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Le spese per il mantenimento della prole: evoluzione giurisprudenziale e problemi

Le spese per il mantenimento della prole: evoluzione giurisprudenziale e problemi
Le spese per il mantenimento della prole: evoluzione giurisprudenziale e problemi

Una delle questioni più problematiche e dibattute in materia di diritto di famiglia è, ed è sempre stata, quella di individuare, nell’ambito dei provvedimenti emessi dal Giudice in sede di separazione e divorzio, quelle che sono le spese ordinarie per il mantenimento della prole e quelle, invece, che devono essere intese come straordinarie ai fini dell’ulteriore integrazione da parte del genitore obbligato.

Infatti, secondo quanto disposto dall’articolo 30 della Costituzione, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l’articolo 147 del Codice Civile, anche dopo l’ultima riforma apportata dal Decreto Legislativo del 28 dicembre 2013, n. 154, che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell’articolo 148 del codice civile, non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascuno coniuge (Cassazione Civile, Prima Sezione Civile,  19 marzo 2002, n. 3974; Cassazione Civile, Prima Sezione Civile, 22 marzo 2005, n. 6197; Cassazione Civile, Prima Sezione Civile, 24 febbraio 2006, n. 4203; Cassazione Civile, Terza Sezione Civile, 8 agosto 2007, n. 17403).

In sostanza, il genitore non collocatario non solo può essere obbligato alla corresponsione all’altro di un assegno di mantenimento mensile determinato nel quantum in maniera forfettaria, ma anche a contribuire proporzionalmente a tutte quelle spese, a volte impreviste, che si rendessero necessarie alle esigenze di vita dei figli. Però, mentre le spese c.d. “ordinarie” sono già ricomprese nell’assegno di mantenimento mensile, e per questo vengono appunto definite in tal modo, quelle c.d. “straordinarie” vanno versate a parte ed il coniuge tenuto al contributo lo può essere o a semplice richiesta del genitore collocatario, purché vi sia stato previo accordo, o, senza precedente accordo, ma previa esibizione della documentazione che ne registri l’esborso, nel caso in cui siano inevitabili.

Il Giudice, però, gode di un’ampia discrezionalità in materia ed è libero di stabilire, in sentenza, un regime unitario o diversificato, a seconda della situazione concreta, nonché il quantum di contribuzione mentre, qualora non lo faccia, le spese ex lege, si intendono ripartire al 50% in ossequio al generale principio del dovere di mantenimento costituzionalmente tutelato ex articolo 30 della Costituzione.

Giova ricordare, per esempio, quanto detto dalla Suprema Corte (Cassazione Civile, Prima Sezione Civile, 27 aprile 2011, n. 9376) secondo cui non essendovi coincidenza fra le decisioni di maggiore interesse per i figli e le spese straordinarie non sarebbe configurabile, a carico del coniuge affidatario, alcun obbligo di previa concertazione con l’altro coniuge sulla determinazione di queste ultime, nei limiti in cui esse non implichino decisioni di maggior interesse per i figli (Cassazione Civile, Prima Sezione Civile, 5 maggio 1999, n. 4459, in Famiglia e Diritto, 1999, 4, 318). Tuttavia, tale principio non è inderogabile, essendo sempre possibile che il Giudice, ai sensi dell’articolo 155 del Codice Civile, determini, oltre che la misura, anche i modi con i quali il coniuge non affidatario dovrebbe contribuire al mantenimento dei figli, in modo difforme da quanto previsto in linea di principio dalla legge (ex plurimis Cassazione Civile, Prima Sezione Civile, 21 gennaio 2009, n. 2182).

Quanto detto sino ad ora, però, si complica nella pratica.

Infatti è facile assistere a casi in cui la suddivisione di questi costi sia motivo di crescente conflittualità tra i genitori e spesso origine di un nuovo contenzioso, magari anche per somme di non rilevante entità. Per questo motivo ci si trovano spesso nella difficile situazione di dover comprendere quali spese rientrino nell’ordinario assegno di mantenimento mensile stabilito dal Giudice e quali, invece, debbano essere considerate straordinarie e rimborsabili al coniuge collocatario dei figli, previa concertazione con l’altro.

Il problema, sul punto, deriva proprio dal fatto che sussiste un assoluto vuoto legislativo in proposito, nonché da una prassi che, in molti casi, varia da tribunale a tribunale.

Detto ciò, la differenza tra le spese ordinarie e straordinarie deve comunque essere trovata tramite un’analisi della giurisprudenza di legittimità per poi scendere più nei particolari delle singole tipologie.

Deve premettersi, comunque, che sono considerate c.d. “straordinarie” tutte quelle spese che non afferiscono alla soddisfazione delle esigenze di vita quotidiana di una persona normale, le quali si accrescono nel corso del tempo, in ragione del sempre maggiore benessere e in relazione all’età dei figli, secondo l’id quod plerumque accidit, ma sono caratterizzate dai seguenti elementi: periodicità (requisito temporale), gravosità (requisito quantitativo) e necessità o utilità (requisito funzionale). Pertanto, vi possono rientrare non solo le spese da sostenere una tantum, cioè quelle occasionali ed imprevedibili, ma anche quelle che attengono ad un lasso più o meno lungo ma determinato di tempo (cioè le spese periodiche) o quelle che hanno una certa consistenza sul piano pecuniario (spese gravose) o ancora quelle che mirano a realizzare interessi primari o comunque rilevanti della persona (spese necessarie o comunque utili), fatta esclusione, ovviamente, per quelle meramente voluttuarie.

Tutto ciò perché mentre nell’ordinario assegno mensile la Corte di legittimità ha sempre sostenuto che esso debba soddisfare una molteplicità di esigenze dei figli certamente non riconducibile soltanto all’obbligo alimentare ma inevitabilmente estese anche all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cassazione Civile, Prima Sezione Civile, 14 maggio 2010, n. 11772; Cassazione Civile, Prima Sezione Civile, 24 febbraio 2006, n. 4203; Cassazione Civile, Prima Sezione Civile, 14 febbraio 2003, n. 2196; Cassazione Civile, Prima Sezione Civile, 19 marzo 2002, n. 3974; Cassazione Civile, Prima Sezione Civile, 8 novembre 1997, n. 11025), cioè che riguarderebbero il soddisfacimento di esigenze di vita quotidiana della persona normale (dell’homo ejusdem condicionis et professionis) quali mangiare, lavarsi, vestirsi, nonché le spese ad esse immediatamente propedeutiche e conseguenziali (Tribunale di Messina, sentenza del 3 gennaio 2006; Corte d’Appello di Messina, sentenza del 14 ottobre 2002).Di contro, quelle c.d. “straordinarie” sono state recentemente definite dagli Ermellini come quelle che “per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli” (Cassazione Civile, Prima Sezione Civile, 8 giugno 2012, n. 9372), anche se la giurisprudenza di merito ha meglio precisato che “nel concetto di spese straordinarie rientra (…) tutto ciò che è extra ordinem in senso soggettivo ed oggettivo. In senso soggettivo perché deve trattarsi di spese non prevedibili ex ante e pertanto non quantificabili al momento della determinazione giudiziale dell’assegno di mantenimento. In senso oggettivo, perché tali spese devono essere di ammontare tale da non poter essere coperte dall’assegno di mantenimento, il cui importo (…) deve essere parametrato non solo alle esigenze del beneficiario, ma anche alle possibilità economiche dell’obbligato” (Tribunale di Prato, sentenza del 22 novembre 2011; Tribunale di Messina, Prima Sezione, 14 giugno 2005).

