x

x

L’ambito di protezione del marchio e la disciplina delle merci in transito, degli usi diversi del marchio altrui e della tutela contro gli atti preparatori: problemi risolti, problemi ancora aperti e nuovi problemi

L’ambito di protezione del marchio e la disciplina delle merci in transito, degli usi diversi del marchio altrui e della tutela contro gli atti preparatori: problemi risolti, problemi ancora aperti e nuovi problemi
L’ambito di protezione del marchio e la disciplina delle merci in transito, degli usi diversi del marchio altrui e della tutela contro gli atti preparatori: problemi risolti, problemi ancora aperti e nuovi problemi

[Relazione tenuta dal Prof. Avv. Cesare Galli al convegno “Nuovi marchi per l’Europa”]

Abstract

Le novità in materia di ambito di tutela del marchio introdotte dal nuovo Regolamento del marchio comunitario e in parallelo dalla nuova Direttiva sono, almeno a prima vista, relativamente modeste: è stata infatti mantenuta la formale “tripartizione” tra tutela nell’ipotesi di marchi identici per prodotti o servizi identici, tutela contro la confondibilità e tutela contro l’approfittamento/pregiudizio (che diviene obbligatoria, ma che di fatto era già riconosciuta, anche perché ovviamente già presente nel Regolamento) ancorché sul piano sostanziale la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea l’abbia (giustamente!) svuotata di valore sostanziale, perché in tutti e tre i casi oggetto d’indagine da parte del giudice è l’interferenza con le funzioni del marchio. Al riguardo l’unica modifica operata (oltre a quella di rendere obbligatoria la previsione della tutela contro l’approfittamento/pregiudizio in tutti gli ordinamenti nazionali) è consistita nel formale adeguamento – che il nostro legislatore nazionale aveva operato già al momento del varo del Codice – della norma sul marchio di rinomanza alle indicazioni della giurisprudenza comunitaria, prevedendo che la tutela spetta a prescindere dal fatto che il marchio sia usato “per prodotti o servizi identici, simili o non simili”, naturalmente sempre per presupposto (che è oggi il vero e unico fondamento della tutela: e forse si poteva cogliere l’occasione di questi nuovi interventi normativi per metterlo nero su bianco) che questa interferenza anche non confusoria vi sia.

Per visualizzare il contributo clicca qui.

[Relazione tenuta dal Prof. Avv. Cesare Galli al convegno “Nuovi marchi per l’Europa”]

Abstract

Le novità in materia di ambito di tutela del marchio introdotte dal nuovo Regolamento del marchio comunitario e in parallelo dalla nuova Direttiva sono, almeno a prima vista, relativamente modeste: è stata infatti mantenuta la formale “tripartizione” tra tutela nell’ipotesi di marchi identici per prodotti o servizi identici, tutela contro la confondibilità e tutela contro l’approfittamento/pregiudizio (che diviene obbligatoria, ma che di fatto era già riconosciuta, anche perché ovviamente già presente nel Regolamento) ancorché sul piano sostanziale la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea l’abbia (giustamente!) svuotata di valore sostanziale, perché in tutti e tre i casi oggetto d’indagine da parte del giudice è l’interferenza con le funzioni del marchio. Al riguardo l’unica modifica operata (oltre a quella di rendere obbligatoria la previsione della tutela contro l’approfittamento/pregiudizio in tutti gli ordinamenti nazionali) è consistita nel formale adeguamento – che il nostro legislatore nazionale aveva operato già al momento del varo del Codice – della norma sul marchio di rinomanza alle indicazioni della giurisprudenza comunitaria, prevedendo che la tutela spetta a prescindere dal fatto che il marchio sia usato “per prodotti o servizi identici, simili o non simili”, naturalmente sempre per presupposto (che è oggi il vero e unico fondamento della tutela: e forse si poteva cogliere l’occasione di questi nuovi interventi normativi per metterlo nero su bianco) che questa interferenza anche non confusoria vi sia.

Per visualizzare il contributo clicca qui.