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Conseguenze della condanna - Rechtsfolgen der Verurteilung

Conseguenze della condanna - Rechtsfolgen der Verurteilung
Conseguenze della condanna - Rechtsfolgen der Verurteilung

Sommario: I. La Rechtsfolge dell’Amtsverlust: è proporzionata e conforme ai dettami della Costituzione?; II. Rechtsfolgen previste da norme extrapenali; III. Bedingte Nachsicht della pena inflitta; IV. Bedingte Nachsicht e sanzione dell’Amtsverlust; V. Amtsverlust e concorso di reati dolosi e colposi; VI. Durata della Rechtsfolge Amtsverlust

 

I. La Rechtsfolge dell’Amtsverlust: è proprzionata e conforme ai dettami della Costituzione?

Il § 27 dello StGB austriaco è intitolato: “Amtsverlust und andere Rechtsfolgen der Verurteilung“ ed è inserito nella Sezione III della Parte generale del codice penale.

Prevede questo paragrafo, al comma 1, che la condanna - pronunziata da un giudice austriaco - per uno o più reati dolosi - a pena detentiva, comporta, per il pubblico dipendente, la perdita dell’ufficio che ha ricoperto, qualora: a) la pena detentiva inflitta sia superiore a un anno oppure b) la pena detentiva - se non condizionalmente sospesa - sia superiore a sei mesi oppure c) la condanna sia avvenuta soltanto o anche per abuso della posizione di autorità inerente all’ufficio.

Questa norma, secondo parte della dottrina, è  “kriminalpolitisch fragwürdig” e c’è stato chi ne ha chiesto l’abrogazione. Non sono mancati coloro che hanno nutrito forti dubbi circa la costituzionalità (specialmente sotto l’aspetto della “Verhältnismäßigkeit” di questa sanzione) di una disposizione del genere e della conformità a convenzioni internazionali e norme comunitarie, in particolare alla CEDU: Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4.11. 1950 e alla Carta dei diritti fondamentali dell’UE (art. 49, 3°c.). Non vi è stato però - almeno finora - alcuna pronunzia di incostituzionalità da parte del Verfassungsgerichtshof (Corte costituzionale), ne’ alcun “intervento” della Corte europea dei diritti dell’uomo o della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE). Nonostante la gravità delle conseguenze à per il condannato - autorità giudiziaria e dottrina (largamente prevalente) sono dell’opinione che quanto previsto dal § 27 StGB sia vertretbar e giustificabile” anche dal punto di vista delle esigenze di prevenzione generale.

È stato rilevato da coloro che chiedono l’abrogazione del § 27 StGB, che le conseguenze che l’applicazione di questo paragrafo può comportare per il condannato, non di rado sono più gravi di quelle della pena - detentiva - comminata (che può essere anche soltanto di poco superiore a un anno di reclusione ed essere condizionalmente sospesa) in quanto l’“Amtsverlust kann tiefer in die Lebensstellung des Verurteilten eingreifen (specie sotto l’aspetto patrimoniale (perdita del posto di lavoro  e di conseguenza dello stipendio)) “als die schuldangemessene Strafe”. È stato affermato che il § 27 StGB non sarebbe altro che un retaggio del passato, ricollegabile, almeno indirettamente, al c.d. Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte.

Prevale comunque la tesi secondo la quale reati che denotano il mancato rispetto di valori fondamentali della comunità, devono avere per conseguenza che i contravventori agli stessi siano esclusi - almeno temporaneamente - dalla Mitgestaltung des Gemeinwesens”; questa Rechtsfolge della condanna, qualora sussistano i presupposti sopra indicati, giustifica lo “Statusverlust” previsto dal § 27 StGB, specie se la “perdita” è temporanea. “I danni che provengono dagli uomini”, ha detto uno che ha vissuto tre secoli prima dell’era cristiana, “nascono o dall’hybris o da una sfrenata ambizione”. Paradossalmente entrambe inducono a mettersi al servizio dei potenti (come ha osservato uno vissuto quattro secoli più tardi) riducendosi in una specie di volontaria schiavitù, anche se ritengono di poter conquistare, in tal modo, una pulchra senectus” (“Quae illum felicitas quam pulchra senectus manet, qui se in horum clientelam contulit”). Queste parole sembrano non aver perso di attualità. Dello stesso autore sono le seguenti frasi: ”Quosdam ante quam in summum ambitionis eniterentur, inter prima luctantis aetas reliquit; quosdam cum in consummationem dignitatis per mille indignitates erupissent, misera subit cogitatio laborasse ipsos in titulum sepulcri”.

