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L’impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore: ordinamenti giuridici di due Stati mediterranei a confronto (Italia e Tunisia)

L’impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore: ordinamenti giuridici di due Stati mediterranei a confronto (Italia e Tunisia)
L’impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore: ordinamenti giuridici di due Stati mediterranei a confronto (Italia e Tunisia)

Nel presente lavoro verrà analizzata l’impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore in due ordinamenti giuridici di due Stati mediterranei: Italia e Tunisia.

Quando si parla di impossibilità sopravvenuta è importante distinguere se l’impossibilità sia dovuta al debitore o meno, per stabilire se la responsabilità ricadrà su di esso, cioè se il debitore sia inadempiente o se l’obbligazione si estingua con conseguente liberazione del debitore.

L’impossibilità sopravvenuta affonda le proprie radici in un epoca molto remota.

Mohamed Mahfoudh ripercorre alcune tappe storiche dove si parla di impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore. Nel codice di Hammurabi è previsto, come riferisce Mahfoudh [2001: 168], che se un coltivatore, si ritrova il raccolto distrutto dal dio delle intemperie o dalle inondazioni, egli non è tenuto, per quella annualità, a restituire le sementi avute a prestito né gli interessi che avrebbero prodotto. Il codice di Hammurabi prevede: “48. Se qualcuno ha un debito per un prestito, e una tempesta danneggia i cereali, o il raccolto perisce, o i cereali non crescono per carenza di acqua; in quell’anno non ha bisogno di dare al creditore alcuna quantità di cereali, egli lava nell’acqua la tavola in cui è segnato il debito e non paga alcuna rendita per tale anno”.

La formula “ad impossibilium nemo tenetur dà luogo in diritto romano alla regola nulla impossibilium obligatio est [ad impossibilium nemo tenetur donne lieu en droit romain à la règle nulla impossibilium obligatio est]” [Mahfoudh, 2001: 168]. Mahfoudh [2001: 168] prosegue l’excursus storico affermando che “la regola sarà ripresa dall’ancien droit français. Essa ha dato luogo alla massima “all’impossibile nessuno è tenuto” [la règle sera reprise par l’ancien droit français. Elle y donne lieu a l’adage qu’ A l’impossible nul n’est tenu”]”. Infine, Mahfoud [2001: 168] dice che “nel diritto musulmano, è possibile collegare all’impossibilità la formula “se è possibile, inizio da dove è possibile”  [en droit musulman, il est possible de rattacher à l’impossibilité la formule Laïça fi’l imkan, abda’a mimma kan]”.

Occorre, ora, verificare cosa prevedano i due ordinamenti giuridici esaminati (italiano e tunisino) a proposito dell’impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore.

Nell’ordinamento italiano, l’articolo 1218 del codice civile prevede che: “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. Si parla di impossibilità non addebitabile al debitore quando “per una causa non imputabile al venditore, la prestazione diventa impossibile” [articolo 1256 codice civile].

L’ordinamento tunisino prevede (articoli dal 345 al 349 del Codice delle obbligazioni e dei contratti) uno specifico capitolo “dell’impossibilità di esecuzione [de l’impossibilité d’exécution]”. In particolare, nel code des obligations et des contrats l’articolo 345 stabilisce che l’obbligazione si estingue quando l’oggetto diviene impossibile naturalmente o giuridicamente. L’articolo 346 prevede la possibilità per il creditore se l’impossibilità è parziale di accettare l’esecuzione parziale o di “risolvere l’obbligazione”  totalmente. L’articolo 348 prevede che il debitore, senza essere inadempiente, è liberato quando l’obbligazione si estingue senza la volontà dei due contraenti.

Le caratteristiche dell’impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore comuni che si riscontrano nei due sistemi giuridici esaminati sono:

i). i caratteri;

ii). le obbligazioni su cui può incidere;

iii). gli effetti.

In entrambi gli ordinamenti giuridici, dalle fonti normative, emerge che l’impossibilità deve essere scusabile, cioè non deve sorgere dal comportamento delle parti, né da fatto del debitore. Secondo alcuni autori che studiano il diritto italiano, utilizzando le parole di Andrea Torrente e Piero Schlesinger [2007: 393]: “perché si abbia impossibilità sopravvenuta, non è sufficiente una maggior difficoltà della prestazione” e “del pari, non è sufficiente una maggior onerosità della prestazione stessa”. Per Torrente e Schlesinger [2007: 394] non è necessario che si tratti dell’impossibilità “che non può essere in alcun modo superata, per quanti sforzi il debitore ponga in essere”, ma, perché venga integrata questa forma di impossibilità, occorre che “la situazione sopravvenuta, impeditiva dell’adempimento, sia tale da non poter essere superata con lo sforzo diligente cui il debitore è tenuto” [Torrente e Schlesinger, 2007: 394]. Vincenzo Roppo [2014: 263], a tal riguardo, scrive: “la prestazione deve ritenersi impossibile quando, per adempierla, occorrerebbero attività e mezzi che vanno al di là di ciò che normalmente e ragionevolmente può richiedersi per quel tipo di prestazione; attività e mezzi che corrisponderebbero a una prestazione sostanzialmente diversa da quella formante oggetto dell’obbligazione assunta”. Quindi, la lettura che danno gli autori italiani fa leva sul concetto di normale diligenza, di cui all’articolo 1176 del codice civile e sul concetto di correttezza, di cui all’articolo 1175 del codice civile, per escludere la responsabilità del debitore di cui all’articolo 1218 del codice civile. Per Mahfoudh, che analizza le norme tunisine, l’impossibilità  deve essere insormontabile, altrimenti si parlerebbe di un’altra problematica: la difficoltà dell’esecuzione o esorbitanza. Afferma Mahfoudh [2001: 174]: “il criterio dell’insormontabilità permette di distinguere l’impossibilità d’esecuzione da un’altra questione con la quale rischia di essere confusa: la difficoltà di esecuzione o “esorbitanza” [le critère de l’insurmontabilité permet de distinguer l’impossibilité d’exécution d’une autre donnée avec laquelle elle risque bien se confondre: la difficulté d’exécution ou exorbitance”]”. L’impossibilità può essere fisica o giuridica: “la prima risulta dalla natura delle cose, la seconda, dai testi giuridici [la première résulte de la nature des choses, la seconde, des textes juridiques]” [Mahfoudh, 2001:171].

