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Prestito pubblico di e-book: la Corte di Giustizia riconosce la possibilità per le biblioteche pubbliche di dare a prestito libri in formato digitale

Di Giovanni De Gregorio

 

Il caso

La sentenza della Corte di Giustizia (Caso C-174/15) del 10 novembre 2016 ha equiparato il prestito di un libro elettronico (e­book) a quello di un libro cartaceo in base a determinate condizioni.

La Corte europea ha riconosciuto l’applicabilità dell’eccezione di prestito pubblico prevista all’articolo 6 della Direttiva 2006/155 concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, che prevede, comunque, un’equa remunerazione degli autori. Per via di questa decisione, le biblioteche pubbliche europee potranno quindi prestare libri anche in formato digitale rispettando le condizioni indicate dalla Corte di Giustizia.

Il caso che ha portato alla decisione in questione deriva da un intenso dibattito europeo sul prestito dei libri digitali da parte delle biblioteche pubbliche. In particolare in Olanda, la discussione ha spinto il Ministero dell’Istruzione, della Cultura e delle Scienze a richiedere all’Instituut voor Informatierecht van de Universiteit van Amsterdam (Istituto di diritto dell’informazione dell’Università di Amsterdam, Paesi Bassi) e all’ufficio studi SEO un parere sul tema. La relazione di tali enti ha riconosciuto che il prestito di libri digitali non rientra nel diritto esclusivo di prestito ai sensi delle disposizioni della legge olandese che recepiscono la direttiva 2006/115. Il risultato è che il prestito di libri digitali da parte delle biblioteche pubbliche olandesi non può basarsi sulla deroga prevista all’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva.

Il giudizio in Olanda

A seguito di questo parere, la Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB), associazione cui aderiscono tutte le biblioteche pubbliche dei Paesi Bassi, non condividendo le conclusioni della relazione, ha citato in giudizio la Stichting Leenrecht, fondazione preposta alla riscossione delle remunerazioni dovute agli autori a titolo della deroga per il prestito pubblico. In particolare, le biblioteche olandesi prestano libri in formato cartaceo e, in cambio, versano una somma forfettaria alla Stichting.

La VOB propone una modalità di prestito dei libri digitali secondo il modello “one copy one user”. Secondo tale impostazione, l’e-book accessibile dal servizio della biblioteca viene scaricato dall’utente per la durata del prestito, durante la quale non è accessibile ad altri utenti della biblioteca. Alla scadenza di tale periodo, il libro diviene automaticamente inutilizzabile per l’utente e può quindi essere preso in prestito da un altro utente.

Il Rechtbank Den Haag (Tribunale dell’Aia, Paesi Bassi), ritenuto che la decisione sulle pretese della VOB dipendesse dall’interpretazione delle disposizioni di diritto dell’Unione, ha deciso di ricorrere al rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

Prima questione

Con la sua prima questione, il giudice olandese chiede che se nella nozione di “prestito” rientra il prestito della copia di un libro in formato digitale, laddove tale prestito sia realizzato caricando tale copia sul server di una biblioteca pubblica e consentendo all’utente interessato di riprodurre detta copia scaricandola sul proprio computer, fermo restando che durante il periodo di prestito può essere scaricata una sola copia e che, alla scadenza di tale periodo, la copia scaricata da detto utente non può più essere dal medesimo utilizzata.

L’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/115 definisce la nozione di “prestito” come la cessione in uso di oggetti, per un periodo limitato di tempo ma non ai fini di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto, quando il prestito viene effettuato da istituzioni aperte al pubblico. Tuttavia, da tale disposizione non risulta che gli oggetti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, di detta direttiva, debbano includere anche gli oggetti intangibili, come quelli aventi natura digitale. Inoltre, la Corte riconosce che è necessario tenere in considerazione il trattato OMPI, vincolante per gli Stati membri, il quale non include nel diritto di noleggio la possibilità di prestare opere digitali se non incluse su un supporto tangibile. Tuttavia la convenzione non tratta del prestito. Ai sensi della dichiarazione concordata allegata al trattato dell’OMPI, con le nozioni di “opere originali” e di “copia delle stesse”, di cui all’articolo 7 di tale trattato, relativo al diritto di noleggio, si intendono “esclusivamente copie fissate su un supporto materiale, che possono essere immesse in commercio come oggetti tangibili”. Ne deriva che sono esclusi dal diritto di noleggio, previsto in detto trattato, gli oggetti intangibili nonché le copie non fissate su un supporto materiale, quali le copie digitali. Tuttavia, secondo la Corte, la Direttiva, distinguendo testualmente il noleggio dal prestito, non ha necessariamente inteso attribuire il medesimo significato alle nozioni di «oggetti» e di «copie», sia che si tratti del regime di noleggio sia che si tratti di quello del prestito. Pertanto, la Corte ha riconosciuto che la nozione di «prestito» di oggetti, ai sensi di tale direttiva, possa eventualmente essere interpretata nel senso che comprenda anche alcuni prestiti effettuati in forma digitale in modo da non violare l’accordo OMPI.