II. Rechtsfolgen previste da norme extrapenali

È da rilevare che il codice penale austriaco prevede una sola Rechtsfolge della condanna, cioè l’Amtsverlust; altre Rechtsfolgen sono contemplate da norme extrapenali (p. es. dal Geschworenen- und Schöffengesetz), alle quali rinvia il comma 2 del § 27 StGB. Anche il § 20, comma 1, n. 3 a, del BDG (Beamten-Dienstrechtsgesetz) prevede che, indipendentemente dalla sanzione di cui al § 27 StGB, il rapporto d’impiego di un pubblico dipendente viene a cessare in caso di condanna (passata in giudicato) pronunziata da un’autorità  giudiziaria austriaca - esclusivamente o  anche  per uno dei reati previsti dallo StGB ai §§ 92, 201-217, 312  e 312 a.

III. Bedingte Nachsicht della pena inflitta

Alla condanna (irrevocabile) del pubblico dipendente a pena detentiva superiore a un anno per un reato doloso, consegue l’Amtsverlust anche se è stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. Se la pena non è stata “bedingt nachgesehen”, la sanzione prevista dal § 27 StGB, è applicata in caso di condanna a pena superiore a sei mesi di reclusione. L’Amtsverlust viene poi disposto, indipendemente dall’entità della pena comminata, se il  pubblico dipendente è stato condannato per il reato p. e p. dal § 212 StGB, vale a dire per “Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses” (abuso della posizione di autorità).

L’Amtsverlust interviene ex lege e di questa sanzione non deve farsi menzione nella sentenza di condanna, ne’ occorre l’emanazione (contestuale o successiva) di un’ordinanza in tal senso. Il rapporto di servizio cessa di diritto e un’eventuale riassunzione dipende unicamente dal datore di lavoro. Il § 27 StGB non può trovare applicazione nei confronti di dipendenti che, pur esercitando un servizio pubblico, non sono pubblici ufficiali (se manca la “Beamteneigenschaft”).

IV. Bedingte Nachsicht e sanzione dell’Amtsverlust

Indipendentemente dall’avvenuta concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena detentiva, l’Amtsverlust può (anch’esso) essere “bedingt nachgesehen” (§ 44, comma 2,StGB) e a tal fine va tenuto conto (cfr. OGH - Corte suprema - 2005/16) dei criteri indicati dal § 43, comma 1,StGB, criteri che presentano una certa affinità con quelli previsti dal combinato disposto degli articoli 164 e 133 del codice penale italiano. È  da rilevare che della bedingten Nachsicht, concessa ai sensi del  44, comma 2, StGB, deve essere fatta menzione nella sentenza di condanna; altrimenti il rapporto di servizio cessa ipso iure. Qualora, con successiva ordinanza, venisse accordata la bedingte Nachsicht dell’Amtsverlust, un provvedimento del genere, oltre ad essere abnorme, sarebbe privo di effetti.