Ciò, come ineludibile conseguenza, conduce ad affermare che le spese straordinarie non possono essere stabilite in via forfettaria ed aprioristica altrimenti si rischierebbe di violare il principio logico secondo cui soltanto ciò che è determinabile può essere quantificato (Corte d’Appello di Napoli, 6 giugno 2008, n. 2201; Tribunale di Firenze, sentenza del 27 settembre 2006). Inoltre, laddove le spese straordinarie non siano diretta conseguenza di scelte di notevole rilevanza operate nell’interesse del minore, il genitore non collocatario ne è tenuto al pagamento, senza diritto di intervenire nel processo decisionale che ha portato alla formazione della spesa, solo se non superino i limiti della necessità e della congruenza. Di contro, ove le spese straordinarie trovino il proprio fondamento in decisioni di particolare importanza, il genitore non collocatario ha diritto ad essere coinvolto in tali scelte (Cassazione Civile, Prima Sezione Civile, 7 aprile 2005, n. 925), e ciò al fine di evitare che quest’ultimo venga a trovarsi in difficoltà in seguito a richieste di rimborso, magari anche per importi rilevanti, non programmate e, nello stesso tempo, per evitare anche un uso non corretto di tali richieste (Corte d’Appello di Lecce, sentenza 19 dicembre 2011, n. 1002).

Per esempio, al di fuori delle spese mediche indifferibili ed urgenti che potranno essere sostenute dall’uno o dall’altro genitore, in assenza del consenso dell’altro (Corte d’Appello di Roma, sentenza del 5 aprile 2006), vi sono altre tipologie di spesa non indifferibili e di norma programmabili che, in ipotesi di affidamento condiviso, di norma necessitano di essere concordate, per espressa statuizione giudiziale, tra i genitori, come nel caso dei costi per la pratica sportiva, per attività ludiche e ricreative, per l’iscrizione e la frequenza di strutture scolastiche private, per corsi e lezioni di recupero o approfondimento scolastico, per scelte inerenti il trasporto scolastico, ecc. (Tribunale di Catania, sentenza del 4 dicembre 2008).

Al riguardo, poi, la Suprema Corte ha recentemente precisato che esse possono definirsi “straordinarie” quando hanno le seguenti caratteristiche, e cioè sono rilevanti, ovvero esorbitanti rispetto alle spese ordinarie, proporzionalmente al tenore di vita della famiglia, imprevedibili, ovvero necessarie per eventi che non rientrano nell’ordinario menage familiare e non determinabili a priori, e imponderabili, ovvero non quantificabili nel loro ammontare (Cassazione Civile, Prima Sezione Civile, 8 settembre 2014, n. 18869). Nella pratica, però, prima di qualificare una spesa come ordinaria o come straordinaria, occorre prendere in considerazione anche il particolare contesto socio-economico in cui sono inseriti i figli stessi. In sostanza, non è possibile stabilire in via generale se una spesa è ordinaria o straordinaria, ma ciò varia a seconda delle diverse circostanze del caso concreto.

Il problema, come già accennato in precedenza, è che oltre alle difformità di base, alcuni tribunali territoriali hanno sperimento prassi, alquanto opinabili, per cui la necessità della concertazione in ordine alle suddette spese straordinarie ricorra solamente nel caso in cui, per singola voce di spesa, si ecceda una somma mensile predeterminata, in considerazione alle capacità reddituali del nucleo (per esempio, www.ordineavvocatipordenone.it), mentre al di sotto della soglia non sia necessario il preventivo accordo in ordine alla spesa per poi ottenerne il rimborso pro quota. Altri, per esempio, hanno redatto ed approvato appositi protocolli (per esempio, Milano, Bergamo, Firenze, Lucca, Verona, Varese, ecc.) o, per evitare il problema dalla radice, hanno addirittura omesso qualsivoglia riferimento alla differenza tra c.d. spese ordinarie e straordinarie.

Fata questa rapida panoramica sui concetti di base e comprese le problematiche sottostanti, bisogna ora addentrarci nella vasta casistica delle tipologie di spese dato che, a prima vista, sembra che i Tribunali giungano spesso a soluzioni diametralmente opposte, e ciò è provato proprio dai protocolli approvati in materia.

1) Spese Mediche

Primo tipo di spese che, per la loro importanza, possono suscitare accese discussione tra i coniugi sono quelle mediche, delle quali ovviamente non serve alcuna digressione sulla loro importanza ai fini della tutela della salute e dello sviluppo della prole.

In base all’analisi dei protocolli nonché della prassi giurisprudenziale, sembra si possa fare all’interno di esse una bipartizione tra quelle che non richiedono un preventivo accordo (cioè quelle per visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale nonché tickets sanitari) e quelle che, di contro, lo richiedono (come le cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, le cure termali e fisioterapiche, gli accertamenti ed i trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale nonché i farmaci particolari).

Come può facilmente ravvedersi, tutte quante le spese in oggetto presentano le caratteristiche sopra riportate, e cioè sono rilevanti, o comunque esorbitanti rispetto alle spese ordinarie, imprevedibili, o necessarie per eventi che non rientrino nell’ordinario menage familiare, ma soprattutto non determinabili a priori e imponderabili. Ovviamente, la differenza tra quelle che devono preventivamente essere concordate e quelle, invece, per le quali questo passaggio non è obbligatorio, risiede nel fatto che solo le prime assolutamente necessarie ed urgenti per la salute della prole oltre a non essere programmabili; non solo, ma quelle che richiedono il previo assenso hanno una maggiore incidenza dal punto di vista economico su entrambi i coniugi, o almeno questo è ciò che traspare dalle pronunce dei tribunali.

Infatti, secondo la giurisprudenza maggioritaria sussiste l’obbligo del genitore separato di contribuire alle spese straordinarie per i figli, anche se non previamente concordate, per le cure mediche non sostenute dal Servizio Sanitario Nazionale, mentre per ogni altra spesa di carattere straordinario il medesimo obbligo sussiste solo ove la spesa sia stata previamente concordata dai genitori (Corte d’Appello di Roma, sentenza del 5 aprile 2006), e ciò per la differenza prima analizzata tra spese straordinarie e scelte straordinarie.

Più nel dettaglio, per esempio, il Tribunale di Perugia (Tribunale di Perugia, sentenza n. 967/2011) ha ritenuto la spesa per l’acquisto di un apparecchio ortodontico, come per gli occhiali, rientrante tra quella c.d. straordinarie dato cheil suo costo elevato, pari a più assegni di mantenimento, escludeva che potesse trattarsi di una spesa ordinaria e, diversamente, avrebbe impedito la soddisfazione delle esigenze minimali di vita dei figli. In qualsiasi caso, ha precisato, tale spesa, per essere rimborsabile, deve comunque essere concordata dai genitori, dato che non si tratta di spesa sanitaria urgente ma tranquillamente programmabile.

