x

x

Le scadenze di Cassa Forense e i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi

Le scadenze di Cassa Forense e i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi

Di Valeria Nicoletti e Luca Bianchi

 

Articolo

Con il comunicato stampa n. 107 del 14 giugno 2016, a meno di 48 ore dalla fatidica scadenza del 16 giugno, il MEF comunicava lo slittamento dal 16 giugno al 6 luglio 2016 del termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.

Dal 7 luglio e fino al 22 agosto 2016 i versamenti possono essere eseguiti con una lieve maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40%. Tra le categorie interessate dalla proroga, poiché soggetti a studi di settore (modello YK04U), vi è anche quella degli avvocati.

Per questa categoria di contribuenti il rinvio delle scadenze fiscali va in corto circuito con le scadenze contributive.

Va ricordato che in base al Regolamento di Attuazione dell’art. 21, cc. 8 e 9, Legge n. 247/2012 (Delibera del Comitato dei Delegati del 31 gennaio 2014 e successive modificazioni - Approvato con nota ministeriale del 7 agosto 2014 - G.U. Serie n. 192 del 20/08/2014) a decorrere dall’entrata in vigore di detto Regolamento, o dalla data di iscrizione all’Albo, se successiva, l’iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli avvocati iscritti agli Albi professionali forensi, mentre è facoltativa per i praticanti abilitati al patrocinio. Pertanto tutti i soggetti che esercitano l'attività di avvocato devono essere iscritti alla Cassa Forense.

La normativa previdenziale forense prevede la comunicazione obbligatoria dei dati reddituali IRPEF e IVA relativi all'anno 2015, c.d. Modello 5/2016, che deve essere effettuata entro il 30 settembre 2016 da tutti gli iscritti agli Albi Professionali Forensi, anche per frazione di anno, e dai Praticanti iscritti alla Cassa.

I termini da rispettare per i versamenti dei contributi in autoliquidazione relativi all'anno 2015 (che vanno attestati col cosiddetto Modello 5), sono i seguenti:

  • 31 luglio 2016: (domenica) scadenza 1ª rata (50%) contributo soggettivo e contributo integrativo, saranno ritenuti nei termini i versamenti effettuati entro il 1° agosto 2016;
  • 31 dicembre 2016: (sabato) scadenza 2ª rata (saldo) contributo soggettivo e contributo integrativo, saranno ritenuti nei termini i versamenti effettuati entro il 2 gennaio 2017.

Dato che non si tiene conto della proroga dei termini di versamento da Unico, gli iscritti alla Cassa Forense devono calcolare e pagare l'acconto su dati fiscali che possono non essere definitivi.

Ricordiamo che attraverso la compilazione del Modello 5 l'avvocato calcola se deve contribuzione eccedente il minimale in base alla dichiarazione dei redditi relativa al 2015 (Unico 2016). Nel quadro B del Modello, calcolo dei contributi, per l’attività svolta in forma individuale occorre riportare l’importo indicato al rigo RE21 – colonna 2 del modello Unico 2016, mentre per coloro che, per l’anno 2015, hanno aderito al Regime di determinazione forfetaria il calcolo dei contributi dovuti deve essere determinato sulla differenza fra il reddito lordo indicato al rigo LM34, relativo al solo reddito lordo professionale di cui al codice di attività 69.10.10. e le perdite pregresse di cui al rigo LM 37 del modello Unico 2016.

Per l’indicazione del volume d’affari, per l’attività svolta in forma individuale si deve indicare l’importo del rigo VE 50 della dichiarazione IVA, detratto l’importo del contributo integrativo del 4% già assoggettato ad IVA nel 2015, mentre per coloro che si sono avvalsi del Regime forfetario nell’anno 2015 occorre indicare l’importo corrispondente al “Reddito Lordo” di cui al rigo LM34 del Modello Unico 2016, dato dalla sola indicazione del reddito lordo professionale di cui al codice di attività 69.10.10.

