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Compensazione dei crediti da omessa dichiarazione reddituale

Compensazione dei crediti da omessa dichiarazione reddituale
Compensazione dei crediti da omessa dichiarazione reddituale

L’utilizzo in compensazione del credito generato da omessa dichiarazione reddituale è legittimato dalla relativa attestazione del contribuente. L’alternativa dell’istanza di rimborso preceduta dal saldo del controllo automatizzato. Lo speciale regime giurisprudenziale per i crediti Iva.

Il credito sorto da dichiarazione dei redditi omessa dal contribuente, ovvero non trasmessa, è notoriamente inutilizzabile in compensazione (tra le più  recenti, Cassazione 1287/15) salva l’ipotesi di esonero dalla predetta trasmissione che onera però il beneficiario ad indicare il credito di cui trattasi nella prima dichiarazione reddituale (Cassazione 523/02).

Il controllo automatizzato, causato dal potenziale indebito utilizzo in compensazione di credito per il quale è stata omessa la relativa dichiarazione annuale, è peraltro ovviabile per mezzo di attestazione dell’esistenza del predetto credito contenuta nella versione cartacea della (tardiva) dichiarazione interessata presentata dal contribuente, e con essa ogni necessaria ed eventuale documentazione, fermo il diritto di accertamento da parte dell’ufficio tributario destinatario avente solo facoltà di scomputare il credito riconosciuto dal saldo finale del controllo automatizzato (Circolare 21/E/2013).

Alternativamente, è facoltà del contribuente provvedere prioritariamente al saldo integrale delle somme richieste dall’ufficio, e successivamente formulare istanza di rimborso entro due anni dal predetto pagamento ex articolo 21 del Decreto Legislativo 546/1992, con liquidazione all’esito di apposita istruttoria, qualora favorevole al richiedente (Circolare 34/E/2012).  

Diversamente da tutto quanto sin qui esposto, il credito Iva sorto da omessa dichiarazione reddituale è stato recentemente e definitivamente dichiarato (Corte di Cassazione, Sezioni Unite sentenza n. 17757/16) utilizzabile dal contribuente (soggetto passivo Iva e per operazioni imponibili) qualora il medesimo risulti essere in possesso dei requisiti sostanziali per il beneficio in parola (onere della prova a suo carico), e cioè quando l’eccedenza d’imposta risulti comunque da regolari e periodiche dichiarazioni reddituali e venga dedotta entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto.    

L’utilizzo in compensazione del credito generato da omessa dichiarazione reddituale è legittimato dalla relativa attestazione del contribuente. L’alternativa dell’istanza di rimborso preceduta dal saldo del controllo automatizzato. Lo speciale regime giurisprudenziale per i crediti Iva.

Il credito sorto da dichiarazione dei redditi omessa dal contribuente, ovvero non trasmessa, è notoriamente inutilizzabile in compensazione (tra le più  recenti, Cassazione 1287/15) salva l’ipotesi di esonero dalla predetta trasmissione che onera però il beneficiario ad indicare il credito di cui trattasi nella prima dichiarazione reddituale (Cassazione 523/02).

Il controllo automatizzato, causato dal potenziale indebito utilizzo in compensazione di credito per il quale è stata omessa la relativa dichiarazione annuale, è peraltro ovviabile per mezzo di attestazione dell’esistenza del predetto credito contenuta nella versione cartacea della (tardiva) dichiarazione interessata presentata dal contribuente, e con essa ogni necessaria ed eventuale documentazione, fermo il diritto di accertamento da parte dell’ufficio tributario destinatario avente solo facoltà di scomputare il credito riconosciuto dal saldo finale del controllo automatizzato (Circolare 21/E/2013).

Alternativamente, è facoltà del contribuente provvedere prioritariamente al saldo integrale delle somme richieste dall’ufficio, e successivamente formulare istanza di rimborso entro due anni dal predetto pagamento ex articolo 21 del Decreto Legislativo 546/1992, con liquidazione all’esito di apposita istruttoria, qualora favorevole al richiedente (Circolare 34/E/2012).  

Diversamente da tutto quanto sin qui esposto, il credito Iva sorto da omessa dichiarazione reddituale è stato recentemente e definitivamente dichiarato (Corte di Cassazione, Sezioni Unite sentenza n. 17757/16) utilizzabile dal contribuente (soggetto passivo Iva e per operazioni imponibili) qualora il medesimo risulti essere in possesso dei requisiti sostanziali per il beneficio in parola (onere della prova a suo carico), e cioè quando l’eccedenza d’imposta risulti comunque da regolari e periodiche dichiarazioni reddituali e venga dedotta entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto.