x

x

Rottamazione delle cartelle e processo tributario: cosa fare e come comportarsi

di Valeria Nicoletti

 

Articolo

L’art. 6, D.L. 22 ottobre 2016 n. 193 ha introdotto la possibilità di definire in via agevolata i ruoli relativi a imposte e tributi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2015.

Occorre precisare che il Decreto è, al momento, in fase di conversione e, stando a quanto trapela dai lavori parlamentari l’ambito, i modi ed i termini della c.d. rottamazione potrebbero subire delle modifiche significative.

Il Decreto, già così come emanato, tuttavia, impone delle riflessioni al difensore tributario, oltre che delle valutazioni da fare, alla luce del caso concreto di concerto con il cliente.

In primo luogo, correttezza e diligenza professionale impongono al professionista di rendere edotto il contribuente della possibilità offerta dal Decreto Legge.

Ovviamente la scelta di aderire o meno spetta sempre al cliente, ma è al momento “complicata” anche dalle modifiche in divenire del Decreto che non rendono semplice al professionista spiegare il funzionamento della rottamazione.

Ad oggi, per aderire alla procedura occorre presentare una dichiarazione, già resa disponibile e scaricabile dal sito di da Equitalia, entro e non oltre il 23 gennaio 2017.

Vi è la possibilità di indicare le posizioni da definire e procedere con un pagamento anche in via rateale.

Nella dichiarazione il contribuente deve indicare la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione e si assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

Al momento è prevista la possibilità di pagare in quattro rate: le prime due rate di importo pari ad un terzo, mentre la terza e la quarta ciascuna pari ad un sesto delle somme dovute.

Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto (entro il 24 aprile), l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, nonché il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

In ogni caso, la scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018.

In questo quadro normativo, destinato probabilmente a mutare, si deve tener conto delle tematiche e problematiche legate al processo tributario.

I Giudizi innanzi alle Commissioni tributarie non sono affatto sospesi in quanto la rottamazione è una facoltà concessa al contribuente la quale, però, implica l’impegno alla rinuncia al giudizio già nell’istanza di ammissione alla procedura.

D’altro canto, quella della rottamazione è un’opzione in cui Equitalia o anche gli enti impositori, anche intesi come controparte processuale, non hanno alcuna voce in capitolo.

Ed allora che cosa fare se viene comunicata l’udienza ed il contribuente è, giustamente, in difficoltà sull’adesione o meno alla definizione viste anche le incertezze normative?

Il numero delle rate e le scadenze ancora incerte non giovano alla situazione.

Se il contribuente manifesta la ferma volontà di proseguire nel giudizio il problema non si pone, ma in caso contrario, poiché il difensore non può, e non dovrebbe, in alcun modo fare dichiarazioni che vincolino l’assistito, l’unica soluzione in questi casi è la richiesta di un rinvio, facendo presente in primis l’incertezza sull’ambito della definizione agevolata dei ruoli.

Il rinvio è possibile chiederlo con memoria ex art. 32, D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, qualora si disponga di detto termine, altrimenti direttamente in pubblica udienza, sempre che quest’ultima sia stata chiesta, nei modi e termini previsti dal D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.

Nel caso di trattazione della controversia in camera di consiglio, in via residuale, il rinvio potrebbe essere richiesto con le brevi repliche scritte fino a cinque giorni liberi prima della data della camera di consiglio, ricordando sempre che è nella discrezionalità del giudice concederlo.

Non vi è alcun automatismo legislativamente previsto.

Si deve ricordare che, per coloro che già adesso ritengono conveniente la rottamazione, con l’istanza di adesione alla definizione agevolata ex art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016 n. 193 si assume l’impegno alla rinuncia dei giudizi pendenti: la dichiarazione fatta al concessionario non ha valore di rinuncia al contenzioso.

La rinuncia, infatti, va fatta innanzi al Giudice nei modi e nei termini previsti dall’art. 44, DLgs. 31 dicembre 1992 n. 546.

