x

x

lncidenti con gli sci e altri Freizeitunfälle in Austria

lncidenti con gli sci e altri Freizeitunfälle in Austria
lncidenti con gli sci e altri Freizeitunfälle in Austria

Sommario:

I. Alcuni dati statistici in materia di Freizeitunfälle;

II. Incidenti subiti da sciatori e lesioni conseguenti agli stessi;

III. Le principali cause degli incidenti;

IV. Sentenze dell’OGH (Corte suprema) in materia di responsabilità.

 

I. Alcuni dati statistici in materia di Freizeitunfälle

Ogni anno si verificano in Austria ca. 198.000 ** incidenti nel corso della pratica di attività di carattere sportivo (Sportunfälle: per tali intendendosi incidenti che rendono necessario il ricorso a cure ospedaliere). 14.800 sono persone aventi un’età superiore a 65 anni, 93.100 hanno un’età compresa tra i 25 e i 65 anni, 50.500 tra i 15 e i 24 anni e 40.700 sono minori entro la fascia di età di 14 anni.

Per quanto concerne l’attività sportiva, durante la quale si verifica il maggior numero di incidenti nel tempo libero, a “primeggiare” è lo sci alpino, con 37.500 Unfälle, seguito dalla pratica del calcio (37.200) e del ciclismo (22.400). Degli sci-alpinisti che subiscono un incidente, 3.800 ha un’età superiore a 65 anni, 26.400 sono compresi nella fascia di età tra 25 e 65 anni e 7.300 di età non  superiore a 14 anni.

Il totale degli incidenti che, ogni anno, subiscono gli snowboarders sono 8.600. Di essi, 2.500 sono di età superiore ai 25 anni. 4.700 sono compresi nella fascia tra i 15 e i 25 anni e 1.400 hanno un’età fino ai 14 anni.

5.100 sono gli incidenti che annualmente si verificano nella pratica delle seguenti Sportarten: sci di fondo, slittino e bob. Di essi 600 sono gli sportivi che hanno un’età superiore a 65 anni; 2.700 un’età tra i 25 e i 65 anni; 800 tra i 15 e i 24 anni e 1000 un’età non superiore a 14 anni. 

Più del 50% di tutti gli Sportunfälle si verificano nella pratica dello sci alpino, snowboard, calcio e ciclismo.

Il numero dei morti tra coloro che praticano lo sci (alpino e fondo) è stato, nell’ultimo quinquennio, in media, di 30. Il maggior numero d’incidenti mortali si è verificato nell’inverno 2010/2011 con 51 decessi; quello minore è relativo all’inverno 2011/2012 con 19 decessi. Il maggior numero di decessi tra coloro che praticano lo sci, è stato riscontrato nel circondario di Innsbruck, seguito dai circondari di Salzburg, Kärnten, Steiermark e Oberösterreich.

Il numero di coloro che, dopo aver cagionato un incidente sulla pista da sci, non si fermano per prestare soccorso alla vittima (che commettono “Fahrerflucht”), è, in media, pari al 22%; 510 è la media riferita agli ultimi 5 anni. La c. d. Fahrerflucht è punita, in Austria, secondo la gravità delle lesioni riportate dalla vittima, con la reclusione fino a tre anni. Questo reato viene commesso con una certa frequenza, anche da coloro che sono in istato di ebbrezza alcolica.

Come in molti altri Stati europei, pure in Austria vengono seguite le regole FIS, anche se, almeno finora, non sono giuridicamente vincolanti.

Ca. 1.500 incidenti l’anno si verificano per Fremdverschulden (si tratta, spesso, di collisioni o di “tamponamenti”).

Tutt’altro che non pericoloso è il c.d. Tuorengehen. Nel triennio passato, il numero dei morti, nel corso dell’esercizio di questa Sportart, è stato, nel circondario di Innsbruck, annualmente, in media, di 19 morti. Sulla statistica dei decessi registrati nella pratica dello sci, incidono, in modo rilevante, Herz-Kreislauf-Versagen (infarti), specie tra i fondisti.

II. Incidenti subiti da sciatori e lesioni conseguenti agli stessi

Fatta eccezione per due Bundesländer, in Austria, indossare l’elmetto per chi pratica lo sci alpino ed è di età inferiore ai 15 anni, è stato reso obbligatorio dalla legislazione dei Länder (Ländergesetzgebung). In caso d’inosservanza di quest’obbligo - da parte dei genitori o degli Erziehungsberechtigten - se si verifica un incidente sulla pista da sci, nel quale viene coinvolto un minore di anni 15, chi ha cagionato l’incidente e ha risarcito i relativi danni al legale rappresentante del minore, ha facoltà di agire giudizialmente nei confronti dei genitori, chiedendo la ripetizione dell’importo pagato a titolo risarcitorio.

Due milioni di cittadini praticano in Austria lo sci; a questi si aggiungono, annualmente, otto milioni ausländischer  Skifahrer (stranieri).

Gli sciatori con il maggior “tasso” d’incidenti sono quelli che hanno superato il 45.mo anno di età, seguiti da persone senza preventivo allenamento e da persone di minore età (non ancora in grado di valutare adeguatamente i rischi e pericoli; spesso sono ancora inesperti - o poco esperti - nella pratica dello sci).

Mentre nel passato le lesioni riportate negli incidenti sciistici erano, in larga prevalenza, fratture agli arti inferiori, negli ultimi decenni, questo tipo di lesioni è diventato meno frequente perché gli “attacchi” di sicurezza montati sugli sci da discesa rendono molto meno frequenti Beinbrüche (in particolare Unterschenkel- und Knöchelbrüche). Negli ultimi decenni gli incidenti con gli sci hanno cagionato prevalentemente lesioni ai legamenti (Kreuzband- und Seitenbandrisse); non trascurabili sono lesioni provocate dalle racchette.

Gli snowboarders subiscono spesso lesioni agli arti superiori, ma anche alla spalla e alla spina dorsale.

L’aumento del numero degli sciatori sulle piste e della velocità (a seguito, anche, del miglioramento della qualità degli sci), hanno comportato, negli ultimi anni, un considerevole incremento del numero delle lesioni riportate dagli sciatori al capo e alla colonna vertebrale. Al fine di prevenire Verletzungen del genere, si sono dimostrati di notevole utilità elmetti e Rückenprotektoren (a questi ultimi ricorrono soprattutto coloro che praticano lo sci a livello agonistico).

Gran parte delle lesioni riportate in occasione di cadute sono riconducibili, non a comportamenti illeciti di altri sciatori, ma avviene aus Selbstverschulden degli sciatori stessi che non sono riusciti a “calibrare” la velocità in relazione alle proprie capacità, alle condizioni e allo stato della pista percorsa, alle condizioni meteorologiche.

Conseguenze piuttosto gravi possono avere gli scontri – frontali o anche laterali- tra discesisti; conseguenze, che possono essere anche letali, specie se viene “travolta” una persona inferiore agli anni 14.

Va rilevato anche che accertamenti condotti in Austria, hanno dimostrato che ben il 90% degli attacchi sugli sci per la discesa, non era stato “regolato” in modo ottimale e che il 50% degli stranieri che trascorrono le ferie sulle piste austriache avevano attacchi “die außerhalb der Toleranz eingestellt waren”. Dato che si diffonde sempre piu’ il noleggio degli sci, l’inadeguata “regolazione” o “registrazione”, che dir si voglia, degli attacchi, in caso d’incidente, ha indotto alcuni sciatori a chiedere il risarcimento dei danni derivati da omissioni imputabili a chi gestisce il servizio di noleggio nel senso di ritenere esistente una corresponsabilità dello Skiverleiher.

Le spese conseguenti agli incidenti sciistici che rendono necessario il ricorso a cure ospedaliere, vengono – di norma – sostenute, in Austria, dall’assicurazione obbligatoria (Sozial- und Krankenversicherung). Le spese di soccorso, che possono essere anche di notevole entità’, specie se si rende necessario l’intervento dell’elicottero, non sempre sono a carico di enti ospedalieri, anche se va detto che in alcune regioni queste spese vengono assunte dai proprietari o dai gestori degli impianti di risalita. Non di rado le associazioni sportive o alpinistiche (e, entro certi limiti, persino l’Automobilclub (ÖAMTC)), rimborsano le spese di questo genere, almeno in parte, ai propri iscritti.

Qualora, in conseguenza di un incidente sulla pista da sci, lo sciatore subisca una lesione permanente (e tale da ridurre la capacità lavorativa dello stesso), la legislazione austriaca non prevede indennizzo a carico di enti pubblici; chi non ha stipulato una polizza con un’assicurazione privata, “geht leer aus”.

III. Le principali cause degli incidenti

Sopra abbiamo accennato al fatto che una delle cause degli incidenti sciistici è che lo sciatore non valuta adeguatamente i rischi e le proprie capacità. Altre cause vanno ravvisate - specie a inizio della stagione - nella (totale) mancanza di allenamento nonchè nell’affaticamento (ciò vale in particolare per i minori degli anni 14 e per gli “over” 65).

Dati statistici comprovano che la maggior parte degli incidenti sulle piste da sci si verifica nel (tardo) pomeriggio quando iniziano a manifestarsi stanchezza e mancanza di concentrazione.

