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Svolta Consob: l’Arbitro è realtà

Svolta Consob: l’Arbitro è realtà
Svolta Consob: l’Arbitro è realtà

Con la recente emanazione del Decreto Legislativo del 6 agosto 2015, n. 130, che ha recepito la Direttiva Europea 2009/22/CE in materia di ADR (“Alternative Dispute Resolution”, ossia meccanismi alternativi alla risoluzione giudiziale delle controversie), la Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa), si appresta a ristrutturare il proprio organismo interno di risoluzione delle controversie. L’obiettivo è quello di plasmare un modello simile al già testato Arbitro bancario finanziario (d’ora in poi “Abf”) attraverso la creazione dell’“Arbitro Consob”.

Secondo quanto affermato da Giuseppe D’Agostino, Vice direttore Consob, in una recente intervista rilasciata al Sole 24 Ore (Plus 24 - Il Sole 24 Ore n.675), a partire da febbraio/marzo 2016, gli intermediari finanziari potranno portare all’attenzione dell’Arbitro Consob istanze afferenti alle materie di competenza della Consob e risolvere così le controversie. Le novità del testo risiedono nella obbligatorietà della procedura e nella natura decisoria dell’attività svolta dall’Arbitro Consob; in caso di rifiuto dell’intermediario o della controparte, potranno essere irrogate sanzioni molto gravi.

Ciò ha, come diretta conseguenza, quella di delineare un quadro normativo che impatta notevolmente sull’assetto vigente. La Consob infatti ha un proprio organismo interno deputato alla risoluzione delle controversie (la Camera di Conciliazione ed Arbitrato, istituita con Decreto Legislativo 179/2007), ma le procedure che dinanzi lo stesso possono essere esperite si fondano sulla partecipazione volontaria degli intermediari. I maggiori problemi che dunque si riscontrano attualmente sono:

  • numerosi casi di mancata adesione degli intermediari ai tentativi di conciliazione;
  • basso numero di conciliazioni concluse con esito favorevole.

L’obiettivo, evidentemente, è di invertire il trend negativo della “Camera di Conciliazione e Arbitrato”, sulla scorta, come accennato, dell’attenzione suscitata dai successi dell’Abf. L’organismo istituito presso la Banca d’Italia conta di certo ricorsi più numerosi (fino ai primi di agosto erano ben 11.237, di cui la maggior parte vertenti su contratti di mutuo), considerata la maggior frequenza con cui vengono intrattenuti rapporti bancari rispetto ai servizi finanziari. Ciò non toglie tuttavia che un meccanismo di risoluzione delle controversie extra-giudiziali consenta evidentemente una modalità veloce, efficiente, nonché economica per pervenire alla definizione di rapporti giuridici, lungi quindi dal rimettersi ai tempi della attuale giustizia civile.

Il progetto di un organismo più efficiente era d’altronde già in cantiere.

Un documento pubblicato dalla Consob nel gennaio 2014 e meglio noto come “Carta degli investitori” dedica una apposita sezione (sotto-progetto n.2) alla riforma della Camera di Conciliazione e Arbitrato. Nello stabilire le finalità di questo progetto, così recita il testo: “Con tale sotto-progetto si intende rafforzare le forme di tutela diretta del risparmio proponendo al legislatore la modifica dell’articolo 32-ter del TUF per introdurre anche nelle materie di competenza della Consob un Organismo di tipo “decisorio” per la risoluzione stragiudiziale delle controversie attinenti principalmente alla prestazione di servizi e di attività di investimento e di servizi accessori (riguardanti gli obblighi di informativa, correttezza e trasparenza), a cui gli intermediari siano obbligati ad aderire sul modello di quello a tutt’oggi operativo in ambito creditizio (Arbitro Bancario e Finanziario istituito presso la Banca d’Italia).”.

Il piano del Governo, così come manifestato dal Decreto 130/2015, aspetta a questo punto soltanto un regolamento attuativo da parte della Consob, che sempre secondo Giuseppe D’Agostino, nell’intervista di cui sopra, presenterà sorprese, estendendo la sua disciplina non soltanto agli intermediari finanziari, bensì a tutti i soggetti vigilati dalla Consob.