In sostanza, una spesa economicamente rilevante e non determinabile a priori, motivo per il quale deve ritenersi che essa debba considerarsi “straordinaria”, ma che non essendo urgente necessiterebbe di previo concerto dei genitori onde poter poi giungere ad un’effettiva ripartizione delle spese tra essi.

Il Tribunale di Prato (Tribunale di Prato, sentenza del 22 novembre 2011) ha precisato che “nel caso delle spese mediche, ad esempio, non possono rientrare fra le spese ordinarie quelle erogate per le medicine necessarie a curare, ad esempio, un’influenza, mentre sono straordinarie (…) quelle per un intervento chirurgico o per una terapia a seguito di un infortunio”. Sulla stessa linea, la Corte d’Appello di Catania (Corte d’Appello di Catania, sentenza del 29 maggio 2008) ha escluso che possa attribuirsi il carattere di straordinarietà a taluni farmaci affermando che “rientrano nell’assegno mensile di mantenimento le spese per medicinali come antibiotici, antipiretici, sciroppi espettoranti, necessari per fronteggiare situazioni che rientrano nella normale gestione di vita quotidiana di un minore che sono di uso frequentissimo”. Inoltre, il Tribunale di Catania ha affermato che si devono ritenere “ordinarie” le spese sanitarie relative ad una normale visita di controllo o all’acquisto di medicinali da banco mentre c.d. “straordinarie” tutte le altre, connesse, per esempio, a visite e cure specialistiche (Tribunale di Catania, sentenza del 4 dicembre 2008).

Ben si può comprendere come, nonostante le spese mediche vengano nella maggior parte dei casi considerate straordinarie, anche se, a differenza di come molti la pensano, potrebbero anche essere di carattere ordinario ut supra, la situazione lasci molti dubbi in proposito, non dovendosi escludere che quanto detto dalla giurisprudenza di merito possa anche essere in futuro anche smentito.

Certo è che, perché si possa effettivamente rientrare nella categoria delle spese straordinarie, esse devono per forza essere connotate dai caratteri della periodicità, gravosità e necessità, cioè non devono essere spese sostenute per normali esigenze di vita ma per situazioni contingenti ed imprevedibili.

2) Spese Scolastiche

Altro genere di spese su cui possono insorgere difficoltà interpretative sono quelle scolastiche.

Solitamente si tende, anche in questo caso, a distinguere quelle per le quali non sarebbe necessario alcun preventivo accordo tra i coniugi (cioè quelle per le tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, per libri di testo, anche se in questo caso non vi è uniformità di vedute, e materiale di corredo scolastico di inizio anno, per gite scolastiche senza pernottamento, per trasposto pubblico e mensa) da quelle che, invece, richiederebbero un preventivo accordo(cioè quelle per le tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati, per corsi di specializzazione, per gite scolastiche con pernottamento, per corsi di recupero e lezioni private nonché per alloggio presso la sede universitaria).

Oltretutto si tende anche a fare un’ulteriore distinzione, e cioè quella delle spese extrascolastiche, riconnesse comunque alle esigenze di studio e preparazione dei figli, per le quali non sarebbe necessario alcun preventivo accordo tra i coniugi (per tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo) o richiedenti un preventivo accordo (corsi di istruzione e ricreativi, spese di custodia quali baby sitter nonché viaggi e vacanze, corsi musicali e relativi strumenti).

Rimarrebbero invece di natura ordinaria quelle per l’acquisto della cancelleria, per i buoni pasto e gli articoli di uso comune. Non solo, ma secondo la Suprema Corte, le spese per la formazione universitaria verrebbero qualificate dalla giurisprudenza quali ‘‘spese ordinarie’’, tali da giustificare una richiesta di modifica in aumento dell’assegno periodico non trattandosi, infatti, di spese di carattere saltuario e eccezionale o comunque imprevedibile ma, al contrario, assolutamente normali e durevoli nel tempo (Cassazione Civile, Prima Sezione Civile, 7 aprile 2006, n. 8153).

Anche in questo caso, la differenza tra quelle che devono preventivamente essere concordate e quelle, invece, per le quali questo passaggio non è obbligatorio, risiede nel fatto che solo le prime assolutamente necessarie per la crescita intellettiva dei figli, mentre le altre, anche se importanti per essa, non sono considerabili come strettamente necessarie ed avrebbero una maggiore incidenza dal punto di vista economico su entrambi i coniugi, cosa sicuramente da tenere in considerazione.

Per esempio, il Tribunale di Monza (Tribunale di Monza, sentenza del 25 gennaio 2010, n. 295; Tribunale di Lamezia Terme, sentenza del 10 maggio 2004) ritiene che debbano intendersi come spese straordinarie quelle relative alle tasse scolastiche e universitarie, alle rette, alle gite scolastiche, al materiale didattico ed ai libri di testo (Tribunale di Monza, sentenza del 13 gennaio 2003). Al riguardo, però, è di diverso avviso il Tribunale di Como, il quale ha ritenuto che non siano spese straordinarie rimborsabili quelle relative alla retta scolastica di un Istituto Superiore Privato visto che “non possono definirsi straordinarie in senso logico-giuridico, poiché attengono ad esborsi ricorrenti su base annua nonché del tutto prevedibili sia nell’an, sia nel quantum una volta che si faccia la scelta di iscrivere il minore ad un istituto di istituzione privato” (Tribunale di Como, sentenza del 14 maggio 2007).

Ciò fa ben comprendere le difficoltà interpretative della materia, producendo diverse, ed a volte inaccettabili, soluzione a seconda del foro.

Allo stesso modo, è interessante notare la giurisprudenza di merito che si è formata in ordine alla spesa della mensa scolastica, dove l’orientamento maggioritario (Tribunale di Novara, sentenza del 26 marzo 2009; Tribunale di Roma, Prima Sezione Civile, sentenza del 9 ottobre 2009; Corte d’Appello di Milano, Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia, sentenza del 22 maggio 2008) ritiene che non si tratti di spesa straordinaria in quanto meramente sostitutiva del pasto casalingo e comunque relativa al vitto quotidiano mentre quello tutt’oggi minoritario, di contro, essa sia rimborsabile al di fuori dell’ordinario assegno mensile di mantenimento e perciò straordinaria (Tribunale di Bergamo, ordinanza del 7 gennaio 2011).

3) Spese Sportive e Ludiche

Infine, devono ora prendersi in considerazione le spese per le attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature.

Anche in questo caso, giurisprudenza e dottrina hanno dato varie interpretazioni ed i problemi, da un punto di vista pratico, non sono certamente mancati. Si è concordi nel ritenere, però, che tali tipi di spese debbano sempre essere concordate tra i genitori onde poterne poi pretendere il rimborso, e ciò probabilmente per il minore impatto, in termini di pura necessità, ti tali tipi di spese sulla crescita e sullo sviluppo del minore.

