’anno è stata superata le necessità di prorogarla, essendo stata formalmente concessa  a tutti i comuni la  possibilità di  mantenerla o di adottare in sua sostituzione non solo la Tia1, ma anche, la Tariffa Integrata o Tia Ambiente.

Tale  orientamento è stato sostenuto anche dai giudici della Corte dei Conti (Delibera n. 65/2010  Piemonte dell’ 11 novembre 201  e Deliberazione Corte dei Conti  Lombardia n. 21 del 28 gennaio 2011) che hanno fornito pareri riguardanti la natura dei  prelievi adottabili per lo smaltimento dei rifiuti ritenendo vigente la Tarsu laddove non sostituita dall’ente locale con la Tia.

I giudici contabili hanno sostenuto che “solo per i Comuni che  non abbiano già optato per il passaggio alla TIA, l’amministrazione locale può decidere di continuare ad applicare la TARSU alla stregua del  proprio regolamento ancora vigente (ex articolo 238, comma il e articolo 264, comma 1, lett. i, del Decreto Legislativo n. 152/2006)”.

Per le ragioni esposte, il ricorso va rigettato”.

Personalmente non condivido le conclusioni del giudice tributario, in quanto ho sostenuto, sostengo ancora e sosterrò in appello che, in mancanza di proroga, la Tarsu per gli anni 2010 e 2011 era ed  è illegittima per mancanza di copertura legislativa e per la palese violazione dell’articolo 23 della Costituzione. Per tale ultima ragione avevo sollevato una questione pregiudiziale di incostituzionalità, che, visto i fatti, non è stata presa in considerazione.

A stabilire che la Tarsu per gli anni 2010 e 2011 è legittima e, pertanto, va pagata è la Commissione Tributaria Provinciale di Vibo Valentia con sentenza n. 460/02/15 emessa il 18/03/2015 e depositata il 22/04/2015.

In sostanza i giudici tributari hanno sostenuto quanto segue:

“Secondo la tesi del ricorrente con il Decreto Legislativo 5/02/1997 n. 22, c.d. decreto Ronchi, veniva introdotta la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, detta pur Tariffa d’Igiene Ambientale (TIA), quale corrispettivo pecuniario ai Comuni per il servizio prestato, e con tale decreto, all’articolo 49, comma 1, veniva espressamente soppressa la TARSU con la previsione di un regime transitorio, disciplinato da regolamento attuativo. I Comuni avrebbero dovuto introdurre la TIA dal gennaio 2008. Da questa data si  sono  succeduti vari provvedimenti normativi che hanno spostato fino al primo gennaio

2010 il periodo transitorio,  congelando la situazione del prelievo in vigore nel 2006, anche perché con l’avvio del nuovo Codice dell’Ambiente, Decreto Legislativo. 152/2006, è stata abrogata la TIA prevista dal decreto Ronchi con la previsione di una nuova tariffa da determinarsi con il regolamento ivi previsto, fermo restando che fino alla emanazione del predetto regolamento continuavano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.

Ora, tenuto conto che l’ultima proroga della TARSU, a mente dell’ articolo 5 Decreto Legge n. 208 del 30/12/2008, è fino all’anno 2009, con possibilità per i comuni di applicazione della TARSU, oppure la TIA in attesa  della  nuova tariffa da determinarsi con  il relativo previsto regolamento, si è posto il problema della tassazione dei rifiuti per gli anni di competenza 2010 e 2011 in discussione, e non essendo stato ancora emanato il regolamento di cui all’ articolo 238 del Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152  (Codice dell’Ambiente) seppure con ulteriore differimento di termini, ne conseguirebbe, secondo la tesi prospettata  dal  ricorrente, per l’anno 2010 e 2011 l’illegittimità della TARSU per mancanza di copertura legislativa.

La ricostruzione non convince.

Ed invero come sostenuto da autorevole dottrina, l’unica disposizione che avrebbe soppresso esplicitamente la Tarsu, ovvero il comma I dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 22/1997, è stata a propria volta soppressa già nel 2006  ad opera del codice ambientale.

Come già affermato, dall’entrata in vigore del codice ambientale, nell’attesa dell’adozione del suo regolamento attuativo, il legislatore ha ritenuto di cristallizzare la situazione disponendo la vigenza delle forme di prelievo già  in essere, Tarsu e Tia 1 (istituita con il Decreto Legislativo n.  22/1997), e soltanto successivamente attribuendo ai comuni, a partire dal giugno 2010 (con il Decreto Legge n. 208/2008 e successive modificazioni) la facoltà di adottare anche la Tariffa Integrata o Tia Ambiente (seppur non regolamentata).