Il dirigente sanitario di una nota clinica ortopedica austriaca ha raccomandato di terminare le discese prima che l’impianto di risalita venga chiuso e di fare - almeno entro certi intervalli - una breve sosta. Ciò viene raccomandato in particolare a coloro che, oltre allo sci, non praticano altro genere di sport. Una buona preparazione atletica per discesisti è la ginnastica sciistica, da iniziare due mesi prima dell’inizio della stagione.

Per quanto concerne la neve artificiale, alla cui produzione e al cui impiego sulle piste si è fatto ampiamente ricorso negli ultimi anni, anche (e, forse, soprattutto), per motivi di carattere economico, la stessa non aumenterebbe il pericolo (e le conseguenze) di incidenti; anzi, questo “espediente” di natura “tecnica”, consente di innevare, all’occorrenza, anche ripetutamente, tratti di pista particolarmente esposti al sole o al vento, che, nel passato, erano, non di rado, privi di copertura nevosa, con grave pericolo per lo sciatore, specie se percorreva, per la prima volta, la pista. La collocazione di segnali di pericolo, se da un lato avvisa lo sciatore di Gefahrenquellen und Gefahrenstellen, dall’altro lato può essere anche causa di incidenti, se questi segnali vengono fissati su pali di legno (meno, se di plastica mista a gomma). È innegabile che nell’ultimo ventennio il numero degli sciatori sia considerevolmente aumentato; per fortuna, non è “cresciuto” proporzionalmente anche il numero degli incidenti sciistici, che è invece - leggermente - diminuito.

Diminuiti sono pure gli incidenti di cui sono rimasti vittime gli snowboarders, anche se il numero degli amanti di questo sport non è, di certo, calato negli ultimi lustri. Gli incidenti con questo Sportgerät hanno registrato una leggera flessione in quanto, così ritengono esperti, coloro che praticano questo genere di sport, “beherrschen das Gerät heute besser als früher”, quando lo snowboard era una Sportart poco diffusa.

IV. Sentenze dell’OGH (Corte suprema) in materia di responsabilità

Vediamo ora alcune sentenze decise, in letzter Instanz, dall'OGH (Suprema Corte), dalla Cassazione austriaca, in materia di Skisport e di responsabilità connesse con la pratica di questo sport, sentenze motivate meticolosamente e puntualmente.

A. Atypische Gefahrenquellen

Uno sciatore, dopo aver percorso un brevissimo tratto di pista pianeggiante, aveva affrontato una ripida discesa e non si era accorto di uno spazio sulla pista, del diametro di ca. 80 cm, privo di copertura nevosa, sul quale si trovavano anche alcuni sassi. A seguito della caduta aveva riportato una complicata frattura ad una mano e aveva chiesto, alla società gestrice della pista, il risarcimento dei danni subiti, motivando questa sua richiesta con la mancata Pistensicherungspflicht da parte della predetta società’.

Il giorno dell’incidente, a detta della Pistenbetreibergesellschaft (e ciò era stato confermato anche dalle prove assunte), le condizioni meteorologiche erano ottime e l’innevamento della pista, fatta eccezione per quanto detto sopra, anch’esso ottimale nonostante la temperatura relativamente alta (eravamo a metà marzo). La pista era stata preparata e controllata - come ogni giorno - prima dell’apertura della stessa. L’incidente si era verificato poco dopo le ore 15.15. Argomentava la convenuta, che, se vi fosse stata l’“apere Stelle”, come sostenuto dall’attore, di ciò si sarebbe certamente accorto chi aveva effettuato il controllo, giornaliero, della pista.

Espletata l’istruttoria, il giudice di 1° grado accoglieva la domanda attorea. Secondo le prove assunte, l’attore, nel corso della discesa, aveva tenuto una velocità adeguata in relazione alla conformazione della pista e la caduta era dovuta al fatto che il tratto di pista non coperto da neve e sul quale vi erano dei sassi, non era visibile per esso sciatore in quanto si trovava sotto una Geländekante; non era quindi possibile deviare tempestivamente per evitare questo piccolo tratto senza innevamento. Su tutto il resto della pista non vi erano altri spazi privi di neve. Mentre al momento di apertura della pista (alle 7.30), la temperatura era stata di ca. -1 grado, verso mezzogiorno, la stessa era salita a + 4° e verso le ore 15 era stata di +7°.

Il giudice di prime cure era stato dell’avviso che l’“apere Stelle” era una “atypische Gefahrenstelle” che lo sciatore non aveva potuto prevedere (e quindi non “mettere in conto”). Sarebbe stato obbligo della società gestrice della pista, effettuato un controllo della pista anche dopo mezzogiorno, provvedere tempestivamente alla copertura con neve dell’“apere Stelle” o, per lo meno, presegnalarla, stante anche l’aumento della temperatura nel frattempo intervenuto e asportare i sassi che vi erano emersi.

Non ravvisava, il giudice di 1° grado, un concorso di colpa dello sciatore discesista.

L’appello proposto dalla convenuta veniva rigettato. Reputava, il giudice del gravame, che il comportamento, complessivamente valutato, dello sciatore, era stato quello di un “verantwortungsbewussten Pistenbenützer” (utente responsabile). In sede di valutazione del pericolo occorre tenere conto, in particolare, dell’entità del prevedibile danno, della probabilità del suo verificarsi e delle capacità sciatorie di chi percorre la pista nonchè delle misure di prevenzione poste in essere e della loro adeguatezza in relazione alla conformazione del Gelände e all’aumento - considerevole - della temperatura dopo l’apertura della pista. Il punto in cui lo sciatore era caduto, doveva essere ritenuto un’atypische Gefahrenstelle, la cui Absicherung, la gestrice della pista aveva colpevolmente omesso, nonostante quanto sarebbe stata necessaria, non eccedesse, sicuramente, la Zumutbarkeit.

La Revision, proposta dall’appellata contro la sentenza di 2° grado, veniva ritenuta ammissibile.

L’OGH osservava che il contratto concluso dallo sciatore con la società gestrice della pista da sci, implicava “Schutzpflichten als vertragliche Nebenverpflichtungen”. L’onere della prova era a carico dello sciatore che doveva inoltre provare il nesso causale, mentre alla gestrice della pista incombeva l’onere di provare, “dass sie kein Verschulden trifft”.

È ben vero, esponeva la Suprema Corte, che la valutazione della Verkehrssicherungspflicht della gestrice della pista non deve avvenire sulla base di criteri troppo rigidi (“darf nicht überspannt werden”) e doveva comunque essere osservato anche il criterio della Zumutbarkeit; laddove vi erano fonti di pericolo non prevedibili o difficilmente prevedibili, le misure di prevenzione dovevano essere predisposte con particolare cura. Doveva pure essere valutato se lo sciatore avesse tenuto una “kontrollierte und den Geländeverhältnissen angepasste Fahrweise”. Era ben vero che lo sciatore doveva affrontare e “mettere in conto” i pericoli che la pratica dello Skisport, per sua natura, comporta (“sich aus dem Wesen des Skisports ergeben”). Tuttavia ad atypische Gefahrenquellen sulla pista deve ovviare la gestrice della pista (“ist eine Pistensicherungspflicht zu bejahen”).

Partendo da questi presupposti, l’OGH metteva in rilievo che sussistevano Gefahrenquellen (“fonti di pericolo”) che non esigono Sicherungsmaßnahmen e Gefahrenquellen (quali sono quelle atipiche) che le richiedono (e devono essere neutralizzate da chi è responsabile del Pistenzustand), qualora costituiscono un pericolo rilevante per gli sciatori e la loro eliminazione sia zumutbar, vale a dire, se la loro “neutralizzazione” non “esorbita” dalle capacità tecniche ed economiche di chi ha in gestione la pista.

Dalle prove espletate dal giudice di 1° grado, era emerso, con certezza, che il punto in cui lo sciatore era caduto, era, oltre che in mezzo alla pista (piuttosto stretta), fortemente esposto al vento e si trovava a ridosso di un breve tratto pianeggiante. Avevano riferito i testimoni che frequentemente percorrevano la pista, che in quel punto, in precedenza, non di rado, il tratto di pista era privo d’innevamento. Era quindi fuor di ogni dubbio che la Pistenbetreibergesellschaft sarebbe stata obbligata alla tempestiva e adeguata copertura con neve e all’asportazione dei sassi in questo punto, assai “critico”, dell`Abfahrt. Ciò tanto più dato che la conformazione del terreno - come sopra esposto - era tale che per glo sciatore proveniente da monte, l’“apere Stelle” non era visibile, se non nel momento in cui era percorsa; inoltre, sul piccolo tratto privo di copertura nevosa, vi erano (anche) sassi.  Il luogo dell’incidente - secondo l’OGH - doveva essere qualificato quale “heimtückische Falle” (una specie di trabocchetto) ed era “ausgesprochen gefährlich” (particolarmente pericoloso) per gli sciatori.

