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Cassazione, notifica con ufficiale giudiziario

di Davide Di Giacomo

 

La notifica del ricorso per cassazione avverso sentenze delle Commissioni tributarie deve avvenire mediante ufficiale giudiziario.

Quanto sopra è contenuto nella sentenza n. 21866/2016 della Corte di Cassazione da cui emerge che nel contenzioso tributario l’articolo 16 Decreto Legislativo laddove prevede la notifica attraverso la consegna dell’atto all’impiegato che ne rilascia ricevuta sulla copia, non si applica al ricorso per cassazione.

Il suddetto articolo 16, recante norme in materia di comunicazioni e notificazioni in ambito tributario, prevede che le notificazioni possano essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell’atto in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, mediante consegna dell’atto all’impiegato addetto che ne deve lasciare ricevuta sulla copia.

Tale disposizione, così come modificata dal Decreto Legislativo n. 156/2015, ha previsto l’aggiornamento dei termini delle parti processuali, che, in quanto tali, sono interessate dall’attività di notificazione o comunicazione. Pertanto, nei commi 1 e 4 dell’articolo 16 la locuzione di “enti impositori” sostituisce quella di “ufficio del Ministero delle finanze” e di “ente locale” e si inseriscono quelle di “agenti della riscossione” e di “soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”, risultando la novità più rilevante quella riguardante l’estensione all’agente e ai concessionari privati della riscossione, sopra indicati, delle regole già stabilite per gli enti impositori.

Ricorso per cassazione: natura

Tale ricorso costituisce un mezzo giuridico col quale si possono far valere esclusivamente errori del processo in quanto tale e vizi di legittimità della decisione. A differenza del ricorso in appello, non introduce una rinnovazione del giudizio, quindi svolge un effetto devolutivo vero e proprio.

Il termine per proporre ricorso è di sessanta giorni dalla notifica della sentenza  (cd termine breve), mentre in caso di mancata notifica si applica il termine di sei mesi ex articolo 327, comma 1, codice di procedura civile.

Finalità principale della notificazione è quello di provocare la presa di conoscenza di un atto da parte del destinatario, attraverso la certezza legale che esso sia entrato nella sua sfera di conoscibilità, con gli effetti che ne conseguono.

In tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze delle CTR, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, relativamente al luogo della notificazione, si applica la disciplina di cui all’articolo 330 codice di procedura civile; sebbene, in virtù del principio di ultrattività dell’indicazione della residenza o della sede e dell’elezione di domicilio effettuate in primo grado, stabilito dall’articolo 17, comma 2, del Decreto Legislativo n. 546/92, è valida la notificazione eseguita presso uno di tali luoghi, ex art  articolo 330, comma 1, del codice di procedura civile, nell’ipotesi in cui la parte non si sia costituita nel giudizio di appello, oppure, costituitasi, non abbia espresso al riguardo alcuna indicazione (Cass, SU, n. 20/07/2016 n. 14916).

Nel caso di specie il contribuente (impugnato l’avviso di accertamento emesso in rettifica del reddito d’impresa in cui l’ufficio aveva ricostruito i ricavi mediante una percentuale più alta di ricarico sulla merce venduta, accolto parzialmente in primo grado e respinto in appello), ha proposto ricorso per cassazione eccependo, tra l’altro, l’applicazione del criterio della media aritmetica anziché quella ponderata.

La Suprema Corte non si comunque pronunciata su alcuna delle eccezioni formulate in quanto ha dichiarato preliminarmente l’inammissibilità del ricorso proposto mediante consegna diretta presso l’ufficio finanziario ossia secondo la procedura prevista per i ricorsi nei gradi di merito (art. 16, c. 3, del D. Lgs n. 546/1992). La notifica “mediante consegna dell’atto all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia” di cui al predetto articolo 16 non si applica al ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie. In base all’articolo 62, comma 2, del medesimo decreto “al ricorso per cassazione e il relativo procedimento si applicano le norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili con quelle del presente decreto”.

Il ricorso per cassazione, pena l’inammissibilità, va pertanto notificato nelle forme del codice di procedura civile, fatta eccezione per le notifiche eseguite dal legale a mezzo del servizio postale o di posta elettronica certificata o attraverso consegna di copia dell’atto nel domicilio del destinatario, nell’ipotesi in cui quest’ultimo sia altro avvocato che abbia la qualità di domiciliatario di una parte.

In caso di mancato rispetto della procedura fissata dal codice di procedura civile la notifica del ricorso deve ritenersi inesistente e non affetta da nullità, come ritenuto in precedenza dalla giurisprudenza.

I giudici hanno aderito all’orientamento prevalente tracciato dalle sezioni unite (sent. n. 14916/2016) secondo cui l’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, sulla base di principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione.

Tra i predetti elementi essenziali, oltre la fase di consegna, deve annoverarsi il requisito dell’attività di trasmissione che deve essere svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, dalla possibilità giuridica di compiere tale attività; elemento che è mancato nel caso in esame in quanto il ricorso per cassazione è stato proposto personalmente dal contribuente, al quale la legge attribuisce il potere di notifica soltanto per i gradi di merito dinanzi alle Commissioni tributarie; da quanto precede restano esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito al mittente, tanto da ritenere la notificazione meramente tentata ma non compiuta ossia omessa.

Pertanto la notifica attraverso consegna dell’atto all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia, secondo quanto previsto dal citato articolo 16 Decreto Legislativo n. 546/92, e non nelle forme del codice di procedura civile è inesistente.

