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Nel procedimento di risarcimento per irragionevole durata del processo è legittimato solo il condominio

Nel procedimento di risarcimento per irragionevole durata del processo è legittimato solo il condominio

di Fulvio Graziotto

 

Abstract (Massima)

Nei procedimenti tesi alla condanna per violazione del termine ragionevole del processo, se il procedimento è iniziato solo dal condominio, i singoli condomini non possono essere parti legittimate nei gradi di giudizio successivi.

Decisione: Sentenza n. 5426/2016 Cassazione Civile - Sezioni VI

Il caso

Con separati ricorsi, alcuni condomini chiedevano la condanna del Ministero della Giustizia per la irragionevole durata di un giudizio civile iniziato nel 1989 e definito in primo grado nel 2009, confermato in appello nel 2012.

Il consigliere delegato rigettava la domanda ritenendo che fosse legittimato solo il condominio, e i ricorrenti proponevano distinti ricorsi in opposizione ai sensi dell'art. 5-ter della Legge 89/2001, rigettati dalla Corte di Appello, successivamente seguiti da ricorso in Cassazione basato su due motivi.

La decisione

Per i ricorrenti «la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere il difetto di legittimazione attiva dei singoli condomini perché una domanda di equa riparazione era già stata proposta dall'amministratore del condominio, a tanto autorizzato dall'assemblea condominiale».

Inoltre, sempre secondo i ricorrenti, «il condominio costituisce un mero ente di gestione, privo di personalità giuridica, sicché tutte le vicende riferibili al condominio, e tra queste la irragionevole durata di un giudizio dal quale il condominio sia parte, afferiscano ai singoli condomini».

Con il secondo motivo i ricorrenti «denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 della legge n. 89 del 2001, 12 delle preleggi, 1117 e 1131 cod. civ., sollecitano una riconsiderazione dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte n. 19663 del 2014, atteso che l'approdo cui la stessa è pervenuta - affermazione della esclusiva legittimazione attiva al condominio risulta contrastante con la ribadita configurazione dal condominio come ente di gestione, oltre che fondarsi su elementi - l'attribuzione del codice fiscale, la possibilità di denominare il condominio - tutt'altro che determinanti».

La Suprema Corte ritiene il ricorso infondato: lo fa richiamando la precedente giurisprudenza delle Sezioni Unite citate dagli stessi ricorrenti, che ha affermato il principio per cui «in caso di violazione del termine ragionevole del processo, qualora il giudizio sia stato promosso dal condominio, sebbene a tutela di diritti connessi alla partecipazione di singoli condomini, ma senza che costoro siano stati parte in causa, la legittimazione ad agire per l'equa riparazione spetta esclusivamente al condominio, quale autonomo soggetto giuridico, in persona dell'amministratore, autorizzato dall'assemblea dei condomini (Cass., S.U., n. 19663 del 2014)».

La Cassazione condivide tale principio al quale la Corte di Appello si è attenuta.

Osservazioni

Il recente principio affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza 19663/2014 tende a delimitare la legittimazione attiva al solo condominio, nella persona dell'amministratore, nei procedimenti tesi alla condanna per violazione del termine ragionevole del processo che sono stati promossi originariamente dal condominio senza la partecipazione dei singoli condomini.

In sintesi, se il procedimento è iniziato solo dal condominio, i singoli condomini non possono essere parti legittimate nei gradi di giudizio successivi.

 

Redatto il 20 giugno 2016

Nel procedimento di risarcimento per irragionevole durata del processo è legittimato solo il condominio

di Fulvio Graziotto

 

Abstract (Massima)

Nei procedimenti tesi alla condanna per violazione del termine ragionevole del processo, se il procedimento è iniziato solo dal condominio, i singoli condomini non possono essere parti legittimate nei gradi di giudizio successivi.

Decisione: Sentenza n. 5426/2016 Cassazione Civile - Sezioni VI

Il caso

Con separati ricorsi, alcuni condomini chiedevano la condanna del Ministero della Giustizia per la irragionevole durata di un giudizio civile iniziato nel 1989 e definito in primo grado nel 2009, confermato in appello nel 2012.

Il consigliere delegato rigettava la domanda ritenendo che fosse legittimato solo il condominio, e i ricorrenti proponevano distinti ricorsi in opposizione ai sensi dell'art. 5-ter della Legge 89/2001, rigettati dalla Corte di Appello, successivamente seguiti da ricorso in Cassazione basato su due motivi.

La decisione

Per i ricorrenti «la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere il difetto di legittimazione attiva dei singoli condomini perché una domanda di equa riparazione era già stata proposta dall'amministratore del condominio, a tanto autorizzato dall'assemblea condominiale».

Inoltre, sempre secondo i ricorrenti, «il condominio costituisce un mero ente di gestione, privo di personalità giuridica, sicché tutte le vicende riferibili al condominio, e tra queste la irragionevole durata di un giudizio dal quale il condominio sia parte, afferiscano ai singoli condomini».

Con il secondo motivo i ricorrenti «denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 della legge n. 89 del 2001, 12 delle preleggi, 1117 e 1131 cod. civ., sollecitano una riconsiderazione dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte n. 19663 del 2014, atteso che l'approdo cui la stessa è pervenuta - affermazione della esclusiva legittimazione attiva al condominio risulta contrastante con la ribadita configurazione dal condominio come ente di gestione, oltre che fondarsi su elementi - l'attribuzione del codice fiscale, la possibilità di denominare il condominio - tutt'altro che determinanti».

La Suprema Corte ritiene il ricorso infondato: lo fa richiamando la precedente giurisprudenza delle Sezioni Unite citate dagli stessi ricorrenti, che ha affermato il principio per cui «in caso di violazione del termine ragionevole del processo, qualora il giudizio sia stato promosso dal condominio, sebbene a tutela di diritti connessi alla partecipazione di singoli condomini, ma senza che costoro siano stati parte in causa, la legittimazione ad agire per l'equa riparazione spetta esclusivamente al condominio, quale autonomo soggetto giuridico, in persona dell'amministratore, autorizzato dall'assemblea dei condomini (Cass., S.U., n. 19663 del 2014)».

La Cassazione condivide tale principio al quale la Corte di Appello si è attenuta.

Osservazioni

Il recente principio affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza 19663/2014 tende a delimitare la legittimazione attiva al solo condominio, nella persona dell'amministratore, nei procedimenti tesi alla condanna per violazione del termine ragionevole del processo che sono stati promossi originariamente dal condominio senza la partecipazione dei singoli condomini.

In sintesi, se il procedimento è iniziato solo dal condominio, i singoli condomini non possono essere parti legittimate nei gradi di giudizio successivi.

 

Redatto il 20 giugno 2016