Sosteneva la ricorrente che l’“ostacolo” che ha causato la caduta, non poteva essere considerato un “unerwartetes Hindernis”, dato che la mancata copertura nevosa era stata causata dal vento e dalla temperatura relativamente elevata, che si era registrata il giorno dell’evento dannoso. “Punti” sulla pista, privi di copertura nevosa, vanno considerati “natürliche Gefahrenquellen”, di cui lo sciatore avrebbe dovuto tenere conto e che non erano comunque “sicherungspflichtig”. Lo sciatore poteva confidare soltanto che la pista fosse libera da “atypischen Pistengefahren”, la cui esistenza non era provata.

Questa tesi non veniva però condivisa dall’OGH, secondo il quale l’“ostacolo”, causa della caduta, si era presentato dinanzi allo sciatore del tutto all’improvviso (vi era stato “Überraschungseffekt”) e non era erkennbar con sufficiente anticipo, anche da chi avesse percorso la pista a velocità adeguata. Vi era, quindi, obbligo, per la ricorrente, di eliminare, o almeno presegnalare, questa “atypische Gefahrenstelle”, in modo che avesse potuto essere evitata. È ben vero che lo sciatore pratica, indubbiamente, uno sport che comporta un certo pericolo e deve “mettere in conto” fatti prevedibili che possono causare cadute. Non può, di certo, confidare che il gestore della pista ponga in essere tutte le possibili e immaginabili misure di prevenzione (Sicherungsmaßnahmen). Nel caso de quo si deve però parlare di “atypischer Gefahrenquelle und Gefahrenstelle”, dato che la stessa non era visibile se non nel momento in cui lo sciatore percorreva il tratto di pista in questione, che era, per altro, l’unico punto della pista privo di copertura nevosa. Un controllo della pista da parte della ricorrente, sarebbe, senza dubbio, valso a eliminare questo Gefahrenpunkt (o Gefahrenherd, che dir si voglia) e questo controllo sarebbe senz’altro rientrato nella Zumutbarkeit della gestrice della pista (sia sotto l’aspetto della “fattibilità” tecnica, che sotto quello dell’“affrontabili” economica).

Riteneva l’OGH, che lo sciatore avesse adempiuto l’onere della prova che gli incombeva. Non così la ricorrente in Revision, che non aveva fornito l’Entlastungsbeweis (la prova liberatoria). Anche secondo la Suprema Corte non era ipotizzabile un Mitverschulden (concorso di colpa) da parte di chi aveva percorso la pista. Pertanto la Revision veniva rigettata, con conseguente conferma di quanto statuito dal giudice di merito.

B. Incidente subito a seguito della pratica dello snowboard

Con una sentenza del 2010, l’OGH ha precisato gli obblighi incombenti a chi pratica lo snowboarding. L’attore, sciatore, era entrato in una zona - delimitata e segnalata - nella quale poteva essere praticato, oltre allo sci, anche lo snowboarding. Questa zona era un c.d. Funpark con due Sprunghügel. Lo sciatore, accompagnato dai suoi due figli, si era poi fermato, almeno per 30 secondi, sotto il primo Sprunghügel, quando veniva “centrato” dal convenuto snowboarder che aveva effettuato un c.d. Backside 180 gradi. Le lesioni riportate dall’attore erano state gravi ed elevata era l’entità del risarcimento che veniva chiesto.

Deduceva l’attore che il convenuto avrebbe dovuto assicurarsi che lo spazio (oltre il 1° Sprunghügel), dove doveva “atterrare” con lo snowboard, fosse libero o no, cosa che - pacificamente - non aveva fatto. Il giudice di 1° grado rigettava la domanda attorea di risarcimento, motivando il diniego come segue.

 L’attore si era comportato in modo da violare gravemente il Pistenreglement (regolamento della Pista) e le regole di prudenza. In particolare, aveva contravvenuto al divieto, risultante da un apposito cartello affisso all’ingresso del Funpark, secondo il quale ogni sciatore che avesse attraversato il punto in cui gli snowboarders “atterravano”, doveva liberare immediatamente quest’area. Il convenuto, nel punto in cui era partito, non aveva potuto vedere l’attore e aveva eseguito il salto con lo snowboard dopo aver atteso il tempo necessario per poter ritenere, fondatamente, che l’attore avesse liberato “l’area di atterraggio”.

Al convenuto non potevano essere mossi rilievi in ordine al proprio comportamento; in particolare, di aver violato regole di prudenza (Sorgfaltspflichten), mentre l’attore, sostando nel “Landebereich” (“area di atterraggio”), aveva contravvenuto ad un divieto specifico; divieto che risultava da un cartello affisso all’ingresso del Funpark. Ad avviso del giudice di prime cure, non era accoglibile la tesi attorea, secondo la quale il convenuto, prima di iniziare il Backside 180 gradi, avrebbe dovuto incaricare una persona che gli avrebbe segnalato l’eventuale presenza di uno sciatore in “zona di atterraggio” degli snowboarders, zona, che non era visibile per il convenuto nel momento in cui aveva preso la ricorsa per eseguire la sua “evoluzione” nell’aria. Inoltre, comportando il Backside 180° un vero e proprio capovolgimento del corpo dello snowboarder, questi, nel momento in cui si era accorto dello sciatore, fermo sulla Landezone, non era certamente stato in grado di reagire per evitare di “travolgerlo”. Una richiesta di “cautela” del genere costituirebbe “Überspannung der Sorgfaltspflichten” (un’”esagerazione” degli obblighi di prudenza) che erano esigibili da parte dello snowboarder.

Proposto appello da parte dello sciatore, questo gravame veniva rigettato in quanto il giudice di 2° grado condivideva pienamente la valutazione delle prove assunte dal giudice di prime cure e l’applicazione à  da questi effettuata à delle norme indicate nella gravata sentenza. Rimarcavano i giudici della Corte d’appello che il comportamento dell’appellante era da qualificare irresponsabile (verantwortungslos); talmente irresponsabile, che non era prevedibile per lo snowboarder, che, legittimamente, aveva potuto confidare nel fatto che la “zona di atterraggio” fosse libera. Se si dovesse - eventualmente - ritenere un Fehlverhalten da parte dell’appellato, esso doveva essere considerato talmente “gering”, da dover essere qualificato vernachlässigbar (in altre parole, di minima rilevanza, trascurabile, nella dinamica del sinistro de quo) e comunque tale da non poter assurgere a elemento giustificativo di un concorso di colpa.

La Corte d’appello riteneva ammissibile la Revision proposta dallo sciatore.

Osservavano i giudici dell’OGH (Corte suprema) - premesso che lo snowboarder poteva invocare a proprio favore il Vertrauensgrundsatz - che il comportamento dello sciatore deve essere qualificato, come già avevano ritenuto i giudici di merito, gravemente imprudente. Ogni persona con medio discernimento doveva ritenere che sostare, senza che vi fosse necessità alcuna e in palese violazione del divieto risultante dal cartello affisso all’ingresso del Funpark, nella “landingzone” degli snowboarders, era estremamente pericoloso, anzi era lebensgefährlich. A carico dello sciatore erano ravvisabili anche “krasse Regel- und Vorschriftenverstöße”. Legittimamente lo snowboarder aveva confidato che la “Landezone” fosse libera; ciò, anche perché prima della sua partenza snowboarder, non era partito nessun altro.

Precisavano i giudici cassazionisti che le regole di comportamento elaborate per coloro che praticano lo sci (e tra di essi sono compresi pure gli snowboarders) - da istituzioni austriache (quali sono il c.d. Pistenordnungsentwurf (POE- Regeln), le regole redatte e pubblicate dal Kuratorium für Sicherung von Berggefahren nonche’ le FIS- Regeln) - pacificamente non erano, né gültige Rechtsnormen (norme giuridiche vincolanti), potevano essere considerate Gewohnheitsrecht (diritto consuetudinario). Possono tuttavia essere valutate come Zusammenfassung der Sorgfaltspflichten (“compendio” o “vademecum”, che dir si voglia) degli obblighi da osservare nell’interesse di tutti quelli che praticano lo sci. Tutte queste regole sono riconducibili al principio fondamentale secondo il quale ognuno deve comportarsi in modo tale, “dass er keinen anderen gefährdet oder behindert”. Osservavano gli Höchstrichter che le parti non avevano negato o messo in dubbio – ne’ in primo grado, ne’ in sede di Berufung - che di queste regole si potesse tenere conto anche nel caso de quo (incidente verificatosi in un Funpark, al quale avevano accesso sia sciatori che snowboarders). La Revision proposta dallo sciatore veniva pertanto rigettata.

C. Collisione tra sciatori

Il convenuto, percorrendo una pista con il 50% di pendenza alla velocità di ca. 70-80 km/h, aveva investito l’attrice, la quale, prima di attraversare, pressoché’ diagonalmente, la pista, si era arrestata, al bordo della stessa, per qualche minuto. A causa  della conformazione dei luoghi, né il convenuto, né l’attrice, erano stati in grado di avvistarsi se non pochissimi attimi prima della collisione, durante al quale l’attrice aveva riportato gravi lesioni; chiedeva il risarcimento dei danni subiti nella misura di 50.000 Euro. Il convenuto, nell’incidente de quo, aveva subito lesioni di entità trascurabile.

Al momento dell’incidente - erano le ore 12.30 ca. - le condizioni meteorologiche erano buone; non vi erano altri sciatori sulla pista.