La natura dell’oggetto dell’obbligazione è un aspetto da considerare, per entrambi gli ordinamenti i beni fungibili non pongono problemi per l’adempimento dell’obbligazione. Torrente e Schlesinger [2007: 173] sostengono che “un vecchio aforisma giuridico avverte che “genus numquam perit””, di conseguenza “se mi sono obbligato a dare una certa quantità di beni fungibili […], io non mi libero dall’obbligazione, perché non v’è una impossibilità assoluta”. In tal senso, anche il diritto tunisino sembra accogliere questo “aforisma giuridico”, infatti, Mahfoudh [2001: 176] scrive: “le cose fungibili non periscono [les choses fongibles ne périssent pas (genera non pereunt)]”.Mahfoudh [ 2001: 177] aggiunge: “nell’ipotesi dove l’obbligazione del debitore consiste nella dazione di una res certa, l’impossibilità può produrre pienamente i suoi effetti [dans l’hypothèse où l’obligation du débiteur consiste en la délivrance d’un corps certain, l’impossibilité peut produire pleinement ses effets]”. Inoltre, Mahfoudh [2001:170] rileva che: “se è logico applicarlo alle obbligazioni di dare o di fare, non si vede come essa potrebbe toccare le obbligazioni di non fare, a meno di intervenire, all’occorrenza, come una giustificazione per la parte che l’afferma (o l’asserisce) [s’il est logique de l’appliquer pour les obligations de donner ou de faire, on ne voit pas comment elle pouvait toucher les obligations de ne pas faire, à moins d’intervenir, en l’occurrence, comme une justification pour la partie qui s’en prévaut]”.

Per quanto attiene gli effetti è possibile in entrambi gli ordinamenti: l’estinzione dell’obbligazione o nel caso di impossibilità parziale la possibilità di esecuzione parziale.

Nell’ordinamento giuridico italiano se l’impossibilità è definitiva l’obbligazione si estingue. Se è temporanea il debitore non è responsabile per il ritardo nell’adempimento e l’obbligazione si estingue solo se persiste l’impossibilità fino a che, in base al titolo della stessa obbligazione o alla natura della cosa, il debitore non sia più obbligato all’esecuzione della prestazione o non vi sia più l’interesse del creditore alla prestazione [articolo 1256 codice civile]. Se l’impossibilità sopravvenuta è parziale, il debitore si libera dall’obbligazione se esegue la parte possibile della prestazione [articolo 1258 codice civile]. L’articolo 1463 del codice civile prevede che: “nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito”. Dunque, nell’ordinamento italiano, come afferma Roppo [2014: 247] “il creditore che perde la prestazione diventata impossibile per causa non imputabile al debitore (e quindi non ha neppure il diritto al risarcimento) si consola in qualche modo, perché è a sua volta liberato dall’eventuale contro-obbligazione che abbia verso controparte”. Analogamente, al comma 1 dell’ articolo 348 code des obligations et des contrats è stabilito che “quando l’inesecuzione dell’obbligazione proviene da una causa indipendente dalla volontà dei due contraenti, e senza che il debitore sia inadempiente, il debitore è liberato, ma egli non ha più il diritto di domandare la prestazione che sarebbe dovuta dall’altra parte [lorsque l’inexécution de l’obligation provient d’une cause indépendante de la volonté des deux contractants, et sans que le débiteur soit en demeure, le débiteur est libéré, mais il n’a plus le droit de demander la prestation qui serait due par l’autre partie]”  e al comma 2 dell’articolo 348 del code des obligations et des contrats è previsto: “se l’altra parte ha già eseguito la propria obbligazione, essa ha diritto, a seconda dei casi, di ripeterla totalmente, o una parte come indebita [si l’autre partie a déjà rempli son obligation, elle a le droit, selon le cas, d’en répéter la totalité, ou une partie comme indue]”.

Quando la prestazione di una parte diventa parzialmente impossibile, l’altra parte può optare o per la riduzione della prestazione dovuta o recedere dal contratto se non ha un rilevante interesse all’adempimento parziale [articolo 1464 codice civile italiano]. L’articolo 346 del code des obligations et des contrats prevede: “quando l’impossibilità non è che parziale, l’obbligazione non è estinta che in parte; il creditore ha la scelta di ricevere l’esecuzione parziale o di risolvere l’obbligazione per il tutto, quando questa obbligazione è di tal natura che essa non può essere divisa senza pregiudizio per lui  [lorsque l’impossibilité n’est que partielle, l’obligation n’est éteinte qu’en partie; le créancier a le choix de recevoir l’exécution partielle ou de résoudre l’obligation pour le tout, lorsque cette obligation est de telle nature qu’elle ne peut se partager sans préjudice pour lui.]”.

 

Bibliografia

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