Inoltre, tale conclusione è sostenuta dall’obiettivo perseguito dalla direttiva 2006/115. In particolare, il considerando 4 afferma che il diritto d’autore deve adeguarsi ai nuovi sviluppi economici, quali le nuove forme di utilizzazione economica. A tal proposito, il prestito effettuato in formato digitale rientra in tali nuove forme di utilizzazione economica e, per tale ragione, giustifica l’adeguamento del diritto d’autore ai nuovi sviluppi economici.

Inoltre, sebbene il regime di eccezione stabilito dall’articolo 6, rappresentando una deroga al diritto esclusivo di prestito, debba essere interpretato in modo restrittivo, l’interpretazione deve anche consentire di salvaguardare l’effetto utile dell’eccezione così istituita e di rispettarne la finalità (v. sentenze del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a., C‑403/08 e C‑429/08, EU:C:2011:631, punti 162 e 163, nonché del 1° dicembre 2011, Painer, C‑145/10, EU:C:2011:798, punto 133). Al fine di salvaguardare in futuro l’effetto utile della deroga per il prestito da parte di istituzioni pubbliche, che dipende in gran parte anche dal contributo di tale eccezione alla promozione culturale, non si può pertanto escludere l’applicabilità dell’eccezione nel caso in cui l’operazione effettuata da una biblioteca accessibile al pubblico presenti caratteristiche sostanzialmente analoghe a quelle dei prestiti di opere su carta stampata.

Per tali ragioni, la Corte di Giustizia ha equiparato il prestito digitale a quello cartaceo, sostenendo che nella nozione di “prestito”, ai sensi di tali disposizioni, rientra il prestito della copia di un libro in formato digitale, laddove tale prestito sia realizzato caricando tale copia sul server di una biblioteca pubblica e consentendo ad un utente di riprodurre detta copia scaricandola sul proprio computer, fermo restando che durante il periodo di prestito può essere scaricata una sola copia e che, alla scadenza di tale periodo, la copia scaricata da detto utente non può più essere dal medesimo utilizzata.

Seconda questione

Con la seconda questione la Corte olandese chiede alla Corte se ci siano delle norme che impediscano agli Stati membri di subordinare l’applicazione dell’eccezione alla condizione che la copia di un libro in formato digitale messa a disposizione dalla biblioteca pubblica sia stata diffusa con una prima vendita o un primo altro trasferimento di proprietà di tale copia nell’Unione da parte del titolare del diritto di distribuzione al pubblico o con il suo consenso, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/29.

In questo caso, la Corte di Giustizia ha espresso un giudizio positivo concludendo che gli Stati membri possano subordinare il noleggio alle condizioni menzionate. Infatti, la Corte ha già avuto modo di dichiarare che gli atti di sfruttamento dell’opera protetta, quali il prestito pubblico non possono essere equiparati alla vendita o a qualsiasi altro atto lecito di distribuzione, e che il diritto di prestito rimane nel novero delle prerogative dell’autore, a prescindere dalla vendita del supporto materiale che contiene l’opera. Per tali ragioni, il diritto di prestito non si esaurisce con la vendita o con qualsiasi altro atto di diffusione, mentre il diritto di distribuzione lo sarà solo nel caso di prima vendita nell’Unione da parte del titolare del diritto o con il suo consenso (v. sentenza del 6 luglio 2006, Commissione/Portogallo, C‑53/05, EU:C:2006:448, punto 34). Di conseguenza l’autore può imporre delle limitazioni alla circolazione delle sue opere nei limiti dell’eccezione prevista dall’articolo 6. Se l’autore, infatti, potesse impedire alle biblioteche pubbliche il prestito, tale scelta svuoterebbe la portata dell’eccezione. Al contrario, se questo diritto non fosse riconosciuto all’autore, questi subirebbe un pregiudizio ingiustificato al proprio diritto sull’opera.

Terza questione

Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede se l’eccezione in questione si applichi alla messa a disposizione da parte di una biblioteca pubblica di una copia di un libro in formato digitale qualora detta copia sia stata ottenuta a partire da una fonte illegale.