Veniva instaurato procedimento penale contro entrambi gli sciatori, ma quello contro l’attrice era stato subito archiviato. Il convenuto, invece, era stato condannato, con sentenza irrevocabile, all’arresto di due settimane e al pagamento di una pena pecuniaria; l’esecuzione veniva sospesa con “Bestimmung einer Probezeit (periodo di prova) von 2 Jahren”.

Riteneva il giudice civile di 1° grado, che i principi, ai quali si ispira la Straßenverkehrsordnung (Cod. d. Str.) non erano applicabili, di per se’, in materia di incidenti che si verificano sulle piste da sci. Tuttavia è ovvio che ogni sciatore debba comportarsi in modo tale, “dass er keinen anderen gefährdet, beschädigt oder behindert”. Ogni sciatore deve altresì adeguare la pratica di questo sport alle proprie capacità sportive, alla conformazione della pista percorsa, alle condizioni meteorologiche nonché del manto nevoso e deve tenere conto della presenza di altri sciatori. Per evitare o diminuire il rischio di collisioni, lo sciatore è tenuto, al fine di non ledere un altro sciatore, anche, eventualmente, “sich rechtzeitig hinzuwerfen”. Percorrendo tratti di pista con una visuale preclusa o ridotta, la velocità deve essere tale da poter prevenire una collisione, se, p. es., lo sciatore che l’ha preceduto, è caduto e se per effetto della caduta non è in grado di proseguire la corsa a causa dello sciatore “a terra”, che, in tal caso, specie se la pista è (piuttosto) stretta, costituisce un vero e proprio ostacolo (Hindernis). Lo sciatore che s’immette nella pista o la attraversa, ha, preventivamente l’obbligo, di accertarsi, se queste sue manovre possano essere fatte senza pericolo per se’ stesso e/o per altri sciatori.

Sostare in un punto della pista che non consente una visuale sufficiente, deve in ogni caso essere evitato. Nel caso de quo, entrambi gli sciatori avevano tenuto un comportamento tale da non escludere una Gefährdung risp. una Beschädigung (o Behinderung) des anderen. L’attrice si era immessa nella pista scegliendo, per questa sua manovra, un punto, nel quale non era stata in grado di accertarsi se sopraggiungesse - da monte - un altro sciatore e, per di più, aveva attraversato, presso che’, diagonalmente, la pista, sapendo che non era in grado di accertarsi, se da monte sopraggiungesse o no un altro sciatore.

Ciò premesso, osservava il giudice di 1° grado, “dass den Beklagten ein Verschulden am Unglück treffe”, risultava dalla sentenza (penale), passata in giudicato, sentenza che aveva effetti vincolanti per esso giudice civile. A carico del convenuto doveva essere valutato che egli, percorrendo una pista relativamente stretta e ripida, non aveva tenuto conto della possibilità che sulla stessa si potesse immettere altro sciatore. La velocità del convenuto era, inoltre, così elevata (come risultava dalla testimonianze assunte) da rendergli impossibile porre in essere una manovra (d’emergenza) tale da consentirgli di evitare di “investire” un altro sciatore; nel caso de quo, una sciatrice. Il comportamento del convenuto era irresponsabile (verantwortungslos), perché aveva percorso ad alta velocità la pista, confidando semplicemente che non si sarebbe trovato davanti ad uno altro sciatore.

Doveva, pertanto, trovare applicazione il § 1304 ABGB (Cod. civ.), il quale prevede che in caso di “danneggiamento”, qualora sia ravvisabile un Verschulden del danneggiato (in altre parole, un concorso di colpa di questi), “so trägt er mit dem Beschädigten den Schaden verhältnismäßig”: Se non è possibile accertare il grado del concorso di colpa, si presume che ciascuno abbia concorso, in uguale misura, alla  produzione del danno. Riteneva il giudice di 1° grado che nel caso in esame, la “Verschuldensaufteilung ist im Verhältnis 1:3 zu Lasten des Beklagten vorzunehmen“.

Proponeva appello il convenuto. I Berufungsrichter non condividevano la Verschuldensaufteilung come operata dall’Erstgericht, in particolare, che a carico del convenuto fosse ravvisabile un comportamento gravemente colposo. Soltanto 30 metri prima della collisione (laterale), l’appellante era stato in grado di avvistare l’appellata. Analogamente ai conducenti di autoveicoli, anche all’appellante “müsse eine Reaktionszeit (tempo di reazione) von 1 Sekunde  zugebilligt werden”. Dato che l’appellato procedeva a una velocità di ca. 70 - 80 km/h e posto che in un secondo aveva quindi percorso 20 metri, prima di poter porre in essere un’Abwehrreaktion (al fine di evitare la collisione), gli era rimasto soltanto mezzo secondo per una manovra di emergenza, troppo poco tempo per (poter) reagire.

La scelta del punto nel quale l’appellata si era immessa nella pista, era “ungewöhnlich” (insolito), anche perché doveva percorrere un tratto coperto da neve fresca. L’appellata, che era, a suo dire, una sciatrice esperta (tanto da avventurarsi sulla pista, a forte pendenza, sulla quale, il giorno precedente, erano state disputate gare di sci a elevato livello agonistico), avrebbe dovuto prevedere che una pista, con pendenza molto forte, potesse essere percorsa da altri sciatori anche a velocità elevata. Ciò avrebbe dovuto essere “messo in conto” dall’appellata, la quale aveva, invece, scelto il “punto di accesso” alla pista in modo tale da non consentirle di vedere la parte superiore della pista (la vista, bergwärts, era di soli 30 metri) .

Pertanto la condotta dell’appellata avrebbe dovuto essere “ganz besonders vorsichtig” (particolarmente prudente e accorta); l’essersi comportata nel modo accertato in base alle deposizioni testimoniali, doveva “ihr erheblich - bei der Beurteilung des unfallkausalen Verhaltens - zur Last fallen” (essere valutato marcatamente a sfavore dell’appellata). Reputavano i giudici di 2° grado, che “das Verschulden der Streitteile” doveva essere determinato “im Verhältnis” da 1 a 3 a carico dell’appellata, per cui l’appellante era obbligata al risarcimento dei danni, in favore dell’appellato, soltanto nella misura di un quarto.

Veniva proposta Revision e il Revisionsgericht osservava che le Verhaltensvorschriften elaborate da varie istituzioni (p. es. dal ministero della Pubblica Istruzione: “Eigenregeln des Skilaufs”, dal Kuratorium für Sicherung vor Berggefahren, dalla FIS), benché non costituiscano gültige Rechtsnormen e non possano neppure essere considerate diritto consuetudinario, le stesse sono tuttavia di rilevanza, specie laddove queste regole concordano. Vanno considerate una “Zusammenfassung der Sorgfaltsgrundsätze”, una specie di riepilogo dei principi fondamentali in materia di prudenza, che devono essere rispettati, nell’interesse di tutti coloro che praticano lo sci. Il principio cardine, ribadivano ancora una volta i giudici dell’OGH, è che ogni sciatore deve comportarsi in modo tale da non costituire pericolo o essere di impedimento per un altro sciatore. L’articolo 5 delle FIS-Regeln prevede che ogni sciatore che s’immette in una pista da discesa o intende attraversarle, deve accertarsi - con uno sguardo verso monte e uno verso valle - se può mettere in atto questa manovra senza pericolo per se’ o per altri.

Regole di prudenza devono, ovviamente, essere osservate anche da chi sulla pista si ferma. La sciatrice, nel caso de quo, aveva gravemente contravvenuto a queste regole fermandosi in un punto della pista da dove non poteva vedere gli sciatori provenienti da monte e da dove essa stessa non era neppure visibile da chi scendeva la pista, punto dal quale si era poi immessa nella pista con le modalità’ sopra illustrate. Sia la sosta nel predetto punto, che l’immettersi, dallo stesso punto, nella pista, configuravano un comportamento gravemente imprudente. La sciatrice avrebbe dovuto prevedere che da monte potesse provenire un altro sciatore, il quale, secondo tutte le regole, alle quali sopra si è accennato, avrebbe avuto il “diritto di precedenza” (Vorrang). Era, pertanto, innegabile, il rilevante concorso di colpa della sciatrice nella causazione dell’incidente, di cui essa è rimasta vittima.

Per quanto concerne il comportamento dello sciatore, OGH riteneva che a suo carico dovesse essere valutato che il giorno dell’incidente non procedeva “auf Sicht”(a vista), come sarebbe stato suo obbligo; inoltre, la velocità, alla quale procedeva nel momento dell’incidente, era eccessiva e comunque non adeguata in relazione alla conformazione della pista. Il fatto che i giudici di 2° grado avessero ritenuto largamente prevalente il concorso di colpa della sciatrice, non era meritevole di censura, stante il comportamento gravemente imprudente della sciatrice, la quale, dopo aver sostato al margine della pista, si era, non soltanto immessa nella stessa, senza tenere conto del fatto che uno sciatore potesse provenire da monte, ma l’aveva anche attraversata quasi diagonalmente. Pertanto la Revision proposta dalla sciatrice non era meritevole di accoglimento e la sentenza della Corte d’appello doveva essere confermata.