Cassa Forense ha comunicato ai propri iscritti che dal 20 giugno è attivo il portale per la comunicazione telematica dei dati reddituali, che genera gli importi dei contributi in autoliquidazione ed i relativi moduli di pagamento.

Appare evidente, tuttavia, che la scadenza della prima rata dei contributi in autoliquidazione è stata concepita pensando alle originarie scadenze legate ad Unico 2016 (16 giugno ovvero 17 giugno - 18 luglio, con maggiorazione del 0,40%) dove il termine del 31 luglio è certamente in linea con quanto previsto per le scadenze fiscali.

La proroga concessa per i versamenti relativi alla dichiarazione dei redditi non ha alcun impatto sulla normativa previdenziale forense, pertanto, anche qualora l’avvocato volesse effettuare i versamenti nel mese di agosto (fino al 22) con la maggiorazione, questo non sposta e non interferisce con la scadenza del 31 luglio.

L'anomalia appare evidente: il contribuente avvocato ha un tempo massimo fino 22 agosto per definire il proprio modello Unico e determinare i pagamenti delle imposte relative al 2015, ma per la Cassa Forense deve produrre i calcoli e pagare la prima rata antro il 31 luglio. A stretto rigore di logica, inoltre, il modello Unico si invia il 30 settembre, pertanto Cassa Forense chiede di calcolare il debito e pagare l'acconto contributivi prima di aver definito con l'invio di Unico la posizione reddituale dell'iscritto.

Si ricorda inoltre che la normativa previdenziale forense prevede un apposito regime sanzionato per le ipotesi di omesso o ritardato versamento dei contributi in autoliquidazione contenuto nel Nuovo Regolamento per la Disciplina delle sanzioni delle sanzioni (Delibera del Comitato dei Delegati del 24 ottobre 2014 - Approvato con nota ministeriale del 15 aprile 2015 - G.U. Serie Generale n. 111 del15 maggio 2015) che disciplina altresì le sanzioni per omesso versamento dei contributi, il cui obbligo sia stato accertato a seguito di controlli incrociati con il fisco.

Redatto il 22 giugno 2016

Le scadenze di Cassa Forense e i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi

Di Valeria Nicoletti e Luca Bianchi

 

Articolo

Con il comunicato stampa n. 107 del 14 giugno 2016, a meno di 48 ore dalla fatidica scadenza del 16 giugno, il MEF comunicava lo slittamento dal 16 giugno al 6 luglio 2016 del termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.

Dal 7 luglio e fino al 22 agosto 2016 i versamenti possono essere eseguiti con una lieve maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40%. Tra le categorie interessate dalla proroga, poiché soggetti a studi di settore (modello YK04U), vi è anche quella degli avvocati.

Per questa categoria di contribuenti il rinvio delle scadenze fiscali va in corto circuito con le scadenze contributive.

Va ricordato che in base al Regolamento di Attuazione dell’art. 21, cc. 8 e 9, Legge n. 247/2012 (Delibera del Comitato dei Delegati del 31 gennaio 2014 e successive modificazioni - Approvato con nota ministeriale del 7 agosto 2014 - G.U. Serie n. 192 del 20/08/2014) a decorrere dall’entrata in vigore di detto Regolamento, o dalla data di iscrizione all’Albo, se successiva, l’iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli avvocati iscritti agli Albi professionali forensi, mentre è facoltativa per i praticanti abilitati al patrocinio. Pertanto tutti i soggetti che esercitano l'attività di avvocato devono essere iscritti alla Cassa Forense.

La normativa previdenziale forense prevede la comunicazione obbligatoria dei dati reddituali IRPEF e IVA relativi all'anno 2015, c.d. Modello 5/2016, che deve essere effettuata entro il 30 settembre 2016 da tutti gli iscritti agli Albi Professionali Forensi, anche per frazione di anno, e dai Praticanti iscritti alla Cassa.

I termini da rispettare per i versamenti dei contributi in autoliquidazione relativi all'anno 2015 (che vanno attestati col cosiddetto Modello 5), sono i seguenti:

  • 31 luglio 2016: (domenica) scadenza 1ª rata (50%) contributo soggettivo e contributo integrativo, saranno ritenuti nei termini i versamenti effettuati entro il 1° agosto 2016;
  • 31 dicembre 2016: (sabato) scadenza 2ª rata (saldo) contributo soggettivo e contributo integrativo, saranno ritenuti nei termini i versamenti effettuati entro il 2 gennaio 2017.

Dato che non si tiene conto della proroga dei termini di versamento da Unico, gli iscritti alla Cassa Forense devono calcolare e pagare l'acconto su dati fiscali che possono non essere definitivi.

Ricordiamo che attraverso la compilazione del Modello 5 l'avvocato calcola se deve contribuzione eccedente il minimale in base alla dichiarazione dei redditi relativa al 2015 (Unico 2016). Nel quadro B del Modello, calcolo dei contributi, per l’attività svolta in forma individuale occorre riportare l’importo indicato al rigo RE21 – colonna 2 del modello Unico 2016, mentre per coloro che, per l’anno 2015, hanno aderito al Regime di determinazione forfetaria il calcolo dei contributi dovuti deve essere determinato sulla differenza fra il reddito lordo indicato al rigo LM34, relativo al solo reddito lordo professionale di cui al codice di attività 69.10.10. e le perdite pregresse di cui al rigo LM 37 del modello Unico 2016.

Per l’indicazione del volume d’affari, per l’attività svolta in forma individuale si deve indicare l’importo del rigo VE 50 della dichiarazione IVA, detratto l’importo del contributo integrativo del 4% già assoggettato ad IVA nel 2015, mentre per coloro che si sono avvalsi del Regime forfetario nell’anno 2015 occorre indicare l’importo corrispondente al “Reddito Lordo” di cui al rigo LM34 del Modello Unico 2016, dato dalla sola indicazione del reddito lordo professionale di cui al codice di attività 69.10.10.

Cassa Forense ha comunicato ai propri iscritti che dal 20 giugno è attivo il portale per la comunicazione telematica dei dati reddituali, che genera gli importi dei contributi in autoliquidazione ed i relativi moduli di pagamento.

Appare evidente, tuttavia, che la scadenza della prima rata dei contributi in autoliquidazione è stata concepita pensando alle originarie scadenze legate ad Unico 2016 (16 giugno ovvero 17 giugno - 18 luglio, con maggiorazione del 0,40%) dove il termine del 31 luglio è certamente in linea con quanto previsto per le scadenze fiscali.

La proroga concessa per i versamenti relativi alla dichiarazione dei redditi non ha alcun impatto sulla normativa previdenziale forense, pertanto, anche qualora l’avvocato volesse effettuare i versamenti nel mese di agosto (fino al 22) con la maggiorazione, questo non sposta e non interferisce con la scadenza del 31 luglio.

L'anomalia appare evidente: il contribuente avvocato ha un tempo massimo fino 22 agosto per definire il proprio modello Unico e determinare i pagamenti delle imposte relative al 2015, ma per la Cassa Forense deve produrre i calcoli e pagare la prima rata antro il 31 luglio. A stretto rigore di logica, inoltre, il modello Unico si invia il 30 settembre, pertanto Cassa Forense chiede di calcolare il debito e pagare l'acconto contributivi prima di aver definito con l'invio di Unico la posizione reddituale dell'iscritto.

Si ricorda inoltre che la normativa previdenziale forense prevede un apposito regime sanzionato per le ipotesi di omesso o ritardato versamento dei contributi in autoliquidazione contenuto nel Nuovo Regolamento per la Disciplina delle sanzioni delle sanzioni (Delibera del Comitato dei Delegati del 24 ottobre 2014 - Approvato con nota ministeriale del 15 aprile 2015 - G.U. Serie Generale n. 111 del15 maggio 2015) che disciplina altresì le sanzioni per omesso versamento dei contributi, il cui obbligo sia stato accertato a seguito di controlli incrociati con il fisco.

Redatto il 22 giugno 2016