Per esempio, spese straordinarie da concordarsi previamente vengono intese quelle relative a corsi sportivi, a corsi musicali e per l’acquisto dei relativi strumenti, per l’abbonamento a riviste specialistiche o per l’iscrizione ad una palestra (anche se di opinione in parte discordante la si rinviene nella Corte d’Appello di Firenze, Prima Sezione Civile, sentenza del 18 novembre 2004, la quale afferma che “Se lo sport non è praticato come una disciplina di tipo didattico, configurandosi come un di più rispetto all’attività di studio propria dei figli, è un lusso se esorbita dalle possibilità economiche familiari; e tale non può avere seguito viste le condizioni economiche delle parti”).

Stesso discorso per i momenti ludici, visto che la vita del minore si compone anche di essi e che i genitori, nei limiti ovviamente della loro situazione economico-reddituale, sono chiamati a soddisfarli. Basti citare, per esempio, l’acquisto di un computer o quello di un motorino, qualificate come spese c.d. straordinarie, od anche le somme necessarie per giungere a conseguire la patente di guida ed a pagare, successivamente, eventuali contravvenzioni dovute a violazione del codice della strada da parte dei figli (Tribunale di Ragusa, sentenza n. 278/2011; Tribunale di  Ragusa, sentenza n. 243/2011).

Passando ora ad un altro genere di spese, merita attenzione una singolare richiesta formulata innanzi al Tribunale di Piacenza, nella quale la moglie aveva chiesto il rimborso dei premi pagati per la polizza RcA e delle spese del carburante dell’auto guidata dal figlio. Il collegio di prime cure rigettava tale richiesta essendo l’auto intestata alla madre e non sussistendo comunque la prova che fosse il figlio a farne uso (Tribunale di Piacenza, sentenza del 2 febbraio 2010, n. 82). Parimenti sono state rigettate le richieste di rimborso per le spese di abbigliamento, quelle per la frequenza ad un Club (trattandosi di una spesa voluttuaria che andava concordata tra i coniugi) e quelle per l’acquisto di un Personal Computer (diversamente il Tribunale di Ragusa, sentenza n. 278/2011, ritiene che l’acquisto del computer nonché quelle del motorino, per un adolescente, rappresentano oggi un atto doveroso per i genitori e va quindi considerato come spesa straordinaria). Lo stesso Tribunale ha invece ritenuto che dovessero essere rimborsate le spese relative alla pensione completa ed al servizio di ombrellone in spiaggia usufruiti presso un hotel nel periodo estivo e quelle relative all’acquisto di testi universitari (Tribunale di Piacenza, sentenza del 2 febbraio 2010, n. 82).

Considerazioni Conclusive

Quanto si è venuto dicendo sino ad ora, come già accennato, deve comunque fare i conti non solo con la discrezionalità dei giudici, ma con una precisa contestualizzazione delle vicende.

Per esempio, una distinzione andrebbe fatta esaminando il diverso regime di affidamento.

Nell’ipotesi di affidamento esclusivo della prole, situazione però che si verifica solo in rare occasioni, la Cassazione (Cassazione Civile, Prima Sezione Civile, 5 maggio 1999, n. 4459) ha precisato che il genitore cui sono affidati i figli, ha l’esercizio esclusivo della potestà. Mentre soltanto le decisioni di maggiore interesse devono essere adottate da entrambi i genitori; pertanto, il genitore non affidatario deve intervenire e concorrere solo nelle scelte straordinarie ossia quelle di maggior interesse, c.d. di indirizzo.

Non solo, ma è stato recentemente precisato (Cassazione Civile, Prima Sezione Civile, 12 aprile 2014, n. 8676) che il genitore affidatario potrà decidere autonomamente sulla determinazione delle spese straordinarie senza la necessità di accordarsi preventivamente con l’altro genitore o di richiedere il suo parere. Di contro, le spese che implicano questioni di maggior interesse per i figli, investendo cioè decisioni importanti (cioè, per esempio, la scelta di un indirizzo religioso, della scuola da frequentare, della operazione chirurgica, ecc.) devono essere comunque concordate da entrambi i genitori.

Altra tematica presa in considerazione anche di recente dalla Cassazione è quella del diritto al rendiconto delle spese c.d. ordinarie sostenute per i figli dal genitore non collocatario. Sul punto, la Suprema Corte (Cassazione Civile, Prima Sezione Civile, 18 giugno 2015, n. 12654) ha statuito che il mantenimento per i figli viene stabilito in maniera forfettaria ed in ragione delle capacità economiche di entrambi i genitori, motivo per il quale quello non collocatario non ha alcun diritto di chiedere il rendiconto delle spese sostenute dall’altro per la prole. Ovviamente tale principio di diritto, per quanto detto sopra, non può applicarsi a quelle c.d. straordinarie.

Infine, per quanto riguarda la possibilità di riscossione delle spese straordinarie, devono farsi alcune considerazioni.

Nonostante non vi sia dubbio che per quelle ordinarie, per le quali è previsto l’assegno di mantenimento, basti agire tramite la notifica di un atto di precetto, essendo il titolo esecutivo costituito dal provvedimento che lo dispone (ordinanza presidenziale, provvedimento di omologa o sentenza), per quelle straordinarie la situazione è più complessa. Infatti, per le spese straordinarie, due potrebbero essere le strade: o agire tramite procedimento monitorio ex articoli 633 e seguenti, cioè con il decreto ingiuntivo, o tramite procedimento ordinario.

Sul punto, la Suprema Corte (Cassazione Civile, Prima Sezione Civile, 7 febbraio 2014, n. 2815; vedi anche Cassazione Civile, Prima Sezione Civile, 24 febbraio 2011, n. 4543; Cassazione Civile, Prima Sezione Civile, 28 gennaio 2008, n. 1758; Cassazione Civile, Prima Sezione Civile, 29 gennaio 1999, n. 782) ha recentemente statuito che nel caso in cui il coniuge onerato alla contribuzione delle spese straordinarie, sia pure pro quota, non adempia, al fine di legittimare l’esecuzione forzata occorre adire nuovamente il giudice affinché accerti l’effettiva sussistenza delle condizioni di fatto determinanti l’insorgenza stessa dell’obbligo di esborso di quelle spese nonché l’esatto ammontare di esse. Ciò conduce inevitabilmente alla conclusione che la via più opportuna, anche se più lunga, sarà sempre quella del giudizio ordinario, anche se, ovviamente, le spese sostenute dal genitore collocatario dovranno da questi essere anticipate (situazione che, ovviamente, aumenterebbe ulteriormente la conflittualità).

Da quanto detto, ben si comprende la difficoltà dell’argomento che, nonostante tutto, è ancora ampiamente dibattuto nonché soggetto a mutamenti di indirizzo, motivo per il quale è opportuno, in sede di definizioni delle condizioni di separazione o di divorzio, essere molto precisi, definendo a priori anche quelle che potrebbero poi essere le spese c.d. straordinarie anche se poi, in concreto, ciò risulterebbe difficilmente esaustivo vista l’imprevedibilità degli eventi futuri.  