** Le cifre riportate costituiscono una media annua e sono arrotondate.

Sommario:

I. Alcuni dati statistici in materia di Freizeitunfälle;

II. Incidenti subiti da sciatori e lesioni conseguenti agli stessi;

III. Le principali cause degli incidenti;

IV. Sentenze dell’OGH (Corte suprema) in materia di responsabilità.

 

I. Alcuni dati statistici in materia di Freizeitunfälle

Ogni anno si verificano in Austria ca. 198.000 ** incidenti nel corso della pratica di attività di carattere sportivo (Sportunfälle: per tali intendendosi incidenti che rendono necessario il ricorso a cure ospedaliere). 14.800 sono persone aventi un’età superiore a 65 anni, 93.100 hanno un’età compresa tra i 25 e i 65 anni, 50.500 tra i 15 e i 24 anni e 40.700 sono minori entro la fascia di età di 14 anni.

Per quanto concerne l’attività sportiva, durante la quale si verifica il maggior numero di incidenti nel tempo libero, a “primeggiare” è lo sci alpino, con 37.500 Unfälle, seguito dalla pratica del calcio (37.200) e del ciclismo (22.400). Degli sci-alpinisti che subiscono un incidente, 3.800 ha un’età superiore a 65 anni, 26.400 sono compresi nella fascia di età tra 25 e 65 anni e 7.300 di età non  superiore a 14 anni.

Il totale degli incidenti che, ogni anno, subiscono gli snowboarders sono 8.600. Di essi, 2.500 sono di età superiore ai 25 anni. 4.700 sono compresi nella fascia tra i 15 e i 25 anni e 1.400 hanno un’età fino ai 14 anni.

5.100 sono gli incidenti che annualmente si verificano nella pratica delle seguenti Sportarten: sci di fondo, slittino e bob. Di essi 600 sono gli sportivi che hanno un’età superiore a 65 anni; 2.700 un’età tra i 25 e i 65 anni; 800 tra i 15 e i 24 anni e 1000 un’età non superiore a 14 anni. 

Più del 50% di tutti gli Sportunfälle si verificano nella pratica dello sci alpino, snowboard, calcio e ciclismo.

Il numero dei morti tra coloro che praticano lo sci (alpino e fondo) è stato, nell’ultimo quinquennio, in media, di 30. Il maggior numero d’incidenti mortali si è verificato nell’inverno 2010/2011 con 51 decessi; quello minore è relativo all’inverno 2011/2012 con 19 decessi. Il maggior numero di decessi tra coloro che praticano lo sci, è stato riscontrato nel circondario di Innsbruck, seguito dai circondari di Salzburg, Kärnten, Steiermark e Oberösterreich.

Il numero di coloro che, dopo aver cagionato un incidente sulla pista da sci, non si fermano per prestare soccorso alla vittima (che commettono “Fahrerflucht”), è, in media, pari al 22%; 510 è la media riferita agli ultimi 5 anni. La c. d. Fahrerflucht è punita, in Austria, secondo la gravità delle lesioni riportate dalla vittima, con la reclusione fino a tre anni. Questo reato viene commesso con una certa frequenza, anche da coloro che sono in istato di ebbrezza alcolica.

Come in molti altri Stati europei, pure in Austria vengono seguite le regole FIS, anche se, almeno finora, non sono giuridicamente vincolanti.

Ca. 1.500 incidenti l’anno si verificano per Fremdverschulden (si tratta, spesso, di collisioni o di “tamponamenti”).

Tutt’altro che non pericoloso è il c.d. Tuorengehen. Nel triennio passato, il numero dei morti, nel corso dell’esercizio di questa Sportart, è stato, nel circondario di Innsbruck, annualmente, in media, di 19 morti. Sulla statistica dei decessi registrati nella pratica dello sci, incidono, in modo rilevante, Herz-Kreislauf-Versagen (infarti), specie tra i fondisti.

II. Incidenti subiti da sciatori e lesioni conseguenti agli stessi

Fatta eccezione per due Bundesländer, in Austria, indossare l’elmetto per chi pratica lo sci alpino ed è di età inferiore ai 15 anni, è stato reso obbligatorio dalla legislazione dei Länder (Ländergesetzgebung). In caso d’inosservanza di quest’obbligo - da parte dei genitori o degli Erziehungsberechtigten - se si verifica un incidente sulla pista da sci, nel quale viene coinvolto un minore di anni 15, chi ha cagionato l’incidente e ha risarcito i relativi danni al legale rappresentante del minore, ha facoltà di agire giudizialmente nei confronti dei genitori, chiedendo la ripetizione dell’importo pagato a titolo risarcitorio.

Due milioni di cittadini praticano in Austria lo sci; a questi si aggiungono, annualmente, otto milioni ausländischer  Skifahrer (stranieri).

Gli sciatori con il maggior “tasso” d’incidenti sono quelli che hanno superato il 45.mo anno di età, seguiti da persone senza preventivo allenamento e da persone di minore età (non ancora in grado di valutare adeguatamente i rischi e pericoli; spesso sono ancora inesperti - o poco esperti - nella pratica dello sci).

Mentre nel passato le lesioni riportate negli incidenti sciistici erano, in larga prevalenza, fratture agli arti inferiori, negli ultimi decenni, questo tipo di lesioni è diventato meno frequente perché gli “attacchi” di sicurezza montati sugli sci da discesa rendono molto meno frequenti Beinbrüche (in particolare Unterschenkel- und Knöchelbrüche). Negli ultimi decenni gli incidenti con gli sci hanno cagionato prevalentemente lesioni ai legamenti (Kreuzband- und Seitenbandrisse); non trascurabili sono lesioni provocate dalle racchette.

Gli snowboarders subiscono spesso lesioni agli arti superiori, ma anche alla spalla e alla spina dorsale.

L’aumento del numero degli sciatori sulle piste e della velocità (a seguito, anche, del miglioramento della qualità degli sci), hanno comportato, negli ultimi anni, un considerevole incremento del numero delle lesioni riportate dagli sciatori al capo e alla colonna vertebrale. Al fine di prevenire Verletzungen del genere, si sono dimostrati di notevole utilità elmetti e Rückenprotektoren (a questi ultimi ricorrono soprattutto coloro che praticano lo sci a livello agonistico).

Gran parte delle lesioni riportate in occasione di cadute sono riconducibili, non a comportamenti illeciti di altri sciatori, ma avviene aus Selbstverschulden degli sciatori stessi che non sono riusciti a “calibrare” la velocità in relazione alle proprie capacità, alle condizioni e allo stato della pista percorsa, alle condizioni meteorologiche.

Conseguenze piuttosto gravi possono avere gli scontri – frontali o anche laterali- tra discesisti; conseguenze, che possono essere anche letali, specie se viene “travolta” una persona inferiore agli anni 14.

Va rilevato anche che accertamenti condotti in Austria, hanno dimostrato che ben il 90% degli attacchi sugli sci per la discesa, non era stato “regolato” in modo ottimale e che il 50% degli stranieri che trascorrono le ferie sulle piste austriache avevano attacchi “die außerhalb der Toleranz eingestellt waren”. Dato che si diffonde sempre piu’ il noleggio degli sci, l’inadeguata “regolazione” o “registrazione”, che dir si voglia, degli attacchi, in caso d’incidente, ha indotto alcuni sciatori a chiedere il risarcimento dei danni derivati da omissioni imputabili a chi gestisce il servizio di noleggio nel senso di ritenere esistente una corresponsabilità dello Skiverleiher.

Le spese conseguenti agli incidenti sciistici che rendono necessario il ricorso a cure ospedaliere, vengono – di norma – sostenute, in Austria, dall’assicurazione obbligatoria (Sozial- und Krankenversicherung). Le spese di soccorso, che possono essere anche di notevole entità’, specie se si rende necessario l’intervento dell’elicottero, non sempre sono a carico di enti ospedalieri, anche se va detto che in alcune regioni queste spese vengono assunte dai proprietari o dai gestori degli impianti di risalita. Non di rado le associazioni sportive o alpinistiche (e, entro certi limiti, persino l’Automobilclub (ÖAMTC)), rimborsano le spese di questo genere, almeno in parte, ai propri iscritti.

Qualora, in conseguenza di un incidente sulla pista da sci, lo sciatore subisca una lesione permanente (e tale da ridurre la capacità lavorativa dello stesso), la legislazione austriaca non prevede indennizzo a carico di enti pubblici; chi non ha stipulato una polizza con un’assicurazione privata, “geht leer aus”.

III. Le principali cause degli incidenti

Sopra abbiamo accennato al fatto che una delle cause degli incidenti sciistici è che lo sciatore non valuta adeguatamente i rischi e le proprie capacità. Altre cause vanno ravvisate - specie a inizio della stagione - nella (totale) mancanza di allenamento nonchè nell’affaticamento (ciò vale in particolare per i minori degli anni 14 e per gli “over” 65).

Dati statistici comprovano che la maggior parte degli incidenti sulle piste da sci si verifica nel (tardo) pomeriggio quando iniziano a manifestarsi stanchezza e mancanza di concentrazione.