Sebbene il testo dell’articolo riguardante tale eccezione non preveda espressamente alcun requisito riguardante la provenienza lecita della copia messa a disposizione dalla biblioteca pubblica, uno degli obiettivi della direttiva 2006/115 è costituito dalla lotta alla pirateria, come emerge dal suo considerando 2. Ammettere che una copia prestata da una biblioteca pubblica possa essere ottenuta da una fonte illegale equivarrebbe chiaramente a tollerare la circolazione di opere contraffatte o riprodotte abusivamente che sarebbe pertanto chiaramente in contrasto con tale obiettivo. In altri casi, inoltre, la Corte ha già dichiarato, che il regime delle eccezioni non può includere i casi in cui le copie realizzate derivino da una fonte illegale (in merito all’eccezione di copia privata di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, v. ACI Adam e a., C‑435/12, EU:C:2014:254, punto 41).

Per tali ragioni, l’eccezione di prestito pubblico si applica alla messa a disposizione da parte di una biblioteca pubblica di una copia di un libro in formato digitale qualora detta copia non sia stata ottenuta a partire da una fonte illegale.

Conclusioni

La decisione della Corte impatterà sul ruolo delle biblioteche pubbliche in Europa estendendo il sistema dei prestiti anche ai libri digitali. Come già osservato, la decisione deriva dalla necessità sostanziale di adeguamento alle nuove tecnologie digitali che ormai da tempo sono entrate a far parte della quotidianità.

Nei secoli le biblioteche hanno già attraversato diverse rivoluzioni legate al mutamento tecnologico: dalle pergamene nell’età antica alla stampa a caratteri mobili, agli archivi digitali e, oggi, agli e-book. Questa decisione darà nuova vitalità alle biblioteche permettendo ai cittadini di fruire dei contenuti digitali rispettando le stesse regole di prestito previste per i libri stampati.

Internet e le tecnologie digitali hanno trasformato numerosi settori economici tra cui quello letterario. Infatti, sebbene l’e-book non abbia ancora sostituito il libro cartaceo, il volume di vendite di libri digitali continua a crescere e alcuni libri sono pubblicati esclusivamente in formato digitale.

Corte di giustizia dell'Unione Europea, Terza Sezione, sentenza VOB del 10 novembre 2016 (Caso C-174/15)

 

Redatto il 15 novembre 2016

Di Giovanni De Gregorio

 

Il caso

La sentenza della Corte di Giustizia (Caso C-174/15) del 10 novembre 2016 ha equiparato il prestito di un libro elettronico (e­book) a quello di un libro cartaceo in base a determinate condizioni.

La Corte europea ha riconosciuto l’applicabilità dell’eccezione di prestito pubblico prevista all’articolo 6 della Direttiva 2006/155 concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, che prevede, comunque, un’equa remunerazione degli autori. Per via di questa decisione, le biblioteche pubbliche europee potranno quindi prestare libri anche in formato digitale rispettando le condizioni indicate dalla Corte di Giustizia.

Il caso che ha portato alla decisione in questione deriva da un intenso dibattito europeo sul prestito dei libri digitali da parte delle biblioteche pubbliche. In particolare in Olanda, la discussione ha spinto il Ministero dell’Istruzione, della Cultura e delle Scienze a richiedere all’Instituut voor Informatierecht van de Universiteit van Amsterdam (Istituto di diritto dell’informazione dell’Università di Amsterdam, Paesi Bassi) e all’ufficio studi SEO un parere sul tema. La relazione di tali enti ha riconosciuto che il prestito di libri digitali non rientra nel diritto esclusivo di prestito ai sensi delle disposizioni della legge olandese che recepiscono la direttiva 2006/115. Il risultato è che il prestito di libri digitali da parte delle biblioteche pubbliche olandesi non può basarsi sulla deroga prevista all’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva.

Il giudizio in Olanda

A seguito di questo parere, la Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB), associazione cui aderiscono tutte le biblioteche pubbliche dei Paesi Bassi, non condividendo le conclusioni della relazione, ha citato in giudizio la Stichting Leenrecht, fondazione preposta alla riscossione delle remunerazioni dovute agli autori a titolo della deroga per il prestito pubblico. In particolare, le biblioteche olandesi prestano libri in formato cartaceo e, in cambio, versano una somma forfettaria alla Stichting.

La VOB propone una modalità di prestito dei libri digitali secondo il modello “one copy one user”. Secondo tale impostazione, l’e-book accessibile dal servizio della biblioteca viene scaricato dall’utente per la durata del prestito, durante la quale non è accessibile ad altri utenti della biblioteca. Alla scadenza di tale periodo, il libro diviene automaticamente inutilizzabile per l’utente e può quindi essere preso in prestito da un altro utente.