Per quanto concerne la Rechtsfolge Amtsverlust, gli effetti della stessa, secondo il codice penale austriaco, non si differenziano di molto dalla pena. Già sopra abbiamo messo in evidenza che le conseguenze dell’applicazione del § 27 StGB, spesso possono essere più gravi di quelle della pena. Il pubblico dipendente che perde il posto di lavoro, a meno che non abbia redditi da altra fonte, rimane privo dei mezzi di sostentamento. Per questo motivo è stato detto che l’Amtsverlust inflitto al pubblico dipendente si risolve, in sostanza, in una Geldstrafe, in una pena pecuniaria nel senso che  lo priva dello stipendio (e delle indennità allo stesso collegate) per un periodo che, di norma, è di 5 anni. Questa sanzione, almeno in alcuni casi, “steht nicht mehr in einer adäquaten Relation zum Unrecht der Tat und der Schuld des Täters”; in altre parole, non è proporzionata al fatto e al grado di colpevolezza. Secondo alcuni, i giudici, molto spesso, concedono il beneficio della bedingten Nachsicht a chi viene inflitta la sanzione dell’Amtsverlust, stante la gravità delle conseguenze - per il condannato - che altrimenti si produrrebbero. Non si avvalgono, invece, con altrettanta frequenza, della facoltà di concedere la sospensione condizionale - con riferimento all’Amtsverlust -  qualora la condanna sia avvenuta per un reato commesso abusando della posizione di autorità inerente all’ufficio ricoperto.

La sanzione dell’Amtsverlust ai sensi del § 27 StGB, come sopra già esposto, è applicata soltanto in caso di condanna - per un reato doloso - pronunziata da un’autorità giudiziaria austriaca. Il pubblico dipendente, al quale è stato inflitto l’Amtsverlust quale Rechtsfolge della condanna, anche se allo stesso è stato concesso il beneficio della bedingten Nachsicht, non infrequentemente viene però ritenuto “nicht ausreichend verlässlich für seine Dienstverrichtung”(non sufficientemente affidabile per la prestazione del servizio), per cui è disposta, dal datore di lavoro, la cessazione del rapporto di servizio. Ciò avviene anche se il pubblico dipendente ha commesso un reato non approfittando dei poteri inerenti al proprio ufficio (p. es. commettendo una lesione personale volontaria grave, per la quale è stato condannato a pena detentiva superiore a un anno.) oppure se  un “Missbrauch des Autoritätsverhältnisses” è stato commesso “im familiären Bereich”.

La condanna – a pena superiore a un anno di detenzione oppure a Freiheitsstrafe eccedente la durata di sei mesi (se per tale pena non è stata concessa la sospensione condizionale) - per legittimare l’applicazione del § 27 StGB, deve essere stata inflitta con un’unica sentenza, non deve quindi essere frutto di un cumulo di pene. Parimenti non può tenersi conto di una pena inflitta ai sensi del § 31 StGB (Strafe bei nachträglicher Verurteilung).

La perpetrazione di un reato colposo non può, in nessun caso, dare luogo alla Rechtsfolge di cui al § 27 StGB, anche se la pena detentiva inflitta per un reato del genere, è notevolmente superiore a un anno. Pertanto al pubblico dipendente, che, in istato di ebbrezza, ha cagionato un incidente stradale con conseguenze mortali ed è stato condannato a pena detentiva di 17 mesi con la sospensione condizionale di questa pena, non può essere applicata la sanzione dell’Amtsverlust.

V. Amtsverlust e concorso di reati dolosi e colposi

Se una condanna è stata pronunziata per reati dolosi e colposi, va comminata un’unica pena per i reati commessi, ma il giudice, in sentenza, deve specificare, se per il reato doloso è stata ritenuta (calcolata) una pena detentiva superiore a un anno; soltanto in quest’ultimo caso può trovare applicazione la Rechtsfolge prevista dal § 27 StGB, vale a dire l’Amtsverlust.

VI. Durata della Rechtsfolge Amtsverlust

Qualora un Bundesgesetz (legge statale), preveda, quale conseguenza di una condanna, una Rechtsfolge diversa da quella contemplata dal § 27 StGB, gli effetti della stessa cessano una volta decorsi 5 anni, a meno che  il Bundesgesetz non preveda appositamente un termine diverso oppure si tratti di ufficio ricoperto a seguito di elezioni, nel qual caso la sanzione “dauert zeitlich unbeschränkt”. Il quinquennio (o il termine diverso, specificamente previsto) decorre dalla data in cui la pena è stata eseguita.

Rechtsfolgen collegate ad una condanna e previste da norme emanate dai Länder, possono avere una durata superiore a 5 anni, così come può essere prevista la cessazione delle stesse entro un  termine minore. In questo senso la norma di cui al comma 2 del § 27 StGB, è di carattere suppletivo.