Una delle questioni più problematiche e dibattute in materia di diritto di famiglia è, ed è sempre stata, quella di individuare, nell’ambito dei provvedimenti emessi dal Giudice in sede di separazione e divorzio, quelle che sono le spese ordinarie per il mantenimento della prole e quelle, invece, che devono essere intese come straordinarie ai fini dell’ulteriore integrazione da parte del genitore obbligato.

Infatti, secondo quanto disposto dall’articolo 30 della Costituzione, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l’articolo 147 del Codice Civile, anche dopo l’ultima riforma apportata dal Decreto Legislativo del 28 dicembre 2013, n. 154, che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell’articolo 148 del codice civile, non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascuno coniuge (Cassazione Civile, Prima Sezione Civile,  19 marzo 2002, n. 3974; Cassazione Civile, Prima Sezione Civile, 22 marzo 2005, n. 6197; Cassazione Civile, Prima Sezione Civile, 24 febbraio 2006, n. 4203; Cassazione Civile, Terza Sezione Civile, 8 agosto 2007, n. 17403).

In sostanza, il genitore non collocatario non solo può essere obbligato alla corresponsione all’altro di un assegno di mantenimento mensile determinato nel quantum in maniera forfettaria, ma anche a contribuire proporzionalmente a tutte quelle spese, a volte impreviste, che si rendessero necessarie alle esigenze di vita dei figli. Però, mentre le spese c.d. “ordinarie” sono già ricomprese nell’assegno di mantenimento mensile, e per questo vengono appunto definite in tal modo, quelle c.d. “straordinarie” vanno versate a parte ed il coniuge tenuto al contributo lo può essere o a semplice richiesta del genitore collocatario, purché vi sia stato previo accordo, o, senza precedente accordo, ma previa esibizione della documentazione che ne registri l’esborso, nel caso in cui siano inevitabili.

Il Giudice, però, gode di un’ampia discrezionalità in materia ed è libero di stabilire, in sentenza, un regime unitario o diversificato, a seconda della situazione concreta, nonché il quantum di contribuzione mentre, qualora non lo faccia, le spese ex lege, si intendono ripartire al 50% in ossequio al generale principio del dovere di mantenimento costituzionalmente tutelato ex articolo 30 della Costituzione.

Giova ricordare, per esempio, quanto detto dalla Suprema Corte (Cassazione Civile, Prima Sezione Civile, 27 aprile 2011, n. 9376) secondo cui non essendovi coincidenza fra le decisioni di maggiore interesse per i figli e le spese straordinarie non sarebbe configurabile, a carico del coniuge affidatario, alcun obbligo di previa concertazione con l’altro coniuge sulla determinazione di queste ultime, nei limiti in cui esse non implichino decisioni di maggior interesse per i figli (Cassazione Civile, Prima Sezione Civile, 5 maggio 1999, n. 4459, in Famiglia e Diritto, 1999, 4, 318). Tuttavia, tale principio non è inderogabile, essendo sempre possibile che il Giudice, ai sensi dell’articolo 155 del Codice Civile, determini, oltre che la misura, anche i modi con i quali il coniuge non affidatario dovrebbe contribuire al mantenimento dei figli, in modo difforme da quanto previsto in linea di principio dalla legge (ex plurimis Cassazione Civile, Prima Sezione Civile, 21 gennaio 2009, n. 2182).

Quanto detto sino ad ora, però, si complica nella pratica.

Infatti è facile assistere a casi in cui la suddivisione di questi costi sia motivo di crescente conflittualità tra i genitori e spesso origine di un nuovo contenzioso, magari anche per somme di non rilevante entità. Per questo motivo ci si trovano spesso nella difficile situazione di dover comprendere quali spese rientrino nell’ordinario assegno di mantenimento mensile stabilito dal Giudice e quali, invece, debbano essere considerate straordinarie e rimborsabili al coniuge collocatario dei figli, previa concertazione con l’altro.

Il problema, sul punto, deriva proprio dal fatto che sussiste un assoluto vuoto legislativo in proposito, nonché da una prassi che, in molti casi, varia da tribunale a tribunale.

Detto ciò, la differenza tra le spese ordinarie e straordinarie deve comunque essere trovata tramite un’analisi della giurisprudenza di legittimità per poi scendere più nei particolari delle singole tipologie.

Deve premettersi, comunque, che sono considerate c.d. “straordinarie” tutte quelle spese che non afferiscono alla soddisfazione delle esigenze di vita quotidiana di una persona normale, le quali si accrescono nel corso del tempo, in ragione del sempre maggiore benessere e in relazione all’età dei figli, secondo l’id quod plerumque accidit, ma sono caratterizzate dai seguenti elementi: periodicità (requisito temporale), gravosità (requisito quantitativo) e necessità o utilità (requisito funzionale). Pertanto, vi possono rientrare non solo le spese da sostenere una tantum, cioè quelle occasionali ed imprevedibili, ma anche quelle che attengono ad un lasso più o meno lungo ma determinato di tempo (cioè le spese periodiche) o quelle che hanno una certa consistenza sul piano pecuniario (spese gravose) o ancora quelle che mirano a realizzare interessi primari o comunque rilevanti della persona (spese necessarie o comunque utili), fatta esclusione, ovviamente, per quelle meramente voluttuarie.

Tutto ciò perché mentre nell’ordinario assegno mensile la Corte di legittimità ha sempre sostenuto che esso debba soddisfare una molteplicità di esigenze dei figli certamente non riconducibile soltanto all’obbligo alimentare ma inevitabilmente estese anche all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cassazione Civile, Prima Sezione Civile, 14 maggio 2010, n. 11772; Cassazione Civile, Prima Sezione Civile, 24 febbraio 2006, n. 4203; Cassazione Civile, Prima Sezione Civile, 14 febbraio 2003, n. 2196; Cassazione Civile, Prima Sezione Civile, 19 marzo 2002, n. 3974; Cassazione Civile, Prima Sezione Civile, 8 novembre 1997, n. 11025), cioè che riguarderebbero il soddisfacimento di esigenze di vita quotidiana della persona normale (dell’homo ejusdem condicionis et professionis) quali mangiare, lavarsi, vestirsi, nonché le spese ad esse immediatamente propedeutiche e conseguenziali (Tribunale di Messina, sentenza del 3 gennaio 2006; Corte d’Appello di Messina, sentenza del 14 ottobre 2002).Di contro, quelle c.d. “straordinarie” sono state recentemente definite dagli Ermellini come quelle che “per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli” (Cassazione Civile, Prima Sezione Civile, 8 giugno 2012, n. 9372), anche se la giurisprudenza di merito ha meglio precisato che “nel concetto di spese straordinarie rientra (…) tutto ciò che è extra ordinem in senso soggettivo ed oggettivo. In senso soggettivo perché deve trattarsi di spese non prevedibili ex ante e pertanto non quantificabili al momento della determinazione giudiziale dell’assegno di mantenimento. In senso oggettivo, perché tali spese devono essere di ammontare tale da non poter essere coperte dall’assegno di mantenimento, il cui importo (…) deve essere parametrato non solo alle esigenze del beneficiario, ma anche alle possibilità economiche dell’obbligato” (Tribunale di Prato, sentenza del 22 novembre 2011; Tribunale di Messina, Prima Sezione, 14 giugno 2005).