Il Rechtbank Den Haag (Tribunale dell’Aia, Paesi Bassi), ritenuto che la decisione sulle pretese della VOB dipendesse dall’interpretazione delle disposizioni di diritto dell’Unione, ha deciso di ricorrere al rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

Prima questione

Con la sua prima questione, il giudice olandese chiede che se nella nozione di “prestito” rientra il prestito della copia di un libro in formato digitale, laddove tale prestito sia realizzato caricando tale copia sul server di una biblioteca pubblica e consentendo all’utente interessato di riprodurre detta copia scaricandola sul proprio computer, fermo restando che durante il periodo di prestito può essere scaricata una sola copia e che, alla scadenza di tale periodo, la copia scaricata da detto utente non può più essere dal medesimo utilizzata.

L’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/115 definisce la nozione di “prestito” come la cessione in uso di oggetti, per un periodo limitato di tempo ma non ai fini di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto, quando il prestito viene effettuato da istituzioni aperte al pubblico. Tuttavia, da tale disposizione non risulta che gli oggetti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, di detta direttiva, debbano includere anche gli oggetti intangibili, come quelli aventi natura digitale. Inoltre, la Corte riconosce che è necessario tenere in considerazione il trattato OMPI, vincolante per gli Stati membri, il quale non include nel diritto di noleggio la possibilità di prestare opere digitali se non incluse su un supporto tangibile. Tuttavia la convenzione non tratta del prestito. Ai sensi della dichiarazione concordata allegata al trattato dell’OMPI, con le nozioni di “opere originali” e di “copia delle stesse”, di cui all’articolo 7 di tale trattato, relativo al diritto di noleggio, si intendono “esclusivamente copie fissate su un supporto materiale, che possono essere immesse in commercio come oggetti tangibili”. Ne deriva che sono esclusi dal diritto di noleggio, previsto in detto trattato, gli oggetti intangibili nonché le copie non fissate su un supporto materiale, quali le copie digitali. Tuttavia, secondo la Corte, la Direttiva, distinguendo testualmente il noleggio dal prestito, non ha necessariamente inteso attribuire il medesimo significato alle nozioni di «oggetti» e di «copie», sia che si tratti del regime di noleggio sia che si tratti di quello del prestito. Pertanto, la Corte ha riconosciuto che la nozione di «prestito» di oggetti, ai sensi di tale direttiva, possa eventualmente essere interpretata nel senso che comprenda anche alcuni prestiti effettuati in forma digitale in modo da non violare l’accordo OMPI.

Inoltre, tale conclusione è sostenuta dall’obiettivo perseguito dalla direttiva 2006/115. In particolare, il considerando 4 afferma che il diritto d’autore deve adeguarsi ai nuovi sviluppi economici, quali le nuove forme di utilizzazione economica. A tal proposito, il prestito effettuato in formato digitale rientra in tali nuove forme di utilizzazione economica e, per tale ragione, giustifica l’adeguamento del diritto d’autore ai nuovi sviluppi economici.

Inoltre, sebbene il regime di eccezione stabilito dall’articolo 6, rappresentando una deroga al diritto esclusivo di prestito, debba essere interpretato in modo restrittivo, l’interpretazione deve anche consentire di salvaguardare l’effetto utile dell’eccezione così istituita e di rispettarne la finalità (v. sentenze del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a., C‑403/08 e C‑429/08, EU:C:2011:631, punti 162 e 163, nonché del 1° dicembre 2011, Painer, C‑145/10, EU:C:2011:798, punto 133). Al fine di salvaguardare in futuro l’effetto utile della deroga per il prestito da parte di istituzioni pubbliche, che dipende in gran parte anche dal contributo di tale eccezione alla promozione culturale, non si può pertanto escludere l’applicabilità dell’eccezione nel caso in cui l’operazione effettuata da una biblioteca accessibile al pubblico presenti caratteristiche sostanzialmente analoghe a quelle dei prestiti di opere su carta stampata.

Per tali ragioni, la Corte di Giustizia ha equiparato il prestito digitale a quello cartaceo, sostenendo che nella nozione di “prestito”, ai sensi di tali disposizioni, rientra il prestito della copia di un libro in formato digitale, laddove tale prestito sia realizzato caricando tale copia sul server di una biblioteca pubblica e consentendo ad un utente di riprodurre detta copia scaricandola sul proprio computer, fermo restando che durante il periodo di prestito può essere scaricata una sola copia e che, alla scadenza di tale periodo, la copia scaricata da detto utente non può più essere dal medesimo utilizzata.