Sommario: I. La Rechtsfolge dell’Amtsverlust: è proporzionata e conforme ai dettami della Costituzione?; II. Rechtsfolgen previste da norme extrapenali; III. Bedingte Nachsicht della pena inflitta; IV. Bedingte Nachsicht e sanzione dell’Amtsverlust; V. Amtsverlust e concorso di reati dolosi e colposi; VI. Durata della Rechtsfolge Amtsverlust

 

I. La Rechtsfolge dell’Amtsverlust: è proprzionata e conforme ai dettami della Costituzione?

Il § 27 dello StGB austriaco è intitolato: “Amtsverlust und andere Rechtsfolgen der Verurteilung“ ed è inserito nella Sezione III della Parte generale del codice penale.

Prevede questo paragrafo, al comma 1, che la condanna - pronunziata da un giudice austriaco - per uno o più reati dolosi - a pena detentiva, comporta, per il pubblico dipendente, la perdita dell’ufficio che ha ricoperto, qualora: a) la pena detentiva inflitta sia superiore a un anno oppure b) la pena detentiva - se non condizionalmente sospesa - sia superiore a sei mesi oppure c) la condanna sia avvenuta soltanto o anche per abuso della posizione di autorità inerente all’ufficio.

Questa norma, secondo parte della dottrina, è  “kriminalpolitisch fragwürdig” e c’è stato chi ne ha chiesto l’abrogazione. Non sono mancati coloro che hanno nutrito forti dubbi circa la costituzionalità (specialmente sotto l’aspetto della “Verhältnismäßigkeit” di questa sanzione) di una disposizione del genere e della conformità a convenzioni internazionali e norme comunitarie, in particolare alla CEDU: Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4.11. 1950 e alla Carta dei diritti fondamentali dell’UE (art. 49, 3°c.). Non vi è stato però - almeno finora - alcuna pronunzia di incostituzionalità da parte del Verfassungsgerichtshof (Corte costituzionale), ne’ alcun “intervento” della Corte europea dei diritti dell’uomo o della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE). Nonostante la gravità delle conseguenze à per il condannato - autorità giudiziaria e dottrina (largamente prevalente) sono dell’opinione che quanto previsto dal § 27 StGB sia vertretbar e giustificabile” anche dal punto di vista delle esigenze di prevenzione generale.

È stato rilevato da coloro che chiedono l’abrogazione del § 27 StGB, che le conseguenze che l’applicazione di questo paragrafo può comportare per il condannato, non di rado sono più gravi di quelle della pena - detentiva - comminata (che può essere anche soltanto di poco superiore a un anno di reclusione ed essere condizionalmente sospesa) in quanto l’“Amtsverlust kann tiefer in die Lebensstellung des Verurteilten eingreifen (specie sotto l’aspetto patrimoniale (perdita del posto di lavoro  e di conseguenza dello stipendio)) “als die schuldangemessene Strafe”. È stato affermato che il § 27 StGB non sarebbe altro che un retaggio del passato, ricollegabile, almeno indirettamente, al c.d. Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte.

Prevale comunque la tesi secondo la quale reati che denotano il mancato rispetto di valori fondamentali della comunità, devono avere per conseguenza che i contravventori agli stessi siano esclusi - almeno temporaneamente - dalla Mitgestaltung des Gemeinwesens”; questa Rechtsfolge della condanna, qualora sussistano i presupposti sopra indicati, giustifica lo “Statusverlust” previsto dal § 27 StGB, specie se la “perdita” è temporanea. “I danni che provengono dagli uomini”, ha detto uno che ha vissuto tre secoli prima dell’era cristiana, “nascono o dall’hybris o da una sfrenata ambizione”. Paradossalmente entrambe inducono a mettersi al servizio dei potenti (come ha osservato uno vissuto quattro secoli più tardi) riducendosi in una specie di volontaria schiavitù, anche se ritengono di poter conquistare, in tal modo, una pulchra senectus” (“Quae illum felicitas quam pulchra senectus manet, qui se in horum clientelam contulit”). Queste parole sembrano non aver perso di attualità. Dello stesso autore sono le seguenti frasi: ”Quosdam ante quam in summum ambitionis eniterentur, inter prima luctantis aetas reliquit; quosdam cum in consummationem dignitatis per mille indignitates erupissent, misera subit cogitatio laborasse ipsos in titulum sepulcri”.