Il dirigente sanitario di una nota clinica ortopedica austriaca ha raccomandato di terminare le discese prima che l’impianto di risalita venga chiuso e di fare - almeno entro certi intervalli - una breve sosta. Ciò viene raccomandato in particolare a coloro che, oltre allo sci, non praticano altro genere di sport. Una buona preparazione atletica per discesisti è la ginnastica sciistica, da iniziare due mesi prima dell’inizio della stagione.

Per quanto concerne la neve artificiale, alla cui produzione e al cui impiego sulle piste si è fatto ampiamente ricorso negli ultimi anni, anche (e, forse, soprattutto), per motivi di carattere economico, la stessa non aumenterebbe il pericolo (e le conseguenze) di incidenti; anzi, questo “espediente” di natura “tecnica”, consente di innevare, all’occorrenza, anche ripetutamente, tratti di pista particolarmente esposti al sole o al vento, che, nel passato, erano, non di rado, privi di copertura nevosa, con grave pericolo per lo sciatore, specie se percorreva, per la prima volta, la pista. La collocazione di segnali di pericolo, se da un lato avvisa lo sciatore di Gefahrenquellen und Gefahrenstellen, dall’altro lato può essere anche causa di incidenti, se questi segnali vengono fissati su pali di legno (meno, se di plastica mista a gomma). È innegabile che nell’ultimo ventennio il numero degli sciatori sia considerevolmente aumentato; per fortuna, non è “cresciuto” proporzionalmente anche il numero degli incidenti sciistici, che è invece - leggermente - diminuito.

Diminuiti sono pure gli incidenti di cui sono rimasti vittime gli snowboarders, anche se il numero degli amanti di questo sport non è, di certo, calato negli ultimi lustri. Gli incidenti con questo Sportgerät hanno registrato una leggera flessione in quanto, così ritengono esperti, coloro che praticano questo genere di sport, “beherrschen das Gerät heute besser als früher”, quando lo snowboard era una Sportart poco diffusa.

IV. Sentenze dell’OGH (Corte suprema) in materia di responsabilità

Vediamo ora alcune sentenze decise, in letzter Instanz, dall'OGH (Suprema Corte), dalla Cassazione austriaca, in materia di Skisport e di responsabilità connesse con la pratica di questo sport, sentenze motivate meticolosamente e puntualmente.

A. Atypische Gefahrenquellen

Uno sciatore, dopo aver percorso un brevissimo tratto di pista pianeggiante, aveva affrontato una ripida discesa e non si era accorto di uno spazio sulla pista, del diametro di ca. 80 cm, privo di copertura nevosa, sul quale si trovavano anche alcuni sassi. A seguito della caduta aveva riportato una complicata frattura ad una mano e aveva chiesto, alla società gestrice della pista, il risarcimento dei danni subiti, motivando questa sua richiesta con la mancata Pistensicherungspflicht da parte della predetta società’.

Il giorno dell’incidente, a detta della Pistenbetreibergesellschaft (e ciò era stato confermato anche dalle prove assunte), le condizioni meteorologiche erano ottime e l’innevamento della pista, fatta eccezione per quanto detto sopra, anch’esso ottimale nonostante la temperatura relativamente alta (eravamo a metà marzo). La pista era stata preparata e controllata - come ogni giorno - prima dell’apertura della stessa. L’incidente si era verificato poco dopo le ore 15.15. Argomentava la convenuta, che, se vi fosse stata l’“apere Stelle”, come sostenuto dall’attore, di ciò si sarebbe certamente accorto chi aveva effettuato il controllo, giornaliero, della pista.

Espletata l’istruttoria, il giudice di 1° grado accoglieva la domanda attorea. Secondo le prove assunte, l’attore, nel corso della discesa, aveva tenuto una velocità adeguata in relazione alla conformazione della pista e la caduta era dovuta al fatto che il tratto di pista non coperto da neve e sul quale vi erano dei sassi, non era visibile per esso sciatore in quanto si trovava sotto una Geländekante; non era quindi possibile deviare tempestivamente per evitare questo piccolo tratto senza innevamento. Su tutto il resto della pista non vi erano altri spazi privi di neve. Mentre al momento di apertura della pista (alle 7.30), la temperatura era stata di ca. -1 grado, verso mezzogiorno, la stessa era salita a + 4° e verso le ore 15 era stata di +7°.

Il giudice di prime cure era stato dell’avviso che l’“apere Stelle” era una “atypische Gefahrenstelle” che lo sciatore non aveva potuto prevedere (e quindi non “mettere in conto”). Sarebbe stato obbligo della società gestrice della pista, effettuato un controllo della pista anche dopo mezzogiorno, provvedere tempestivamente alla copertura con neve dell’“apere Stelle” o, per lo meno, presegnalarla, stante anche l’aumento della temperatura nel frattempo intervenuto e asportare i sassi che vi erano emersi.

Non ravvisava, il giudice di 1° grado, un concorso di colpa dello sciatore discesista.

L’appello proposto dalla convenuta veniva rigettato. Reputava, il giudice del gravame, che il comportamento, complessivamente valutato, dello sciatore, era stato quello di un “verantwortungsbewussten Pistenbenützer” (utente responsabile). In sede di valutazione del pericolo occorre tenere conto, in particolare, dell’entità del prevedibile danno, della probabilità del suo verificarsi e delle capacità sciatorie di chi percorre la pista nonchè delle misure di prevenzione poste in essere e della loro adeguatezza in relazione alla conformazione del Gelände e all’aumento - considerevole - della temperatura dopo l’apertura della pista. Il punto in cui lo sciatore era caduto, doveva essere ritenuto un’atypische Gefahrenstelle, la cui Absicherung, la gestrice della pista aveva colpevolmente omesso, nonostante quanto sarebbe stata necessaria, non eccedesse, sicuramente, la Zumutbarkeit.

La Revision, proposta dall’appellata contro la sentenza di 2° grado, veniva ritenuta ammissibile.

L’OGH osservava che il contratto concluso dallo sciatore con la società gestrice della pista da sci, implicava “Schutzpflichten als vertragliche Nebenverpflichtungen”. L’onere della prova era a carico dello sciatore che doveva inoltre provare il nesso causale, mentre alla gestrice della pista incombeva l’onere di provare, “dass sie kein Verschulden trifft”.

È ben vero, esponeva la Suprema Corte, che la valutazione della Verkehrssicherungspflicht della gestrice della pista non deve avvenire sulla base di criteri troppo rigidi (“darf nicht überspannt werden”) e doveva comunque essere osservato anche il criterio della Zumutbarkeit; laddove vi erano fonti di pericolo non prevedibili o difficilmente prevedibili, le misure di prevenzione dovevano essere predisposte con particolare cura. Doveva pure essere valutato se lo sciatore avesse tenuto una “kontrollierte und den Geländeverhältnissen angepasste Fahrweise”. Era ben vero che lo sciatore doveva affrontare e “mettere in conto” i pericoli che la pratica dello Skisport, per sua natura, comporta (“sich aus dem Wesen des Skisports ergeben”). Tuttavia ad atypische Gefahrenquellen sulla pista deve ovviare la gestrice della pista (“ist eine Pistensicherungspflicht zu bejahen”).

Partendo da questi presupposti, l’OGH metteva in rilievo che sussistevano Gefahrenquellen (“fonti di pericolo”) che non esigono Sicherungsmaßnahmen e Gefahrenquellen (quali sono quelle atipiche) che le richiedono (e devono essere neutralizzate da chi è responsabile del Pistenzustand), qualora costituiscono un pericolo rilevante per gli sciatori e la loro eliminazione sia zumutbar, vale a dire, se la loro “neutralizzazione” non “esorbita” dalle capacità tecniche ed economiche di chi ha in gestione la pista.

Dalle prove espletate dal giudice di 1° grado, era emerso, con certezza, che il punto in cui lo sciatore era caduto, era, oltre che in mezzo alla pista (piuttosto stretta), fortemente esposto al vento e si trovava a ridosso di un breve tratto pianeggiante. Avevano riferito i testimoni che frequentemente percorrevano la pista, che in quel punto, in precedenza, non di rado, il tratto di pista era privo d’innevamento. Era quindi fuor di ogni dubbio che la Pistenbetreibergesellschaft sarebbe stata obbligata alla tempestiva e adeguata copertura con neve e all’asportazione dei sassi in questo punto, assai “critico”, dell`Abfahrt. Ciò tanto più dato che la conformazione del terreno - come sopra esposto - era tale che per glo sciatore proveniente da monte, l’“apere Stelle” non era visibile, se non nel momento in cui era percorsa; inoltre, sul piccolo tratto privo di copertura nevosa, vi erano (anche) sassi.  Il luogo dell’incidente - secondo l’OGH - doveva essere qualificato quale “heimtückische Falle” (una specie di trabocchetto) ed era “ausgesprochen gefährlich” (particolarmente pericoloso) per gli sciatori.