Ciò, come ineludibile conseguenza, conduce ad affermare che le spese straordinarie non possono essere stabilite in via forfettaria ed aprioristica altrimenti si rischierebbe di violare il principio logico secondo cui soltanto ciò che è determinabile può essere quantificato (Corte d’Appello di Napoli, 6 giugno 2008, n. 2201; Tribunale di Firenze, sentenza del 27 settembre 2006). Inoltre, laddove le spese straordinarie non siano diretta conseguenza di scelte di notevole rilevanza operate nell’interesse del minore, il genitore non collocatario ne è tenuto al pagamento, senza diritto di intervenire nel processo decisionale che ha portato alla formazione della spesa, solo se non superino i limiti della necessità e della congruenza. Di contro, ove le spese straordinarie trovino il proprio fondamento in decisioni di particolare importanza, il genitore non collocatario ha diritto ad essere coinvolto in tali scelte (Cassazione Civile, Prima Sezione Civile, 7 aprile 2005, n. 925), e ciò al fine di evitare che quest’ultimo venga a trovarsi in difficoltà in seguito a richieste di rimborso, magari anche per importi rilevanti, non programmate e, nello stesso tempo, per evitare anche un uso non corretto di tali richieste (Corte d’Appello di Lecce, sentenza 19 dicembre 2011, n. 1002).

Per esempio, al di fuori delle spese mediche indifferibili ed urgenti che potranno essere sostenute dall’uno o dall’altro genitore, in assenza del consenso dell’altro (Corte d’Appello di Roma, sentenza del 5 aprile 2006), vi sono altre tipologie di spesa non indifferibili e di norma programmabili che, in ipotesi di affidamento condiviso, di norma necessitano di essere concordate, per espressa statuizione giudiziale, tra i genitori, come nel caso dei costi per la pratica sportiva, per attività ludiche e ricreative, per l’iscrizione e la frequenza di strutture scolastiche private, per corsi e lezioni di recupero o approfondimento scolastico, per scelte inerenti il trasporto scolastico, ecc. (Tribunale di Catania, sentenza del 4 dicembre 2008).

Al riguardo, poi, la Suprema Corte ha recentemente precisato che esse possono definirsi “straordinarie” quando hanno le seguenti caratteristiche, e cioè sono rilevanti, ovvero esorbitanti rispetto alle spese ordinarie, proporzionalmente al tenore di vita della famiglia, imprevedibili, ovvero necessarie per eventi che non rientrano nell’ordinario menage familiare e non determinabili a priori, e imponderabili, ovvero non quantificabili nel loro ammontare (Cassazione Civile, Prima Sezione Civile, 8 settembre 2014, n. 18869). Nella pratica, però, prima di qualificare una spesa come ordinaria o come straordinaria, occorre prendere in considerazione anche il particolare contesto socio-economico in cui sono inseriti i figli stessi. In sostanza, non è possibile stabilire in via generale se una spesa è ordinaria o straordinaria, ma ciò varia a seconda delle diverse circostanze del caso concreto.

Il problema, come già accennato in precedenza, è che oltre alle difformità di base, alcuni tribunali territoriali hanno sperimento prassi, alquanto opinabili, per cui la necessità della concertazione in ordine alle suddette spese straordinarie ricorra solamente nel caso in cui, per singola voce di spesa, si ecceda una somma mensile predeterminata, in considerazione alle capacità reddituali del nucleo (per esempio, www.ordineavvocatipordenone.it), mentre al di sotto della soglia non sia necessario il preventivo accordo in ordine alla spesa per poi ottenerne il rimborso pro quota. Altri, per esempio, hanno redatto ed approvato appositi protocolli (per esempio, Milano, Bergamo, Firenze, Lucca, Verona, Varese, ecc.) o, per evitare il problema dalla radice, hanno addirittura omesso qualsivoglia riferimento alla differenza tra c.d. spese ordinarie e straordinarie.

Fata questa rapida panoramica sui concetti di base e comprese le problematiche sottostanti, bisogna ora addentrarci nella vasta casistica delle tipologie di spese dato che, a prima vista, sembra che i Tribunali giungano spesso a soluzioni diametralmente opposte, e ciò è provato proprio dai protocolli approvati in materia.

1) Spese Mediche

Primo tipo di spese che, per la loro importanza, possono suscitare accese discussione tra i coniugi sono quelle mediche, delle quali ovviamente non serve alcuna digressione sulla loro importanza ai fini della tutela della salute e dello sviluppo della prole.

In base all’analisi dei protocolli nonché della prassi giurisprudenziale, sembra si possa fare all’interno di esse una bipartizione tra quelle che non richiedono un preventivo accordo (cioè quelle per visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale nonché tickets sanitari) e quelle che, di contro, lo richiedono (come le cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, le cure termali e fisioterapiche, gli accertamenti ed i trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale nonché i farmaci particolari).

Come può facilmente ravvedersi, tutte quante le spese in oggetto presentano le caratteristiche sopra riportate, e cioè sono rilevanti, o comunque esorbitanti rispetto alle spese ordinarie, imprevedibili, o necessarie per eventi che non rientrino nell’ordinario menage familiare, ma soprattutto non determinabili a priori e imponderabili. Ovviamente, la differenza tra quelle che devono preventivamente essere concordate e quelle, invece, per le quali questo passaggio non è obbligatorio, risiede nel fatto che solo le prime assolutamente necessarie ed urgenti per la salute della prole oltre a non essere programmabili; non solo, ma quelle che richiedono il previo assenso hanno una maggiore incidenza dal punto di vista economico su entrambi i coniugi, o almeno questo è ciò che traspare dalle pronunce dei tribunali.

Infatti, secondo la giurisprudenza maggioritaria sussiste l’obbligo del genitore separato di contribuire alle spese straordinarie per i figli, anche se non previamente concordate, per le cure mediche non sostenute dal Servizio Sanitario Nazionale, mentre per ogni altra spesa di carattere straordinario il medesimo obbligo sussiste solo ove la spesa sia stata previamente concordata dai genitori (Corte d’Appello di Roma, sentenza del 5 aprile 2006), e ciò per la differenza prima analizzata tra spese straordinarie e scelte straordinarie.

Più nel dettaglio, per esempio, il Tribunale di Perugia (Tribunale di Perugia, sentenza n. 967/2011) ha ritenuto la spesa per l’acquisto di un apparecchio ortodontico, come per gli occhiali, rientrante tra quella c.d. straordinarie dato cheil suo costo elevato, pari a più assegni di mantenimento, escludeva che potesse trattarsi di una spesa ordinaria e, diversamente, avrebbe impedito la soddisfazione delle esigenze minimali di vita dei figli. In qualsiasi caso, ha precisato, tale spesa, per essere rimborsabile, deve comunque essere concordata dai genitori, dato che non si tratta di spesa sanitaria urgente ma tranquillamente programmabile.