II. Rechtsfolgen previste da norme extrapenali

È da rilevare che il codice penale austriaco prevede una sola Rechtsfolge della condanna, cioè l’Amtsverlust; altre Rechtsfolgen sono contemplate da norme extrapenali (p. es. dal Geschworenen- und Schöffengesetz), alle quali rinvia il comma 2 del § 27 StGB. Anche il § 20, comma 1, n. 3 a, del BDG (Beamten-Dienstrechtsgesetz) prevede che, indipendentemente dalla sanzione di cui al § 27 StGB, il rapporto d’impiego di un pubblico dipendente viene a cessare in caso di condanna (passata in giudicato) pronunziata da un’autorità  giudiziaria austriaca - esclusivamente o  anche  per uno dei reati previsti dallo StGB ai §§ 92, 201-217, 312  e 312 a.

III. Bedingte Nachsicht della pena inflitta

Alla condanna (irrevocabile) del pubblico dipendente a pena detentiva superiore a un anno per un reato doloso, consegue l’Amtsverlust anche se è stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. Se la pena non è stata “bedingt nachgesehen”, la sanzione prevista dal § 27 StGB, è applicata in caso di condanna a pena superiore a sei mesi di reclusione. L’Amtsverlust viene poi disposto, indipendemente dall’entità della pena comminata, se il  pubblico dipendente è stato condannato per il reato p. e p. dal § 212 StGB, vale a dire per “Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses” (abuso della posizione di autorità).

L’Amtsverlust interviene ex lege e di questa sanzione non deve farsi menzione nella sentenza di condanna, ne’ occorre l’emanazione (contestuale o successiva) di un’ordinanza in tal senso. Il rapporto di servizio cessa di diritto e un’eventuale riassunzione dipende unicamente dal datore di lavoro. Il § 27 StGB non può trovare applicazione nei confronti di dipendenti che, pur esercitando un servizio pubblico, non sono pubblici ufficiali (se manca la “Beamteneigenschaft”).

IV. Bedingte Nachsicht e sanzione dell’Amtsverlust

Indipendentemente dall’avvenuta concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena detentiva, l’Amtsverlust può (anch’esso) essere “bedingt nachgesehen” (§ 44, comma 2,StGB) e a tal fine va tenuto conto (cfr. OGH - Corte suprema - 2005/16) dei criteri indicati dal § 43, comma 1,StGB, criteri che presentano una certa affinità con quelli previsti dal combinato disposto degli articoli 164 e 133 del codice penale italiano. È  da rilevare che della bedingten Nachsicht, concessa ai sensi del  44, comma 2, StGB, deve essere fatta menzione nella sentenza di condanna; altrimenti il rapporto di servizio cessa ipso iure. Qualora, con successiva ordinanza, venisse accordata la bedingte Nachsicht dell’Amtsverlust, un provvedimento del genere, oltre ad essere abnorme, sarebbe privo di effetti.

Per quanto concerne la Rechtsfolge Amtsverlust, gli effetti della stessa, secondo il codice penale austriaco, non si differenziano di molto dalla pena. Già sopra abbiamo messo in evidenza che le conseguenze dell’applicazione del § 27 StGB, spesso possono essere più gravi di quelle della pena. Il pubblico dipendente che perde il posto di lavoro, a meno che non abbia redditi da altra fonte, rimane privo dei mezzi di sostentamento. Per questo motivo è stato detto che l’Amtsverlust inflitto al pubblico dipendente si risolve, in sostanza, in una Geldstrafe, in una pena pecuniaria nel senso che  lo priva dello stipendio (e delle indennità allo stesso collegate) per un periodo che, di norma, è di 5 anni. Questa sanzione, almeno in alcuni casi, “steht nicht mehr in einer adäquaten Relation zum Unrecht der Tat und der Schuld des Täters”; in altre parole, non è proporzionata al fatto e al grado di colpevolezza. Secondo alcuni, i giudici, molto spesso, concedono il beneficio della bedingten Nachsicht a chi viene inflitta la sanzione dell’Amtsverlust, stante la gravità delle conseguenze - per il condannato - che altrimenti si produrrebbero. Non si avvalgono, invece, con altrettanta frequenza, della facoltà di concedere la sospensione condizionale - con riferimento all’Amtsverlust -  qualora la condanna sia avvenuta per un reato commesso abusando della posizione di autorità inerente all’ufficio ricoperto.