Seconda questione

Con la seconda questione la Corte olandese chiede alla Corte se ci siano delle norme che impediscano agli Stati membri di subordinare l’applicazione dell’eccezione alla condizione che la copia di un libro in formato digitale messa a disposizione dalla biblioteca pubblica sia stata diffusa con una prima vendita o un primo altro trasferimento di proprietà di tale copia nell’Unione da parte del titolare del diritto di distribuzione al pubblico o con il suo consenso, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/29.

In questo caso, la Corte di Giustizia ha espresso un giudizio positivo concludendo che gli Stati membri possano subordinare il noleggio alle condizioni menzionate. Infatti, la Corte ha già avuto modo di dichiarare che gli atti di sfruttamento dell’opera protetta, quali il prestito pubblico non possono essere equiparati alla vendita o a qualsiasi altro atto lecito di distribuzione, e che il diritto di prestito rimane nel novero delle prerogative dell’autore, a prescindere dalla vendita del supporto materiale che contiene l’opera. Per tali ragioni, il diritto di prestito non si esaurisce con la vendita o con qualsiasi altro atto di diffusione, mentre il diritto di distribuzione lo sarà solo nel caso di prima vendita nell’Unione da parte del titolare del diritto o con il suo consenso (v. sentenza del 6 luglio 2006, Commissione/Portogallo, C‑53/05, EU:C:2006:448, punto 34). Di conseguenza l’autore può imporre delle limitazioni alla circolazione delle sue opere nei limiti dell’eccezione prevista dall’articolo 6. Se l’autore, infatti, potesse impedire alle biblioteche pubbliche il prestito, tale scelta svuoterebbe la portata dell’eccezione. Al contrario, se questo diritto non fosse riconosciuto all’autore, questi subirebbe un pregiudizio ingiustificato al proprio diritto sull’opera.

Terza questione

Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede se l’eccezione in questione si applichi alla messa a disposizione da parte di una biblioteca pubblica di una copia di un libro in formato digitale qualora detta copia sia stata ottenuta a partire da una fonte illegale.

Sebbene il testo dell’articolo riguardante tale eccezione non preveda espressamente alcun requisito riguardante la provenienza lecita della copia messa a disposizione dalla biblioteca pubblica, uno degli obiettivi della direttiva 2006/115 è costituito dalla lotta alla pirateria, come emerge dal suo considerando 2. Ammettere che una copia prestata da una biblioteca pubblica possa essere ottenuta da una fonte illegale equivarrebbe chiaramente a tollerare la circolazione di opere contraffatte o riprodotte abusivamente che sarebbe pertanto chiaramente in contrasto con tale obiettivo. In altri casi, inoltre, la Corte ha già dichiarato, che il regime delle eccezioni non può includere i casi in cui le copie realizzate derivino da una fonte illegale (in merito all’eccezione di copia privata di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, v. ACI Adam e a., C‑435/12, EU:C:2014:254, punto 41).

Per tali ragioni, l’eccezione di prestito pubblico si applica alla messa a disposizione da parte di una biblioteca pubblica di una copia di un libro in formato digitale qualora detta copia non sia stata ottenuta a partire da una fonte illegale.

Conclusioni

La decisione della Corte impatterà sul ruolo delle biblioteche pubbliche in Europa estendendo il sistema dei prestiti anche ai libri digitali. Come già osservato, la decisione deriva dalla necessità sostanziale di adeguamento alle nuove tecnologie digitali che ormai da tempo sono entrate a far parte della quotidianità.

Nei secoli le biblioteche hanno già attraversato diverse rivoluzioni legate al mutamento tecnologico: dalle pergamene nell’età antica alla stampa a caratteri mobili, agli archivi digitali e, oggi, agli e-book. Questa decisione darà nuova vitalità alle biblioteche permettendo ai cittadini di fruire dei contenuti digitali rispettando le stesse regole di prestito previste per i libri stampati.

Internet e le tecnologie digitali hanno trasformato numerosi settori economici tra cui quello letterario. Infatti, sebbene l’e-book non abbia ancora sostituito il libro cartaceo, il volume di vendite di libri digitali continua a crescere e alcuni libri sono pubblicati esclusivamente in formato digitale.

Corte di giustizia dell'Unione Europea, Terza Sezione, sentenza VOB del 10 novembre 2016 (Caso C-174/15)

 

Redatto il 15 novembre 2016