In sostanza, una spesa economicamente rilevante e non determinabile a priori, motivo per il quale deve ritenersi che essa debba considerarsi “straordinaria”, ma che non essendo urgente necessiterebbe di previo concerto dei genitori onde poter poi giungere ad un’effettiva ripartizione delle spese tra essi.

Il Tribunale di Prato (Tribunale di Prato, sentenza del 22 novembre 2011) ha precisato che “nel caso delle spese mediche, ad esempio, non possono rientrare fra le spese ordinarie quelle erogate per le medicine necessarie a curare, ad esempio, un’influenza, mentre sono straordinarie (…) quelle per un intervento chirurgico o per una terapia a seguito di un infortunio”. Sulla stessa linea, la Corte d’Appello di Catania (Corte d’Appello di Catania, sentenza del 29 maggio 2008) ha escluso che possa attribuirsi il carattere di straordinarietà a taluni farmaci affermando che “rientrano nell’assegno mensile di mantenimento le spese per medicinali come antibiotici, antipiretici, sciroppi espettoranti, necessari per fronteggiare situazioni che rientrano nella normale gestione di vita quotidiana di un minore che sono di uso frequentissimo”. Inoltre, il Tribunale di Catania ha affermato che si devono ritenere “ordinarie” le spese sanitarie relative ad una normale visita di controllo o all’acquisto di medicinali da banco mentre c.d. “straordinarie” tutte le altre, connesse, per esempio, a visite e cure specialistiche (Tribunale di Catania, sentenza del 4 dicembre 2008).

Ben si può comprendere come, nonostante le spese mediche vengano nella maggior parte dei casi considerate straordinarie, anche se, a differenza di come molti la pensano, potrebbero anche essere di carattere ordinario ut supra, la situazione lasci molti dubbi in proposito, non dovendosi escludere che quanto detto dalla giurisprudenza di merito possa anche essere in futuro anche smentito.

Certo è che, perché si possa effettivamente rientrare nella categoria delle spese straordinarie, esse devono per forza essere connotate dai caratteri della periodicità, gravosità e necessità, cioè non devono essere spese sostenute per normali esigenze di vita ma per situazioni contingenti ed imprevedibili.

2) Spese Scolastiche

Altro genere di spese su cui possono insorgere difficoltà interpretative sono quelle scolastiche.

Solitamente si tende, anche in questo caso, a distinguere quelle per le quali non sarebbe necessario alcun preventivo accordo tra i coniugi (cioè quelle per le tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, per libri di testo, anche se in questo caso non vi è uniformità di vedute, e materiale di corredo scolastico di inizio anno, per gite scolastiche senza pernottamento, per trasposto pubblico e mensa) da quelle che, invece, richiederebbero un preventivo accordo(cioè quelle per le tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati, per corsi di specializzazione, per gite scolastiche con pernottamento, per corsi di recupero e lezioni private nonché per alloggio presso la sede universitaria).

Oltretutto si tende anche a fare un’ulteriore distinzione, e cioè quella delle spese extrascolastiche, riconnesse comunque alle esigenze di studio e preparazione dei figli, per le quali non sarebbe necessario alcun preventivo accordo tra i coniugi (per tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo) o richiedenti un preventivo accordo (corsi di istruzione e ricreativi, spese di custodia quali baby sitter nonché viaggi e vacanze, corsi musicali e relativi strumenti).

Rimarrebbero invece di natura ordinaria quelle per l’acquisto della cancelleria, per i buoni pasto e gli articoli di uso comune. Non solo, ma secondo la Suprema Corte, le spese per la formazione universitaria verrebbero qualificate dalla giurisprudenza quali ‘‘spese ordinarie’’, tali da giustificare una richiesta di modifica in aumento dell’assegno periodico non trattandosi, infatti, di spese di carattere saltuario e eccezionale o comunque imprevedibile ma, al contrario, assolutamente normali e durevoli nel tempo (Cassazione Civile, Prima Sezione Civile, 7 aprile 2006, n. 8153).

Anche in questo caso, la differenza tra quelle che devono preventivamente essere concordate e quelle, invece, per le quali questo passaggio non è obbligatorio, risiede nel fatto che solo le prime assolutamente necessarie per la crescita intellettiva dei figli, mentre le altre, anche se importanti per essa, non sono considerabili come strettamente necessarie ed avrebbero una maggiore incidenza dal punto di vista economico su entrambi i coniugi, cosa sicuramente da tenere in considerazione.

Per esempio, il Tribunale di Monza (Tribunale di Monza, sentenza del 25 gennaio 2010, n. 295; Tribunale di Lamezia Terme, sentenza del 10 maggio 2004) ritiene che debbano intendersi come spese straordinarie quelle relative alle tasse scolastiche e universitarie, alle rette, alle gite scolastiche, al materiale didattico ed ai libri di testo (Tribunale di Monza, sentenza del 13 gennaio 2003). Al riguardo, però, è di diverso avviso il Tribunale di Como, il quale ha ritenuto che non siano spese straordinarie rimborsabili quelle relative alla retta scolastica di un Istituto Superiore Privato visto che “non possono definirsi straordinarie in senso logico-giuridico, poiché attengono ad esborsi ricorrenti su base annua nonché del tutto prevedibili sia nell’an, sia nel quantum una volta che si faccia la scelta di iscrivere il minore ad un istituto di istituzione privato” (Tribunale di Como, sentenza del 14 maggio 2007).

Ciò fa ben comprendere le difficoltà interpretative della materia, producendo diverse, ed a volte inaccettabili, soluzione a seconda del foro.

Allo stesso modo, è interessante notare la giurisprudenza di merito che si è formata in ordine alla spesa della mensa scolastica, dove l’orientamento maggioritario (Tribunale di Novara, sentenza del 26 marzo 2009; Tribunale di Roma, Prima Sezione Civile, sentenza del 9 ottobre 2009; Corte d’Appello di Milano, Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia, sentenza del 22 maggio 2008) ritiene che non si tratti di spesa straordinaria in quanto meramente sostitutiva del pasto casalingo e comunque relativa al vitto quotidiano mentre quello tutt’oggi minoritario, di contro, essa sia rimborsabile al di fuori dell’ordinario assegno mensile di mantenimento e perciò straordinaria (Tribunale di Bergamo, ordinanza del 7 gennaio 2011).

3) Spese Sportive e Ludiche

Infine, devono ora prendersi in considerazione le spese per le attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature.

Anche in questo caso, giurisprudenza e dottrina hanno dato varie interpretazioni ed i problemi, da un punto di vista pratico, non sono certamente mancati. Si è concordi nel ritenere, però, che tali tipi di spese debbano sempre essere concordate tra i genitori onde poterne poi pretendere il rimborso, e ciò probabilmente per il minore impatto, in termini di pura necessità, ti tali tipi di spese sulla crescita e sullo sviluppo del minore.