Dopo l’entrata in vigore del codice ambientale, il legislatore non ha più introdotto modifiche al regolamento attuativo del Decreto Ronchi (il Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999), ma è intervenuto attraverso specifiche disposizioni contenute nella Finanziaria del 2007 per prorogare la coesistenza dei prelievi Tial (istituita con il Decreto Legislativo n. 22/1997) e Tarsu (anche per il 2008 e 2009).

Ed è proprio dal combinato della  lettura del comma 11 dell’articolo 238 del codice ambientale, del comma 2- quater dell’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 208/2008, e del comma 184 dell’articolo unico della Finanziaria 2007, che si ricava la tesi dell’attuale vigenza della  Tarsu.

Infatti, se già nel 2006 il citato comma 11 aveva previsto che continuavano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti, ivi compresa la Tarsu, nel 2006 il comma 184 dell’articolo I della Finanziaria ha mantenuto inalterata tale impostazione fino all’anno 2009, anno dal quale il legislatore riteneva non più necessaria l’emanazione di un regolamento per l’adozione, dal 2010, della Tariffa Integrata o Tia Ambiente, consentendo però ai  comuni di restare nel regime fiscale scelto fino a quel dato momento (Decreto Legge n. 208/2008).

Le proroghe hanno quindi rappresentato il necessario strumento legislativo per garantire continuità ai regimi in vigore fino alla svolta della dichiarata non emanazione del regolamento per istituire la Tariffa Integrata o Tia Ambiente.

Al mantenimento, a partire dal 2010, della Tia del Decreto Ronchi non può che corrispondere, in forza delle stesse disposizioni, anche la vigenza della Tarsu.

Per queste ragioni si è determinato un complicato intrecciarsi di norme finalizzato a dare continuità ed equilibrio in una fase di cambiamento durata più di un decennio e conclusasi con una rinuncia a percorrere strade diverse rispetto alla vecchia Tarsu le cui  caratteristiche fondamentali rappresentano il fulcro della disciplina che regolerà il futuro di questa materia.

Particolarmente significativo ai fini della presente disamina risulta anche il contenuto dell’articolo 14 del Di. 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici, noto come Decreto “Salva Italia”, il quale ha abrogato, a partire dal 10 gennaio 2013, non solo la Tariffa di Igiene ambientale istituita con il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e la Tariffa Integrata istituita con il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ma anche la Tarsu di cui ai Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Il comma 46 di questo articolo dispone infatti che “A decorrere dal 10 gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei  bilanci degli enti comunali di assistenza”.

In definitiva, la mancanza di espresse deroghe alla vigenza della Tarsu oltre il 2009, è dipesa dal fatto che dopo quell’anno è stata superata le necessità di prorogarla, essendo stata formalmente concessa  a tutti i comuni la  possibilità di  mantenerla o di adottare in sua sostituzione non solo la Tia1, ma anche, la Tariffa Integrata o Tia Ambiente.

Tale  orientamento è stato sostenuto anche dai giudici della Corte dei Conti (Delibera n. 65/2010  Piemonte dell’ 11 novembre 201  e Deliberazione Corte dei Conti  Lombardia n. 21 del 28 gennaio 2011) che hanno fornito pareri riguardanti la natura dei  prelievi adottabili per lo smaltimento dei rifiuti ritenendo vigente la Tarsu laddove non sostituita dall’ente locale con la Tia.

I giudici contabili hanno sostenuto che “solo per i Comuni che  non abbiano già optato per il passaggio alla TIA, l’amministrazione locale può decidere di continuare ad applicare la TARSU alla stregua del  proprio regolamento ancora vigente (ex articolo 238, comma il e articolo 264, comma 1, lett. i, del Decreto Legislativo n. 152/2006)”.

Per le ragioni esposte, il ricorso va rigettato”.

Personalmente non condivido le conclusioni del giudice tributario, in quanto ho sostenuto, sostengo ancora e sosterrò in appello che, in mancanza di proroga, la Tarsu per gli anni 2010 e 2011 era ed  è illegittima per mancanza di copertura legislativa e per la palese violazione dell’articolo 23 della Costituzione. Per tale ultima ragione avevo sollevato una questione pregiudiziale di incostituzionalità, che, visto i fatti, non è stata presa in considerazione.