 

Redatto il 12 gennaio 2017

di Davide Di Giacomo

 

La notifica del ricorso per cassazione avverso sentenze delle Commissioni tributarie deve avvenire mediante ufficiale giudiziario.

Quanto sopra è contenuto nella sentenza n. 21866/2016 della Corte di Cassazione da cui emerge che nel contenzioso tributario l’articolo 16 Decreto Legislativo laddove prevede la notifica attraverso la consegna dell’atto all’impiegato che ne rilascia ricevuta sulla copia, non si applica al ricorso per cassazione.

Il suddetto articolo 16, recante norme in materia di comunicazioni e notificazioni in ambito tributario, prevede che le notificazioni possano essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell’atto in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, mediante consegna dell’atto all’impiegato addetto che ne deve lasciare ricevuta sulla copia.

Tale disposizione, così come modificata dal Decreto Legislativo n. 156/2015, ha previsto l’aggiornamento dei termini delle parti processuali, che, in quanto tali, sono interessate dall’attività di notificazione o comunicazione. Pertanto, nei commi 1 e 4 dell’articolo 16 la locuzione di “enti impositori” sostituisce quella di “ufficio del Ministero delle finanze” e di “ente locale” e si inseriscono quelle di “agenti della riscossione” e di “soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”, risultando la novità più rilevante quella riguardante l’estensione all’agente e ai concessionari privati della riscossione, sopra indicati, delle regole già stabilite per gli enti impositori.

Ricorso per cassazione: natura

Tale ricorso costituisce un mezzo giuridico col quale si possono far valere esclusivamente errori del processo in quanto tale e vizi di legittimità della decisione. A differenza del ricorso in appello, non introduce una rinnovazione del giudizio, quindi svolge un effetto devolutivo vero e proprio.

Il termine per proporre ricorso è di sessanta giorni dalla notifica della sentenza  (cd termine breve), mentre in caso di mancata notifica si applica il termine di sei mesi ex articolo 327, comma 1, codice di procedura civile.

Finalità principale della notificazione è quello di provocare la presa di conoscenza di un atto da parte del destinatario, attraverso la certezza legale che esso sia entrato nella sua sfera di conoscibilità, con gli effetti che ne conseguono.

In tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze delle CTR, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, relativamente al luogo della notificazione, si applica la disciplina di cui all’articolo 330 codice di procedura civile; sebbene, in virtù del principio di ultrattività dell’indicazione della residenza o della sede e dell’elezione di domicilio effettuate in primo grado, stabilito dall’articolo 17, comma 2, del Decreto Legislativo n. 546/92, è valida la notificazione eseguita presso uno di tali luoghi, ex art  articolo 330, comma 1, del codice di procedura civile, nell’ipotesi in cui la parte non si sia costituita nel giudizio di appello, oppure, costituitasi, non abbia espresso al riguardo alcuna indicazione (Cass, SU, n. 20/07/2016 n. 14916).

Nel caso di specie il contribuente (impugnato l’avviso di accertamento emesso in rettifica del reddito d’impresa in cui l’ufficio aveva ricostruito i ricavi mediante una percentuale più alta di ricarico sulla merce venduta, accolto parzialmente in primo grado e respinto in appello), ha proposto ricorso per cassazione eccependo, tra l’altro, l’applicazione del criterio della media aritmetica anziché quella ponderata.

La Suprema Corte non si comunque pronunciata su alcuna delle eccezioni formulate in quanto ha dichiarato preliminarmente l’inammissibilità del ricorso proposto mediante consegna diretta presso l’ufficio finanziario ossia secondo la procedura prevista per i ricorsi nei gradi di merito (art. 16, c. 3, del D. Lgs n. 546/1992). La notifica “mediante consegna dell’atto all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia” di cui al predetto articolo 16 non si applica al ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie. In base all’articolo 62, comma 2, del medesimo decreto “al ricorso per cassazione e il relativo procedimento si applicano le norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili con quelle del presente decreto”.

Il ricorso per cassazione, pena l’inammissibilità, va pertanto notificato nelle forme del codice di procedura civile, fatta eccezione per le notifiche eseguite dal legale a mezzo del servizio postale o di posta elettronica certificata o attraverso consegna di copia dell’atto nel domicilio del destinatario, nell’ipotesi in cui quest’ultimo sia altro avvocato che abbia la qualità di domiciliatario di una parte.

In caso di mancato rispetto della procedura fissata dal codice di procedura civile la notifica del ricorso deve ritenersi inesistente e non affetta da nullità, come ritenuto in precedenza dalla giurisprudenza.

I giudici hanno aderito all’orientamento prevalente tracciato dalle sezioni unite (sent. n. 14916/2016) secondo cui l’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, sulla base di principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione.

Tra i predetti elementi essenziali, oltre la fase di consegna, deve annoverarsi il requisito dell’attività di trasmissione che deve essere svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, dalla possibilità giuridica di compiere tale attività; elemento che è mancato nel caso in esame in quanto il ricorso per cassazione è stato proposto personalmente dal contribuente, al quale la legge attribuisce il potere di notifica soltanto per i gradi di merito dinanzi alle Commissioni tributarie; da quanto precede restano esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito al mittente, tanto da ritenere la notificazione meramente tentata ma non compiuta ossia omessa.

Pertanto la notifica attraverso consegna dell’atto all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia, secondo quanto previsto dal citato articolo 16 Decreto Legislativo n. 546/92, e non nelle forme del codice di procedura civile è inesistente.

 

Redatto il 12 gennaio 2017