Con la recente emanazione del Decreto Legislativo del 6 agosto 2015, n. 130, che ha recepito la Direttiva Europea 2009/22/CE in materia di ADR (“Alternative Dispute Resolution”, ossia meccanismi alternativi alla risoluzione giudiziale delle controversie), la Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa), si appresta a ristrutturare il proprio organismo interno di risoluzione delle controversie. L’obiettivo è quello di plasmare un modello simile al già testato Arbitro bancario finanziario (d’ora in poi “Abf”) attraverso la creazione dell’“Arbitro Consob”.

Secondo quanto affermato da Giuseppe D’Agostino, Vice direttore Consob, in una recente intervista rilasciata al Sole 24 Ore (Plus 24 - Il Sole 24 Ore n.675), a partire da febbraio/marzo 2016, gli intermediari finanziari potranno portare all’attenzione dell’Arbitro Consob istanze afferenti alle materie di competenza della Consob e risolvere così le controversie. Le novità del testo risiedono nella obbligatorietà della procedura e nella natura decisoria dell’attività svolta dall’Arbitro Consob; in caso di rifiuto dell’intermediario o della controparte, potranno essere irrogate sanzioni molto gravi.

Ciò ha, come diretta conseguenza, quella di delineare un quadro normativo che impatta notevolmente sull’assetto vigente. La Consob infatti ha un proprio organismo interno deputato alla risoluzione delle controversie (la Camera di Conciliazione ed Arbitrato, istituita con Decreto Legislativo 179/2007), ma le procedure che dinanzi lo stesso possono essere esperite si fondano sulla partecipazione volontaria degli intermediari. I maggiori problemi che dunque si riscontrano attualmente sono:

  • numerosi casi di mancata adesione degli intermediari ai tentativi di conciliazione;
  • basso numero di conciliazioni concluse con esito favorevole.

L’obiettivo, evidentemente, è di invertire il trend negativo della “Camera di Conciliazione e Arbitrato”, sulla scorta, come accennato, dell’attenzione suscitata dai successi dell’Abf. L’organismo istituito presso la Banca d’Italia conta di certo ricorsi più numerosi (fino ai primi di agosto erano ben 11.237, di cui la maggior parte vertenti su contratti di mutuo), considerata la maggior frequenza con cui vengono intrattenuti rapporti bancari rispetto ai servizi finanziari. Ciò non toglie tuttavia che un meccanismo di risoluzione delle controversie extra-giudiziali consenta evidentemente una modalità veloce, efficiente, nonché economica per pervenire alla definizione di rapporti giuridici, lungi quindi dal rimettersi ai tempi della attuale giustizia civile.

Il progetto di un organismo più efficiente era d’altronde già in cantiere.

Un documento pubblicato dalla Consob nel gennaio 2014 e meglio noto come “Carta degli investitori” dedica una apposita sezione (sotto-progetto n.2) alla riforma della Camera di Conciliazione e Arbitrato. Nello stabilire le finalità di questo progetto, così recita il testo: “Con tale sotto-progetto si intende rafforzare le forme di tutela diretta del risparmio proponendo al legislatore la modifica dell’articolo 32-ter del TUF per introdurre anche nelle materie di competenza della Consob un Organismo di tipo “decisorio” per la risoluzione stragiudiziale delle controversie attinenti principalmente alla prestazione di servizi e di attività di investimento e di servizi accessori (riguardanti gli obblighi di informativa, correttezza e trasparenza), a cui gli intermediari siano obbligati ad aderire sul modello di quello a tutt’oggi operativo in ambito creditizio (Arbitro Bancario e Finanziario istituito presso la Banca d’Italia).”.

Il piano del Governo, così come manifestato dal Decreto 130/2015, aspetta a questo punto soltanto un regolamento attuativo da parte della Consob, che sempre secondo Giuseppe D’Agostino, nell’intervista di cui sopra, presenterà sorprese, estendendo la sua disciplina non soltanto agli intermediari finanziari, bensì a tutti i soggetti vigilati dalla Consob.