Per esempio, spese straordinarie da concordarsi previamente vengono intese quelle relative a corsi sportivi, a corsi musicali e per l’acquisto dei relativi strumenti, per l’abbonamento a riviste specialistiche o per l’iscrizione ad una palestra (anche se di opinione in parte discordante la si rinviene nella Corte d’Appello di Firenze, Prima Sezione Civile, sentenza del 18 novembre 2004, la quale afferma che “Se lo sport non è praticato come una disciplina di tipo didattico, configurandosi come un di più rispetto all’attività di studio propria dei figli, è un lusso se esorbita dalle possibilità economiche familiari; e tale non può avere seguito viste le condizioni economiche delle parti”).

Stesso discorso per i momenti ludici, visto che la vita del minore si compone anche di essi e che i genitori, nei limiti ovviamente della loro situazione economico-reddituale, sono chiamati a soddisfarli. Basti citare, per esempio, l’acquisto di un computer o quello di un motorino, qualificate come spese c.d. straordinarie, od anche le somme necessarie per giungere a conseguire la patente di guida ed a pagare, successivamente, eventuali contravvenzioni dovute a violazione del codice della strada da parte dei figli (Tribunale di Ragusa, sentenza n. 278/2011; Tribunale di  Ragusa, sentenza n. 243/2011).

Passando ora ad un altro genere di spese, merita attenzione una singolare richiesta formulata innanzi al Tribunale di Piacenza, nella quale la moglie aveva chiesto il rimborso dei premi pagati per la polizza RcA e delle spese del carburante dell’auto guidata dal figlio. Il collegio di prime cure rigettava tale richiesta essendo l’auto intestata alla madre e non sussistendo comunque la prova che fosse il figlio a farne uso (Tribunale di Piacenza, sentenza del 2 febbraio 2010, n. 82). Parimenti sono state rigettate le richieste di rimborso per le spese di abbigliamento, quelle per la frequenza ad un Club (trattandosi di una spesa voluttuaria che andava concordata tra i coniugi) e quelle per l’acquisto di un Personal Computer (diversamente il Tribunale di Ragusa, sentenza n. 278/2011, ritiene che l’acquisto del computer nonché quelle del motorino, per un adolescente, rappresentano oggi un atto doveroso per i genitori e va quindi considerato come spesa straordinaria). Lo stesso Tribunale ha invece ritenuto che dovessero essere rimborsate le spese relative alla pensione completa ed al servizio di ombrellone in spiaggia usufruiti presso un hotel nel periodo estivo e quelle relative all’acquisto di testi universitari (Tribunale di Piacenza, sentenza del 2 febbraio 2010, n. 82).

Considerazioni Conclusive

Quanto si è venuto dicendo sino ad ora, come già accennato, deve comunque fare i conti non solo con la discrezionalità dei giudici, ma con una precisa contestualizzazione delle vicende.

Per esempio, una distinzione andrebbe fatta esaminando il diverso regime di affidamento.

Nell’ipotesi di affidamento esclusivo della prole, situazione però che si verifica solo in rare occasioni, la Cassazione (Cassazione Civile, Prima Sezione Civile, 5 maggio 1999, n. 4459) ha precisato che il genitore cui sono affidati i figli, ha l’esercizio esclusivo della potestà. Mentre soltanto le decisioni di maggiore interesse devono essere adottate da entrambi i genitori; pertanto, il genitore non affidatario deve intervenire e concorrere solo nelle scelte straordinarie ossia quelle di maggior interesse, c.d. di indirizzo.

Non solo, ma è stato recentemente precisato (Cassazione Civile, Prima Sezione Civile, 12 aprile 2014, n. 8676) che il genitore affidatario potrà decidere autonomamente sulla determinazione delle spese straordinarie senza la necessità di accordarsi preventivamente con l’altro genitore o di richiedere il suo parere. Di contro, le spese che implicano questioni di maggior interesse per i figli, investendo cioè decisioni importanti (cioè, per esempio, la scelta di un indirizzo religioso, della scuola da frequentare, della operazione chirurgica, ecc.) devono essere comunque concordate da entrambi i genitori.

Altra tematica presa in considerazione anche di recente dalla Cassazione è quella del diritto al rendiconto delle spese c.d. ordinarie sostenute per i figli dal genitore non collocatario. Sul punto, la Suprema Corte (Cassazione Civile, Prima Sezione Civile, 18 giugno 2015, n. 12654) ha statuito che il mantenimento per i figli viene stabilito in maniera forfettaria ed in ragione delle capacità economiche di entrambi i genitori, motivo per il quale quello non collocatario non ha alcun diritto di chiedere il rendiconto delle spese sostenute dall’altro per la prole. Ovviamente tale principio di diritto, per quanto detto sopra, non può applicarsi a quelle c.d. straordinarie.

Infine, per quanto riguarda la possibilità di riscossione delle spese straordinarie, devono farsi alcune considerazioni.

Nonostante non vi sia dubbio che per quelle ordinarie, per le quali è previsto l’assegno di mantenimento, basti agire tramite la notifica di un atto di precetto, essendo il titolo esecutivo costituito dal provvedimento che lo dispone (ordinanza presidenziale, provvedimento di omologa o sentenza), per quelle straordinarie la situazione è più complessa. Infatti, per le spese straordinarie, due potrebbero essere le strade: o agire tramite procedimento monitorio ex articoli 633 e seguenti, cioè con il decreto ingiuntivo, o tramite procedimento ordinario.

Sul punto, la Suprema Corte (Cassazione Civile, Prima Sezione Civile, 7 febbraio 2014, n. 2815; vedi anche Cassazione Civile, Prima Sezione Civile, 24 febbraio 2011, n. 4543; Cassazione Civile, Prima Sezione Civile, 28 gennaio 2008, n. 1758; Cassazione Civile, Prima Sezione Civile, 29 gennaio 1999, n. 782) ha recentemente statuito che nel caso in cui il coniuge onerato alla contribuzione delle spese straordinarie, sia pure pro quota, non adempia, al fine di legittimare l’esecuzione forzata occorre adire nuovamente il giudice affinché accerti l’effettiva sussistenza delle condizioni di fatto determinanti l’insorgenza stessa dell’obbligo di esborso di quelle spese nonché l’esatto ammontare di esse. Ciò conduce inevitabilmente alla conclusione che la via più opportuna, anche se più lunga, sarà sempre quella del giudizio ordinario, anche se, ovviamente, le spese sostenute dal genitore collocatario dovranno da questi essere anticipate (situazione che, ovviamente, aumenterebbe ulteriormente la conflittualità).

Da quanto detto, ben si comprende la difficoltà dell’argomento che, nonostante tutto, è ancora ampiamente dibattuto nonché soggetto a mutamenti di indirizzo, motivo per il quale è opportuno, in sede di definizioni delle condizioni di separazione o di divorzio, essere molto precisi, definendo a priori anche quelle che potrebbero poi essere le spese c.d. straordinarie anche se poi, in concreto, ciò risulterebbe difficilmente esaustivo vista l’imprevedibilità degli eventi futuri.