 

Redatto il 16 novembre 2016

di Valeria Nicoletti

 

Articolo

L’art. 6, D.L. 22 ottobre 2016 n. 193 ha introdotto la possibilità di definire in via agevolata i ruoli relativi a imposte e tributi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2015.

Occorre precisare che il Decreto è, al momento, in fase di conversione e, stando a quanto trapela dai lavori parlamentari l’ambito, i modi ed i termini della c.d. rottamazione potrebbero subire delle modifiche significative.

Il Decreto, già così come emanato, tuttavia, impone delle riflessioni al difensore tributario, oltre che delle valutazioni da fare, alla luce del caso concreto di concerto con il cliente.

In primo luogo, correttezza e diligenza professionale impongono al professionista di rendere edotto il contribuente della possibilità offerta dal Decreto Legge.

Ovviamente la scelta di aderire o meno spetta sempre al cliente, ma è al momento “complicata” anche dalle modifiche in divenire del Decreto che non rendono semplice al professionista spiegare il funzionamento della rottamazione.

Ad oggi, per aderire alla procedura occorre presentare una dichiarazione, già resa disponibile e scaricabile dal sito di da Equitalia, entro e non oltre il 23 gennaio 2017.

Vi è la possibilità di indicare le posizioni da definire e procedere con un pagamento anche in via rateale.

Nella dichiarazione il contribuente deve indicare la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione e si assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

Al momento è prevista la possibilità di pagare in quattro rate: le prime due rate di importo pari ad un terzo, mentre la terza e la quarta ciascuna pari ad un sesto delle somme dovute.

Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto (entro il 24 aprile), l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, nonché il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

In ogni caso, la scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018.

In questo quadro normativo, destinato probabilmente a mutare, si deve tener conto delle tematiche e problematiche legate al processo tributario.

I Giudizi innanzi alle Commissioni tributarie non sono affatto sospesi in quanto la rottamazione è una facoltà concessa al contribuente la quale, però, implica l’impegno alla rinuncia al giudizio già nell’istanza di ammissione alla procedura.

D’altro canto, quella della rottamazione è un’opzione in cui Equitalia o anche gli enti impositori, anche intesi come controparte processuale, non hanno alcuna voce in capitolo.

Ed allora che cosa fare se viene comunicata l’udienza ed il contribuente è, giustamente, in difficoltà sull’adesione o meno alla definizione viste anche le incertezze normative?

Il numero delle rate e le scadenze ancora incerte non giovano alla situazione.

Se il contribuente manifesta la ferma volontà di proseguire nel giudizio il problema non si pone, ma in caso contrario, poiché il difensore non può, e non dovrebbe, in alcun modo fare dichiarazioni che vincolino l’assistito, l’unica soluzione in questi casi è la richiesta di un rinvio, facendo presente in primis l’incertezza sull’ambito della definizione agevolata dei ruoli.

Il rinvio è possibile chiederlo con memoria ex art. 32, D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, qualora si disponga di detto termine, altrimenti direttamente in pubblica udienza, sempre che quest’ultima sia stata chiesta, nei modi e termini previsti dal D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.

Nel caso di trattazione della controversia in camera di consiglio, in via residuale, il rinvio potrebbe essere richiesto con le brevi repliche scritte fino a cinque giorni liberi prima della data della camera di consiglio, ricordando sempre che è nella discrezionalità del giudice concederlo.

Non vi è alcun automatismo legislativamente previsto.

Si deve ricordare che, per coloro che già adesso ritengono conveniente la rottamazione, con l’istanza di adesione alla definizione agevolata ex art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016 n. 193 si assume l’impegno alla rinuncia dei giudizi pendenti: la dichiarazione fatta al concessionario non ha valore di rinuncia al contenzioso.

La rinuncia, infatti, va fatta innanzi al Giudice nei modi e nei termini previsti dall’art. 44, DLgs. 31 dicembre 1992 n. 546.

 

Redatto il 16 novembre 2016