Sosteneva la ricorrente che l’“ostacolo” che ha causato la caduta, non poteva essere considerato un “unerwartetes Hindernis”, dato che la mancata copertura nevosa era stata causata dal vento e dalla temperatura relativamente elevata, che si era registrata il giorno dell’evento dannoso. “Punti” sulla pista, privi di copertura nevosa, vanno considerati “natürliche Gefahrenquellen”, di cui lo sciatore avrebbe dovuto tenere conto e che non erano comunque “sicherungspflichtig”. Lo sciatore poteva confidare soltanto che la pista fosse libera da “atypischen Pistengefahren”, la cui esistenza non era provata.

Questa tesi non veniva però condivisa dall’OGH, secondo il quale l’“ostacolo”, causa della caduta, si era presentato dinanzi allo sciatore del tutto all’improvviso (vi era stato “Überraschungseffekt”) e non era erkennbar con sufficiente anticipo, anche da chi avesse percorso la pista a velocità adeguata. Vi era, quindi, obbligo, per la ricorrente, di eliminare, o almeno presegnalare, questa “atypische Gefahrenstelle”, in modo che avesse potuto essere evitata. È ben vero che lo sciatore pratica, indubbiamente, uno sport che comporta un certo pericolo e deve “mettere in conto” fatti prevedibili che possono causare cadute. Non può, di certo, confidare che il gestore della pista ponga in essere tutte le possibili e immaginabili misure di prevenzione (Sicherungsmaßnahmen). Nel caso de quo si deve però parlare di “atypischer Gefahrenquelle und Gefahrenstelle”, dato che la stessa non era visibile se non nel momento in cui lo sciatore percorreva il tratto di pista in questione, che era, per altro, l’unico punto della pista privo di copertura nevosa. Un controllo della pista da parte della ricorrente, sarebbe, senza dubbio, valso a eliminare questo Gefahrenpunkt (o Gefahrenherd, che dir si voglia) e questo controllo sarebbe senz’altro rientrato nella Zumutbarkeit della gestrice della pista (sia sotto l’aspetto della “fattibilità” tecnica, che sotto quello dell’“affrontabili” economica).

Riteneva l’OGH, che lo sciatore avesse adempiuto l’onere della prova che gli incombeva. Non così la ricorrente in Revision, che non aveva fornito l’Entlastungsbeweis (la prova liberatoria). Anche secondo la Suprema Corte non era ipotizzabile un Mitverschulden (concorso di colpa) da parte di chi aveva percorso la pista. Pertanto la Revision veniva rigettata, con conseguente conferma di quanto statuito dal giudice di merito.

B. Incidente subito a seguito della pratica dello snowboard

Con una sentenza del 2010, l’OGH ha precisato gli obblighi incombenti a chi pratica lo snowboarding. L’attore, sciatore, era entrato in una zona - delimitata e segnalata - nella quale poteva essere praticato, oltre allo sci, anche lo snowboarding. Questa zona era un c.d. Funpark con due Sprunghügel. Lo sciatore, accompagnato dai suoi due figli, si era poi fermato, almeno per 30 secondi, sotto il primo Sprunghügel, quando veniva “centrato” dal convenuto snowboarder che aveva effettuato un c.d. Backside 180 gradi. Le lesioni riportate dall’attore erano state gravi ed elevata era l’entità del risarcimento che veniva chiesto.

Deduceva l’attore che il convenuto avrebbe dovuto assicurarsi che lo spazio (oltre il 1° Sprunghügel), dove doveva “atterrare” con lo snowboard, fosse libero o no, cosa che - pacificamente - non aveva fatto. Il giudice di 1° grado rigettava la domanda attorea di risarcimento, motivando il diniego come segue.

 L’attore si era comportato in modo da violare gravemente il Pistenreglement (regolamento della Pista) e le regole di prudenza. In particolare, aveva contravvenuto al divieto, risultante da un apposito cartello affisso all’ingresso del Funpark, secondo il quale ogni sciatore che avesse attraversato il punto in cui gli snowboarders “atterravano”, doveva liberare immediatamente quest’area. Il convenuto, nel punto in cui era partito, non aveva potuto vedere l’attore e aveva eseguito il salto con lo snowboard dopo aver atteso il tempo necessario per poter ritenere, fondatamente, che l’attore avesse liberato “l’area di atterraggio”.

Al convenuto non potevano essere mossi rilievi in ordine al proprio comportamento; in particolare, di aver violato regole di prudenza (Sorgfaltspflichten), mentre l’attore, sostando nel “Landebereich” (“area di atterraggio”), aveva contravvenuto ad un divieto specifico; divieto che risultava da un cartello affisso all’ingresso del Funpark. Ad avviso del giudice di prime cure, non era accoglibile la tesi attorea, secondo la quale il convenuto, prima di iniziare il Backside 180 gradi, avrebbe dovuto incaricare una persona che gli avrebbe segnalato l’eventuale presenza di uno sciatore in “zona di atterraggio” degli snowboarders, zona, che non era visibile per il convenuto nel momento in cui aveva preso la ricorsa per eseguire la sua “evoluzione” nell’aria. Inoltre, comportando il Backside 180° un vero e proprio capovolgimento del corpo dello snowboarder, questi, nel momento in cui si era accorto dello sciatore, fermo sulla Landezone, non era certamente stato in grado di reagire per evitare di “travolgerlo”. Una richiesta di “cautela” del genere costituirebbe “Überspannung der Sorgfaltspflichten” (un’”esagerazione” degli obblighi di prudenza) che erano esigibili da parte dello snowboarder.

Proposto appello da parte dello sciatore, questo gravame veniva rigettato in quanto il giudice di 2° grado condivideva pienamente la valutazione delle prove assunte dal giudice di prime cure e l’applicazione à  da questi effettuata à delle norme indicate nella gravata sentenza. Rimarcavano i giudici della Corte d’appello che il comportamento dell’appellante era da qualificare irresponsabile (verantwortungslos); talmente irresponsabile, che non era prevedibile per lo snowboarder, che, legittimamente, aveva potuto confidare nel fatto che la “zona di atterraggio” fosse libera. Se si dovesse - eventualmente - ritenere un Fehlverhalten da parte dell’appellato, esso doveva essere considerato talmente “gering”, da dover essere qualificato vernachlässigbar (in altre parole, di minima rilevanza, trascurabile, nella dinamica del sinistro de quo) e comunque tale da non poter assurgere a elemento giustificativo di un concorso di colpa.

La Corte d’appello riteneva ammissibile la Revision proposta dallo sciatore.

Osservavano i giudici dell’OGH (Corte suprema) - premesso che lo snowboarder poteva invocare a proprio favore il Vertrauensgrundsatz - che il comportamento dello sciatore deve essere qualificato, come già avevano ritenuto i giudici di merito, gravemente imprudente. Ogni persona con medio discernimento doveva ritenere che sostare, senza che vi fosse necessità alcuna e in palese violazione del divieto risultante dal cartello affisso all’ingresso del Funpark, nella “landingzone” degli snowboarders, era estremamente pericoloso, anzi era lebensgefährlich. A carico dello sciatore erano ravvisabili anche “krasse Regel- und Vorschriftenverstöße”. Legittimamente lo snowboarder aveva confidato che la “Landezone” fosse libera; ciò, anche perché prima della sua partenza snowboarder, non era partito nessun altro.

Precisavano i giudici cassazionisti che le regole di comportamento elaborate per coloro che praticano lo sci (e tra di essi sono compresi pure gli snowboarders) - da istituzioni austriache (quali sono il c.d. Pistenordnungsentwurf (POE- Regeln), le regole redatte e pubblicate dal Kuratorium für Sicherung von Berggefahren nonche’ le FIS- Regeln) - pacificamente non erano, né gültige Rechtsnormen (norme giuridiche vincolanti), potevano essere considerate Gewohnheitsrecht (diritto consuetudinario). Possono tuttavia essere valutate come Zusammenfassung der Sorgfaltspflichten (“compendio” o “vademecum”, che dir si voglia) degli obblighi da osservare nell’interesse di tutti quelli che praticano lo sci. Tutte queste regole sono riconducibili al principio fondamentale secondo il quale ognuno deve comportarsi in modo tale, “dass er keinen anderen gefährdet oder behindert”. Osservavano gli Höchstrichter che le parti non avevano negato o messo in dubbio – ne’ in primo grado, ne’ in sede di Berufung - che di queste regole si potesse tenere conto anche nel caso de quo (incidente verificatosi in un Funpark, al quale avevano accesso sia sciatori che snowboarders). La Revision proposta dallo sciatore veniva pertanto rigettata.

C. Collisione tra sciatori

Il convenuto, percorrendo una pista con il 50% di pendenza alla velocità di ca. 70-80 km/h, aveva investito l’attrice, la quale, prima di attraversare, pressoché’ diagonalmente, la pista, si era arrestata, al bordo della stessa, per qualche minuto. A causa  della conformazione dei luoghi, né il convenuto, né l’attrice, erano stati in grado di avvistarsi se non pochissimi attimi prima della collisione, durante al quale l’attrice aveva riportato gravi lesioni; chiedeva il risarcimento dei danni subiti nella misura di 50.000 Euro. Il convenuto, nell’incidente de quo, aveva subito lesioni di entità trascurabile.

Al momento dell’incidente - erano le ore 12.30 ca. - le condizioni meteorologiche erano buone; non vi erano altri sciatori sulla pista.