La sanzione dell’Amtsverlust ai sensi del § 27 StGB, come sopra già esposto, è applicata soltanto in caso di condanna - per un reato doloso - pronunziata da un’autorità giudiziaria austriaca. Il pubblico dipendente, al quale è stato inflitto l’Amtsverlust quale Rechtsfolge della condanna, anche se allo stesso è stato concesso il beneficio della bedingten Nachsicht, non infrequentemente viene però ritenuto “nicht ausreichend verlässlich für seine Dienstverrichtung”(non sufficientemente affidabile per la prestazione del servizio), per cui è disposta, dal datore di lavoro, la cessazione del rapporto di servizio. Ciò avviene anche se il pubblico dipendente ha commesso un reato non approfittando dei poteri inerenti al proprio ufficio (p. es. commettendo una lesione personale volontaria grave, per la quale è stato condannato a pena detentiva superiore a un anno.) oppure se  un “Missbrauch des Autoritätsverhältnisses” è stato commesso “im familiären Bereich”.

La condanna – a pena superiore a un anno di detenzione oppure a Freiheitsstrafe eccedente la durata di sei mesi (se per tale pena non è stata concessa la sospensione condizionale) - per legittimare l’applicazione del § 27 StGB, deve essere stata inflitta con un’unica sentenza, non deve quindi essere frutto di un cumulo di pene. Parimenti non può tenersi conto di una pena inflitta ai sensi del § 31 StGB (Strafe bei nachträglicher Verurteilung).

La perpetrazione di un reato colposo non può, in nessun caso, dare luogo alla Rechtsfolge di cui al § 27 StGB, anche se la pena detentiva inflitta per un reato del genere, è notevolmente superiore a un anno. Pertanto al pubblico dipendente, che, in istato di ebbrezza, ha cagionato un incidente stradale con conseguenze mortali ed è stato condannato a pena detentiva di 17 mesi con la sospensione condizionale di questa pena, non può essere applicata la sanzione dell’Amtsverlust.

V. Amtsverlust e concorso di reati dolosi e colposi

Se una condanna è stata pronunziata per reati dolosi e colposi, va comminata un’unica pena per i reati commessi, ma il giudice, in sentenza, deve specificare, se per il reato doloso è stata ritenuta (calcolata) una pena detentiva superiore a un anno; soltanto in quest’ultimo caso può trovare applicazione la Rechtsfolge prevista dal § 27 StGB, vale a dire l’Amtsverlust.

VI. Durata della Rechtsfolge Amtsverlust

Qualora un Bundesgesetz (legge statale), preveda, quale conseguenza di una condanna, una Rechtsfolge diversa da quella contemplata dal § 27 StGB, gli effetti della stessa cessano una volta decorsi 5 anni, a meno che  il Bundesgesetz non preveda appositamente un termine diverso oppure si tratti di ufficio ricoperto a seguito di elezioni, nel qual caso la sanzione “dauert zeitlich unbeschränkt”. Il quinquennio (o il termine diverso, specificamente previsto) decorre dalla data in cui la pena è stata eseguita.

Rechtsfolgen collegate ad una condanna e previste da norme emanate dai Länder, possono avere una durata superiore a 5 anni, così come può essere prevista la cessazione delle stesse entro un  termine minore. In questo senso la norma di cui al comma 2 del § 27 StGB, è di carattere suppletivo.