Veniva instaurato procedimento penale contro entrambi gli sciatori, ma quello contro l’attrice era stato subito archiviato. Il convenuto, invece, era stato condannato, con sentenza irrevocabile, all’arresto di due settimane e al pagamento di una pena pecuniaria; l’esecuzione veniva sospesa con “Bestimmung einer Probezeit (periodo di prova) von 2 Jahren”.

Riteneva il giudice civile di 1° grado, che i principi, ai quali si ispira la Straßenverkehrsordnung (Cod. d. Str.) non erano applicabili, di per se’, in materia di incidenti che si verificano sulle piste da sci. Tuttavia è ovvio che ogni sciatore debba comportarsi in modo tale, “dass er keinen anderen gefährdet, beschädigt oder behindert”. Ogni sciatore deve altresì adeguare la pratica di questo sport alle proprie capacità sportive, alla conformazione della pista percorsa, alle condizioni meteorologiche nonché del manto nevoso e deve tenere conto della presenza di altri sciatori. Per evitare o diminuire il rischio di collisioni, lo sciatore è tenuto, al fine di non ledere un altro sciatore, anche, eventualmente, “sich rechtzeitig hinzuwerfen”. Percorrendo tratti di pista con una visuale preclusa o ridotta, la velocità deve essere tale da poter prevenire una collisione, se, p. es., lo sciatore che l’ha preceduto, è caduto e se per effetto della caduta non è in grado di proseguire la corsa a causa dello sciatore “a terra”, che, in tal caso, specie se la pista è (piuttosto) stretta, costituisce un vero e proprio ostacolo (Hindernis). Lo sciatore che s’immette nella pista o la attraversa, ha, preventivamente l’obbligo, di accertarsi, se queste sue manovre possano essere fatte senza pericolo per se’ stesso e/o per altri sciatori.

Sostare in un punto della pista che non consente una visuale sufficiente, deve in ogni caso essere evitato. Nel caso de quo, entrambi gli sciatori avevano tenuto un comportamento tale da non escludere una Gefährdung risp. una Beschädigung (o Behinderung) des anderen. L’attrice si era immessa nella pista scegliendo, per questa sua manovra, un punto, nel quale non era stata in grado di accertarsi se sopraggiungesse - da monte - un altro sciatore e, per di più, aveva attraversato, presso che’, diagonalmente, la pista, sapendo che non era in grado di accertarsi, se da monte sopraggiungesse o no un altro sciatore.

Ciò premesso, osservava il giudice di 1° grado, “dass den Beklagten ein Verschulden am Unglück treffe”, risultava dalla sentenza (penale), passata in giudicato, sentenza che aveva effetti vincolanti per esso giudice civile. A carico del convenuto doveva essere valutato che egli, percorrendo una pista relativamente stretta e ripida, non aveva tenuto conto della possibilità che sulla stessa si potesse immettere altro sciatore. La velocità del convenuto era, inoltre, così elevata (come risultava dalla testimonianze assunte) da rendergli impossibile porre in essere una manovra (d’emergenza) tale da consentirgli di evitare di “investire” un altro sciatore; nel caso de quo, una sciatrice. Il comportamento del convenuto era irresponsabile (verantwortungslos), perché aveva percorso ad alta velocità la pista, confidando semplicemente che non si sarebbe trovato davanti ad uno altro sciatore.

Doveva, pertanto, trovare applicazione il § 1304 ABGB (Cod. civ.), il quale prevede che in caso di “danneggiamento”, qualora sia ravvisabile un Verschulden del danneggiato (in altre parole, un concorso di colpa di questi), “so trägt er mit dem Beschädigten den Schaden verhältnismäßig”: Se non è possibile accertare il grado del concorso di colpa, si presume che ciascuno abbia concorso, in uguale misura, alla  produzione del danno. Riteneva il giudice di 1° grado che nel caso in esame, la “Verschuldensaufteilung ist im Verhältnis 1:3 zu Lasten des Beklagten vorzunehmen“.

Proponeva appello il convenuto. I Berufungsrichter non condividevano la Verschuldensaufteilung come operata dall’Erstgericht, in particolare, che a carico del convenuto fosse ravvisabile un comportamento gravemente colposo. Soltanto 30 metri prima della collisione (laterale), l’appellante era stato in grado di avvistare l’appellata. Analogamente ai conducenti di autoveicoli, anche all’appellante “müsse eine Reaktionszeit (tempo di reazione) von 1 Sekunde  zugebilligt werden”. Dato che l’appellato procedeva a una velocità di ca. 70 - 80 km/h e posto che in un secondo aveva quindi percorso 20 metri, prima di poter porre in essere un’Abwehrreaktion (al fine di evitare la collisione), gli era rimasto soltanto mezzo secondo per una manovra di emergenza, troppo poco tempo per (poter) reagire.

La scelta del punto nel quale l’appellata si era immessa nella pista, era “ungewöhnlich” (insolito), anche perché doveva percorrere un tratto coperto da neve fresca. L’appellata, che era, a suo dire, una sciatrice esperta (tanto da avventurarsi sulla pista, a forte pendenza, sulla quale, il giorno precedente, erano state disputate gare di sci a elevato livello agonistico), avrebbe dovuto prevedere che una pista, con pendenza molto forte, potesse essere percorsa da altri sciatori anche a velocità elevata. Ciò avrebbe dovuto essere “messo in conto” dall’appellata, la quale aveva, invece, scelto il “punto di accesso” alla pista in modo tale da non consentirle di vedere la parte superiore della pista (la vista, bergwärts, era di soli 30 metri) .

Pertanto la condotta dell’appellata avrebbe dovuto essere “ganz besonders vorsichtig” (particolarmente prudente e accorta); l’essersi comportata nel modo accertato in base alle deposizioni testimoniali, doveva “ihr erheblich - bei der Beurteilung des unfallkausalen Verhaltens - zur Last fallen” (essere valutato marcatamente a sfavore dell’appellata). Reputavano i giudici di 2° grado, che “das Verschulden der Streitteile” doveva essere determinato “im Verhältnis” da 1 a 3 a carico dell’appellata, per cui l’appellante era obbligata al risarcimento dei danni, in favore dell’appellato, soltanto nella misura di un quarto.

Veniva proposta Revision e il Revisionsgericht osservava che le Verhaltensvorschriften elaborate da varie istituzioni (p. es. dal ministero della Pubblica Istruzione: “Eigenregeln des Skilaufs”, dal Kuratorium für Sicherung vor Berggefahren, dalla FIS), benché non costituiscano gültige Rechtsnormen e non possano neppure essere considerate diritto consuetudinario, le stesse sono tuttavia di rilevanza, specie laddove queste regole concordano. Vanno considerate una “Zusammenfassung der Sorgfaltsgrundsätze”, una specie di riepilogo dei principi fondamentali in materia di prudenza, che devono essere rispettati, nell’interesse di tutti coloro che praticano lo sci. Il principio cardine, ribadivano ancora una volta i giudici dell’OGH, è che ogni sciatore deve comportarsi in modo tale da non costituire pericolo o essere di impedimento per un altro sciatore. L’articolo 5 delle FIS-Regeln prevede che ogni sciatore che s’immette in una pista da discesa o intende attraversarle, deve accertarsi - con uno sguardo verso monte e uno verso valle - se può mettere in atto questa manovra senza pericolo per se’ o per altri.

Regole di prudenza devono, ovviamente, essere osservate anche da chi sulla pista si ferma. La sciatrice, nel caso de quo, aveva gravemente contravvenuto a queste regole fermandosi in un punto della pista da dove non poteva vedere gli sciatori provenienti da monte e da dove essa stessa non era neppure visibile da chi scendeva la pista, punto dal quale si era poi immessa nella pista con le modalità’ sopra illustrate. Sia la sosta nel predetto punto, che l’immettersi, dallo stesso punto, nella pista, configuravano un comportamento gravemente imprudente. La sciatrice avrebbe dovuto prevedere che da monte potesse provenire un altro sciatore, il quale, secondo tutte le regole, alle quali sopra si è accennato, avrebbe avuto il “diritto di precedenza” (Vorrang). Era, pertanto, innegabile, il rilevante concorso di colpa della sciatrice nella causazione dell’incidente, di cui essa è rimasta vittima.

Per quanto concerne il comportamento dello sciatore, OGH riteneva che a suo carico dovesse essere valutato che il giorno dell’incidente non procedeva “auf Sicht”(a vista), come sarebbe stato suo obbligo; inoltre, la velocità, alla quale procedeva nel momento dell’incidente, era eccessiva e comunque non adeguata in relazione alla conformazione della pista. Il fatto che i giudici di 2° grado avessero ritenuto largamente prevalente il concorso di colpa della sciatrice, non era meritevole di censura, stante il comportamento gravemente imprudente della sciatrice, la quale, dopo aver sostato al margine della pista, si era, non soltanto immessa nella stessa, senza tenere conto del fatto che uno sciatore potesse provenire da monte, ma l’aveva anche attraversata quasi diagonalmente. Pertanto la Revision proposta dalla sciatrice non era meritevole di accoglimento e la sentenza della Corte d’appello doveva essere confermata.

** Le cifre riportate costituiscono una media annua e sono arrotondate.